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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/12/2025, n. 5284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5284 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19865/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa CL GE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 19865/2022 avente ad oggetto: risarcimento del danno ex art. 2051 c.c. - infiltrazioni promossa da:
(C.F. e (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambe rappresentate e difese dagli Avv.ti Fabio Nallino e Silvia Gianino C.F._2
ATTRICI contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Ciola
CONVENUTO
e
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_2 dall'avv. Antonella Reggio
ER IA
***
Conclusioni:
Per parte attrice: “Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza difesa ed eccezione respinta, previe le necessarie pronunce juris del caso, - accertare e dichiarare la responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 cc, in relazione ai fatti di causa ed ai danni lamentati e patiti, compresi quelli derivanti dalla rottura della colonna di carico avvenuta in data 3/3/2021 del convenuto CP_3 Controparte_4
– se del caso e per quanto di ragione, unitamente e solidalmente al
[...] Controparte_2
, ove si accerti e dichiari, in accoglimento delle domande del convenuto, la comproprietà
[...] fra i due del muro perimetrale controterra da cui derivano i danni lamentati;
e CP_5 conseguentemente: - condannare il convenuto - se del caso e per Controparte_4 quanto di ragione, unitamente e solidalmente al , ove si accerti e dichiari Controparte_2 la comproprietà del muro perimetrale citato - a risarcire i danni relativi al mancato godimento e messa a frutto dell'immobile in oggetto, per l'importo di euro 14.400,00 (relativo al periodo da gennaio 2018 a dicembre 2021, per la somma di euro 300,00 al mese indicata nella perizia conclusiva dell'ATP), o
pagina 1 di 8 somma maggiore e/o minore, accertanda in corso di causa, a favore della precedente proprietaria,
, e per l'importo di €. 7.200,00 (maturato dal gennaio 2022 fino al dicembre Parte_1 2023, data della vendita del box al sig. ), o diversa somma, maggiore o minore accertanda Parte_3 in corso di causa, a favore dell'ultima proprietaria, ; entrambi gli importi oltre Parte_2 rivalutazione ed interessi, come per legge;
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti, onorari ed accessori di legge, anche del procedimento di ATP e relative alla depositata perizia, come per legge”
Per parte convenuta: “contrariis reiectis – Voglia l'Ill.mo Tribunale adito – Previa l'istruttoria del caso e di legge – previa acquisizione del fascicolo dello svolto ATP rg. 13647/2021, Sez. IV Civile, Dott.
– In via principale – RESPINGERE ogni domanda e/o eccezione proposta da controparte Parte_4 siccome infondata in fatto e in diritto;
In via Subordinata – Nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenesse sussistere una qualche responsabilità del convenuto, ACCERTARE e CP_2 DICHIARARE la responsabilità solidale e/o concorrente delle attrici in relazione alle loro avanzate istanze, tanto con riferimento all'esecuzione in forma specifica delle singole richieste di intervento sui locali di loro proprietà (sebbene sembrerebbero ora rinunciatarie sul punto come dichiarato nel verbale dell'udienza del 1.3.2024), quanto relativamente alle richieste risarcitorie, per i motivi di cui in atti;
in ogni caso ACCERTARE e DICHIARARE la responsabilità del terzo chiamato per le ragioni esposte in atti e per l'effetto CONDANNARE il , in persona Controparte_6 dell'amministratore pro tempore a manlevare e garantire il Controparte_7
da ogni eventuale responsabilità e conseguente richiesta avanzata dalle attrici, a seconda delle
[...] risultanze della svolta istruttoria, in tutto o in parte, riferendosi, in questo specifico caso, all'ipotesi in cui dovesse essere riconosciuta la comproprietà sul muro de quo tra il convenuto e il terzo CP_2 chiamato. Il tutto, sempre con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre spese generali, CPA, IVA, come per legge nonché rimborso delle spese legali di ATP”
Per parte terza chiamata: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, domanda, deduzione ed eccezione disattesa, NEL MERITO, In via principale, accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità in capo al nella causazione del danno lamentato da parte attrice;
Controparte_2 respingere / rigettare le domande avversarie nei confronti del perché Controparte_2 infondate in fatto ed in diritto;
In via subordinata, Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice ritenesse sussistere una qualche responsabilità del , accertare e Controparte_2 dichiarare la responsabilità solidale e/o concorrente delle attrici e/o del Controparte_8
, sia con riferimento alla domanda di risarcimento del danno, sia con riferimento
[...] all'esecuzione in forma specifica degli interventi, per le ragioni di cui in narrativa;
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario, CPA come per legge, nonché al rimborso delle spese legali dell'esperita Consulenza tecnica preventiva.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato in data 21.10.2022, Parte_5 e hanno convenuto in giudizio il , allegando: Pt_2 Controparte_9 che in data 22.6.2012 la veva acquistato un box interrato (per tre posti auto) sito nello stabile del Pt_1 Condominio di;
che nel 2017 aveva notato un grave deterioramento Controparte_9 delle condizioni del garage che presentava umidità anormale e ingravescente, originatesi in massima parte dal muro condominiale confinante con il terrapieno insistente sotto il cortile dell'adiacente ; che l'attrice e i due Condomini avevano fatto redigere una perizia, Controparte_6 ma nessuna soluzione era stata offerta all'attrice; che la situazione era ulteriormente deteriorata dopo il 2018 in occasione di piogge di media intensità, a causa delle quali si erano formati ristagni di acqua sulla pavimentazione;
che l'umidità aveva compromesso l'utilizzo e salubrità dei locali così impedendo il ricovero di qualsiasi oggetto al suo interno;
che in data 3.3.2021 il box era interessato da un ulteriore pagina 2 di 8 bagnamento derivante dalla rottura della colonna di carico condominiale;
che la stante Pt_1 l'impossibilità di ottenere la riparazione dei danni, aveva promosso procedimento di mediazione, senza esito, e procedimento di ATP ex art. 696 bis c.p.c.; che in data 22.11.2021 la veva donato il box Pt_1 alla figlia che parimenti non aveva potuto goderne. In forza di tali premesse e sulla base dell'esito Pt_2 della CTU espletata in sede di ATP, le attrici hanno chiesto la condanna ai sensi dell'art. 2051 c.c. del ad eseguire gli interventi e le opere necessarie alla Controparte_9 definitiva eliminazione delle infiltrazioni, nonché a risarcire i danni da mancato godimento del box quantificati in € 14.400 quanto al periodo gennaio 2018-dicembre 2021 (da riconoscersi a favore della precedente proprietaria e in € 300 al mese per il periodo da gennaio 2022 fino Parte_1 alla completa risoluzione delle lamentate problematiche (a favore della successiva proprietaria, Pt_2
.
[...]
Si è costituito il contestando le richieste avanzate Controparte_9 da controparte ed esponendo: che la struttura muraria dell'intero edificio, connotata dall'assenza di impermeabilizzazione, era stata eretta nel 1903 e da allora mai modificata;
che in assenza di pericoli relativi alla stabilità dell'edificio e non sussistendo problematiche analoghe per gli altri condomini, il Condominio non era tenuto a modificare l'assetto murario per renderlo conforme alle più moderne tecniche ricostruttive;
che la CTU svolta in sede di ATP non aveva potuto accertare la causa dei danni lamentati;
che nel 2018, anno in cui le attrici avevano rilevato la presenza di umidità, si erano registrati il maggior numero di giorni con precipitazioni anomale integranti il caso fortuito ex art. 2051 c.c.; che il box era già compromesso prima dell'insorgere dei danni da percolazione del 2018 e si trovava in uno stato di degrado che era mascherato da pannelli fonoassorbenti presenti dal 2012 e presumibilmente rimossi nel 2018; che le attrici, in qualità di comproprietarie del muro perimetrale, avrebbero potuto procedere ad una autonoma impermeabilizzazione imbiancando o isolando il box, cosa che non è stata fatta e che le rende corresponsabili;
che il muro perimetrale è di proprietà anche del Controparte_6 ; che in ogni caso sussiste una responsabilità del poiché
[...] Controparte_6 il medesimo è proprietario in via esclusiva del terreno, adiacente al muro, attraverso il quale filtra l'acqua meteorica attraverso l'aiuola e la pavimentazione lapidea in sampietrini del cortile del CP_2
. Ha quindi chiesto di essere autorizzato a chiamare il terzo
[...] Controparte_6
. Nel merito ha chiesto respingersi la domanda avversaria in quanto infondata;
in via subordinata,
[...] ha chiesto di accertare la solidale e/o concorrente responsabilità delle attrici;
in ogni caso, accertata la responsabilità del terzo, di essere da questo manlevato.
Si è costituito il che nel merito ha esposto: che le cause generatrici Controparte_6 del danno sono state individuate dal CTU nell'assenza di impermeabilizzazione della muratura controterra e nell'aumento significativo di intensità delle precipitazioni meteoriche;
che il muro oggetto di causa confinante con il terrapieno posto sotto il cortile del è di CP_2 Controparte_6 proprietà esclusiva del;
che il fenomeno infiltrativo sarebbe Controparte_8 stato aggravato dal posizionamento, da parte dell'attrice, di putrelle che hanno forato il muro di cemento consentendo così all'umidità di entrare;
che i due Condomini sono stati costruiti in epoche differenti e l'autorimessa è stata realizzata in un momento successivo alla realizzazione del Controparte_2
ragione per cui non può avere difetti di costruzione imputabili allo stesso. Ha quindi chiesto
[...] respingersi le avversarie domande proposte nei suoi confronti;
in via subordinata, ha chiesto di accertare la responsabilità solidale e/o concorrente delle attrici e del Controparte_8 con riferimento alla domanda di messa in pristino del box e di risarcimento del danno.
All'udienza 9.5.2023 sono stati concessi i termini della trattazione. Con la memoria ex art. 183.6 n.1 c.p.c. le attrici hanno esteso la proprio domanda nei confronti del Condominio terzo chiamato. Con ordinanza 27.10.2023 sono stati ammessi i mezzi di prova orali, poi assunti alle udienze 1.3.2024 e 10.5.2024. All'udienza 1.3.2024 parte attrice ha comunicato di aver venduto il box (rogito notarile doc.
pagina 3 di 8 24 allegato alla nota di deposito del 15.5.2024) e pertanto di non essere più legittimata alla richiesta di messa in pristino. Con ordinanza 27.9.2024 è stata disposta l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento di a.t.p. RG 13647/2021 e la causa è stata ritenuta matura per la decisione. Con ordinanza del 14.7.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come sopra riportata e con assegnazione dei termini per gli scritti conclusivi.
2. La domanda attorea è fondata.
Dalla CTU svolta in sede di a.t.p. è emersa la prova del pessimo stato in cui versava il box delle attrici.
Si legge a p. 9 della consulenza: “Da quanto emerso dall'analisi visiva, la muratura perimetrale “A”,
“B”, ”C” e “D”, così come il soffitto dell'autorimessa di proprietà di parte ricorrente, si trovano in pessimo stato di conservazione e sono interessati (in modi ed entità diversi) da danni superficiali derivati dalla presenza di umidità, che verosimilmente ha agito anche negli anni precedenti alla data di acquisto da parte della sig.ra La muratura in mattoni intonacata, totalmente interrata, ha assorbito Pt_1 l'umidità del terreno, con conseguente: − comparsa di macchie superficiali diffuse;
− sfarinamento delle pitture;
− rigonfiamento e sgretolamento della superficie intonacata;
− erosioni del laterizio;
− comparsa di efflorescenze saline”.
Il CTU ha individuato due cause alla base di tali danni: “a) credibile assenza di impermeabilizzazione della muratura controterra, vista l'epoca di edificazione del fabbricato (1903); b) aumento significativo di intensità delle precipitazioni meteoriche e quindi del carico dell'acqua presente nel sottosuolo, adiacente alla muratura, da cui viene attratta per capillarità” (p. 12 ctu).
Con particolare riguardo alla predetta “muratuira controterra”, il CTU ha specificato che trattasi del
“muro perimetrale dello spessore di circa 57 cm, interrato nella sua interezza, realizzato ai primi del '900” (p. 12 cit.) e che lo stesso risulta di proprietà esclusiva del convenuto che, pur costruito CP_2 successivamente (negli anni 60'), detto muro ha inglobato all'interno del fabbricato (“Pertanto, il muro oggetto di causa (tratto “D-4-5”) risulterebbe acquistato interamente, unitamente con il fabbricato di cui è parte, con atto a rogito Notaio rep. 144.310 del 25.05.1961 e successivamente costituito il Per_1
, nella attuale conformazione come descritta nel primo Controparte_10 capitolo della presente relazione peritale”).
Trattasi di conclusioni logiche e coerenti del ctu, ampiamente motivate in forza di dati tecnici a disposizione, sicché da esse non v'è ragione alcuna per discostarsi. Inoltre il ctu ha adeguamente replicato ai rilievi delle parti. Rilievi che in parte sono gli stessi poi ripresi dai negli scritti conclusivi. CP_5
Tali elementi in fatto vanno ora calati nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., azionata dall'attrice.
Come noto, nell'ambito di tale azione il danneggiato deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di custodia tra il convenuto e la cosa che ha provocato il danno nonché la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno che egli ha subito. Solo dopo che l'attore abbia offerto una tale prova il convenuto deve dimostrare il caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità. Fattore che, come noto, può consistere anche in un comportamento imprudente del danneggiato (Cass. 18518/2024; Cass. 11152/2023; SU 20943/2022).
Gli elementi in fatto sopra riportati mostrano come le attrici abbiano soddisfatto l'onere probatorio a loro carico.
La causa dei fenomeni infiltrativi, come visto, è stata individuata nel muro perimetrale del CP_2 convenuto, di cui quest'ultimo è quindi certamente custode, atteso che i muri perimetrali – quale quello in oggetto – sono beni comuni, a norma dell'art. 1117 c.c.
pagina 4 di 8 Tanto basta, secondo i principi sopra riportati, a ritenere integrata la responsabilità del CP_2 convenuto, a norma dell'art. 2051 c.c., atteso che in alcun modo è emersa in giudizio la prova del caso fortuito che potrebbe consentire al convenuto di andare esente da responsabilità.
Invero, esso non può essere individuato né nel difetto costruttivo del muro perimetrale (assente di meccanismi di impermeabilizzazione stante l'anno di costruzione dello stesso: 1903) né nell'aumento di intensità delle piogge (indicato dal CTU come concorrente fattore causale).
Quanto al primo, costituisce principio consolidato quello per cui “i vizi originari di costruzione o difetti intrinseci della cosa non possono qualificarsi come caso fortuito, proprio perché immanenti alla res stessa e come tali rientranti nell'ambito della custodia” (Cass. n. 21317/2025, Cass. n. 27989/2022, Cass. n. 5741/2009).
Quanto al secondo, è evidente come la mera circostanza del “piovere”, anche abbondantemente, non può costituire caso fortuito, che è contraddistinto dal carattere di assoluta imprevedibilità.
Occorre inoltre rilevare come il “carico dell'acqua presente nel sottosuolo, adiacente alla muratura, da cui viene attratta per capillarità” (cfr. ctu, individuato dal ctu, affatto costituisce un fattore concausale alla produzione del fenomeno infiltrativo. Piuttosto, l'attrazione per capillarità dell'acqua è diretta conseguenza dell'inadeguatezza del muro perimetrale.
Né dalla CTU è emersa la prova di ulteriori fattori che hanno concorso a cagionare i fenomeni infiltrativi. Invero, il CTU ha ipotizzato che il maggior carico di acqua sul muro perimetrale (e da questo assorbita per via dell'assenza di impermeabilizzazione) “potrebbe essere anche dovuto a fuoriuscite d'acqua da tubazioni che possono essere variamente ubicate nelle porzioni di terreno confinanti con la parete, od anche in zone più lontane e persino su proprietà di terzi non chiamati in causa. In merito si crede ancora utile specificare come sia sufficiente anche solo una fessurazione in condotte di scarico o di carico delle acque, per determinare nel tempo tali problematiche;
fessurazioni che potrebbero non essere rilevate dall' , ma generare nel lungo periodo fenomeni di una certa rilevanza”. CP_11
Tuttavia: 1) trattasi - la “fuoriuscita da tubazioni” - di mera possibilità indicata dal ctu, ma in alcun modo verificata, sicché si è lontano dalla soglia del criterio del “più probabile che non” che sorregge l'accertamento del nesso causale del giudizio in oggetto;
2) in ogni caso, nell'eventualità della persistenza dell'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, rimane a carico del custode il fatto ignoto, in quanto non idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento (Cass. n. 21317/2025 cit.).
Non sono, poi, emersi in giudizio elementi atti a ritenere un concorso di colpa delle attrici nella determinazione dello stato in cui versava il box di proprietà:
- dall'istruttoria è emerso che fin dal 2012, anno di acquisto da parte della il box era privo Pt_1 dei pannelli fonoassorbenti installati dai precedenti proprietari (teste “Non Testimone_1 aveva pannelli erano muri a vista. Le pareti erano integre anche se il garage non era nuovo”; teste “Quando lo utilizzavo io nessun pannello i muri erano in intonaco Testimone_2 bianco e lo usavo principalmente come deposito”; teste : “I muri erano liberi Testimone_3 anche oltre il 2017 non è mai stato fatto nulla”), sicché alcunchè può imputarsi alle attrici con riguardo ad un qualche ruolo che tali pannelli avrebbero potuto avere nell'origine o nella scoperta delle infiltrazioni;
- il ctu ha accertato come alcun contributo causale può aver avuto la struttura metallica posta a sostegno della volta del box;
struttura, peraltro, pacificamente non installata dalle attrici (cfr. p. 19 ctu: “La modifica dell'orizzontamento con l'eliminazione dei pilastri e l'inserimento della pagina 5 di 8 struttura metallica non può ad avviso dello scrivente aver inciso sui fenomeni infiltrativi lamentati, che secondo i documenti di causa si sono verificati solo dopo la data di acquisto del box, ovvero dopo il 2012”);
- il teste figlio della ha confermato che lui stesso si era attivato Testimone_2 Pt_1 installando una ventola nel box per far fronte ai problemi di umidità (cfr. verbale udienza 1.3.2024), sicché alcuna inerzia è addebitabile alle attrici.
Quanto ai danni riportati dalle attrici, quest'ultime in corso di giudizio hanno limitato la domanda al danno connesso al mancato godimento del box a causa dello stato in cui lo stesso si trovava.
L'impossibilità di utilizzare il box è stata confermata dal ctu e dai testi attorei. Quest'ultimi hanno confermato l'inutilizzo dal 2018.
Il CTU ha così concluso: “Ad avviso dello scrivente, anche se le problematiche riscontrate sulle murature e sul soffitto sono in particolar modo concentrate sulla porzione posta a Nord, l'ambiente allo stato attuale è particolarmente umido ed insalubre e quindi poco adatto al rimessaggio e stoccaggio di beni di qualsiasi natura” (p. 29 ctu).
Il teste ha dichiarato: “All'epoca avevo una società di consulenza e usavo il box Testimone_1 per mettere computer e server che mi servivano per lavoro. Temporaneamente li lasciavo il tempo che necessitava … Confermo non l'ho più usato dal 2015”.
Il teste ha dichiarato: “Non ricordo esattamente ma [lo usavo] circa a partire Testimone_2 dal 2012 la motocicletta di sicuro e l'attrezzatura elettronica luci cavi ecc. … Non ricordo se era 2016
o 2017 ma ho iniziato a dover spostare la roba perché la trovavo coperta di polvere bianca. Non lo abbiamo potuto più utilizzare perché le cose si inumidivano a partire dal cartone e poi abbiamo tolto tutto”.
Il teste ha dichiarato: “Non è più stato utilizzato dal 2018 lo ricordo perché avevo Testimone_3 cambiato macchina e non l'avevo più messa per evitare l'umidità”.
Ora, costituisce principio ormai consolidato quello per cui “la compressione o la limitazione del diritto di proprietà … che siano causate dall'altrui fatto dannoso … sono suscettibili di valutazione economica non soltanto se ne derivi la necessità di una spesa ripristinatoria (cosiddetto danno emergente) o di perdite dei frutti della cosa (lucro cessante), ma anche se la compressione e la limitazione del godimento siano sopportate dal titolare con suo personale disagio o sacrificio. In ordine alla sussistenza e quantificazione di tale danno, mentre resta a carico del proprietario o dell'usufruttuario il relativo onere probatorio, che può essere assolto altresì mediante presunzioni semplici, il giudice può fare ricorso anche ai parametri del cosiddetto danno figurativo, trattandosi di casa di abitazione, come quello del valore locativo della parte dell'immobile del cui godimento il proprietario è stato privato (Cass. 33439/2019, nonché Cass. SS.UU. 33645/2022 in tema di occupazione di immobile sine titulo ma il cui principio è applicabile anche al caso di specie: “L'evento di danno riguarda non la cosa, ma proprio il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa. Il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del “diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo. … se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”).
pagina 6 di 8 Nel caso di specie, provato, come detto, il danno da inutilizzo subito dalle attrici, ai fini della liquidazione equitativa dello stesso, può fasi riferimento al valore locativo del box, che il CTU - con valutazione logica e condivisibile - ha stimato in € 300/mese (p. 25 ctu).
L'attrice è stata proprietaria del box in questione fino al 22.12.2021, allorquando lo donava alla Pt_1 figlia (doc. 7 attrici). Parte_2
Quest'ultima, invece, è stata proprietaria del box fino al 29.12.2023, per averlo in detta data venduto a terzi (doc. 24 attrici).
Pertanto, tenuto conto della provata decorrenza dell'impossibilità di utilizzo del box (2018), possono essere riconoscitre alle attrici le seguenti somme:
- € 14.400 a favore di corrispondenti a 48 mesi di inutilizzo (da gennaio Parte_1
2018 al 22.12.2021) x 300 €/mese;
- € 7.200 a favore di corrispondenti a 24 mesi di inutilizzo (da gennaio 2022 al Parte_2
29.12.2023) x 300 €/mese.
Su dette somme spettano gli interessi al tasso legale dalla presente sentenza al saldo.
4. Non può trovare accoglimento la domanda di manleva formulata dal convenuto nei CP_2 confronti del , non essendo quest'ultimo risultato comproprietario del Controparte_6 muro perimetrale causa delle infiltrazioni al box delle attrice, né essendo emersi ulteriori profili di responsabilità a suo carico.
5. La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza ex art. 91 cpc sicché esse vanno poste a carico di parte convenuta, integralmente soccombente sia nel rapporto processuale con le attrici sia nel rapporto processuale col terzo chiamato. Tanto vale sia per le spese del presente giudizio sia per le CP_2 spese del procedimento di a.t.p.
La liquidazione delle spese di lite avviene come in dispositivo, in applicazione del d.m. 55/2014 (nei valori anteriori alla modifica apportata col d.m. 147/2022 con riguardo alle spese del procedimento di a.t.p.), tenuto conto del valore del valore del decisum (€ 21.600), dell'attività difensiva svolta (studio, introduttiva, istruttoria, decisoria) e della complessità della causa che giustifica l'applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento (€ 5.200-€ 26.000), salvo che per l'attività difensiva del terzo chiamato, la cui minore complessità e consistenza (è stata depositata una sola memoria istruttoria e non è stata depositata la comparsa conclusionale) giustificano una riduzione sui predetti valori medi di liquidazione.
La regola della soccombenza governa anche la spesa di ctu nel procedimento di a.t.p. sicché essa viene posta a carico del convenuto. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
CONDANNA il a Controparte_12 corrispondere a la somma di € 14.400, oltre interessi al tasso legale dalla Parte_1 presente sentenza al saldo;
CONDANNA il a Controparte_12 corrispondere ad la somma di € 7.200, oltre interessi al tasso legale dalla presente Parte_2 sentenza al saldo;
pagina 7 di 8 RIGETTA la domanda di manleva proposta dal Controparte_12
nei confronti del
[...] Controparte_6 ;
[...]
CONDANNA il a Controparte_12 rimborsare a e a le spese di lite del presente giudizio che si Parte_1 Parte_2 liquidano in € 264 per esborsi (c.u. e marca rapportati al decisum) e in € 5077 per compensi (€ 919 per studio, € 777 per introduttiva, € 1680 per istruttoria, € 1701 per decisoria) oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa, nonché le spese del procedimento di a.t.p. che si liquidano in € 286 per esborsi (c.u. e marca) e in € 2792 per compensi (€ 540 per studio, € 675 per fase introduttiva, € 1010 per fase istruttoria) oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa;
CONDANNA il a Controparte_12 rimborsare al le spese di lite del presente giudizio Controparte_2 che si liquidano in € 3800 per compensi (€ 700 per studio, € 600 per introduttiva, € 1300 per istruttoria,
€ 1200 per decisoria) oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa, nonché le spese del procedimento di a.t.p. che si liquidano in € 286 per esborsi (c.u. e marca) e in € 2792 per compensi (€ 540 per studio, € 675 per fase introduttiva, € 1010 per fase istruttoria) oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa;
PONE la spese di CTU del procedimento di a.t.p. a carico del Controparte_12
.
[...]
Così deciso in Torino, il 3.12.2025
Il Giudice
CL GE
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa CL GE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 19865/2022 avente ad oggetto: risarcimento del danno ex art. 2051 c.c. - infiltrazioni promossa da:
(C.F. e (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambe rappresentate e difese dagli Avv.ti Fabio Nallino e Silvia Gianino C.F._2
ATTRICI contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Ciola
CONVENUTO
e
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_2 dall'avv. Antonella Reggio
ER IA
***
Conclusioni:
Per parte attrice: “Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza difesa ed eccezione respinta, previe le necessarie pronunce juris del caso, - accertare e dichiarare la responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 cc, in relazione ai fatti di causa ed ai danni lamentati e patiti, compresi quelli derivanti dalla rottura della colonna di carico avvenuta in data 3/3/2021 del convenuto CP_3 Controparte_4
– se del caso e per quanto di ragione, unitamente e solidalmente al
[...] Controparte_2
, ove si accerti e dichiari, in accoglimento delle domande del convenuto, la comproprietà
[...] fra i due del muro perimetrale controterra da cui derivano i danni lamentati;
e CP_5 conseguentemente: - condannare il convenuto - se del caso e per Controparte_4 quanto di ragione, unitamente e solidalmente al , ove si accerti e dichiari Controparte_2 la comproprietà del muro perimetrale citato - a risarcire i danni relativi al mancato godimento e messa a frutto dell'immobile in oggetto, per l'importo di euro 14.400,00 (relativo al periodo da gennaio 2018 a dicembre 2021, per la somma di euro 300,00 al mese indicata nella perizia conclusiva dell'ATP), o
pagina 1 di 8 somma maggiore e/o minore, accertanda in corso di causa, a favore della precedente proprietaria,
, e per l'importo di €. 7.200,00 (maturato dal gennaio 2022 fino al dicembre Parte_1 2023, data della vendita del box al sig. ), o diversa somma, maggiore o minore accertanda Parte_3 in corso di causa, a favore dell'ultima proprietaria, ; entrambi gli importi oltre Parte_2 rivalutazione ed interessi, come per legge;
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti, onorari ed accessori di legge, anche del procedimento di ATP e relative alla depositata perizia, come per legge”
Per parte convenuta: “contrariis reiectis – Voglia l'Ill.mo Tribunale adito – Previa l'istruttoria del caso e di legge – previa acquisizione del fascicolo dello svolto ATP rg. 13647/2021, Sez. IV Civile, Dott.
– In via principale – RESPINGERE ogni domanda e/o eccezione proposta da controparte Parte_4 siccome infondata in fatto e in diritto;
In via Subordinata – Nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenesse sussistere una qualche responsabilità del convenuto, ACCERTARE e CP_2 DICHIARARE la responsabilità solidale e/o concorrente delle attrici in relazione alle loro avanzate istanze, tanto con riferimento all'esecuzione in forma specifica delle singole richieste di intervento sui locali di loro proprietà (sebbene sembrerebbero ora rinunciatarie sul punto come dichiarato nel verbale dell'udienza del 1.3.2024), quanto relativamente alle richieste risarcitorie, per i motivi di cui in atti;
in ogni caso ACCERTARE e DICHIARARE la responsabilità del terzo chiamato per le ragioni esposte in atti e per l'effetto CONDANNARE il , in persona Controparte_6 dell'amministratore pro tempore a manlevare e garantire il Controparte_7
da ogni eventuale responsabilità e conseguente richiesta avanzata dalle attrici, a seconda delle
[...] risultanze della svolta istruttoria, in tutto o in parte, riferendosi, in questo specifico caso, all'ipotesi in cui dovesse essere riconosciuta la comproprietà sul muro de quo tra il convenuto e il terzo CP_2 chiamato. Il tutto, sempre con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre spese generali, CPA, IVA, come per legge nonché rimborso delle spese legali di ATP”
Per parte terza chiamata: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, domanda, deduzione ed eccezione disattesa, NEL MERITO, In via principale, accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità in capo al nella causazione del danno lamentato da parte attrice;
Controparte_2 respingere / rigettare le domande avversarie nei confronti del perché Controparte_2 infondate in fatto ed in diritto;
In via subordinata, Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice ritenesse sussistere una qualche responsabilità del , accertare e Controparte_2 dichiarare la responsabilità solidale e/o concorrente delle attrici e/o del Controparte_8
, sia con riferimento alla domanda di risarcimento del danno, sia con riferimento
[...] all'esecuzione in forma specifica degli interventi, per le ragioni di cui in narrativa;
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario, CPA come per legge, nonché al rimborso delle spese legali dell'esperita Consulenza tecnica preventiva.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato in data 21.10.2022, Parte_5 e hanno convenuto in giudizio il , allegando: Pt_2 Controparte_9 che in data 22.6.2012 la veva acquistato un box interrato (per tre posti auto) sito nello stabile del Pt_1 Condominio di;
che nel 2017 aveva notato un grave deterioramento Controparte_9 delle condizioni del garage che presentava umidità anormale e ingravescente, originatesi in massima parte dal muro condominiale confinante con il terrapieno insistente sotto il cortile dell'adiacente ; che l'attrice e i due Condomini avevano fatto redigere una perizia, Controparte_6 ma nessuna soluzione era stata offerta all'attrice; che la situazione era ulteriormente deteriorata dopo il 2018 in occasione di piogge di media intensità, a causa delle quali si erano formati ristagni di acqua sulla pavimentazione;
che l'umidità aveva compromesso l'utilizzo e salubrità dei locali così impedendo il ricovero di qualsiasi oggetto al suo interno;
che in data 3.3.2021 il box era interessato da un ulteriore pagina 2 di 8 bagnamento derivante dalla rottura della colonna di carico condominiale;
che la stante Pt_1 l'impossibilità di ottenere la riparazione dei danni, aveva promosso procedimento di mediazione, senza esito, e procedimento di ATP ex art. 696 bis c.p.c.; che in data 22.11.2021 la veva donato il box Pt_1 alla figlia che parimenti non aveva potuto goderne. In forza di tali premesse e sulla base dell'esito Pt_2 della CTU espletata in sede di ATP, le attrici hanno chiesto la condanna ai sensi dell'art. 2051 c.c. del ad eseguire gli interventi e le opere necessarie alla Controparte_9 definitiva eliminazione delle infiltrazioni, nonché a risarcire i danni da mancato godimento del box quantificati in € 14.400 quanto al periodo gennaio 2018-dicembre 2021 (da riconoscersi a favore della precedente proprietaria e in € 300 al mese per il periodo da gennaio 2022 fino Parte_1 alla completa risoluzione delle lamentate problematiche (a favore della successiva proprietaria, Pt_2
.
[...]
Si è costituito il contestando le richieste avanzate Controparte_9 da controparte ed esponendo: che la struttura muraria dell'intero edificio, connotata dall'assenza di impermeabilizzazione, era stata eretta nel 1903 e da allora mai modificata;
che in assenza di pericoli relativi alla stabilità dell'edificio e non sussistendo problematiche analoghe per gli altri condomini, il Condominio non era tenuto a modificare l'assetto murario per renderlo conforme alle più moderne tecniche ricostruttive;
che la CTU svolta in sede di ATP non aveva potuto accertare la causa dei danni lamentati;
che nel 2018, anno in cui le attrici avevano rilevato la presenza di umidità, si erano registrati il maggior numero di giorni con precipitazioni anomale integranti il caso fortuito ex art. 2051 c.c.; che il box era già compromesso prima dell'insorgere dei danni da percolazione del 2018 e si trovava in uno stato di degrado che era mascherato da pannelli fonoassorbenti presenti dal 2012 e presumibilmente rimossi nel 2018; che le attrici, in qualità di comproprietarie del muro perimetrale, avrebbero potuto procedere ad una autonoma impermeabilizzazione imbiancando o isolando il box, cosa che non è stata fatta e che le rende corresponsabili;
che il muro perimetrale è di proprietà anche del Controparte_6 ; che in ogni caso sussiste una responsabilità del poiché
[...] Controparte_6 il medesimo è proprietario in via esclusiva del terreno, adiacente al muro, attraverso il quale filtra l'acqua meteorica attraverso l'aiuola e la pavimentazione lapidea in sampietrini del cortile del CP_2
. Ha quindi chiesto di essere autorizzato a chiamare il terzo
[...] Controparte_6
. Nel merito ha chiesto respingersi la domanda avversaria in quanto infondata;
in via subordinata,
[...] ha chiesto di accertare la solidale e/o concorrente responsabilità delle attrici;
in ogni caso, accertata la responsabilità del terzo, di essere da questo manlevato.
Si è costituito il che nel merito ha esposto: che le cause generatrici Controparte_6 del danno sono state individuate dal CTU nell'assenza di impermeabilizzazione della muratura controterra e nell'aumento significativo di intensità delle precipitazioni meteoriche;
che il muro oggetto di causa confinante con il terrapieno posto sotto il cortile del è di CP_2 Controparte_6 proprietà esclusiva del;
che il fenomeno infiltrativo sarebbe Controparte_8 stato aggravato dal posizionamento, da parte dell'attrice, di putrelle che hanno forato il muro di cemento consentendo così all'umidità di entrare;
che i due Condomini sono stati costruiti in epoche differenti e l'autorimessa è stata realizzata in un momento successivo alla realizzazione del Controparte_2
ragione per cui non può avere difetti di costruzione imputabili allo stesso. Ha quindi chiesto
[...] respingersi le avversarie domande proposte nei suoi confronti;
in via subordinata, ha chiesto di accertare la responsabilità solidale e/o concorrente delle attrici e del Controparte_8 con riferimento alla domanda di messa in pristino del box e di risarcimento del danno.
All'udienza 9.5.2023 sono stati concessi i termini della trattazione. Con la memoria ex art. 183.6 n.1 c.p.c. le attrici hanno esteso la proprio domanda nei confronti del Condominio terzo chiamato. Con ordinanza 27.10.2023 sono stati ammessi i mezzi di prova orali, poi assunti alle udienze 1.3.2024 e 10.5.2024. All'udienza 1.3.2024 parte attrice ha comunicato di aver venduto il box (rogito notarile doc.
pagina 3 di 8 24 allegato alla nota di deposito del 15.5.2024) e pertanto di non essere più legittimata alla richiesta di messa in pristino. Con ordinanza 27.9.2024 è stata disposta l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento di a.t.p. RG 13647/2021 e la causa è stata ritenuta matura per la decisione. Con ordinanza del 14.7.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come sopra riportata e con assegnazione dei termini per gli scritti conclusivi.
2. La domanda attorea è fondata.
Dalla CTU svolta in sede di a.t.p. è emersa la prova del pessimo stato in cui versava il box delle attrici.
Si legge a p. 9 della consulenza: “Da quanto emerso dall'analisi visiva, la muratura perimetrale “A”,
“B”, ”C” e “D”, così come il soffitto dell'autorimessa di proprietà di parte ricorrente, si trovano in pessimo stato di conservazione e sono interessati (in modi ed entità diversi) da danni superficiali derivati dalla presenza di umidità, che verosimilmente ha agito anche negli anni precedenti alla data di acquisto da parte della sig.ra La muratura in mattoni intonacata, totalmente interrata, ha assorbito Pt_1 l'umidità del terreno, con conseguente: − comparsa di macchie superficiali diffuse;
− sfarinamento delle pitture;
− rigonfiamento e sgretolamento della superficie intonacata;
− erosioni del laterizio;
− comparsa di efflorescenze saline”.
Il CTU ha individuato due cause alla base di tali danni: “a) credibile assenza di impermeabilizzazione della muratura controterra, vista l'epoca di edificazione del fabbricato (1903); b) aumento significativo di intensità delle precipitazioni meteoriche e quindi del carico dell'acqua presente nel sottosuolo, adiacente alla muratura, da cui viene attratta per capillarità” (p. 12 ctu).
Con particolare riguardo alla predetta “muratuira controterra”, il CTU ha specificato che trattasi del
“muro perimetrale dello spessore di circa 57 cm, interrato nella sua interezza, realizzato ai primi del '900” (p. 12 cit.) e che lo stesso risulta di proprietà esclusiva del convenuto che, pur costruito CP_2 successivamente (negli anni 60'), detto muro ha inglobato all'interno del fabbricato (“Pertanto, il muro oggetto di causa (tratto “D-4-5”) risulterebbe acquistato interamente, unitamente con il fabbricato di cui è parte, con atto a rogito Notaio rep. 144.310 del 25.05.1961 e successivamente costituito il Per_1
, nella attuale conformazione come descritta nel primo Controparte_10 capitolo della presente relazione peritale”).
Trattasi di conclusioni logiche e coerenti del ctu, ampiamente motivate in forza di dati tecnici a disposizione, sicché da esse non v'è ragione alcuna per discostarsi. Inoltre il ctu ha adeguamente replicato ai rilievi delle parti. Rilievi che in parte sono gli stessi poi ripresi dai negli scritti conclusivi. CP_5
Tali elementi in fatto vanno ora calati nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., azionata dall'attrice.
Come noto, nell'ambito di tale azione il danneggiato deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di custodia tra il convenuto e la cosa che ha provocato il danno nonché la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno che egli ha subito. Solo dopo che l'attore abbia offerto una tale prova il convenuto deve dimostrare il caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità. Fattore che, come noto, può consistere anche in un comportamento imprudente del danneggiato (Cass. 18518/2024; Cass. 11152/2023; SU 20943/2022).
Gli elementi in fatto sopra riportati mostrano come le attrici abbiano soddisfatto l'onere probatorio a loro carico.
La causa dei fenomeni infiltrativi, come visto, è stata individuata nel muro perimetrale del CP_2 convenuto, di cui quest'ultimo è quindi certamente custode, atteso che i muri perimetrali – quale quello in oggetto – sono beni comuni, a norma dell'art. 1117 c.c.
pagina 4 di 8 Tanto basta, secondo i principi sopra riportati, a ritenere integrata la responsabilità del CP_2 convenuto, a norma dell'art. 2051 c.c., atteso che in alcun modo è emersa in giudizio la prova del caso fortuito che potrebbe consentire al convenuto di andare esente da responsabilità.
Invero, esso non può essere individuato né nel difetto costruttivo del muro perimetrale (assente di meccanismi di impermeabilizzazione stante l'anno di costruzione dello stesso: 1903) né nell'aumento di intensità delle piogge (indicato dal CTU come concorrente fattore causale).
Quanto al primo, costituisce principio consolidato quello per cui “i vizi originari di costruzione o difetti intrinseci della cosa non possono qualificarsi come caso fortuito, proprio perché immanenti alla res stessa e come tali rientranti nell'ambito della custodia” (Cass. n. 21317/2025, Cass. n. 27989/2022, Cass. n. 5741/2009).
Quanto al secondo, è evidente come la mera circostanza del “piovere”, anche abbondantemente, non può costituire caso fortuito, che è contraddistinto dal carattere di assoluta imprevedibilità.
Occorre inoltre rilevare come il “carico dell'acqua presente nel sottosuolo, adiacente alla muratura, da cui viene attratta per capillarità” (cfr. ctu, individuato dal ctu, affatto costituisce un fattore concausale alla produzione del fenomeno infiltrativo. Piuttosto, l'attrazione per capillarità dell'acqua è diretta conseguenza dell'inadeguatezza del muro perimetrale.
Né dalla CTU è emersa la prova di ulteriori fattori che hanno concorso a cagionare i fenomeni infiltrativi. Invero, il CTU ha ipotizzato che il maggior carico di acqua sul muro perimetrale (e da questo assorbita per via dell'assenza di impermeabilizzazione) “potrebbe essere anche dovuto a fuoriuscite d'acqua da tubazioni che possono essere variamente ubicate nelle porzioni di terreno confinanti con la parete, od anche in zone più lontane e persino su proprietà di terzi non chiamati in causa. In merito si crede ancora utile specificare come sia sufficiente anche solo una fessurazione in condotte di scarico o di carico delle acque, per determinare nel tempo tali problematiche;
fessurazioni che potrebbero non essere rilevate dall' , ma generare nel lungo periodo fenomeni di una certa rilevanza”. CP_11
Tuttavia: 1) trattasi - la “fuoriuscita da tubazioni” - di mera possibilità indicata dal ctu, ma in alcun modo verificata, sicché si è lontano dalla soglia del criterio del “più probabile che non” che sorregge l'accertamento del nesso causale del giudizio in oggetto;
2) in ogni caso, nell'eventualità della persistenza dell'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, rimane a carico del custode il fatto ignoto, in quanto non idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento (Cass. n. 21317/2025 cit.).
Non sono, poi, emersi in giudizio elementi atti a ritenere un concorso di colpa delle attrici nella determinazione dello stato in cui versava il box di proprietà:
- dall'istruttoria è emerso che fin dal 2012, anno di acquisto da parte della il box era privo Pt_1 dei pannelli fonoassorbenti installati dai precedenti proprietari (teste “Non Testimone_1 aveva pannelli erano muri a vista. Le pareti erano integre anche se il garage non era nuovo”; teste “Quando lo utilizzavo io nessun pannello i muri erano in intonaco Testimone_2 bianco e lo usavo principalmente come deposito”; teste : “I muri erano liberi Testimone_3 anche oltre il 2017 non è mai stato fatto nulla”), sicché alcunchè può imputarsi alle attrici con riguardo ad un qualche ruolo che tali pannelli avrebbero potuto avere nell'origine o nella scoperta delle infiltrazioni;
- il ctu ha accertato come alcun contributo causale può aver avuto la struttura metallica posta a sostegno della volta del box;
struttura, peraltro, pacificamente non installata dalle attrici (cfr. p. 19 ctu: “La modifica dell'orizzontamento con l'eliminazione dei pilastri e l'inserimento della pagina 5 di 8 struttura metallica non può ad avviso dello scrivente aver inciso sui fenomeni infiltrativi lamentati, che secondo i documenti di causa si sono verificati solo dopo la data di acquisto del box, ovvero dopo il 2012”);
- il teste figlio della ha confermato che lui stesso si era attivato Testimone_2 Pt_1 installando una ventola nel box per far fronte ai problemi di umidità (cfr. verbale udienza 1.3.2024), sicché alcuna inerzia è addebitabile alle attrici.
Quanto ai danni riportati dalle attrici, quest'ultime in corso di giudizio hanno limitato la domanda al danno connesso al mancato godimento del box a causa dello stato in cui lo stesso si trovava.
L'impossibilità di utilizzare il box è stata confermata dal ctu e dai testi attorei. Quest'ultimi hanno confermato l'inutilizzo dal 2018.
Il CTU ha così concluso: “Ad avviso dello scrivente, anche se le problematiche riscontrate sulle murature e sul soffitto sono in particolar modo concentrate sulla porzione posta a Nord, l'ambiente allo stato attuale è particolarmente umido ed insalubre e quindi poco adatto al rimessaggio e stoccaggio di beni di qualsiasi natura” (p. 29 ctu).
Il teste ha dichiarato: “All'epoca avevo una società di consulenza e usavo il box Testimone_1 per mettere computer e server che mi servivano per lavoro. Temporaneamente li lasciavo il tempo che necessitava … Confermo non l'ho più usato dal 2015”.
Il teste ha dichiarato: “Non ricordo esattamente ma [lo usavo] circa a partire Testimone_2 dal 2012 la motocicletta di sicuro e l'attrezzatura elettronica luci cavi ecc. … Non ricordo se era 2016
o 2017 ma ho iniziato a dover spostare la roba perché la trovavo coperta di polvere bianca. Non lo abbiamo potuto più utilizzare perché le cose si inumidivano a partire dal cartone e poi abbiamo tolto tutto”.
Il teste ha dichiarato: “Non è più stato utilizzato dal 2018 lo ricordo perché avevo Testimone_3 cambiato macchina e non l'avevo più messa per evitare l'umidità”.
Ora, costituisce principio ormai consolidato quello per cui “la compressione o la limitazione del diritto di proprietà … che siano causate dall'altrui fatto dannoso … sono suscettibili di valutazione economica non soltanto se ne derivi la necessità di una spesa ripristinatoria (cosiddetto danno emergente) o di perdite dei frutti della cosa (lucro cessante), ma anche se la compressione e la limitazione del godimento siano sopportate dal titolare con suo personale disagio o sacrificio. In ordine alla sussistenza e quantificazione di tale danno, mentre resta a carico del proprietario o dell'usufruttuario il relativo onere probatorio, che può essere assolto altresì mediante presunzioni semplici, il giudice può fare ricorso anche ai parametri del cosiddetto danno figurativo, trattandosi di casa di abitazione, come quello del valore locativo della parte dell'immobile del cui godimento il proprietario è stato privato (Cass. 33439/2019, nonché Cass. SS.UU. 33645/2022 in tema di occupazione di immobile sine titulo ma il cui principio è applicabile anche al caso di specie: “L'evento di danno riguarda non la cosa, ma proprio il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa. Il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del “diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo. … se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”).
pagina 6 di 8 Nel caso di specie, provato, come detto, il danno da inutilizzo subito dalle attrici, ai fini della liquidazione equitativa dello stesso, può fasi riferimento al valore locativo del box, che il CTU - con valutazione logica e condivisibile - ha stimato in € 300/mese (p. 25 ctu).
L'attrice è stata proprietaria del box in questione fino al 22.12.2021, allorquando lo donava alla Pt_1 figlia (doc. 7 attrici). Parte_2
Quest'ultima, invece, è stata proprietaria del box fino al 29.12.2023, per averlo in detta data venduto a terzi (doc. 24 attrici).
Pertanto, tenuto conto della provata decorrenza dell'impossibilità di utilizzo del box (2018), possono essere riconoscitre alle attrici le seguenti somme:
- € 14.400 a favore di corrispondenti a 48 mesi di inutilizzo (da gennaio Parte_1
2018 al 22.12.2021) x 300 €/mese;
- € 7.200 a favore di corrispondenti a 24 mesi di inutilizzo (da gennaio 2022 al Parte_2
29.12.2023) x 300 €/mese.
Su dette somme spettano gli interessi al tasso legale dalla presente sentenza al saldo.
4. Non può trovare accoglimento la domanda di manleva formulata dal convenuto nei CP_2 confronti del , non essendo quest'ultimo risultato comproprietario del Controparte_6 muro perimetrale causa delle infiltrazioni al box delle attrice, né essendo emersi ulteriori profili di responsabilità a suo carico.
5. La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza ex art. 91 cpc sicché esse vanno poste a carico di parte convenuta, integralmente soccombente sia nel rapporto processuale con le attrici sia nel rapporto processuale col terzo chiamato. Tanto vale sia per le spese del presente giudizio sia per le CP_2 spese del procedimento di a.t.p.
La liquidazione delle spese di lite avviene come in dispositivo, in applicazione del d.m. 55/2014 (nei valori anteriori alla modifica apportata col d.m. 147/2022 con riguardo alle spese del procedimento di a.t.p.), tenuto conto del valore del valore del decisum (€ 21.600), dell'attività difensiva svolta (studio, introduttiva, istruttoria, decisoria) e della complessità della causa che giustifica l'applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento (€ 5.200-€ 26.000), salvo che per l'attività difensiva del terzo chiamato, la cui minore complessità e consistenza (è stata depositata una sola memoria istruttoria e non è stata depositata la comparsa conclusionale) giustificano una riduzione sui predetti valori medi di liquidazione.
La regola della soccombenza governa anche la spesa di ctu nel procedimento di a.t.p. sicché essa viene posta a carico del convenuto. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
CONDANNA il a Controparte_12 corrispondere a la somma di € 14.400, oltre interessi al tasso legale dalla Parte_1 presente sentenza al saldo;
CONDANNA il a Controparte_12 corrispondere ad la somma di € 7.200, oltre interessi al tasso legale dalla presente Parte_2 sentenza al saldo;
pagina 7 di 8 RIGETTA la domanda di manleva proposta dal Controparte_12
nei confronti del
[...] Controparte_6 ;
[...]
CONDANNA il a Controparte_12 rimborsare a e a le spese di lite del presente giudizio che si Parte_1 Parte_2 liquidano in € 264 per esborsi (c.u. e marca rapportati al decisum) e in € 5077 per compensi (€ 919 per studio, € 777 per introduttiva, € 1680 per istruttoria, € 1701 per decisoria) oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa, nonché le spese del procedimento di a.t.p. che si liquidano in € 286 per esborsi (c.u. e marca) e in € 2792 per compensi (€ 540 per studio, € 675 per fase introduttiva, € 1010 per fase istruttoria) oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa;
CONDANNA il a Controparte_12 rimborsare al le spese di lite del presente giudizio Controparte_2 che si liquidano in € 3800 per compensi (€ 700 per studio, € 600 per introduttiva, € 1300 per istruttoria,
€ 1200 per decisoria) oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa, nonché le spese del procedimento di a.t.p. che si liquidano in € 286 per esborsi (c.u. e marca) e in € 2792 per compensi (€ 540 per studio, € 675 per fase introduttiva, € 1010 per fase istruttoria) oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa;
PONE la spese di CTU del procedimento di a.t.p. a carico del Controparte_12
.
[...]
Così deciso in Torino, il 3.12.2025
Il Giudice
CL GE
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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