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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 187/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 4, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MANZIONE DOMENICO, Presidente
NICOLAI STEFANO, RE
CRINI ALESSANDRO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 131/2024 depositato il 09/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Pisa - Via Della Darsena 1 56125 Pisa PI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 197/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PISA sez. 2 e pubblicata il 07/07/2023
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 08720199006296258000 IVA 2004 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 105/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig.Ricorrente_1 ricorreva avverso l'intimazione di pagamento n. 08720199006296258 notificata in data 25.3.2022 con la quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione, Ufficio di Pisa, intimava il pagamento della somma di € 11.613,92 con riferimento alle cartelle di pagamento n. 08720080018497966000, n.
08720110005438889000, n. 08720110011473074000, n. 08720110021688926000 e n. 08720150008180200000, relative a tributi erariali, locali, tassa automobilistica, con relativi interessi e sanzioni, oltre a sanzioni amministrative ex L.689/81.
Il ricorrente sosteneva la illegittimità dell'intimazione per mancata allegazione degli atti presupposti e l'estinzione delle pretese impositive per intervenuta prescrizione e chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato e la cancellazione dei crediti impositivi.
L'Agenzia della Riscossione con proprie controdeduzioni eccepiva l'annullamento in autotutela della cartella di pagamento n.08720110011473074000, il difetto di giurisdizione relativamente alle cartelle n.08720080018497966000 e n. 08720150008180200000, riguardanti sanzioni non tributarie, la regolare notifica delle cartelle, la notifica di una precedente intimazione di pagamento n. 08720169004560853 in data
23.1.2017, l'infondatezza del vizio di motivazione dell'atto e la non intervenuta prescrizione, e chiedeva il rigetto del ricorso.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pisa, con sentenza n.197/2023 del 29.6.2023, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in relazione ai crediti di cui alle cartelle n.08720080018497966000 e n.
08720150008180200000, l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere per quanto concerne le cartelle n. 08720110021688926000 e n.08720110011473074000 ed accoglieva parzialmente il ricorso limitatamente al credito di cui alla cartella n.08720110005438889000, risultando intervenuta la prescrizione quinquennale trattandosi di tributo locale, e compensava le spese di lite.
Il contribuente propone appello avverso tale sentenza sostenendo la sussistenza della giurisdizione tributaria relativamente alle cartelle n.08720080018497966000 e n. 08720150008180200000 in considerazione dell'unitarietà dell'atto impugnato, e la prescrizione del credito contenuto in tali cartelle, e chiede la riforma della sentenza appellata dichiarando l'intervenuta prescrizione relativamente alle pretese impositive contenute nelle predette cartelle di pagamento con annullamento dell'intimazione di pagamento oggetto d'impugnazione.
L'Ufficio con proprie controdeduzioni sostiene il difetto di giurisdizione tributaria relativamente alle cartelle relative alle sanzioni amministrative ex L.689/81 ed in ogni caso l'interruzione dei termini prescrizionali, e con appello incidentale sostiene l'erroneità della sentenza in merito alla ritenuta prescrizione della cartella di pagamento n.08720110005438889000 chiedendo la conferma della legittimità della pretesa contenuta in tale cartella.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda la questione relativa alla giurisdizione cui appartiene la presente controversia si ritiene che il contribuente abbia impugnato con il ricorso introduttivo un atto della riscossione, l'intimazione di pagamento, e non un atto dell'esecuzione, per il quale ultimo sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
L'ordinanza delle Sezioni Unite n.8465/2022 ha infatti stabilito che “alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo”, mentre alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione della successiva fase esecutiva, ma non ha assolutamente affermato, tenuto conto dei limiti indicati dall'art.2 del D.Lgs.546/92, che alla giurisdizione tributaria spetti la cognizione di pretese di natura non tributaria per il solo fatto di essere contenute in un atto della riscossione.
Si osserva che l'intimazione di pagamento impugnata comprende sia atti di natura tributaria sia atti, quali le sanzioni ex L.689/81 e relative alle violazioni del codice della strada, che appartengono invece alla giurisdizione del giudice ordinario.
Si ritiene che l'intimazione di pagamento, non figurando tra gli atti autonomamente impugnabili di cui all'art.19, commi 1 e 2, del D.Lgs.546/92, costituisca, ai sensi del successivo comma 3, un atto impugnabile per vizi propri o per mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili di cui al comma 1, pertanto atti di natura tributaria impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria.
Le cartelle n.08720080018497966000 e n. 08720150008180200000 sono pertanto riconducibili alla giurisdizione ordinaria e l'impugnazione delle pretese in esse contenute doveva essere proposta in tale sede, confermandosi pertanto il difetto della giurisdizione tributaria;
mentre la cartella n.
08720110011473074000 è stata oggetto di annullamento in autotutela e la cartella n.
08720110021688926000 annullata ex lege.
L'appello principale deve pertanto essere rigettato.
Per quanto riguarda la cartella n.08720110005438889000, notificata il 29.4.2011, relativa a tributi locali e relativi interessi, si ritiene che la prescrizione quinquennale non è stata eccepita con tempestiva impugnazione dell'intimazione di pagamento n.08720169004560853 000, notificata in data 23.1.2017, e che da tale data la prescrizione quinquennale non risulta maturata alla data di notifica dell'intimazione oggetto della presente causa per effetto della sospensione dei termini disposta dall'art. 68, comma 1, del DL 18/2020.
Si accoglie pertanto l'appello incidentale confermando nel resto l'appellata sentenza, disponendo la compensazione tra le parti delle spese di giudizio in considerazione della notevole riduzione del valore della causa in corso di giudizio.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, Sez. IV, accoglie l'appello incidentale e conferma nel resto. Spese compensate.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 4, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MANZIONE DOMENICO, Presidente
NICOLAI STEFANO, RE
CRINI ALESSANDRO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 131/2024 depositato il 09/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Pisa - Via Della Darsena 1 56125 Pisa PI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 197/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PISA sez. 2 e pubblicata il 07/07/2023
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 08720199006296258000 IVA 2004 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 105/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig.Ricorrente_1 ricorreva avverso l'intimazione di pagamento n. 08720199006296258 notificata in data 25.3.2022 con la quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione, Ufficio di Pisa, intimava il pagamento della somma di € 11.613,92 con riferimento alle cartelle di pagamento n. 08720080018497966000, n.
08720110005438889000, n. 08720110011473074000, n. 08720110021688926000 e n. 08720150008180200000, relative a tributi erariali, locali, tassa automobilistica, con relativi interessi e sanzioni, oltre a sanzioni amministrative ex L.689/81.
Il ricorrente sosteneva la illegittimità dell'intimazione per mancata allegazione degli atti presupposti e l'estinzione delle pretese impositive per intervenuta prescrizione e chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato e la cancellazione dei crediti impositivi.
L'Agenzia della Riscossione con proprie controdeduzioni eccepiva l'annullamento in autotutela della cartella di pagamento n.08720110011473074000, il difetto di giurisdizione relativamente alle cartelle n.08720080018497966000 e n. 08720150008180200000, riguardanti sanzioni non tributarie, la regolare notifica delle cartelle, la notifica di una precedente intimazione di pagamento n. 08720169004560853 in data
23.1.2017, l'infondatezza del vizio di motivazione dell'atto e la non intervenuta prescrizione, e chiedeva il rigetto del ricorso.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pisa, con sentenza n.197/2023 del 29.6.2023, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in relazione ai crediti di cui alle cartelle n.08720080018497966000 e n.
08720150008180200000, l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere per quanto concerne le cartelle n. 08720110021688926000 e n.08720110011473074000 ed accoglieva parzialmente il ricorso limitatamente al credito di cui alla cartella n.08720110005438889000, risultando intervenuta la prescrizione quinquennale trattandosi di tributo locale, e compensava le spese di lite.
Il contribuente propone appello avverso tale sentenza sostenendo la sussistenza della giurisdizione tributaria relativamente alle cartelle n.08720080018497966000 e n. 08720150008180200000 in considerazione dell'unitarietà dell'atto impugnato, e la prescrizione del credito contenuto in tali cartelle, e chiede la riforma della sentenza appellata dichiarando l'intervenuta prescrizione relativamente alle pretese impositive contenute nelle predette cartelle di pagamento con annullamento dell'intimazione di pagamento oggetto d'impugnazione.
L'Ufficio con proprie controdeduzioni sostiene il difetto di giurisdizione tributaria relativamente alle cartelle relative alle sanzioni amministrative ex L.689/81 ed in ogni caso l'interruzione dei termini prescrizionali, e con appello incidentale sostiene l'erroneità della sentenza in merito alla ritenuta prescrizione della cartella di pagamento n.08720110005438889000 chiedendo la conferma della legittimità della pretesa contenuta in tale cartella.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda la questione relativa alla giurisdizione cui appartiene la presente controversia si ritiene che il contribuente abbia impugnato con il ricorso introduttivo un atto della riscossione, l'intimazione di pagamento, e non un atto dell'esecuzione, per il quale ultimo sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
L'ordinanza delle Sezioni Unite n.8465/2022 ha infatti stabilito che “alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo”, mentre alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione della successiva fase esecutiva, ma non ha assolutamente affermato, tenuto conto dei limiti indicati dall'art.2 del D.Lgs.546/92, che alla giurisdizione tributaria spetti la cognizione di pretese di natura non tributaria per il solo fatto di essere contenute in un atto della riscossione.
Si osserva che l'intimazione di pagamento impugnata comprende sia atti di natura tributaria sia atti, quali le sanzioni ex L.689/81 e relative alle violazioni del codice della strada, che appartengono invece alla giurisdizione del giudice ordinario.
Si ritiene che l'intimazione di pagamento, non figurando tra gli atti autonomamente impugnabili di cui all'art.19, commi 1 e 2, del D.Lgs.546/92, costituisca, ai sensi del successivo comma 3, un atto impugnabile per vizi propri o per mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili di cui al comma 1, pertanto atti di natura tributaria impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria.
Le cartelle n.08720080018497966000 e n. 08720150008180200000 sono pertanto riconducibili alla giurisdizione ordinaria e l'impugnazione delle pretese in esse contenute doveva essere proposta in tale sede, confermandosi pertanto il difetto della giurisdizione tributaria;
mentre la cartella n.
08720110011473074000 è stata oggetto di annullamento in autotutela e la cartella n.
08720110021688926000 annullata ex lege.
L'appello principale deve pertanto essere rigettato.
Per quanto riguarda la cartella n.08720110005438889000, notificata il 29.4.2011, relativa a tributi locali e relativi interessi, si ritiene che la prescrizione quinquennale non è stata eccepita con tempestiva impugnazione dell'intimazione di pagamento n.08720169004560853 000, notificata in data 23.1.2017, e che da tale data la prescrizione quinquennale non risulta maturata alla data di notifica dell'intimazione oggetto della presente causa per effetto della sospensione dei termini disposta dall'art. 68, comma 1, del DL 18/2020.
Si accoglie pertanto l'appello incidentale confermando nel resto l'appellata sentenza, disponendo la compensazione tra le parti delle spese di giudizio in considerazione della notevole riduzione del valore della causa in corso di giudizio.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, Sez. IV, accoglie l'appello incidentale e conferma nel resto. Spese compensate.