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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 15/01/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 7608/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
TERZA SEZIONE CIVILE nella persona del giudice Dott.ssa Caterina Giovanetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in primo grado al numero di ruolo sopra riportato
PROMOSSA DA
Sig. (C.F. ), residente in [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Milano, alla via Durini 24 presso lo studio degli Avv.ti Isabella Arban (C.F.
e Chiara Salvadori (C.F. ), che lo rappresentano e difendeno C.F._2 C.F._3 giusta procura allegata all'atto introduttivo e che dichiarano di voler ricevere notificazioni e comunicazioni agli indirizzi pec: Email_1 Email_2
– ATTORE OPPONENTE –
CONTRO
(C.F.: e P.IVA: ), con sede legale in Roma, alla Via Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Curtatone n.3, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, in qualità di mandataria
C.F.: e P.IVA: ) Controparte_2 P.IVA_3 P.IVA_2
con sede legale in Roma, alla Via Curtatone n. 3, in persona del Dott. elettivamente Controparte_3 domiciliata in Monza alla Via Durini n. 11 presso lo studio degli Avv.ti Maria Elisabetta Cirillo
( ) e Francesco Cirillo ( ) giusta procura allegata all'atto di CodiceFiscale_4 C.F._5 costituzione e che dichiarano di voler ricevere notificazioni e comunicazioni agli indirizzi pec: al n. di fax 039-2301925 – e agli indirizzi pec: Email_3
Email_4
pagina 1 di 10 – CONVENUTA OPPOSTA –
OGGETTO: atto di citazione in opposizione al precetto ex art. 615 co. 1 c.c.
I procuratori delle parti, come sopra costituitisi, nel termine assegnato con deposito telematico, rassegnavano le seguenti
CONCLUSIONI
pagina 2 di 10 PER PARTE ATTRICE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
In via preliminare: sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo notificato;
in via Preliminare-Pregiudiziale: dichiarare/accertare il difetto di legittimazione processuale e sostanziale/ad agire di (C.F. Controparte_1
), con sede in Roma, Via Curtatone n. 3, e per essa, quale mandataria con rappresentanza, P.IVA_1 Controparte_2
e/o la carenza di titolarità attiva della medesima quanto al credito vantato nei confronti del sig. ;
[...] Pt_1
In via principale nel merito: accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di (C.F. ), con sede in Roma, Via Controparte_1 P.IVA_1
Curtatone n. 3, e per essa, quale mandataria con rappresentanza, (già Controparte_2 [...]
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, a procedere ad esecuzione forzata e Controparte_4 P.IVA_3 accertare e dichiarare che l'atto di precetto notificato in data 4.10.2023 a parte attrice è nullo, inefficace e/o comunque di nessun effetto;
condannare, previo accertamento della relativa responsabilità, (già Controparte_2 Controparte_4
(C.F. ) quale mandataria della società (C.F. , ex art. 96, co. 3,
[...] P.IVA_3 Controparte_1 P.IVA_1
c.p.c. per responsabilità aggravata, nell'importo da quantificarsi in via equitativa nella misura di 1/5 della somma precettata
o in un multiplo delle spese legali ovvero nel diverso importo ritenuto equo dal Giudice;
In via subordinata,
assegnare all'attore sig. un termine per proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. al decreto ingiuntivo Parte_1
n. 1196/2020 emesso dal Tribunale di Monza il 6.3.2020, pubblicato il 24.06.2020; in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio;
PER PARTE CONVENUTA:
“Tutto ciò premesso, i sottoscritti procuratori, nell'interesse della loro rappresentata formulano le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ill.mo sig. Giudice, ogni contraria istanza, deduzione re-spinta, emesse tutte le declaratorie del caso, così statuire:
1) In via preliminare: respingere l'istanza di sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c. per i motivi illustrati;
2) Nel merito: respingere l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, con condanna ex art. 96, I comma, c.p.c. per responsabilità aggravata.
3) Con vittoria di spese e compensi di causa.” pagina 3 di 10 EPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Occorre premettere che la presente sentenza verrà redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla L. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie.
Osservato in fatto che:
• in data 2.09.2010 il sig. sottoscriveva, unitamente ai sig. e al sig. Parte_1 Parte_2 Pt_3 una fideiussione bancaria, per la quota di 1/4, con IT AS (poi acquisita da Banco
BPM), al fine di garantire l'adempimento del contratto di mutuo ipotecario stipulato dalla società immobiliare Silly UZ s.r.l.; Co
• nel 2020 quale procuratrice del otteneva l'emissione Controparte_2 Controparte_5 di un decreto ingiuntivo nei confronti dei fideiussori della società;
• il supra menzionato decreto veniva opposto dai sig.ri e Parte_1 Parte_4 giudizio iscritto al numero RG 7301/2020 e concluso con la sentenza n. 2468/2022, con la quale il
Tribunale di Monza condannava gli opponenti al “pagamento in favore di Controparte_4 quale procuratrice di della somma di euro 258.357,11 per ciascuno, oltre interessi di mora Controparte_5 nella misura convenzionale dal 15 ottobre 2019 al saldo” (Cfr doc. 2 fasc. opponente);
• con atto di citazione notificato a controparte in data 24.10.2023 e depositato il 26.10.2023, il sig. proponeva opposizione, ex art. 615 co. 1 c.c., al precetto notificatogli, in data 4.10.2023, da Pt_1 parte (già , quale mandataria con Controparte_2 Controparte_4 rappresentanza della società (in qualità di cessionaria di Banco Bpm), con il quale Controparte_1 gli veniva intimato il pagamento dell'importo di euro 258.357,11, oltre interessi di mora calcolati dal
15.10.2019 al 2.12.2022 di euro 23.158,99, oltre le spese, in forza del decreto ingiuntivo già menzionato;
• in particolare, il sig. lamentava: (i) l'incertezza della titolarità del credito e la carenza di Pt_1 legittimazione del cessionario, (ii) l'indeterminabilità e incertezza della somma precettata, (iii) la parcellizzazione del credito della cessionaria e, infine, (iv) la rilevabilità delle clausole abusive riferite al fideiussore consumatore in forza di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza del 6.04.2023 n. 9479;
pagina 4 di 10 • con memoria del 1.12.2023 si costituiva in giudizio , per essa, Controparte_1 [...] la quale, contestando in toto gli assunti di parte attrice, eccepiva: Controparte_2
(i) di essere titolare del credito e di godere della legittimazione attiva, (ii) la determinatezza e certezza della somma precettata, (iii) l'inesistenza di parcellizzazione del credito e, infine, (iv)
l'assenza di clausole abusive nel contratto di fideiussione;
• sulla base di tali assunti la convenuta concludeva per il rigetto di tutte le domande attoree;
• con provvedimento del 10.11.2023 il Giudice, ritenuta la rilevanza di decidere sull'istanza di sospensiva formulata dall'attore all'esito del contradittorio delle parti, date, in particolare, le statuizioni contenute nella sentenza resa nelle cause riunite dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea (C-693/2019 e C831/2019, e il C.F._6 Controparte_6 principio di diritto pronunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (sent. n.
9479 del 6 aprile 2023), fissava l'udienza del 5.12.2023;
• a scioglimento della riserva assunta nella predetta udienza, con ordinanza del 9.1.2024 il Giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione sollevata da parte attrice, ritenendo prima facie: a) la non configurabilità quale consumatore del sig. b) la titolarità del credito e la legittimazione Pt_1 ad agire dell'opposta; c) assente la parcellizzazione del credito, che risultava essere certo e determinato nel suo ammontare;
• depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c., veniva fissata l'udienza di prima comparizione al 14 marzo 2024;
• all'esito della successiva udienza, tenutasi il 5 dicembre 2024, la causa veniva spedita a sentenza ex art. 281sexies co. 3 c.p.c.
Considerato in diritto che:
a) sulla titolarità del creditore procedente e sulla legittimazione del cessionario:
• in merito alla titolarità del credito e alla legittimazione ad agire, si rileva che la cessione dei crediti in blocco, effettuata dagli istituti di credito, è una tipologia peculiare di cessione che consente alle banche di trasferire a terzi il rischio del credito e di ottenere risorse che vadano ad incrementare la loro capacità di finanziamento dell'economia;
• la prova della titolarità del credito ceduto “in blocco” trova disciplina nelle Leggi n. 52/1991 in materia di factoring (il cui art. 3 menziona espressamente la cessione in “massa” dei crediti pecuniari di impresa, esistenti o futuri, in favore di una banca o di un intermediario finanziario autorizzato) e pagina 5 di 10 n. 130/1999, che sulla cessione in blocco innesta la cd. cartolarizzazione (o “securitisation”); in particolare l'art. 4 di quest'ultima, nell'intento di agevolare il cessionario nell'espletamento degli incombenti post-cessione con richiamo all'art. 58, commi 2, 3 e 4 T.U.B., dispone che la cessione del credito nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione è opponibile al debitore ceduto in virtù della sua iscrizione nel Registro delle Imprese e della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, poiché tali adempimenti producono gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c., ed esonerano quindi il cessionario dalla notifica al debitore ceduto;
il rinvio operato all'art. 58 T.U.B. non è accompagnato, tuttavia, da alcuna precisazione circa il contenuto minimo che la pubblicazione deve assumere;
• pertanto, mentre secondo la disciplina codicistica ordinaria la legittimazione attiva del cessionario ad agire per il soddisfacimento della propria pretesa è subordinata all'onere di provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale delle cessioni in blocco richiede la sola prova che la cessione sia stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
(di tale orientamento è anche la maggioritaria giurisprudenza di legittimità, per cui cfr., tra le moltissime, Cass. civ, Sez. I, 20 febbraio 2020, n. 4334; Cass. civ, Sez. III, 25 settembre 2018, n.
22548/2018; Cass. civ, Sez. I, 17 marzo 2006, n. 5997);
• tanto premesso, simili contestazioni sollevate nel contesto di opposizioni in ambito esecutivo (siano esse a precetto, ovvero all'esecuzione già avviata) determinano un'inversione della posizione processuale, tale da porre in capo al creditore l'onere della prova della propria titolarità;
• per soddisfare tale onere può non essere sufficiente la produzione dell'estratto della cessione iscritto nel Registro delle Imprese e pubblicato sulla G.U., elementi che – di converso – sicuramente consentono l'opponibilità della cessione al debitore ai sensi dell'art. 4 L. 130/1999 (ponendosi sullo stesso piano degli oneri probatori di cui all'art. 1264 c.c.);
• con una recente pronuncia, che ha ripreso e condiviso un orientamento giurisprudenziale cui si ritiene di aderire (Cass. 13 giugno 2019 n. 15884; Cass. 26 giugno 2019 n. 17110; Cass. 29 dicembre
2017 n. 31118), la Corte di Cassazione ha chiarito, infatti, che in caso di cessione in “blocco” dei crediti da parte di una banca ex art. 58 TUB, “la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti “in blocco” è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del
pagina 6 di 10 suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n.5 c.p.c.”;
• ne consegue che, in presenza di un estratto dettagliato e idoneo a fornire gli elementi diretti a sostanziare l'appartenenza del credito oggetto di causa alla massa di quelli ceduti, il Giudice può prescindere dalla richiesta di allegazione del contratto di cessione o di altri elementi utili a validare la titolarità del credito in capo all'affermato cessionario;
• diversamente, in caso di avvisi di cessione incompleti o di difficile comprensione, il cessionario, a fronte della contestazione del debitore, dovrà fornire la prova del negozio di cessione, oltre che attraverso la produzione del contratto contenente l'indicazione dei crediti ceduti, anche mediante presunzioni, atteso che la cessione dei crediti non è soggetta a forme sacramentali;
• in questo quadro, la giurisprudenza - tanto di merito quanto di legittimità - ha tentato di delimitare i confini dell'onere della prova giudiziale, individuando, a seconda del caso concreto, gli elementi probatori idonei al raggiungimento di tale prova;
tra questi, talora, è stata valorizzata la comunicazione stragiudiziale del cedente relativa alla cessione (Cass. n. 10200 del 16.04.2021; App.
Aquila n. 268 del 18.02.2022, App. Torino n. 297 del 15.03.2022);
• ebbene, applicando i suesposti principi di diritto al caso di specie, si ritiene che CP_1 sia titolare del credito, dal momento che ha versato in atti la pubblicazione sulla G.U., che
[...] individua i debiti ceduti facendo riferimento alla categoria degli stessi e al relativo arco temporale
(doc. 2 fasc. opposta), visura camerale (doc. 4), l'estratto conto ex art. 50 TUB (doc. 7 fasc. opposta), nonché, e la circostanza è dirimente, la dichiarazione, da parte del Banco BPM, di cessione del credito, vantato nei confronti della Silly UZ s.r.l., a Controparte_1
b) sulla natura della posizione del sig. Pt_1
• ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) codice del consumo (D.ls. 6 settembre 2005 n. 206)1 è consumatore “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”;
• la quaestio iuris sottesa al caso di specie è la qualifica della persona fisica che garantisca, per mezzo della stipula di un contratto di fideiussione, l'obbligazione assunta da un'impresa nell'esercizio dell'attività tipica;
pagina 7 di 10 • in un primo momento, la giurisprudenza nazionale, valorizzando espressamente l'accessorietà che connota il rapporto fideiussorio al debito principale, riteneva esclusa la tutela del consumatore
“quando il contratto di fideiussione è stato concluso da una persona fisica che agisce a garanzia di un debito contratto da un soggetto che agisce nell'ambito della sua attività professionale” (ex multis Cass., 29 novembre 2011, Sez.
III, n. 25212);
• successivamente, in conformità alle nuove statuizioni della Corte di Giustizia sul punto, che come è noto vincolano il Giudice nazionale, la giurisprudenza interna ha mutato orientamento, osservando, in particolare, che il contratto di garanzia, pur considerabile, in relazione al suo oggetto, come accessorio rispetto al contratto principale, è, dal punto di vista delle parti contraenti, un contratto distinto, in quanto stipulato tra soggetti diversi dalle parti del contratto principale;
• ne discende che la qualità di professionista o consumatore deve essere valutata avendo riguardo alle sole parti del contratto di garanzia;
la qualificazione di consumatore della persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale deve essere valutata alla luce di un criterio funzionale consistente nel verificare se il rapporto contrattuale scrutinato sia riconducibile o meno ad attività estranee all'esercizio di una professione (Cfr. Cass. n. 742/2020);
• spetta, pertanto, ai giudici nazionali verificare, sulla base di tutte le circostanze del caso concreto e di tutti gli elementi di prova, se il fideiussore possa essere o meno considerato come consumatore, valutando, ad esempio, la detenzione, da parte del fideiussore, di una partecipazione al capitale sociale della società debitrice, ovvero, l'assunzione di cariche o altri ruoli gestori (Cassazione civile sez. III, 13/12/2018, n.32225);
• alla luce di tali indici, con riferimento al caso concreto, è esclusa la qualificabilità del sig. Pt_1 quale consumatore stante la sussistenza di svariati elementi che propendono per l'esistenza di un collegamento funzionale con la Silly UZ S.r.l. e l'assenza di prove idonee ad escluderlo;
• precisamente, il collegamento con la Silly UZ S.r.l. è desumibile dalle seguenti circostanze:
a) alla costituzione della società, avvenuta il 20.12.2005, il capitale sociale era suddiviso in parti uguali tra l'odierno attore e il sig. (v. doc. 11 fasc. convenuta); b) in data 14.3.2006 il Parte_5 sig. ha ceduto le quote detenute in Silly UZ S.r.l. per il 25% al sig. Pt_1 Parte_4
e per il restante 25% alla della quale era Amministratore Unico e
[...] Controparte_7 socio al 30% (v. doc.ti 12 e 13 fasc. convenuta); c) le fidejussioni sono state rilasciate, pro quota, dai sig.ri e in funzione delle proprie partecipazioni sostanziali alla Silly Parte_2 Pt_3 Pt_1
pagina 8 di 10 CP_ UZ. d) successivamente rispetto alla stipula della fideiussione, il sig. ha Pt_1 assunto la carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Silly UZ s.r.l. (v. doc. 6 fasc. attrice);
• ad abundantiam, si rileva che l'eventuale presenza di clausole abusive nel contratto di fideiussione non meriterebbe, comunque, di essere vagliata nella presente sede, posto che il decreto ingiuntivo n. 1196/2020, emesso dal Tribunale di Monza il 6.3.2020 e pubblicato il 25.6.2020, è già stato opposto dal sig. e la sentenza emessa all'esito di tale giudizio di opposizione non è stata Pt_1 dallo stesso impugnata (Trib. Roma, Sez. Spec. Imprese, 5.6.2023 n. 8893; cfr. Trib. Como
26.4.2023 n. 456);
c) sulla determinatezza del credito e sull'inesistente parcellizzazione del credito:
• è infondata la censura relativa all'asserita indeterminatezza della somma precettata, essendo l'importo preteso dettagliato in un titolo esecutivo giudiziario passato in giudicato (Sentenza n.
2468/2022, emessa dal Tribunale di Monza, depositata il 2.12.2022 e pubblicata il 6.12.2022);
• l'odierno attore si è limitato a eccepire, in via del tutto generica, che a fronte dell'esito della procedura esecutiva immobiliare intrapresa verso la Silly UZ S.r.l. il credito si sarebbe ridotto;
• tuttavia, nulla è stato prodotto da parte attrice a dimostrazione di quanto sopra;
• il progetto di distribuzione allegato (v. doc. 8 fasc. attrice), infatti, non ha alcuna valenza probatoria: indica le somme dovute ai professionisti che hanno seguito la procedura esecutiva ma non è presente alcun cenno alle somme che sarebbero state incassate dalla creditrice, che non vengono definite precisamente nel loro ammontare;
• è parimenti destituita di fondamento l'eccepita parcellizzazione del credito, posto che: a) parte nella procedura esecutiva immobiliare era la Silly UZ S.r.l., evidentemente soggetto autonomo e distinto rispetto all'odierno attore;
b) è consentito al creditore cumulare una pluralità di mezzi di espropriazione ex l'art. 483 c.p.c.;
• sul punto, infatti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 4090/2017 hanno affermato il seguente principio di diritto: "Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi. Se tuttavia i suddetti diritti di credito, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche, in proiezione, pagina 9 di 10 inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque "fondati" sul medesimo fatto costitutivo - sì da non poter essere accertati separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale -, le relative domande possono essere proposte in separati giudizi solo se risulta in capo al creditore agente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata. Ove la necessità di siffatto interesse (e la relativa mancanza) non siano state dedotte dal convenuto, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ai sensi dell'art. 183
c.p.c., e, se del caso, riservare la decisione assegnando alle parti termine per memorie ai sensi dell'art. 101 c.p.c., comma 2".
Per tutte le considerazioni sopra svolte, l'opposizione è infondata e va respinta.
Le spese ex art 91 c.p.c. seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 ed in considerazione delle attività processuali effettivamente svolte.
Sentenza ex lege esecutiva per il solo capo di condanna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando sulla domanda introdotta dal sig. Parte_1 contro e per essa, in qualità di mandataria Controparte_1 Controparte_2
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese o assorbite, così provvede:
[...]
- rigetta l'opposizione;
- condanna il sig. al pagamento della somma di € 12.000,00, oltre IVA, CPA e spese Parte_1 generali, a titolo di rifusione delle spese di lite in favore della creditrice opposta.
Sentenza ex lege provvisoriamente esecutiva con riguardo ai soli capi condannatori.
Così deciso in Monza, 15 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Giovanetti
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Modificando l'art. 1469-bis c.c. con il quale la figura del consumatore è stata riconosciuta nel nostro ordinamento in seguito al recepimento della direttiva comunitaria 93/13/CEE;