Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Aosta, sez. I, sentenza 16/12/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Aosta |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00052/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00031/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 31 del 2025, proposto da
Tosoh Bioscience s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B304296551, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Sciolla, Sergio Viale, Diego Iula e Chiara Forneris, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
In.Va. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Russo e Francesco Dal Piaz, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Usl Valle d’Aosta, non costituita in giudizio;
nei confronti
Bio-Rad Laboratories s.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento, previa concessione di misure cautelari
“- della Determina n. 289 del 16 giugno 2025 con cui INVA ha revocato l'aggiudicazione della procedura aperta per la fornitura quadriennale di sistemi diagnostici per l'esame dei parametri coagulativi, per la ricerca di sangue occulto nelle feci e l'analisi delle emoglobine glicate e ha dichiarato infruttuosa la procedura;
- della nota in data 17 giugno 2025 di trasmissione della Determina n. 289/2025;
- della nota prot. n. 3881/2025 del 13 giugno 2025 a firma del RUP;
- del verbale n. 259 della seduta del 11 giugno 2025;
- della nota in data 16 giugno 2025 avente ad oggetto " comunicazione Lotto 3 " con cui la resistente ha comunicato che « sta valutando la revoca del lotto 3 in autotutela e di indire quanto prima una nuova procedura di gara per la fornitura in oggetto »;
- ove occorrer possa, delle note prot. 3558/2025 del 30 maggio 2025 e prot. 3594 del 03 giugno 2025;
- dell'art. 11 C.S.A.. qualora interpretato nel senso di legittimare i provvedimenti impugnati;
- di ogni altro atto presupposto, antecedente e conseguente a quelli impugnati, quali il Bando, il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d'Appalto, il Capitolato Tecnico, lo Schema di Contratto, i chiarimenti, e tutta la documentazione di gara ove interpretata in senso difforme da quanto in questa sede argomentato nonché di ogni eventuale ulteriore atto o provvedimento del procedimento che ha portato all'adozione della Determina n. 289 del 16 giugno 2025;
- di tutti i provvedimenti, ove medio-tempore adottati, volti alla riedizione della procedura di gara;
- dell'eventuale provvedimento di proroga tecnica del contratto di fornitura stipulato tra le P.A. resistenti e Bio-Rad Laboratories S.r.l.;
con conseguente
reviviscenza del provvedimento di aggiudicazione definitiva del Lotto n. 3 in favore di Tosoh Bioscience S.r.l.;
con espressa riserva di formulare un’istanza risarcitoria”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della società In.Va. s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 del codice del processo amministrativo;
Relatore nell'udienza pubblica del 4 dicembre 2025 il dott. UC PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Premesso che, con il presente ricorso, la ricorrente ha impugnato gli atti di cui in epigrafe, perché asseritamente illegittimi.
Considerato
- che il 24 settembre 2025 la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse a una decisione di merito;
- che, per giurisprudenza pacifica, «il ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, ha piena disponibilità dell'azione e, quindi, può, dichiarare di non avere più interesse alla stessa decisione» (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 14 marzo 2022, n. 1781);
Ritenuto, pertanto,
- che, ai sensi dell'art. 35 c.p.a., il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
- di compensare le spese di lite, in virtù della natura della presente decisione.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale della Valle d’Aosta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SE AD, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
UC PA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC PA | SE AD |
IL SEGRETARIO