Sentenza 19 febbraio 2004
Massime • 1
Qualora, per ragioni essenzialmente di salvaguardia della pubblica incolumità, sia stato imposto il divieto di accesso ad un'area adiacente ad un poligono di tiro, in quanto possibile zona di ricaduta di ordigni inesplosi, l'inosservanza di detto divieto, non essendo questo finalizzato alla tutela di un "interesse militare dello Stato" e non avendo, inoltre, ad oggetto, un vero e proprio "luogo militare", quale definito (con validità da ritenersi estesa anche alla legge penale comune) dall'art. 230 cod. pen. mil. pace, non può costituire condotta idonea a rendere configurabile il reato di cui all'art. 682 cod. pen.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/02/2004, n. 9618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9618 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 19/02/2004
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - rel. est. Consigliere - N. 272
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 037871/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AL RO N. IL 04/09/1952;
avverso SENTENZA del 04/06/2003 GIUDICE UDIENZA PRELIMINA di CAGLIARI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. GIRONI EMILIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. A. Galasso che ha concluso per ann.to s.t.
Udito il difensore Avv. D. Brunelli;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza in epigrafe ha dichiarato LL UR colpevole della contravvenzione di cui all'art. 682 c.p. per essersi introdotto in una spiaggia l'accesso alla quale era vietato da un'ordinanza della Capitaneria di Porto di Cagliari nell'interesse militare dello Stato in quanto limitrofa a poligoni di tiro ed esercitazioni e possibile zona di ricaduta di ordigni inesplosi.
Ricorre il difensore, deducendo:
- nullità della comunicazione della notizia di reato per violazione dell'art. 350, co. 6 c.p.p. in relazione all'art. 178, lett. c) c.p.p. essendo in essa riportate, neppure correttamente,
dichiarazioni rese, a domanda della polizia giudiziaria, dal prevenuto;
- vizio di motivazione in ordine alla ritenuta imposizione del divieto nell'interesse militare dello Stato nonostante il riconoscimento della sua destinazione alla tutela della pubblica incolumità (anche in considerazione dell'Autorità che ha adottato il provvedimento);
- difetto di motivazione sull'elemento psicologico del reato, attesa la mancanza sul luogo di cartelli evidenzianti il divieto e di recinzioni o segnalazioni adeguate;
- erronea applicazione dell'art. 682 c.p. che, a differenza dell'art. 260 c.p., sanziona l'introduzione nei soli "luoghi", come definiti dall'art. 230, ult. co. c.p.m.p., e non anche nelle "zone" interdette nell'interesse militare dello Stato, e non rientrando tra le attribuzioni della Capitaneria di Porto l'emanazione di divieti nell'interesse militare dello Stato;
- illegittimità costituzionale dell'art. 682 c.p. per sproporzione tra il fatto e la sanzione edittale in riferimento agli artt. 3 e 27, co. 3 Cost. Il ricorso è fondato.
L'adozione del divieto da parte di Autorità diversa da quella militare denota che lo stesso fu assunto essenzialmente a salvaguardia della pubblica incolumità, sia pure in relazione alle attività militari svolte nel vicino poligono di tiro, e non per la tutela di segreti militari, nel che va ravvisato il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice in questione, come inequivocabilmente desumibile dal titolo del paragrafo in cui essa è inserita.
Ulteriore argomento ermeneutico per escludere l'applicabilità dell'art. 682 c.p. nel caso di specie è quello, d'ordine sistematico, che si trae dal confronto tra la formulazione di detta norma e quella dell'art. 260 c.p., in cui il legislatore ha intenzionalmente distinto i "luoghi" dalle "zone di terra, di acqua o di aria" in cui è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato, ben potendosi, per l'accezione del termine "luoghi", fare riferimento alla definizione di cui all'art. 230 c.p.m.p. che, sebbene dettata "agli effetti della legge penale militare", non può non assumere una valenza interpretativa anche con riferimento al disposto dell'art. 682 c.p. per l'analogia della materia disciplinata e per la matrice storicamente e politicamente comune sia del codice penale ordinario che di quello militare: orbene l'art. 230 c.p.m.p.
circoscrive il concetto di "luogo militare" a " le caserme, le navi, gli aeromobili, gli stabilimenti militari e qualunque altro luogo dove i militari si trovano, ancorché momentaneamente, per ragioni di servizio" e, dunque, a strutture fisse o mobili ben individuate e non omologatoli a zone di terra o di mare, laddove, nella specie, il LL si introdusse in un tratto di spiaggia ben distinto dal vicino poligono di tiro, non recintato ne' altrimenti delimitato, in cui non si trovavano, neppure temporaneamente, militari per ragioni di servizio ed accedendo al quale non era minimamente compromesso l'interesse militare dello Stato ed, in particolare, quello alla tutela dei relativi segreti, potendosi unicamente ipotizzare un pericolo per la pubblica incolumità.
La ritenuta inapplicabilità della norma incriminatrice in questione rende irrilevante, a prescindere dalla sua fondatezza, la dedotta questione di legittimità costituzionale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2004