Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/08/2003, n. 12579
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Sentenza 27 agosto 2003

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Anche dopo l'entrata in vigore della legge 11 maggio 1990 n. 108 grava sul lavoratore, il quale, in caso di contestazione della validità del licenziamento, non si limiti a chiedere la cosiddetta tutela obbligatoria, ma proponga domanda di reintegrazione nel posto di lavoro, l'onere di dimostrare la sussistenza dell'elemento dimensionale necessario per questa tutela.

Il licenziamento disciplinare intimato senza la previa osservanza delle garanzie procedimentali stabilite dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non è viziato da nullità, ma soltanto ingiustificato, nel senso che il comportamento addebitato al dipendente, ma non fatto valere attraverso quel procedimento, non può, quand'anche effettivamente sussistente e rispondente alla nozione di giusta causa o giustificato motivo, essere addotto dal datore di lavoro per sottrarsi all'operatività della tutela apprestata dall'ordinamento nelle diverse situazioni e cioè a quella massima cosiddetta reale, ex art. 18 della citata legge n. 300 del 1970, ovvero all'alternativa fra riassunzione e risarcimento del danno, secondo il sistema della legge n. 604 del 1966, o infine, all'onere di preavviso ex art. 2118 cod. civ., incombendo, poi, sul lavoratore l'onere di provare, se contestata, la ricorrenza dei requisiti di legge - ivi compresi quelli attinenti ai limiti dimensionali dell'organizzazione facente capo al datore di lavoro - per l'attribuzione del tipo di tutela rivendicato. Ne consegue che in relazione a siffatta diversificazione delle varie forme di tutela, la detta inosservanza rende l'atto di recesso inidoneo alla realizzazione della sua causa risolutiva del rapporto di lavoro soltanto nell'area di operatività della tutela reale, rimanendo negli altri due casi tale effetto comunque realizzato, in quanto considerato preminente rispetto all'interesse del lavoratore alla conservazione del posto, senza poi, che, con riguardo ai licenziamenti intimati nell'area di libera recedibilità, possa porsi alcun problema di convertibilità in recesso "ad nutum".

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/08/2003, n. 12579
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12579
    Data del deposito : 27 agosto 2003

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