Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 187
CGT2
Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata allegazione atti presupposti

    L'intimazione di pagamento, non essendo tra gli atti autonomamente impugnabili, è impugnabile per vizi propri o per mancata notifica di atti autonomamente impugnabili.

  • Rigettato
    Estinzione pretese per prescrizione

    La prescrizione quinquennale non è maturata alla data di notifica dell'intimazione, anche a causa della sospensione dei termini disposta dall'art. 68, comma 1, del DL 18/2020.

  • Rigettato
    Sussistenza giurisdizione tributaria per atti con natura non tributaria

    Alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria, ma non la cognizione di pretese di natura non tributaria per il solo fatto di essere contenute in un atto della riscossione.

  • Accolto
    Interruzione termini prescrizionali

    La prescrizione quinquennale non è maturata alla data di notifica dell'intimazione, anche a causa della sospensione dei termini disposta dall'art. 68, comma 1, del DL 18/2020.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 187
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
    Numero : 187
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

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