TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 04/12/2025, n. 1402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1402 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana Tribunale di Civitavecchia (Verbale - Sentenza ex art. 281 sexies)
All'udienza del giorno 4 dicembre 2025 dinanzi al G.I. dott. EL DA sono comparsi l'avv. Carola Ricci in sostituzione dell'avv. Davide Viola per parte attrice e l'avv. Sergio Maria Gentile in sostituzione di CP_1
per parte convenuta .
[...] Controparte_2
L'Avv. Ricci, per la parte attrice, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. L'Avv. Gentile, per la parte convenuta, precisa le conclusioni riportandosi a quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. EL DA,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 3911 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
dell'a ito in Roma via Nomentana n. 257, che la rappresenta e la difende, unitamente all'avv. Davide Viola, in virtù di procura in atti;
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato Controparte_3 C.F._2 vv. sito in Roma via Manlio di Veroli n. 2, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTO
NONCHE'
(C.F.: - P.IVA: ) e CP_4 P.IVA_1 P.IVA_1 [...]
CP_5
CONVENUTI CONTUMACI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio , Controparte_3 Controparte_5
deducend . a, CP_4
l'attrice stava percorrendo a piedi il marciapiede di Viale dei Tre Cancelli, da Via Torre Marina in direzione Via di Gorgona, in Montalto di Castro;
-che nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, all'alt. civ. 96, la donna veniva violentemente urtata da il quale era a bordo del proprio Controparte_3 velocipede sul marciapiede di Viale dei Tre Cancelli nella stessa direzione di marcia dell'attrice; -che l'attrice veniva urtata da tergo, pertanto non aveva modo di evitare l'impatto, quindi era caduta rovinosamente a terra riportando gravi lesioni: “in particolare, un grave trauma sul polso sinistro e delle importanti ecchimosi su schiena e gamba sinistra”; -che veniva, dunque, trasportata dall'autoambulanza del 118 presso il PS dell'Ospedale di Tarquinia e veniva rilasciata la diagnosi di “frattura polso sx”, con prognosi di giorni 30;
-che madre di aveva stipulato con Persona_1 Controparte_3
una polizza per responsabilità civile per danni causati a terzi dai CP_4
l proprio nucleo familiare. Sulla scorta delle considerazioni che precedono rassegnava le seguenti conclusioni: “- Accertata e dichiarata la esclusiva responsabilità del sig.
in ordine alla causazione del sinistro per cui è causa, Controparte_3
, la sig.ra la Compagnia Controparte_3 Persona_1
Assicuratrice tra lor i tutti i danni CP_4 conseguenti a ite dalla Sig.ra nella misura di € Parte_1
65.680,25 (sessantacinquemilaseicentoott diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
- Condannare i convenuti, altresì, al pagamento delle spese e dei compensi della fase giudiziale e stragiudiziale con attribuzione in favore dei procuratori antistatari”.
2.Si costituiva in giudizio deducendo che la domanda era Controparte_3 infondata in quanto l'attr ere una condotta improvvisa ed imprevedibile spostando repentinamente la propria direzione verso destra e, quindi, provocando l'impatto con il velocipede il quale nulla poteva fare per evitare il sinistro;
-che il quantum era sproporzionato ed eccessivo oltre che non provato. Concludeva nel seguente modo: “1) disattesa ogni contraria istanza;
2) rigettare la domanda come proposta siccome infondata sia in fatto sia in diritto, oltre che carente di prova per le ragioni meglio esposte nella narrativa che precede;
3) con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge”.
3.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., svolta l'istruttoria a mezzo di prova testimoniale e di ctu medico legale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione.
4.Nel corso dell'istruttoria le dichiarazioni del convenuto e dei testi portati in giudizio hanno consentito di ricostruire la dinamica dell'incidente avvenuto tra le parti, l'attrice quale pedone, il convenuto a bordo del proprio velocipede. Se è vero che sotto il profilo civilistico, nel caso di investimento di un pedone da parte di un veicolo senza guida di rotaie, l'art. 2054, comma I c.c. pone a carico del conducente di quest'ultimo una presunzione iuris tantum di colpa, ciò non significa automaticamente che non possa comunque ravvisarsi in concreto un concorso colposo di quest'ultimo nella misura in cui con il proprio comportamento assai poco prudente, accertato in concreto, abbia concorso a cagionare il sinistro e il danno che ne è derivato. Come infatti ripetutamente affermato sul punto dalla Giurisprudenza di legittimità, "la presunzione di colpa del conducente dell'autoveicolo investitore prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c. non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana. Pertanto, la circostanza che il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione non preclude l'indagine in ordine all'eventuale concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., del pedone investito, sussistente laddove il comportamento di quest'ultimo sia stato improntato a pericolosità ed imprudenza" (Cass. Civ., 13 novembre 2014, n. 24204). In altri termini, occorre osservare che sul conducente grava una presunzione integrale di responsabilità di cui alla prima parte dell'art. 2054 c.c., salvo la prova liberatoria “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. In particolare, l'orientamento della Suprema Corte è nel senso che il conducente di veicoli a motore è onerato da una presunzione di colpa e ove il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del pedone investito deve: a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%; b) accertare in concreto la colpa del pedone;
c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 28/01/2019, n. 2241). Quindi, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere integralmente la presunzione (per non essere il comportamento colposo del pedone anche imprevedibile ed inevitabile), la ricorrenza di una imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito può essere, in ogni caso, apprezzata e valorizzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. (Cass. civ. Sez. III Ord., 17/01/2020, n. 842).
5.In sede di interrogatorio formale il convenuto ha dichiarato “Posso dire che mi trovavo a percorrere la pista ciclopedonale nella stessa direzione della signora DO che ero in compagnia di tre miei amici che sono i ragazzi Pt_1 present uori all'aula. La nostra andatura era a passo d'uomo, andavamo veramente tranquilli tanto è vero che mi sembra che stavamo chiacchierando tra di noi. Comunque ripeto andavamo piano con le nostre bici. DO che la signora stava camminando nello stesso nostro senso di marcia e si trovava Pt_1 in mezz carreggiata della pista, si trovava però al mio lato sinistro perché io procedevo lungo il margine destro della pista ciclopedonale. Giunto con la mia bici a circa due metri dalla signora quest'ultima ha compiuto un Pt_1 movimento repentino verso il lato dest a carreggiata. Appena ho visto questo movimento repentino, ho gridato alla signora di stare attenta e contemporaneamente ho frenato;
tuttavia non sono riuscito a fermare del tutto in tempo la mia bici e ricordo di aver toccato con la mia bici il corpo della signora
DO che comunque quando ho toccato la signora era praticamente Pt_1 del tutto fermo, anche perché la mia andatura precedente era molto tranquilla. DO che non sono nemmeno caduto dalla bici ma sono rimasto in sella. La signora purtroppo ha perso l'equilibrio già precario a causa di vistose buste e pesanti. Posso riferire questo in quanto quando l'abbiamo aiutata a rialzarsi abbiamo preso le buste che portava con lei e ho notato che erano buste molto pesanti piene di oggetti, come ad esempio dei teli da mare o cosa del genere. Non ho mai capito il motivo per cui la signora si sia spostata verso la destra. In prossimità dello spostamento repentino vi era un cancello pedonale ma la signora non abitava lì, quindi non ho mai compreso il motivo di questo gesto. EC che la signora andava davanti a me nello stesso senso e quando ha deciso improvvisamente di spostarsi verso il lato destro della pista non si è girata all'indietro, nemmeno dopo che io mi sono messo ad urlare per avvisarle. Mentre noi la rialzavamo la signora si lamentava del dolore e un signore che abitava nella casa dove c'era il menzionato cancello è sceso e abbiamo chiesto a lui se poteva chiamare l'ambulanza, che è arrivata dopo una mezzora. Quando è arrivata l'ambulanza ho fornito le mie generalità all'operatore sanitario che me le ha chieste”. I testi hanno reso dichiarazioni coerenti tra loro e con quelle del convenuto. Infatti, ha ricordato che “Confermo che andavo con Testimone_1
in bici, insieme ad altri due amici (che sono presenti oggi fuori Controparte_3
a pista ciclopedonale in cui vi erano sia pedoni che biciclette. La pista era larga circa 3-4 metri e ricordo che la signora camminava con Pt_1 delle buste molto grosse e pesanti davanti noi nello stesso senso di marcia. Noi andavamo relativamente molto piano in quanto non avevamo fretta, ossia a passo d'uomo, ad un certo punto la signora si è spostata repentinamente e
l'ha urtata molto piano. non è caduto dalla bici ma Controparte_3 CP_3
' passato molto tempo e o se la stessimo superando
o meno, comunque andavamo molto piano e ha richiamato CP_3
l'attenzione della signora con un urlo poco istanti prima del contatto. La signora dopo il contatto è caduta anche perché aveva un equilibrio precario per via delle buste pesanti ed ingombranti. Mi ricordo che in una busta c'erano dei teli da mare ed erano molto pesanti. Abbiamo prestato i primi soccorsi (…) Non ricordo in che punto esatto della carreggiata della pista si trovasse la signora prima del movimento repentino verso destra. Non ricordo nemmeno se alla destra della signora, prima del movimento repentino, vi fosse lo spazio per passare con le bici. La signora si è spostata velocemente verso destra senza nemmeno guardare indietro. DO che in prossimità del punto dove è avvenuto il contatto vi era un cancello sul margine destro, ma devo dire che sul margine destro della pista vi sono -sia prima che dopo- continuamente cancelli (…) al momento dell'impatto, io e gli altri due amici eravamo dietro che ci Controparte_3 precedeva”, ancora a raccontato che “Stavamo procedendo sulla Testimone_2 pista ciclopedonale , davanti a noi vi era la signora DO Pt_1 che era il primo del nostro gruppo e quand a bici è Controparte_3 arri nora che si muoveva nel nostro stesso senso di Pt_1 marcia, quest'ultima si è spostava improvvisamente verso il lato destro della pista. Quindi, ha cercato di frenare e di avvisarla con un urlo. Controparte_3
E' riuscito a f tto la bici ma ha toccato ugualmente la signora
DO che il mio amico è rimasto comunque in sella alla bici. Pt_1 CP_3
La signora ha perso l'equilibrio e si è fatta male in quanto aveva con sé delle buste e non è riuscita a proteggersi. La pista era larga circa 3 metri. La signora prima di spostarsi sulla destra camminava in prossimità del centro della pista, quindi alla destra della signora vi era lo spazio per passare con la bici. Il mio amico procedeva sulla destra. Quando la signora si è spostata verso CP_3 destra non si è girata all'indietro. In una busta vi era degli oggetti da mare, nelle altre non ricordo perché erano chiuse. In prossimità del luogo in cui è avvenuto il contatto vi era un cancello, ma preciso che sul lato destro della pista vi erano tanti cancelli sia prima che dopo (…) DO che quando la signora si è spostata verso destra, tra la donna e il mio amico vi era una distanza di circa un paio di metri e appena la signora si è spostata verso destra il mio amico ha lanciato l'urlo per avvertirla, quindi era sempre alla distanza di due metri. DO che l'unico avvertimento di è stato l'urlo in quanto dopo poco si sono CP_3 toccati”, infine ha ricordato che “Io mi trovavo insieme a Testimone_3
e ad lla pista ciclopedonale con andatura molto CP_3
, davanti a noi procedeva la signora EC che la pista ciclo Pt_1 pedonale aveva due corsie divise da una l tratteggiata. La signora camminava proprio in mezzo alla pista in corrispondenza con la linea di mezzeria. Non ricordo se la pista aveva doppio senso di marcia, ma presumo che essendovi quella linea di mezzeria la pista fosse a doppio senso di marcia. DO di avere visto, prima dell'incidente, una bicicletta che proveniva dal senso opposto di marcia rispetto al nostro. DO che era il primo del CP_3 nostro gruppo, eravamo tutti in bici. DO che me procedeva CP_3 con la propria bici sul margine destro della pista, la s è spostata velocemente verso la destra e quindi , che in quel momento si trovava CP_3
a circa 1-2 metri dalla signora, h alla donna per avvisarla e ha contemporaneamente frenato, tuttavia ha colpito ugualmente la signora. Il mio amico è rimasto in sella, anche perché la botta non è stata forte. Non ricordo se la signora è caduta direttamente o ha iniziato a barcollare prima per poi cadere successivamente. Comunque è caduta. Prima dello spostamento verso destra della signora, tra la donna e il margine destro della pista vi era uno spazio per passare di circa un metro e mezzo. Sulla destra della pista vi era un cancello in corrispondenza del punto in cui è avvenuto il contatto. Lungo la pista ciclabile vi erano una serie di cancelli sia prima che dopo il luogo del sinistro (…) DO che ha segnalato la propria presenza alla signora solo quando questa CP_3 ha spostarsi verso destra come raccontato. Quindi ciò è avvenuto quando erano vicini ormai circa 1-2 metri. Non ricordo se ha usato CP_3 prima il campanello, non ricordo nemmeno se vi era il ca sulla bici anche perché non erano nostre ce le avevano prestate”. In sintesi, dalle dichiarazioni dei testi risulta confermato e dimostrato che la donna mentre procedeva in corrispondenza della linea di mezzeria della pista ciclopedonale (quindi riservata sia ai pedoni che ai velocipedi) si è spostata in modo repentino verso la destra della carreggiata della pista senza controllare l'eventuale sopraggiungere di velocipedi. A quel punto , primo nella fila del gruppo di amici in bici, ha Controparte_3 richiamato l' nna senza riuscirvi, come anche non è riuscito a porre in essere una manovra di emergenza per evitare l'impatto. Dalla deposizione testimoniale è emerso che a destra della donna vi era circa uno spazio di 1 metro e mezzo per il transito indenne della bici, tuttavia è emerso anche che il convenuto, pur in fase di sorpasso non ha richiamato per tempo, mediante un campanello o comunque a voce, il proprio sopraggiungere, visto il non ampio margine per il superamento del pedone e che quest'ultima teneva con sé delle buste. Tuttavia, si deva anche osservare che, seppure il conducente della bici si è reso colpevole della violazione delle suddette regole cautelari di prudenza, diligenza e perizia, anche la condotta dell'attrice non è esente da censure sotto il profilo della colpa. Infatti, il rapido e repentino cambio di direzione, dal centro della carreggiata al lato destro, doveva indurla ad un maggiore grado di attenzione e di prudenza, volgendosi indietro per verificare l'eventuale sopraggiungere di ciclisti oppure, comunque, a variare la direzione di marcia con maggiore progressività e prevedibilità. A ciò si aggiunga che la velocità dei ciclisti nel caso di specie era moderata ed in assenza della variazione di marcia il superamento del pedone sarebbe avvenuto senza danno per alcuno. In conclusione, entrambe le parti hanno tenuto condotte colpevoli, ma quella dell'attrice si ritiene maggioritaria, in quanto la repentina ed inavvertita variazione di marcia, all'interno di una pista mista per pedoni e biciclette, ha innescato essa stessa per prima la situazione di pericolo e, pertanto, era per prima la donna ad avere un carico maggiore di attenzione nella verifica di altri pedoni o velocepedi. Ritenuto, dunque, il concorso tra i due protagonisti dell'incidente, va considerato il grado di colpa del conducente pari al 40% mentre quello CP_3 del pedone pari al 60%. Pt_1
6.Ai fini della liquidazione si fa riferimento alle Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, essendo nota a questo giudice la sentenza della Cassazione, sezione III civile, n. 12408/2011, secondo la quale la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto. Come si legge nella nota esplicativa Tabelle di Milano attualmente vigenti, ossia quelle 2024 (che si differenziano da quelle 2018, sul punto in esame, solo per l'applicazione della rivalutazione e per una rivisitazione grafica), si è prescelto un sistema di liquidazione congiunta che tenga conto il “danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale, sia nei suoi risvolti anatomo- funzionali e relazionali” e il “danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva”. Si è fatto, quindi, riferimento per individuare i valori monetari di tale liquidazione congiunta ad una “tabella di valori monetari medi (…) (sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva)”, per poi prevedere una “percentuale di aumento di tali valori medi da utilizzare –onde consentire una adeguata personalizzazione complessiva di tale liquidazione- laddove il caso concreto presenti peculiarità allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato”, sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva. Medesimo discorso può essere svolto per il danno non patrimoniale
“temporaneo” per il quale anche si è optato per una liquidazione congiunta
“inclusiva delle componenti del danno biologico (ora definito danno dinamico- relazionale) e del cd danno morale temporaneo (ora definito da sofferenza soggettiva interiore)”; per il danno non patrimoniale da lesione temporanea al 100% del bene salute, i valori sono i seguenti: “valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità assoluta euro 115,00”, con aumento personalizzato fino a max del 50% ossia ad euro 172,50.
7.La liquidazione unitaria del danno non patrimoniale deve tenere conto dei postumi permanenti patiti da all'epoca dei fatti di 65 anni, Parte_1 secondo la CTU, immune da i ritiene di aderire, sono da quantificare (Esiti permanenti “di frattura scomposta pluriframmentaria metaepifisaria distale di radio e ulna con lussazione del polso sinistro trattata cruentemente”), nella misura di 12 punti percentuali. Pertanto, a titolo di danno biologico permanente spetta la somma di euro 27.787,00. Infatti, si precisa che le Tabelle di Milano prevedono un importo di euro 29.787,00 di cui euro 23.271,00 per danno biologico dinamico relazionale ed euro 6.516,00 per danno morale tenuto conto di valori medi. Tuttavia, per il danno morale la ctu ha riscontrato un grado di sofferenza “menomazione- correlata” al danno biologico/dinamico-relazionale permanente di tipo “lieve”, quindi si ritiene congruo riconoscere l'importo di euro 4.516,00 per danno la quota relativa alla sofferenza soggettiva. Nel caso di specie, infatti, va riconosciuto -nella liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica- il danno morale essendo stata fornita prova, stante il tenore della relazione del ctu e alla luce della tipologia degli esiti permanenti, della sussistenza di tale tipologia di pregiudizio associata all'esito permanente. Quanto alla personalizzazione, invece, non sono state allegate con la citazione circostanze tali da integrare quelle peculiarità eccezionali idonee ad apportare un ulteriore incremento dell'ammontare del risarcimento. A titolo di ITA per 5 giorni vanno riconosciuti euro 575,00 e a titolo di ITP al 50% per 90 giorni vanno riconosciuti euro 5.175,00, per un totale di euro 5.750,00. Vanno poi aggiunte le spese mediche per euro 2.170,78. Nelle conclusioni delle note difensive non vi è reiterazione di domanda di pagamento delle spese o compensi stragiudiziali. Con riguardo alla posizione della madre del convenuto vi è Persona_1 carenza di legittimazione passiva, non potendosi ques era stipula di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile del nucleo famigliare. E', infine, inammissibile l'azione svolta nei confronti di - CP_4 quest'ultima non essendo assicurazione del veicolo per rca- non essendovi azione diretta da parte del danneggiato al di fuori dei casi tipizzati dal cod. ass. per la circolazione stradale.
8.In conclusione, in favore di va condannato al risarcimento Controparte_3 in Parte_1
-d niale pari ad euro 13.414,80 (ossia euro 27.787,00 + euro 5.750,00 ridotto del 60% in ragione del concorso di colpa). Su tale importo spetta, inoltre, il risarcimento del danno da ritardo, che si calcola devalutando la somma totale alla data del fatto e calcolando gli interessi legali (art. 1284 comma 1 c.c.) sulla somma di anno in anno rivalutata sino alla sentenza. Sull'importo totale rinveniente al momento della sentenza sono dovuti gli interessi legali (art. 1284 comma 4 c.c. cfr Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 03/10/2024) 22/03/2025, n. 7677; Cass., Sez. Un., 7/5/2024, n. 12449) dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
-il danno patrimoniale per spese mediche sostenute pari ad euro 868,31 (ossia euro 2.170,78 ridotto del 60% in ragione del concorso di colpa), oltre rivalutazione e interessi legali (art. 1284 comma 1 c.c.) dai singoli esborsi sino alla sentenza. Sull'importo totale rinveniente al momento della sentenza sono dovuti gli interessi legali (art. 1284 comma 4 c.c. cfr Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 03/10/2024) 22/03/2025, n. 7677; Cass., Sez. Un., 7/5/2024, n. 12449) dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
9.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in ragione del valore della somma riconosciuta con la sentenza. Le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti in solido, nei rapporti interni in uguale misura.
PQM
Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ACCOGLIE la domanda e DICHIARA la responsabilità di Controparte_3 nella misura del 40% nella causazione del sinistro in danno di
[...] nonché il concorso di colpa di quest'ultima nella mis Parte_1
A al risarcimento in favore di Controparte_3 [...]
1) oniale pari ad euro 13.414,8 Parte_1 interessi e rivalutazione come da motivazione;
2) del danno patrimoniale per spese mediche sostenute pari ad euro 868,31, oltre interessi e rivalutazione come da motivazione;
-DICHIARA la carenza di legittimazione passiva di di Persona_1
; CP_4
-CONDANNA al pagamento in favore di Controparte_3 Parte_1 delle spese di lite da liquidarsi nella somma complessiva di euro
[...]
0 di cui euro 264,00 per spese vive ed euro 4.500,00 per compenso oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Davide Viola e dell'avv. Andrea Volonnino;
-PONE le spese di ctu definitivamente a carico di entrambe le parti in solido, nei rapporti interni in uguale misura.
Si comunichi.
Il giudice
EL DA
All'udienza del giorno 4 dicembre 2025 dinanzi al G.I. dott. EL DA sono comparsi l'avv. Carola Ricci in sostituzione dell'avv. Davide Viola per parte attrice e l'avv. Sergio Maria Gentile in sostituzione di CP_1
per parte convenuta .
[...] Controparte_2
L'Avv. Ricci, per la parte attrice, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. L'Avv. Gentile, per la parte convenuta, precisa le conclusioni riportandosi a quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. EL DA,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 3911 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
dell'a ito in Roma via Nomentana n. 257, che la rappresenta e la difende, unitamente all'avv. Davide Viola, in virtù di procura in atti;
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato Controparte_3 C.F._2 vv. sito in Roma via Manlio di Veroli n. 2, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTO
NONCHE'
(C.F.: - P.IVA: ) e CP_4 P.IVA_1 P.IVA_1 [...]
CP_5
CONVENUTI CONTUMACI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio , Controparte_3 Controparte_5
deducend . a, CP_4
l'attrice stava percorrendo a piedi il marciapiede di Viale dei Tre Cancelli, da Via Torre Marina in direzione Via di Gorgona, in Montalto di Castro;
-che nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, all'alt. civ. 96, la donna veniva violentemente urtata da il quale era a bordo del proprio Controparte_3 velocipede sul marciapiede di Viale dei Tre Cancelli nella stessa direzione di marcia dell'attrice; -che l'attrice veniva urtata da tergo, pertanto non aveva modo di evitare l'impatto, quindi era caduta rovinosamente a terra riportando gravi lesioni: “in particolare, un grave trauma sul polso sinistro e delle importanti ecchimosi su schiena e gamba sinistra”; -che veniva, dunque, trasportata dall'autoambulanza del 118 presso il PS dell'Ospedale di Tarquinia e veniva rilasciata la diagnosi di “frattura polso sx”, con prognosi di giorni 30;
-che madre di aveva stipulato con Persona_1 Controparte_3
una polizza per responsabilità civile per danni causati a terzi dai CP_4
l proprio nucleo familiare. Sulla scorta delle considerazioni che precedono rassegnava le seguenti conclusioni: “- Accertata e dichiarata la esclusiva responsabilità del sig.
in ordine alla causazione del sinistro per cui è causa, Controparte_3
, la sig.ra la Compagnia Controparte_3 Persona_1
Assicuratrice tra lor i tutti i danni CP_4 conseguenti a ite dalla Sig.ra nella misura di € Parte_1
65.680,25 (sessantacinquemilaseicentoott diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
- Condannare i convenuti, altresì, al pagamento delle spese e dei compensi della fase giudiziale e stragiudiziale con attribuzione in favore dei procuratori antistatari”.
2.Si costituiva in giudizio deducendo che la domanda era Controparte_3 infondata in quanto l'attr ere una condotta improvvisa ed imprevedibile spostando repentinamente la propria direzione verso destra e, quindi, provocando l'impatto con il velocipede il quale nulla poteva fare per evitare il sinistro;
-che il quantum era sproporzionato ed eccessivo oltre che non provato. Concludeva nel seguente modo: “1) disattesa ogni contraria istanza;
2) rigettare la domanda come proposta siccome infondata sia in fatto sia in diritto, oltre che carente di prova per le ragioni meglio esposte nella narrativa che precede;
3) con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge”.
3.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., svolta l'istruttoria a mezzo di prova testimoniale e di ctu medico legale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione.
4.Nel corso dell'istruttoria le dichiarazioni del convenuto e dei testi portati in giudizio hanno consentito di ricostruire la dinamica dell'incidente avvenuto tra le parti, l'attrice quale pedone, il convenuto a bordo del proprio velocipede. Se è vero che sotto il profilo civilistico, nel caso di investimento di un pedone da parte di un veicolo senza guida di rotaie, l'art. 2054, comma I c.c. pone a carico del conducente di quest'ultimo una presunzione iuris tantum di colpa, ciò non significa automaticamente che non possa comunque ravvisarsi in concreto un concorso colposo di quest'ultimo nella misura in cui con il proprio comportamento assai poco prudente, accertato in concreto, abbia concorso a cagionare il sinistro e il danno che ne è derivato. Come infatti ripetutamente affermato sul punto dalla Giurisprudenza di legittimità, "la presunzione di colpa del conducente dell'autoveicolo investitore prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c. non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana. Pertanto, la circostanza che il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione non preclude l'indagine in ordine all'eventuale concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., del pedone investito, sussistente laddove il comportamento di quest'ultimo sia stato improntato a pericolosità ed imprudenza" (Cass. Civ., 13 novembre 2014, n. 24204). In altri termini, occorre osservare che sul conducente grava una presunzione integrale di responsabilità di cui alla prima parte dell'art. 2054 c.c., salvo la prova liberatoria “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. In particolare, l'orientamento della Suprema Corte è nel senso che il conducente di veicoli a motore è onerato da una presunzione di colpa e ove il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del pedone investito deve: a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%; b) accertare in concreto la colpa del pedone;
c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 28/01/2019, n. 2241). Quindi, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere integralmente la presunzione (per non essere il comportamento colposo del pedone anche imprevedibile ed inevitabile), la ricorrenza di una imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito può essere, in ogni caso, apprezzata e valorizzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. (Cass. civ. Sez. III Ord., 17/01/2020, n. 842).
5.In sede di interrogatorio formale il convenuto ha dichiarato “Posso dire che mi trovavo a percorrere la pista ciclopedonale nella stessa direzione della signora DO che ero in compagnia di tre miei amici che sono i ragazzi Pt_1 present uori all'aula. La nostra andatura era a passo d'uomo, andavamo veramente tranquilli tanto è vero che mi sembra che stavamo chiacchierando tra di noi. Comunque ripeto andavamo piano con le nostre bici. DO che la signora stava camminando nello stesso nostro senso di marcia e si trovava Pt_1 in mezz carreggiata della pista, si trovava però al mio lato sinistro perché io procedevo lungo il margine destro della pista ciclopedonale. Giunto con la mia bici a circa due metri dalla signora quest'ultima ha compiuto un Pt_1 movimento repentino verso il lato dest a carreggiata. Appena ho visto questo movimento repentino, ho gridato alla signora di stare attenta e contemporaneamente ho frenato;
tuttavia non sono riuscito a fermare del tutto in tempo la mia bici e ricordo di aver toccato con la mia bici il corpo della signora
DO che comunque quando ho toccato la signora era praticamente Pt_1 del tutto fermo, anche perché la mia andatura precedente era molto tranquilla. DO che non sono nemmeno caduto dalla bici ma sono rimasto in sella. La signora purtroppo ha perso l'equilibrio già precario a causa di vistose buste e pesanti. Posso riferire questo in quanto quando l'abbiamo aiutata a rialzarsi abbiamo preso le buste che portava con lei e ho notato che erano buste molto pesanti piene di oggetti, come ad esempio dei teli da mare o cosa del genere. Non ho mai capito il motivo per cui la signora si sia spostata verso la destra. In prossimità dello spostamento repentino vi era un cancello pedonale ma la signora non abitava lì, quindi non ho mai compreso il motivo di questo gesto. EC che la signora andava davanti a me nello stesso senso e quando ha deciso improvvisamente di spostarsi verso il lato destro della pista non si è girata all'indietro, nemmeno dopo che io mi sono messo ad urlare per avvisarle. Mentre noi la rialzavamo la signora si lamentava del dolore e un signore che abitava nella casa dove c'era il menzionato cancello è sceso e abbiamo chiesto a lui se poteva chiamare l'ambulanza, che è arrivata dopo una mezzora. Quando è arrivata l'ambulanza ho fornito le mie generalità all'operatore sanitario che me le ha chieste”. I testi hanno reso dichiarazioni coerenti tra loro e con quelle del convenuto. Infatti, ha ricordato che “Confermo che andavo con Testimone_1
in bici, insieme ad altri due amici (che sono presenti oggi fuori Controparte_3
a pista ciclopedonale in cui vi erano sia pedoni che biciclette. La pista era larga circa 3-4 metri e ricordo che la signora camminava con Pt_1 delle buste molto grosse e pesanti davanti noi nello stesso senso di marcia. Noi andavamo relativamente molto piano in quanto non avevamo fretta, ossia a passo d'uomo, ad un certo punto la signora si è spostata repentinamente e
l'ha urtata molto piano. non è caduto dalla bici ma Controparte_3 CP_3
' passato molto tempo e o se la stessimo superando
o meno, comunque andavamo molto piano e ha richiamato CP_3
l'attenzione della signora con un urlo poco istanti prima del contatto. La signora dopo il contatto è caduta anche perché aveva un equilibrio precario per via delle buste pesanti ed ingombranti. Mi ricordo che in una busta c'erano dei teli da mare ed erano molto pesanti. Abbiamo prestato i primi soccorsi (…) Non ricordo in che punto esatto della carreggiata della pista si trovasse la signora prima del movimento repentino verso destra. Non ricordo nemmeno se alla destra della signora, prima del movimento repentino, vi fosse lo spazio per passare con le bici. La signora si è spostata velocemente verso destra senza nemmeno guardare indietro. DO che in prossimità del punto dove è avvenuto il contatto vi era un cancello sul margine destro, ma devo dire che sul margine destro della pista vi sono -sia prima che dopo- continuamente cancelli (…) al momento dell'impatto, io e gli altri due amici eravamo dietro che ci Controparte_3 precedeva”, ancora a raccontato che “Stavamo procedendo sulla Testimone_2 pista ciclopedonale , davanti a noi vi era la signora DO Pt_1 che era il primo del nostro gruppo e quand a bici è Controparte_3 arri nora che si muoveva nel nostro stesso senso di Pt_1 marcia, quest'ultima si è spostava improvvisamente verso il lato destro della pista. Quindi, ha cercato di frenare e di avvisarla con un urlo. Controparte_3
E' riuscito a f tto la bici ma ha toccato ugualmente la signora
DO che il mio amico è rimasto comunque in sella alla bici. Pt_1 CP_3
La signora ha perso l'equilibrio e si è fatta male in quanto aveva con sé delle buste e non è riuscita a proteggersi. La pista era larga circa 3 metri. La signora prima di spostarsi sulla destra camminava in prossimità del centro della pista, quindi alla destra della signora vi era lo spazio per passare con la bici. Il mio amico procedeva sulla destra. Quando la signora si è spostata verso CP_3 destra non si è girata all'indietro. In una busta vi era degli oggetti da mare, nelle altre non ricordo perché erano chiuse. In prossimità del luogo in cui è avvenuto il contatto vi era un cancello, ma preciso che sul lato destro della pista vi erano tanti cancelli sia prima che dopo (…) DO che quando la signora si è spostata verso destra, tra la donna e il mio amico vi era una distanza di circa un paio di metri e appena la signora si è spostata verso destra il mio amico ha lanciato l'urlo per avvertirla, quindi era sempre alla distanza di due metri. DO che l'unico avvertimento di è stato l'urlo in quanto dopo poco si sono CP_3 toccati”, infine ha ricordato che “Io mi trovavo insieme a Testimone_3
e ad lla pista ciclopedonale con andatura molto CP_3
, davanti a noi procedeva la signora EC che la pista ciclo Pt_1 pedonale aveva due corsie divise da una l tratteggiata. La signora camminava proprio in mezzo alla pista in corrispondenza con la linea di mezzeria. Non ricordo se la pista aveva doppio senso di marcia, ma presumo che essendovi quella linea di mezzeria la pista fosse a doppio senso di marcia. DO di avere visto, prima dell'incidente, una bicicletta che proveniva dal senso opposto di marcia rispetto al nostro. DO che era il primo del CP_3 nostro gruppo, eravamo tutti in bici. DO che me procedeva CP_3 con la propria bici sul margine destro della pista, la s è spostata velocemente verso la destra e quindi , che in quel momento si trovava CP_3
a circa 1-2 metri dalla signora, h alla donna per avvisarla e ha contemporaneamente frenato, tuttavia ha colpito ugualmente la signora. Il mio amico è rimasto in sella, anche perché la botta non è stata forte. Non ricordo se la signora è caduta direttamente o ha iniziato a barcollare prima per poi cadere successivamente. Comunque è caduta. Prima dello spostamento verso destra della signora, tra la donna e il margine destro della pista vi era uno spazio per passare di circa un metro e mezzo. Sulla destra della pista vi era un cancello in corrispondenza del punto in cui è avvenuto il contatto. Lungo la pista ciclabile vi erano una serie di cancelli sia prima che dopo il luogo del sinistro (…) DO che ha segnalato la propria presenza alla signora solo quando questa CP_3 ha spostarsi verso destra come raccontato. Quindi ciò è avvenuto quando erano vicini ormai circa 1-2 metri. Non ricordo se ha usato CP_3 prima il campanello, non ricordo nemmeno se vi era il ca sulla bici anche perché non erano nostre ce le avevano prestate”. In sintesi, dalle dichiarazioni dei testi risulta confermato e dimostrato che la donna mentre procedeva in corrispondenza della linea di mezzeria della pista ciclopedonale (quindi riservata sia ai pedoni che ai velocipedi) si è spostata in modo repentino verso la destra della carreggiata della pista senza controllare l'eventuale sopraggiungere di velocipedi. A quel punto , primo nella fila del gruppo di amici in bici, ha Controparte_3 richiamato l' nna senza riuscirvi, come anche non è riuscito a porre in essere una manovra di emergenza per evitare l'impatto. Dalla deposizione testimoniale è emerso che a destra della donna vi era circa uno spazio di 1 metro e mezzo per il transito indenne della bici, tuttavia è emerso anche che il convenuto, pur in fase di sorpasso non ha richiamato per tempo, mediante un campanello o comunque a voce, il proprio sopraggiungere, visto il non ampio margine per il superamento del pedone e che quest'ultima teneva con sé delle buste. Tuttavia, si deva anche osservare che, seppure il conducente della bici si è reso colpevole della violazione delle suddette regole cautelari di prudenza, diligenza e perizia, anche la condotta dell'attrice non è esente da censure sotto il profilo della colpa. Infatti, il rapido e repentino cambio di direzione, dal centro della carreggiata al lato destro, doveva indurla ad un maggiore grado di attenzione e di prudenza, volgendosi indietro per verificare l'eventuale sopraggiungere di ciclisti oppure, comunque, a variare la direzione di marcia con maggiore progressività e prevedibilità. A ciò si aggiunga che la velocità dei ciclisti nel caso di specie era moderata ed in assenza della variazione di marcia il superamento del pedone sarebbe avvenuto senza danno per alcuno. In conclusione, entrambe le parti hanno tenuto condotte colpevoli, ma quella dell'attrice si ritiene maggioritaria, in quanto la repentina ed inavvertita variazione di marcia, all'interno di una pista mista per pedoni e biciclette, ha innescato essa stessa per prima la situazione di pericolo e, pertanto, era per prima la donna ad avere un carico maggiore di attenzione nella verifica di altri pedoni o velocepedi. Ritenuto, dunque, il concorso tra i due protagonisti dell'incidente, va considerato il grado di colpa del conducente pari al 40% mentre quello CP_3 del pedone pari al 60%. Pt_1
6.Ai fini della liquidazione si fa riferimento alle Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, essendo nota a questo giudice la sentenza della Cassazione, sezione III civile, n. 12408/2011, secondo la quale la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto. Come si legge nella nota esplicativa Tabelle di Milano attualmente vigenti, ossia quelle 2024 (che si differenziano da quelle 2018, sul punto in esame, solo per l'applicazione della rivalutazione e per una rivisitazione grafica), si è prescelto un sistema di liquidazione congiunta che tenga conto il “danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale, sia nei suoi risvolti anatomo- funzionali e relazionali” e il “danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva”. Si è fatto, quindi, riferimento per individuare i valori monetari di tale liquidazione congiunta ad una “tabella di valori monetari medi (…) (sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva)”, per poi prevedere una “percentuale di aumento di tali valori medi da utilizzare –onde consentire una adeguata personalizzazione complessiva di tale liquidazione- laddove il caso concreto presenti peculiarità allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato”, sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva. Medesimo discorso può essere svolto per il danno non patrimoniale
“temporaneo” per il quale anche si è optato per una liquidazione congiunta
“inclusiva delle componenti del danno biologico (ora definito danno dinamico- relazionale) e del cd danno morale temporaneo (ora definito da sofferenza soggettiva interiore)”; per il danno non patrimoniale da lesione temporanea al 100% del bene salute, i valori sono i seguenti: “valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità assoluta euro 115,00”, con aumento personalizzato fino a max del 50% ossia ad euro 172,50.
7.La liquidazione unitaria del danno non patrimoniale deve tenere conto dei postumi permanenti patiti da all'epoca dei fatti di 65 anni, Parte_1 secondo la CTU, immune da i ritiene di aderire, sono da quantificare (Esiti permanenti “di frattura scomposta pluriframmentaria metaepifisaria distale di radio e ulna con lussazione del polso sinistro trattata cruentemente”), nella misura di 12 punti percentuali. Pertanto, a titolo di danno biologico permanente spetta la somma di euro 27.787,00. Infatti, si precisa che le Tabelle di Milano prevedono un importo di euro 29.787,00 di cui euro 23.271,00 per danno biologico dinamico relazionale ed euro 6.516,00 per danno morale tenuto conto di valori medi. Tuttavia, per il danno morale la ctu ha riscontrato un grado di sofferenza “menomazione- correlata” al danno biologico/dinamico-relazionale permanente di tipo “lieve”, quindi si ritiene congruo riconoscere l'importo di euro 4.516,00 per danno la quota relativa alla sofferenza soggettiva. Nel caso di specie, infatti, va riconosciuto -nella liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica- il danno morale essendo stata fornita prova, stante il tenore della relazione del ctu e alla luce della tipologia degli esiti permanenti, della sussistenza di tale tipologia di pregiudizio associata all'esito permanente. Quanto alla personalizzazione, invece, non sono state allegate con la citazione circostanze tali da integrare quelle peculiarità eccezionali idonee ad apportare un ulteriore incremento dell'ammontare del risarcimento. A titolo di ITA per 5 giorni vanno riconosciuti euro 575,00 e a titolo di ITP al 50% per 90 giorni vanno riconosciuti euro 5.175,00, per un totale di euro 5.750,00. Vanno poi aggiunte le spese mediche per euro 2.170,78. Nelle conclusioni delle note difensive non vi è reiterazione di domanda di pagamento delle spese o compensi stragiudiziali. Con riguardo alla posizione della madre del convenuto vi è Persona_1 carenza di legittimazione passiva, non potendosi ques era stipula di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile del nucleo famigliare. E', infine, inammissibile l'azione svolta nei confronti di - CP_4 quest'ultima non essendo assicurazione del veicolo per rca- non essendovi azione diretta da parte del danneggiato al di fuori dei casi tipizzati dal cod. ass. per la circolazione stradale.
8.In conclusione, in favore di va condannato al risarcimento Controparte_3 in Parte_1
-d niale pari ad euro 13.414,80 (ossia euro 27.787,00 + euro 5.750,00 ridotto del 60% in ragione del concorso di colpa). Su tale importo spetta, inoltre, il risarcimento del danno da ritardo, che si calcola devalutando la somma totale alla data del fatto e calcolando gli interessi legali (art. 1284 comma 1 c.c.) sulla somma di anno in anno rivalutata sino alla sentenza. Sull'importo totale rinveniente al momento della sentenza sono dovuti gli interessi legali (art. 1284 comma 4 c.c. cfr Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 03/10/2024) 22/03/2025, n. 7677; Cass., Sez. Un., 7/5/2024, n. 12449) dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
-il danno patrimoniale per spese mediche sostenute pari ad euro 868,31 (ossia euro 2.170,78 ridotto del 60% in ragione del concorso di colpa), oltre rivalutazione e interessi legali (art. 1284 comma 1 c.c.) dai singoli esborsi sino alla sentenza. Sull'importo totale rinveniente al momento della sentenza sono dovuti gli interessi legali (art. 1284 comma 4 c.c. cfr Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 03/10/2024) 22/03/2025, n. 7677; Cass., Sez. Un., 7/5/2024, n. 12449) dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
9.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in ragione del valore della somma riconosciuta con la sentenza. Le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti in solido, nei rapporti interni in uguale misura.
PQM
Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ACCOGLIE la domanda e DICHIARA la responsabilità di Controparte_3 nella misura del 40% nella causazione del sinistro in danno di
[...] nonché il concorso di colpa di quest'ultima nella mis Parte_1
A al risarcimento in favore di Controparte_3 [...]
1) oniale pari ad euro 13.414,8 Parte_1 interessi e rivalutazione come da motivazione;
2) del danno patrimoniale per spese mediche sostenute pari ad euro 868,31, oltre interessi e rivalutazione come da motivazione;
-DICHIARA la carenza di legittimazione passiva di di Persona_1
; CP_4
-CONDANNA al pagamento in favore di Controparte_3 Parte_1 delle spese di lite da liquidarsi nella somma complessiva di euro
[...]
0 di cui euro 264,00 per spese vive ed euro 4.500,00 per compenso oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Davide Viola e dell'avv. Andrea Volonnino;
-PONE le spese di ctu definitivamente a carico di entrambe le parti in solido, nei rapporti interni in uguale misura.
Si comunichi.
Il giudice
EL DA