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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 9280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9280 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa
Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 16.12.2025, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 287/2023 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa, come in atti, dagli avv.ti Giuliana Quattromini e Fabio
ER PO presso i quali elettivamente domicilia in Napoli alla via Piedigrotta n. 30
RICORRENTE
E
Controparte_1 unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso, come in atti, dall'avv. Umberto Canetti con il quale è elett.te dom.to in Napoli alla via Carlo Poerio n.
90
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento rapporto di lavoro e spettanze
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.01.2023 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva di aver lavorato in favore ed alle dipendenze della CP_1 esercente attività di parrucchiere e salone di bellezza dal 9/10/2014 al 31/7/2022 allorquando era stata costretta a dimettersi per giusta causa;
di avere dal 2014 e fino al settembre 2018 gestito in piena autonomia l'esercizio commerciale della convenuta sito in Napoli al vico AG n. 31 quale “responsabile dell'intera gestione del negozio di CO AG n. 31" occupandosi della totale organizzazione dell'azienda, gestendo gli appuntamenti delle clienti, eseguendo le colorazioni preparando le miscele delle varie gamme di colori e decolorazioni, mèches a seconda della qualità fisica del capello, occupandosi del taglio eseguito su capelli di varia lunghezza essendo a conoscenza di tutte le tecniche, del lavaggio e del trattamento più idoneo del cuoio capelluto, della messa in piega, della stiratura, della permanente, della ondulazione a ferro o a phon e dei relativi incassi, seguendo tutta la contabilità e mensilmente occupandosi della chiusura cassa consegnando settimanalmente i compensi al titolare sig. [...] CP_2 che, invece, gestiva il negozio di via AR e che passava dal negozio di vico
AG 31 esclusivamente per ritirare gli incassi;
di aver operato da sola ed in piena autonomia, servendosi per un breve periodo di un'aiutante shampista, sig. Testimone_1 stabilendo i prezzi per le diverse lavorazioni, occupandosi della manutenzione e delle riparazioni del negozio, dei contatti con i fornitori e dei pagamenti delle utenze;
di aver poi, dal settembre 2018 e fino alla cessazione del rapporto, lavorato presso il salone sito in via AR n. 11 con mansioni sostanzialmente invariate, con l'unica differenza che non era stata più lei la referente del negozio data la presenza del titolare sig.
Controparte_2 ; di aver lavorato dal martedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 19.00 senza intervallo e nel periodo delle festività natalizie anche nelle domeniche che precedevano i giorni festivi dalle ore 9.00 alle 19.00; di aver percepito una retribuzione che non corrispondeva a quella indicata in busta paga e, comunque, da ottobre 2014 ad aprile 2015 di € 800,00 mensili, da maggio 2015 a giugno
2016 di € 1000,00 mensili e da luglio 2016 alla fine del rapporto di € 1.200,00 mensili e di aver percepito per la mensilità di luglio 2022 solo € 600,00; di aver goduto di 15 giorni di ferie all'anno nelle ultime due settimane del mese di agosto e di non aver percepito la relativa indennità sostitutiva per le altre due settimane spettanti e non fruite;
di non aver percepito alcunchè, al momento della risoluzione del rapporto, a titolo di indennità di fine rapporto né i relativi ratei.
Esponeva che il “parametro" per la individuazione della "giusta retribuzione” ex art 36 Cost, andava individuato nel C.C.N.L. Acconciatori estetisti barbieri e parrucchieri dell'08.09.2014; che, pur avendo espletato un orario lavorativo di 10 ore al giorno, dalle buste paga risultava assunta a tempo parziale con una percentuale del 37,50% pari a 15 ore settimanali a fronte delle 50 ore effettivamente svolte;
che, in relazione al suindicato C.C.N.L., avendo svolto le mansioni sopra analiticamente indicate, andava inquadrata fin dall'inizio del rapporto nel 1° livello del contratto innanzi citato in luogo del 3° livello professionale formalmente riconosciutole dalla convenuta;
che, in relazione alle mansioni di fatto svolte, all'orario di fatto osservato ed all'inquadramento rivendicato, le spettava, come da conteggi allegati al ricorso, la complessiva somma di € 90.821,93 oltre interessi come per legge e liquidazione del maggior danno ex art.429 c.p.c. Tanto premesso conveniva la società resistente dinanzi all'adito Tribunale al fine di ottenere l'adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia: 66a- previo accertamento delle somme spettanti alla ricorrente in virtù delle mansioni effettivamente svolte, della quantità della prestazione offerta e dello inquadramento rivendicato e, comunque, per i titoli e per le causali di cui alla narrativa del presente atto, integrate dalle deduzioni di fatto desumibili dai prospetti allegati, condannare il convenuta a pagare in favore della ricorrente la complessiva somma di € 90.821,93 oltre interessi come per legge e liquidazione del maggior danno ex art.429 c.p.c."; il tutto con vittoria di spese di lite. La società resistente si costituiva in giudizio contestando la versione offerta dalla ricorrente in ordine all'orario di lavoro, le mansioni e le ferie godute e chiedendo il rigetto della domanda con vittoria di spese di lite.
In corso di causa era ammessa ed espletata la prova testimoniale ed, all'esito della stessa, si procedeva ad una consulenza tecnico-contabile.
All'odierna udienza, all'esito del deposito di note conclusionali, il Tribunale osserva che:
La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di cui alla presente motivazione.
E' noto che la domanda principale qui intesa ad ottenere differenze retributive conseguenti all'accertamento del preteso diritto al superiore inquadramento postula che il lavoratore abbia svolto, nell'esecuzione della prestazione lavorativa, mansioni diverse e più complesse di quelle appartenenti al suo profilo di inquadramento, con diritto all'attribuzione della qualifica superiore ed al corrispondente trattamento economico.
A fronte della puntuale contestazione di parte resistente, è onere dei ricorrenti provare i fatti posti a fondamento della domanda, secondo il principio generale stabilito dall'art. 2697 c.c.
E' ben noto, infatti, che nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, alla luce del disposto generale dell'art. 2103 c.c., non può prescindersi da tre fasi successive e, cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 28284 del 31.12.2009, Cassazione,
Sezione Lavoro, n. 26234 del 30.10.2008, Cassazione, Sezione Lavoro, n. 20272 del 27.09.2010).
Sicché il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore o le corrispondenti differenze retributive ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda ed, in particolare, è tenuto ad indicare, esplicitamente, quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli, altresì, espressamente, con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 8025 del
21.05.2003). -È, tuttavia, fondamentale sottolineare che, agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 c.c. che attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo periodo di tempo da parte del datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche all'assegnazione definitiva alla qualifica superiore - condizione essenziale è che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno, poi, raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 11125 del 14.08.2001 e Cassazione, Sezione Lavoro,
n. 16200 del 10.07.2009).
Ed, inoltre, in caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza - a questo fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale
(Cassazione, Sez. Lavoro, Sentenza n. 26978 del 22/12/2009, ed, in termini, Cassazione, Sez. Lavoro,
Sentenza n. 6303 del 18/03/2011)
Infine, in sede di interpretazione delle clausole di un contratto collettivo relative alla classificazione del personale in livelli o categorie, ha rilievo preminente, soprattutto se il contratto ha carattere aziendale, la considerazione degli specifici profili professionali indicati come corrispondenti ai vari livelli, rispetto alle declaratorie contenenti la definizione astratta dei livelli di professionalità delle varie categorie, poiché le parti collettive classificano il personale non sulla base di astratti contenuti professionali, bensì in riferimento alle specifiche figure professionali dei singoli settori produttivi, che ordinano in una scala gerarchica ed elaborano, successivamente, le declaratorie astratte, allo scopo di consentire l'inquadramento di figure professionali atipiche o nuove (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro,
n. 27430 del 13.12.2005).
Sicché, il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore e/o il trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ha l'onere di allegare e di provare di avere svolto in misura prevalente e non episodica mansioni diverse da quelle del proprio inquadramento, dettagliatamente indicate e descritte, che corrispondano alla declaratoria generale e al profilo professionale del superiore invocato livello di professionalità, avendone assunto la responsabilità diretta ed avendole esercitate con il livello di autonomia ed iniziativa corrispondente alla qualifica rivendicata. In definitiva, in ordine al riconoscimento della qualifica superiore, questo giudicante presta adesione all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale tale riconoscimento avviene attraverso una cd. triplice fase, con l'accertamento da parte del giudice di merito delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, l'individuazione della categoria e dei livelli in cui queste si articolano e l'operatività del confronto tra il risultato della prima indagine e le declaratorie contrattuali, verificando, infine, che l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori sia stata piena nel senso che essa abbia comportato anche l'assunzione delle relative responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata (cfr. ex multis Cass.civ. sez. lav. 27-09-2016, n. 18943;
8-04-2015 n.8589; 27-09-2010 n.20272; 30-10-2008 n.26234; 6-3-2007,n.5128; nn. 12156/2003;
12353/2003).
Con riguardo al caso di specie parte ricorrente, sulla base dell'asserito svolgimento delle mansioni di fatto sopra analiticamente indicate, invoca l'inquadramento nel I livello del CCNL Acconciatori estetisti barbieri e parrucchieri dell'08.09.2014 ( che riporta declaratorie contrattuali corrispondenti a quelle del CCNL per i dipendenti delle “imprese artigiane di acconciatura maschile, di acconciatura femminile e di estetica “richiamato nel corpo della memoria di costituzione ed a quelle del CCNL per
IE e RU ad essa allegato) nella cui alinea sono inseriti quei lavoratori:
professionalmente in grado di proporre alla clientela le prestazioni più conformi e funzionali alle caratteristiche dell'aspetto, secondo i canoni delle mode e del costume e funzionali alle esigenze igieniche. Lavoratori in grado di eseguire permanenti sui capelli corti e lunghi con diversi sistemi in uso, applicazione di tinture nelle varie gamme di colore e decolorazioni la cui miscela da loro stessi preparata deve corrispondere alle necessità occorrenti a quella determinata qualità fisica di capelli, mèches, pettinature fantasia eseguite sui capelli di diversa lunghezza, acconciatura da modello, disegno, stampa e fotografia, ondulazioni a ferro e a phon su capelli lunghi e corti, lavatura della testa e trattamento igienizzato del cuoio capelluto, massaggio drenante e con mezzi meccanici della cute, tutte le tecniche di taglio, preparazione di toupé e parrucche e loro applicazione previo adattamento del cuoio capelluto, pettinatura sui manichini.
......Lavoratori con mansioni impiegatizie di concetto, responsabili della conduzione amministrativa dell'azienda.>>
A fronte delle superiori mansioni svolte lamenta, pertanto, l'erroneità dell'avvenuto inquadramento nel 3° livello nel quale sono inseriti : < Lavoratori in grado di offrire completa assistenza ed eventualmente di eseguire permanenti, tinture e decolorazioni, ondulazioni a ferro e ad acqua, piega fissa, messa in piega e ricci piatti, su capelli lunghi e corti, taglio e sfumatura dei capelli lunghi e corti, lavatura dei capelli, frizione, che abbiano nozioni di carattere generale, prestazioni semplici di manicure e pedicure esclusivamente estetico. >>. La società resistente eccepisce, al contrario, che, nel periodo dall'ottobre del 2014 al 2018 ovvero nel periodo in cui la ricorrente aveva prestato la sua attività nel piccolo "salone" che la CP_1 aveva in Napoli al vico AG n.31, il “responsabile tecnico" del detto salone, di modestissime dimensioni, era stato (socio unico e Persona_1 figlio di Controparte_2 amministratore della CP_1 e dipendente della società a far data dal 16.01.2013 con qualifica di "parrucchiere per signora” ed inquadramento nel livello 1 del CCNL per i dipendenti delle “imprese artigiane di acconciatura maschile, di acconciatura femminile e di estetica come si rilevava dallo 66 stesso Pt_2 e dalla documentazione obbligatoria presentata allo "Sportello Unico per le Attività
Produttive" del Comune di Napoli;
che non corrispondeva a verità che la ricorrente fosse stata la
"responsabile” del salone di vico AG 31 e che avesse svolto le attività di conduzione amministrativa e/o di gestione indicate in ricorso;
che quest'ultima si era, invece, sempre occupata solo ed esclusivamente dell'assistenza delle clienti e di eseguire tutte quelle operazioni semplici
(ovvero di "routine") relative a permanenti, tinture e decolorazioni, ondulazioni a ferra e ad acqua, piega fissa, messa in piega o ricci piatti, lavatura dei capelli (cosa che aveva sempre fatto tranne che per un breve periodo in cui era stata affiancata da una “sciampista") e tagli di capelli "semplici"; che nel negozio, nel corso della giornata ed in orari alterni e variabili, era stato sempre presente [...]
ER che si era alternato tra i due negozi ma che era sempre stato presente in via AG
n. 31 nelle occasioni in cui erano stati fissati appuntamenti per tagli particolari secondo i canoni delle mode o per acconciature di spose e similari e per tutte le attività di acconciatura che uscivano dalla
"routine"; che era stato Persona_2 a gestire gli ordini e le forniture per il salone ed a ritirare gli incassi;
che la ricorrente non aveva alcuna autonomia decisionale su prezzi, sconti etc e nelle occasioni in cui non era presente doveva telefonare a lui o a [...]Persona_2
CP_2 per ogni tipo di suggerimento e/o autorizzazione;
che, in definitiva, era sempre stata correttamente inquadrata nel livello 3 del CCNL imprese artigiane di acconciatura maschile, di acconciatura femminile e di estetica Artigiani;
che aveva continuato a svolgere le stesse mansioni anche dal momento in cui, chiuso il salone di vico AG 31, era stata "trasferita" presso il negozio di via AR.
Ciò posto, trattasi di una domanda che va, certamente, accolta, avendo entrambi i testi escussi di parte ricorrente interamente confermato quanto dedotto dalla ricorrente nel corpo dell'atto introduttivo.
Ed, infatti, la teste Testimone_2 ha dichiarato: “ADR Indifferente;
sono una cliente dell'esercizio commerciale gestito dalla società resistente sito in Napoli al CO AG n. 31; sono stata cliente del negozio fin dal momento della sua apertura già dal giorno della sua inaugurazione, anche se non ricordo con esattezza quando ciò sia avvenuto. Ho conosciuto la ricorrente già precedentemente presso un altro negozio di parrucchiere sito in via S. Pasquale più di
15 anni prima. L'ho ritrovata nel negozio a vico AG n. 41 il giorno della inaugurazione. Generalmente ho frequentato il negozio una volta alla settimana e vi erano impiegate oltre la sig.ra
Pt 1 altre due giovani dipendenti. Ho incontrato il titolare Controparte_2 circa un paio di volte;
la ricorrente si occupava di accogliere i clienti, di gestire gli appuntamenti nel senso che, qualora necessario, contattavo direttamente la ricorrente per fissare un appuntamento preciso nonché di eseguire tutte le operazioni inerenti il trattamento dei capelli quali: colorazioni e decolorazioni, meches, taglio, lavaggio, trattamento del cuoio capelluto, messa in piega, stiratura, permanente, ondulazione. Costei provvedeva, inoltre, anche all'attività di incasso nel senso che io quando andavo via le pagavo l'importo dovuto così come facevano tutte le altre clienti. Non ho assistito personalmente all'attività di chiusura della cassa né alla eventuale consegna dei compensi ottenuti al Sig. CP_2 in relazione alle cui attività non posso, pertanto, nulla riferire. Il negozio ha sempre avuto la disponibilità di tre poltrone se ben ricordo e le altre due giovani dipendenti erano addette solo al lavaggio dei capelli ed, eventualmente, all'inizio della messa in piega in quanto il lavoro veniva sempre ultimato solo dalla ricorrente. Era, inoltre, la ricorrente a dare indicazioni alle due giovani dipendenti in merito alle attività a cui avrebbero dovuto provvedere volta per volta. Se ben ricordo su una lavagnetta vicino alla cassa erano indicati i singoli prezzi per le diverse lavorazioni. Qualche volta mi è capitato di assistere al ritiro della merce quale shampoo, asciugamani etc. consegnata dai fornitori, cosa alla quale provvedeva direttamente la ricorrente. Non ho mai visto la ricorrente provvedere al pagamento delle utenze del negozio. Se ben ricordo il negozio
è stato chiuso prima della pandemia, anche se non ricordo quando e, personalmente, ho frequentato il salone sito in via AR n. 11 all'incirca due-tre volte. Trattasi di un salone molto più grande nel quale erano impiegati circa cinque sei dipendenti. Presso il negozio di via AR nelle due tre occasioni in cui mi ci sono recata c'era il figlio del sig. al quale ho pagato il Controparte_2
prezzo del lavoro eseguito... Presso il negozio di vico AG non ho mai visto il Sig. [...] Per_2 che, invece, come ho prima riferito, ho visto presso il negozio di via AR ... Quando mi recavo presso il negozio di CO AG alle 9.00 lo trovavo già aperto ma, a volte, mi è capitato di chiedere alla ricorrente di recarmici prima ed in quelle occasioni era la ricorrente a provvedere all'apertura dello stesso intorno alle ore 8.30."
Testimone_3 ha dichiarato: "ADR Indifferente. Nel 2014 ho conosciuto la sig.ra A sua volta la teste anche se non ricordo esattamente quando, allorquando mia madre mi avvisò che nei Parte_1
pressi della nostra abitazione sita in Piazzetta Santa Caterina da Siena n. 64, dove attualmente mia madre dimora ancora, era stato aperto un negozio di parrucchieri in CO AG a 20 metri di distanza dalla nostra abitazione. Nelle occasioni in cui ho frequentato il negozio di parrucchieri con insegna sita all'interno dello stesso, vi era la sig.ra Pt_1 ed altre due dipendenti la sig.ra CP_1
ed un'altra di cui non ricordo il nome. Ho sempre pensato che la sig.ra Pt_1 fosse Testimone_1
la titolare del negozio e solo nel tempo ho saputo che vi era un titolare che però, all'epoca, non ho mai visto all'interno di quel negozio. Ho frequentato il negozio generalmente una volta a settimana per fare la piega ed a volte mi capitava poi di passare per il negozio al termine del mio orario lavorativo, intorno alle 17:30 - 18:00, per prendere un caffè con la Pt_1 e le altre ragazze. All'epoca ero impiegata in banca e lo sono tuttora. In tutte le occasioni in cui ho frequentato il negozio ho visto che era la ricorrente ad occuparsi dei colori, dei tagli, delle meches, delle messe in piega. Ho visto le altre due dipendenti impiegate all'interno del negozio occuparsi solo dello shampoo, della messa in piega e dell'applicazione del colore già preparato dalla medesima Pt_3 frequentato il negozio fino alla chiusura avvenuta nel 2018, non ricordo esattamente il mese, allorquando anche io nell'estate di quell'anno andai a vivere a Via Carlo Franza, zona Soccavo. La stessa Pt_1 mi preannunciò la chiusura nel negozio di CO AG per ammodernamento dello stesso e mi avvertì che ci saremmo spostati in un altro negozio sito in Via AR invitando me e tutte le altre sua clienti abituali a recarsi li per il trattamento dei capelli. Da quel momento cominciai a frequentare il negozio di Via AR sempre una volta a settimana con le modalità da me prima riferite ed in quelle occasione mi fu presentato il sig. dalla stessa Pt_1 Controparte_2
All'interno del negozio di Via AR vi erano impiegate la sig.ra Testimone_1 due sorelle di cui non ricordo il nome, il figlio del sig. ed un altro dipendente. Anche Controparte_2
all'interno di questo locale la sig.ra Pt_1 si occupava delle medesime mansioni da me prima indicate per cui le altre dipendenti provvedevano allo shampoo, alla messa in piega ed all'applicazione del colore. Ho visto il figlio del sig. occuparsi delle messe in pieghe e Controparte_2
dell'applicazione del colore ma non so dire se si occupasse o meno anche della preparazione dei colori... Confermo di aver visto il Sig. presso il negozio di Via AR in più Controparte_2 occasioni in quanto, come la Pt_1 aveva le sue clienti personali per le quali provvedeva a tutti i trattamenti eventualmente richiestigli per la cura dei loro capelli. Nel negozio di CO AG era solo la ricorrente addetta all'incasso del prezzo pagato dalle clienti mentre nel negozio di Via
AR si alternavano la Pt_1 e Controparte_2 . Nel negozio di CO AG a volte mi è capitato di uscire all'orario di chiusura per cui ho visto la ricorrente occuparsi della chiusura della cassa e, precisamente, l'ho vista provvedere a contare i soldi incassati in giornata ed a verificare gli scontrini del pos di chi aveva pagato con carta. Nel negozio di CO AG i prezzi dei vari trattamenti erano esposti su un listino prezzi affisso al muro mentre nel negozio di Via
AR non ricordo se vi fosse o meno questo listino prezzi ed io, personalmente, essendo cliente della Pt 1 chiedevo a lei il prezzo dei trattamenti di cui avevo bisogno. Non ho mai assistito ad eventuali contatti con i fornitori nei due negozi nè so chi provvedesse al pagamento delle utenze.
Nulla so sulla retribuzione. ADR Confermo di non aver mai visto il figlio del Sig. CP_2 presso il negozio di CO AG. All'interno del negozio di Via AR, come ho prima riferito, sia la
Pt 1 che il Sig. Controparte_2 si occupavano dei trattamenti dei capelli delle proprie clienti e la Pt 1 in quel contesto, lo faceva in totale autonomia decidendo il tipo di taglio da effettuare o il tipo di colore da applicare senza alcuna indicazione in merito da parte del Sig. [...]
CP_2 Null'altro so".
Entrambe le testimoni escusse, da ritenersi particolarmente attendibili in quanto del tutto estranee alle parti in causa e sostanzialmente disinteressate all'esito del presente giudizio, hanno, pertanto, smentito quanto eccepito dalla società resistente nel corpo della propria memoria di costituzione in merito alla presenza fissa e quotidiana del sig. figlio di CP_2 presso il negozio di CO Persona_2
, "
AG avendo, al contrario, confermato che ivi la ricorrente operava da sola nella gestione di tutte le esigenze delle clienti e per il soddisfacimento delle loro richieste, di qualunque natura fossero, in assoluta autonomia e con piena discrezionalità, avvalendosi solo della collaborazione di altre due dipendenti.
Ne consegue, pertanto che, anche a prescindere dal rivendicato profilo di "responsabile dell'intera gestione del negozio di CO AG n. 31", appare assorbente e determinante la concreta ascrivibilità delle mansioni di fatto espletate dalla ricorrente alla declaratoria del I livello della CCNL di Settore così come sopra riportata avendo costei, di fatto, in quanto unica figura professionalmente idonea impiegata all'interno del locale di vico AG, certamente operato proponendo alla clientela "le prestazioni più conformi e funzionali alle caratteristiche dell'aspetto, secondo i canoni delle mode e del costume e funzionali alle esigenze igieniche" ed eseguendo tutte le attività ivi analiticamente indicate anche attraverso la personale preparazione delle miscele delle varie gamme di colori e decolorazioni.
In definitiva, raffrontando le declaratorie contrattuali innanzi riportate con le mansioni espletate dalla ricorrente come sopra descritte è indubbio che quest'ultima abbia espletato mansioni molto più qualificate rispetto a quelle individuate nella declaratoria del 3° livello professionale riconosciutole dalla convenuta ove è contemplata una figura professionale in relazione alla quale si prevede solo la “eventualità" (e, quindi, s'intende solo ad insindacabile giudizio del titolare) che il dipendente possa eseguire
-
permanenti, tinture e decolorazioni, ondulazioni a ferro e ad acqua, piega fissa, messa in piega e ricci piatti, su capelli lunghi e corti ed, in ogni caso, rimarcando il carattere di "prestazioni semplici" che richiedano "nozioni di carattere generale".
Né, al fine di pervenire a diverse conclusioni, possono rilevare le dichiarazioni rese dai testi di parte resistente, da ritenersi, invece, a parere della scrivente, scarsamente attendibili in quanto provenienti da soggetti legati o da vincoli di amicizia o da vincoli di parentela con "legale Persona_3
rappresentante della società resistente.
ha dichiarato: “Indifferente, sono amico di vecchia data di Ed, infatti, il teste Testimone_4
, figlio di Controparte_2 , per cui da parecchi anni, circa 20, frequentavo Persona_2
sito in via AR ogni sabato mattina per il trattamento delle il centro estetico Controparte_1
mani verso le ore 11.00 e mi trattenevo per circa un paio d'ore. Ogni due settimane, inoltre, in un giorno infrasettimanale, facevo la pulizia del viso all'orario di uscita dell'ufficio, alle 17:00 - 18:00,
e mi intrattenevo all'incirca fino alle 20:00, orario di chiusura del negozio. Ho, inoltre, frequentato ogni 20 giorni il locale sito in vico AG per tagliare i capelli, sempre in giorni infrasettimanali ed a chiusura dell'ufficio, verso le ore 18:00 e mi intrattenevo fino alle ore 20:00.
ADR: Ho visto la ricorrente per la prima volta in un periodo intorno al 2015 nel negozio sito in via
AR. Successivamente ha lavorato presso il locale sito in vico AG sino alla chiusura dello stesso nella metà del 2018, per poi ritornare a via AR successivamente. ADR: All'interno del centro estetico di via AR, oltre alla ricorrente, erano impiegati come parrucchieri un Per ragazzo di nome ed altre due ragazze di cui non ricordo il nome. ADR: All'interno del negozio di vico AG era in servizio la sig.ra Pt_1 e altre due ragazze di cui non ricordo il nome ed era, inoltre, sempre presente il sig. ADR: In tutte le occasioni in cui ho Persona_5
frequentato il negozio di via AR ho visto la signora Pt_1 espletare le mansioni di parrucchiera.
ADR: Nelle occasioni in cui ho frequentato il centro estetico di via AR di pomeriggio e mi sono intrattenuto fino all'orario di chiusura, ore 20.00, mi è capitato a volte di assistere alle operazioni di chiusura della cassa ma delle stesse si sono sempre interessati i sig.ri CP_2 e [...]
Non ho mai visto la Pt_1 consegnare i compensi dell'attività del negozio di via ER
AR al sig. Controparte_2 In tutte le occasioni in cui ho frequentato il centro estetico
Controparte_2CP_1 sito alla Via AR, il sig. era sempre presente ed a volte era presente anche il sig. ER . ADR: All'interno del salone sito in vico AG la ricorrente ha espletato le medesime mansioni sopra indicate in relazione al salone di via AR. ADR: La sig.ra
Pt 1 ha lavorato nei due negozi gestiti dalla resistente siti al vico AG n. 31 ed a via
AR. Mentre il salone sito in via AR è rimasto sempre aperto, quello sito in vico
AG è stato chiuso nella metà del 2018 in quanto l'attività non andava bene. ADR: Non ricordo se nei saloni siti in vico AG e via AR vi fosse o meno un listino dei prezzi delle diverse lavorazioni per i capelli. ADR: Nelle occasioni in cui ho frequentato entrambi i saloni non mi
è mai capitato di vedere fornitori né ho mai visto nessuno provvedere al pagamento delle bollette.
..Null'altro so".
.A sua volta il teste ha dichiarato "Sono il figlio di Controparte_2 La sede Persona_2 storica della società CP_1 è quella sita in via AR e, successivamente, fu aperta una sede secondaria in vico AG n. 31 dal 2014 al 2018. ADR: La ricorrente ha lavorato dal 2014 al
2018 alla sede di vico AG e, successivamente alla chiusura della stessa, presso il salone di via AR fino alla cessazione del rapporto di lavoro nel 2022. ADR: Io sono il responsabile tecnico del salone sito in vico AG, per cui sono stato sempre ivi presente tutti i giorni provvedendo sia all'apertura che alla chiusura dello stesso. ADR: Aprivo intorno alle 9:00 - 9:30, chiudevo dalle 13:30 alle 14:30 per consentire la pausa pranzo dei dipendenti, e chiudevo la sera intorno alle 18:30 – 19:00. ADR: Ero, inoltre, lo "stilista" n. 2 del negozio di via AR, secondo a mio padre, ed in quanto tale provvedevo al taglio dei capelli ed alla preparazione delle miscele per le colorazioni. Eravamo solo io e mio padre a provvedere al taglio dei capelli ed alla preparazione delle miscele per le colorazioni. Mi capitava, pertanto, durante la mattinata, nel periodo di apertura di entrambi i saloni, di spostarmi presso il negozio di via AR per circa un paio d'ore per provvedere a quanto era necessario per il trattamento delle mie clienti. ADR: Era mio padre a concentrare i miei appuntamenti in un paio d'ore nel corso della mattinata presso il negozio di via
AR. Dopo la chiusura del salone di vico AG, intorno alle 18:30 – 19:00, rientravo nel negozio di via AR, che era la sede centrale, per provvedere alla chiusura tecnica sul gestionale ivi presente, intorno alle ore 19:30 - 20:00, mediante l'uso di una password di cui disponevamo solo io e mio padre... ADR: La ricorrente si è occupata dei tagli base, ad esempio su bambini, nonché messa in piega, shampoo, schiariture, asciugature e applicazione delle colorazioni. ADR: Oltre alla ricorrente, a vico AG era in servizio la sig.ra Testimone_1 che si occupava solo di shampoo e applicazione del colore. ADR: Al negozio di via AR, dal 2018, oltre alla ricorrente ed alla sig.ra Tes_1 c'erano anche i sig.ri Persona _6 Per_7 Persona_8 che svolgevano mansioni di parrucchieri. ADR: Sia per le operazioni di chiusura della cassa, sia per i rapporti con i fornitori ce ne siamo sempre occupati io e mio padre, così come abbiamo sempre solo noi provveduto ai pagamenti delle utenze. Dal momento che la sede di via AR era quella centrale, tutti gli ordini partivano solo da quest'ultima”.
Entrambi i testi di parte resistente, amico di vecchia data di Persona_2 Testimone_4
,figlio di Controparte_2 hanno, pertanto, confermato quanto e lo stesso Persona_2 "
dedotto nel corpo della memoria di costituzione in merito alla quotidiana presenza di quest'ultimo presso il locale di vico AG ma, come si è già prima evidenziato, trattasi di una circostanza che è risultata radicalmente smentita da entrambi i testi di parte ricorrente sulla cui particolare attendibilità, in quanto totalmente estranei ai fatti, ci si è già prima soffermati.
Ed, ancora, il teste Testimone_4 si è limitato a dichiarare che in entrambi i locali di vico
AG e via AR la ricorrente era stata addetta alle mansioni di “parrucchiera” senza, però, null'altro precisare al riguardo in merito alle concrete modalità operative ed al livello di autonomia e discrezionalità di cui la stessa disponeva mentre la circostanza, riferita dal solo teste [...]
ER dell'avvenuta sua adibizione, in via esclusiva, ai tagli base, ad esempio su bambini, messa in piega, shampoo, schiariture, asciugature e applicazione delle colorazioni mentre erano stati solo lui e suo padre a provvedere al taglio dei capelli ed alla preparazione delle miscele per le colorazioni, è stata radicalmente smentita, come già prima evidenziato, da entrambe le testimoni di parte ricorrente. In definitiva, si deve osservare, in linea generale, che, secondo consolidati orientamenti della Suprema
Corte, in tema di prova spetta in via esclusiva al giudice del merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonchè la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni. Nè tale regola subisce eccezioni nel rito del lavoro (vedi per tutte: Cass. 15 luglio 2009, n. 16499; Cassazione civile, sez. lav.
18/03/2011 n. 6303).
In conclusione la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (da ultimo: Cass. 21 luglio 2010. n. 17097).
Alla stregua di quanto sovra esposto, la domanda giudiziale di condanna al pagamento delle differenze retributive asseritamente dovute alla parte ricorrente sulla base dell'inquadramento nel I livello del
CCNL di Settore rispetto al III livello formalmente riconosciutole va, pertanto, accolta.
Passando all'esame della restante parte della domanda giudiziale, la ricorrente ha chiesto la condanna della società resistente al pagamento di quanto dovutole a titolo di lavoro straordinario e festivo,
R.O.L., 13° mensilità, indennità sostituiva delle ferie non godute, indennità di mancato preavviso ed, infine, TFR (cfr. conteggio allegato al ricorso introduttivo).
Ciò posto, in punto di diritto, facendo applicazione dei principi giurisprudenziali relativi al riparto dell'onere della prova, si devono distinguere - tra i vari titoli (causali) indicati nei conteggi- quelli in riferimento ai quali la medesima parte era gravata soltanto dall'onere di provare l'esistenza del singolo titolo (il contratto di lavoro o il rapporto di lavoro subordinato) e di mera deduzione delle proprie pretese fondate su di esso e quegli altri in relazione ai quali la parte ricorrente era gravata da un onere della prova dell'esistenza di altri fatti costitutivi del diritto vantato.
Difatti il diritto vivente - nell'applicare i principi di cui agli artt. 1218,1453 ss. e 2697 c.c. - ha chiarito che, in materia contrattuale, "L'esenzione del creditore dall'onere di provare il fatto negativo dell'inadempimento in tutte le ipotesi di cui all'art. 1453 c.c. (e non soltanto nel caso di domanda di adempimento), con correlativo spostamento sul debitore convenuto dell'onere di fornire la prova del fatto positivo dell'avvenuto adempimento, è conforme al principio di riferibilità o di vicinanza della prova. In virtù di tale principio, che muove dalla considerazione che il creditore incontrerebbe difficoltà, spesso insuperabili, se dovesse dimostrare di non aver ricevuto la prestazione, l'onere della prova viene infatti ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione. Ed appare coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà, quindi, dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione" (Cassazione civile SS. UU. 30 ottobre 2001 n. 13533; in senso conforme cfr. Cass.
982/2002; Cass. 13925/2002; Cass. 18315/2003; Cass. 6395/2004; Cass. 8615/2006; Cass.
13674/2006; Cass. 1743/2007).
Pertanto il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione o per il risarcimento del danno da inadempimento ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo (causali) - cioè l'esistenza del contratto stipulato con il debitore o del rapporto di lavoro e di dedurre lo specifico fatto costitutivo
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della propria domanda, gravando, poi, sul debitore l'onere di dimostrare di aver già adempiuto o che il proprio inadempimento è di scarsa importanza (art. 1455 c.c.) o che il termine di adempimento già inutilmente decorso non aveva natura essenziale per il creditore (art. 1457 c.c.) o che l'inadempimento o il ritardo sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore (art. 1218 c.c.).
Sono assoggettate a tale (vantaggioso) criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13°, alla 14°, al TFR, a tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni ed all'indennità di mancato preavviso (laddove le dimissioni del lavoratore siano state cagionate proprio dall'inadempimento del datore di lavoro alla obbligazione retributiva).
Laddove la parte convenuta non abbia fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi o impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli spetta, quindi, alla parte ricorrente il relativo pagamento.
Sono, invece, assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c.
(affirmanti incumbit probatio) le seguenti voci: lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, festività, ferie non godute e non retribuite, permessi retribuiti non goduti e non pagati. Inoltre occorre evidenziare che, in caso di contumacia della parte convenuta, opera la c.d. ficta contestatio dei fatti dedotti dalla parte ricorrente (cfr. art. 115 c.p.c.) e che, pertanto, grava interamente su quest'ultima l'onere di provare l'esistenza di fatti costitutivi delle proprie domande.
Tuttavia nel caso in cui le buste paga redatte dal datore di lavoro indichino l'esistenza di lavoro straordinario o supplementare, di lavoro festivo e domenicale, di ferie non godute e di permessi retribuiti non goduti o di indennità previste dalla contrattazione collettiva di settore ad esse va
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attribuita efficacia probatoria di confessione stragiudiziale ex artt. 2730 e ss. (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 30/01/2017, n. 2239), e, dunque, grava sul datore di lavoro l'onere di provare l'avvenuto pagamento di tali componenti retributive.
Tanto premesso e tornando all'esame della fattispecie concreta, esiste una specifica contestazione, tra le parti in causa, anche in merito all'orario lavorativo.
Ed, infatti, mentre parte ricorrente ha dedotto di aver osservato un orario di lavoro articolato, per 5 giorni alla settimana, dal martedì al sabato, dalle ore 9.00 alle ore 19.00 senza intervallo, compreso il periodo delle festività natalizie nelle domeniche che precedevano i giorni festivi, la società resistente ha eccepito che l'orario da costei concretamente osservato sarebbe stato articolato per 5 giorni a settimana ovvero dal martedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 18.00 ed il sabato dalle
9.00 alle 13.00.
Parimenti esiste una specifica contestazione tra le parti in causa anche in merito all'avvenuta fruizione delle ferie in quanto mentre parte ricorrente ha dedotto di aver goduto di 15 giorni di ferie all'anno nelle ultime due settimane del mese di agosto e di non aver percepito la relativa indennità sostitutiva per le altre due settimane spettanti e non fruite, la società resistente ha eccepito che quest'ultima, come tutto il personale, aveva sempre goduto di tre settimane di ferie in agosto mentre la rimanente settimana di ferie veniva goduta nel corso dell'anno, con godimento di singoli giorni di volta in volta chiesti ed indicati dai dipendenti compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali.
Ciò posto, come già prima evidenziato, il lavoratore che agisce per ottenere il compenso per il lavoro svolto in eccedenza, rispetto all'orario originariamente pattuito a seguito di richiesta formulata dal datore nell'esercizio del potere direttivo e organizzativo in capo a quest'ultimo, ha, innanzitutto,
l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, come nel caso di specie, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolte, con specifico riferimento alla collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro.
Consolidate e condivisa giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che la prova può essere fornita dal lavoratore con qualunque mezzo, ma non si può sostituire alla stessa il giudizio equitativo del giudice che potrà intervenire esclusivamente dinnanzi ad un diritto del lavoratore provato e, quindi, certo (cfr.
Cass. n. 9906/2015; n. 19299/2014; n. 1389/2013). Ebbene, il rigore della prova esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione, dalla parte che ad essa sia tenuta, del fatto costitutivo (nel caso di specie: diritto al compenso per lavoro straordinario): secondo la circolarità, propria del processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova (Cass. s.u. 17 giugno 2004, n. 11353; Cass. 9 febbraio 2012, n. 1878; Cass. 4 ottobre 2013, n. 22738)" (Cass. n.
16150/2018).
Ed ancora: "il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo di cui all'art. 432 c.p.c., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza (cfr. Cass. n.
4668 del 1993; Cass. n. 14466 del 1999; Cass. n. 1389 del 2003) (...) la valutazione sull'assolvimento dell'onere probatorio in ordine al lavoro straordinario prestato costituisce accertamento di fatto (Cass.
n. 12434 del 2006; Cass. n. 3714 del 2009), così come quello in ordine alla mancata fruizione di permessi e ferie" (Cass. n. 16951/2018).
In ordine alla fruizione delle ferie e delle festività soppresse va, poi, rammentato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro feriale, straordinario, ovvero l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e/o durante il periodo destinato alla fruizione delle ferie e, ove riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è
altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. Lav.,
16 febbraio 2009, n. 3714; 25 maggio 2006, n. 12434; 3 febbraio 2005, n. 2144; 29 gennaio 2003, n.
1389).
Il Supremo Collegio, inoltre, ha avuto modo di chiarire che, spettando al lavoratore dare la prova dell'effettiva prestazione del lavoro straordinario e/o feriale, non può ritenersi come dato acquisito al processo l'avvenuta prestazione di attività lavorativa oltre il normale orario ovvero nel periodo coincidente con quello feriale per il solo fatto che manchino contestazioni sul punto da parte del datore di lavoro: la controparte, infatti, non ha l'onere di fornire alcuna prova contraria se l'attore viene meno al suo onere probatorio (cfr., al riguardo, la sent. n. 3714/2009 cit., che ha precisato che neppure eventuali ma non decisive ammissioni del datore di lavoro sono idonee a determinare una
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inversione dell'onere della prova).
Tenuto conto dei predetti principi e passando, a questo punto, all'esame delle deposizioni testimoniali assunte in corso di causa, la teste ha dichiarato:"... Generalmente mi recavoTestimone_2
nel negozio a CO AG il venerdì, sempre di mattina, intorno alle ore 9.00 - 9.30 e mi intrattenevo il tempo necessario a seconda della lavorazione che dovevo eseguire, da un minimo di mezz'ora ad un massimo di un paio d'ore. Non ricordo, invece, in quali giornate ho frequentato il negozio di via AR in cui mi sono recata solo in casi marginali in quanto non mi era comodo. Io, generalmente, il mese di agosto vado in vacanza ma, se ben ricordo, il negozio di CO AG restava chiuso per circa una settimana... Posso confermare che il negozio sito al CO AG non chiudeva all'ora di pranzo in quanto a volte mi è capitato di frequentarlo anche in un orario compreso dalle 13:00 in poi. Quando mi recavo presso il negozio di CO AG alle 9.00 lo trovavo già aperto ma, a volte, mi è capitato di chiedere alla ricorrente di recarmici prima ed in quelle occasioni era la ricorrente a provvedere all'apertura dello stesso intorno alle ore 8.30. Se ben ricordo il negozio chiudeva intorno alle ore 18.00 - 18.30 cosa di cui sono a conoscenza in quanto, abitando nei paraggi, mi capitava di passarvi molto spesso, tali orari mi sono noti anche perché mi venivano riferiti da mia figlia e dalle mie amiche che andavano a farsi i capelli dalla sig.ra Pt_1
A sua volta, la teste Testimone_3 ha dichiarato: “ADR... Generalmente ho frequentato il negozio per trattamenti di vario genere ai miei capelli o il venerdì pomeriggio dalle 17:30 in poi o il sabato mattina. Mi è capitato spesso di passare durante la giornata davanti al negozio abitando all'epoca a
Piazzetta Santa Caterina da Siena per cui ho verificato che apriva alle 09:00, allorquando tra l'altro mia madre in genere prendeva appuntamento, faceva orario continuato e chiudeva tra le 18:30 e le
19:30 a seconda dell'afflusso della clientela... Ribadisco che ho frequentato il negozio di Via
AR esclusivamente il venerdì pomeriggio dalle 17:30 in poi ed il sabato durante la mattinata per cui non so riferire con esattezza quali fossero gli orari di apertura e chiusura dello stesso. Non ricordo se il negozio di Via AR osservasse o meno un periodo di chiusura durante l'estate mente per quello di CO AG ricordo che osservava un periodo di chiusura di circa 8/10 giorni durante il mese di agosto, circostanza di cui sono a conoscenza in quanto ho sempre avuto bisogno di assistere mia madre per cui non mi sono mai allontanata per andare in vacanza...".
Dalle suddette deposizioni testimoniali, in considerazione sia della frequentazione personale del negozio sito in vico AG da parte di entrambe le testimoni sia della circostanza di aver personalmente verificato gli orari di apertura e chiusura dello stesso abitando nelle vicinanze, può, pertanto, ritenersi sufficientemente provato che la ricorrente abbia osservato un orario lavorativo articolato, dal martedì al sabato, in via continuata, dalle 09.00 alle 18.30 (orario di apertura e chiusura su cui le deposizioni convergono) mentre entrambe le testimoni non hanno riferito nulla di sufficientemente attendibile in merito agli orari osservati presso il negozio di via AR avendolo frequentato la teste Tes_2 solo in casi marginali e la teste Tes_3 esclusivamente il venerdì pomeriggio dalle 17.30 in poi ed il sabato durante la mattinata per cui ha specificamente dichiarato di non essere in grado di riferire con esattezza quali fossero gli orari di apertura e chiusura dello stesso.
Per quanto riguarda le deposizioni rese dai testi di parte resistente, invece, il teste Tes_4 ha dichiarato di essersi recato ogni due settimane, in un giorno infrasettimanale, presso il negozio di via
AR per fare la pulizia del viso all'orario di uscita dell'ufficio alle 17.00 - 18.00 e di essersi intrattenuto all'incirca fino alle 20.00, orario di chiusura del negozio e di aver frequentato ogni 20 giorni il locale sito in vico AG per tagliare i capelli, sempre in giorni infrasettimanali ed a chiusura dell'ufficio, verso le ore 18.00 e di essersi intrattenuto anche in quelle occasioni fino alle ore
20.00; di aver generalmente sempre visto la sig.ra Pt_1 in servizio in tutte le occasioni in cui aveva frequentato il centro estetico di via AR il sabato mattina mentre raramente l'aveva vista nei giorni infrasettimanali di pomeriggio, ad eccezione di sporadici casi in cui l'aveva vista andare via quando lui arrivava, verso le ore 18.00 circa;
che entrambi i saloni chiudevano per circa tre settimane nel corso del mese di agosto.
Ciò posto trattasi di una deposizione da considerarsi non particolarmente attendibile se solo si evidenzia che da un lato il teste ha riferito di un orario di chiusura di entrambi i centri estetici alle ore
20.00 e, pertanto, difforme da quello indicato sia nel ricorso introduttivo (19.00) sia nel corpo della memoria di costituzione (18.00) ed ha, altresì, riferito di aver visto sporadicamente la ricorrente presso il centro estetico di via AR nel pomeriggio dei giorni infrasettimanali ad eccezione dei rari casi in cui l'aveva incrociata mentre la stessa andava via alle ore 18.00 quando lui arrivava laddove trattasi di una circostanza ( quella del lavoro nei pomeriggi dei giorni infrasettimanali) non oggetto di alcuna contestazione tra le parti in causa.
A sua volta, il teste Persona_2 ha dichiarato che anche nel salone di via AR i dipendenti usufruivano di un'ora di pausa per il pranzo;
che entrambi i saloni chiudevano per 15 giorni nel mese di agosto, a cavallo del periodo di ferragosto ed, inoltre, tutti i dipendenti godevano di una settimana di ferie nel periodo invernale a turno;
che l'orario di lavoro della ricorrente, in entrambi i saloni, era articolato dal lunedì al venerdì dalle 09.30 alle 18.00-18.30 ed il sabato dalle 09.30 alle
13.30.
In definitiva, alla stregua della complessa istruttoria espletata in corso di causa e considerate le argomentazioni già sopra richiamate in merito alla particolare attendibilità dei testi di parte ricorrente, può ritenersi sufficientemente provato che, in relazione all'arco temporale in cui è stata impiegata presso il negozio di vico AG, quest'ultima abbia osservato un orario lavorativo articolato, dal martedì al sabato, in via continuata, dalle 09.00 (orario di apertura riferito da entrambe le testi di parte ricorrente ) alle 18.30 ( orario di chiusura riferito sia da queste ultime che dal teste Per_2 و
mentre, in relazione all'arco temporale in cui è stata impiegata presso il negozio di via AR,
l'orario di lavoro da lei concretamente osservato può ritenersi provato soltanto nei limiti di quanto dedotto nel corpo della memoria di costituzione della società resistente e dichiarato dal teste
ER e, pertanto, dal martedì al venerdì dalle 9.30 alle 18.30 con un'ora di pausa per il pranzo ed il sabato dalle 9.30 alle 13.30.
In merito al lavoro festivo ed ai R.O.L., invece, non avendo nessuno dei testi riferito alcunchè al riguardo, essi possono ritenersi provati soltanto nei limiti delle risultanze di fatto di cui alle buste paga in atti mentre in relazione all'eventuale residuo di ferie non godute, alla stregua di quanto riferito dalle dichiarato che il negozio restava chiuso nel mese ditesti di parte ricorrente ( avendo la teste Tes_5
agosto per circa una settimana e la teste sostenuto che lo stesso restava chiuso per circa 8/10 Tes_3
giorni), esso può ritenersi provato nei limiti di due settimane all'anno così come dedotto nel corpo del ricorso introduttivo solo in relazione all'arco temporale in cui la ricorrente è stata impiegata presso il negozio di vico AG.
In ordine alla retribuzione percepita non esiste contestazione tra le parti in causa in merito all'avvenuta percezione di somme mensili nette di importo maggiore rispetto a quello risultante dalle buste paga indicate nel corpo del ricorso introduttivo e dei conteggi ad esso allegati così come alcuna specifica contestazione esiste in merito al mancato pagamento del TFR.
Spetta, infine, certamente, alla parte ricorrente l'indennità sostituiva del preavviso dovendo, certamente, le sue dimissioni imputarsi a giusta causa.
Ne consegue che, in conformità dei conteggi così come effettuati dal consulente tecnico-contabile in ossequio dell'ordinanza resa da questo giudice in data 06.05.2025, che appaiono correttamente formulati oltre che privi di vizi di qualsivoglia genere (in proposito si condivide tutto quanto evidenziato dal ctu in risposta alle osservazioni inoltrate dal ctp di parte ricorrente in ordine alla mancata inclusione dello straordinario ai fini del calcolo del TFR e della non contabilizzazione delle c.d. mancate pause di cui al DLGS 66/03), la società resistente va, pertanto, condannata al pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo pari ad €. 50.719,61 (al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali) di cui € 479,75 a titolo di indennità sostituiva del preavviso ed € 10.454,53 a titolo di TFR.
Trattasi, inoltre, di un conteggio non oggetto di specifica contestazione da parte della società resistente laddove, al contrario, per quanto riguarda il calcolo di quanto effettivamente spettante alla ricorrente, nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art. 167, comma 1, e 416, comma 3 c.p.c., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato.(cfr.
Cassazione civile, sez. lav., 18/02/2011, n. 4051; in senso conforme cfr.: Cass. 19 gennaio 2006 n.
945; Cass. 10 giugno 2003 n. 9285).
Su tali somme spettano, altresì, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalle scadenze mensili, per le differenze retributive e dalla cessazione del rapporto di lavoro per l'indennità sostituiva del preavviso ed il TFR e fino al saldo.
L'esito del giudizio, solo in parte favorevole alla ricorrente, giustifica la compensazione, nella misura della metà, delle spese di lite. La restante parte segue la regola della soccombenza ed è posta a carico della resistente nella misura liquidata in dispositivo.
Le spese di ctu sono poste, in via solidale, a carico di entrambe le parti in causa e sono liquidate come da separato decreto.
Ed, infatti, in tema di compenso al consulente d'ufficio, l'obbligo di pagare la prestazione eseguita ha natura solidale e, di conseguenza, l'ausiliare del giudice può agire autonomamente in giudizio nei confronti di ognuna delle parti, anche in via monitoria, non solo quando sia mancato un provvedimento giudiziale di liquidazione ma anche quando il decreto emesso a carico di una parte sia rimasto inadempiuto, in quanto non trova applicazione, per essere l'attività svolta dal consulente finalizzata all'interesse comune di tutte le parti, il principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell'ausiliare (Cassazione civile, sez. lav. 31/12/2009 n.
28299; Cass. 15 settembre 2008 n. 23586).
PQM
Parte_1Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 09.01.2023 nei confronti di Controparte_1 unipersonale, in persona del legale rapp.te p.t, così provvede: in parziale accoglimento della domanda giudiziale condanna la società resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, dell'importo pari ad €. 50.719,61 (al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali) di cui € 479,75 a titolo di indennità sostituiva del preavviso ed €
10.454,53 a titolo di TFR oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle scadenze mensili, per le differenze retributive e dalla cessazione del rapporto di lavoro per l'indennità sostituiva del preavviso ed il TFR e fino al saldo;
condanna la società resistente al pagamento, nella misura della metà, delle spese di lite liquidate, per l'intero, in € 4.629,00 per compenso professionale, con attribuzione, oltre oneri accessori come per legge;
compensa le spese per la restante parte;
liquida le spese di ctu come da separato decreto allegato a carico, in solido, di entrambe le parti in causa.
Napoli, 16.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Matilde Dell'Erario
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa
Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 16.12.2025, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 287/2023 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa, come in atti, dagli avv.ti Giuliana Quattromini e Fabio
ER PO presso i quali elettivamente domicilia in Napoli alla via Piedigrotta n. 30
RICORRENTE
E
Controparte_1 unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso, come in atti, dall'avv. Umberto Canetti con il quale è elett.te dom.to in Napoli alla via Carlo Poerio n.
90
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento rapporto di lavoro e spettanze
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.01.2023 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva di aver lavorato in favore ed alle dipendenze della CP_1 esercente attività di parrucchiere e salone di bellezza dal 9/10/2014 al 31/7/2022 allorquando era stata costretta a dimettersi per giusta causa;
di avere dal 2014 e fino al settembre 2018 gestito in piena autonomia l'esercizio commerciale della convenuta sito in Napoli al vico AG n. 31 quale “responsabile dell'intera gestione del negozio di CO AG n. 31" occupandosi della totale organizzazione dell'azienda, gestendo gli appuntamenti delle clienti, eseguendo le colorazioni preparando le miscele delle varie gamme di colori e decolorazioni, mèches a seconda della qualità fisica del capello, occupandosi del taglio eseguito su capelli di varia lunghezza essendo a conoscenza di tutte le tecniche, del lavaggio e del trattamento più idoneo del cuoio capelluto, della messa in piega, della stiratura, della permanente, della ondulazione a ferro o a phon e dei relativi incassi, seguendo tutta la contabilità e mensilmente occupandosi della chiusura cassa consegnando settimanalmente i compensi al titolare sig. [...] CP_2 che, invece, gestiva il negozio di via AR e che passava dal negozio di vico
AG 31 esclusivamente per ritirare gli incassi;
di aver operato da sola ed in piena autonomia, servendosi per un breve periodo di un'aiutante shampista, sig. Testimone_1 stabilendo i prezzi per le diverse lavorazioni, occupandosi della manutenzione e delle riparazioni del negozio, dei contatti con i fornitori e dei pagamenti delle utenze;
di aver poi, dal settembre 2018 e fino alla cessazione del rapporto, lavorato presso il salone sito in via AR n. 11 con mansioni sostanzialmente invariate, con l'unica differenza che non era stata più lei la referente del negozio data la presenza del titolare sig.
Controparte_2 ; di aver lavorato dal martedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 19.00 senza intervallo e nel periodo delle festività natalizie anche nelle domeniche che precedevano i giorni festivi dalle ore 9.00 alle 19.00; di aver percepito una retribuzione che non corrispondeva a quella indicata in busta paga e, comunque, da ottobre 2014 ad aprile 2015 di € 800,00 mensili, da maggio 2015 a giugno
2016 di € 1000,00 mensili e da luglio 2016 alla fine del rapporto di € 1.200,00 mensili e di aver percepito per la mensilità di luglio 2022 solo € 600,00; di aver goduto di 15 giorni di ferie all'anno nelle ultime due settimane del mese di agosto e di non aver percepito la relativa indennità sostitutiva per le altre due settimane spettanti e non fruite;
di non aver percepito alcunchè, al momento della risoluzione del rapporto, a titolo di indennità di fine rapporto né i relativi ratei.
Esponeva che il “parametro" per la individuazione della "giusta retribuzione” ex art 36 Cost, andava individuato nel C.C.N.L. Acconciatori estetisti barbieri e parrucchieri dell'08.09.2014; che, pur avendo espletato un orario lavorativo di 10 ore al giorno, dalle buste paga risultava assunta a tempo parziale con una percentuale del 37,50% pari a 15 ore settimanali a fronte delle 50 ore effettivamente svolte;
che, in relazione al suindicato C.C.N.L., avendo svolto le mansioni sopra analiticamente indicate, andava inquadrata fin dall'inizio del rapporto nel 1° livello del contratto innanzi citato in luogo del 3° livello professionale formalmente riconosciutole dalla convenuta;
che, in relazione alle mansioni di fatto svolte, all'orario di fatto osservato ed all'inquadramento rivendicato, le spettava, come da conteggi allegati al ricorso, la complessiva somma di € 90.821,93 oltre interessi come per legge e liquidazione del maggior danno ex art.429 c.p.c. Tanto premesso conveniva la società resistente dinanzi all'adito Tribunale al fine di ottenere l'adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia: 66a- previo accertamento delle somme spettanti alla ricorrente in virtù delle mansioni effettivamente svolte, della quantità della prestazione offerta e dello inquadramento rivendicato e, comunque, per i titoli e per le causali di cui alla narrativa del presente atto, integrate dalle deduzioni di fatto desumibili dai prospetti allegati, condannare il convenuta a pagare in favore della ricorrente la complessiva somma di € 90.821,93 oltre interessi come per legge e liquidazione del maggior danno ex art.429 c.p.c."; il tutto con vittoria di spese di lite. La società resistente si costituiva in giudizio contestando la versione offerta dalla ricorrente in ordine all'orario di lavoro, le mansioni e le ferie godute e chiedendo il rigetto della domanda con vittoria di spese di lite.
In corso di causa era ammessa ed espletata la prova testimoniale ed, all'esito della stessa, si procedeva ad una consulenza tecnico-contabile.
All'odierna udienza, all'esito del deposito di note conclusionali, il Tribunale osserva che:
La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di cui alla presente motivazione.
E' noto che la domanda principale qui intesa ad ottenere differenze retributive conseguenti all'accertamento del preteso diritto al superiore inquadramento postula che il lavoratore abbia svolto, nell'esecuzione della prestazione lavorativa, mansioni diverse e più complesse di quelle appartenenti al suo profilo di inquadramento, con diritto all'attribuzione della qualifica superiore ed al corrispondente trattamento economico.
A fronte della puntuale contestazione di parte resistente, è onere dei ricorrenti provare i fatti posti a fondamento della domanda, secondo il principio generale stabilito dall'art. 2697 c.c.
E' ben noto, infatti, che nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, alla luce del disposto generale dell'art. 2103 c.c., non può prescindersi da tre fasi successive e, cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 28284 del 31.12.2009, Cassazione,
Sezione Lavoro, n. 26234 del 30.10.2008, Cassazione, Sezione Lavoro, n. 20272 del 27.09.2010).
Sicché il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore o le corrispondenti differenze retributive ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda ed, in particolare, è tenuto ad indicare, esplicitamente, quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli, altresì, espressamente, con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 8025 del
21.05.2003). -È, tuttavia, fondamentale sottolineare che, agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 c.c. che attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo periodo di tempo da parte del datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche all'assegnazione definitiva alla qualifica superiore - condizione essenziale è che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno, poi, raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 11125 del 14.08.2001 e Cassazione, Sezione Lavoro,
n. 16200 del 10.07.2009).
Ed, inoltre, in caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza - a questo fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale
(Cassazione, Sez. Lavoro, Sentenza n. 26978 del 22/12/2009, ed, in termini, Cassazione, Sez. Lavoro,
Sentenza n. 6303 del 18/03/2011)
Infine, in sede di interpretazione delle clausole di un contratto collettivo relative alla classificazione del personale in livelli o categorie, ha rilievo preminente, soprattutto se il contratto ha carattere aziendale, la considerazione degli specifici profili professionali indicati come corrispondenti ai vari livelli, rispetto alle declaratorie contenenti la definizione astratta dei livelli di professionalità delle varie categorie, poiché le parti collettive classificano il personale non sulla base di astratti contenuti professionali, bensì in riferimento alle specifiche figure professionali dei singoli settori produttivi, che ordinano in una scala gerarchica ed elaborano, successivamente, le declaratorie astratte, allo scopo di consentire l'inquadramento di figure professionali atipiche o nuove (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro,
n. 27430 del 13.12.2005).
Sicché, il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore e/o il trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ha l'onere di allegare e di provare di avere svolto in misura prevalente e non episodica mansioni diverse da quelle del proprio inquadramento, dettagliatamente indicate e descritte, che corrispondano alla declaratoria generale e al profilo professionale del superiore invocato livello di professionalità, avendone assunto la responsabilità diretta ed avendole esercitate con il livello di autonomia ed iniziativa corrispondente alla qualifica rivendicata. In definitiva, in ordine al riconoscimento della qualifica superiore, questo giudicante presta adesione all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale tale riconoscimento avviene attraverso una cd. triplice fase, con l'accertamento da parte del giudice di merito delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, l'individuazione della categoria e dei livelli in cui queste si articolano e l'operatività del confronto tra il risultato della prima indagine e le declaratorie contrattuali, verificando, infine, che l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori sia stata piena nel senso che essa abbia comportato anche l'assunzione delle relative responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata (cfr. ex multis Cass.civ. sez. lav. 27-09-2016, n. 18943;
8-04-2015 n.8589; 27-09-2010 n.20272; 30-10-2008 n.26234; 6-3-2007,n.5128; nn. 12156/2003;
12353/2003).
Con riguardo al caso di specie parte ricorrente, sulla base dell'asserito svolgimento delle mansioni di fatto sopra analiticamente indicate, invoca l'inquadramento nel I livello del CCNL Acconciatori estetisti barbieri e parrucchieri dell'08.09.2014 ( che riporta declaratorie contrattuali corrispondenti a quelle del CCNL per i dipendenti delle “imprese artigiane di acconciatura maschile, di acconciatura femminile e di estetica “richiamato nel corpo della memoria di costituzione ed a quelle del CCNL per
IE e RU ad essa allegato) nella cui alinea sono inseriti quei lavoratori:
professionalmente in grado di proporre alla clientela le prestazioni più conformi e funzionali alle caratteristiche dell'aspetto, secondo i canoni delle mode e del costume e funzionali alle esigenze igieniche. Lavoratori in grado di eseguire permanenti sui capelli corti e lunghi con diversi sistemi in uso, applicazione di tinture nelle varie gamme di colore e decolorazioni la cui miscela da loro stessi preparata deve corrispondere alle necessità occorrenti a quella determinata qualità fisica di capelli, mèches, pettinature fantasia eseguite sui capelli di diversa lunghezza, acconciatura da modello, disegno, stampa e fotografia, ondulazioni a ferro e a phon su capelli lunghi e corti, lavatura della testa e trattamento igienizzato del cuoio capelluto, massaggio drenante e con mezzi meccanici della cute, tutte le tecniche di taglio, preparazione di toupé e parrucche e loro applicazione previo adattamento del cuoio capelluto, pettinatura sui manichini.
......Lavoratori con mansioni impiegatizie di concetto, responsabili della conduzione amministrativa dell'azienda.>>
A fronte delle superiori mansioni svolte lamenta, pertanto, l'erroneità dell'avvenuto inquadramento nel 3° livello nel quale sono inseriti : < Lavoratori in grado di offrire completa assistenza ed eventualmente di eseguire permanenti, tinture e decolorazioni, ondulazioni a ferro e ad acqua, piega fissa, messa in piega e ricci piatti, su capelli lunghi e corti, taglio e sfumatura dei capelli lunghi e corti, lavatura dei capelli, frizione, che abbiano nozioni di carattere generale, prestazioni semplici di manicure e pedicure esclusivamente estetico. >>. La società resistente eccepisce, al contrario, che, nel periodo dall'ottobre del 2014 al 2018 ovvero nel periodo in cui la ricorrente aveva prestato la sua attività nel piccolo "salone" che la CP_1 aveva in Napoli al vico AG n.31, il “responsabile tecnico" del detto salone, di modestissime dimensioni, era stato (socio unico e Persona_1 figlio di Controparte_2 amministratore della CP_1 e dipendente della società a far data dal 16.01.2013 con qualifica di "parrucchiere per signora” ed inquadramento nel livello 1 del CCNL per i dipendenti delle “imprese artigiane di acconciatura maschile, di acconciatura femminile e di estetica come si rilevava dallo 66 stesso Pt_2 e dalla documentazione obbligatoria presentata allo "Sportello Unico per le Attività
Produttive" del Comune di Napoli;
che non corrispondeva a verità che la ricorrente fosse stata la
"responsabile” del salone di vico AG 31 e che avesse svolto le attività di conduzione amministrativa e/o di gestione indicate in ricorso;
che quest'ultima si era, invece, sempre occupata solo ed esclusivamente dell'assistenza delle clienti e di eseguire tutte quelle operazioni semplici
(ovvero di "routine") relative a permanenti, tinture e decolorazioni, ondulazioni a ferra e ad acqua, piega fissa, messa in piega o ricci piatti, lavatura dei capelli (cosa che aveva sempre fatto tranne che per un breve periodo in cui era stata affiancata da una “sciampista") e tagli di capelli "semplici"; che nel negozio, nel corso della giornata ed in orari alterni e variabili, era stato sempre presente [...]
ER che si era alternato tra i due negozi ma che era sempre stato presente in via AG
n. 31 nelle occasioni in cui erano stati fissati appuntamenti per tagli particolari secondo i canoni delle mode o per acconciature di spose e similari e per tutte le attività di acconciatura che uscivano dalla
"routine"; che era stato Persona_2 a gestire gli ordini e le forniture per il salone ed a ritirare gli incassi;
che la ricorrente non aveva alcuna autonomia decisionale su prezzi, sconti etc e nelle occasioni in cui non era presente doveva telefonare a lui o a [...]Persona_2
CP_2 per ogni tipo di suggerimento e/o autorizzazione;
che, in definitiva, era sempre stata correttamente inquadrata nel livello 3 del CCNL imprese artigiane di acconciatura maschile, di acconciatura femminile e di estetica Artigiani;
che aveva continuato a svolgere le stesse mansioni anche dal momento in cui, chiuso il salone di vico AG 31, era stata "trasferita" presso il negozio di via AR.
Ciò posto, trattasi di una domanda che va, certamente, accolta, avendo entrambi i testi escussi di parte ricorrente interamente confermato quanto dedotto dalla ricorrente nel corpo dell'atto introduttivo.
Ed, infatti, la teste Testimone_2 ha dichiarato: “ADR Indifferente;
sono una cliente dell'esercizio commerciale gestito dalla società resistente sito in Napoli al CO AG n. 31; sono stata cliente del negozio fin dal momento della sua apertura già dal giorno della sua inaugurazione, anche se non ricordo con esattezza quando ciò sia avvenuto. Ho conosciuto la ricorrente già precedentemente presso un altro negozio di parrucchiere sito in via S. Pasquale più di
15 anni prima. L'ho ritrovata nel negozio a vico AG n. 41 il giorno della inaugurazione. Generalmente ho frequentato il negozio una volta alla settimana e vi erano impiegate oltre la sig.ra
Pt 1 altre due giovani dipendenti. Ho incontrato il titolare Controparte_2 circa un paio di volte;
la ricorrente si occupava di accogliere i clienti, di gestire gli appuntamenti nel senso che, qualora necessario, contattavo direttamente la ricorrente per fissare un appuntamento preciso nonché di eseguire tutte le operazioni inerenti il trattamento dei capelli quali: colorazioni e decolorazioni, meches, taglio, lavaggio, trattamento del cuoio capelluto, messa in piega, stiratura, permanente, ondulazione. Costei provvedeva, inoltre, anche all'attività di incasso nel senso che io quando andavo via le pagavo l'importo dovuto così come facevano tutte le altre clienti. Non ho assistito personalmente all'attività di chiusura della cassa né alla eventuale consegna dei compensi ottenuti al Sig. CP_2 in relazione alle cui attività non posso, pertanto, nulla riferire. Il negozio ha sempre avuto la disponibilità di tre poltrone se ben ricordo e le altre due giovani dipendenti erano addette solo al lavaggio dei capelli ed, eventualmente, all'inizio della messa in piega in quanto il lavoro veniva sempre ultimato solo dalla ricorrente. Era, inoltre, la ricorrente a dare indicazioni alle due giovani dipendenti in merito alle attività a cui avrebbero dovuto provvedere volta per volta. Se ben ricordo su una lavagnetta vicino alla cassa erano indicati i singoli prezzi per le diverse lavorazioni. Qualche volta mi è capitato di assistere al ritiro della merce quale shampoo, asciugamani etc. consegnata dai fornitori, cosa alla quale provvedeva direttamente la ricorrente. Non ho mai visto la ricorrente provvedere al pagamento delle utenze del negozio. Se ben ricordo il negozio
è stato chiuso prima della pandemia, anche se non ricordo quando e, personalmente, ho frequentato il salone sito in via AR n. 11 all'incirca due-tre volte. Trattasi di un salone molto più grande nel quale erano impiegati circa cinque sei dipendenti. Presso il negozio di via AR nelle due tre occasioni in cui mi ci sono recata c'era il figlio del sig. al quale ho pagato il Controparte_2
prezzo del lavoro eseguito... Presso il negozio di vico AG non ho mai visto il Sig. [...] Per_2 che, invece, come ho prima riferito, ho visto presso il negozio di via AR ... Quando mi recavo presso il negozio di CO AG alle 9.00 lo trovavo già aperto ma, a volte, mi è capitato di chiedere alla ricorrente di recarmici prima ed in quelle occasioni era la ricorrente a provvedere all'apertura dello stesso intorno alle ore 8.30."
Testimone_3 ha dichiarato: "ADR Indifferente. Nel 2014 ho conosciuto la sig.ra A sua volta la teste anche se non ricordo esattamente quando, allorquando mia madre mi avvisò che nei Parte_1
pressi della nostra abitazione sita in Piazzetta Santa Caterina da Siena n. 64, dove attualmente mia madre dimora ancora, era stato aperto un negozio di parrucchieri in CO AG a 20 metri di distanza dalla nostra abitazione. Nelle occasioni in cui ho frequentato il negozio di parrucchieri con insegna sita all'interno dello stesso, vi era la sig.ra Pt_1 ed altre due dipendenti la sig.ra CP_1
ed un'altra di cui non ricordo il nome. Ho sempre pensato che la sig.ra Pt_1 fosse Testimone_1
la titolare del negozio e solo nel tempo ho saputo che vi era un titolare che però, all'epoca, non ho mai visto all'interno di quel negozio. Ho frequentato il negozio generalmente una volta a settimana per fare la piega ed a volte mi capitava poi di passare per il negozio al termine del mio orario lavorativo, intorno alle 17:30 - 18:00, per prendere un caffè con la Pt_1 e le altre ragazze. All'epoca ero impiegata in banca e lo sono tuttora. In tutte le occasioni in cui ho frequentato il negozio ho visto che era la ricorrente ad occuparsi dei colori, dei tagli, delle meches, delle messe in piega. Ho visto le altre due dipendenti impiegate all'interno del negozio occuparsi solo dello shampoo, della messa in piega e dell'applicazione del colore già preparato dalla medesima Pt_3 frequentato il negozio fino alla chiusura avvenuta nel 2018, non ricordo esattamente il mese, allorquando anche io nell'estate di quell'anno andai a vivere a Via Carlo Franza, zona Soccavo. La stessa Pt_1 mi preannunciò la chiusura nel negozio di CO AG per ammodernamento dello stesso e mi avvertì che ci saremmo spostati in un altro negozio sito in Via AR invitando me e tutte le altre sua clienti abituali a recarsi li per il trattamento dei capelli. Da quel momento cominciai a frequentare il negozio di Via AR sempre una volta a settimana con le modalità da me prima riferite ed in quelle occasione mi fu presentato il sig. dalla stessa Pt_1 Controparte_2
All'interno del negozio di Via AR vi erano impiegate la sig.ra Testimone_1 due sorelle di cui non ricordo il nome, il figlio del sig. ed un altro dipendente. Anche Controparte_2
all'interno di questo locale la sig.ra Pt_1 si occupava delle medesime mansioni da me prima indicate per cui le altre dipendenti provvedevano allo shampoo, alla messa in piega ed all'applicazione del colore. Ho visto il figlio del sig. occuparsi delle messe in pieghe e Controparte_2
dell'applicazione del colore ma non so dire se si occupasse o meno anche della preparazione dei colori... Confermo di aver visto il Sig. presso il negozio di Via AR in più Controparte_2 occasioni in quanto, come la Pt_1 aveva le sue clienti personali per le quali provvedeva a tutti i trattamenti eventualmente richiestigli per la cura dei loro capelli. Nel negozio di CO AG era solo la ricorrente addetta all'incasso del prezzo pagato dalle clienti mentre nel negozio di Via
AR si alternavano la Pt_1 e Controparte_2 . Nel negozio di CO AG a volte mi è capitato di uscire all'orario di chiusura per cui ho visto la ricorrente occuparsi della chiusura della cassa e, precisamente, l'ho vista provvedere a contare i soldi incassati in giornata ed a verificare gli scontrini del pos di chi aveva pagato con carta. Nel negozio di CO AG i prezzi dei vari trattamenti erano esposti su un listino prezzi affisso al muro mentre nel negozio di Via
AR non ricordo se vi fosse o meno questo listino prezzi ed io, personalmente, essendo cliente della Pt 1 chiedevo a lei il prezzo dei trattamenti di cui avevo bisogno. Non ho mai assistito ad eventuali contatti con i fornitori nei due negozi nè so chi provvedesse al pagamento delle utenze.
Nulla so sulla retribuzione. ADR Confermo di non aver mai visto il figlio del Sig. CP_2 presso il negozio di CO AG. All'interno del negozio di Via AR, come ho prima riferito, sia la
Pt 1 che il Sig. Controparte_2 si occupavano dei trattamenti dei capelli delle proprie clienti e la Pt 1 in quel contesto, lo faceva in totale autonomia decidendo il tipo di taglio da effettuare o il tipo di colore da applicare senza alcuna indicazione in merito da parte del Sig. [...]
CP_2 Null'altro so".
Entrambe le testimoni escusse, da ritenersi particolarmente attendibili in quanto del tutto estranee alle parti in causa e sostanzialmente disinteressate all'esito del presente giudizio, hanno, pertanto, smentito quanto eccepito dalla società resistente nel corpo della propria memoria di costituzione in merito alla presenza fissa e quotidiana del sig. figlio di CP_2 presso il negozio di CO Persona_2
, "
AG avendo, al contrario, confermato che ivi la ricorrente operava da sola nella gestione di tutte le esigenze delle clienti e per il soddisfacimento delle loro richieste, di qualunque natura fossero, in assoluta autonomia e con piena discrezionalità, avvalendosi solo della collaborazione di altre due dipendenti.
Ne consegue, pertanto che, anche a prescindere dal rivendicato profilo di "responsabile dell'intera gestione del negozio di CO AG n. 31", appare assorbente e determinante la concreta ascrivibilità delle mansioni di fatto espletate dalla ricorrente alla declaratoria del I livello della CCNL di Settore così come sopra riportata avendo costei, di fatto, in quanto unica figura professionalmente idonea impiegata all'interno del locale di vico AG, certamente operato proponendo alla clientela "le prestazioni più conformi e funzionali alle caratteristiche dell'aspetto, secondo i canoni delle mode e del costume e funzionali alle esigenze igieniche" ed eseguendo tutte le attività ivi analiticamente indicate anche attraverso la personale preparazione delle miscele delle varie gamme di colori e decolorazioni.
In definitiva, raffrontando le declaratorie contrattuali innanzi riportate con le mansioni espletate dalla ricorrente come sopra descritte è indubbio che quest'ultima abbia espletato mansioni molto più qualificate rispetto a quelle individuate nella declaratoria del 3° livello professionale riconosciutole dalla convenuta ove è contemplata una figura professionale in relazione alla quale si prevede solo la “eventualità" (e, quindi, s'intende solo ad insindacabile giudizio del titolare) che il dipendente possa eseguire
-
permanenti, tinture e decolorazioni, ondulazioni a ferro e ad acqua, piega fissa, messa in piega e ricci piatti, su capelli lunghi e corti ed, in ogni caso, rimarcando il carattere di "prestazioni semplici" che richiedano "nozioni di carattere generale".
Né, al fine di pervenire a diverse conclusioni, possono rilevare le dichiarazioni rese dai testi di parte resistente, da ritenersi, invece, a parere della scrivente, scarsamente attendibili in quanto provenienti da soggetti legati o da vincoli di amicizia o da vincoli di parentela con "legale Persona_3
rappresentante della società resistente.
ha dichiarato: “Indifferente, sono amico di vecchia data di Ed, infatti, il teste Testimone_4
, figlio di Controparte_2 , per cui da parecchi anni, circa 20, frequentavo Persona_2
sito in via AR ogni sabato mattina per il trattamento delle il centro estetico Controparte_1
mani verso le ore 11.00 e mi trattenevo per circa un paio d'ore. Ogni due settimane, inoltre, in un giorno infrasettimanale, facevo la pulizia del viso all'orario di uscita dell'ufficio, alle 17:00 - 18:00,
e mi intrattenevo all'incirca fino alle 20:00, orario di chiusura del negozio. Ho, inoltre, frequentato ogni 20 giorni il locale sito in vico AG per tagliare i capelli, sempre in giorni infrasettimanali ed a chiusura dell'ufficio, verso le ore 18:00 e mi intrattenevo fino alle ore 20:00.
ADR: Ho visto la ricorrente per la prima volta in un periodo intorno al 2015 nel negozio sito in via
AR. Successivamente ha lavorato presso il locale sito in vico AG sino alla chiusura dello stesso nella metà del 2018, per poi ritornare a via AR successivamente. ADR: All'interno del centro estetico di via AR, oltre alla ricorrente, erano impiegati come parrucchieri un Per ragazzo di nome ed altre due ragazze di cui non ricordo il nome. ADR: All'interno del negozio di vico AG era in servizio la sig.ra Pt_1 e altre due ragazze di cui non ricordo il nome ed era, inoltre, sempre presente il sig. ADR: In tutte le occasioni in cui ho Persona_5
frequentato il negozio di via AR ho visto la signora Pt_1 espletare le mansioni di parrucchiera.
ADR: Nelle occasioni in cui ho frequentato il centro estetico di via AR di pomeriggio e mi sono intrattenuto fino all'orario di chiusura, ore 20.00, mi è capitato a volte di assistere alle operazioni di chiusura della cassa ma delle stesse si sono sempre interessati i sig.ri CP_2 e [...]
Non ho mai visto la Pt_1 consegnare i compensi dell'attività del negozio di via ER
AR al sig. Controparte_2 In tutte le occasioni in cui ho frequentato il centro estetico
Controparte_2CP_1 sito alla Via AR, il sig. era sempre presente ed a volte era presente anche il sig. ER . ADR: All'interno del salone sito in vico AG la ricorrente ha espletato le medesime mansioni sopra indicate in relazione al salone di via AR. ADR: La sig.ra
Pt 1 ha lavorato nei due negozi gestiti dalla resistente siti al vico AG n. 31 ed a via
AR. Mentre il salone sito in via AR è rimasto sempre aperto, quello sito in vico
AG è stato chiuso nella metà del 2018 in quanto l'attività non andava bene. ADR: Non ricordo se nei saloni siti in vico AG e via AR vi fosse o meno un listino dei prezzi delle diverse lavorazioni per i capelli. ADR: Nelle occasioni in cui ho frequentato entrambi i saloni non mi
è mai capitato di vedere fornitori né ho mai visto nessuno provvedere al pagamento delle bollette.
..Null'altro so".
.A sua volta il teste ha dichiarato "Sono il figlio di Controparte_2 La sede Persona_2 storica della società CP_1 è quella sita in via AR e, successivamente, fu aperta una sede secondaria in vico AG n. 31 dal 2014 al 2018. ADR: La ricorrente ha lavorato dal 2014 al
2018 alla sede di vico AG e, successivamente alla chiusura della stessa, presso il salone di via AR fino alla cessazione del rapporto di lavoro nel 2022. ADR: Io sono il responsabile tecnico del salone sito in vico AG, per cui sono stato sempre ivi presente tutti i giorni provvedendo sia all'apertura che alla chiusura dello stesso. ADR: Aprivo intorno alle 9:00 - 9:30, chiudevo dalle 13:30 alle 14:30 per consentire la pausa pranzo dei dipendenti, e chiudevo la sera intorno alle 18:30 – 19:00. ADR: Ero, inoltre, lo "stilista" n. 2 del negozio di via AR, secondo a mio padre, ed in quanto tale provvedevo al taglio dei capelli ed alla preparazione delle miscele per le colorazioni. Eravamo solo io e mio padre a provvedere al taglio dei capelli ed alla preparazione delle miscele per le colorazioni. Mi capitava, pertanto, durante la mattinata, nel periodo di apertura di entrambi i saloni, di spostarmi presso il negozio di via AR per circa un paio d'ore per provvedere a quanto era necessario per il trattamento delle mie clienti. ADR: Era mio padre a concentrare i miei appuntamenti in un paio d'ore nel corso della mattinata presso il negozio di via
AR. Dopo la chiusura del salone di vico AG, intorno alle 18:30 – 19:00, rientravo nel negozio di via AR, che era la sede centrale, per provvedere alla chiusura tecnica sul gestionale ivi presente, intorno alle ore 19:30 - 20:00, mediante l'uso di una password di cui disponevamo solo io e mio padre... ADR: La ricorrente si è occupata dei tagli base, ad esempio su bambini, nonché messa in piega, shampoo, schiariture, asciugature e applicazione delle colorazioni. ADR: Oltre alla ricorrente, a vico AG era in servizio la sig.ra Testimone_1 che si occupava solo di shampoo e applicazione del colore. ADR: Al negozio di via AR, dal 2018, oltre alla ricorrente ed alla sig.ra Tes_1 c'erano anche i sig.ri Persona _6 Per_7 Persona_8 che svolgevano mansioni di parrucchieri. ADR: Sia per le operazioni di chiusura della cassa, sia per i rapporti con i fornitori ce ne siamo sempre occupati io e mio padre, così come abbiamo sempre solo noi provveduto ai pagamenti delle utenze. Dal momento che la sede di via AR era quella centrale, tutti gli ordini partivano solo da quest'ultima”.
Entrambi i testi di parte resistente, amico di vecchia data di Persona_2 Testimone_4
,figlio di Controparte_2 hanno, pertanto, confermato quanto e lo stesso Persona_2 "
dedotto nel corpo della memoria di costituzione in merito alla quotidiana presenza di quest'ultimo presso il locale di vico AG ma, come si è già prima evidenziato, trattasi di una circostanza che è risultata radicalmente smentita da entrambi i testi di parte ricorrente sulla cui particolare attendibilità, in quanto totalmente estranei ai fatti, ci si è già prima soffermati.
Ed, ancora, il teste Testimone_4 si è limitato a dichiarare che in entrambi i locali di vico
AG e via AR la ricorrente era stata addetta alle mansioni di “parrucchiera” senza, però, null'altro precisare al riguardo in merito alle concrete modalità operative ed al livello di autonomia e discrezionalità di cui la stessa disponeva mentre la circostanza, riferita dal solo teste [...]
ER dell'avvenuta sua adibizione, in via esclusiva, ai tagli base, ad esempio su bambini, messa in piega, shampoo, schiariture, asciugature e applicazione delle colorazioni mentre erano stati solo lui e suo padre a provvedere al taglio dei capelli ed alla preparazione delle miscele per le colorazioni, è stata radicalmente smentita, come già prima evidenziato, da entrambe le testimoni di parte ricorrente. In definitiva, si deve osservare, in linea generale, che, secondo consolidati orientamenti della Suprema
Corte, in tema di prova spetta in via esclusiva al giudice del merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonchè la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni. Nè tale regola subisce eccezioni nel rito del lavoro (vedi per tutte: Cass. 15 luglio 2009, n. 16499; Cassazione civile, sez. lav.
18/03/2011 n. 6303).
In conclusione la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (da ultimo: Cass. 21 luglio 2010. n. 17097).
Alla stregua di quanto sovra esposto, la domanda giudiziale di condanna al pagamento delle differenze retributive asseritamente dovute alla parte ricorrente sulla base dell'inquadramento nel I livello del
CCNL di Settore rispetto al III livello formalmente riconosciutole va, pertanto, accolta.
Passando all'esame della restante parte della domanda giudiziale, la ricorrente ha chiesto la condanna della società resistente al pagamento di quanto dovutole a titolo di lavoro straordinario e festivo,
R.O.L., 13° mensilità, indennità sostituiva delle ferie non godute, indennità di mancato preavviso ed, infine, TFR (cfr. conteggio allegato al ricorso introduttivo).
Ciò posto, in punto di diritto, facendo applicazione dei principi giurisprudenziali relativi al riparto dell'onere della prova, si devono distinguere - tra i vari titoli (causali) indicati nei conteggi- quelli in riferimento ai quali la medesima parte era gravata soltanto dall'onere di provare l'esistenza del singolo titolo (il contratto di lavoro o il rapporto di lavoro subordinato) e di mera deduzione delle proprie pretese fondate su di esso e quegli altri in relazione ai quali la parte ricorrente era gravata da un onere della prova dell'esistenza di altri fatti costitutivi del diritto vantato.
Difatti il diritto vivente - nell'applicare i principi di cui agli artt. 1218,1453 ss. e 2697 c.c. - ha chiarito che, in materia contrattuale, "L'esenzione del creditore dall'onere di provare il fatto negativo dell'inadempimento in tutte le ipotesi di cui all'art. 1453 c.c. (e non soltanto nel caso di domanda di adempimento), con correlativo spostamento sul debitore convenuto dell'onere di fornire la prova del fatto positivo dell'avvenuto adempimento, è conforme al principio di riferibilità o di vicinanza della prova. In virtù di tale principio, che muove dalla considerazione che il creditore incontrerebbe difficoltà, spesso insuperabili, se dovesse dimostrare di non aver ricevuto la prestazione, l'onere della prova viene infatti ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione. Ed appare coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà, quindi, dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione" (Cassazione civile SS. UU. 30 ottobre 2001 n. 13533; in senso conforme cfr. Cass.
982/2002; Cass. 13925/2002; Cass. 18315/2003; Cass. 6395/2004; Cass. 8615/2006; Cass.
13674/2006; Cass. 1743/2007).
Pertanto il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione o per il risarcimento del danno da inadempimento ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo (causali) - cioè l'esistenza del contratto stipulato con il debitore o del rapporto di lavoro e di dedurre lo specifico fatto costitutivo
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della propria domanda, gravando, poi, sul debitore l'onere di dimostrare di aver già adempiuto o che il proprio inadempimento è di scarsa importanza (art. 1455 c.c.) o che il termine di adempimento già inutilmente decorso non aveva natura essenziale per il creditore (art. 1457 c.c.) o che l'inadempimento o il ritardo sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore (art. 1218 c.c.).
Sono assoggettate a tale (vantaggioso) criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13°, alla 14°, al TFR, a tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni ed all'indennità di mancato preavviso (laddove le dimissioni del lavoratore siano state cagionate proprio dall'inadempimento del datore di lavoro alla obbligazione retributiva).
Laddove la parte convenuta non abbia fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi o impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli spetta, quindi, alla parte ricorrente il relativo pagamento.
Sono, invece, assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c.
(affirmanti incumbit probatio) le seguenti voci: lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, festività, ferie non godute e non retribuite, permessi retribuiti non goduti e non pagati. Inoltre occorre evidenziare che, in caso di contumacia della parte convenuta, opera la c.d. ficta contestatio dei fatti dedotti dalla parte ricorrente (cfr. art. 115 c.p.c.) e che, pertanto, grava interamente su quest'ultima l'onere di provare l'esistenza di fatti costitutivi delle proprie domande.
Tuttavia nel caso in cui le buste paga redatte dal datore di lavoro indichino l'esistenza di lavoro straordinario o supplementare, di lavoro festivo e domenicale, di ferie non godute e di permessi retribuiti non goduti o di indennità previste dalla contrattazione collettiva di settore ad esse va
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attribuita efficacia probatoria di confessione stragiudiziale ex artt. 2730 e ss. (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 30/01/2017, n. 2239), e, dunque, grava sul datore di lavoro l'onere di provare l'avvenuto pagamento di tali componenti retributive.
Tanto premesso e tornando all'esame della fattispecie concreta, esiste una specifica contestazione, tra le parti in causa, anche in merito all'orario lavorativo.
Ed, infatti, mentre parte ricorrente ha dedotto di aver osservato un orario di lavoro articolato, per 5 giorni alla settimana, dal martedì al sabato, dalle ore 9.00 alle ore 19.00 senza intervallo, compreso il periodo delle festività natalizie nelle domeniche che precedevano i giorni festivi, la società resistente ha eccepito che l'orario da costei concretamente osservato sarebbe stato articolato per 5 giorni a settimana ovvero dal martedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 18.00 ed il sabato dalle
9.00 alle 13.00.
Parimenti esiste una specifica contestazione tra le parti in causa anche in merito all'avvenuta fruizione delle ferie in quanto mentre parte ricorrente ha dedotto di aver goduto di 15 giorni di ferie all'anno nelle ultime due settimane del mese di agosto e di non aver percepito la relativa indennità sostitutiva per le altre due settimane spettanti e non fruite, la società resistente ha eccepito che quest'ultima, come tutto il personale, aveva sempre goduto di tre settimane di ferie in agosto mentre la rimanente settimana di ferie veniva goduta nel corso dell'anno, con godimento di singoli giorni di volta in volta chiesti ed indicati dai dipendenti compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali.
Ciò posto, come già prima evidenziato, il lavoratore che agisce per ottenere il compenso per il lavoro svolto in eccedenza, rispetto all'orario originariamente pattuito a seguito di richiesta formulata dal datore nell'esercizio del potere direttivo e organizzativo in capo a quest'ultimo, ha, innanzitutto,
l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, come nel caso di specie, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolte, con specifico riferimento alla collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro.
Consolidate e condivisa giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che la prova può essere fornita dal lavoratore con qualunque mezzo, ma non si può sostituire alla stessa il giudizio equitativo del giudice che potrà intervenire esclusivamente dinnanzi ad un diritto del lavoratore provato e, quindi, certo (cfr.
Cass. n. 9906/2015; n. 19299/2014; n. 1389/2013). Ebbene, il rigore della prova esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione, dalla parte che ad essa sia tenuta, del fatto costitutivo (nel caso di specie: diritto al compenso per lavoro straordinario): secondo la circolarità, propria del processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova (Cass. s.u. 17 giugno 2004, n. 11353; Cass. 9 febbraio 2012, n. 1878; Cass. 4 ottobre 2013, n. 22738)" (Cass. n.
16150/2018).
Ed ancora: "il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo di cui all'art. 432 c.p.c., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza (cfr. Cass. n.
4668 del 1993; Cass. n. 14466 del 1999; Cass. n. 1389 del 2003) (...) la valutazione sull'assolvimento dell'onere probatorio in ordine al lavoro straordinario prestato costituisce accertamento di fatto (Cass.
n. 12434 del 2006; Cass. n. 3714 del 2009), così come quello in ordine alla mancata fruizione di permessi e ferie" (Cass. n. 16951/2018).
In ordine alla fruizione delle ferie e delle festività soppresse va, poi, rammentato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro feriale, straordinario, ovvero l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e/o durante il periodo destinato alla fruizione delle ferie e, ove riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è
altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. Lav.,
16 febbraio 2009, n. 3714; 25 maggio 2006, n. 12434; 3 febbraio 2005, n. 2144; 29 gennaio 2003, n.
1389).
Il Supremo Collegio, inoltre, ha avuto modo di chiarire che, spettando al lavoratore dare la prova dell'effettiva prestazione del lavoro straordinario e/o feriale, non può ritenersi come dato acquisito al processo l'avvenuta prestazione di attività lavorativa oltre il normale orario ovvero nel periodo coincidente con quello feriale per il solo fatto che manchino contestazioni sul punto da parte del datore di lavoro: la controparte, infatti, non ha l'onere di fornire alcuna prova contraria se l'attore viene meno al suo onere probatorio (cfr., al riguardo, la sent. n. 3714/2009 cit., che ha precisato che neppure eventuali ma non decisive ammissioni del datore di lavoro sono idonee a determinare una
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inversione dell'onere della prova).
Tenuto conto dei predetti principi e passando, a questo punto, all'esame delle deposizioni testimoniali assunte in corso di causa, la teste ha dichiarato:"... Generalmente mi recavoTestimone_2
nel negozio a CO AG il venerdì, sempre di mattina, intorno alle ore 9.00 - 9.30 e mi intrattenevo il tempo necessario a seconda della lavorazione che dovevo eseguire, da un minimo di mezz'ora ad un massimo di un paio d'ore. Non ricordo, invece, in quali giornate ho frequentato il negozio di via AR in cui mi sono recata solo in casi marginali in quanto non mi era comodo. Io, generalmente, il mese di agosto vado in vacanza ma, se ben ricordo, il negozio di CO AG restava chiuso per circa una settimana... Posso confermare che il negozio sito al CO AG non chiudeva all'ora di pranzo in quanto a volte mi è capitato di frequentarlo anche in un orario compreso dalle 13:00 in poi. Quando mi recavo presso il negozio di CO AG alle 9.00 lo trovavo già aperto ma, a volte, mi è capitato di chiedere alla ricorrente di recarmici prima ed in quelle occasioni era la ricorrente a provvedere all'apertura dello stesso intorno alle ore 8.30. Se ben ricordo il negozio chiudeva intorno alle ore 18.00 - 18.30 cosa di cui sono a conoscenza in quanto, abitando nei paraggi, mi capitava di passarvi molto spesso, tali orari mi sono noti anche perché mi venivano riferiti da mia figlia e dalle mie amiche che andavano a farsi i capelli dalla sig.ra Pt_1
A sua volta, la teste Testimone_3 ha dichiarato: “ADR... Generalmente ho frequentato il negozio per trattamenti di vario genere ai miei capelli o il venerdì pomeriggio dalle 17:30 in poi o il sabato mattina. Mi è capitato spesso di passare durante la giornata davanti al negozio abitando all'epoca a
Piazzetta Santa Caterina da Siena per cui ho verificato che apriva alle 09:00, allorquando tra l'altro mia madre in genere prendeva appuntamento, faceva orario continuato e chiudeva tra le 18:30 e le
19:30 a seconda dell'afflusso della clientela... Ribadisco che ho frequentato il negozio di Via
AR esclusivamente il venerdì pomeriggio dalle 17:30 in poi ed il sabato durante la mattinata per cui non so riferire con esattezza quali fossero gli orari di apertura e chiusura dello stesso. Non ricordo se il negozio di Via AR osservasse o meno un periodo di chiusura durante l'estate mente per quello di CO AG ricordo che osservava un periodo di chiusura di circa 8/10 giorni durante il mese di agosto, circostanza di cui sono a conoscenza in quanto ho sempre avuto bisogno di assistere mia madre per cui non mi sono mai allontanata per andare in vacanza...".
Dalle suddette deposizioni testimoniali, in considerazione sia della frequentazione personale del negozio sito in vico AG da parte di entrambe le testimoni sia della circostanza di aver personalmente verificato gli orari di apertura e chiusura dello stesso abitando nelle vicinanze, può, pertanto, ritenersi sufficientemente provato che la ricorrente abbia osservato un orario lavorativo articolato, dal martedì al sabato, in via continuata, dalle 09.00 alle 18.30 (orario di apertura e chiusura su cui le deposizioni convergono) mentre entrambe le testimoni non hanno riferito nulla di sufficientemente attendibile in merito agli orari osservati presso il negozio di via AR avendolo frequentato la teste Tes_2 solo in casi marginali e la teste Tes_3 esclusivamente il venerdì pomeriggio dalle 17.30 in poi ed il sabato durante la mattinata per cui ha specificamente dichiarato di non essere in grado di riferire con esattezza quali fossero gli orari di apertura e chiusura dello stesso.
Per quanto riguarda le deposizioni rese dai testi di parte resistente, invece, il teste Tes_4 ha dichiarato di essersi recato ogni due settimane, in un giorno infrasettimanale, presso il negozio di via
AR per fare la pulizia del viso all'orario di uscita dell'ufficio alle 17.00 - 18.00 e di essersi intrattenuto all'incirca fino alle 20.00, orario di chiusura del negozio e di aver frequentato ogni 20 giorni il locale sito in vico AG per tagliare i capelli, sempre in giorni infrasettimanali ed a chiusura dell'ufficio, verso le ore 18.00 e di essersi intrattenuto anche in quelle occasioni fino alle ore
20.00; di aver generalmente sempre visto la sig.ra Pt_1 in servizio in tutte le occasioni in cui aveva frequentato il centro estetico di via AR il sabato mattina mentre raramente l'aveva vista nei giorni infrasettimanali di pomeriggio, ad eccezione di sporadici casi in cui l'aveva vista andare via quando lui arrivava, verso le ore 18.00 circa;
che entrambi i saloni chiudevano per circa tre settimane nel corso del mese di agosto.
Ciò posto trattasi di una deposizione da considerarsi non particolarmente attendibile se solo si evidenzia che da un lato il teste ha riferito di un orario di chiusura di entrambi i centri estetici alle ore
20.00 e, pertanto, difforme da quello indicato sia nel ricorso introduttivo (19.00) sia nel corpo della memoria di costituzione (18.00) ed ha, altresì, riferito di aver visto sporadicamente la ricorrente presso il centro estetico di via AR nel pomeriggio dei giorni infrasettimanali ad eccezione dei rari casi in cui l'aveva incrociata mentre la stessa andava via alle ore 18.00 quando lui arrivava laddove trattasi di una circostanza ( quella del lavoro nei pomeriggi dei giorni infrasettimanali) non oggetto di alcuna contestazione tra le parti in causa.
A sua volta, il teste Persona_2 ha dichiarato che anche nel salone di via AR i dipendenti usufruivano di un'ora di pausa per il pranzo;
che entrambi i saloni chiudevano per 15 giorni nel mese di agosto, a cavallo del periodo di ferragosto ed, inoltre, tutti i dipendenti godevano di una settimana di ferie nel periodo invernale a turno;
che l'orario di lavoro della ricorrente, in entrambi i saloni, era articolato dal lunedì al venerdì dalle 09.30 alle 18.00-18.30 ed il sabato dalle 09.30 alle
13.30.
In definitiva, alla stregua della complessa istruttoria espletata in corso di causa e considerate le argomentazioni già sopra richiamate in merito alla particolare attendibilità dei testi di parte ricorrente, può ritenersi sufficientemente provato che, in relazione all'arco temporale in cui è stata impiegata presso il negozio di vico AG, quest'ultima abbia osservato un orario lavorativo articolato, dal martedì al sabato, in via continuata, dalle 09.00 (orario di apertura riferito da entrambe le testi di parte ricorrente ) alle 18.30 ( orario di chiusura riferito sia da queste ultime che dal teste Per_2 و
mentre, in relazione all'arco temporale in cui è stata impiegata presso il negozio di via AR,
l'orario di lavoro da lei concretamente osservato può ritenersi provato soltanto nei limiti di quanto dedotto nel corpo della memoria di costituzione della società resistente e dichiarato dal teste
ER e, pertanto, dal martedì al venerdì dalle 9.30 alle 18.30 con un'ora di pausa per il pranzo ed il sabato dalle 9.30 alle 13.30.
In merito al lavoro festivo ed ai R.O.L., invece, non avendo nessuno dei testi riferito alcunchè al riguardo, essi possono ritenersi provati soltanto nei limiti delle risultanze di fatto di cui alle buste paga in atti mentre in relazione all'eventuale residuo di ferie non godute, alla stregua di quanto riferito dalle dichiarato che il negozio restava chiuso nel mese ditesti di parte ricorrente ( avendo la teste Tes_5
agosto per circa una settimana e la teste sostenuto che lo stesso restava chiuso per circa 8/10 Tes_3
giorni), esso può ritenersi provato nei limiti di due settimane all'anno così come dedotto nel corpo del ricorso introduttivo solo in relazione all'arco temporale in cui la ricorrente è stata impiegata presso il negozio di vico AG.
In ordine alla retribuzione percepita non esiste contestazione tra le parti in causa in merito all'avvenuta percezione di somme mensili nette di importo maggiore rispetto a quello risultante dalle buste paga indicate nel corpo del ricorso introduttivo e dei conteggi ad esso allegati così come alcuna specifica contestazione esiste in merito al mancato pagamento del TFR.
Spetta, infine, certamente, alla parte ricorrente l'indennità sostituiva del preavviso dovendo, certamente, le sue dimissioni imputarsi a giusta causa.
Ne consegue che, in conformità dei conteggi così come effettuati dal consulente tecnico-contabile in ossequio dell'ordinanza resa da questo giudice in data 06.05.2025, che appaiono correttamente formulati oltre che privi di vizi di qualsivoglia genere (in proposito si condivide tutto quanto evidenziato dal ctu in risposta alle osservazioni inoltrate dal ctp di parte ricorrente in ordine alla mancata inclusione dello straordinario ai fini del calcolo del TFR e della non contabilizzazione delle c.d. mancate pause di cui al DLGS 66/03), la società resistente va, pertanto, condannata al pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo pari ad €. 50.719,61 (al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali) di cui € 479,75 a titolo di indennità sostituiva del preavviso ed € 10.454,53 a titolo di TFR.
Trattasi, inoltre, di un conteggio non oggetto di specifica contestazione da parte della società resistente laddove, al contrario, per quanto riguarda il calcolo di quanto effettivamente spettante alla ricorrente, nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art. 167, comma 1, e 416, comma 3 c.p.c., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato.(cfr.
Cassazione civile, sez. lav., 18/02/2011, n. 4051; in senso conforme cfr.: Cass. 19 gennaio 2006 n.
945; Cass. 10 giugno 2003 n. 9285).
Su tali somme spettano, altresì, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalle scadenze mensili, per le differenze retributive e dalla cessazione del rapporto di lavoro per l'indennità sostituiva del preavviso ed il TFR e fino al saldo.
L'esito del giudizio, solo in parte favorevole alla ricorrente, giustifica la compensazione, nella misura della metà, delle spese di lite. La restante parte segue la regola della soccombenza ed è posta a carico della resistente nella misura liquidata in dispositivo.
Le spese di ctu sono poste, in via solidale, a carico di entrambe le parti in causa e sono liquidate come da separato decreto.
Ed, infatti, in tema di compenso al consulente d'ufficio, l'obbligo di pagare la prestazione eseguita ha natura solidale e, di conseguenza, l'ausiliare del giudice può agire autonomamente in giudizio nei confronti di ognuna delle parti, anche in via monitoria, non solo quando sia mancato un provvedimento giudiziale di liquidazione ma anche quando il decreto emesso a carico di una parte sia rimasto inadempiuto, in quanto non trova applicazione, per essere l'attività svolta dal consulente finalizzata all'interesse comune di tutte le parti, il principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell'ausiliare (Cassazione civile, sez. lav. 31/12/2009 n.
28299; Cass. 15 settembre 2008 n. 23586).
PQM
Parte_1Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 09.01.2023 nei confronti di Controparte_1 unipersonale, in persona del legale rapp.te p.t, così provvede: in parziale accoglimento della domanda giudiziale condanna la società resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, dell'importo pari ad €. 50.719,61 (al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali) di cui € 479,75 a titolo di indennità sostituiva del preavviso ed €
10.454,53 a titolo di TFR oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle scadenze mensili, per le differenze retributive e dalla cessazione del rapporto di lavoro per l'indennità sostituiva del preavviso ed il TFR e fino al saldo;
condanna la società resistente al pagamento, nella misura della metà, delle spese di lite liquidate, per l'intero, in € 4.629,00 per compenso professionale, con attribuzione, oltre oneri accessori come per legge;
compensa le spese per la restante parte;
liquida le spese di ctu come da separato decreto allegato a carico, in solido, di entrambe le parti in causa.
Napoli, 16.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Matilde Dell'Erario