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Sentenza 17 gennaio 2026
Sentenza 17 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IV, sentenza 17/01/2026, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 251/2026
Depositata il 17/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MOLINARO BRUNELLA, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3947/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 100202590050249000 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6372/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato all'Agenzia Riscossione con pec del 22.7.2025, depositato nella Segreteria di questa CGT il 28.7.2025, la sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1. ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 100202590050249, notificata il 16.6.2025, con la quale è stata richiesta la somma di euro 1.341,66 per TARI 2015, in forza di avviso di accertamento 5046, notificato il 19.12.2020.
La ricorrente eccepisce la illegittimità dell'intimazione e della pretesa con essa avanzata, in quanto annullato con sentenza n. 92/14/2022 di questa Corte il presupposto avviso di accertamento.
Con controdeduzioni 4.11.2025, l'Agenzia Riscossione chiede che sia integrato il contraddittorio nei confronti del Comune di Scafati, titolare della pretesa.
Con memorie illustrative 1.12.2025 la ricorrente fa presente che nel giudizio in esame non ricorre una ipotesi di litisconsorzio necessario con il Comune, in quanto con il ricorso non viene eccepita l'omessa notifica dell'atto presupposto.
Fa presente, inoltre, che l'agenzia Riscossione era conoscenza dell'annullamento dell'avviso di accertamento n. 5046, in quanto comunicatole con l'istanza di sospensione della riscossione del 27.1.2024,
a cui era stata allegata la sentenza n. 92/14/2022 di questa CGT.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Con la documentazione depositata in atti, la ricorrente ha provato che l'avviso di accertamento n. 5046 per
TARI 2015, su cui si fonda l'impugnata intimazione, è stato annullato da questa CGT con la sentenza
92/14/2022.
Ha provato, poi, che, in data 27.1.2024, tale sentenza è stata inoltrata, in allegato all'istanza di sospensione della riscossione, all'Agenzia Riscossione che aveva preso in carico la TARI richiesta con l'annullato avviso di accertamento 5046.
Risulta, quindi, documentalmente dimostrato che l'impugnata intimazione, così come eccepito dalla ricorrente, non è supportata dall'avviso di accertamento in essa indicato come atto presupposto e che la resistente Agenzia Riscossione, che ha emesso e notificato tale intimazione, indicando in essa quale atto presupposto l'avviso di accertamento n. 5046, già in data 27.1.2024, era a conoscenza della sentenza n.
92/14/2022 e dell'annullamento di tale avviso di accertamento.
Considerato, pertanto, che il Comune di Scafati ( titolare della pretesa intimata e parte del giudizio deciso con la sopra richiamata sentenza 92/14/2022) a cui la resistente Agenzia Riscossione, con pec del 3.11.2025, ha notificato il ricorso in esame per un eventuale intervento volontario, non si è costituito in giudizio per opporre la non definitività della sentenza di annullamento dell'avviso di accertamento 5046, il ricorso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la resistente Agenzia Riscossione alle spese di giudizio che liquida in euro
500,00, oltre accessori, se dovuti, in favore della ricorrente, con attribuzione al suo procuratore e difensore - avv. Difensore_1 - per dichiarata anticipazione.
Depositata il 17/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MOLINARO BRUNELLA, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3947/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 100202590050249000 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6372/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato all'Agenzia Riscossione con pec del 22.7.2025, depositato nella Segreteria di questa CGT il 28.7.2025, la sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1. ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 100202590050249, notificata il 16.6.2025, con la quale è stata richiesta la somma di euro 1.341,66 per TARI 2015, in forza di avviso di accertamento 5046, notificato il 19.12.2020.
La ricorrente eccepisce la illegittimità dell'intimazione e della pretesa con essa avanzata, in quanto annullato con sentenza n. 92/14/2022 di questa Corte il presupposto avviso di accertamento.
Con controdeduzioni 4.11.2025, l'Agenzia Riscossione chiede che sia integrato il contraddittorio nei confronti del Comune di Scafati, titolare della pretesa.
Con memorie illustrative 1.12.2025 la ricorrente fa presente che nel giudizio in esame non ricorre una ipotesi di litisconsorzio necessario con il Comune, in quanto con il ricorso non viene eccepita l'omessa notifica dell'atto presupposto.
Fa presente, inoltre, che l'agenzia Riscossione era conoscenza dell'annullamento dell'avviso di accertamento n. 5046, in quanto comunicatole con l'istanza di sospensione della riscossione del 27.1.2024,
a cui era stata allegata la sentenza n. 92/14/2022 di questa CGT.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Con la documentazione depositata in atti, la ricorrente ha provato che l'avviso di accertamento n. 5046 per
TARI 2015, su cui si fonda l'impugnata intimazione, è stato annullato da questa CGT con la sentenza
92/14/2022.
Ha provato, poi, che, in data 27.1.2024, tale sentenza è stata inoltrata, in allegato all'istanza di sospensione della riscossione, all'Agenzia Riscossione che aveva preso in carico la TARI richiesta con l'annullato avviso di accertamento 5046.
Risulta, quindi, documentalmente dimostrato che l'impugnata intimazione, così come eccepito dalla ricorrente, non è supportata dall'avviso di accertamento in essa indicato come atto presupposto e che la resistente Agenzia Riscossione, che ha emesso e notificato tale intimazione, indicando in essa quale atto presupposto l'avviso di accertamento n. 5046, già in data 27.1.2024, era a conoscenza della sentenza n.
92/14/2022 e dell'annullamento di tale avviso di accertamento.
Considerato, pertanto, che il Comune di Scafati ( titolare della pretesa intimata e parte del giudizio deciso con la sopra richiamata sentenza 92/14/2022) a cui la resistente Agenzia Riscossione, con pec del 3.11.2025, ha notificato il ricorso in esame per un eventuale intervento volontario, non si è costituito in giudizio per opporre la non definitività della sentenza di annullamento dell'avviso di accertamento 5046, il ricorso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la resistente Agenzia Riscossione alle spese di giudizio che liquida in euro
500,00, oltre accessori, se dovuti, in favore della ricorrente, con attribuzione al suo procuratore e difensore - avv. Difensore_1 - per dichiarata anticipazione.