Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 13/03/2026, n. 4765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4765 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04765/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07667/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7667 del 2025, proposto da
AR ZZ, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Magnani, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, il Ministero dell’Economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’esecuzione
della sentenza n. 5976/2021, pubblicata in data 17 giugno 2021, emessa dal Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, all’esito del procedimento R.G. n. 13151/2020 e del decreto ingiuntivo n. 2824/2022 dell’11 maggio 2022 emesso dal Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, sulla causa n. R.G. 9104/2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 la dott.ssa MA RO LI e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Col presente ricorso è chiesta l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza in epigrafe indicata, nella parte in cui il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda n. R.G. 13151/2020, ha dichiarato “la prescrizione del diritto a ripetere le somme pagate alla ricorrente in data antecedente al 25.10.2009” ed ha conseguentemente condannato “il Miur alla restituzione delle eventuali maggiori somme trattenute rispetto al credito non prescritto” ; nonché del connesso decreto ingiuntivo, la cui esecutorietà è stata definitivamente accertata in data 20 gennaio 2023, con il quale il Tribunale di Roma ha ingiunto al Ministero intimato “di pagare, entro il termine di giorni 40 dalla notificazione del presente decreto, a favore di ZZ MA la somma di €767,96#, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del diritto” , atteso l’infruttuoso esito della procedura di esecuzione forzata.
Parte ricorrente ha, altresì, domandato l’assegnazione di un termine per l’ottemperanza, con contestuale nomina di Commissario ad acta per il caso di persistente inerzia, nonché la condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali da distrarsi ed anche della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a..
Il Ministero intimato si è costituito in resistenza con atto di stile.
Alla camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Parte ricorrente ha depositato la documentazione comprovante – tenuto conto dei certificati di passaggio in giudicato dei titoli azionati, in uno con la notifica correttamente effettuata sia all’Avvocatura di Stato, ai fini della decorrenza del termine per la opposizione, che alla sede reale della P.A., ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, previsto dalla l. n. 30 del 1997 - l’esistenza dei presupposti richiesti per l’ actio iudicati , ex artt. 112 e ss. c.p.a.
Sulla base delle depositate evidenze documentali e stante anche l’assoluta mancanza di qualsiasi contraria deduzione o contestazione sul punto da parte dell’Amministrazione intimata, le statuizioni contenute nella sentenza indicata in epigrafe non risultano, allo stato, aver ricevuto esecuzione (cfr. Cass. 13533/2001).
Dalla sentenza in questione si ricava, pertanto, il diritto della ricorrente di conseguire la pretesa riconosciuta, i cui presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza del giudicato.
3. Ne consegue che, rispettate le formalità procedurali e persistendo l’inadempimento del debitore, deve ordinarsi al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena ed integrale esecuzione ai titoli azionati e per l’effetto, di provvedere al pagamento, in favore della ricorrente, delle somme ad ella spettanti -sempre che non vi abbia già provveduto, anche solo parzialmente- entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
4. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, come richiesto dalla ricorrente, si nomina sin d'ora, quale Commissario ad acta , il Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente giudizio, il quale, con facoltà di delega, provvederà all’esecuzione del giudicato, compiendo tutti gli atti all’uopo necessari, nei successivi sessanta giorni, decorrenti dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, previa richiesta di parte ricorrente. Nessun compenso dovrà essere liquidato per tale attività, rientrando il relativo onere nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.
5. La soccombenza del Ministero dell'Istruzione e del Merito ne comporta la condanna al pagamento delle spese di lite, il cui importo viene liquidato in euro 750,00 (settecentocinquanta/00), comprensivo delle somme richieste dalla parte ricorrente a titolo di spese sostenute per l’instaurazione del presente giudizio, tenuto conto della natura essenzialmente esecutiva dello stesso e del concreto impegno defensionale, in base ai parametri previsti dal D.M. 55/2014 per l'esecuzione mobiliare (cfr. Cons. St., VII, n. 4029/2025 e n. 1247/2016), da distrarsi in favore del difensore antistatario.
6. Non si ritiene, invece, di dover fissare anche l’ulteriore somma che l’Amministrazione dovrà versare per l’eventuale e successiva violazione del giudicato (cosiddetta penalità di mora), tenuto conto della peculiarità della materia e della circostanza che la decisione, di cui si chiede l’esecuzione, ha già espressamente riconosciuto la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data di maturazione del diritto, oltre che delle specifiche difficoltà nell’adempimento, collegate all’esistenza di vincoli normativi e di bilancio e, in generale, allo stato della finanza pubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma (Sezione Terza Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 7667 del 2025, come in epigrafe proposto, così provvede:
- Accoglie la domanda di esecuzione e, per l’effetto, condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a dare completa esecuzione ai provvedimenti del Tribunale di Roma in epigrafe indicati (sentenza n. 5976/2021 e decreto ingiuntivo n. 2824/2022), entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione ovvero, se antecedente, dalla notifica del presente provvedimento.
- Per l’ipotesi di persistente inottemperanza dell’Amministrazione, nomina quale Commissario ad acta , il Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente giudizio, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà all’esecuzione del giudicato, compiendo tutti gli atti all’uopo necessari, nei successivi sessanta giorni, decorrenti dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, previa richiesta di parte ricorrente.
- Respinge la domanda con cui parte ricorrente ha chiesto la condanna del Ministero intimato al pagamento della penalità di mora.
- Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento, in favore dell’avvocato Gianluca Magnani, dichiaratosi antistatario, delle spese e competenze del presente giudizio nella somma complessiva di euro 750,00 (settecentocinquanta/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, via Flaminia n. 189, nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES SS, Presidente
MA RO LI, Referendario, Estensore
Francesca Dello Sbarba, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA RO LI | ES SS |
IL SEGRETARIO