Art. 1.
Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 28 febbraio 1969, il bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1969, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalita' previste nel relativo disegno di legge presentato alle Assemblee legislative il 31 luglio 1968.
Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 28 febbraio 1969, il bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1969, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalita' previste nel relativo disegno di legge presentato alle Assemblee legislative il 31 luglio 1968.