Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00122/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01920/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1920 del 2022, proposto da:
GI ME, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Morelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Campagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello GI Feola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via G.V. Quaranta n. 5;
per l'annullamento:
del provvedimento prot. n. 21754 del 20 settembre 2022, notificato a mezzo PEC in pari data, col quale il Comune di Campagna, a definitivo riscontro della diffida del ricorrente prot. n. 5525 del 14 marzo 2022, ha rigettato l'istanza del ricorrente di rimessione in pristino dei terreni siti nel Comune di Campagna, alla località Quadrivio, distinti al catasto foglio 70, particella 836 e pagamento dei danni non patrimoniali e da mancato utilizzo ovvero mediante adozione di formale atto, ai sensi dell’art. 42–bis d.p.r. 327/2001, con conseguente pagamento dei danni patrimoniali, non patrimoniali e da mancato utilizzo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Campagna;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 dicembre 2025 il dott. RI IA, presente in videocollegamento da remoto M.G. Feola;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- La controversia prende le mosse dall’occupazione dei terreni di proprietà di GI ME e acquisiti per successione ereditaria, siti nel Comune di Campagna in provincia di Salerno, alla località Quadrivio, distinti al catasto al foglio 70, particella 836.
Riferisce il ricorrente, supportato dalla relazione tecnica allegata agli atti della causa, che l’area relativa ai predetti terreni finiva per essere destinata all’uso pubblico perché trasformata in parte a strada ed in parte a parcheggio pubblico, oltre che attraversata da cavidotti elettrici e occupata da pali dell’illuminazione pubblica illuminazione.
Il ricorrente, pertanto, con diversi solleciti, aveva chiesto all’amministrazione comunale di regolarizzare ciò che riteneva essere l’illegittima occupazione del suolo, senza tuttavia ricevere alcun riscontro.
Da ultimo, con diffida del 12 marzo 2022, ricevuta al protocollo dell’ente al n. 5525 del successivo 14, ha intimato l’amministrazione, entro trenta giorni, di rimettere in pristino i terreni ovvero di procedere all’acquisizione sanante - ai sensi dell’art. 42–bis d.p.r. 327/2001 - con conseguente pagamento dei danni patrimoniali, non patrimoniali e da mancato utilizzo.
Di fronte all’inerzia dell’amministrazione, ha presentato ricorso davanti a questo TAR, rubricato al R.G. n. 1258/2022, conclusosi con sentenza d’improcedibilità n. 2758 del 19 ottobre 2022.
Il comune di Campagna aveva, infatti, adottato la nota prot. n. 21754 del 20 settembre 2022, con la quale ha dato riscontro all’istanza del ricorrente, precisando che: “A definitivo riscontro della diffida in oggetto, all’esito dei necessari approfondimenti istruttori è risultato che la strada, il parcheggio e l’illuminazione esistente sul terreno in argomento (foglio 70, p.lla 836) non sono state realizzate dal Comune di Campagna, trattandosi invece di opere private realizzate al servizio del fabbricato a destinazione residenziale ivi esistente. Per l’effetto, il predetto terreno non è mai stato occupato dal Comune di Campagna, il quale quindi non è tenuto ad adottare alcuno dei provvedimenti di cui si è intimata l’adozione con l’atto in oggetto”.
2.- Con l’odierno ricorso, GI ME ha impugnato, per l’annullamento, la predetta nota prot. n. 21754 del 2022.
Il ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
1) violazione dell’art. 10-bis L. n. 241/1990 per omissione delle garanzie partecipative
Illegittimità della nota prot. n. 21754 del 20 settembre 2022 del Comune di Campagna, per mancanza del necessario apporto partecipativo dell’interessato, in alcun modo notiziato della posizione assunta dall’amministrazione.
2) Illegittimità del provvedimento impugnato per travisamento dei fatti e difetto d’istruttoria.
Le opere - la strada, il parcheggio e l’illuminazione - sono pubbliche in quanto a servizio della collettività indifferenziata e non, come sostiene l’amministrazione, private a servizio di un fabbricato a destinazione residenziale ivi esistente.
Ha quindi chiesto - previa istruttoria anche testimoniale ai sensi dell’art. 63, comma 3, c.p.a. - l’accoglimento del ricorso.
Il Comune di Campagna si è costituito in giudizio con atto depositato il 21 febbraio 2023.
Con memoria depositata il 21 novembre 2025, il comune ha eccepito il difetto di legittimazione attiva, in quanto il ricorrente non risulterebbe proprietario del terreno in questione, né comunque possessore ad altro titolo dello stesso.
Per dimostrare la titolarità del bene, il ricorrente, in data 26 novembre 2025, ha depositato copia del titolo successorio e delle rinunce da parte di altri eredi.
Sul punto, l’amministrazione ha eccepito la tardività del deposito e quindi la mancata dimostrazione in rito, di questo elemento. Ha inoltre eccepito l’inammissibilità, per altro profilo, posto che la nota impugnata non avrebbe valenza provvedimentale avendo solo valore accertativo in ordine alla natura ed all’effettiva localizzazione delle opere indicate.
Il ricorso è stato inserito nel ruolo dell’udienza del 22 dicembre 2025, fissata nell’ambito del programma di smaltimento dell’arretrato nella giustizia amministrativa.
Svoltasi l’udienza in collegamento da remoto, la causa è stata trattenuta per essere decisa.
3.- Può prescindersi dall’eccepito profilo di legittimazione attiva del ricorrente, avuto riguardo all’infondatezza del ricorso nel merito.
Va premesso che - come già precisato da questa Sezione con la sentenza n. 2758 del 19 ottobre 2022, relativa al giudizio avverso il silenzio all’obbligo di provvedere dell’amministrazione comunale sulle diffide presentate a suo tempo dal ricorrente – la nota prot. n. 21754 del 20 settembre 2022 “ … costituisce a tutti gli effetti un provvedimento espresso di diniego
a provvedere ai sensi dell’art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001, per insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto.”.
Con tale nota, infatti, il comune, in riscontro alla diffida del 14 marzo 2022, informa il ricorrente che “all’esito dei necessari approfondimenti istruttori è risultato che la strada, il parcheggio e l’illuminazione esistente sul terreno in argomento … non sono state realizzate dal Comune di Campagna, trattandosi invece di opere private realizzate al servizio del fabbricato a destinazione residenziale ivi esistente”. Il comune fa altresì presente che “il predetto terreno non è stato mai occupato dal Comune di Campagna, il quale quindi non è tenuto ad adottare alcuno dei provvedimenti di cui si è intimata l’adozione con l’atto in oggetto”.
La nota, pertanto, non si limita a rappresentare una situazione di fatto ma assume valore determinativo nella parte in cui non ravvisa l’esistenza dei presupposti di fatto e di diritto per dare seguito all’istituto dell’acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis d.p.r. 380/2001.
Ciò chiarito, le doglianze del ricorrente sono destituite di fondamento.
In primo luogo, nella vicenda in esame non appare rilevante la censurata omissione delle garanzie partecipative, in asserita violazione dell’art. 10-bis L. n. 241/1990, posto che l’amministrazione comunale non è il soggetto che ha occupato il terreno in discussione. Il ricorrente, pertanto, non avrebbe potuto in alcun modo, anche laddove avesse presentato proprie osservazioni, incidere sul contenuto della nota la quale si fonda su una situazione di fatto ben precisa.
In secondo luogo, le opere in discussione non sono state realizzate dal Comune di Campagna, bensì da privati nell’ambito della trasformazione di un lotto d’insediamento residenziale e, pertanto, di chiara utilità privata.
Sul punto, il ricorrente non è in grado di fornire una valida prova in senso contrario sia con la relazione tecnica di parte, che si limita ad affermare la presenza sull’area in questione della strada e dei parcheggi pubblici, sia col materiale fotografico di cui non è chiara la pertinenza.
D’altronde, le determine dirigenziali versate in giudizio (n. 1093/2022 e n. 1097/2022) fanno riferimento ad un impianto di pubblica illuminazione realizzato sì lungo viale della Pace ma in un’area diversa da quella in contestazione. D’altronde la perizia di parte si limita ad affermare l’esistenza di una situazione senza che i documenti ad essa allegati, costituiti in parte dalle stesse determine, provino in alcun modo la riferibilità dei lavori ivi previsti e liquidati a quelli in discussione.
4.- Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del comune di Campania, delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
RI IA, Consigliere, Estensore
Roberto Ferrari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI IA | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO