Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 20/01/2026, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00201/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01380/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1380 del 2025, proposto da
CE PA, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Nicola Zampieri e Fabio Ganci, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio fisico ex lege presso la Segreteria della Sezione, Via Butera n. 6;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Uff. Scolastico Reg.le Sicilia Ufficio Ambito Territoriale di Palermo, Usr Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio digitale corrispondente alla PEC come da registri di giustizia, e domicilio fisico ex lege presso la sua sede in Palermo, Via Mariano Stabile n. 182;
per l’ottemperanza
DELLA SENTENZA N. 924, DEPOSITATA DAL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZ. LAVORO IL 13/9/2024, PASSATA IN GIUDICATO.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Uff Scolastico Reg Sicilia Ufficio i Ambito Territoriale di Palermo e di Usr Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 il dott. NO NC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato:
- che parte ricorrente agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 924, depositata dal Tribunale di Termini Imerese il 13/9/2024 e passata in giudicato (cfr. attestazione della Cancelleria in atti, del 31/7/2025);
- che il provvedimento giurisdizionale ha ordinato all’Ente intimato il pagamento della somma di 3.000 €, attraverso l'emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale, oltre agli interessi legali o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione e alle spese di lite, in conseguenza dell’accertamento del diritto all’assegnazione della Carta per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023;
Atteso:
- che il ricorso è fondato e merita accoglimento, sulla scorta dei precedenti di questa Sezione (cfr. per tutti 22/5/2025 n. 1116 e 25/6/2025 n. 1410);
- che la sentenza dispone la condanna pecuniaria dell’amministrazione resistente ed è passata in giudicato;
- che sono state rispettate le formalità ed i termini previsti dalla legge in punto di notifica della pronuncia all’amministrazione scolastica debitrice (cfr. notifica effettuata il 18/2/2025, con conseguente decorso del termine dilatorio di 120 giorni ex art. 14 comma 1 del D.L. 669/1996);
- che di converso, l’amministrazione resistente, costituendosi in giudizio, non ha obiettato di avere già corrisposto la somma dovuta né ha eccepito l’intervento di altri fatti modificativi od estintivi delle ragioni di credito di parte ricorrente;
Rilevato:
- che la resistente amministrazione, pertanto, deve essere condannata a rilasciare la “Carta del docente” in favore della parte ricorrente e ad accreditarvi l’importo indicato nella sentenza in oggetto per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, oltre interessi o rivalutazione – ai sensi dell’art. 22 comma 36 della L. 724/94 – dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione e le spese di lite ed accessori, entro il termine ultimo di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa (o dalla notificazione ad opera di parte, se anteriore) della presente sentenza;
- che, per il caso di ulteriore inerzia, si nomina sin da ora commissario ad acta il Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione” del Ministero dell'Istruzione e del Merito, senza compenso, ma con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro dirigente dello stesso Ufficio (cfr. analoga sentenza di questa Sezione 23/10/2025 n. 2315);
- che quest’ultimo dovrà attivarsi, dietro apposita istanza di parte ricorrente, in caso di vana scadenza del termine sopra indicato, e a sua volta provvedere direttamente nell'ulteriore termine di 60 giorni;
Evidenziato:
- che, una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto;
- che si precisa altresì che il Commissario ad acta è tenuto a effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con deposito all'interno del relativo fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato “Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali” , rinvenibile sul sito web della G.A., Portale dell'Avvocato - Processo Amministrativo Telematico - Documentazione operativa e modulistica, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e inoltrato all'indirizzo PEC risultante dall'elenco denominato “Indirizzi PEC per il PAT” ;
- che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano - in favore della parte ricorrente - avendo riguardo, analogicamente, ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le “procedure esecutive mobiliari” , relativamente alla fase studio e istruttoria/trattazione, tenuto conto dello scaglione di valore applicabile e della non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate (v. Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247; 30 gennaio 2015, n. 453).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando così dispone:
a) accoglie l’introdotto ricorso e, per l'effetto, ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione al titolo azionato come specificato in narrativa;
b) assegna all’Ente intimato il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa (o dalla notificazione ad opera di parte, se anteriore) della presente sentenza, per il pagamento degli importi dovuti in base al decreto ingiuntivo indicato in narrativa;
c) nomina Commissario ad acta (con facoltà di delega) per il caso di persistente inadempimento, il Direttore generale pro tempore della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione” del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega;
d) condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite – previa distrazione in favore dei legali di parte ricorrente indicati in epigrafe, dichiaratisi antistatari ai sensi degli artt. 39 comma 1 c.p.a. e 93 c.p.c. – liquidate in complessivi € 500 (cinquecento/00), per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge e refusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
La presente sentenza è depositata in forma telematica, e la Segreteria del Tribunale provvederà a darne comunicazione alle parti e al soggetto designato quale Commissario ad acta .
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NO NC, Presidente, Estensore
Bartolo Salone, Primo Referendario
Andrea Illuminati, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NO NC |
IL SEGRETARIO