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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 15/12/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2340/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa LA Di LO, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta a R.G. 2340/2023, introdotta con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo da
P.I e C.F. in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore , Parte_2 corrente in Cairo Montenotte (SV), Strada Ville 48 ed elettivamente domiciliata in Savona (SV), Piazza Marconi
n. 1/6 presso lo studio dell'avv. Giorgio Bracco, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Attore
Contro
P.I.: , in persona del CP_1 P.IVA_2 socio legale rappresentante Sig. , rappresentata CP_2
e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Giuseppina Enrica
Berruti presso il cui studio sito in Savona (SV), alla Via
Nazario Sauro 3/1, è elettivamente domiciliata
1 Convenuta
Conclusioni delle parti
Per l'attore:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, reiectis adversis A) In via preliminare: Accertare e dichiarare l'inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto n. 1681/2023 RG per insussistenza del requisito di esigibilità, certezza e liquidità del presunto credito. B) Accertare e dichiarare
l'inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto n.
1681/023 di RG per mancanza di prova del presunto diritto di credito ex adverso azionato In via principale nel merito
C)Accertare e dichiarare illegittimo, infondato e/o invalido
e, per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n.
1681 /2023 di RG. D) sempre in via principale e/o in via riconvenzionale per le causali dedotte in narrativa: accertare e dichiarare ogni specifico inadempimento e/o ritardo in cui sia incorsa la società nel dare CP_1
esecuzione agli obblighi assunti nei confronti di , Pt_1 compresa la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza contrattuale, in relazione alle lavorazioni eseguite sull'impianto fotovoltaico per cui è causa;
accertare e dichiarare il conseguente danno economico patito da nella misura di Euro 64.342,08 con inizio Pt_1 lavori identificato al 11/08/2022; Euro 46.343,90 con inizio lavori identificato al 27/08/2022; Euro 28.234,43 con inizio lavori identificato al 22.09.2022 ( data in cui CP_1
dichiarava di avere i materiali), dedotti i 12 giorni ritenuti
2 congrui per i lavori;
ovvero altra somma maggiore o minore accertata in corso di causa, ovvero con ricorso all'equità, con conseguenziale condanna al suo risarcimento da parte di e, per l'effetto, accertare CP_1
e dichiarare che nulla è dovuto da parte di a Pt_1
in ragione del credito portato dal suddetto decreto CP_1 ingiuntivo opposto n. 1681/2023 di RG. E) in via di subordine e/o in via riconvenzionale per le causali dedotte in narrativa, nella de-negata e non creduta ipotesi in cui dovesse emergere che fosse residua debitrice Parte_1 di importi nei confronti di in relazione ai lavori CP_1
oggetto di commessa, revocare decreto ingiuntivo opposto, ridurre il corrispettivo dovuto a controparte per le omesse
/mancanti lavorazioni accertate e, all'esito o in ogni caso, accertare e dichiarare ogni specifico inadempimento e/o ritardo in cui sia incorsa nell'esecuzione agli CP_1
obblighi assunti nei confronti di compresa la Pt_1 violazione degli obblighi di buona fede e correttezza contrattuale, in relazione agli interventi eseguiti sull'impianto per cui è causa;
accertare e dichiarare il conseguente danno economico patito da nella Pt_1
misura di Euro 64.342,08 con inizio lavori identificato al
11/08/2022; Euro 46.343,90 con inizio lavori identificato al
27/08/2022; Euro 28.234,43 con inizio lavori identificato al
22.09.2022 ( data in cui dichiarava di avere i CP_1
materiali), dedotti i 12 giorni ritenuti congrui per i lavori, ovvero altra somma maggiore o minore accertata in corso di causa, ovvero con ricorso all'equità, e conseguentemente, operare la compensazione legale/o giudiziale degli eventuali crediti di in ragione del CP_1
decreto ingiuntivo opposto n. 1681 /2023 RG e/o in ragione
3 di quanto accertato in corso di causa, con i danni sopra descritti;
condannando a corrispondere a CP_1 Pt_1
la differenza emergenda in corso di causa, ovvero in
[...] subordine compensando integralmente le rispettive poste di dare/avere, ovvero in via di ulteriore subordine limitare a quanto dovuto da allo stretto diritto ed a quanto Pt_1 effettivamente accertato in corso di causa anche all'esito della suddetta compensazione. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali oltre spese generali, Iva e
C.p.a.”.
Per la convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito:
• concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p. – D.I. n. 1681/2023 del
Tribunale di Savona con riferimento alla Fatt. n. 423/2022 del 16/12/2022 di € 28.212,80 oltre alle spese e compensi professionali ed oneri di legge ivi indicati;
• comunque accertata e dichiarata l'esistenza del credito azionato dalla di cui Fatt. n. 423/2022 CP_1
del 16/12/2022 di € 28.212,80 dichiarare tenuta l'attrice opponente al pagamento della somma indicata in detta fattura oltre spese e compensi liquidati con D.I. n.
1681/2023 e conseguentemente respingere l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, confermando il D.I.
n. 1681/2023 oltre alle spese e compensi professionali ed oneri di legge ivi indicati;
• con vittoria di spese e compensi professionali oltre IVA e
CA ai sensi di Legge di questa fase di cognizione”.
4 IN FATTO E IN DIRITTO
ha opposto il decreto ingiuntivo Parte_1 emesso dal Tribunale di Savona in data 15.09.2023 su ricorso di con il quale la Società odierna CP_1
attrice era condannata al pagamento di complessivi €
28.212,80, oltre interessi e spese.
L'opponente ha esposto di aver affidato a CP_1
l'esecuzione degli interventi sul proprio impianto
[...]
fotovoltaico sito in Cairo Montenotte, Via Cortemilia 22/24, quali descritti nel preventivo n. 106 del 21.7.22 (doc. 1 attore); che l'appaltatrice si rendeva tuttavia inadempiente, ritardando l'avvio dell'esecuzione del contratto e installando materiali diversi da quelli richiesti. Sulla base di tali inadempimenti, e del danno conseguente, Parte_1 ha domandato l'accertamento dell'insussistenza di debiti residui verso e ha chiesto la revoca del decreto CP_1 ingiuntivo opposto;
in via riconvenzionale, ha domandato la condanna della convenuta al risarcimento del danno patito in conseguenza dell'inadempimento. In via subordinata, ha domandato la compensazione del credito eventualmente riconosciuto spettante a con il CP_1 danno patito, quale accertato in corso di causa.
Si è costituita contestando CP_1 integralmente le difese avversarie e chiedendo la reiezione dell'opposizione. Parte opposta ha affermato di aver provveduto all'esecuzione delle opere dettagliate nel preventivo datato 21.7.22, accettato dal committente il
28.7.22, integralmente e secondo le regole dell'arte; ha sostenuto l'impossibilità di configurare un ritardo nell'adempimento, per assenza di termini contrattuali in
5 punto di esecuzione delle opere;
ha sostenuto che, ove riconosciuto, il ritardo non fosse in ogni caso imputabile all'appaltatore, alla luce della impossibilità di reperire sul mercato i componenti necessari all'esecuzione dei lavori;
ha contestato la sussistenza di pattuizioni intorno alla necessità che i componenti fossero di produzione italiana.
La causa era istruita documentalmente e a mezzo
CTU, affidata al dott. , con il seguente Persona_1 quesito: “Voglia il CTU, previo l'esame della documentazione prodotta: descrivere i lavori eseguiti da parte in relazione al contratto di appalto CP_1
intercorso con in atti specificando se essi Parte_1
siano stati realizzati con modalità e tempistiche congrue rispetto alla natura dell'opera; indicare il valore delle opere eseguite, indicare la eventuale sussistenza di vizi, difetti, omissioni, ritardi, mancanze di qualità nelle componenti utilizzate nell'esecuzione dell'opera e nelle lavorazioni eseguite in favore di;
determinare i Pt_1
costi per farvi fronte ed indicare l'ammontare dei danni ove sussistenti, ed ove imputabili a indicando CP_1 anche l'eventuale sussistenza di danno potenziale futuro.”
Esaurita l'istruttoria, la causa era trattenuta in decisione all'udienza del 19.9.25.
********
L'opposizione è fondata, e merita di essere accolta, nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Con riferimento alla domanda formulata in via preliminare, va data continuità al consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “La dedotta violazione delle norme di disciplina del ricorso per decreto ingiuntivo, ex art. 633 c.p.c. e ss., quanto ai
6 caratteri di liquidità ed esigibilità che il credito in siffatte forme azionato è destinato in via preventiva a rivestire perché la parte possa avere accesso al rimedio monitorio, non definisce un interesse solido e perdurante, diretto a sostenere la proposizione dell'impugnazione avverso il titolo ingiuntivo e tanto in ragione dell'oggetto del giudizio
a cognizione piena, qual è quello di opposizione al titolo”
(Cass. civile sez. I, 16/07/2020, n. 15224). L'eccezione relativa all'insussistenza dei requisiti di esigibilità, certezza e liquidità del credito azionato deve essere dunque dichiarata inammissibile.
Con riferimento al merito della pretesa azionata in sede monitoria, invece, va premesso che “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, chi fa valere un diritto deve fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, la fattura e l'estratto contabile non costituiscono prova a favore di chi li ha emessi, inoltre, è considerabile un fatto pacifico solo se esplicitamente ammesso o se la difesa si basa su circostanze incompatibili con il disconoscimento” (Cass. civile sez. II, 04/10/2024, n.
26048).
È pacifico, in quanto incontestato dalle parti ritualmente costituite, il titolo della pretesa, consistente nel contratto di appalto quale dettagliato nel citato preventivo formato da il 21.7.22 ed accettato da CP_1 Pt_1
il 28.7.22 (doc. 1 attore). Nell'eccepire plurimi profili
[...]
di inadempimento, parte opponente ha implicitamente ammesso la – seppur inesatta – esecuzione dell'appalto: ha tuttavia contestato la consistenza del credito facente capo all'ingiungente, prospettando, in primo luogo, la violazione degli accordi sotto il profilo della mancata utilizzazione di
7 componenti di produzione italiana, asseritamente necessari alla fruizione, da parte del committente, di benefici fiscali
(Opposizione, pag. 7).
Va tuttavia considerato che pur essendo l'appalto un contratto a forma cd. Libera (da ultimo, Cass. civile sez. I,
05/08/2016, n. 16530), stante il chiaro disposto dell'art. 2722 c.c. “La prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea”. Parte opponente ha affermato di aver concordato con “in data 12.07.2022”, CP_1
nell'ambito di “un incontro alla presenza del signor
quale legale rapp.te della , del dott. CP_2 CP_1
quale responsabile commerciale di e Persona_2 Pt_1
dell'ing. consulente energetico di Territorio Persona_3 ed Energia S.r.l.”, che i “componenti utilizzati sarebbero stati di produzione italiana, nello specifico di HE
Centro Sistemi S.p.a.” (opposizione, pag. 4). Tale incontro,
e l'asserito accordo ivi raggiunto, è anteriore alla formazione del preventivo, da parte di e CP_1 all'accettazione dello stesso da parte dell'appaltatore, avvenute rispettivamente il 21 e il 28 luglio successivi;
l'accettazione da parte del committente, peraltro, è incondizionata, senza precisazioni né rinvii ad accordi ulteriori e distinti. Soltanto nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. parte opponente ha affermato che “Durante le fasi precedenti alla conclusione dell'accordo ed in quelle ad esso successive, è stato perfettamente chiaro e pacifico tra le parti contraenti che le componenti da utilizzare nel lavoro sull'impianto fotovoltaico di dovessero Pt_1
essere di produzione italiana o al massimo europea”; ma in
8 caso la provenienza dei materiali fosse stata di tale importanza, nell'economia complessiva dell'operazione economica, in quanto asseritamente suscettibile di arrecare all'appaltante una perdita di benefici fiscali per un ammontare sino ad € 80.000,00 (opposizione, pag. 8), e dunque potenzialmente superiori ai costi complessivi dell'appalto (€ 36.640,00 + IVA), la relativa pattuizione avrebbe dovuto senz'altro essere dedotta in contratto. È la stessa parte opponente, invece, in sede di memorie di replica, a ridimensionare l'importanza della relativa pattuizione (Repliche opponente, pag. 2: “Il fatto che tale specifica non fosse espressamente riportata nel preventivo redatto da in data 18.07.2022, non ha indotto CP_1
a richiedere un'integrazione in quanto la richiesta Pt_1
era già stata acquisita e confermata dal signor CP_2
solo pochi giorni prima, di talché non aveva
[...] Pt_1
ritenuto di ritardare la sottoscrizione del preventivo, apportandovi delle minuzie, facendo affidamento sulla onestà e sulla professionalità dell'appaltatore”). Fermo
l'ordinario riparto dell'onere della prova, per cui grava sull'opponente la prova del titolo e l'allegazione dell'inadempimento, con l'opposto onerato invece della prova dell'esatto adempimento (SS.UU. 13533/2001), non ha assolto l'onere della prova su di sé Parte_1 gravante, e dunque la relativa domanda non può essere accolta. Per i medesimi motivi è infondata la domanda, formulata in via riconvenzionale, relativa alla perdita dei benefici fiscali, in ragione della matrice non europea dei materiali adoperati.
Quanto alle contestazioni relative al ritardato avvio dei lavori e all'ingiustificato protrarsi delle attività
9 [...]
esecutive dell'appalto le parti, alla presenza del CTU, hanno convenuto che “le “tempistiche ritenute congrue” per eseguire le opere come preventivate dalla CP_1 ammontano a 12 giorni lavorativi;
se si considerano 5 giornate lavorative settimanali, il tempo di esecuzione dell'intervento ritenuto congruo sarà di 16 giorni di calendario” (CTU, pag. 16), mentre “1) Se consideriamo il
“termine dei lavori” coincidente con la messa in funzione dell'impianto fotovoltaico, abbiamo che la “tempistica di esecuzione dei lavori” da parte della è CP_1 pari a 66 giorni di calendario ( dal 10 ottobre 2022 al 15 dicembre 2022) 2) Se consideriamo il termine dei lavori coincidente con l'installazione del Data Logger abbiamo che la “tempistica di esecuzione dei lavori” da parte della
pari a 276 giorni di calendario ( dal 10 CP_1 ottobre 2022 al 13 luglio 2023)” (CTU, pag. 13). È infondata la doglianza relativa al ritardo nell'avvio delle lavorazioni, poiché il citato preventivo del 28.7.22 non contemplava un termine iniziale entro il quale l'appaltatore fosse tenuto ad iniziare l'esecuzione; è invece fondata, e merita di essere accolta, la seconda doglianza, per avere l'appaltatore protratto i lavori al di là dei termini esigibili dal committente, alla luce della natura delle lavorazioni richieste. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di inoltre, tale ritardo è imputabile al CP_1
committente, poiché le problematiche inerenti al reperimento delle forniture necessarie all'esecuzione dell'appalto, allegate dall'appaltatore (Comparsa, pag. 4:
“si tratterebbe di un ritardo non imputabile alla CP_1
, bensì alla difficoltà di reperire sul mercato i
[...]
componenti per l'esecuzione dei lavori presso la CP_3
[...] , di cui quest'ultima è sempre stata tenuta aggiornata
[...]
(prod. 7: mail)”), non integrano quella impossibilità, causa di esclusione della responsabilità del debitore ai sensi dell'art. 1256 c.c., ma piuttosto una mera difficoltà nell'esecuzione della prestazione (Cassazione civile sez.
III, 07/02/1979, n. 845), della quale è tenuta a CP_1 rispondere, in ossequio alla disciplina legale del contratto
(“Il contratto di appalto presuppone che l' imprenditore abbia un'organizzazione di mezzi e di persone destinati a realizzare a suo rischio un'opera complessa per conto del committente, il che si verifica sia nell'ipotesi in cui è rimessa all'appaltatore tutta l'attività occorrente per
l'esecuzione dell'opera, ivi compreso il reperimento e
l'apprestamento dei materiali, sia nell'ipotesi in cui è dovuta allo stesso la sola attività consistente nella messa in opera degli elementi costruttivi secondo i dettami della tecnica, in quanto la configurazione del contratto di appalto è esclusa soltanto se il committente fornisce anche gli strumenti e i mezzi meccanici che servono alla costruzione, o organizza direttamente il personale da impiegare, ovvero sottopone l'esecuzione dell'opera a suoi ordini continuativi e minuti”: Cass. civile, Sez. II, 20 luglio
1979 n. 4339).
Parte opponente ha contestato altresì l'inesatta esecuzione delle opere eseguite, con particolare riferimento alla “mancata fornitura ed installazione dell'interruttore generale” (Opposizione, pag. 9). Nel rispondere al quesito n. 1, concernente le “modalità di esecuzione dei lavori”, il
CTU ha acclarato “la mancata fornitura e posa in opera dell'interruttore generale che comporta una spesa calcolata secondo Prezziario Regione Liguria (per la mano
11 d'opera) e listino DI AC per il sezionatore pari ad €
1.124,00 oltre IVA 22%. Sul punto, nel corso delle operazioni peritali, si è concordato collegialmente circa la
“congruità” del computo economico eseguita dall'ing.
che pertanto si conferma” (CTU, pagg. 11 Per_4
segg.). Le ulteriori doglianze in punto di corretta esecuzione delle opere commissionate, invece, sono inammissibili non essendo state tempestivamente contestate, neppure nella prima memoria ex art. 171 ter n. 1) C.p.c., che costituisce una preclusione alla facoltà della parte di precisare o modificare petitum e causa petendi, ma sollevate esclusivamente in corso di operazioni peritali attraverso la
“rettifica” della consulenza di parte allegata all'atto introduttivo dell'opposizione (CTU, pag. 6).
In assenza di accordo tra le parti ritualmente costituite, peraltro, non è possibile estendere l'ambito dell'accertamento demandato al CTU a fatti ulteriori a quelli posti a fondamento della domanda, ove non rilevabili d'ufficio (SS.UU. 28/02/2022, n. 6500).
Va dunque detratto dal valore delle opere realizzate, come dettagliato nel preventivo accettato da Parte_1
la somma corrispondente alla voce contestata e, come condivisibilmente calcolato dal CTU : “dall'importo lavori preventivato dalla in €36.640,00 occorre CP_1 dedurre il costo della mancata fornitura e installazione dell'interruttore generale per € 1.124,00, pertanto: valore opere preventivate € 36.640,00 - € 1.124,00 = € 35.516,00 oltre IVA” (CTU, pagg. 13 segg.).
Venendo alla domanda risarcitoria per il danno patito dal committente in conseguenza dell'inadempimento, vanno condivise le conclusioni raggiunte dal Consulente
12 tecnico d'ufficio, in quanto adeguatamente motivate e considerate la completezza e l' esaustività delle risposte fornite alle osservazioni dei Consulenti di parte;
in particolare, il CTU ha liquidato in € 13.931,82 il danno patito da sotto il profilo della “perdita Parte_1
economica subita dalla ” in conseguenza dei “50 Pt_1 giorni” di “effettivo ritardo durante il quale l'impianto FV
NON ha prodotto introiti imputabili alla ” CP_1
(CTU, pag. 18). Il calcolo, come dettagliato nello “schema riepilogativo” a pag. 18 della Consulenza, appare congruente rispetto al periodo di giorni 16 consecutivi, intervallo temporale concordato dalle parti quale adeguato all'esecuzione dell'appalto (CTU, pag. 19).
In accoglimento dell'opposizione, dunque, va revocato il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di
Savona in esito al procedimento iscritto a R.G. 1681/2023, per parziale insussistenza del credito azionato.
[...]
dunque condannata al pagamento di € 27.088,80 (€ Pt_3
28.212,80 - € 1.124,00), quale credito residuo spettante all'appaltatore per le opere effettivamente eseguite, oltre spese e compensi professionali ed oneri di legge. va invece condannata al risarcimento CP_1 dei danni conseguenti all'inadempimento, in misura pari a
€ 13.931,82, da compensare con il residuo dovuto a CP_1
[...]
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
Le spese di CTU, già liquidate in complessivi €
3.488,68 con decreto del 6.3.25, sono poste definitivamente
13 a carico di ferma la solidarietà esterna delle CP_1 parti nei confronti del consulente tecnico d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione proposta da Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di
Savona in esito a R.G. 1681/2023, per l'effetto;
2. Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3. Condanna al pagamento di € Parte_1
27.088,80, oltre spese e compensi professionali ed oneri di legge;
4. Condanna al pagamento di € 13.931,82 CP_1
in favore di somma da compensare Parte_1
con il residuo sopraindicato dovuto da Parte_1
5. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
6. Pone definitivamente a carico di le CP_1
spese di CTU, liquidate in complessivi € 3.488,68, ferma la solidarietà esterna delle parti nei confronti del Consulente tecnico d'ufficio ing. Persona_1
.
[...]
Savona, 15.12.2025 Il giudice
D.ssa LA Di LO
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa LA Di LO, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta a R.G. 2340/2023, introdotta con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo da
P.I e C.F. in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore , Parte_2 corrente in Cairo Montenotte (SV), Strada Ville 48 ed elettivamente domiciliata in Savona (SV), Piazza Marconi
n. 1/6 presso lo studio dell'avv. Giorgio Bracco, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Attore
Contro
P.I.: , in persona del CP_1 P.IVA_2 socio legale rappresentante Sig. , rappresentata CP_2
e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Giuseppina Enrica
Berruti presso il cui studio sito in Savona (SV), alla Via
Nazario Sauro 3/1, è elettivamente domiciliata
1 Convenuta
Conclusioni delle parti
Per l'attore:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, reiectis adversis A) In via preliminare: Accertare e dichiarare l'inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto n. 1681/2023 RG per insussistenza del requisito di esigibilità, certezza e liquidità del presunto credito. B) Accertare e dichiarare
l'inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto n.
1681/023 di RG per mancanza di prova del presunto diritto di credito ex adverso azionato In via principale nel merito
C)Accertare e dichiarare illegittimo, infondato e/o invalido
e, per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n.
1681 /2023 di RG. D) sempre in via principale e/o in via riconvenzionale per le causali dedotte in narrativa: accertare e dichiarare ogni specifico inadempimento e/o ritardo in cui sia incorsa la società nel dare CP_1
esecuzione agli obblighi assunti nei confronti di , Pt_1 compresa la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza contrattuale, in relazione alle lavorazioni eseguite sull'impianto fotovoltaico per cui è causa;
accertare e dichiarare il conseguente danno economico patito da nella misura di Euro 64.342,08 con inizio Pt_1 lavori identificato al 11/08/2022; Euro 46.343,90 con inizio lavori identificato al 27/08/2022; Euro 28.234,43 con inizio lavori identificato al 22.09.2022 ( data in cui CP_1
dichiarava di avere i materiali), dedotti i 12 giorni ritenuti
2 congrui per i lavori;
ovvero altra somma maggiore o minore accertata in corso di causa, ovvero con ricorso all'equità, con conseguenziale condanna al suo risarcimento da parte di e, per l'effetto, accertare CP_1
e dichiarare che nulla è dovuto da parte di a Pt_1
in ragione del credito portato dal suddetto decreto CP_1 ingiuntivo opposto n. 1681/2023 di RG. E) in via di subordine e/o in via riconvenzionale per le causali dedotte in narrativa, nella de-negata e non creduta ipotesi in cui dovesse emergere che fosse residua debitrice Parte_1 di importi nei confronti di in relazione ai lavori CP_1
oggetto di commessa, revocare decreto ingiuntivo opposto, ridurre il corrispettivo dovuto a controparte per le omesse
/mancanti lavorazioni accertate e, all'esito o in ogni caso, accertare e dichiarare ogni specifico inadempimento e/o ritardo in cui sia incorsa nell'esecuzione agli CP_1
obblighi assunti nei confronti di compresa la Pt_1 violazione degli obblighi di buona fede e correttezza contrattuale, in relazione agli interventi eseguiti sull'impianto per cui è causa;
accertare e dichiarare il conseguente danno economico patito da nella Pt_1
misura di Euro 64.342,08 con inizio lavori identificato al
11/08/2022; Euro 46.343,90 con inizio lavori identificato al
27/08/2022; Euro 28.234,43 con inizio lavori identificato al
22.09.2022 ( data in cui dichiarava di avere i CP_1
materiali), dedotti i 12 giorni ritenuti congrui per i lavori, ovvero altra somma maggiore o minore accertata in corso di causa, ovvero con ricorso all'equità, e conseguentemente, operare la compensazione legale/o giudiziale degli eventuali crediti di in ragione del CP_1
decreto ingiuntivo opposto n. 1681 /2023 RG e/o in ragione
3 di quanto accertato in corso di causa, con i danni sopra descritti;
condannando a corrispondere a CP_1 Pt_1
la differenza emergenda in corso di causa, ovvero in
[...] subordine compensando integralmente le rispettive poste di dare/avere, ovvero in via di ulteriore subordine limitare a quanto dovuto da allo stretto diritto ed a quanto Pt_1 effettivamente accertato in corso di causa anche all'esito della suddetta compensazione. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali oltre spese generali, Iva e
C.p.a.”.
Per la convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito:
• concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p. – D.I. n. 1681/2023 del
Tribunale di Savona con riferimento alla Fatt. n. 423/2022 del 16/12/2022 di € 28.212,80 oltre alle spese e compensi professionali ed oneri di legge ivi indicati;
• comunque accertata e dichiarata l'esistenza del credito azionato dalla di cui Fatt. n. 423/2022 CP_1
del 16/12/2022 di € 28.212,80 dichiarare tenuta l'attrice opponente al pagamento della somma indicata in detta fattura oltre spese e compensi liquidati con D.I. n.
1681/2023 e conseguentemente respingere l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, confermando il D.I.
n. 1681/2023 oltre alle spese e compensi professionali ed oneri di legge ivi indicati;
• con vittoria di spese e compensi professionali oltre IVA e
CA ai sensi di Legge di questa fase di cognizione”.
4 IN FATTO E IN DIRITTO
ha opposto il decreto ingiuntivo Parte_1 emesso dal Tribunale di Savona in data 15.09.2023 su ricorso di con il quale la Società odierna CP_1
attrice era condannata al pagamento di complessivi €
28.212,80, oltre interessi e spese.
L'opponente ha esposto di aver affidato a CP_1
l'esecuzione degli interventi sul proprio impianto
[...]
fotovoltaico sito in Cairo Montenotte, Via Cortemilia 22/24, quali descritti nel preventivo n. 106 del 21.7.22 (doc. 1 attore); che l'appaltatrice si rendeva tuttavia inadempiente, ritardando l'avvio dell'esecuzione del contratto e installando materiali diversi da quelli richiesti. Sulla base di tali inadempimenti, e del danno conseguente, Parte_1 ha domandato l'accertamento dell'insussistenza di debiti residui verso e ha chiesto la revoca del decreto CP_1 ingiuntivo opposto;
in via riconvenzionale, ha domandato la condanna della convenuta al risarcimento del danno patito in conseguenza dell'inadempimento. In via subordinata, ha domandato la compensazione del credito eventualmente riconosciuto spettante a con il CP_1 danno patito, quale accertato in corso di causa.
Si è costituita contestando CP_1 integralmente le difese avversarie e chiedendo la reiezione dell'opposizione. Parte opposta ha affermato di aver provveduto all'esecuzione delle opere dettagliate nel preventivo datato 21.7.22, accettato dal committente il
28.7.22, integralmente e secondo le regole dell'arte; ha sostenuto l'impossibilità di configurare un ritardo nell'adempimento, per assenza di termini contrattuali in
5 punto di esecuzione delle opere;
ha sostenuto che, ove riconosciuto, il ritardo non fosse in ogni caso imputabile all'appaltatore, alla luce della impossibilità di reperire sul mercato i componenti necessari all'esecuzione dei lavori;
ha contestato la sussistenza di pattuizioni intorno alla necessità che i componenti fossero di produzione italiana.
La causa era istruita documentalmente e a mezzo
CTU, affidata al dott. , con il seguente Persona_1 quesito: “Voglia il CTU, previo l'esame della documentazione prodotta: descrivere i lavori eseguiti da parte in relazione al contratto di appalto CP_1
intercorso con in atti specificando se essi Parte_1
siano stati realizzati con modalità e tempistiche congrue rispetto alla natura dell'opera; indicare il valore delle opere eseguite, indicare la eventuale sussistenza di vizi, difetti, omissioni, ritardi, mancanze di qualità nelle componenti utilizzate nell'esecuzione dell'opera e nelle lavorazioni eseguite in favore di;
determinare i Pt_1
costi per farvi fronte ed indicare l'ammontare dei danni ove sussistenti, ed ove imputabili a indicando CP_1 anche l'eventuale sussistenza di danno potenziale futuro.”
Esaurita l'istruttoria, la causa era trattenuta in decisione all'udienza del 19.9.25.
********
L'opposizione è fondata, e merita di essere accolta, nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Con riferimento alla domanda formulata in via preliminare, va data continuità al consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “La dedotta violazione delle norme di disciplina del ricorso per decreto ingiuntivo, ex art. 633 c.p.c. e ss., quanto ai
6 caratteri di liquidità ed esigibilità che il credito in siffatte forme azionato è destinato in via preventiva a rivestire perché la parte possa avere accesso al rimedio monitorio, non definisce un interesse solido e perdurante, diretto a sostenere la proposizione dell'impugnazione avverso il titolo ingiuntivo e tanto in ragione dell'oggetto del giudizio
a cognizione piena, qual è quello di opposizione al titolo”
(Cass. civile sez. I, 16/07/2020, n. 15224). L'eccezione relativa all'insussistenza dei requisiti di esigibilità, certezza e liquidità del credito azionato deve essere dunque dichiarata inammissibile.
Con riferimento al merito della pretesa azionata in sede monitoria, invece, va premesso che “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, chi fa valere un diritto deve fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, la fattura e l'estratto contabile non costituiscono prova a favore di chi li ha emessi, inoltre, è considerabile un fatto pacifico solo se esplicitamente ammesso o se la difesa si basa su circostanze incompatibili con il disconoscimento” (Cass. civile sez. II, 04/10/2024, n.
26048).
È pacifico, in quanto incontestato dalle parti ritualmente costituite, il titolo della pretesa, consistente nel contratto di appalto quale dettagliato nel citato preventivo formato da il 21.7.22 ed accettato da CP_1 Pt_1
il 28.7.22 (doc. 1 attore). Nell'eccepire plurimi profili
[...]
di inadempimento, parte opponente ha implicitamente ammesso la – seppur inesatta – esecuzione dell'appalto: ha tuttavia contestato la consistenza del credito facente capo all'ingiungente, prospettando, in primo luogo, la violazione degli accordi sotto il profilo della mancata utilizzazione di
7 componenti di produzione italiana, asseritamente necessari alla fruizione, da parte del committente, di benefici fiscali
(Opposizione, pag. 7).
Va tuttavia considerato che pur essendo l'appalto un contratto a forma cd. Libera (da ultimo, Cass. civile sez. I,
05/08/2016, n. 16530), stante il chiaro disposto dell'art. 2722 c.c. “La prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea”. Parte opponente ha affermato di aver concordato con “in data 12.07.2022”, CP_1
nell'ambito di “un incontro alla presenza del signor
quale legale rapp.te della , del dott. CP_2 CP_1
quale responsabile commerciale di e Persona_2 Pt_1
dell'ing. consulente energetico di Territorio Persona_3 ed Energia S.r.l.”, che i “componenti utilizzati sarebbero stati di produzione italiana, nello specifico di HE
Centro Sistemi S.p.a.” (opposizione, pag. 4). Tale incontro,
e l'asserito accordo ivi raggiunto, è anteriore alla formazione del preventivo, da parte di e CP_1 all'accettazione dello stesso da parte dell'appaltatore, avvenute rispettivamente il 21 e il 28 luglio successivi;
l'accettazione da parte del committente, peraltro, è incondizionata, senza precisazioni né rinvii ad accordi ulteriori e distinti. Soltanto nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. parte opponente ha affermato che “Durante le fasi precedenti alla conclusione dell'accordo ed in quelle ad esso successive, è stato perfettamente chiaro e pacifico tra le parti contraenti che le componenti da utilizzare nel lavoro sull'impianto fotovoltaico di dovessero Pt_1
essere di produzione italiana o al massimo europea”; ma in
8 caso la provenienza dei materiali fosse stata di tale importanza, nell'economia complessiva dell'operazione economica, in quanto asseritamente suscettibile di arrecare all'appaltante una perdita di benefici fiscali per un ammontare sino ad € 80.000,00 (opposizione, pag. 8), e dunque potenzialmente superiori ai costi complessivi dell'appalto (€ 36.640,00 + IVA), la relativa pattuizione avrebbe dovuto senz'altro essere dedotta in contratto. È la stessa parte opponente, invece, in sede di memorie di replica, a ridimensionare l'importanza della relativa pattuizione (Repliche opponente, pag. 2: “Il fatto che tale specifica non fosse espressamente riportata nel preventivo redatto da in data 18.07.2022, non ha indotto CP_1
a richiedere un'integrazione in quanto la richiesta Pt_1
era già stata acquisita e confermata dal signor CP_2
solo pochi giorni prima, di talché non aveva
[...] Pt_1
ritenuto di ritardare la sottoscrizione del preventivo, apportandovi delle minuzie, facendo affidamento sulla onestà e sulla professionalità dell'appaltatore”). Fermo
l'ordinario riparto dell'onere della prova, per cui grava sull'opponente la prova del titolo e l'allegazione dell'inadempimento, con l'opposto onerato invece della prova dell'esatto adempimento (SS.UU. 13533/2001), non ha assolto l'onere della prova su di sé Parte_1 gravante, e dunque la relativa domanda non può essere accolta. Per i medesimi motivi è infondata la domanda, formulata in via riconvenzionale, relativa alla perdita dei benefici fiscali, in ragione della matrice non europea dei materiali adoperati.
Quanto alle contestazioni relative al ritardato avvio dei lavori e all'ingiustificato protrarsi delle attività
9 [...]
esecutive dell'appalto le parti, alla presenza del CTU, hanno convenuto che “le “tempistiche ritenute congrue” per eseguire le opere come preventivate dalla CP_1 ammontano a 12 giorni lavorativi;
se si considerano 5 giornate lavorative settimanali, il tempo di esecuzione dell'intervento ritenuto congruo sarà di 16 giorni di calendario” (CTU, pag. 16), mentre “1) Se consideriamo il
“termine dei lavori” coincidente con la messa in funzione dell'impianto fotovoltaico, abbiamo che la “tempistica di esecuzione dei lavori” da parte della è CP_1 pari a 66 giorni di calendario ( dal 10 ottobre 2022 al 15 dicembre 2022) 2) Se consideriamo il termine dei lavori coincidente con l'installazione del Data Logger abbiamo che la “tempistica di esecuzione dei lavori” da parte della
pari a 276 giorni di calendario ( dal 10 CP_1 ottobre 2022 al 13 luglio 2023)” (CTU, pag. 13). È infondata la doglianza relativa al ritardo nell'avvio delle lavorazioni, poiché il citato preventivo del 28.7.22 non contemplava un termine iniziale entro il quale l'appaltatore fosse tenuto ad iniziare l'esecuzione; è invece fondata, e merita di essere accolta, la seconda doglianza, per avere l'appaltatore protratto i lavori al di là dei termini esigibili dal committente, alla luce della natura delle lavorazioni richieste. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di inoltre, tale ritardo è imputabile al CP_1
committente, poiché le problematiche inerenti al reperimento delle forniture necessarie all'esecuzione dell'appalto, allegate dall'appaltatore (Comparsa, pag. 4:
“si tratterebbe di un ritardo non imputabile alla CP_1
, bensì alla difficoltà di reperire sul mercato i
[...]
componenti per l'esecuzione dei lavori presso la CP_3
[...] , di cui quest'ultima è sempre stata tenuta aggiornata
[...]
(prod. 7: mail)”), non integrano quella impossibilità, causa di esclusione della responsabilità del debitore ai sensi dell'art. 1256 c.c., ma piuttosto una mera difficoltà nell'esecuzione della prestazione (Cassazione civile sez.
III, 07/02/1979, n. 845), della quale è tenuta a CP_1 rispondere, in ossequio alla disciplina legale del contratto
(“Il contratto di appalto presuppone che l' imprenditore abbia un'organizzazione di mezzi e di persone destinati a realizzare a suo rischio un'opera complessa per conto del committente, il che si verifica sia nell'ipotesi in cui è rimessa all'appaltatore tutta l'attività occorrente per
l'esecuzione dell'opera, ivi compreso il reperimento e
l'apprestamento dei materiali, sia nell'ipotesi in cui è dovuta allo stesso la sola attività consistente nella messa in opera degli elementi costruttivi secondo i dettami della tecnica, in quanto la configurazione del contratto di appalto è esclusa soltanto se il committente fornisce anche gli strumenti e i mezzi meccanici che servono alla costruzione, o organizza direttamente il personale da impiegare, ovvero sottopone l'esecuzione dell'opera a suoi ordini continuativi e minuti”: Cass. civile, Sez. II, 20 luglio
1979 n. 4339).
Parte opponente ha contestato altresì l'inesatta esecuzione delle opere eseguite, con particolare riferimento alla “mancata fornitura ed installazione dell'interruttore generale” (Opposizione, pag. 9). Nel rispondere al quesito n. 1, concernente le “modalità di esecuzione dei lavori”, il
CTU ha acclarato “la mancata fornitura e posa in opera dell'interruttore generale che comporta una spesa calcolata secondo Prezziario Regione Liguria (per la mano
11 d'opera) e listino DI AC per il sezionatore pari ad €
1.124,00 oltre IVA 22%. Sul punto, nel corso delle operazioni peritali, si è concordato collegialmente circa la
“congruità” del computo economico eseguita dall'ing.
che pertanto si conferma” (CTU, pagg. 11 Per_4
segg.). Le ulteriori doglianze in punto di corretta esecuzione delle opere commissionate, invece, sono inammissibili non essendo state tempestivamente contestate, neppure nella prima memoria ex art. 171 ter n. 1) C.p.c., che costituisce una preclusione alla facoltà della parte di precisare o modificare petitum e causa petendi, ma sollevate esclusivamente in corso di operazioni peritali attraverso la
“rettifica” della consulenza di parte allegata all'atto introduttivo dell'opposizione (CTU, pag. 6).
In assenza di accordo tra le parti ritualmente costituite, peraltro, non è possibile estendere l'ambito dell'accertamento demandato al CTU a fatti ulteriori a quelli posti a fondamento della domanda, ove non rilevabili d'ufficio (SS.UU. 28/02/2022, n. 6500).
Va dunque detratto dal valore delle opere realizzate, come dettagliato nel preventivo accettato da Parte_1
la somma corrispondente alla voce contestata e, come condivisibilmente calcolato dal CTU : “dall'importo lavori preventivato dalla in €36.640,00 occorre CP_1 dedurre il costo della mancata fornitura e installazione dell'interruttore generale per € 1.124,00, pertanto: valore opere preventivate € 36.640,00 - € 1.124,00 = € 35.516,00 oltre IVA” (CTU, pagg. 13 segg.).
Venendo alla domanda risarcitoria per il danno patito dal committente in conseguenza dell'inadempimento, vanno condivise le conclusioni raggiunte dal Consulente
12 tecnico d'ufficio, in quanto adeguatamente motivate e considerate la completezza e l' esaustività delle risposte fornite alle osservazioni dei Consulenti di parte;
in particolare, il CTU ha liquidato in € 13.931,82 il danno patito da sotto il profilo della “perdita Parte_1
economica subita dalla ” in conseguenza dei “50 Pt_1 giorni” di “effettivo ritardo durante il quale l'impianto FV
NON ha prodotto introiti imputabili alla ” CP_1
(CTU, pag. 18). Il calcolo, come dettagliato nello “schema riepilogativo” a pag. 18 della Consulenza, appare congruente rispetto al periodo di giorni 16 consecutivi, intervallo temporale concordato dalle parti quale adeguato all'esecuzione dell'appalto (CTU, pag. 19).
In accoglimento dell'opposizione, dunque, va revocato il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di
Savona in esito al procedimento iscritto a R.G. 1681/2023, per parziale insussistenza del credito azionato.
[...]
dunque condannata al pagamento di € 27.088,80 (€ Pt_3
28.212,80 - € 1.124,00), quale credito residuo spettante all'appaltatore per le opere effettivamente eseguite, oltre spese e compensi professionali ed oneri di legge. va invece condannata al risarcimento CP_1 dei danni conseguenti all'inadempimento, in misura pari a
€ 13.931,82, da compensare con il residuo dovuto a CP_1
[...]
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
Le spese di CTU, già liquidate in complessivi €
3.488,68 con decreto del 6.3.25, sono poste definitivamente
13 a carico di ferma la solidarietà esterna delle CP_1 parti nei confronti del consulente tecnico d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione proposta da Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di
Savona in esito a R.G. 1681/2023, per l'effetto;
2. Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3. Condanna al pagamento di € Parte_1
27.088,80, oltre spese e compensi professionali ed oneri di legge;
4. Condanna al pagamento di € 13.931,82 CP_1
in favore di somma da compensare Parte_1
con il residuo sopraindicato dovuto da Parte_1
5. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
6. Pone definitivamente a carico di le CP_1
spese di CTU, liquidate in complessivi € 3.488,68, ferma la solidarietà esterna delle parti nei confronti del Consulente tecnico d'ufficio ing. Persona_1
.
[...]
Savona, 15.12.2025 Il giudice
D.ssa LA Di LO
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