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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 19/05/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1188/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 1188/2025 promossa da:
nata a [...] [...] Parte_1
e nato a [...] il [...] Parte_2
entrambi residenti in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Vitina Pagano del Foro di Bologna con Studio Legale in Bologna alla Via Giacomo Leopardi n.06 ed elettivamente domiciliati presso e nello studio legale del medesimo Avv. Pagano in
Bologna
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate;
Il P.M è intervenuto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e , con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. Parte_1 Parte_2 personalmente sottoscritto e depositato in data 27/01/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni congiuntamente concordate.
Le parti hanno chiesto altresì, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermi i termini previsti dalla legge 1 dicembre 1970, n. 898, che il Tribunale pronunci lo scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni.
Le parti, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, confermavano la volontà di non volersi riconciliare e confermavano le condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo.
Era data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1° comma c.c.. pagina 1 di 5 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della figlia e rilevato che le clausole relative alla minore non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve considerarsi non necessario (art 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto, oltre a non apparire contraria a norme imperative o di ordine pubblico, regolamenta compiutamente le condizioni riguardanti la figlia e ai rapporti economici.
Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito dì note scritte - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19,
2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla figlia e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis,
1.pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
15.07.1986 e nato a [...] il [...] che hanno contratto Parte_2 matrimonio in data 05/09/2010 a Bologna, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di BOLOGNA al n.57, parte 2, serie C, anno 2010. 2. Omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti e per l'effetto: 1) in via condivisa ad entrambi i genitori per consentire loro di contribuire fattivamente e Parte_3
concretamente alla sua formazione ed assistenza morale;
2) dispone che la figlia vivrà stabilmente con la madre nella abitazione di via Galliera Sud n.67 in San
Pietro in Casale (Bo) adibita a casa coniugale. Nell'ipotesi in cui l'abitazione dovesse essere venduta a terzi, la IG.ra unitamente alla figlia ivi resterà sino alla cessione effettiva Parte_1 dell'immobile all'acquirente mentre, successivamente, vivrà nell'abitazione in cui la si Parte_1
trasferirà e della quale comunicherà tempestivamente al IG. il recapito;
Pt_2
3) stabilisce che, stante l'affido condiviso, considerata la frequentazione della figlia da parte di entrambi i genitori e considerati i rispettivi redditi, il IG. dovrà versare un assegno mensile Pt_2
di mantenimento per la figlia pari ad Euro 400,00 (quattrocento/00Euro) da corrispondere alla
IG.ra anticipatamente entro il giorno cinque del mese di riferimento a mezzo bonifico Parte_1
bancario alle coordinate bancarie del conto corrente intestato alla Stessa già noto al IG. o Pt_2 pagina 2 di 5 con qualsiasi altra forma di pagamento purché tracciabile. I coniugi concordano espressamente che il pagamento del mantenimento possa essere eseguito anche in contanti ma, in tal caso, la IG.ra dovrà rilasciare attestazione scritta di pagamento;
l'assegno di mantenimento sarà Parte_1
rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza dalla data di omologazione della separazione;
4) obbliga il sig. a sostenere nella misura del 70% le spese straordinarie maturate e sostenute Pt_2
per la minore nel primo anno solare di separazione a far data dalla omologazione, nella misura del
60% nel secondo anno solare di separazione a far data dalla omologazione e nella misura del 50% dal terzo anno solare in poi della omologazione della separazione. Le spese straordinarie sono intese quelle regolamentate e distinte con i criteri stabiliti dal vigente Protocollo sulle spese straordinarie relativi ai procedimenti in materia familiare applicato dal Tribunale di Bologna che è dalle parti conosciuto. I Ricorrenti espressamente concordano che le spese straordinarie oggetto di rimborso dovranno essere tutte documentate. Circa le spese straordinarie per cui è richiesto l'espresso consenso, le Parti concordano che il consenso possa essere formalizzato in qualsiasi forma purché sia per iscritto ovvero per mail oppure sms oppure lettera ma deve essere espressamente riscontrato dall'altro genitore;
l'esborso delle spese straordinarie sarà calcolato nel complessivo l'ultimo giorno del mese di competenza, poi sarà calcolata la somma equivalente secondo le percentuale concordata per il periodo di esecuzione degli esborsi ed ogni coniuge si impegnerà a versare con bonifico bancario o con qualsiasi forma di pagamento tracciabile la somma esborsata in eccedenza dall'altro genitore anticipatario entro il giorno cinque del mese successivo a quello in cui sono state effettuate. Le ricevute originali dei pagamenti delle spese mediche devono rimanere a disposizione dei genitori che hanno provveduto all'esborso per permettere ad entrambi di poter usufruire di pari ed eventuali sgravi fiscali;
5) dispone che l'assegno unico previsto per legge per la minore sarà riconosciuto e percepito nella misura del 100% dalla IG.ra sino alla maturazione del beneficio ed il IG. si Parte_1 Pt_2
prodigherà a fornire la documentazione necessaria e richiesta per legge per la quantificazione;
6) dispone, per consentire alla figlia di trascorrere del tempo con il padre che soddisfi le sue esigenze affettive, che il diritto di visita e la frequentazione della stessa con il IG. sarà così Pt_2
regolamentato:
a) sino a quando il IG. non avrà una abitazione in cui trasferirsi stabilmente, trascorrerà del Pt_2
tempo con la minore ogni mercoledì dalle ore 17,00 presso la casa coniugale con ivi il pernotto sino al mattino successivo e la IG.ra si allontanerà dall'abitazione per tutto il Parte_1
periodo ed ogni venerdì dalle ore 17,00 sino a tarda sera presso la casa coniugale mentre la pagina 3 di 5 IG.ra si allontanerà dall'abitazione per tutto il periodo;
Parte_1
b) fine settimana: il padre terrà con sé la minore per l'intera giornata del sabato compatibilmente agli impegni scolastici della figlia oppure tutta la giornata della domenica in modo alternato con la madre. Quando il si trasferirà presso una propria abitazione terrà con sé la minore Pt_2
compatibilmente con gli orari dei turni di lavoro e gli impegni scolastici e ludici della figlia per un tempo tale che sia equo a quello trascorso con la madre;
c) festività Natalizie: ad anni alterni il padre terrà con sé la figlia una settimana durante le festività
natalizie inteso come un periodo di sette giorni anche consecutivi che comprenda il giorno di
Natale o Capodanno e precisamente dal pomeriggio del 23 dicembre sino al pomeriggio del 30 dicembre per il Natale e dal pomeriggio del 30 dicembre al giorno 6 del gennaio dell'anno successivo per il Capodanno ed Epifania compresa;
d) festività Pasquali: ad anni alterni il padre terrà con sé la figlia tre giorni consecutivi che comprenda il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo (c.d. Pasquetta);
e) vacanze Estive: il padre terrà con sé la figlia un periodo continuativo di quindici giorni consecutivi da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. In mancanza di accordo, la IG.ra trascorrerà il periodo di ferie estive dal 01 agosto al 15 agosto ed il IG. Parte_1
dal 16 agosto al 31 agosto;
Pt_2
7) prende atto che i coniugi concordano che la frequentazione di con il padre, anche in Pt_3 considerazione dell'impiego del padre che caratterizzato anche da turnazione, possa avvenire ogni qualvolta ne abbiano esigenza anche al di fuori del diritto di visita programmato nel punto precedente;
8) dispone che le comunicazioni tra i genitori nell'interesse della figlia dovranno avvenire in forma scritta a mezzo mail, sms e WhatsApp perché possano essere valide e vincolanti;
9) prende atto che i coniugi si concedono, sin d'ora, il nullaosta al rilascio dei rispettivi passaporti per portare con se la minore all'estero;
10) prende atto che i coniugi si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali cambi di residenza;
11) prende atto che la sig.ra continuerà a vivere nell'abitazione adibita a casa coniugale sita Parte_1
in via Galliera Sud N.67 in San Pietro in Casale (Bo) unitamente alla figlia mentre il IG. Pt_3
si trasferirà in altra abitazione di cui comunicherà il recapito;
Pt_2
12) prende atto che le parti hanno concordato che:
A) nell'ipotesi in cui l'unità immobiliare adibita a casa coniugale dovesse essere venuto a terzi, il ricavato della vendita sarà diviso in due parti uguali tra i ricorrenti al netto di tutte le pagina 4 di 5 eventuali spese da sostenete e gli arredi presenti nell'immobile saranno divisi tra le parti in modo equo e secondo le rispettive esigenze;
B) il sig. onorerà la sua quota parte della rata del mutuo sino ad estinzione dello stesso Pt_2
versandola sul conto corrente cointestato così come provvederà anche la sig.ra ; Parte_1
C) la IG.ra si assumerà tutti gli oneri relativi all'uso dell'abitazione ovvero utenze, Parte_1 oneri condominiali e tributi legati all'uso, mentre tutti gli oneri legati alla proprietà saranno onorati nella misura del 50% anche dal Pt_2
D) circa le automobili, il IG. è intestatario in modo esclusivo della vettura del tipo Pt_2
Dacia Sandero mentre la IG.ra è proprietaria in modo esclusivo della vettura Parte_1
Opel Meriva Tg DF-271-JM e pertanto ognuno rimarrà in possesso materiale della propria vettura;
E) i Ricorrenti, già intestatari in modo esclusivo di conti correnti personali, concordano, sin d'ora, che il conto corrente aperto presso la di San Pietro in Controparte_1
Casale (Bo) con n. 00202/0000043162190 con il quale viene onorato il pagamento del mutuo ipotecario gravante sull'unità immobiliare adibita a casa coniugale, sarà chiuso alla estinzione del mutuo oppure a seguito della vendita a terzi del predetto bene immobiliare ed i relativi costi della chiusura saranno sopportati da entrambi nella misura del 50% cadauno;
13) prende atto che i coniugi convengono che le condizioni articolate sono elementi essenziali dell'accordo di definizione della crisi coniugale e di non aver nulla a pretendere dall'altro, rinunciando reciprocamente ed espressamente a somme da corrispondersi a titolo di mantenimento poiché entrambi economicamente autosufficienti.
3. Spese di lite al definitivo.
4. Ordina al Comune di Bologna di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
5. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bologna perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale;
6. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bologna in data
14.5.2025 ______
Il Giudice Relatore
Il Presidente dott.ssa Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 1188/2025 promossa da:
nata a [...] [...] Parte_1
e nato a [...] il [...] Parte_2
entrambi residenti in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Vitina Pagano del Foro di Bologna con Studio Legale in Bologna alla Via Giacomo Leopardi n.06 ed elettivamente domiciliati presso e nello studio legale del medesimo Avv. Pagano in
Bologna
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate;
Il P.M è intervenuto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e , con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. Parte_1 Parte_2 personalmente sottoscritto e depositato in data 27/01/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni congiuntamente concordate.
Le parti hanno chiesto altresì, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermi i termini previsti dalla legge 1 dicembre 1970, n. 898, che il Tribunale pronunci lo scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni.
Le parti, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, confermavano la volontà di non volersi riconciliare e confermavano le condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo.
Era data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1° comma c.c.. pagina 1 di 5 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della figlia e rilevato che le clausole relative alla minore non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve considerarsi non necessario (art 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto, oltre a non apparire contraria a norme imperative o di ordine pubblico, regolamenta compiutamente le condizioni riguardanti la figlia e ai rapporti economici.
Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito dì note scritte - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19,
2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla figlia e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis,
1.pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
15.07.1986 e nato a [...] il [...] che hanno contratto Parte_2 matrimonio in data 05/09/2010 a Bologna, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di BOLOGNA al n.57, parte 2, serie C, anno 2010. 2. Omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti e per l'effetto: 1) in via condivisa ad entrambi i genitori per consentire loro di contribuire fattivamente e Parte_3
concretamente alla sua formazione ed assistenza morale;
2) dispone che la figlia vivrà stabilmente con la madre nella abitazione di via Galliera Sud n.67 in San
Pietro in Casale (Bo) adibita a casa coniugale. Nell'ipotesi in cui l'abitazione dovesse essere venduta a terzi, la IG.ra unitamente alla figlia ivi resterà sino alla cessione effettiva Parte_1 dell'immobile all'acquirente mentre, successivamente, vivrà nell'abitazione in cui la si Parte_1
trasferirà e della quale comunicherà tempestivamente al IG. il recapito;
Pt_2
3) stabilisce che, stante l'affido condiviso, considerata la frequentazione della figlia da parte di entrambi i genitori e considerati i rispettivi redditi, il IG. dovrà versare un assegno mensile Pt_2
di mantenimento per la figlia pari ad Euro 400,00 (quattrocento/00Euro) da corrispondere alla
IG.ra anticipatamente entro il giorno cinque del mese di riferimento a mezzo bonifico Parte_1
bancario alle coordinate bancarie del conto corrente intestato alla Stessa già noto al IG. o Pt_2 pagina 2 di 5 con qualsiasi altra forma di pagamento purché tracciabile. I coniugi concordano espressamente che il pagamento del mantenimento possa essere eseguito anche in contanti ma, in tal caso, la IG.ra dovrà rilasciare attestazione scritta di pagamento;
l'assegno di mantenimento sarà Parte_1
rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza dalla data di omologazione della separazione;
4) obbliga il sig. a sostenere nella misura del 70% le spese straordinarie maturate e sostenute Pt_2
per la minore nel primo anno solare di separazione a far data dalla omologazione, nella misura del
60% nel secondo anno solare di separazione a far data dalla omologazione e nella misura del 50% dal terzo anno solare in poi della omologazione della separazione. Le spese straordinarie sono intese quelle regolamentate e distinte con i criteri stabiliti dal vigente Protocollo sulle spese straordinarie relativi ai procedimenti in materia familiare applicato dal Tribunale di Bologna che è dalle parti conosciuto. I Ricorrenti espressamente concordano che le spese straordinarie oggetto di rimborso dovranno essere tutte documentate. Circa le spese straordinarie per cui è richiesto l'espresso consenso, le Parti concordano che il consenso possa essere formalizzato in qualsiasi forma purché sia per iscritto ovvero per mail oppure sms oppure lettera ma deve essere espressamente riscontrato dall'altro genitore;
l'esborso delle spese straordinarie sarà calcolato nel complessivo l'ultimo giorno del mese di competenza, poi sarà calcolata la somma equivalente secondo le percentuale concordata per il periodo di esecuzione degli esborsi ed ogni coniuge si impegnerà a versare con bonifico bancario o con qualsiasi forma di pagamento tracciabile la somma esborsata in eccedenza dall'altro genitore anticipatario entro il giorno cinque del mese successivo a quello in cui sono state effettuate. Le ricevute originali dei pagamenti delle spese mediche devono rimanere a disposizione dei genitori che hanno provveduto all'esborso per permettere ad entrambi di poter usufruire di pari ed eventuali sgravi fiscali;
5) dispone che l'assegno unico previsto per legge per la minore sarà riconosciuto e percepito nella misura del 100% dalla IG.ra sino alla maturazione del beneficio ed il IG. si Parte_1 Pt_2
prodigherà a fornire la documentazione necessaria e richiesta per legge per la quantificazione;
6) dispone, per consentire alla figlia di trascorrere del tempo con il padre che soddisfi le sue esigenze affettive, che il diritto di visita e la frequentazione della stessa con il IG. sarà così Pt_2
regolamentato:
a) sino a quando il IG. non avrà una abitazione in cui trasferirsi stabilmente, trascorrerà del Pt_2
tempo con la minore ogni mercoledì dalle ore 17,00 presso la casa coniugale con ivi il pernotto sino al mattino successivo e la IG.ra si allontanerà dall'abitazione per tutto il Parte_1
periodo ed ogni venerdì dalle ore 17,00 sino a tarda sera presso la casa coniugale mentre la pagina 3 di 5 IG.ra si allontanerà dall'abitazione per tutto il periodo;
Parte_1
b) fine settimana: il padre terrà con sé la minore per l'intera giornata del sabato compatibilmente agli impegni scolastici della figlia oppure tutta la giornata della domenica in modo alternato con la madre. Quando il si trasferirà presso una propria abitazione terrà con sé la minore Pt_2
compatibilmente con gli orari dei turni di lavoro e gli impegni scolastici e ludici della figlia per un tempo tale che sia equo a quello trascorso con la madre;
c) festività Natalizie: ad anni alterni il padre terrà con sé la figlia una settimana durante le festività
natalizie inteso come un periodo di sette giorni anche consecutivi che comprenda il giorno di
Natale o Capodanno e precisamente dal pomeriggio del 23 dicembre sino al pomeriggio del 30 dicembre per il Natale e dal pomeriggio del 30 dicembre al giorno 6 del gennaio dell'anno successivo per il Capodanno ed Epifania compresa;
d) festività Pasquali: ad anni alterni il padre terrà con sé la figlia tre giorni consecutivi che comprenda il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo (c.d. Pasquetta);
e) vacanze Estive: il padre terrà con sé la figlia un periodo continuativo di quindici giorni consecutivi da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. In mancanza di accordo, la IG.ra trascorrerà il periodo di ferie estive dal 01 agosto al 15 agosto ed il IG. Parte_1
dal 16 agosto al 31 agosto;
Pt_2
7) prende atto che i coniugi concordano che la frequentazione di con il padre, anche in Pt_3 considerazione dell'impiego del padre che caratterizzato anche da turnazione, possa avvenire ogni qualvolta ne abbiano esigenza anche al di fuori del diritto di visita programmato nel punto precedente;
8) dispone che le comunicazioni tra i genitori nell'interesse della figlia dovranno avvenire in forma scritta a mezzo mail, sms e WhatsApp perché possano essere valide e vincolanti;
9) prende atto che i coniugi si concedono, sin d'ora, il nullaosta al rilascio dei rispettivi passaporti per portare con se la minore all'estero;
10) prende atto che i coniugi si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali cambi di residenza;
11) prende atto che la sig.ra continuerà a vivere nell'abitazione adibita a casa coniugale sita Parte_1
in via Galliera Sud N.67 in San Pietro in Casale (Bo) unitamente alla figlia mentre il IG. Pt_3
si trasferirà in altra abitazione di cui comunicherà il recapito;
Pt_2
12) prende atto che le parti hanno concordato che:
A) nell'ipotesi in cui l'unità immobiliare adibita a casa coniugale dovesse essere venuto a terzi, il ricavato della vendita sarà diviso in due parti uguali tra i ricorrenti al netto di tutte le pagina 4 di 5 eventuali spese da sostenete e gli arredi presenti nell'immobile saranno divisi tra le parti in modo equo e secondo le rispettive esigenze;
B) il sig. onorerà la sua quota parte della rata del mutuo sino ad estinzione dello stesso Pt_2
versandola sul conto corrente cointestato così come provvederà anche la sig.ra ; Parte_1
C) la IG.ra si assumerà tutti gli oneri relativi all'uso dell'abitazione ovvero utenze, Parte_1 oneri condominiali e tributi legati all'uso, mentre tutti gli oneri legati alla proprietà saranno onorati nella misura del 50% anche dal Pt_2
D) circa le automobili, il IG. è intestatario in modo esclusivo della vettura del tipo Pt_2
Dacia Sandero mentre la IG.ra è proprietaria in modo esclusivo della vettura Parte_1
Opel Meriva Tg DF-271-JM e pertanto ognuno rimarrà in possesso materiale della propria vettura;
E) i Ricorrenti, già intestatari in modo esclusivo di conti correnti personali, concordano, sin d'ora, che il conto corrente aperto presso la di San Pietro in Controparte_1
Casale (Bo) con n. 00202/0000043162190 con il quale viene onorato il pagamento del mutuo ipotecario gravante sull'unità immobiliare adibita a casa coniugale, sarà chiuso alla estinzione del mutuo oppure a seguito della vendita a terzi del predetto bene immobiliare ed i relativi costi della chiusura saranno sopportati da entrambi nella misura del 50% cadauno;
13) prende atto che i coniugi convengono che le condizioni articolate sono elementi essenziali dell'accordo di definizione della crisi coniugale e di non aver nulla a pretendere dall'altro, rinunciando reciprocamente ed espressamente a somme da corrispondersi a titolo di mantenimento poiché entrambi economicamente autosufficienti.
3. Spese di lite al definitivo.
4. Ordina al Comune di Bologna di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
5. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bologna perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale;
6. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bologna in data
14.5.2025 ______
Il Giudice Relatore
Il Presidente dott.ssa Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
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