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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/12/2025, n. 9813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9813 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36108/2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36108/2025 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. DEL ZOPPO CRISTINA, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in PIAZZA RISORGIMENTO N.8 20129 MILANO presso il difensore avv. DEL ZOPPO CRISTINA RICORRENTE contro (C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO CONCLUSIONI Per Parte_1
In via principale e nel merito - condannare ( ) in qualità di titolare della CP_1 C.F._1
, con sede in Medicina (BO), via Sabbionara 611, previo accertamento dell'intervenuta risoluzione del CP_1 contratto, alla restituzione in favore di , del bene oggetto del contratto di locazione Parte_1 finanziaria immobiliare FS 1284614, avente ad oggetto unità immobiliare ad uso deposito /magazzino sito al piano terreno con annessa corte esclusiva di pertinenza, sito nel comune di Medicina (BO), in via Sabbionara
611 ed attualmente identificata nel vigente catasto fabbricati del predetto comune al FG.150 mapp.8, sub 76- 84, cat.C2, con vittoria delle spese del presente giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha presentato ricorso avverso di rimasta contumace. Parte_1 CP_1 Persona_1
Ha agito per fare accertare l'intervenuta risoluzione del contratto di leasing e per ottenere la condanna di parte convenuta alla restituzione dell'immobile rilasciato a favore dell'utilizzatrice. Ai sensi di Cass. S.U. n. 13533/2001 ha dimostrato il proprio titolo alla restituzione, provando il contratto di leasing e la consegna dell'immobile (docc. 2 e 4); ha allegato l'altrui inadempimento e dimostrato l'intervenuta risoluzione stragiudiziale ex art. 1456 c.c. (doc. 5) in data 29.5.2025. Parte convenuta è quindi tenuta all'immediato rilascio, libero da persone o cose, dell'unità immobiliare ad uso deposito /magazzino sito al piano terreno con annessa corte esclusiva di pertinenza, sito nel comune di Medicina (BO), in via Sabbionara 611 ed attualmente identificata nel vigente catasto fabbricati del predetto comune al FG.150 mapp.8, sub 76-84, cat.C2. La ricorrente ha indicato in atti un corrispettivo globale di poco più € 189.000,00 al netto del prezzo di opzione, sulla cui base, ex art. 15 c. III c.p.c., si liquidano le spese di lite che, in ragione della semplicità della causa, sono ridotti del 50%, previa espunzione del costo della fase istruttoria, del tutto irrilevante. Si liquidano pertanto € 4.250,00, oltre spese generali 15% e c.p.a. (non anche i.v.a. pagina 1 di 2 essendo parte ricorrente soggetto passivo d'imposta che, in tale qualità, già porta a credito l'i.v.a. esposta in fattura dal suo patrocinante).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta DICHIARA L'intervenuta risoluzione ex art. 1456 c.c. del rapporto di leasing intercorrente tra e Parte_1 in data 29.5.2025 per inadempimento di parte Parte_2 Parte_2
CONDANNA in favore di Parte_2 Parte_1
• all'immediato rilascio, libero da persone o cose, dell'unità immobiliare ad uso deposito
/magazzino sito al piano terreno con annessa corte esclusiva di pertinenza, sito nel comune di Medicina (BO), in via Sabbionara 611 ed attualmente identificata nel vigente catasto fabbricati del predetto comune al FG.150 mapp.8, sub 76-84, cat.C2
• al pagamento di € 4.250,00, oltre spese generali 15% e c.p.a. Milano, 18 dicembre 2025 Il Giudice dott. Claudio Tranquillo
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REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36108/2025 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. DEL ZOPPO CRISTINA, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in PIAZZA RISORGIMENTO N.8 20129 MILANO presso il difensore avv. DEL ZOPPO CRISTINA RICORRENTE contro (C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO CONCLUSIONI Per Parte_1
In via principale e nel merito - condannare ( ) in qualità di titolare della CP_1 C.F._1
, con sede in Medicina (BO), via Sabbionara 611, previo accertamento dell'intervenuta risoluzione del CP_1 contratto, alla restituzione in favore di , del bene oggetto del contratto di locazione Parte_1 finanziaria immobiliare FS 1284614, avente ad oggetto unità immobiliare ad uso deposito /magazzino sito al piano terreno con annessa corte esclusiva di pertinenza, sito nel comune di Medicina (BO), in via Sabbionara
611 ed attualmente identificata nel vigente catasto fabbricati del predetto comune al FG.150 mapp.8, sub 76- 84, cat.C2, con vittoria delle spese del presente giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha presentato ricorso avverso di rimasta contumace. Parte_1 CP_1 Persona_1
Ha agito per fare accertare l'intervenuta risoluzione del contratto di leasing e per ottenere la condanna di parte convenuta alla restituzione dell'immobile rilasciato a favore dell'utilizzatrice. Ai sensi di Cass. S.U. n. 13533/2001 ha dimostrato il proprio titolo alla restituzione, provando il contratto di leasing e la consegna dell'immobile (docc. 2 e 4); ha allegato l'altrui inadempimento e dimostrato l'intervenuta risoluzione stragiudiziale ex art. 1456 c.c. (doc. 5) in data 29.5.2025. Parte convenuta è quindi tenuta all'immediato rilascio, libero da persone o cose, dell'unità immobiliare ad uso deposito /magazzino sito al piano terreno con annessa corte esclusiva di pertinenza, sito nel comune di Medicina (BO), in via Sabbionara 611 ed attualmente identificata nel vigente catasto fabbricati del predetto comune al FG.150 mapp.8, sub 76-84, cat.C2. La ricorrente ha indicato in atti un corrispettivo globale di poco più € 189.000,00 al netto del prezzo di opzione, sulla cui base, ex art. 15 c. III c.p.c., si liquidano le spese di lite che, in ragione della semplicità della causa, sono ridotti del 50%, previa espunzione del costo della fase istruttoria, del tutto irrilevante. Si liquidano pertanto € 4.250,00, oltre spese generali 15% e c.p.a. (non anche i.v.a. pagina 1 di 2 essendo parte ricorrente soggetto passivo d'imposta che, in tale qualità, già porta a credito l'i.v.a. esposta in fattura dal suo patrocinante).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta DICHIARA L'intervenuta risoluzione ex art. 1456 c.c. del rapporto di leasing intercorrente tra e Parte_1 in data 29.5.2025 per inadempimento di parte Parte_2 Parte_2
CONDANNA in favore di Parte_2 Parte_1
• all'immediato rilascio, libero da persone o cose, dell'unità immobiliare ad uso deposito
/magazzino sito al piano terreno con annessa corte esclusiva di pertinenza, sito nel comune di Medicina (BO), in via Sabbionara 611 ed attualmente identificata nel vigente catasto fabbricati del predetto comune al FG.150 mapp.8, sub 76-84, cat.C2
• al pagamento di € 4.250,00, oltre spese generali 15% e c.p.a. Milano, 18 dicembre 2025 Il Giudice dott. Claudio Tranquillo
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