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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 25/09/2025, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5147 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Romolo Usai, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata ad [...] il Controparte_1 C.F._2
16/05/1962, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Donatella Ciboddo, che la rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 27/10/1991, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Iglesias.
Pag. 1 di 2 Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 27/10/1991 tra e , trascritto presso il registro dello Parte_1 Controparte_1 stato civile del Comune di Iglesias, anno 1991, numero 127, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. il Sig. promette di cedere alla Sig.ra che Parte_1 Controparte_1 conseguentemente accetta, il diritto di usufrutto vita natural durante sull'abitazione coniugale, di sua esclusiva proprietà, sita in Cagliari alla Via Milano n. 82 - censito nel NCEU, a seguito di denuncia di accatastamento di recupero, al Fg. 21, Mapp. 957, sub. 20, come meglio descritto nell'atto pubblico in allegato - e di donare ai figli e la nuda proprietà CP_2 CP_3 dello stesso immobile.
2. Disporre, stante le condizioni economiche di entrambi i ricorrenti, che nessun assegno divorzile debba essere previsto.
3. Disporre che il sig. versi direttamente al figlio il Parte_1 CP_3 contributo per il suo mantenimento nella misura di € 600,00 mensili.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 25/09/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5147 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Romolo Usai, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata ad [...] il Controparte_1 C.F._2
16/05/1962, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Donatella Ciboddo, che la rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 27/10/1991, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Iglesias.
Pag. 1 di 2 Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 27/10/1991 tra e , trascritto presso il registro dello Parte_1 Controparte_1 stato civile del Comune di Iglesias, anno 1991, numero 127, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. il Sig. promette di cedere alla Sig.ra che Parte_1 Controparte_1 conseguentemente accetta, il diritto di usufrutto vita natural durante sull'abitazione coniugale, di sua esclusiva proprietà, sita in Cagliari alla Via Milano n. 82 - censito nel NCEU, a seguito di denuncia di accatastamento di recupero, al Fg. 21, Mapp. 957, sub. 20, come meglio descritto nell'atto pubblico in allegato - e di donare ai figli e la nuda proprietà CP_2 CP_3 dello stesso immobile.
2. Disporre, stante le condizioni economiche di entrambi i ricorrenti, che nessun assegno divorzile debba essere previsto.
3. Disporre che il sig. versi direttamente al figlio il Parte_1 CP_3 contributo per il suo mantenimento nella misura di € 600,00 mensili.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 25/09/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 2 di 2