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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 23/07/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati:
1) Dott.ssa Enrica de Sire - Presidente.
2) Dott. Aurelia Cuomo - Giudice est
3) Dott.ssa Jone Galasso -Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di R.G. V.G. n. 55/2025 avente ad oggetto: separazione consensuale.
PROMOSSO DA
nata a [...] il [...], ( ) e Parte_1 CodiceFiscale_1
nato a [...] il giorno 22.11.1974, (C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dal'avv. Giuseppina Croce, giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Procuratore della Repubblica Italiana presso il Tribunale di Nocera Inferiore.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: Come da udienza del 01.07.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.01.2025 i ricorrenti chiedevano che fosse pronunciata la loro separazione personale ai patti e condizioni concordate.
A sostegno della domanda deducevano di aver contratto matrimonio concordatario in
Pagani (SA) il 24/07/2004 dall'unione sono nate le figlie il 28/12/2004 Persona_1 in Salerno (SA) e nata il [...] in [...]. Persona_2
All'udienza del 01.07.2025, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, le parti confermavano la loro volontà di volersi separare secondo i patti e condizioni di cui al ricorso introduttivo;
il GI delegato rimetteva dunque la causa al Collegio per la decisione.
***
La domanda è fondata e va accolta. Ritiene il Collegio che debba essere dichiarata la separazione dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato, alla luce delle difese spiegate, oltre che dal loro comportamento processuale (mancata conciliazione), il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
In ordine ai provvedimenti accessori, il Tribunale ritiene di adottarli in conformità a quanto le parti hanno concordato nel ricorso introduttivo depositato il 21.01.2025, risultando adeguati a regolare i rapporti tra le parti e soprattutto a tutelare l'interesse della prole.
Spese irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da e Parte_1
in data 21.01.2025 così provvede: Parte_2
1) Pronuncia la separazione consensuale dei coniugi nata a [...] Parte_1
Inferiore (SA) il 02.12.1978 e nato a [...] il giorno 22.11.1974 Parte_2 che contrassero matrimonio Pagani (SA) il 24/07/2004 (Atto n.11 Parte II del Registro degli Atti di Matrimonio del predetto comune anno 2004);
2) Omologa i patti e condizioni di cui al ricorso introduttivo da intendersi qui richiamati;
3) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all' Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile);
4) Spese di lite irripetibili.
Così deciso in Nocera Inferiore nella Camera di Consiglio del 15.07.2025
IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Aurelia Cuomo
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Enrica de Sire