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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 11/12/2025, n. 1473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1473 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 5172/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Sezione II^ civile
Il Tribunale ordinario di Perugia, in composizione monocratica in persona del giudice dott. Antonio Contini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta a registro generale degli affari civili al n. 5172 per l'anno 2017 e vertente
TRA in persona del Parte_1 legale pro tempore, elettivamente domiciliata in Perugia, via Fanti, n. 2, presso l'avv.
RD CI, che la assiste e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione;
ATTORE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliata in Perugia, viale Centova, n. 6, presso l'avv. Paolo
Fantusati che la assiste e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
Avente ad oggetto: contratti bancari.
Sulle seguenti conclusioni:
PER L'ATTORE
Come da verbale di udienza, “l'avv. CI conclude per accertare e dichiarare in via principale non dovuta la CMS più interessi per complessivi euro 28.425,99, di cui euro 12.022,51 relativi al
c/c 9068 ed euro 16.403,48 di cui ai conti tecnici 9077 e 9078; in via subordinata accertare e
Pagina 1 di 10 dichiarare dovuta la somma di euro 24.929,81 o, in via ulteriormente subordinata, di euro 13.544,20 in base alle diverse ricostruzioni operate dal CTU dott. con rigetto dell'altrui eccezione di Per_1 prescrizione in quanto interrotta sin dal 4-5 febbraio 2016, con vittoria di spese.”.
PER IL CONVENUTO
Con rinvio alla comparsa di costituzione e risposta e, quindi:
“In via preliminare, - accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. in relazione al requisito di cui all'art. 163 n. 4) c.p.c., nei termini e per le ragioni esposte al punto n. 1.1) della narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità di tutte le domande ex adverso formulate, nei termini e per le ragioni esposte al punto n. 1.3) della narrativa;
Nel merito, - rigettare ogni avversa domanda in quanto infondata sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte, e comunque dichiarare prescritto ogni diritto ex adverso vantato per le ragioni e nei termini specificati nel corpo dell'atto e da intendersi ivi richiamati;
” insistendo per il richiamo del c.t.u.;”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. – Con atto di citazione ritualmente notificato l'8 agosto 2017
[...] ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_2 per sentire condannare la banca alla restituzione di complessivi euro
[...]
64.678,34 in ragione dell'usurarietà dei costi complessivi del credito.
Ha sostenuto, in particolare, di aver stipulato due contratti di conto corrente, l'uno il 13 gennaio 2006 e l'altro il 18 gennaio 2006.
Ha quindi affermato: a) che i contratti non prevedevano la misura del fido concesso;
b) che la banca ha applicato la commissione di massimo scoperto sul fido utilizzato, e che così facendo ha in tesi applicato interessi debitori e spese che hanno determinato il superamento del tasso soglia.
Ha quindi sostenuto che da tale circostanza (applicazione di costi complessivi del credito superiori al tasso soglia) discende la nullità degli applicati costi e, quindi, il diritto dell'attore alla restituzione di euro 18.199,05 quanto al conto n. 9068 e per euro
29.738,95 quanto al conto 9077-9078. Ha quindi affermato che tale applicazione indebita ha comportato anche l'applicazione di indebiti interessi per euro 16.740,34 sul conto n. 9063 di cui chiedeva la ripetizione ex art. 2033 c.c. o ex art. 2043 c.c. o, in ulteriore subordine, ex art. 1223 e 1226 c.c. o qualunque ne sia la qualificazione.
2. – Si è costituita la banca per resistere, rilevando preliminarmente la nullità per genericità della domanda e quindi eccependo: a) la prescrizione, con riferimento a tutti
Pagina 2 di 10 gli importi precedenti al 8 agosto 2007, essendo decorsi dieci anni in difetto di alcun atto di interruzione della prescrizione, sostenendo altresì la natura solutoria delle rimesse effettuate prima di tale data;
b) l'inammissibilità della domanda per essere stata proposta quando il conto corrente era ancora aperto;
c) la carenza di prova in ordine alla circostanza che la banca avrebbe applicato interessi superiori al tasso soglia, dovendosi tenere conto della metodologia di calcolo prevista dalla Banca d'Italia, rilevando che non sussisterebbe nel caso di specie né usura contrattuale né usura sopravvenuta;
d) contestato la metodologia di formulazione della avversa consulenza tecnica, rilevando che devono essere considerate ai fini del TAEG le sole spese collegate all'erogazione del credito, argomentando altresì in ordine al corretto computo.
3. – La causa è stata istruita documentalmente con le memorie ex art. 183, c. 6, c.p.c.; è stata quindi rinviata all'udienza del 7 novembre 2019 per la precisazione delle conclusioni, in occasione delle quali parte attrice ha inteso – secondo la prospettazione
– limitare la domanda. Sono state prodotte comparse conclusionali e repliche. La causa
è stata quindi rimessa sul ruolo, stante l'opportunità di istruire le questioni connesse esclusivamente alle doglianze in tema di commissione di massimo scoperto. Licenziata
c.t.u., la causa è stata quindi nuovamente chiamata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale e quindi trattenuta in decisione a norma dell'art. 281 sexies ult. co.
c.p.c.
4. – La causa ha per oggetto la pretesa restitutoria del cliente nei confronti della banca, motivata, alla luce della citazione (pagine 1-3) dalla tesi secondo la quale la banca “nel consentire l'uso e il ripristino del fido accordato ha applicato la commissione di massimo scoperto più che sulla misura accordata su quella effettivamente utilizzata, ed ha inoltre applicato interessi debitori e spese collegate al credito che sommati insieme come costo complessivo del credito hanno determinato il superamento dei tassi soglia ex art. 2 l. 108/96”.
Nella prima edizione delle conclusioni (pag. 4 e 5) si chiedeva dichiararsi la nullità o l'inefficacia delle clausole contrattuali (non essendo indicate quali) relative ai contratti bancari n. 9068 e 9077 e 9078 per indeterminatezza o per contrasto con norme imperative o per quanto di ragione “in relazione alla indebita applicazione dei costi del credito con riguardo alla commissione di massimo scoperto, agli interessi debitori ed alle spese collegate al credito anche ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 bis comma 2 d.lgs. 185/2008 come modificato dalla legge di conversione 2/09, 1815 co. 2 c.c. e 2 l . 108/96”.
Pagina 3 di 10 La tesi di fondo di parte attorea era dunque in prima battuta orientata a far valere il ritenuto superamento del tasso soglia da parte dei costi del credito, senza indicare né la misura complessiva dei costi ritenuta né il tasso a cui raffrontare tale misura, ed in ogni caso richiamando a sostegno una perizia di parte esplicitamente redatta in difformità dalle indicazioni di computo della Banca d'Italia.
Con le conclusioni per l'udienza del 7 novembre 2019 poi esplicitamene confermate
(nel senso della ritenuta “delimitazione” della domanda) con la comparsa conclusionale, parte attrice ha – secondo la prospettazione, v. pag. 14 di 23 delle conclusionali – rinunciato parzialmente alla domanda originaria, assumendo che dunque la causa attenga alla questione “CMS sì/ CMS no per il periodo 2006/2009 e della Commissione per accordato sì/no per il pil periodo 2010-2015” e quindi proposto una serie di argomentazioni
(v. pag. 15 e ss.) inerenti l'indeterminatezza della pattuizione di tali commissioni.
Sempre per comprendere l'oggetto del giudizio e della domanda attorea, è necessario evidenziare che il processo è stato introdotto con la notificazione della citazione dell'8 agosto 2017 e che ha riguardo per un conto corrente di corrispondenza (n. 9068) acceso il 13 gennaio 2006 e due conti tecnici (n. 9077 e 9078). Ebbene, di tali conti, che erano aperti quando la domanda è stata formulata e che sono stati chiusi (come da documentazione attestante richiesta del cliente formulata prima della scadenza del termine per la seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. e non prodotta in quella sede, ma successivamente) nel 2017 (sembra al IV trimestre), sono pacificamente prodotti i contratti di apertura e gli estratti conto, tuttavia, fino al I trimestre 2015.
Infine, è bene evidenziare che la domanda come formulata con le conclusioni del 7 novembre 2019 ha specificatamente avuto riguardo per la condanna al pagamento in ripetizione: parte attrice chiede, cioè, accertarsi la nullità per indeterminatezza delle clausole inerenti la commissione di massimo scoperto e, quindi, la condanna alla restituzione di quanto indicato. Tale conclusioni, pur con variazioni lessicali, non sono in definitiva mutate all'udienza di precisazione delle conclusioni del 10 dicembre 2025, peraltro altrimenti dovendosi considerare nuove e come tali inammissibili.
Posta tale – necessariamente articolata – disamina della domanda spiegata giudizialmente, non può che ritenersi che la domanda sia comunque infondata.
Deve infatti osservarsi che la domanda è stata, per un verso formulata quando il conto era aperto – e dunque non poteva chiedersi, come invece è stato fatto e tutt'ora si
Pagina 4 di 10 domanda, alcuna ripetizione (per la evidente ragione che fin tanto che il conto è aperto non può determinarsi alcun debito o alcun credito) – e per altro e contrastante verso non è stata depositata la serie completa degli estratti conto, soprattutto con riferimento alla chiusura del rapporto.
Per rendere più evidente la questione che si evidenzia, è stata formulata dal cliente (in assenza di domanda riconvenzionale) con conto chiuso successivamente alla citazione una domanda di ripetizione di somme in dipendenza dell'assunta illegittima appostazione di somme sul conto, documentando l'andamento dello stesso solo fino al
2015, senza cioè documentare l'andamento dello stesso negli ultimi 11 trimestri, sicchè non può, in nessun caso, accertarsi se vi è un (liquido) debito o credito della banca.
Dunque, non è stata fatta una domanda limitata al mero accertamento della nullità di clausole contrattuali e al mero accertamento del saldo contabile a certa data (cioè, in genere, alla data della citazione) di un conto aperto, domanda si badi nell'ambito della quale il cliente non può comunque ottenere alcuna pronuncia di condanna alla restituzione, appunto perché deve mirare ad una mera rettifica contabile di un conto che è ancora aperto e porta, anche solo potenzialmente, altre operazioni prima della liquidazione (fermi, a giudizio dello scrivente, in ogni caso gli effetti della prescrizione, altrimenti elidendosi poste del cliente che egli non potrebbe comunque far valere).
Per un verso, dunque, non è stata fatta una domanda di c.d. accertamento mero del saldo ad una certa data con conto aperto, e per altro verso, chiuso il conto, la domanda
è stata delimitata quale domanda di condanna al pagamento di un credito, senza tuttavia che sia documentato l'intero andamento del conto. Sulla questione di quali conclusioni siano state formulate deve evidenziarsi che le conclusioni esplicitamente ed univocamente formulate con la prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. nel senso della condanna (“Piaccia all'adito Tribunale … per l'effetto, condannare…” come anche nel verbale di precisazione delle conclusioni del 7 novembre 2019 (“dichiararsi la debenza
… con conseguente condanna”) non sono mai state univocamente abbandonate, neppure all'udienza del 10 dicembre 2025.
Tale emergenza processuale pone il tema della ricostruibilità di un qualsivoglia saldo, attivo o passivo, e dunque, nel caso di specie, dell'accertabilità di un diritto di credito del cliente, in difetto di tali estratti, cioè, si ripete, in ipotesi di domanda di ripetizione
Pagina 5 di 10 del cliente, in difetto di riconvenzionale della banca e in difetto non tanto dei primi estratti conto, né di periodi intermedi, ma degli ultimi estratti conto.
Al riguardo occorre in primo luogo rammentare che gli estratti conto fanno prova (per quanto non esclusiva essendo ben possibile utilizzare mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete (Cass. civ., Sez. I, 25 luglio
2023, n. 22290) delle operazioni compiute sul conto e che, in linea di principio e per regola generale, così come la banca che chieda il pagamento del saldo risultante alla chiusura del conto deve dimostrare l'integrale andamento dello stesso, sì da dimostrare, all'esito delle operazioni di addebito ed accredito, di essere creditrice, allo stesso modo, il cliente che affermi l'illegittimo addebito di poste sul conto deve dimostrare, oltre all'illegittimità della causa dell'appostazione (per nullità della clausola contrattuale che prevedeva tale costo, ad esempio, o per altre ragioni) che tale appostazione sia stata compiuta, così da consentire le rettifiche e la determinazione del corretto dare/avere.
Il mezzo principale per la dimostrazione di tali fatti, dunque, è la produzione degli estratti conto.
Il tema che si pone è, come noto, quello della omessa produzione integrale degli estratti conto, tema che si articola – ferma la regola generale – in modo parzialmente differente nell'ipotesi che la domanda di pagamento provenga dalla banca o dal cliente, o che siano esposte nel processo contrapposte domande (in genere, l'una della banca di pagamento del saldo passivo e l'altra, che a sua volta può avere anche mero rilievo di eccezione riconvenzionale, del cliente di ripetizione dell'indebito o ricalcolo della corretta e minore debitoria, mentre nel caso di specie vi è esclusivamente la domanda del cliente di ripetizione dell'indebito).
Se per l'ultima ipotesi, cioè carenza di estratti conto inziali ed intermedi in un processo dove vi siano domande contrapposte, la giurisprudenza della Suprema Corte ha elaborato un insieme di regole dettagliate per la ricostruzione unitaria del conto, scongiurando tra l'altro la possibilità della (giuridica) esistenza di due diversi saldi, l'uno per la banca e l'altro per il cliente, in dipendenza dell'esplicarsi del diverso onere della prova (v. da ultimo Cass. civ., Sez. I, 17 gennaio 2024, n. 1763) – affermando che i periodi intermedi devono considerarsi (a favore ed in danno di entrambe le parti) pari a zero, cosicchè nessuno ottiene alcunchè in quei periodi, e materialmente il saldo
“rettificato” si elabora prendendo l'ultimo saldo “rettificato” del periodo coperto da
Pagina 6 di 10 estratti e ricominciando a appostare le operazioni attive e passive portate dal primo estratto conto successivo dopo il periodo mancante1 – su regole diverse si è invece attestata la giurisprudenza per l'ipotesi di domande non contrapposte, bensì provenienti dalla sola banca o dal solo cliente.
Quanto alla mancanza di estratti conto iniziali, la Suprema Corte ha infatti affermato che, se agisce la banca, ella subisce l'azzeramento del saldo iniziale, purchè sia escluso che, nel periodo precedente al primo saldo (passivo) della serie disponibile continua di estratti conto, il cliente abbia maturato un credito di indeterminato ammontare, nel qual caso la domanda della banca deve essere respinta. Nel caso invece di azione del cliente, egli o dimostra un diverso saldo (passivo) iniziale, o vede la ricostruzione del dare/avere 1 Cft. Cass. civ., n. 1763 del 2024, cit., § 2.9.6 pag. 40 e ss., in questi termini: “Ne consegue che se la banca agisca in giudizio per il pagamento dell'importo risultante a saldo passivo ed il correntista chieda, a sua volta, la rideterminazione del saldo, concludendo o per la condanna dell'istituto di credito a pagare in proprio favore o per l'accoglimento della domanda di quest'ultimo in misura inferiore rispetto a quella originariamente formulata, l'eventuale carenza di alcuni estratti conto o, comunque di altra documentazione che consenta l'integrale ricostruzione dell'andamento del rapporto, comporta che: i) per quanto riguarda la banca, il calcolo del dovuto potrà farsi: i-a) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto (ricordandosi, in proposito, che la banca non può sottrarsi all'assolvimento di un tale onere invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, perché non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito. Cfr. Cass. n. 13258 del 2017; Cass. n. 7972 del 2016; Cass. n. 19696 del 2014; Cass. n. 1842 del 2011; Cass. n. 23974 del 2010; Cass. n. 10692 del 2007), azzerando il saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e procedendo, poi, alla rideterminazione del saldo finale utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura del conto (o alla data della domanda); i-b) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, azzerando i soli saldi intermedi: intendendosi, con tale espressione, che non si dovrà tenere conto di quanto eventualmente accumulatosi nel periodo non coperto da documentazione, sicché si dovrà ripartire, nella prosecuzione del ricalcolo, dalla somma che risultava a chiusura dell'ultimo estratto conto disponibile (la banca, cioè, perde solo quello che si sarebbe accumulato nel periodo non coperto dagli estratti conto mancanti, sicché il dato finale risulterà abbattuto di quella somma); ii) per quanto riguarda, invece, il correntista che lamenti l'illegittimo addebito di importi non dovuti (per anatocismo, usura, pagamento di interessi ultralegali non pattuiti per iscritto, commissioni di massimo scoperto etc.) e ne chieda la restituzione, egli si trova, in realtà, in posizione praticamente analoga a quella della banca, atteso che il calcolo del dovuto potrà farsi tenendo conto che: ii-a) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto, egli o dimostra l'eventuale vantata esistenza di un saldo positivo in suo favore, o di un minore saldo negativo a suo carico (ma, in tal caso, la corrispondente documentazione vale per entrambe le parti, per il congegno di acquisizione processuale), o beneficia comunque dell'azzeramento del saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e della successiva rideterminazione del saldo finale avvenuta utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura (o alla data della domanda); ii-b) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, anche in tal caso, egli, se sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto, ad esempio di anatocismo e/o usura e/o pagamento di interessi ultralegali non pattuiti e/o commissioni di massimo scoperto non concordate , lo deve provare, producendo la corrispondente documentazione che, in tal caso, però, nuovamente sarà utilizzabile anche per la controparte, sempre per il congegno di acquisizione processuale. Altrimenti, beneficerà del meccanismo di azzeramento del/i saldo/i intermedio/i nel significato in precedenza chiarito, con l'evidente risultato che la banca, per quel/quei periodo/i, non ottiene niente ed il correntista, per lo stesso o gli stessi periodi, nulla recupera. Questi, cioè, è come se non ci fossero, posto che nessuno ha provato che cosa sia successo. Con la conseguenza che l'estratto conto immediatamente successivo, e tutti i successivi ancora, devono essere corretti ricollegando l'ultimo saldo disponibile al primo saldo in cui ricominciano ad essere presenti gli estratti conto.
2.9.7. In questo modo, dunque, il problema del rischio di due saldi difformi viene meno e, in buona sostanza, il meccanismo dell'azzeramento (anche di quello, prima definito intermedio, per eventuali intervalli temporali in cui mancano gli estratti conto) funziona allo stesso modo sia per la banca che per il correntista.”. In questo senso, in ipotesi di domande contrapposte, deponendo per l'azzeramento del primo saldo portato dal primo estratto conto disponibile in caso di mancanza di estratti iniziali, v. Cass. civ., Sez. I, 29 ottobre 2020, n. 23852; Cass. civ., Sez. VI-1, 5 agosto 2021, n. 22387; Cass. civ., Sez. I, 19 settembre 2022, n. 27362;
Pagina 7 di 10 computata tenendo conto del primo saldo come risultante dal primo estratto conto disponibile2.
In questo senso è stato infatti affermato che “Nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di danaro, che afferma essere stato indebitamente corrisposto all'istituto di credito nel corso dell'intera durata del rapporto - sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente o per addebiti non previsti in contratto - è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida "causa debendi" mediante deposito degli estratti periodici di tale conto corrente, riferiti all'intera durata del rapporto, con la conseguenza che, qualora egli depositi solo alcuni di essi, da un lato non adempie a detto onere per la parte di rapporto non documentata e, dall'altro, tale omissione non costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare e dell'avere fra le parti, a partire dal primo saldo dal cliente documentalmente riscontrato” (Cass. civ., Sez. I, 7 dicembre 2012, n. 35979, sostenendosi, cioè (in un caso nel quale era stata prodotta una serie di estratti conto mancante per il periodo iniziale ma che raggiungeva la data di chiusura, v. pag. 2), che pur in difetto di alcuni estratti conto iniziali, è possibile accertare il dare/avere tra le parti, partendo dal primo saldo che risulti documentalmente dal primo estratto conto della serie prodotta.
La logica giuridica (fondata sulla regola generale dell'onere della prova ex art. 2697 cod. civ.) che presiede tali conclusioni (e, cioè, in sintesi, “saldo zero” a danno della banca e c.d. “saldo banca” in danno del cliente quando essi non provino l'integrale andamento del rapporto, difettando una parte iniziale degli estratti conto) sta nel fatto che, pur ammettendosi la ricostruibilità dell'andamento del rapporto in difetto delle prime operazioni, ciò va, nel caso della banca, in suo danno, perdendo ella il credito astrattamente maturato (e che non è stata in grado di dimostrare) prima del primo saldo disponibile (perché la prima posta negativa, e dunque a suo favore, viene azzerata) e, nel caso del cliente, ancora a suo danno, perché egli – non essendo stato in grado di dimostrare un suo credito – si vede applicare il saldo (negativo) che risulta dal primo estratto conto che produce.
Diverso è il discorso, invece, per l'ipotesi di mancanza di alcuni estratti conto per il periodo conclusivo del rapporto.
Pagina 8 di 10 Se infatti in ipotesi di carenza di informazioni per un periodo iniziale l'applicazione delle regole ora dette va a danno (in applicazione del criterio dell'onere della prova) dell'attore, ma pur consente l'accertamento della serie delle operazioni compiute sul conto da quella prima appostazione conosciuta all'ultima effettiva, se invece non sono note le ultime operazioni compiute, ciò, necessariamente, implica il rigetto della domanda di ripetizione, cioè della domanda di pagamento.
Sia, infatti, che la domanda provenga dalla banca, sia che la domanda provenga dal cliente, ove si esponga che il conto è chiuso e si chieda il pagamento (nell'un caso del saldo passivo risultante e nell'altro caso dell'indebito, computato all'esito del ricalcolo del dare/avere secondo il c.d. saldo rettificato) l'ultima fase del rapporto non può, per così dire, rimanere scoperta, perché rimarrebbe ignoto (e dunque, si risolverebbe, in una inammissibile relevatio ab onere probandi) l'andamento del rapporto nella sua parte finale e dunque, in concreto, non si potrebbe escludere ove sia attrice la banca l'insorgenza di un credito (anche solo per versamenti) a favore del cliente di pari ammontare rispetto all'ultimo saldo dimostrato e, ove sia attore il cliente, l'insorgenza di un debito (per addebito di effetti, ad esempio), di pari ammontare rispetto al credito emergente dal saldo rettificato.
In altri termini, in caso di domande non contrapposte, ammesso che l'attore (sia esso la banca o il cliente) possa non dimostrare esattamente l'andamento della fase inziale del rapporto perché l'applicazione della regola dell'onere della prova va, in definitiva, in suo danno, non può invece ammettersi l'omessa prova della parte finale del rapporto, perché, in tal caso, ciò va evidentemente a suo vantaggio: egli, che domanda il pagamento, ha infatti provato le operazioni in conto corrente fino ad una data che non
è quella della chiusura e, dunque, non ha dimostrato che quel credito (che pure in un certo momento può apparire) effettivamente esista al momento della chiusura del conto, momento nel quale il saldo (sia esso quello della banca o rettificato) diventa esigibile (v. art. 1823 co. 1 cod. civ.).
L'onere, gravante sull'attore, di provare l'effettiva esistenza e l'esatta misura del credito, dunque, impedisce la ricostruzione solo parziale dell'andamento del rapporto con riferimento alla parte finale dello stesso.
In definitiva, pertanto, la domanda deve essere respinta.
Pagina 9 di 10 5. – Le spese, in considerazione dell'emersione di univoci orientamenti di legittimità in corso di giudizio, possono essere compensate tra le parti. Le spese di c.t.u., ferma la solidarietà delle parti nei confronti del consulente, sono nei rapporti interni a carico di ciascuna parte in misura della metà.
P. Q. M.
Il Tribunale ordinario di Perugia, in persona del giudice monocratico in epigrafe, rigettata ogni diversa domanda o eccezione, così definitivamente provvede:
- respinge le domande attoree;
- compensa le spese.
- pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese di c.t.u., e nei rapporti interni a carico di ciascuna parte in misura della metà.
Così deciso in Perugia l'11 dicembre 2025
Il giudice dott. Antonio Contini
Pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 In questo senso, v. Cass. civ., Sez. I, 2 maggio 2019, n. 11543; quanto alla domanda della banca, sostiene che in caso di assenza di alcuni estratti conto iniziali, sussiste l'onere di contestazione specifica del cliente, quanto alla veridicità del primo saldo passivo emergente, Cass. civ., Sez. I, 16 maggio 2022, n. 15601;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Sezione II^ civile
Il Tribunale ordinario di Perugia, in composizione monocratica in persona del giudice dott. Antonio Contini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta a registro generale degli affari civili al n. 5172 per l'anno 2017 e vertente
TRA in persona del Parte_1 legale pro tempore, elettivamente domiciliata in Perugia, via Fanti, n. 2, presso l'avv.
RD CI, che la assiste e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione;
ATTORE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliata in Perugia, viale Centova, n. 6, presso l'avv. Paolo
Fantusati che la assiste e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
Avente ad oggetto: contratti bancari.
Sulle seguenti conclusioni:
PER L'ATTORE
Come da verbale di udienza, “l'avv. CI conclude per accertare e dichiarare in via principale non dovuta la CMS più interessi per complessivi euro 28.425,99, di cui euro 12.022,51 relativi al
c/c 9068 ed euro 16.403,48 di cui ai conti tecnici 9077 e 9078; in via subordinata accertare e
Pagina 1 di 10 dichiarare dovuta la somma di euro 24.929,81 o, in via ulteriormente subordinata, di euro 13.544,20 in base alle diverse ricostruzioni operate dal CTU dott. con rigetto dell'altrui eccezione di Per_1 prescrizione in quanto interrotta sin dal 4-5 febbraio 2016, con vittoria di spese.”.
PER IL CONVENUTO
Con rinvio alla comparsa di costituzione e risposta e, quindi:
“In via preliminare, - accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. in relazione al requisito di cui all'art. 163 n. 4) c.p.c., nei termini e per le ragioni esposte al punto n. 1.1) della narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità di tutte le domande ex adverso formulate, nei termini e per le ragioni esposte al punto n. 1.3) della narrativa;
Nel merito, - rigettare ogni avversa domanda in quanto infondata sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte, e comunque dichiarare prescritto ogni diritto ex adverso vantato per le ragioni e nei termini specificati nel corpo dell'atto e da intendersi ivi richiamati;
” insistendo per il richiamo del c.t.u.;”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. – Con atto di citazione ritualmente notificato l'8 agosto 2017
[...] ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_2 per sentire condannare la banca alla restituzione di complessivi euro
[...]
64.678,34 in ragione dell'usurarietà dei costi complessivi del credito.
Ha sostenuto, in particolare, di aver stipulato due contratti di conto corrente, l'uno il 13 gennaio 2006 e l'altro il 18 gennaio 2006.
Ha quindi affermato: a) che i contratti non prevedevano la misura del fido concesso;
b) che la banca ha applicato la commissione di massimo scoperto sul fido utilizzato, e che così facendo ha in tesi applicato interessi debitori e spese che hanno determinato il superamento del tasso soglia.
Ha quindi sostenuto che da tale circostanza (applicazione di costi complessivi del credito superiori al tasso soglia) discende la nullità degli applicati costi e, quindi, il diritto dell'attore alla restituzione di euro 18.199,05 quanto al conto n. 9068 e per euro
29.738,95 quanto al conto 9077-9078. Ha quindi affermato che tale applicazione indebita ha comportato anche l'applicazione di indebiti interessi per euro 16.740,34 sul conto n. 9063 di cui chiedeva la ripetizione ex art. 2033 c.c. o ex art. 2043 c.c. o, in ulteriore subordine, ex art. 1223 e 1226 c.c. o qualunque ne sia la qualificazione.
2. – Si è costituita la banca per resistere, rilevando preliminarmente la nullità per genericità della domanda e quindi eccependo: a) la prescrizione, con riferimento a tutti
Pagina 2 di 10 gli importi precedenti al 8 agosto 2007, essendo decorsi dieci anni in difetto di alcun atto di interruzione della prescrizione, sostenendo altresì la natura solutoria delle rimesse effettuate prima di tale data;
b) l'inammissibilità della domanda per essere stata proposta quando il conto corrente era ancora aperto;
c) la carenza di prova in ordine alla circostanza che la banca avrebbe applicato interessi superiori al tasso soglia, dovendosi tenere conto della metodologia di calcolo prevista dalla Banca d'Italia, rilevando che non sussisterebbe nel caso di specie né usura contrattuale né usura sopravvenuta;
d) contestato la metodologia di formulazione della avversa consulenza tecnica, rilevando che devono essere considerate ai fini del TAEG le sole spese collegate all'erogazione del credito, argomentando altresì in ordine al corretto computo.
3. – La causa è stata istruita documentalmente con le memorie ex art. 183, c. 6, c.p.c.; è stata quindi rinviata all'udienza del 7 novembre 2019 per la precisazione delle conclusioni, in occasione delle quali parte attrice ha inteso – secondo la prospettazione
– limitare la domanda. Sono state prodotte comparse conclusionali e repliche. La causa
è stata quindi rimessa sul ruolo, stante l'opportunità di istruire le questioni connesse esclusivamente alle doglianze in tema di commissione di massimo scoperto. Licenziata
c.t.u., la causa è stata quindi nuovamente chiamata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale e quindi trattenuta in decisione a norma dell'art. 281 sexies ult. co.
c.p.c.
4. – La causa ha per oggetto la pretesa restitutoria del cliente nei confronti della banca, motivata, alla luce della citazione (pagine 1-3) dalla tesi secondo la quale la banca “nel consentire l'uso e il ripristino del fido accordato ha applicato la commissione di massimo scoperto più che sulla misura accordata su quella effettivamente utilizzata, ed ha inoltre applicato interessi debitori e spese collegate al credito che sommati insieme come costo complessivo del credito hanno determinato il superamento dei tassi soglia ex art. 2 l. 108/96”.
Nella prima edizione delle conclusioni (pag. 4 e 5) si chiedeva dichiararsi la nullità o l'inefficacia delle clausole contrattuali (non essendo indicate quali) relative ai contratti bancari n. 9068 e 9077 e 9078 per indeterminatezza o per contrasto con norme imperative o per quanto di ragione “in relazione alla indebita applicazione dei costi del credito con riguardo alla commissione di massimo scoperto, agli interessi debitori ed alle spese collegate al credito anche ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 bis comma 2 d.lgs. 185/2008 come modificato dalla legge di conversione 2/09, 1815 co. 2 c.c. e 2 l . 108/96”.
Pagina 3 di 10 La tesi di fondo di parte attorea era dunque in prima battuta orientata a far valere il ritenuto superamento del tasso soglia da parte dei costi del credito, senza indicare né la misura complessiva dei costi ritenuta né il tasso a cui raffrontare tale misura, ed in ogni caso richiamando a sostegno una perizia di parte esplicitamente redatta in difformità dalle indicazioni di computo della Banca d'Italia.
Con le conclusioni per l'udienza del 7 novembre 2019 poi esplicitamene confermate
(nel senso della ritenuta “delimitazione” della domanda) con la comparsa conclusionale, parte attrice ha – secondo la prospettazione, v. pag. 14 di 23 delle conclusionali – rinunciato parzialmente alla domanda originaria, assumendo che dunque la causa attenga alla questione “CMS sì/ CMS no per il periodo 2006/2009 e della Commissione per accordato sì/no per il pil periodo 2010-2015” e quindi proposto una serie di argomentazioni
(v. pag. 15 e ss.) inerenti l'indeterminatezza della pattuizione di tali commissioni.
Sempre per comprendere l'oggetto del giudizio e della domanda attorea, è necessario evidenziare che il processo è stato introdotto con la notificazione della citazione dell'8 agosto 2017 e che ha riguardo per un conto corrente di corrispondenza (n. 9068) acceso il 13 gennaio 2006 e due conti tecnici (n. 9077 e 9078). Ebbene, di tali conti, che erano aperti quando la domanda è stata formulata e che sono stati chiusi (come da documentazione attestante richiesta del cliente formulata prima della scadenza del termine per la seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. e non prodotta in quella sede, ma successivamente) nel 2017 (sembra al IV trimestre), sono pacificamente prodotti i contratti di apertura e gli estratti conto, tuttavia, fino al I trimestre 2015.
Infine, è bene evidenziare che la domanda come formulata con le conclusioni del 7 novembre 2019 ha specificatamente avuto riguardo per la condanna al pagamento in ripetizione: parte attrice chiede, cioè, accertarsi la nullità per indeterminatezza delle clausole inerenti la commissione di massimo scoperto e, quindi, la condanna alla restituzione di quanto indicato. Tale conclusioni, pur con variazioni lessicali, non sono in definitiva mutate all'udienza di precisazione delle conclusioni del 10 dicembre 2025, peraltro altrimenti dovendosi considerare nuove e come tali inammissibili.
Posta tale – necessariamente articolata – disamina della domanda spiegata giudizialmente, non può che ritenersi che la domanda sia comunque infondata.
Deve infatti osservarsi che la domanda è stata, per un verso formulata quando il conto era aperto – e dunque non poteva chiedersi, come invece è stato fatto e tutt'ora si
Pagina 4 di 10 domanda, alcuna ripetizione (per la evidente ragione che fin tanto che il conto è aperto non può determinarsi alcun debito o alcun credito) – e per altro e contrastante verso non è stata depositata la serie completa degli estratti conto, soprattutto con riferimento alla chiusura del rapporto.
Per rendere più evidente la questione che si evidenzia, è stata formulata dal cliente (in assenza di domanda riconvenzionale) con conto chiuso successivamente alla citazione una domanda di ripetizione di somme in dipendenza dell'assunta illegittima appostazione di somme sul conto, documentando l'andamento dello stesso solo fino al
2015, senza cioè documentare l'andamento dello stesso negli ultimi 11 trimestri, sicchè non può, in nessun caso, accertarsi se vi è un (liquido) debito o credito della banca.
Dunque, non è stata fatta una domanda limitata al mero accertamento della nullità di clausole contrattuali e al mero accertamento del saldo contabile a certa data (cioè, in genere, alla data della citazione) di un conto aperto, domanda si badi nell'ambito della quale il cliente non può comunque ottenere alcuna pronuncia di condanna alla restituzione, appunto perché deve mirare ad una mera rettifica contabile di un conto che è ancora aperto e porta, anche solo potenzialmente, altre operazioni prima della liquidazione (fermi, a giudizio dello scrivente, in ogni caso gli effetti della prescrizione, altrimenti elidendosi poste del cliente che egli non potrebbe comunque far valere).
Per un verso, dunque, non è stata fatta una domanda di c.d. accertamento mero del saldo ad una certa data con conto aperto, e per altro verso, chiuso il conto, la domanda
è stata delimitata quale domanda di condanna al pagamento di un credito, senza tuttavia che sia documentato l'intero andamento del conto. Sulla questione di quali conclusioni siano state formulate deve evidenziarsi che le conclusioni esplicitamente ed univocamente formulate con la prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. nel senso della condanna (“Piaccia all'adito Tribunale … per l'effetto, condannare…” come anche nel verbale di precisazione delle conclusioni del 7 novembre 2019 (“dichiararsi la debenza
… con conseguente condanna”) non sono mai state univocamente abbandonate, neppure all'udienza del 10 dicembre 2025.
Tale emergenza processuale pone il tema della ricostruibilità di un qualsivoglia saldo, attivo o passivo, e dunque, nel caso di specie, dell'accertabilità di un diritto di credito del cliente, in difetto di tali estratti, cioè, si ripete, in ipotesi di domanda di ripetizione
Pagina 5 di 10 del cliente, in difetto di riconvenzionale della banca e in difetto non tanto dei primi estratti conto, né di periodi intermedi, ma degli ultimi estratti conto.
Al riguardo occorre in primo luogo rammentare che gli estratti conto fanno prova (per quanto non esclusiva essendo ben possibile utilizzare mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete (Cass. civ., Sez. I, 25 luglio
2023, n. 22290) delle operazioni compiute sul conto e che, in linea di principio e per regola generale, così come la banca che chieda il pagamento del saldo risultante alla chiusura del conto deve dimostrare l'integrale andamento dello stesso, sì da dimostrare, all'esito delle operazioni di addebito ed accredito, di essere creditrice, allo stesso modo, il cliente che affermi l'illegittimo addebito di poste sul conto deve dimostrare, oltre all'illegittimità della causa dell'appostazione (per nullità della clausola contrattuale che prevedeva tale costo, ad esempio, o per altre ragioni) che tale appostazione sia stata compiuta, così da consentire le rettifiche e la determinazione del corretto dare/avere.
Il mezzo principale per la dimostrazione di tali fatti, dunque, è la produzione degli estratti conto.
Il tema che si pone è, come noto, quello della omessa produzione integrale degli estratti conto, tema che si articola – ferma la regola generale – in modo parzialmente differente nell'ipotesi che la domanda di pagamento provenga dalla banca o dal cliente, o che siano esposte nel processo contrapposte domande (in genere, l'una della banca di pagamento del saldo passivo e l'altra, che a sua volta può avere anche mero rilievo di eccezione riconvenzionale, del cliente di ripetizione dell'indebito o ricalcolo della corretta e minore debitoria, mentre nel caso di specie vi è esclusivamente la domanda del cliente di ripetizione dell'indebito).
Se per l'ultima ipotesi, cioè carenza di estratti conto inziali ed intermedi in un processo dove vi siano domande contrapposte, la giurisprudenza della Suprema Corte ha elaborato un insieme di regole dettagliate per la ricostruzione unitaria del conto, scongiurando tra l'altro la possibilità della (giuridica) esistenza di due diversi saldi, l'uno per la banca e l'altro per il cliente, in dipendenza dell'esplicarsi del diverso onere della prova (v. da ultimo Cass. civ., Sez. I, 17 gennaio 2024, n. 1763) – affermando che i periodi intermedi devono considerarsi (a favore ed in danno di entrambe le parti) pari a zero, cosicchè nessuno ottiene alcunchè in quei periodi, e materialmente il saldo
“rettificato” si elabora prendendo l'ultimo saldo “rettificato” del periodo coperto da
Pagina 6 di 10 estratti e ricominciando a appostare le operazioni attive e passive portate dal primo estratto conto successivo dopo il periodo mancante1 – su regole diverse si è invece attestata la giurisprudenza per l'ipotesi di domande non contrapposte, bensì provenienti dalla sola banca o dal solo cliente.
Quanto alla mancanza di estratti conto iniziali, la Suprema Corte ha infatti affermato che, se agisce la banca, ella subisce l'azzeramento del saldo iniziale, purchè sia escluso che, nel periodo precedente al primo saldo (passivo) della serie disponibile continua di estratti conto, il cliente abbia maturato un credito di indeterminato ammontare, nel qual caso la domanda della banca deve essere respinta. Nel caso invece di azione del cliente, egli o dimostra un diverso saldo (passivo) iniziale, o vede la ricostruzione del dare/avere 1 Cft. Cass. civ., n. 1763 del 2024, cit., § 2.9.6 pag. 40 e ss., in questi termini: “Ne consegue che se la banca agisca in giudizio per il pagamento dell'importo risultante a saldo passivo ed il correntista chieda, a sua volta, la rideterminazione del saldo, concludendo o per la condanna dell'istituto di credito a pagare in proprio favore o per l'accoglimento della domanda di quest'ultimo in misura inferiore rispetto a quella originariamente formulata, l'eventuale carenza di alcuni estratti conto o, comunque di altra documentazione che consenta l'integrale ricostruzione dell'andamento del rapporto, comporta che: i) per quanto riguarda la banca, il calcolo del dovuto potrà farsi: i-a) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto (ricordandosi, in proposito, che la banca non può sottrarsi all'assolvimento di un tale onere invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, perché non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito. Cfr. Cass. n. 13258 del 2017; Cass. n. 7972 del 2016; Cass. n. 19696 del 2014; Cass. n. 1842 del 2011; Cass. n. 23974 del 2010; Cass. n. 10692 del 2007), azzerando il saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e procedendo, poi, alla rideterminazione del saldo finale utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura del conto (o alla data della domanda); i-b) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, azzerando i soli saldi intermedi: intendendosi, con tale espressione, che non si dovrà tenere conto di quanto eventualmente accumulatosi nel periodo non coperto da documentazione, sicché si dovrà ripartire, nella prosecuzione del ricalcolo, dalla somma che risultava a chiusura dell'ultimo estratto conto disponibile (la banca, cioè, perde solo quello che si sarebbe accumulato nel periodo non coperto dagli estratti conto mancanti, sicché il dato finale risulterà abbattuto di quella somma); ii) per quanto riguarda, invece, il correntista che lamenti l'illegittimo addebito di importi non dovuti (per anatocismo, usura, pagamento di interessi ultralegali non pattuiti per iscritto, commissioni di massimo scoperto etc.) e ne chieda la restituzione, egli si trova, in realtà, in posizione praticamente analoga a quella della banca, atteso che il calcolo del dovuto potrà farsi tenendo conto che: ii-a) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto, egli o dimostra l'eventuale vantata esistenza di un saldo positivo in suo favore, o di un minore saldo negativo a suo carico (ma, in tal caso, la corrispondente documentazione vale per entrambe le parti, per il congegno di acquisizione processuale), o beneficia comunque dell'azzeramento del saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e della successiva rideterminazione del saldo finale avvenuta utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura (o alla data della domanda); ii-b) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, anche in tal caso, egli, se sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto, ad esempio di anatocismo e/o usura e/o pagamento di interessi ultralegali non pattuiti e/o commissioni di massimo scoperto non concordate , lo deve provare, producendo la corrispondente documentazione che, in tal caso, però, nuovamente sarà utilizzabile anche per la controparte, sempre per il congegno di acquisizione processuale. Altrimenti, beneficerà del meccanismo di azzeramento del/i saldo/i intermedio/i nel significato in precedenza chiarito, con l'evidente risultato che la banca, per quel/quei periodo/i, non ottiene niente ed il correntista, per lo stesso o gli stessi periodi, nulla recupera. Questi, cioè, è come se non ci fossero, posto che nessuno ha provato che cosa sia successo. Con la conseguenza che l'estratto conto immediatamente successivo, e tutti i successivi ancora, devono essere corretti ricollegando l'ultimo saldo disponibile al primo saldo in cui ricominciano ad essere presenti gli estratti conto.
2.9.7. In questo modo, dunque, il problema del rischio di due saldi difformi viene meno e, in buona sostanza, il meccanismo dell'azzeramento (anche di quello, prima definito intermedio, per eventuali intervalli temporali in cui mancano gli estratti conto) funziona allo stesso modo sia per la banca che per il correntista.”. In questo senso, in ipotesi di domande contrapposte, deponendo per l'azzeramento del primo saldo portato dal primo estratto conto disponibile in caso di mancanza di estratti iniziali, v. Cass. civ., Sez. I, 29 ottobre 2020, n. 23852; Cass. civ., Sez. VI-1, 5 agosto 2021, n. 22387; Cass. civ., Sez. I, 19 settembre 2022, n. 27362;
Pagina 7 di 10 computata tenendo conto del primo saldo come risultante dal primo estratto conto disponibile2.
In questo senso è stato infatti affermato che “Nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di danaro, che afferma essere stato indebitamente corrisposto all'istituto di credito nel corso dell'intera durata del rapporto - sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente o per addebiti non previsti in contratto - è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida "causa debendi" mediante deposito degli estratti periodici di tale conto corrente, riferiti all'intera durata del rapporto, con la conseguenza che, qualora egli depositi solo alcuni di essi, da un lato non adempie a detto onere per la parte di rapporto non documentata e, dall'altro, tale omissione non costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare e dell'avere fra le parti, a partire dal primo saldo dal cliente documentalmente riscontrato” (Cass. civ., Sez. I, 7 dicembre 2012, n. 35979, sostenendosi, cioè (in un caso nel quale era stata prodotta una serie di estratti conto mancante per il periodo iniziale ma che raggiungeva la data di chiusura, v. pag. 2), che pur in difetto di alcuni estratti conto iniziali, è possibile accertare il dare/avere tra le parti, partendo dal primo saldo che risulti documentalmente dal primo estratto conto della serie prodotta.
La logica giuridica (fondata sulla regola generale dell'onere della prova ex art. 2697 cod. civ.) che presiede tali conclusioni (e, cioè, in sintesi, “saldo zero” a danno della banca e c.d. “saldo banca” in danno del cliente quando essi non provino l'integrale andamento del rapporto, difettando una parte iniziale degli estratti conto) sta nel fatto che, pur ammettendosi la ricostruibilità dell'andamento del rapporto in difetto delle prime operazioni, ciò va, nel caso della banca, in suo danno, perdendo ella il credito astrattamente maturato (e che non è stata in grado di dimostrare) prima del primo saldo disponibile (perché la prima posta negativa, e dunque a suo favore, viene azzerata) e, nel caso del cliente, ancora a suo danno, perché egli – non essendo stato in grado di dimostrare un suo credito – si vede applicare il saldo (negativo) che risulta dal primo estratto conto che produce.
Diverso è il discorso, invece, per l'ipotesi di mancanza di alcuni estratti conto per il periodo conclusivo del rapporto.
Pagina 8 di 10 Se infatti in ipotesi di carenza di informazioni per un periodo iniziale l'applicazione delle regole ora dette va a danno (in applicazione del criterio dell'onere della prova) dell'attore, ma pur consente l'accertamento della serie delle operazioni compiute sul conto da quella prima appostazione conosciuta all'ultima effettiva, se invece non sono note le ultime operazioni compiute, ciò, necessariamente, implica il rigetto della domanda di ripetizione, cioè della domanda di pagamento.
Sia, infatti, che la domanda provenga dalla banca, sia che la domanda provenga dal cliente, ove si esponga che il conto è chiuso e si chieda il pagamento (nell'un caso del saldo passivo risultante e nell'altro caso dell'indebito, computato all'esito del ricalcolo del dare/avere secondo il c.d. saldo rettificato) l'ultima fase del rapporto non può, per così dire, rimanere scoperta, perché rimarrebbe ignoto (e dunque, si risolverebbe, in una inammissibile relevatio ab onere probandi) l'andamento del rapporto nella sua parte finale e dunque, in concreto, non si potrebbe escludere ove sia attrice la banca l'insorgenza di un credito (anche solo per versamenti) a favore del cliente di pari ammontare rispetto all'ultimo saldo dimostrato e, ove sia attore il cliente, l'insorgenza di un debito (per addebito di effetti, ad esempio), di pari ammontare rispetto al credito emergente dal saldo rettificato.
In altri termini, in caso di domande non contrapposte, ammesso che l'attore (sia esso la banca o il cliente) possa non dimostrare esattamente l'andamento della fase inziale del rapporto perché l'applicazione della regola dell'onere della prova va, in definitiva, in suo danno, non può invece ammettersi l'omessa prova della parte finale del rapporto, perché, in tal caso, ciò va evidentemente a suo vantaggio: egli, che domanda il pagamento, ha infatti provato le operazioni in conto corrente fino ad una data che non
è quella della chiusura e, dunque, non ha dimostrato che quel credito (che pure in un certo momento può apparire) effettivamente esista al momento della chiusura del conto, momento nel quale il saldo (sia esso quello della banca o rettificato) diventa esigibile (v. art. 1823 co. 1 cod. civ.).
L'onere, gravante sull'attore, di provare l'effettiva esistenza e l'esatta misura del credito, dunque, impedisce la ricostruzione solo parziale dell'andamento del rapporto con riferimento alla parte finale dello stesso.
In definitiva, pertanto, la domanda deve essere respinta.
Pagina 9 di 10 5. – Le spese, in considerazione dell'emersione di univoci orientamenti di legittimità in corso di giudizio, possono essere compensate tra le parti. Le spese di c.t.u., ferma la solidarietà delle parti nei confronti del consulente, sono nei rapporti interni a carico di ciascuna parte in misura della metà.
P. Q. M.
Il Tribunale ordinario di Perugia, in persona del giudice monocratico in epigrafe, rigettata ogni diversa domanda o eccezione, così definitivamente provvede:
- respinge le domande attoree;
- compensa le spese.
- pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese di c.t.u., e nei rapporti interni a carico di ciascuna parte in misura della metà.
Così deciso in Perugia l'11 dicembre 2025
Il giudice dott. Antonio Contini
Pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 In questo senso, v. Cass. civ., Sez. I, 2 maggio 2019, n. 11543; quanto alla domanda della banca, sostiene che in caso di assenza di alcuni estratti conto iniziali, sussiste l'onere di contestazione specifica del cliente, quanto alla veridicità del primo saldo passivo emergente, Cass. civ., Sez. I, 16 maggio 2022, n. 15601;