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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/07/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza n.
Registro generale Appello Lavoro n.452/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di LA, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente
Dott.ssa Susanna Mantovani Consigliere
Dott.ssa Daniela Macaluso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n.5711/2024 del Tribunale di
LA ( est. EL ) , e promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti Salvatore Giannattasio e Andrea Giannattasio, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Castellammare di Stabia (NA) alla via S. Allende 36/a,
APPELLANTE
Contro
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso ope legis, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le conclusioni
PER L'APPELLANTE
RIFORMARE la sentenza di primo grado laddove dispone la compensazione totale delle spese di lite.
IN VIA CONSEQUENZIALE, CONDANNARE parte resistente al pagamento delle spese legali per intero, con vittoria del compenso professionale e delle spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario, spese generali 15%, contributo unificato ed accessori di legge, tutti in favore dei procuratori antistatari.
1 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il Tribunale di LA, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza oggi impugnata accoglieva il ricorso proposto da tendente ad accertare e dichiarare il diritto della Pt_1
ricorrente, quale docente precaria con un contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno) nell'anno scolastico 2022/23, ad ottenere l'indennità sostitutiva per un numero complessivo di 24,33 giorni di ferie maturate e non godute.
All'esito del giudizio di prime cure, il Tribunale, riduceva la pretesa attorea da €.1567,58 ad € 1.309,00, compensando integralmente le spese di lite.
ritiene la decisione del Tribunale erronea per avere disposto la compensazione Pt_1
integrale delle spese di lite, in violazione dei criteri normativi che regolano la materia.
Secondo parte appellante la modesta riduzione del quantum richiesto da € 1.567,58 a €
1.309,00 non è un'ipotesi di soccombenza reciproca, né può giustificare la totale compensazione delle spese di lite.
Inoltre, è erronea l'affermazione del Tribunale secondo cui la questione sarebbe stata controversa fino a “recente” pronuncia della Corte di Cassazione, poiché i principi applicabili risultavano già consolidati almeno dal 2022.
Ed invero, il ricorso introduttivo era stato depositato il 13 settembre 2024 e notificato al
Cont
resistente in data 4 novembre 2024, quando il quadro giurisprudenziale era già ampiamente consolidato.
All'udienza del 01/07/2025, verificata la regolarità delle notifiche e dichiarata la contumacia del , la causa è stata discussa e decisa Controparte_1
come da dispositivo che si trascrive in calce.
^^^^
L'appello è fondato e va accolto per i motivi di seguito esposti
Secondo gli artt. 91 e 92 c.p.c., il principio di soccombenza nella attribuzione del carico delle spese processuali costituisce un principio di carattere generale, cui fa eccezione la sola possibilità per il giudice di compensare (parzialmente o per intero) le spese, ex art.92 comma 2 c.p.c. .
Detta compensazione delle spese di lite può essere disposta, oltre che nel caso di soccombenza reciproca, soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 2 92, comma 2, c.p.c. (in tal senso v. Cass. n. 4696 del 2019; v. anche Cass. n. 3977 del
2020, Cass.17966/2024).
Nel caso in esame,l a motivazione posta a base della statuita compensazione delle spese di lite, così come specificata in sentenza, ovvero “questione controversa in giurisprudenza”, non ha ragion d'essere, nella considerazione che la Suprema Corte si era espressa sull'argomento oggetto di causa con l'ordinanza n. 14268 del 2022, e successivamente con le pronunce n. 13440/2024, n. 15415/2024, n. 16715/2024.
Anche la riduzione del quantum richiesto, non giustifica la compensazione delle spese di lite.
Sul punto, la Corte di Cassazione con la sentenza del 31 Ottobre 2022, n. 32061, ha così statuito: ”in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi,”.
Nel caso in esame, la domanda di parte appellante è stata accolta, anche se parzialmente e conseguentemente, la statuizione sulle spese deve tener conto del fatto che la parte è comunque vittoriosa e che sulla base del principio di causalità, che regola il governo delle spese, l'avere agito in giudizio risulta giustificato per ottenere la soddisfazione della pretesa, e quindi le spese di lite devono essere poste a carico del soccombente
. CP_1
Alla luce delle argomentazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, il gravame deve essere accolto, con parziale riforma della sentenza impugnata e condanna del a rifondere all'appellante le spese Controparte_1 di lite del primo grado che si liquidano in €. 1.030,00, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta in giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione a favore degli avvocati antistatari, confermando le altre statuizioni di merito.
Il regolamento delle spese di lite del grado segue il criterio della soccombenza e, considerato il valore della causa e rilevata l'assenza di attività istruttoria, le stesse si liquidano come da dispositivo e vengono distratte a favore degli avvocati antistatari.
PQM
In parziale riforma della sentenza n.5711/2024 del Tribunale di LA, condanna il a rifondere all'appellante le spese di lite, liquidate Controparte_1
3 n €. 1.030,00, oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione a favore degli avvocati antistatari.
Conferma le altre statuizioni di merito.
Condanna il al pagamento delle spese di lite del Controparte_1 grado liquidate in €.1.000,00 oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione a favore degli avvocati antistatari.
LA,01.07.2025
Il giudice ausiliario relatore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Macaluso Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni
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Registro generale Appello Lavoro n.452/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di LA, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente
Dott.ssa Susanna Mantovani Consigliere
Dott.ssa Daniela Macaluso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n.5711/2024 del Tribunale di
LA ( est. EL ) , e promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti Salvatore Giannattasio e Andrea Giannattasio, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Castellammare di Stabia (NA) alla via S. Allende 36/a,
APPELLANTE
Contro
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso ope legis, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le conclusioni
PER L'APPELLANTE
RIFORMARE la sentenza di primo grado laddove dispone la compensazione totale delle spese di lite.
IN VIA CONSEQUENZIALE, CONDANNARE parte resistente al pagamento delle spese legali per intero, con vittoria del compenso professionale e delle spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario, spese generali 15%, contributo unificato ed accessori di legge, tutti in favore dei procuratori antistatari.
1 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il Tribunale di LA, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza oggi impugnata accoglieva il ricorso proposto da tendente ad accertare e dichiarare il diritto della Pt_1
ricorrente, quale docente precaria con un contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno) nell'anno scolastico 2022/23, ad ottenere l'indennità sostitutiva per un numero complessivo di 24,33 giorni di ferie maturate e non godute.
All'esito del giudizio di prime cure, il Tribunale, riduceva la pretesa attorea da €.1567,58 ad € 1.309,00, compensando integralmente le spese di lite.
ritiene la decisione del Tribunale erronea per avere disposto la compensazione Pt_1
integrale delle spese di lite, in violazione dei criteri normativi che regolano la materia.
Secondo parte appellante la modesta riduzione del quantum richiesto da € 1.567,58 a €
1.309,00 non è un'ipotesi di soccombenza reciproca, né può giustificare la totale compensazione delle spese di lite.
Inoltre, è erronea l'affermazione del Tribunale secondo cui la questione sarebbe stata controversa fino a “recente” pronuncia della Corte di Cassazione, poiché i principi applicabili risultavano già consolidati almeno dal 2022.
Ed invero, il ricorso introduttivo era stato depositato il 13 settembre 2024 e notificato al
Cont
resistente in data 4 novembre 2024, quando il quadro giurisprudenziale era già ampiamente consolidato.
All'udienza del 01/07/2025, verificata la regolarità delle notifiche e dichiarata la contumacia del , la causa è stata discussa e decisa Controparte_1
come da dispositivo che si trascrive in calce.
^^^^
L'appello è fondato e va accolto per i motivi di seguito esposti
Secondo gli artt. 91 e 92 c.p.c., il principio di soccombenza nella attribuzione del carico delle spese processuali costituisce un principio di carattere generale, cui fa eccezione la sola possibilità per il giudice di compensare (parzialmente o per intero) le spese, ex art.92 comma 2 c.p.c. .
Detta compensazione delle spese di lite può essere disposta, oltre che nel caso di soccombenza reciproca, soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 2 92, comma 2, c.p.c. (in tal senso v. Cass. n. 4696 del 2019; v. anche Cass. n. 3977 del
2020, Cass.17966/2024).
Nel caso in esame,l a motivazione posta a base della statuita compensazione delle spese di lite, così come specificata in sentenza, ovvero “questione controversa in giurisprudenza”, non ha ragion d'essere, nella considerazione che la Suprema Corte si era espressa sull'argomento oggetto di causa con l'ordinanza n. 14268 del 2022, e successivamente con le pronunce n. 13440/2024, n. 15415/2024, n. 16715/2024.
Anche la riduzione del quantum richiesto, non giustifica la compensazione delle spese di lite.
Sul punto, la Corte di Cassazione con la sentenza del 31 Ottobre 2022, n. 32061, ha così statuito: ”in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi,”.
Nel caso in esame, la domanda di parte appellante è stata accolta, anche se parzialmente e conseguentemente, la statuizione sulle spese deve tener conto del fatto che la parte è comunque vittoriosa e che sulla base del principio di causalità, che regola il governo delle spese, l'avere agito in giudizio risulta giustificato per ottenere la soddisfazione della pretesa, e quindi le spese di lite devono essere poste a carico del soccombente
. CP_1
Alla luce delle argomentazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, il gravame deve essere accolto, con parziale riforma della sentenza impugnata e condanna del a rifondere all'appellante le spese Controparte_1 di lite del primo grado che si liquidano in €. 1.030,00, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta in giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione a favore degli avvocati antistatari, confermando le altre statuizioni di merito.
Il regolamento delle spese di lite del grado segue il criterio della soccombenza e, considerato il valore della causa e rilevata l'assenza di attività istruttoria, le stesse si liquidano come da dispositivo e vengono distratte a favore degli avvocati antistatari.
PQM
In parziale riforma della sentenza n.5711/2024 del Tribunale di LA, condanna il a rifondere all'appellante le spese di lite, liquidate Controparte_1
3 n €. 1.030,00, oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione a favore degli avvocati antistatari.
Conferma le altre statuizioni di merito.
Condanna il al pagamento delle spese di lite del Controparte_1 grado liquidate in €.1.000,00 oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione a favore degli avvocati antistatari.
LA,01.07.2025
Il giudice ausiliario relatore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Macaluso Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni
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