Art. 1.
L'assegno annuo a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei con sede in Roma, previsto dalla legge 11 novembre 1971, n. 1077 , in lire un miliardo, viene elevato, con effetto dall'anno 1977, a lire un miliardo e ottocento milioni.
L'assegno annuo a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei con sede in Roma, previsto dalla legge 11 novembre 1971, n. 1077 , in lire un miliardo, viene elevato, con effetto dall'anno 1977, a lire un miliardo e ottocento milioni.