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8 agosto 2023
8 agosto 2023
Art. 102-quaterdecies. (( 1. I titolari dei diritti hanno facolta' di escludere in qualunque momento le opere o gli altri materiali dall'applicazione del meccanismo di concessione delle licenze previsto dall'articolo 102-duodecies, dandone comunicazione all'organismo di gestione collettiva, sia prima del rilascio della licenza sia successivamente o all'inizio dell'utilizzo da parte dell'istituto di tutela del patrimonio culturale. Se l'esclusione interviene dopo il rilascio della licenza, l'organismo di gestione collettiva la revoca e ne da' comunicazione all'istituto di tutela del patrimonio culturale e al Ministero della cultura. La revoca non pregiudica il legittimo utilizzo effettuato dal licenziatario fino alla ricezione della sua comunicazione e, in caso di pregiudizio economico conseguente a un particolare utilizzo, il titolare del diritto mantiene il diritto di chiedere il relativo indennizzo.
2. Le comunicazioni e pubblicazioni previste dall'articolo 102-terdecies, commi 1 e 2, sono effettuate anche in caso di revoca della licenza conseguente all'esercizio della facolta' di esclusione di cui al comma 1.
3. I titolari dei diritti hanno facolta' di escludere in qualunque momento le proprie opere dall'applicazione dell'eccezione di cui all'articolo 102-duodecies, comma 4, dandone comunicazione all'istituto di tutela del patrimonio culturale successivamente alla comunicazione sul portale unico europeo di cui al comma 4 oppure successivamente alla messa a disposizione dell'opera sul sito web utilizzato dall'istituto. L'esclusione non pregiudica il legittimo utilizzo effettuato dall'istituto dopo la pubblicazione sul sito web fino alla ricezione della sua comunicazione.
4. La pubblicazione sul sito web dell'opera deve essere preceduta dalla comunicazione al portale unico europeo gestito dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprieta' intellettuale e gli utilizzi consentiti in virtu' dell'operativita' dell'eccezione di cui all'articolo 102-duodecies, comma 4, possono avere inizio solo decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione sul portale unico.)) ((53)) -------------- AGGIORNAMENTO (53)
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che il presente articolo si applica anche alle opere e agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.
2. Le comunicazioni e pubblicazioni previste dall'articolo 102-terdecies, commi 1 e 2, sono effettuate anche in caso di revoca della licenza conseguente all'esercizio della facolta' di esclusione di cui al comma 1.
3. I titolari dei diritti hanno facolta' di escludere in qualunque momento le proprie opere dall'applicazione dell'eccezione di cui all'articolo 102-duodecies, comma 4, dandone comunicazione all'istituto di tutela del patrimonio culturale successivamente alla comunicazione sul portale unico europeo di cui al comma 4 oppure successivamente alla messa a disposizione dell'opera sul sito web utilizzato dall'istituto. L'esclusione non pregiudica il legittimo utilizzo effettuato dall'istituto dopo la pubblicazione sul sito web fino alla ricezione della sua comunicazione.
4. La pubblicazione sul sito web dell'opera deve essere preceduta dalla comunicazione al portale unico europeo gestito dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprieta' intellettuale e gli utilizzi consentiti in virtu' dell'operativita' dell'eccezione di cui all'articolo 102-duodecies, comma 4, possono avere inizio solo decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione sul portale unico.)) ((53)) -------------- AGGIORNAMENTO (53)
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che il presente articolo si applica anche alle opere e agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.
Commentario • 1
- 1. Art. 102 terdecies legge sulla protezione del diritto d'autorehttps://www.brocardi.it/ · 1
1. L'organismo di gestione collettiva cui è stata presentata la richiesta di una licenza non esclusiva a fini non commerciali per la riproduzione, la distribuzione, la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione del pubblico di opere o di altri materiali fuori commercio informa tutti i titolari dei diritti e accerta l'adeguatezza della verifica della disponibilità nei canali commerciali abituali. Quando accerta la non adeguatezza della verifica chiede ulteriori elementi all'istituto di tutela del patrimonio culturale, in mancanza dei quali rigetta la richiesta. Quando accerta l'adeguatezza della verifica, comunica la richiesta di licenza al Ministero della cultura, che la …
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