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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 15/01/2026, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 634/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SURIANO MARIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15395/2025 depositato il 08/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Anastasia - Via Siano, 5 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Roberto Bracco, 20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2022 00459175 75 507 TARI 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 129/2026 depositato il
12/01/2026
Richieste delle parti:
Per il ricorrente: “1. sospendere, anche inaudita altera parte, l'esecuzione della cartella di pagamento n. 071
2022 00459175 75 507, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, Agente della riscossione Provincia di Napoli, notificata al ricorrente a mezzo posta in data 23.06.2025, unitamente agli atti preordinati, connessi e consequenziali, stante il pregiudizio che l'istante potrebbe subire in considerazione dell'illegittimità della pretesa, sproporzionata quanto agli effetti e per gli evidenti danni connessi alla relativa esecuzione, in quanto atti illegittimi;
2. accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o infondatezza della pretesa creditoria asseritamente vantata dalla parte convenuta e, dunque, il diritto dell'Ente impositore in uno ai Concessionari,
a procedere ad esecuzione forzata, ovvero in via gradata accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o inesistenza del titolo in oggetto concernenti la cartella di pagamento n. 071 2022 00459175 75 507, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, Agente della riscossione Provincia di Napoli, notificata al ricorrente a mezzo posta in data 23.06.2025, unitamente agli atti preordinati, connessi e consequenziali, e conseguentemente, dichiarare che tutti gli importi, alcuno escluso od eccettuato, di cui all'impugnata cartella di pagamento non sono dovuti dal ricorrente non essendo erede dalla signora Nominativo_1 e non avendo mai accettato alcuna eredità dalla stessa e/o, comunque, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto esposte in narrativa;
3. dichiarare l'estinzione del diritto alla riscossione in virtù dell'atto impugnato per le motivazioni di cui al presente ricorso, ovvero, per l'effetto, dichiarare la sopravvenuta illegittimità e/o inefficacia della cartella di pagamento impugnata n. 071 2022 00459175 75 507, emessa dall'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, Agente della riscossione Provincia di Napoli, notificata al ricorrente a mezzo posta in data
23.06.2025, unitamente agli atti preordinati, connessi e consequenziali;
4. dichiarare la cancellazione del ruolo relativa alla cartella di pagamento impugnata, con ordine di ottemperanza nei confronti della concessionaria convenuta;
5. condannare le parti convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, in via solidale e/o ciascuna per quanto di ragione, o chi per legge, al pagamento delle spese, anche forfettarie,
e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito, che si dichiara antistatario”.
Per la resistente Agenzia delle Entrate – Riscossione: “Voglia l'On. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, previo rigetto della chiesta sospensione, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: pregiudizialmente, - dichiarare la carenza di legittimazione passiva ed esenzione da responsabilità dell'Agenzia delle Entrate Riscossione relativamente alla fase precedente alla consegna dei ruoli;
nel merito, -previo riconoscimento della carenza di legittimazione passiva di Agenzia delle Entrate
Riscossione, in relazione alle questioni che concernono unicamente l'Ente creditore,, rigettare il ricorso;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato anticipatario”.
Per il resistente Comune di Sant'Anastasia: “Chiede che la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Napoli voglia:
1. dichiarare l'estromissione del Comune di Sant'Anastasia dal giudizio riferito alla cartella di pagamento n. 07120220045917575507 (TARI 2020), per difetto di legittimazione passiva, non avendo l'Ente adottato né notificato l'atto impugnato;
2. condannare la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, da liquidarsi secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c., stante l'assistenza prestata in proprio e senza anticipazione di compenso da parte dell'Ente”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente indicato in epigrafe ha impugnato la cartella di pagamento emessa per TARI anno 2020, deducendo la totale carenza di legittimazione passiva, in quanto erroneamente indicato quale erede della defunta Nominativo_1, nonostante l'esistenza di testamento pubblico dal quale risulta che egli non è mai stato designato erede, né ha mai accettato alcuna eredità.
Si sono costituite in giudizio entrambe le parti resistenti.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, affermando di avere agito quale mero esecutore del ruolo formato dall'ente impositore e attribuendo al Comune l'erronea individuazione del soggetto obbligato.
Il Comune di Sant'Anastasia, a sua volta, ha chiesto l'estromissione dal giudizio, sostenendo che l'indicazione del ricorrente quale coobbligato sarebbe avvenuta autonomamente da parte dell'Agente della riscossione, senza alcun intervento dell'Ente.
Nessuna delle parti resistenti ha svolto difese dirette a contestare nel merito l'assunto principale del ricorrente, ossia la mancanza della qualità di erede e, conseguentemente, dell'obbligazione tributaria in capo allo stesso.
Acquisita la documentazione prodotta;
la controversia è stata decisa all'esito della odierna udienza di trattazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Elemento centrale e dirimente della controversia è la carenza di legittimazione del ricorrente rispetto all'obbligazione tributaria posta a fondamento della cartella di pagamento impugnata.
Sul punto, il ricorrente ha dedotto e documentalmente comprovato di non rivestire la qualità di erede della de cuius, in forza di testamento pubblico che lo esclude dalla successione, con la conseguenza che egli non ha mai acquisito – né poteva acquisire – la qualità di soggetto passivo dei debiti tributari della stessa.
Tale circostanza, che costituisce fatto costitutivo negativo della pretesa impositiva, non è stata specificamente contestata da alcuna delle parti resistenti.
In particolare, tanto l'Agenzia delle Entrate – Riscossione quanto il Comune di Sant'Anastasia hanno limitato le proprie difese a eccezioni di carattere processuale e a una reciproca attribuzione di responsabilità circa l'erronea individuazione del soggetto obbligato, senza mai mettere in discussione la fondatezza dell'assunto del ricorrente in ordine alla sua estraneità al rapporto tributario.
Ne deriva che il fatto decisivo dedotto dal ricorrente deve ritenersi pacifico, non essendo stato oggetto di specifica contestazione, con conseguente illegittimità della cartella di pagamento emessa nei suoi confronti.
La cartella impugnata deve pertanto essere annullata, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico delle parti resistenti, che hanno dato causa al giudizio mediante una difesa incentrata esclusivamente su profili di rimpallo interno delle responsabilità, senza incidere sul nodo sostanziale della controversia
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, in composizione monocratica, così provvede:
A) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento impugnata;
B) condanna le parti resistenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in euro 250,00 per compenso di avvocato, in euro 38,75 per spese vive oltre accessori di legge, con attribuzione in favore dell'avvocato Difensore_1, difensore anticipatario.
Napoli, 12/01/2026
Il giudice
Dott. Mario Suriano
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SURIANO MARIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15395/2025 depositato il 08/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Anastasia - Via Siano, 5 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Roberto Bracco, 20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2022 00459175 75 507 TARI 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 129/2026 depositato il
12/01/2026
Richieste delle parti:
Per il ricorrente: “1. sospendere, anche inaudita altera parte, l'esecuzione della cartella di pagamento n. 071
2022 00459175 75 507, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, Agente della riscossione Provincia di Napoli, notificata al ricorrente a mezzo posta in data 23.06.2025, unitamente agli atti preordinati, connessi e consequenziali, stante il pregiudizio che l'istante potrebbe subire in considerazione dell'illegittimità della pretesa, sproporzionata quanto agli effetti e per gli evidenti danni connessi alla relativa esecuzione, in quanto atti illegittimi;
2. accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o infondatezza della pretesa creditoria asseritamente vantata dalla parte convenuta e, dunque, il diritto dell'Ente impositore in uno ai Concessionari,
a procedere ad esecuzione forzata, ovvero in via gradata accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o inesistenza del titolo in oggetto concernenti la cartella di pagamento n. 071 2022 00459175 75 507, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, Agente della riscossione Provincia di Napoli, notificata al ricorrente a mezzo posta in data 23.06.2025, unitamente agli atti preordinati, connessi e consequenziali, e conseguentemente, dichiarare che tutti gli importi, alcuno escluso od eccettuato, di cui all'impugnata cartella di pagamento non sono dovuti dal ricorrente non essendo erede dalla signora Nominativo_1 e non avendo mai accettato alcuna eredità dalla stessa e/o, comunque, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto esposte in narrativa;
3. dichiarare l'estinzione del diritto alla riscossione in virtù dell'atto impugnato per le motivazioni di cui al presente ricorso, ovvero, per l'effetto, dichiarare la sopravvenuta illegittimità e/o inefficacia della cartella di pagamento impugnata n. 071 2022 00459175 75 507, emessa dall'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, Agente della riscossione Provincia di Napoli, notificata al ricorrente a mezzo posta in data
23.06.2025, unitamente agli atti preordinati, connessi e consequenziali;
4. dichiarare la cancellazione del ruolo relativa alla cartella di pagamento impugnata, con ordine di ottemperanza nei confronti della concessionaria convenuta;
5. condannare le parti convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, in via solidale e/o ciascuna per quanto di ragione, o chi per legge, al pagamento delle spese, anche forfettarie,
e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito, che si dichiara antistatario”.
Per la resistente Agenzia delle Entrate – Riscossione: “Voglia l'On. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, previo rigetto della chiesta sospensione, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: pregiudizialmente, - dichiarare la carenza di legittimazione passiva ed esenzione da responsabilità dell'Agenzia delle Entrate Riscossione relativamente alla fase precedente alla consegna dei ruoli;
nel merito, -previo riconoscimento della carenza di legittimazione passiva di Agenzia delle Entrate
Riscossione, in relazione alle questioni che concernono unicamente l'Ente creditore,, rigettare il ricorso;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato anticipatario”.
Per il resistente Comune di Sant'Anastasia: “Chiede che la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Napoli voglia:
1. dichiarare l'estromissione del Comune di Sant'Anastasia dal giudizio riferito alla cartella di pagamento n. 07120220045917575507 (TARI 2020), per difetto di legittimazione passiva, non avendo l'Ente adottato né notificato l'atto impugnato;
2. condannare la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, da liquidarsi secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c., stante l'assistenza prestata in proprio e senza anticipazione di compenso da parte dell'Ente”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente indicato in epigrafe ha impugnato la cartella di pagamento emessa per TARI anno 2020, deducendo la totale carenza di legittimazione passiva, in quanto erroneamente indicato quale erede della defunta Nominativo_1, nonostante l'esistenza di testamento pubblico dal quale risulta che egli non è mai stato designato erede, né ha mai accettato alcuna eredità.
Si sono costituite in giudizio entrambe le parti resistenti.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, affermando di avere agito quale mero esecutore del ruolo formato dall'ente impositore e attribuendo al Comune l'erronea individuazione del soggetto obbligato.
Il Comune di Sant'Anastasia, a sua volta, ha chiesto l'estromissione dal giudizio, sostenendo che l'indicazione del ricorrente quale coobbligato sarebbe avvenuta autonomamente da parte dell'Agente della riscossione, senza alcun intervento dell'Ente.
Nessuna delle parti resistenti ha svolto difese dirette a contestare nel merito l'assunto principale del ricorrente, ossia la mancanza della qualità di erede e, conseguentemente, dell'obbligazione tributaria in capo allo stesso.
Acquisita la documentazione prodotta;
la controversia è stata decisa all'esito della odierna udienza di trattazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Elemento centrale e dirimente della controversia è la carenza di legittimazione del ricorrente rispetto all'obbligazione tributaria posta a fondamento della cartella di pagamento impugnata.
Sul punto, il ricorrente ha dedotto e documentalmente comprovato di non rivestire la qualità di erede della de cuius, in forza di testamento pubblico che lo esclude dalla successione, con la conseguenza che egli non ha mai acquisito – né poteva acquisire – la qualità di soggetto passivo dei debiti tributari della stessa.
Tale circostanza, che costituisce fatto costitutivo negativo della pretesa impositiva, non è stata specificamente contestata da alcuna delle parti resistenti.
In particolare, tanto l'Agenzia delle Entrate – Riscossione quanto il Comune di Sant'Anastasia hanno limitato le proprie difese a eccezioni di carattere processuale e a una reciproca attribuzione di responsabilità circa l'erronea individuazione del soggetto obbligato, senza mai mettere in discussione la fondatezza dell'assunto del ricorrente in ordine alla sua estraneità al rapporto tributario.
Ne deriva che il fatto decisivo dedotto dal ricorrente deve ritenersi pacifico, non essendo stato oggetto di specifica contestazione, con conseguente illegittimità della cartella di pagamento emessa nei suoi confronti.
La cartella impugnata deve pertanto essere annullata, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico delle parti resistenti, che hanno dato causa al giudizio mediante una difesa incentrata esclusivamente su profili di rimpallo interno delle responsabilità, senza incidere sul nodo sostanziale della controversia
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, in composizione monocratica, così provvede:
A) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento impugnata;
B) condanna le parti resistenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in euro 250,00 per compenso di avvocato, in euro 38,75 per spese vive oltre accessori di legge, con attribuzione in favore dell'avvocato Difensore_1, difensore anticipatario.
Napoli, 12/01/2026
Il giudice
Dott. Mario Suriano