Articolo 5 della Legge 23 dicembre 1997, n. 454
Articolo 4Articolo 6
Versione
15 gennaio 1998
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Versione
20 febbraio 2000
Art. 5. (( (Interventi e agevolazioni per il trasporto combinato
ferroviario, marittimo e per vie navigabili interne) )) (( 1. A favore delle iniziative previste all'articolo 1, comma 3,
lettera d), realizzate o avviate a realizzazione nel quadriennio 1998-2001, possono essere concessi mutui quinquennali, ad un terzo del tasso di riferimento, fino al 60 per cento dell'investimento, nel limite massimo di lire 1,5 miliardi.
2. Le agevolazioni finanziarie di cui al comma 1 sono destinate:
a) alla realizzazione di terminal per il trasporto combinato, ivi inclusi i depositi ed i servizi accessori per la movimentazione delle unita' di carico; b) all'acquisizione di programmi ed apparecchiature elettroniche e telematiche riferiti alla catena di trasporto combinato; c) all'acquisizione di unita' di trasporto combinato e delle relative attrezzature.
3. Le iniziative di cui al comma 2, lettera a), potranno essere ammesse in quanto conformi alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia di libera concorrenza e coerenti con un razionale sviluppo del trasporto combinato ))
Entrata in vigore il 20 febbraio 2000
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