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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/07/2025, n. 2349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2349 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Maria Caroppoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9403/2015 R.G.A.C., alla quale è stato riunito il giudizio iscritto al n.
745/2016 R.G.A.C., entrambi aventi ad oggetto “Danno da morte”
TRA
(C.F. ), in proprio e nella qualità di figlio ed erede Parte_1 C.F._1 della defunta , deceduta il 12.08.2014 a seguito del sinistro verificatosi in Persona_1 pari data in Arienzo (CE), rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale De Lucia (C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in San C.F._2
Felice a Cancello (CE) alla via Laurenza n. 69 (pec: Email_1
ATTORE PRINCIPALE
E
(C.F. ), in proprio e nella qualità di nipote ed Controparte_1 C.F._3 erede della defunta , deceduta il 12.08.2014 a seguito del sinistro Persona_1 verificatosi in pari data in Arienzo (CE), rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale De Lucia
ATTRICE NEL GIUDIZIO R.G. n. 745/2016 CP_2
E
(P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_3 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mara Mandrè (C.F. ) e Patrizia Gallo C.F._4
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata in Caserta alla via Lupoli n.3 dall'avv. C.F._5
TO Andreozzi (C.F. (pec: ) C.F._6 Email_2
CONVENUTA
NONCHE'
CP_4
CONVENUTO CONTUMACE NONCHE'
(C.F. ), (C.F. CP_5 C.F._7 Controparte_6
), (C.F. ), questi anche C.F._8 Controparte_7 C.F._9 nella qualità di procuratore speciale delle sorelle (C.F. ) e CP_8 C.F._10
(C.F. ), tutti in proprio e nella qualità di germani ed CP_9 C.F._11 eredi della defunta , deceduta il 12.08.2014 a seguito del sinistro Persona_1 verificatosi in pari data in Arienzo (CE), rappresentati e difesi dall'avv. Pasquale De Lucia
TERZI CHIAMATI IN CAUSA
NONCHE'
(C.F. ), (C.F. Controparte_10 C.F._12 Controparte_11
), (C.F. ) e C.F._13 CP_12 C.F._14
(C.F. ), quali eredi legittimi della defunta Controparte_13 C.F._15
(C.F. ), quest'ultima nella qualità di germana ed erede Persona_2 C.F._16 della de cuius , rappresentati e difesi dall'avv. Pasquale De Lucia Persona_1
INTERVENTORI – CHIAMATI IN CAUSA
NONCHE'
(C.F. ), (C.F. CP_14 C.F._17 Controparte_15
) e ST IN di BA (C.F. ), C.F._18 C.F._19 tutti in proprio e nella qualità di nipoti diretti ed eredi della defunta , Persona_1 deceduta il 12.08.2014 a seguito del sinistro verificatosi in pari data in Arienzo (CE), rappresentati e difesi dall'avv. Pasquale De Lucia
TERZI CHIAMATI – ATTORI IN RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa ai sensi del dettato di cui all'art. 132, comma 2, c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma
17, della Legge n. 69 del 18 giugno 2009. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze nonché i provvedimenti assunti. Nella stesura della motivazione si è tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nell'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal
Giudice, senza la necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, , in proprio e n.q. di figlio ed erede della Parte_1 madre , agiva in giudizio nei confronti di e della , Persona_1 CP_4 CP_16 al fine di sentirli condannare, previa declaratoria di esclusiva responsabilità del primo nella causazione dell'evento, al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, patiti in conseguenza del decesso della genitrice avvenuto in seguito ad investimento stradale verificatori il 12.08.2014 in
Arienzo (CE), lungo la via Pizzola. Deduceva l'istante che , nelle circostanze di tempo CP_4
e luogo indicate, alla guida del veicolo Fiat Multipla tg. CC627JZ di sua proprietà, dopo essersi immesso nella citata via investiva la signora che, nel mentre, attraversava a piedi la sede Per_1 stradale, scaraventando a terra la malcapitata e causandone l'immediato decesso.
Il convenuto , regolarmente vocato in giudizio, rimaneva contumace. CP_4
Si costituiva in giudizio la convenuta contestando in toto la domanda attorea e Controparte_16 chiedendone il rigetto. Preliminarmente, la convenuta OM chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa degli ulteriori congiunti della defunta ai fini dell'integrazione del contraddittorio ex art. 140 C.d.A. e in ossequio al generale principio di economia processuale. Al contempo, la convenuta chiedeva disporsi la riunione al presente giudizio di quello recante n. R.G.
745/2016, instaurato da (nata il [...] e figlia di ) contro gli Controparte_1 Parte_1 odierni convenuti, nella qualità di nipote convivente di per le medesime causali de Persona_1 quibus.
Il Tribunale autorizzava le chiamate in causa formulate dalla convenuta e disponeva, altresì, la riunione dei due giudizi.
Si costituivano, a ministero del medesimo legale attoreo, i sigg. , CP_5 Controparte_7
, , e (nelle more del giudizio CP_8 CP_9 Controparte_6 Persona_2 deceduta), nella qualità di germani della de cuius , i quali chiedevano Persona_1
l'accertamento della esclusiva responsabilità del convenuto nella provocazione del CP_4 sinistro e la declaratoria di non congruità delle somme a ciascuno corrisposte, in via stragiudiziale, dalla riservando la domanda di condanna al maggior avere ad un autonomo e CP_17 successivo giudizio. Si costituivano, inoltre, i chiamati e (nata il CP_14 Controparte_15 Controparte_1
27.01.1987), nella qualità di nipoti diretti di poiché figli di AS BA, Persona_1 secondogenito della defunta, i quali invocavano la declaratoria di esclusiva responsabilità del nella produzione dell'evento stradale e spiegavano domanda riconvenzionale volta alla CP_4 condanna in solido dei convenuti al risarcimento del danno parentale patito in conseguenza dell'exitus.
Così instaurato il contraddittorio, la causa veniva istruita mediante escussione dei testimoni ammessi ed espletamento di ctu volta alla ricostruzione cinematica del sinistro de quo.
Dopo diversi rinvii per carico di ruolo e la sostituzione del Magistrato assegnatario avvenuta in data
20.3.2025, all'udienza del dì 01.04.2025, celebratasi in presenza, all'esito di ampia discussione orale la causa veniva assegnata a sentenza, con concessione dei doppi termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Va ora riassunto il fatto storico di cui all'odierno giudizio come ricostruito all'esito del procedimento penale deciso con sentenza n. 6352/2018 emessa dal Tribunale Penale di S. Maria
C.V. e confermata, all'esito del giudizio di appello, con sentenza n. 5866/2020 della C.A. di Napoli depositata il 03/11/2020: in data 12.08.2014, alle ore 10.00 circa in Arienzo (CE), l'autovettura Fiat
Multipla tg. CC627CZ condotta da percorreva la via Capodiconca con direzione via CP_4
Pizzola. Giunto all'intersezione con quest'ultima, e superato il segnale di Stop, il conducente svoltava verso la propria destra per immettersi sulla via Pizzola in direzione della S.S. 7 Appia;
nell'effettuare tale manovra, non si avvedeva della presenza, sulla carreggiata, di Persona_1 che in quel momento stava completando l'attraversamento pedonale e oramai si trovava in prossimità del margine destro della sede stradale. Il non percependo in tempo utile la CP_4 presenza del pedone, non riusciva ad evitare l'impatto e provocava la caduta a terra della Per_1 che decedeva sul colpo. Intervenivano le Autorità che redigevano apposita relazione d'intervento nonché i sanitari che, tuttavia, non potevano far altro che constatare l'avvenuto exitus della malcapitata.
Orbene, dall'esame delle allegazioni documentali e, in particolare, del rapporto redatto dai
Carabinieri di Arienzo, delle risultanze delle indagini penali poi confluite nella sentenza del
Tribunale di S.M.C.V. n. 6352/2018, confermata in grado di appello, nonché della consulenza d'ufficio a firma dell'ing. espletata nel corso del presente giudizio e volta alla Per_3 ricostruzione cinematica del sinistro stradale che ha determinato il decesso sul colpo di Per_1
i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata possono ritenersi ampiamente
[...] acclarati. Pertanto, deve ritenersi fondata la domanda giudiziale proposta dalle parti istanti nei confronti degli odierni convenuti, meritando la stessa di trovare accoglimento, nei sensi che vengono di seguito precisati.
Con il conforto delle sentenze sopra richiamate ed acquisite agli atti, nonché della ulteriore documentazione già menzionata, anche in questa sede deve dirsi accertata l'esclusiva responsabilità di che, per negligenza, imprudenza ed imperizia, nonché per inosservanza delle CP_4 norme poste a tutela della circolazione stradale, ha causato il sinistro in conseguenza del quale è deceduta la sig.ra All'uopo, è sufficiente ribadire quanto argomentato nella Persona_1 motivazione della sentenza della C.d.A. di Napoli n. 5866/20 ove si legge che “nel CP_4 momento in cui si approssimava a quell'incrocio avrebbe in ogni caso dovuto moderare la velocità
e rallentare, mantenendo particolare attenzione specie approssimandosi ad un incrocio con visibilità non completa verso destra, condotte che ove osservate avrebbero certamente consentito di evitare l'evento”; ne deriva che “la velocità tenuta, pertanto, correttamente è stata ritenuta non prudenziale, comunque non adeguata alle condizioni della strada” e che “nessuna condotta può ascriversi alla persona offesa e l'incidente deve ascriversi unitamente alla responsabilità (dell') imputato”.
Anche le risultanze di cui alla ctu ricostruttiva affidata da questo Tribunale all'ing. Per_3 consentono di affermare la responsabilità esclusiva in capo al e di escludere, al contrario, CP_4 qualsiasi profilo di colpa concorsuale a carico della de cuius in occasione dell'attraversamento pedonale dell'arteria teatro del sinistro. Difatti, il CTU, le cui conclusioni questo Giudicante ritiene di fare proprie, afferma che sebbene “gli elementi a disposizione non consentono di individuare con esattezza il punto esatto dell'investimento, né di determinare la velocità dell'autovettura negli istanti immediatamente precedenti il sinistro;
è possibile tuttavia affermare che essa, provenendo da una strada secondaria e avendo appena superato uno Stop seguito da una curva di raggio ridotto, procedesse a velocità non elevata e comunque conforme al limite vigente (ovvero 50 km/h, trattandosi di strada urbana); tuttavia, la velocità dell'autovettura, e più in generale la condotta di guida del conducente, si rivelavano inadeguate ad evitare l'impatto con il pedone che impegnava la carreggiata, anche in considerazione della scarsa visuale di cui godeva il veicolo proveniente dalla via Capodiconca. A questo proposito, si ritiene opportuno sottolineare che dalla linea di arresto non è possibile avere una visuale completa del luogo del sinistro, e quindi percepire la presenza di un pedone in fase di attraversamento;
ciò, tuttavia, non può essere considerato motivo tale da escludere la responsabilità del conducente per tale mancata percezione, che sarebbe stata possibile impegnando l'intersezione con la dovuta attenzione e ad una velocità appropriatamente ridotta”. È evidente, quindi, che ove l'automobilista avesse impiegato tali ultime cautele nell'impegnare l'intersezione, avrebbe certamente consentito al pedone, che aveva già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.
In definitiva, alla luce degli elementi raccolti, deve affermarsi come dimostrato il verificarsi del sinistro stradale de quo ad opera e per causa esclusiva di quale conducente del veicolo CP_4 investitore e l'immediato decesso di in conseguenza dello stesso. Persona_1
Per ciò che attiene alla quantificazione dei danni non patrimoniali iure proprio (c.d. danno da perdita del rapporto parentale), la Suprema Corte, secondo un orientamento consolidato, ritiene che, in tema di pregiudizio derivante dalla perdita o dalla lesione del rapporto parentale, il giudice debba verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, “se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso” (per tutte, cfr. Cass. n. 27658 del 29.09.2023).
In linea generale, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria che, tuttavia, nel caso di specie non è stata fornita.
In tale quadro emergerà il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta, di volta in volta, alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benché di più lontana configurazione formale (o financo di assente configurazione formale: si pensi, a mero titolo di esempio, all'eventuale intenso rapporto affettivo che abbia a consolidarsi nel tempo con i figli del coniuge o del convivente), si qualifichino per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o relazionale. Orbene, aderendo a tale orientamento, non si può dubitare che l'illecito, da cui è scaturita la morte di abbia determinato un danno c.d. parentale in capo sia al figlio superstite Persona_1
, sia in capo alla nipote (attrice nel giudizio riunito recante n. R.G. Parte_1 Controparte_1
745/2016), sia in capo ai nipoti diretti TO e (figli di AS CP_14 Per_1
BA, secondogenito della defunta ). Persona_1
A tale ultimo proposito, è utile ricordare un recente arresto giurisprudenziale secondo cui a seguito della morte di un familiare “anche i nipoti non conviventi hanno diritto al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla perdita del rapporto parentale a ristoro del vuoto, affettivo morale e materiale lasciato dalla scomparsa della persona cara perché, anche in difetto di convivenza, vi è la perdita della figura di riferimento, e dei correlati rapporti di affetto e di solidarietà familiare” (Cass. Civ. n. 16019 del 07.06.2024).
Tuttavia, laddove si tratti di membri della famiglia nucleare originaria (genitori e fratelli), non assume rilievo ex se il fatto della non convivenza, piuttosto, onere del terzo danneggiante la dimostrazione che vittima e superstite fossero tra loro in rapporti non benevoli o, quantomeno, in rapporto di reciproca indifferenza con conseguente insussistenza in concreto del danno risarcibile derivante dalla perdita (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 04.03.2024, n. 5769).
Con riguardo alla domanda proposta da (attrice nel giudizio n. 745/2016 Controparte_18 di R.G. riunito al presente), la stessa ha asserito la propria qualità di convivente, all'epoca del sinistro, con la defunta , facendone discendere un valore aggiunto, in termini di Persona_1 qualità ed intensità della relazione con la vittima e di conseguente sofferenza patita, corrispondente ad una maggiore entità del risarcimento chiesto. In realtà, quanto allegato non prova l'asserita convivenza con la defunta. Dall'esame delle certificazioni anagrafiche prodotte si evince che l'istante, alla data del sinistro del 12.08.2014, risiedeva in Arienzo alla via Pizzola n. 10, mentre solo dal 04.11.2014 la stessa risiedeva alla via Pizzola n. 8/D (cfr. certificato di residenza storico relativo a di rilasciato dal Comune di Arienzo in data 13.08.2015 ed Controparte_1 Pt_1 allegato (n. 4) alla produzione di parte dell'attrice). Dall'esame del certificato di residenza storico allegato alla produzione di parte dell'attore e relativo alla defunta Parte_1 Persona_1
(parimenti rilasciato in data 13.08.2015) si evince, invece, che quest'ultima, fino alla data del decesso - avvenuto il 12.08.2014 - risiedeva in Arienzo alla via Pizzola 8/D (cfr. allegato n. 6 produzione di parte ). Orbene, dalla discrepanza emersa appare ragionevole desumere Parte_1 che tale ultimo indirizzo sia stato assunto, quale nuova residenza, da Controparte_18 solo successivamente alla morte della congiunta . Al contrario, alcuna convivenza Persona_1 tra nonna e nipote può desumersi dalle allegazioni documentali, non essendo stata fornita alcuna ulteriore prova in corso di causa atta a dimostrare l'asserita circostanza. Da quanto fin qui complessivamente ricostruito, può ritenersi dimostrato solo in via presuntiva, secondo l'id quod plerumque accidit, che dalla morte della congiunta sia derivato un pregiudizio morale, vista la mancata prova di una precipua intensità ed effettività della relazione affettiva che ciascun istante aveva con la defunta, e che gli odierni richiedenti intrattenevano con la de cuius un legame familiare tale da giustificare il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale/affettivo, nella duplice dimensione del c.d. danno morale e del danno rappresentato dalla modificazione delle attività della vita quotidiana in conseguenza della perdita affettiva subita.
Per quanto riguarda la personalizzazione del danno, non si sono ravvisati elementi tali da poter assegnare un punteggio alle relazioni affettive facenti capo ai suddetti istanti, per cui si è tenuto conto di una relazione minima (punti 0). Anche con il conforto della giurisprudenza richiamata in precedenza, si può ritenere, infatti, che il legame affettivo derivante dal rapporto parentale (coniuge, genitore, figlio, fratello) sia un elemento presuntivo sufficiente per fondare la richiesta risarcitoria, salvo la prova contraria ossia l'inesistenza del legame parentale, prova contraria che nel caso di specie non è stata fornita dalla convenuta. Naturalmente, il quantum del danno non patrimoniale può essere calibrato e personalizzato in base alle particolarità del caso che, tuttavia, dovranno essere provate dal danneggiato, fermo restando che non ogni circostanza relativa al rapporto affettivo consente di aumentare il valore tabellare, ma solamente circostanze particolari. La personalizzazione consente al giudice di valorizzare il danno patito dalla vittima, facendo riferimento alle risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio. In particolare, vanno evidenziate le circostanze di fatto, tipiche della fattispecie concreta, tali da superare le conseguenze ordinarie e da giustificare una liquidazione maggiorata, rispetto a quella forfettizzata in base ai criteri tabellari (Cass. 21939/2017).
La personalizzazione, infatti, non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione di specifiche circostanze ulteriori rispetto a quelle ordinarie: è del tutto connaturale all'essere umano soffrire per la scomparsa di un familiare (coniuge, genitore, figlio, fratello) ed è normale, secondo l'id quod plerumque accidit, che la perdita di un congiunto modifichi le abitudini dei superstiti (cfr.
Cass. Civ. n. 7513/2018).
Orbene, alcun elemento probatorio (né testimoniale né documentale) è stato fornito dagli interessati per superare la soglia minima, di natura esclusivamente presuntiva, dell'ordinaria sofferenza e modifica delle abitudini di vita seguite alla scomparsa della de cuius : pertanto, a Persona_1 parere del Tribunale non può procedersi ad una liquidazione maggiorata rispetto ai criteri tabellari, non essendo state delineate quelle circostanze specifiche ed ulteriori in grado di giustificare una eventuale personalizzazione. In applicazione di tutto quanto osservato in punto di diritto e passando alla liquidazione dei danni in esame, si ritiene di poter fare applicazione delle Tabelle di Milano, con la revisione del 2022 come operata dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano e successivamente aggiornate al 2024. In particolare, il calcolo del risarcimento risulta il seguente: per Parte_1
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 18
Punti in base all'età della vittima: 8
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: //
Punti in base al numero di familiari del nucleo primario: 14
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): //
Punti totali riconosciuti: 40
IMPORTO del RISARCIMENTO: € 156.440,00
per Controparte_18
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 18
Punti in base all'età della vittima: 4
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: //
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): //
Punti totali riconosciuti: 22
IMPORTO del RISARCIMENTO: € 37.356,00 per CP_14
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 20
Punti in base all'età della vittima: 4
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): //
Punti totali riconosciuti: 24
IMPORTO del RISARCIMENTO: € 40.752,00
per Controparte_15
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 18
Punti in base all'età della vittima: 4 Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): //
Punti totali riconosciuti: 22
IMPORTO del RISARCIMENTO € 37.356,00 per AS NC di BA
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 18
Punti in base all'età della vittima: 4
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): //
Punti totali riconosciuti: 22
IMPORTO del RISARCIMENTO: € 37.356,00
Passando all'esame dei danni patrimoniali, l'attore ha anche domandato il Parte_1 risarcimento del danno patrimoniale per le spese funerarie sostenute, allegando fatture fiscali e attestazioni di pagamento relative agli esborsi sostenuti. In relazione a tale danno, la giurisprudenza ha affermato che le spese funerarie, sostenute dagli eredi della persona deceduta per atto illecito, costituiscono una voce di danno ineliminabile e possono essere liquidate anche in mancanza di specifica dimostrazione della precisa entità della somma corrisposta a tale scopo, occorrendo, tuttavia, fornire al giudice i dati dai quali desumere, almeno approssimativamente, i parametri cui commisurare la valutazione, sia pure con riferimento al costo medio delle onoranze funebri della zona in questione (cfr. Cass. Civ., Sez. III, n. 11684 del 26/05/2014). Tuttavia, nel caso in esame non è nemmeno necessario far riferimento ai costi medi di zona, in quanto parte attrice ha fornito prova documentale degli esborsi pari a complessivi € 4.218,00. Ne deriva che la relativa domanda debba essere accolta.
Con riguardo alla domanda proposta da va, in ogni caso, precisato che dalle somme Parte_1 come sopra quantificate dall'odierno Tribunale andrà detratto l'importo già offerto dalla convenuta e trattenuto dall'avente diritto a titolo di acconto sul maggior avere. In particolare, CP_16 dall'esame delle asserzioni e delle allegazioni delle parti risulta percepito e trattenuto da Parte_1
l'importo di € 82.000,00 che, pertanto, andrà detratto dalla somma come sopra
[...] complessivamente quantificata dal Tribunale in favore dell'istante.
Si osserva che tutte le somme riconosciute a titolo di risarcimento all'esito del presente giudizio, rappresentando un debito di valore, andranno devalutate al momento del sinistro e rivalutate di anno in anno fino alla presente pronuncia e sull'importo finale andranno riconosciuti gli interessi legali dalla pronuncia al soddisfo.
Con precipuo riguardo alla domanda proposta da , , CP_5 Controparte_7 CP_8
, e (alla quale, stante il decesso in corso di CP_9 Controparte_6 Persona_2 giudizio, sono subentrati gli eredi , e Controparte_10 Controparte_11 CP_19
), terzi chiamati in causa quali germani della defunta , di mera Controparte_13 Persona_1 declaratoria della non congruità delle somme corrisposte in loro favore dalla convenuta
[...]
e trattenute a titolo di acconto sul maggior avere, va precisato che quanto segue. I terzi CP_16 chiamati non formulano in questa sede domanda autonoma di quantificazione del diritto al risarcimento vantato né di condanna dei convenuti alla corresponsione di detto risarcimento.
Pertanto, alla luce delle risultanze del presente giudizio, delle Tabelle di Milano applicabili al caso di specie e in ossequio al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112
c.p.c., deve dichiararsi la somma di € 12.000,00, offerta dalla convenuta OM e percepita da ciascuno dei germani della de cuius non congrua poiché non satisfattiva delle Persona_1 ragioni in questa sede solo dedotte, dovendosi rammentare che incorre nel vizio di extrapetizione il giudice che “pronunci oltre i limiti delle richieste e delle eccezioni fatte valere dalle parti, oppure su questioni non dedotte e che non siano rilevabili d'ufficio, attribuendo alle parti un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato” (cfr. per tutte Cass. Civ. n. 30467/2022).
Infine, in virtù del principio di soccombenza, le spese della espletata c.t.u., come già liquidate, vanno poste definitivamente a carico delle parti convenute.
Anche le competenze processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento in base al totale complessivamente liquidato dal Tribunale, tenuto conto delle fasi espletate, dell'aumento dovuto alla presenza di più parti aventi la medesima posizione e dell'attività complessivamente svolta.
Vanno compensate le spese e competenze di lite fra i terzi chiamati, nella qualità di germani della de cuius , e le parti convenute. Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria C.V., in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Maria Caroppoli, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dagli eredi della defunta Persona_1 nei confronti di nonché della in persona del l.r.p.t., così CP_4 Controparte_16 provvede:
- per tutte le ragioni esposte, accerta l'esclusiva responsabilità di nella produzione del CP_4 sinistro stradale di cui alla presente controversia;
- per l'effetto, condanna la convenuta in persona del l.r.p.t., al pagamento in Controparte_16 favore
• di della somma di € 156.440,00 a titolo di danno non patrimoniale iure Parte_1 proprio nonché della somma di € 4.218,00 a titolo di danno patrimoniale per spese funerarie, oltre interessi e rivalutazione dal fatto fino alla data di deposito della sentenza come in parte motiva, da cui andrà detratto l'importo di € 82.000,00 già percepito e trattenuto a titolo di acconto dall'avente diritto;
• di della somma di € 37.356,00 a titolo di danno non patrimoniale Controparte_18 iure proprio, oltre interessi e rivalutazione dal fatto fino alla data di deposito della sentenza;
• di della somma di € 40.752,00 a titolo di danno non patrimoniale iure CP_14 proprio, oltre interessi e rivalutazione dal fatto fino alla data di deposito della sentenza;
• di della somma di € 37.356,00 a titolo di danno non patrimoniale iure Controparte_15 proprio, oltre interessi e rivalutazione dal fatto fino alla data di deposito della sentenza;
• di AS NC di BA della somma di € 37.356,00 a titolo di danno non patrimoniale iure proprio, oltre interessi e rivalutazione dal fatto fino alla data di deposito della sentenza;
- condanna, altresì, la convenuta in persona del l.r.p.t., al pagamento delle Controparte_16 spese e competenze di lite che liquida in € 1.602,80 per esborsi ed € 15.514,40 per compenso professionale nonché rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge se dovute, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario;
- dichiara non congrue le somme corrisposte dalla e trattenute a titolo di Controparte_16 acconto dai terzi chiamati , , , CP_5 Controparte_7 CP_8 CP_9 [...]
e nella qualità di germani della de cuius e Per_2 Controparte_6 Persona_1 compensa tra tali parti le spese e competenze di lite;
- pone le spese di C.T.U., come da decreto di liquidazione in atti, definitivamente a carico dei convenuti.
, 10.07.2025. CP_20
Il G.U.
Dott.ssa Maria Caroppoli
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Maria Caroppoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9403/2015 R.G.A.C., alla quale è stato riunito il giudizio iscritto al n.
745/2016 R.G.A.C., entrambi aventi ad oggetto “Danno da morte”
TRA
(C.F. ), in proprio e nella qualità di figlio ed erede Parte_1 C.F._1 della defunta , deceduta il 12.08.2014 a seguito del sinistro verificatosi in Persona_1 pari data in Arienzo (CE), rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale De Lucia (C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in San C.F._2
Felice a Cancello (CE) alla via Laurenza n. 69 (pec: Email_1
ATTORE PRINCIPALE
E
(C.F. ), in proprio e nella qualità di nipote ed Controparte_1 C.F._3 erede della defunta , deceduta il 12.08.2014 a seguito del sinistro Persona_1 verificatosi in pari data in Arienzo (CE), rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale De Lucia
ATTRICE NEL GIUDIZIO R.G. n. 745/2016 CP_2
E
(P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_3 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mara Mandrè (C.F. ) e Patrizia Gallo C.F._4
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata in Caserta alla via Lupoli n.3 dall'avv. C.F._5
TO Andreozzi (C.F. (pec: ) C.F._6 Email_2
CONVENUTA
NONCHE'
CP_4
CONVENUTO CONTUMACE NONCHE'
(C.F. ), (C.F. CP_5 C.F._7 Controparte_6
), (C.F. ), questi anche C.F._8 Controparte_7 C.F._9 nella qualità di procuratore speciale delle sorelle (C.F. ) e CP_8 C.F._10
(C.F. ), tutti in proprio e nella qualità di germani ed CP_9 C.F._11 eredi della defunta , deceduta il 12.08.2014 a seguito del sinistro Persona_1 verificatosi in pari data in Arienzo (CE), rappresentati e difesi dall'avv. Pasquale De Lucia
TERZI CHIAMATI IN CAUSA
NONCHE'
(C.F. ), (C.F. Controparte_10 C.F._12 Controparte_11
), (C.F. ) e C.F._13 CP_12 C.F._14
(C.F. ), quali eredi legittimi della defunta Controparte_13 C.F._15
(C.F. ), quest'ultima nella qualità di germana ed erede Persona_2 C.F._16 della de cuius , rappresentati e difesi dall'avv. Pasquale De Lucia Persona_1
INTERVENTORI – CHIAMATI IN CAUSA
NONCHE'
(C.F. ), (C.F. CP_14 C.F._17 Controparte_15
) e ST IN di BA (C.F. ), C.F._18 C.F._19 tutti in proprio e nella qualità di nipoti diretti ed eredi della defunta , Persona_1 deceduta il 12.08.2014 a seguito del sinistro verificatosi in pari data in Arienzo (CE), rappresentati e difesi dall'avv. Pasquale De Lucia
TERZI CHIAMATI – ATTORI IN RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa ai sensi del dettato di cui all'art. 132, comma 2, c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma
17, della Legge n. 69 del 18 giugno 2009. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze nonché i provvedimenti assunti. Nella stesura della motivazione si è tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nell'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal
Giudice, senza la necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, , in proprio e n.q. di figlio ed erede della Parte_1 madre , agiva in giudizio nei confronti di e della , Persona_1 CP_4 CP_16 al fine di sentirli condannare, previa declaratoria di esclusiva responsabilità del primo nella causazione dell'evento, al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, patiti in conseguenza del decesso della genitrice avvenuto in seguito ad investimento stradale verificatori il 12.08.2014 in
Arienzo (CE), lungo la via Pizzola. Deduceva l'istante che , nelle circostanze di tempo CP_4
e luogo indicate, alla guida del veicolo Fiat Multipla tg. CC627JZ di sua proprietà, dopo essersi immesso nella citata via investiva la signora che, nel mentre, attraversava a piedi la sede Per_1 stradale, scaraventando a terra la malcapitata e causandone l'immediato decesso.
Il convenuto , regolarmente vocato in giudizio, rimaneva contumace. CP_4
Si costituiva in giudizio la convenuta contestando in toto la domanda attorea e Controparte_16 chiedendone il rigetto. Preliminarmente, la convenuta OM chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa degli ulteriori congiunti della defunta ai fini dell'integrazione del contraddittorio ex art. 140 C.d.A. e in ossequio al generale principio di economia processuale. Al contempo, la convenuta chiedeva disporsi la riunione al presente giudizio di quello recante n. R.G.
745/2016, instaurato da (nata il [...] e figlia di ) contro gli Controparte_1 Parte_1 odierni convenuti, nella qualità di nipote convivente di per le medesime causali de Persona_1 quibus.
Il Tribunale autorizzava le chiamate in causa formulate dalla convenuta e disponeva, altresì, la riunione dei due giudizi.
Si costituivano, a ministero del medesimo legale attoreo, i sigg. , CP_5 Controparte_7
, , e (nelle more del giudizio CP_8 CP_9 Controparte_6 Persona_2 deceduta), nella qualità di germani della de cuius , i quali chiedevano Persona_1
l'accertamento della esclusiva responsabilità del convenuto nella provocazione del CP_4 sinistro e la declaratoria di non congruità delle somme a ciascuno corrisposte, in via stragiudiziale, dalla riservando la domanda di condanna al maggior avere ad un autonomo e CP_17 successivo giudizio. Si costituivano, inoltre, i chiamati e (nata il CP_14 Controparte_15 Controparte_1
27.01.1987), nella qualità di nipoti diretti di poiché figli di AS BA, Persona_1 secondogenito della defunta, i quali invocavano la declaratoria di esclusiva responsabilità del nella produzione dell'evento stradale e spiegavano domanda riconvenzionale volta alla CP_4 condanna in solido dei convenuti al risarcimento del danno parentale patito in conseguenza dell'exitus.
Così instaurato il contraddittorio, la causa veniva istruita mediante escussione dei testimoni ammessi ed espletamento di ctu volta alla ricostruzione cinematica del sinistro de quo.
Dopo diversi rinvii per carico di ruolo e la sostituzione del Magistrato assegnatario avvenuta in data
20.3.2025, all'udienza del dì 01.04.2025, celebratasi in presenza, all'esito di ampia discussione orale la causa veniva assegnata a sentenza, con concessione dei doppi termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Va ora riassunto il fatto storico di cui all'odierno giudizio come ricostruito all'esito del procedimento penale deciso con sentenza n. 6352/2018 emessa dal Tribunale Penale di S. Maria
C.V. e confermata, all'esito del giudizio di appello, con sentenza n. 5866/2020 della C.A. di Napoli depositata il 03/11/2020: in data 12.08.2014, alle ore 10.00 circa in Arienzo (CE), l'autovettura Fiat
Multipla tg. CC627CZ condotta da percorreva la via Capodiconca con direzione via CP_4
Pizzola. Giunto all'intersezione con quest'ultima, e superato il segnale di Stop, il conducente svoltava verso la propria destra per immettersi sulla via Pizzola in direzione della S.S. 7 Appia;
nell'effettuare tale manovra, non si avvedeva della presenza, sulla carreggiata, di Persona_1 che in quel momento stava completando l'attraversamento pedonale e oramai si trovava in prossimità del margine destro della sede stradale. Il non percependo in tempo utile la CP_4 presenza del pedone, non riusciva ad evitare l'impatto e provocava la caduta a terra della Per_1 che decedeva sul colpo. Intervenivano le Autorità che redigevano apposita relazione d'intervento nonché i sanitari che, tuttavia, non potevano far altro che constatare l'avvenuto exitus della malcapitata.
Orbene, dall'esame delle allegazioni documentali e, in particolare, del rapporto redatto dai
Carabinieri di Arienzo, delle risultanze delle indagini penali poi confluite nella sentenza del
Tribunale di S.M.C.V. n. 6352/2018, confermata in grado di appello, nonché della consulenza d'ufficio a firma dell'ing. espletata nel corso del presente giudizio e volta alla Per_3 ricostruzione cinematica del sinistro stradale che ha determinato il decesso sul colpo di Per_1
i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata possono ritenersi ampiamente
[...] acclarati. Pertanto, deve ritenersi fondata la domanda giudiziale proposta dalle parti istanti nei confronti degli odierni convenuti, meritando la stessa di trovare accoglimento, nei sensi che vengono di seguito precisati.
Con il conforto delle sentenze sopra richiamate ed acquisite agli atti, nonché della ulteriore documentazione già menzionata, anche in questa sede deve dirsi accertata l'esclusiva responsabilità di che, per negligenza, imprudenza ed imperizia, nonché per inosservanza delle CP_4 norme poste a tutela della circolazione stradale, ha causato il sinistro in conseguenza del quale è deceduta la sig.ra All'uopo, è sufficiente ribadire quanto argomentato nella Persona_1 motivazione della sentenza della C.d.A. di Napoli n. 5866/20 ove si legge che “nel CP_4 momento in cui si approssimava a quell'incrocio avrebbe in ogni caso dovuto moderare la velocità
e rallentare, mantenendo particolare attenzione specie approssimandosi ad un incrocio con visibilità non completa verso destra, condotte che ove osservate avrebbero certamente consentito di evitare l'evento”; ne deriva che “la velocità tenuta, pertanto, correttamente è stata ritenuta non prudenziale, comunque non adeguata alle condizioni della strada” e che “nessuna condotta può ascriversi alla persona offesa e l'incidente deve ascriversi unitamente alla responsabilità (dell') imputato”.
Anche le risultanze di cui alla ctu ricostruttiva affidata da questo Tribunale all'ing. Per_3 consentono di affermare la responsabilità esclusiva in capo al e di escludere, al contrario, CP_4 qualsiasi profilo di colpa concorsuale a carico della de cuius in occasione dell'attraversamento pedonale dell'arteria teatro del sinistro. Difatti, il CTU, le cui conclusioni questo Giudicante ritiene di fare proprie, afferma che sebbene “gli elementi a disposizione non consentono di individuare con esattezza il punto esatto dell'investimento, né di determinare la velocità dell'autovettura negli istanti immediatamente precedenti il sinistro;
è possibile tuttavia affermare che essa, provenendo da una strada secondaria e avendo appena superato uno Stop seguito da una curva di raggio ridotto, procedesse a velocità non elevata e comunque conforme al limite vigente (ovvero 50 km/h, trattandosi di strada urbana); tuttavia, la velocità dell'autovettura, e più in generale la condotta di guida del conducente, si rivelavano inadeguate ad evitare l'impatto con il pedone che impegnava la carreggiata, anche in considerazione della scarsa visuale di cui godeva il veicolo proveniente dalla via Capodiconca. A questo proposito, si ritiene opportuno sottolineare che dalla linea di arresto non è possibile avere una visuale completa del luogo del sinistro, e quindi percepire la presenza di un pedone in fase di attraversamento;
ciò, tuttavia, non può essere considerato motivo tale da escludere la responsabilità del conducente per tale mancata percezione, che sarebbe stata possibile impegnando l'intersezione con la dovuta attenzione e ad una velocità appropriatamente ridotta”. È evidente, quindi, che ove l'automobilista avesse impiegato tali ultime cautele nell'impegnare l'intersezione, avrebbe certamente consentito al pedone, che aveva già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.
In definitiva, alla luce degli elementi raccolti, deve affermarsi come dimostrato il verificarsi del sinistro stradale de quo ad opera e per causa esclusiva di quale conducente del veicolo CP_4 investitore e l'immediato decesso di in conseguenza dello stesso. Persona_1
Per ciò che attiene alla quantificazione dei danni non patrimoniali iure proprio (c.d. danno da perdita del rapporto parentale), la Suprema Corte, secondo un orientamento consolidato, ritiene che, in tema di pregiudizio derivante dalla perdita o dalla lesione del rapporto parentale, il giudice debba verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, “se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso” (per tutte, cfr. Cass. n. 27658 del 29.09.2023).
In linea generale, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria che, tuttavia, nel caso di specie non è stata fornita.
In tale quadro emergerà il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta, di volta in volta, alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benché di più lontana configurazione formale (o financo di assente configurazione formale: si pensi, a mero titolo di esempio, all'eventuale intenso rapporto affettivo che abbia a consolidarsi nel tempo con i figli del coniuge o del convivente), si qualifichino per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o relazionale. Orbene, aderendo a tale orientamento, non si può dubitare che l'illecito, da cui è scaturita la morte di abbia determinato un danno c.d. parentale in capo sia al figlio superstite Persona_1
, sia in capo alla nipote (attrice nel giudizio riunito recante n. R.G. Parte_1 Controparte_1
745/2016), sia in capo ai nipoti diretti TO e (figli di AS CP_14 Per_1
BA, secondogenito della defunta ). Persona_1
A tale ultimo proposito, è utile ricordare un recente arresto giurisprudenziale secondo cui a seguito della morte di un familiare “anche i nipoti non conviventi hanno diritto al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla perdita del rapporto parentale a ristoro del vuoto, affettivo morale e materiale lasciato dalla scomparsa della persona cara perché, anche in difetto di convivenza, vi è la perdita della figura di riferimento, e dei correlati rapporti di affetto e di solidarietà familiare” (Cass. Civ. n. 16019 del 07.06.2024).
Tuttavia, laddove si tratti di membri della famiglia nucleare originaria (genitori e fratelli), non assume rilievo ex se il fatto della non convivenza, piuttosto, onere del terzo danneggiante la dimostrazione che vittima e superstite fossero tra loro in rapporti non benevoli o, quantomeno, in rapporto di reciproca indifferenza con conseguente insussistenza in concreto del danno risarcibile derivante dalla perdita (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 04.03.2024, n. 5769).
Con riguardo alla domanda proposta da (attrice nel giudizio n. 745/2016 Controparte_18 di R.G. riunito al presente), la stessa ha asserito la propria qualità di convivente, all'epoca del sinistro, con la defunta , facendone discendere un valore aggiunto, in termini di Persona_1 qualità ed intensità della relazione con la vittima e di conseguente sofferenza patita, corrispondente ad una maggiore entità del risarcimento chiesto. In realtà, quanto allegato non prova l'asserita convivenza con la defunta. Dall'esame delle certificazioni anagrafiche prodotte si evince che l'istante, alla data del sinistro del 12.08.2014, risiedeva in Arienzo alla via Pizzola n. 10, mentre solo dal 04.11.2014 la stessa risiedeva alla via Pizzola n. 8/D (cfr. certificato di residenza storico relativo a di rilasciato dal Comune di Arienzo in data 13.08.2015 ed Controparte_1 Pt_1 allegato (n. 4) alla produzione di parte dell'attrice). Dall'esame del certificato di residenza storico allegato alla produzione di parte dell'attore e relativo alla defunta Parte_1 Persona_1
(parimenti rilasciato in data 13.08.2015) si evince, invece, che quest'ultima, fino alla data del decesso - avvenuto il 12.08.2014 - risiedeva in Arienzo alla via Pizzola 8/D (cfr. allegato n. 6 produzione di parte ). Orbene, dalla discrepanza emersa appare ragionevole desumere Parte_1 che tale ultimo indirizzo sia stato assunto, quale nuova residenza, da Controparte_18 solo successivamente alla morte della congiunta . Al contrario, alcuna convivenza Persona_1 tra nonna e nipote può desumersi dalle allegazioni documentali, non essendo stata fornita alcuna ulteriore prova in corso di causa atta a dimostrare l'asserita circostanza. Da quanto fin qui complessivamente ricostruito, può ritenersi dimostrato solo in via presuntiva, secondo l'id quod plerumque accidit, che dalla morte della congiunta sia derivato un pregiudizio morale, vista la mancata prova di una precipua intensità ed effettività della relazione affettiva che ciascun istante aveva con la defunta, e che gli odierni richiedenti intrattenevano con la de cuius un legame familiare tale da giustificare il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale/affettivo, nella duplice dimensione del c.d. danno morale e del danno rappresentato dalla modificazione delle attività della vita quotidiana in conseguenza della perdita affettiva subita.
Per quanto riguarda la personalizzazione del danno, non si sono ravvisati elementi tali da poter assegnare un punteggio alle relazioni affettive facenti capo ai suddetti istanti, per cui si è tenuto conto di una relazione minima (punti 0). Anche con il conforto della giurisprudenza richiamata in precedenza, si può ritenere, infatti, che il legame affettivo derivante dal rapporto parentale (coniuge, genitore, figlio, fratello) sia un elemento presuntivo sufficiente per fondare la richiesta risarcitoria, salvo la prova contraria ossia l'inesistenza del legame parentale, prova contraria che nel caso di specie non è stata fornita dalla convenuta. Naturalmente, il quantum del danno non patrimoniale può essere calibrato e personalizzato in base alle particolarità del caso che, tuttavia, dovranno essere provate dal danneggiato, fermo restando che non ogni circostanza relativa al rapporto affettivo consente di aumentare il valore tabellare, ma solamente circostanze particolari. La personalizzazione consente al giudice di valorizzare il danno patito dalla vittima, facendo riferimento alle risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio. In particolare, vanno evidenziate le circostanze di fatto, tipiche della fattispecie concreta, tali da superare le conseguenze ordinarie e da giustificare una liquidazione maggiorata, rispetto a quella forfettizzata in base ai criteri tabellari (Cass. 21939/2017).
La personalizzazione, infatti, non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione di specifiche circostanze ulteriori rispetto a quelle ordinarie: è del tutto connaturale all'essere umano soffrire per la scomparsa di un familiare (coniuge, genitore, figlio, fratello) ed è normale, secondo l'id quod plerumque accidit, che la perdita di un congiunto modifichi le abitudini dei superstiti (cfr.
Cass. Civ. n. 7513/2018).
Orbene, alcun elemento probatorio (né testimoniale né documentale) è stato fornito dagli interessati per superare la soglia minima, di natura esclusivamente presuntiva, dell'ordinaria sofferenza e modifica delle abitudini di vita seguite alla scomparsa della de cuius : pertanto, a Persona_1 parere del Tribunale non può procedersi ad una liquidazione maggiorata rispetto ai criteri tabellari, non essendo state delineate quelle circostanze specifiche ed ulteriori in grado di giustificare una eventuale personalizzazione. In applicazione di tutto quanto osservato in punto di diritto e passando alla liquidazione dei danni in esame, si ritiene di poter fare applicazione delle Tabelle di Milano, con la revisione del 2022 come operata dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano e successivamente aggiornate al 2024. In particolare, il calcolo del risarcimento risulta il seguente: per Parte_1
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 18
Punti in base all'età della vittima: 8
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: //
Punti in base al numero di familiari del nucleo primario: 14
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): //
Punti totali riconosciuti: 40
IMPORTO del RISARCIMENTO: € 156.440,00
per Controparte_18
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 18
Punti in base all'età della vittima: 4
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: //
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): //
Punti totali riconosciuti: 22
IMPORTO del RISARCIMENTO: € 37.356,00 per CP_14
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 20
Punti in base all'età della vittima: 4
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): //
Punti totali riconosciuti: 24
IMPORTO del RISARCIMENTO: € 40.752,00
per Controparte_15
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 18
Punti in base all'età della vittima: 4 Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): //
Punti totali riconosciuti: 22
IMPORTO del RISARCIMENTO € 37.356,00 per AS NC di BA
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 18
Punti in base all'età della vittima: 4
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): //
Punti totali riconosciuti: 22
IMPORTO del RISARCIMENTO: € 37.356,00
Passando all'esame dei danni patrimoniali, l'attore ha anche domandato il Parte_1 risarcimento del danno patrimoniale per le spese funerarie sostenute, allegando fatture fiscali e attestazioni di pagamento relative agli esborsi sostenuti. In relazione a tale danno, la giurisprudenza ha affermato che le spese funerarie, sostenute dagli eredi della persona deceduta per atto illecito, costituiscono una voce di danno ineliminabile e possono essere liquidate anche in mancanza di specifica dimostrazione della precisa entità della somma corrisposta a tale scopo, occorrendo, tuttavia, fornire al giudice i dati dai quali desumere, almeno approssimativamente, i parametri cui commisurare la valutazione, sia pure con riferimento al costo medio delle onoranze funebri della zona in questione (cfr. Cass. Civ., Sez. III, n. 11684 del 26/05/2014). Tuttavia, nel caso in esame non è nemmeno necessario far riferimento ai costi medi di zona, in quanto parte attrice ha fornito prova documentale degli esborsi pari a complessivi € 4.218,00. Ne deriva che la relativa domanda debba essere accolta.
Con riguardo alla domanda proposta da va, in ogni caso, precisato che dalle somme Parte_1 come sopra quantificate dall'odierno Tribunale andrà detratto l'importo già offerto dalla convenuta e trattenuto dall'avente diritto a titolo di acconto sul maggior avere. In particolare, CP_16 dall'esame delle asserzioni e delle allegazioni delle parti risulta percepito e trattenuto da Parte_1
l'importo di € 82.000,00 che, pertanto, andrà detratto dalla somma come sopra
[...] complessivamente quantificata dal Tribunale in favore dell'istante.
Si osserva che tutte le somme riconosciute a titolo di risarcimento all'esito del presente giudizio, rappresentando un debito di valore, andranno devalutate al momento del sinistro e rivalutate di anno in anno fino alla presente pronuncia e sull'importo finale andranno riconosciuti gli interessi legali dalla pronuncia al soddisfo.
Con precipuo riguardo alla domanda proposta da , , CP_5 Controparte_7 CP_8
, e (alla quale, stante il decesso in corso di CP_9 Controparte_6 Persona_2 giudizio, sono subentrati gli eredi , e Controparte_10 Controparte_11 CP_19
), terzi chiamati in causa quali germani della defunta , di mera Controparte_13 Persona_1 declaratoria della non congruità delle somme corrisposte in loro favore dalla convenuta
[...]
e trattenute a titolo di acconto sul maggior avere, va precisato che quanto segue. I terzi CP_16 chiamati non formulano in questa sede domanda autonoma di quantificazione del diritto al risarcimento vantato né di condanna dei convenuti alla corresponsione di detto risarcimento.
Pertanto, alla luce delle risultanze del presente giudizio, delle Tabelle di Milano applicabili al caso di specie e in ossequio al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112
c.p.c., deve dichiararsi la somma di € 12.000,00, offerta dalla convenuta OM e percepita da ciascuno dei germani della de cuius non congrua poiché non satisfattiva delle Persona_1 ragioni in questa sede solo dedotte, dovendosi rammentare che incorre nel vizio di extrapetizione il giudice che “pronunci oltre i limiti delle richieste e delle eccezioni fatte valere dalle parti, oppure su questioni non dedotte e che non siano rilevabili d'ufficio, attribuendo alle parti un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato” (cfr. per tutte Cass. Civ. n. 30467/2022).
Infine, in virtù del principio di soccombenza, le spese della espletata c.t.u., come già liquidate, vanno poste definitivamente a carico delle parti convenute.
Anche le competenze processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento in base al totale complessivamente liquidato dal Tribunale, tenuto conto delle fasi espletate, dell'aumento dovuto alla presenza di più parti aventi la medesima posizione e dell'attività complessivamente svolta.
Vanno compensate le spese e competenze di lite fra i terzi chiamati, nella qualità di germani della de cuius , e le parti convenute. Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria C.V., in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Maria Caroppoli, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dagli eredi della defunta Persona_1 nei confronti di nonché della in persona del l.r.p.t., così CP_4 Controparte_16 provvede:
- per tutte le ragioni esposte, accerta l'esclusiva responsabilità di nella produzione del CP_4 sinistro stradale di cui alla presente controversia;
- per l'effetto, condanna la convenuta in persona del l.r.p.t., al pagamento in Controparte_16 favore
• di della somma di € 156.440,00 a titolo di danno non patrimoniale iure Parte_1 proprio nonché della somma di € 4.218,00 a titolo di danno patrimoniale per spese funerarie, oltre interessi e rivalutazione dal fatto fino alla data di deposito della sentenza come in parte motiva, da cui andrà detratto l'importo di € 82.000,00 già percepito e trattenuto a titolo di acconto dall'avente diritto;
• di della somma di € 37.356,00 a titolo di danno non patrimoniale Controparte_18 iure proprio, oltre interessi e rivalutazione dal fatto fino alla data di deposito della sentenza;
• di della somma di € 40.752,00 a titolo di danno non patrimoniale iure CP_14 proprio, oltre interessi e rivalutazione dal fatto fino alla data di deposito della sentenza;
• di della somma di € 37.356,00 a titolo di danno non patrimoniale iure Controparte_15 proprio, oltre interessi e rivalutazione dal fatto fino alla data di deposito della sentenza;
• di AS NC di BA della somma di € 37.356,00 a titolo di danno non patrimoniale iure proprio, oltre interessi e rivalutazione dal fatto fino alla data di deposito della sentenza;
- condanna, altresì, la convenuta in persona del l.r.p.t., al pagamento delle Controparte_16 spese e competenze di lite che liquida in € 1.602,80 per esborsi ed € 15.514,40 per compenso professionale nonché rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge se dovute, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario;
- dichiara non congrue le somme corrisposte dalla e trattenute a titolo di Controparte_16 acconto dai terzi chiamati , , , CP_5 Controparte_7 CP_8 CP_9 [...]
e nella qualità di germani della de cuius e Per_2 Controparte_6 Persona_1 compensa tra tali parti le spese e competenze di lite;
- pone le spese di C.T.U., come da decreto di liquidazione in atti, definitivamente a carico dei convenuti.
, 10.07.2025. CP_20
Il G.U.
Dott.ssa Maria Caroppoli