TRIB
Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 20/06/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 328/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data
20.2.2024
da
Parte_1
- opponente –
rappresentata e difesa dagli Avv.ti SESSA MARILENA, ROSSI PAOLO EMILIO ed ORTIS
SILVIA, come da mandato in calce al ricorso, con domicilio eletto presso il loro studio in
Venezia, S. Marco n. 3911,
con tro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore,
– opposto -
rappresentato e difeso dall'Avv. APRILE SERGIO, giusta procura ad lites rilasciata dal legale rappresentante pro tempore, con atto del notaio in Fiumicino, rep. 37590, racc. Persona_1
7131, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale distrettuale di Venezia Santa CP_1
Croce 929
O G G ETTO : O bbl i go contri buti vo del dat o re di l avoro.
1 CO NC LU SIO NI
Per parte opponente:
1. respingere la domanda dell' e conseguentemente annullare, revocare e comunque CP_1
dichiarare privo di effetto l'avviso d'addebito n. 419 2023 00016787 68 000 emesso dall' di CP_1
Venezia e qui impugnato e, conseguentemente, dichiarare ed accertare che la sig.ra Parte_1
nulla deve per i titoli ivi indicati;
[...]
2. dichiarare illegittima l'iscrizione della Sig. alla Gestione Commercianti per il Parte_1
periodo oggetto di causa e ordinarne all la cancellazione;
CP_1
3. dichiarare che la sig.ra non è tenuta ad alcun versamento previdenziale, di tipo Parte_1
contributivo né assicurativo, in relazione alla Gestione Commercianti.
IN VIA SUBORDINATA:
nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto Giudicante, non si sa per qual motivo,
accertasse, anche solo parzialmente, il credito contributivo fatto valere dell' , comunque, CP_1
annullare e/o revocare e/o, comunque, dichiarare privo di effetto in parte qua (in relazione ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2017) l'avviso d'addebito n. 419 2023 00016787 68 000 emesso dall' di Venezia, per i motivi di cui in narrativa. CP_1
IN OGNI CASO:
con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, da determinarsi con l'incremento del 30% previsto dall'art. 4, c. 1 bis D.M. 55/2014 come modificato dal D.M.
37/2018, essendo gli atti depositati con modalità telematiche e redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e che, in particolare, consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.
Per CP_1
respingersi il ricorso e le domande tutte formulate dal ricorrente nei confronti di e, per CP_1
l'effetto, dichiararsi legittimo l'avviso di addebito impugnato;
- in subordine, accertare e dichiarare la debenza a favore di delle somme di cui all'avviso CP_1
d'addebito, condannando il ricorrente al relativo pagamento;
- in ogni caso, condannarsi la parte ricorrente alla rifusione delle spese e degli onorari di lite del presente giudizio.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ricorrente proponeva opposizione avverso avviso di addebito con il quale l' CP_1
intimava il pagamento nei suoi confronti di € 11.534,31 quali contributi asseritamente dovuti alla Gestione Commercianti da gennaio 2017 a novembre 2018 sul presupposto –
contestato in ricorso – dell'espletamento da parte della stessa, legale rappresentante e socia al 50% Essedi Servizi s.r.l., di attività lavorativa tale da determinare l'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti e del pagamento dei relativi contributi. Eccepiva
l'intervenuta prescrizione delle pretese, per il decorso di periodo ultraquinquennale rispetto alla notifica dell'avviso di addebito in data 16.1.2024 e la loro infondatezza nel merito, per carenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'iscrizione alla Gestione
Commercianti.
2. Costituendosi in giudizio l' negava fondatezza al ricorso avversario evidenziando CP_1
per un verso l'efficacia interruttiva della prescrizione della notifica del verbale ispettivo e per altro verso quanto emerso in sede di accertamento circa l'espletamento di attività
lavorativa a favore della Essedi Servizi s.r.l. da parte della . Pt_2
3. La causa, inizialmente discussa in punto prescrizione, veniva istruita mediante assunzione di alcune deposizioni testimoniali per pervenire infine in decisione all'udienza odierna,
previo deposito di note conclusive.
§ § § § § § § § § § § § §
4. Va chiarito che i contributi azionati con l'avviso di addebito opposto sono riferiti ad attività asseritamente commerciale svolta dalla ricorrente da gennaio 2017 a novembre
2018 quale titolare (in quanto legale rappresentante e socia al 50%) della Essedi Servizi
s.r.l. – qualità e titolarità peraltro assunte solo dal 31.3.2017 (doc. 8 ric.).
5. Sul punto occorre considerare che l'art. 1, co. 202 e ss., L. 662/96 stabilisce quale presupposto per l'iscrizione alla Gestione Commercianti, da parte dei titolari di aziende commerciali, lo svolgimento personale di attività lavorativa nell'azienda con abitualità e prevalenza.
3 6. Ora, che la ricorrente nel periodo da marzo 2017 a novembre 2018 fosse titolare di azienda commerciale non può esserci dubbio, poiché Essedi Servizi s.r.l. si occupava in prevalenza di affitti a breve termine, anche in relazione ad immobili di proprietà di terzi,
implicante attività di gestione continuativa, anche attraverso collaboratori/dipendenti,
sicché l'attività svolta dalla società non può dirsi consistesse nel mero godimento di immobili propri.
7. Quanto all'espletamento di attività lavorativa a favore delle società da parte della opponente, l'istruttoria svolta e le stesse difese di cui al ricorso consentono di affermare che ne svolgesse, anche se solo a supporto del proprio compagno (nonché socio) che vi si dedicava in maniera preponderante, almeno per quanto emerso in giudizio in considerazione di quanto dichiarato dai testi assunti per loro conoscenza diretta.
8. Ne emerge un quadro fattuale tale per cui la svolgeva nell'ambito di Essedi Pt_2
Servizi s.r.l. attività lavorativa personale di carattere marginale sia rispetto a quella svolta dall'altro socio (e compagno dell'opponente) AL IE che rispetto a quella svolta come dipendente di Alaro s.r.l., formalmente a part time al 40% ma di fatto implicante un suo impegno quasi a tempo pieno.
9. Ne consegue l'infondatezza delle pretese dell' azionate nell'avviso di addebito CP_1
opposto, il quale va dunque annullato.
10. L'eccezione di prescrizione svolta in ricorso rimane conseguentemente assorbita.
11. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, annulla l'avviso di addebito opposto per infondatezza delle pretese ivi azionate.
Condanna l' a rifondere all'opponente le spese di lite, che liquida in complessivi € CP_1
3.300,00, da maggiorarsi del 30% ex art. 4, co. 1 bis, DM 55/14, oltre ad IVA e CPA ed al rimborso forfetario di cui alla legge professionale nonchè al rimborso delle spese di contributo unificato per € 43,00.
4 Venezia, 20/06/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
5