Articolo 1 della Legge 24 dicembre 1968, n. 1273
Articolo 2
Versione
1 gennaio 1969
Art. 1.
Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 28 febbraio 1969, il bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1969, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalita' previste nel relativo disegno di legge presentato alle Assemblee legislative il 31 luglio 1968.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1969