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Accoglimento
Sentenza 27 marzo 2026
Accoglimento
Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 27/03/2026, n. 2583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2583 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06385/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 27/03/2026
N. 02583 /2026 REG.PROV.COLL. N. 06385/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6385 del 2025, proposto da:
SA SC, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Barretta, Raffaele Caroccia
e RE LE, con domicilio fisico eletto presso il loro studio in Napoli, piazza
Nicola Amore, 6;
contro
Ministero dell'istruzione e del merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui è domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Palma Miracapillo, non costituita in giudizio; N. 06385/2025 REG.RIC.
per l'ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato, sezione VII, n. 2293 del 2025.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione e del merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il consigliere UR ZA;
Udito, nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026, l'avvocato dello Stato
BE BR;
Vista l'istanza di decisione sugli scritti depositata dalla parte ricorrente;
FATTO e DIRITTO
1. La parte ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 2293 del 20 marzo
2025 di questa sezione con cui, in parziale riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza bis, n. 10926 del 2024, che ha riconosciuto il diritto della ricorrente «agli emolumenti connessi alla retrodatazione della nomina di modo che questa coincida con la data della nomina del concorrente che lo precede in graduatoria finale» relativa al concorso per dirigenti scolastici bandito in data 15 luglio 2011, il Ministero dell'istruzione e del merito è stato condannato a:
- corrispondere alla stessa il risarcimento, pari al 70% della retribuzione fissa dalla data della nomina, comprensiva della parte variabile con esclusione «delle altre somme che possa aver percepito nel corso del periodo considerato, come sarà onere dell'Amministrazione accertare» per il periodo compreso tra la data della nomina del N. 06385/2025 REG.RIC.
concorrente che la precede in graduatoria e la data del pensionamento della ricorrente, oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo i criteri indicati in sentenza;
- alla ricostruzione contributiva e previdenziale o alla corresponsione dell'equivalente economico.
Quindi è stato disposto che «l'amministrazione, entro il termine di novanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza, dovrà formulare una proposta risarcitoria all'appellante, ai sensi dell'art. 34, comma 4,
c.p.a., alla luce dei parametri indicati dal Tar nella sentenza 23 maggio 2024, n.
10473, corretti nei termini innanzi indicati».
La sentenza è stata comunicata all'amministrazione nel giorno del deposito e in data
14 luglio 2025 la parte ricorrente ha inviato all'amministrazione a mezzo pec la diffida all'esecuzione.
Con ricorso notificato in data 1° agosto 2025 la parte ricorrente lamentava che, nonostante fossero decorsi i 90 giorni assegnati, il Ministero non avesse provveduto.
Quindi ha chiesto di:
- fissare un termine breve perché il Ministero quantifichi i diritti risarcitori della parte ricorrente;
- disporre ogni misura utile per l'esecuzione della sentenza ottemperanda, ivi inclusa la nomina di un commissario ad acta che provveda nel caso di ulteriore inerzia della
P.A. successiva al termine per l'adempimento assegnatole;
- condannare l'amministrazione ad una penalità di mora equitativamente determinata per ogni giorno di ulteriore inadempimento.
Il Ministero dell'istruzione e del merito si è costituito solo formalmente.
Con pec in data 17 settembre 2025 il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Campania, Ufficio V, in ottemperanza alla sentenza ha formulato alla ricorrente una proposta risarcitoria, comprensiva di rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al soddisfo, di € 43.000,00. N. 06385/2025 REG.RIC.
In data 14 novembre 2025 la parte ricorrente ha notificato un reclamo ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a. domandando l'esatta esecuzione della sentenza ed ha conseguentemente chiesto, in data 17 novembre 2025, un rinvio della trattazione della causa.
Il Ministero dell'istruzione e del merito, in data 21 novembre 2025, ha depositato una relazione difensiva con allegata documentazione.
Con ordinanza n. 9396 del 28 novembre 2025 è stata accolta l'istanza di rinvio formalizzata dalla parte ricorrente in data 17 novembre 2025.
Con atto depositato in data 20 marzo 2026 la parte ricorrente ha chiesto la decisione della causa sugli scritti.
Alla camera di consiglio del 24 marzo 2026, in assenza di ulteriori scritti difensivi, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Nella proposta l'amministrazione ricostruisce come segue la posizione della ricorrente:
- è stata immessa in ruolo come docente con decorrenza 1° settembre 1996 ed è cessata dal servizio con decorrenza 1° settembre 2020;
- a seguito di accoglimento di ricorso, è stata collocata nella graduatoria dei dirigenti scolastici (concorso 2011) alla posizione 463 bis;
- il candidato che precedeva in graduatoria la prof.ssa SC, prof. TO LA
(posizione 463) è stata immessa nel ruolo dei dirigenti scolastici della regione Lazio a decorrere dal 1° settembre 2016;
- la prof.ssa SC, quindi, avrebbe dovuto essere assunta come dirigente scolastico dal 1° settembre 2016 e sarebbe, comunque, stata collocata a riposo per raggiunti limi d'età dal 1° settembre 2020.
Ciò posto l'amministrazione afferma che il danno economico viene, pertanto, conteggiato su 4 anni di servizio ed è dato dalla differenza tra la retribuzione spettante in qualità di dirigente scolastico per 4 anni di servizio (stipendio annuo lordo + N. 06385/2025 REG.RIC.
retribuzione di posizione parte fissa e variabile) e la retribuzione percepita in qualità di docente per 6 anni di servizio (stipendio annuo lordo + altri assegni), con abbattimento al 70%, al netto delle trattenute fiscali e previdenziali.
Su tali basi ha calcolato il risarcimento dovuto nella suindicata somma.
Nell'atto di reclamo la ricorrente afferma che nella suddetta proposta:
- non si farebbe riferimento ad aspetti numerici impedendo di comprendere quanto della somma offerta sia costituita dal capitale, quanto dagli interessi, quanto dalla rivalutazione;
- sarebbe rimasta inevasa la sentenza nella parte riguardante la ricostruzione previdenziale o contributiva o la sua monetizzazione.
Quindi ha formulato un unico motivo di violazione e/o falsa applicazione della sentenza da ottemperare, difetto di istruttoria e di motivazione, errore sui presupposti di fatto e di diritto, irragionevolezza manifesta.
La prima contestazione riguarda l'effettiva decorrenza del dies a quo per il calcolo del risarcimento.
In proposito fa presente che, con punti 69,70, ella occupava la posizione 463 bis della graduatoria e che, diversamente da quanto ritenuto dall'amministrazione, il soggetto che l'avrebbe preceduta nell'assunzione non è la prof.ssa TO, ma la prof.ssa
NN TU che, con punti 69,80 occupava il posto 460 della graduatoria, e che
è stata nominata presso il IV Circolo didattico di Forlì Cesena a far data dal settembre
2015.
La prof.ssa TO ha rifiutato l'interregionalità, a cui la ricorrente non si sarebbe sottratta, pertanto ella non dovrebbe essere vulnerata a causa di scelte non sue.
Quindi sostiene che il soggetto che l'ha preceduta non debba essere individuato nella prof.ssa TO, che ha differito per sua scelta la propria nomina, ma nella prof.ssa
TU.
Di conseguenza la seconda censura riguarda il quantum. N. 06385/2025 REG.RIC.
La ricorrente lamenta che l'Ufficio non avrebbe considerato che la rinuncia della prof.
TO avrebbe avuto come conseguenza la decurtazione di almeno due annualità.
Inoltre, sulla base di un prospetto che allega, lamenta che: non sarebbe stato preso in considerazione il dato previdenziale; la parte variabile della retribuzione erroneamente sarebbe stata calcolata al minimo; non sarebbe stata indicata la ripartizione della somma offerta fra capitale, interessi e rivalutazione.
Correggendo le inesattezze della proposta, a suo dire il risarcimento spettantele ammonterebbe ad € 90.587,25 oltre oneri previdenziali che non è stato possibile determinare.
Quindi ha chiesto di accertare, anche mediante consulenza tecnica d'ufficio o verificazione, la correttezza dei calcoli sopra indicati e, previa eventuale declaratoria di inefficacia/illegittimità della nota pervenuta in data 17 settembre 2025, condannare l'amministrazione al risarcimento in suo favore della somma di € 90.587,25, maggiorata di oneri previdenziali, di ulteriori interessi o di rivalutazione, o del diverso
(maggiore o minore importo) che emergerà a seguito della chiesta istruttoria.
Ha, infine, reiterato la richiesta di condanna dell'amministrazione al pagamento di una penalità di mora per ogni giorno di ulteriore adempimento.
3. Nella relazione depositata il 21 novembre 2025 l'amministrazione si difende sostenendo di aver correttamente adempiuto all'ordine stabilito dal Consiglio di Stato.
Nel dettaglio in ordine al dies a quo per il calcolo del risarcimento, ricorda che il giudice amministrativo ha previsto che lo stesso coincidesse con la data della nomina del concorrente che lo precede in graduatoria pertanto, per la parte appellante,
(posizione in graduatoria 463 bis) lo stesso è stato individuato nel 1° settembre 2016 in quanto la stessa risulta preceduta in graduatoria concorsuale da TO LA
(posizione 463), immessa in ruolo con procedura di interregionalità nel Lazio dal 1° settembre 2016. N. 06385/2025 REG.RIC.
Quindi l'individuazione del dies a quo per il calcolo del quantum debeatur sarebbe avvenuta in stretta aderenza alle indicazioni del giudice amministrativo.
In ordine all'indennità di posizione parte variabile, l'amministrazione precisa che trattandosi di una voce retributiva che compone la retribuzione del dirigente scolastico unitamente alla retribuzione tabellare, indennità di vacanza contrattuale, retribuzione di parte fissa e eventuali altri assegni e che dipende dalla fascia di complessità attribuita in ciascun anno scolastico all'istituzione scolastica su cui il dirigente scolastico presta servizio, la stessa è determinata ai sensi del contratto collettivo nazionale di settore (art. 42, comma 2, Ccnl relativo al triennio 2019 - 2021).
Non avendo la parte appellante mai svolto effettivamente le funzioni dirigenziali e non avendo mai di fatto ricevuto incarico su una specifica istituzione scolastica, correttamente l'indennità di posizione parte variabile sarebbe stata parametrata “al minimo”, ossia nella misura corrispondente alla fascia di complessità inferiore, coincidente con la indennità di posizione parte fissa (come da contratto collettivo citato).
Nel prospetto di riepilogo l'amministrazione ha ribadito che il danno economico subito dalla prof.ssa SC è stato, pertanto, conteggiato su 4 anni di servizio, sulla differenza tra la retribuzione spettante in qualità di dirigente scolastico per 4 anni di servizio (stipendio annuo lordo + retribuzione di posizione parte fissa e variabile – ricostruita in circa € 288.320,88) e la retribuzione percepita in qualità di docente per
4 anni di servizio (stipendio annuo lordo +altri assegni- ricostruita in circa €
151.727,48).
Sulla differenza così calcolata è stato considerato un abbattimento al 70%, e sottratte le trattenute fiscali e previdenziali, considerate in valore stimato e forfetario.
La proposta risarcitoria, comprensiva di rivalutazione monetaria ed interessi legali dal
20 marzo 2025 fino al soddisfo, è stata formulata in € 43.000,00.
L'amministrazione ha, altresì, precisato che: N. 06385/2025 REG.RIC.
1) per il conteggio degli importi retributivi (qualifica dirigente scolastico) sono stati presi in considerazione i seguenti dati retributivi dal Ccnl di settore valido per il triennio 2019 - 2021:
- stipendio tabellare;
- posizione fissa;
- posizione variabile minima prevista dall'art. 42 comma 2 del Ccnl 2019 -2021 (€
12.565,11 per l'anno 2020);
- posizione variabile minima prevista dalla stessa disposizione (€ 13.345,11 per l'anno
2021);
- non è stato conteggiato alcun importo a titolo di retribuzione di risultato, in quanto tale voce retributiva risulta afferente all'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, non ricorrente nel caso di specie;
2) le retribuzioni percepite in qualità di docente sono state calcolate sull'ultimo cedolino da docente esibito da parte ricorrente e considerate al lordo delle trattenute previdenziali e fiscali;
3) sul valore differenziale finale complessivo tra stipendio lordo dirigente scolastico/docente sono state considerate le trattenute previdenziali e fiscali, stimate in via forfetaria in percentuale circa 55%.
Ha nuovamente richiamato l'art 1226 c.c. in tema di valutazione equitativa del danno ai sensi e i criteri di equità e prudenza nella liquidazione.
Quanto alla posizione previdenziale ha fatto presente che la competenza in materia è della Ragioneria territoriale dello Stato e dell'Inps, a cui il Ministero dell'istruzione e del merito trasmetterà la pronuncia del giudice amministrativo per i provvedimenti conseguenti.
4. Le censure di parte appellante sono fondate solo in parte. N. 06385/2025 REG.RIC.
4.1. La doglianza riguardante la asserita erroneità del dies a quo è inammissibile in questa sede, dal momento che avrebbe dovuto costituire oggetto di esame in sede cognitoria.
Nel determinare la data virtuale di immissione in servizio, la sentenza di cui si chiede l'ottemperanza ha stabilito con chiarezza che la stessa sia da individuare nella data di immissione in servizio del concorrente che precede in graduatoria la parte ricorrente, senza alcuna ulteriore specificazione e senza fare distinzione fra modifiche del posizionamento dovute ad eventuali rinunce.
Il giudicato che si è formato e di cui si chiede l'esecuzione copre il dedotto e il deducibile e non può, quindi, essere riaperta in sede di ottemperanza la questione della individuazione del dies a quo per il calcolo del risarcimento, già riconosciuta nella data della nomina del concorrente che lo precede in graduatoria.
4.2. Quanto al profilo previdenziale, osserva il Collegio che la ricostruzione previdenziale e contributiva è stata espressamente riconosciuta dal Tar del Lazio, pertanto il ricorso in ottemperanza è sotto tale aspetto fondato e l'amministrazione competente dovrà provvedere.
4.3. La doglianza relativa alla parte variabile della retribuzione calcolata al minimo non è fondata.
In proposito nella sentenza n. 2293 del 20 marzo 2025 la Sezione ha osservato che «in ipotesi di ritardata costituzione del rapporto di impiego, il danno può essere liquidato in via equitativa e tenendo, altresì, conto del fatto che l'interessato, nel periodo in questione, non ha comunque svolto attività lavorativa in favore dell'amministrazione il che giustifica una significativa percentuale di abbattimento ex art. 1226 c.c. su quanto spetterebbe al dipendente se avesse effettivamente lavorato».
Seguendo il medesimo ragionamento correttamente, in assenza di effettiva prestazione lavorativa, la parte variabile della retribuzione è stata calcolata al minimo in via equitativa. N. 06385/2025 REG.RIC.
Resta fermo che, come statuito dal Tar Lazio con la sentenza 29 maggio 2024, n.
10926, il danno va liquidato secondo equità, a norma degli artt. 2056 e 1226 c.c., e quantificato in una somma corrispondente al 70% della retribuzione fissa che sarebbe spettata all'interessato dalla data della decorrenza economica, cui avrebbe avuto diritto, a quella che gli è stata invece riconosciuta.
4.4. È, infine, necessario che, nel prospetto dei conteggi, l'amministrazione indichi con precisione quale quota della somma offerta va imputata a sorte capitale, quale a interessi e quale a rivalutazione.
Il calcolo di rivalutazione e interessi andrà effettuato secondo le indicazioni fornite dal Tar Lazio nella richiamata sentenza.
Quindi sulla somma quantificata in via equitativa come specificato, dovranno poi essere computati sia la rivalutazione monetaria che gli interessi legali: infatti,
l'obbligazione di risarcimento del danno ha natura di debito di valore, con la conseguenza che la somma a tal fine liquidata deve essere ragguagliata, secondo gli indici Istat, ai valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidazione giudiziale.
Sulla stessa vanno poi considerati gli interessi legali dalla data dell'illecito, ovvero, nel caso di specie, dal momento della decorrenza economica cui il ricorrente avrebbe avuto diritto.
Essi vanno computati non già sulla complessiva somma rivalutata bensì su quella originaria rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria.
5. Conclusivamente, per quanto precede, il ricorso deve essere in parte accolto, nei sensi di cui sopra e, pertanto deve essere assegnato al Ministero dell'istruzione e del merito il termine di 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, per dare integrale esecuzione alla sentenza di questa sezione N. 06385/2025 REG.RIC.
n. 2293 del 20 marzo 2025, sia quanto alla ricostruzione previdenziale e contributiva, sia quanto al calcolo e alla specificazione analitica di quota capitale, da determinarsi con i criteri di cui innanzi, quota interessi e rivalutazione monetaria anno per anno.
Si riserva la nomina di un commissario ad acta per l'eventualità che l'amministrazione non provveda nei tempi assegnati.
Infine, considerato che ad oggi l'amministrazione, pur non avendo correttamente adempiuto, non è rimasta inerte, deve essere respinta allo stato la domanda di condanna alla penalità di mora per ogni giorno di ritardo, riservando anche la suddetta statuizione alla eventualità che l'amministrazione non provveda nei tempi assegnati.
6. Le spese del presente giudizio possono essere compensate in considerazione dell'accoglimento solo parziale.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione settima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte disponendo come da motivazione.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
TO CH, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
UR ZA, Consigliere, Estensore N. 06385/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
UR ZA
IL PRESIDENTE
TO CH
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 27/03/2026
N. 02583 /2026 REG.PROV.COLL. N. 06385/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6385 del 2025, proposto da:
SA SC, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Barretta, Raffaele Caroccia
e RE LE, con domicilio fisico eletto presso il loro studio in Napoli, piazza
Nicola Amore, 6;
contro
Ministero dell'istruzione e del merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui è domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Palma Miracapillo, non costituita in giudizio; N. 06385/2025 REG.RIC.
per l'ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato, sezione VII, n. 2293 del 2025.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione e del merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il consigliere UR ZA;
Udito, nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026, l'avvocato dello Stato
BE BR;
Vista l'istanza di decisione sugli scritti depositata dalla parte ricorrente;
FATTO e DIRITTO
1. La parte ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 2293 del 20 marzo
2025 di questa sezione con cui, in parziale riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza bis, n. 10926 del 2024, che ha riconosciuto il diritto della ricorrente «agli emolumenti connessi alla retrodatazione della nomina di modo che questa coincida con la data della nomina del concorrente che lo precede in graduatoria finale» relativa al concorso per dirigenti scolastici bandito in data 15 luglio 2011, il Ministero dell'istruzione e del merito è stato condannato a:
- corrispondere alla stessa il risarcimento, pari al 70% della retribuzione fissa dalla data della nomina, comprensiva della parte variabile con esclusione «delle altre somme che possa aver percepito nel corso del periodo considerato, come sarà onere dell'Amministrazione accertare» per il periodo compreso tra la data della nomina del N. 06385/2025 REG.RIC.
concorrente che la precede in graduatoria e la data del pensionamento della ricorrente, oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo i criteri indicati in sentenza;
- alla ricostruzione contributiva e previdenziale o alla corresponsione dell'equivalente economico.
Quindi è stato disposto che «l'amministrazione, entro il termine di novanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza, dovrà formulare una proposta risarcitoria all'appellante, ai sensi dell'art. 34, comma 4,
c.p.a., alla luce dei parametri indicati dal Tar nella sentenza 23 maggio 2024, n.
10473, corretti nei termini innanzi indicati».
La sentenza è stata comunicata all'amministrazione nel giorno del deposito e in data
14 luglio 2025 la parte ricorrente ha inviato all'amministrazione a mezzo pec la diffida all'esecuzione.
Con ricorso notificato in data 1° agosto 2025 la parte ricorrente lamentava che, nonostante fossero decorsi i 90 giorni assegnati, il Ministero non avesse provveduto.
Quindi ha chiesto di:
- fissare un termine breve perché il Ministero quantifichi i diritti risarcitori della parte ricorrente;
- disporre ogni misura utile per l'esecuzione della sentenza ottemperanda, ivi inclusa la nomina di un commissario ad acta che provveda nel caso di ulteriore inerzia della
P.A. successiva al termine per l'adempimento assegnatole;
- condannare l'amministrazione ad una penalità di mora equitativamente determinata per ogni giorno di ulteriore inadempimento.
Il Ministero dell'istruzione e del merito si è costituito solo formalmente.
Con pec in data 17 settembre 2025 il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Campania, Ufficio V, in ottemperanza alla sentenza ha formulato alla ricorrente una proposta risarcitoria, comprensiva di rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al soddisfo, di € 43.000,00. N. 06385/2025 REG.RIC.
In data 14 novembre 2025 la parte ricorrente ha notificato un reclamo ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a. domandando l'esatta esecuzione della sentenza ed ha conseguentemente chiesto, in data 17 novembre 2025, un rinvio della trattazione della causa.
Il Ministero dell'istruzione e del merito, in data 21 novembre 2025, ha depositato una relazione difensiva con allegata documentazione.
Con ordinanza n. 9396 del 28 novembre 2025 è stata accolta l'istanza di rinvio formalizzata dalla parte ricorrente in data 17 novembre 2025.
Con atto depositato in data 20 marzo 2026 la parte ricorrente ha chiesto la decisione della causa sugli scritti.
Alla camera di consiglio del 24 marzo 2026, in assenza di ulteriori scritti difensivi, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Nella proposta l'amministrazione ricostruisce come segue la posizione della ricorrente:
- è stata immessa in ruolo come docente con decorrenza 1° settembre 1996 ed è cessata dal servizio con decorrenza 1° settembre 2020;
- a seguito di accoglimento di ricorso, è stata collocata nella graduatoria dei dirigenti scolastici (concorso 2011) alla posizione 463 bis;
- il candidato che precedeva in graduatoria la prof.ssa SC, prof. TO LA
(posizione 463) è stata immessa nel ruolo dei dirigenti scolastici della regione Lazio a decorrere dal 1° settembre 2016;
- la prof.ssa SC, quindi, avrebbe dovuto essere assunta come dirigente scolastico dal 1° settembre 2016 e sarebbe, comunque, stata collocata a riposo per raggiunti limi d'età dal 1° settembre 2020.
Ciò posto l'amministrazione afferma che il danno economico viene, pertanto, conteggiato su 4 anni di servizio ed è dato dalla differenza tra la retribuzione spettante in qualità di dirigente scolastico per 4 anni di servizio (stipendio annuo lordo + N. 06385/2025 REG.RIC.
retribuzione di posizione parte fissa e variabile) e la retribuzione percepita in qualità di docente per 6 anni di servizio (stipendio annuo lordo + altri assegni), con abbattimento al 70%, al netto delle trattenute fiscali e previdenziali.
Su tali basi ha calcolato il risarcimento dovuto nella suindicata somma.
Nell'atto di reclamo la ricorrente afferma che nella suddetta proposta:
- non si farebbe riferimento ad aspetti numerici impedendo di comprendere quanto della somma offerta sia costituita dal capitale, quanto dagli interessi, quanto dalla rivalutazione;
- sarebbe rimasta inevasa la sentenza nella parte riguardante la ricostruzione previdenziale o contributiva o la sua monetizzazione.
Quindi ha formulato un unico motivo di violazione e/o falsa applicazione della sentenza da ottemperare, difetto di istruttoria e di motivazione, errore sui presupposti di fatto e di diritto, irragionevolezza manifesta.
La prima contestazione riguarda l'effettiva decorrenza del dies a quo per il calcolo del risarcimento.
In proposito fa presente che, con punti 69,70, ella occupava la posizione 463 bis della graduatoria e che, diversamente da quanto ritenuto dall'amministrazione, il soggetto che l'avrebbe preceduta nell'assunzione non è la prof.ssa TO, ma la prof.ssa
NN TU che, con punti 69,80 occupava il posto 460 della graduatoria, e che
è stata nominata presso il IV Circolo didattico di Forlì Cesena a far data dal settembre
2015.
La prof.ssa TO ha rifiutato l'interregionalità, a cui la ricorrente non si sarebbe sottratta, pertanto ella non dovrebbe essere vulnerata a causa di scelte non sue.
Quindi sostiene che il soggetto che l'ha preceduta non debba essere individuato nella prof.ssa TO, che ha differito per sua scelta la propria nomina, ma nella prof.ssa
TU.
Di conseguenza la seconda censura riguarda il quantum. N. 06385/2025 REG.RIC.
La ricorrente lamenta che l'Ufficio non avrebbe considerato che la rinuncia della prof.
TO avrebbe avuto come conseguenza la decurtazione di almeno due annualità.
Inoltre, sulla base di un prospetto che allega, lamenta che: non sarebbe stato preso in considerazione il dato previdenziale; la parte variabile della retribuzione erroneamente sarebbe stata calcolata al minimo; non sarebbe stata indicata la ripartizione della somma offerta fra capitale, interessi e rivalutazione.
Correggendo le inesattezze della proposta, a suo dire il risarcimento spettantele ammonterebbe ad € 90.587,25 oltre oneri previdenziali che non è stato possibile determinare.
Quindi ha chiesto di accertare, anche mediante consulenza tecnica d'ufficio o verificazione, la correttezza dei calcoli sopra indicati e, previa eventuale declaratoria di inefficacia/illegittimità della nota pervenuta in data 17 settembre 2025, condannare l'amministrazione al risarcimento in suo favore della somma di € 90.587,25, maggiorata di oneri previdenziali, di ulteriori interessi o di rivalutazione, o del diverso
(maggiore o minore importo) che emergerà a seguito della chiesta istruttoria.
Ha, infine, reiterato la richiesta di condanna dell'amministrazione al pagamento di una penalità di mora per ogni giorno di ulteriore adempimento.
3. Nella relazione depositata il 21 novembre 2025 l'amministrazione si difende sostenendo di aver correttamente adempiuto all'ordine stabilito dal Consiglio di Stato.
Nel dettaglio in ordine al dies a quo per il calcolo del risarcimento, ricorda che il giudice amministrativo ha previsto che lo stesso coincidesse con la data della nomina del concorrente che lo precede in graduatoria pertanto, per la parte appellante,
(posizione in graduatoria 463 bis) lo stesso è stato individuato nel 1° settembre 2016 in quanto la stessa risulta preceduta in graduatoria concorsuale da TO LA
(posizione 463), immessa in ruolo con procedura di interregionalità nel Lazio dal 1° settembre 2016. N. 06385/2025 REG.RIC.
Quindi l'individuazione del dies a quo per il calcolo del quantum debeatur sarebbe avvenuta in stretta aderenza alle indicazioni del giudice amministrativo.
In ordine all'indennità di posizione parte variabile, l'amministrazione precisa che trattandosi di una voce retributiva che compone la retribuzione del dirigente scolastico unitamente alla retribuzione tabellare, indennità di vacanza contrattuale, retribuzione di parte fissa e eventuali altri assegni e che dipende dalla fascia di complessità attribuita in ciascun anno scolastico all'istituzione scolastica su cui il dirigente scolastico presta servizio, la stessa è determinata ai sensi del contratto collettivo nazionale di settore (art. 42, comma 2, Ccnl relativo al triennio 2019 - 2021).
Non avendo la parte appellante mai svolto effettivamente le funzioni dirigenziali e non avendo mai di fatto ricevuto incarico su una specifica istituzione scolastica, correttamente l'indennità di posizione parte variabile sarebbe stata parametrata “al minimo”, ossia nella misura corrispondente alla fascia di complessità inferiore, coincidente con la indennità di posizione parte fissa (come da contratto collettivo citato).
Nel prospetto di riepilogo l'amministrazione ha ribadito che il danno economico subito dalla prof.ssa SC è stato, pertanto, conteggiato su 4 anni di servizio, sulla differenza tra la retribuzione spettante in qualità di dirigente scolastico per 4 anni di servizio (stipendio annuo lordo + retribuzione di posizione parte fissa e variabile – ricostruita in circa € 288.320,88) e la retribuzione percepita in qualità di docente per
4 anni di servizio (stipendio annuo lordo +altri assegni- ricostruita in circa €
151.727,48).
Sulla differenza così calcolata è stato considerato un abbattimento al 70%, e sottratte le trattenute fiscali e previdenziali, considerate in valore stimato e forfetario.
La proposta risarcitoria, comprensiva di rivalutazione monetaria ed interessi legali dal
20 marzo 2025 fino al soddisfo, è stata formulata in € 43.000,00.
L'amministrazione ha, altresì, precisato che: N. 06385/2025 REG.RIC.
1) per il conteggio degli importi retributivi (qualifica dirigente scolastico) sono stati presi in considerazione i seguenti dati retributivi dal Ccnl di settore valido per il triennio 2019 - 2021:
- stipendio tabellare;
- posizione fissa;
- posizione variabile minima prevista dall'art. 42 comma 2 del Ccnl 2019 -2021 (€
12.565,11 per l'anno 2020);
- posizione variabile minima prevista dalla stessa disposizione (€ 13.345,11 per l'anno
2021);
- non è stato conteggiato alcun importo a titolo di retribuzione di risultato, in quanto tale voce retributiva risulta afferente all'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, non ricorrente nel caso di specie;
2) le retribuzioni percepite in qualità di docente sono state calcolate sull'ultimo cedolino da docente esibito da parte ricorrente e considerate al lordo delle trattenute previdenziali e fiscali;
3) sul valore differenziale finale complessivo tra stipendio lordo dirigente scolastico/docente sono state considerate le trattenute previdenziali e fiscali, stimate in via forfetaria in percentuale circa 55%.
Ha nuovamente richiamato l'art 1226 c.c. in tema di valutazione equitativa del danno ai sensi e i criteri di equità e prudenza nella liquidazione.
Quanto alla posizione previdenziale ha fatto presente che la competenza in materia è della Ragioneria territoriale dello Stato e dell'Inps, a cui il Ministero dell'istruzione e del merito trasmetterà la pronuncia del giudice amministrativo per i provvedimenti conseguenti.
4. Le censure di parte appellante sono fondate solo in parte. N. 06385/2025 REG.RIC.
4.1. La doglianza riguardante la asserita erroneità del dies a quo è inammissibile in questa sede, dal momento che avrebbe dovuto costituire oggetto di esame in sede cognitoria.
Nel determinare la data virtuale di immissione in servizio, la sentenza di cui si chiede l'ottemperanza ha stabilito con chiarezza che la stessa sia da individuare nella data di immissione in servizio del concorrente che precede in graduatoria la parte ricorrente, senza alcuna ulteriore specificazione e senza fare distinzione fra modifiche del posizionamento dovute ad eventuali rinunce.
Il giudicato che si è formato e di cui si chiede l'esecuzione copre il dedotto e il deducibile e non può, quindi, essere riaperta in sede di ottemperanza la questione della individuazione del dies a quo per il calcolo del risarcimento, già riconosciuta nella data della nomina del concorrente che lo precede in graduatoria.
4.2. Quanto al profilo previdenziale, osserva il Collegio che la ricostruzione previdenziale e contributiva è stata espressamente riconosciuta dal Tar del Lazio, pertanto il ricorso in ottemperanza è sotto tale aspetto fondato e l'amministrazione competente dovrà provvedere.
4.3. La doglianza relativa alla parte variabile della retribuzione calcolata al minimo non è fondata.
In proposito nella sentenza n. 2293 del 20 marzo 2025 la Sezione ha osservato che «in ipotesi di ritardata costituzione del rapporto di impiego, il danno può essere liquidato in via equitativa e tenendo, altresì, conto del fatto che l'interessato, nel periodo in questione, non ha comunque svolto attività lavorativa in favore dell'amministrazione il che giustifica una significativa percentuale di abbattimento ex art. 1226 c.c. su quanto spetterebbe al dipendente se avesse effettivamente lavorato».
Seguendo il medesimo ragionamento correttamente, in assenza di effettiva prestazione lavorativa, la parte variabile della retribuzione è stata calcolata al minimo in via equitativa. N. 06385/2025 REG.RIC.
Resta fermo che, come statuito dal Tar Lazio con la sentenza 29 maggio 2024, n.
10926, il danno va liquidato secondo equità, a norma degli artt. 2056 e 1226 c.c., e quantificato in una somma corrispondente al 70% della retribuzione fissa che sarebbe spettata all'interessato dalla data della decorrenza economica, cui avrebbe avuto diritto, a quella che gli è stata invece riconosciuta.
4.4. È, infine, necessario che, nel prospetto dei conteggi, l'amministrazione indichi con precisione quale quota della somma offerta va imputata a sorte capitale, quale a interessi e quale a rivalutazione.
Il calcolo di rivalutazione e interessi andrà effettuato secondo le indicazioni fornite dal Tar Lazio nella richiamata sentenza.
Quindi sulla somma quantificata in via equitativa come specificato, dovranno poi essere computati sia la rivalutazione monetaria che gli interessi legali: infatti,
l'obbligazione di risarcimento del danno ha natura di debito di valore, con la conseguenza che la somma a tal fine liquidata deve essere ragguagliata, secondo gli indici Istat, ai valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidazione giudiziale.
Sulla stessa vanno poi considerati gli interessi legali dalla data dell'illecito, ovvero, nel caso di specie, dal momento della decorrenza economica cui il ricorrente avrebbe avuto diritto.
Essi vanno computati non già sulla complessiva somma rivalutata bensì su quella originaria rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria.
5. Conclusivamente, per quanto precede, il ricorso deve essere in parte accolto, nei sensi di cui sopra e, pertanto deve essere assegnato al Ministero dell'istruzione e del merito il termine di 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, per dare integrale esecuzione alla sentenza di questa sezione N. 06385/2025 REG.RIC.
n. 2293 del 20 marzo 2025, sia quanto alla ricostruzione previdenziale e contributiva, sia quanto al calcolo e alla specificazione analitica di quota capitale, da determinarsi con i criteri di cui innanzi, quota interessi e rivalutazione monetaria anno per anno.
Si riserva la nomina di un commissario ad acta per l'eventualità che l'amministrazione non provveda nei tempi assegnati.
Infine, considerato che ad oggi l'amministrazione, pur non avendo correttamente adempiuto, non è rimasta inerte, deve essere respinta allo stato la domanda di condanna alla penalità di mora per ogni giorno di ritardo, riservando anche la suddetta statuizione alla eventualità che l'amministrazione non provveda nei tempi assegnati.
6. Le spese del presente giudizio possono essere compensate in considerazione dell'accoglimento solo parziale.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione settima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte disponendo come da motivazione.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
TO CH, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
UR ZA, Consigliere, Estensore N. 06385/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
UR ZA
IL PRESIDENTE
TO CH
IL SEGRETARIO