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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/12/2025, n. 4246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4246 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 1890/2024
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli nord, dr.ssa Lorella Triglione, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1890 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad OGGETTO: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi ex artt. 615, comma 1, e
617, comma 1, c.p.c., e vertente
T R A Co
in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Maddaloni, alla piazza Parte_1 della Vittoria n. 10, presso lo studio dell'avv. Marco Russo che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- OPPONENTE -
E
in persona del l.r.p.t., elett.te Controparte_2 dom.ta in Roma, alla via Giandomenico Romagnosi n. 1/b, presso lo studio dell'avv.
NI de CC, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- OPPOSTA -
NONCHÈ
, in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Napoli, alla Controparte_3 via Domenico Fontana n. 194, presso lo studio dell'avv. Alberto Rizzo che la rappresenta a difende in virtù di procura in atti;
- OPPOSTA -
NONCHÈ
in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Napoli, Controparte_4 alla via M. Cervantes 55/5, presso lo studio dell'avv. Carmine Liguori che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- OPPOSTA - 2
NONCHÈ
in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Controparte_5
Aversa (CE), alla Via Carlo Pisacane n. 1, presso lo studio dell'avv. Giacomo Pignata che la rappresenta a difende in virtù di procura in atti.
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, l'istante , premesso Parte_1 di aver ricevuto a mezzo PEC, in data 14.02.2023, cartella di pagamento per complessivi € Contr 67.119,66, da parte dell' su incarico di si opponeva Controparte_3
a tale richiesta di pagamento contestando: a) la nullità della notifica della cartella in data
6.10.2017 poiché avvenuta via PEC da indirizzo non valido;
b) la nullità della cartella per Contr intervenuto pagamento per accordo con e . CP_5
Concludeva, pertanto, chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento.
Con comparsa depositata in data 25.03.2024, si costituiva l Controparte_3
eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e il difetto di
[...] contraddittorio con gli enti impositori;
concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione. Contr Con comparsa depositata in data 12.04.2024, si costituiva chiedendo preliminarmente la riunione al presente giudizio di quello RG n. 1891/24 in cui l'opponente CP_8 si opponeva ad altra cartella, nonché eccepiva la propria carenza di legittimazione
[...] passiva in merito all'eccezione sulla notifica della cartella via PEC, e in ogni caso chiedeva il rigetto della opposizione poiché infondata. Contr Con ordinanza del 21.11.2024, veniva disposta la chiamata in causa dei terzi e . CP_5
Contr Con comparsa del 6.12.2024, si costituiva e, con comparsa del 20.01.2025, si costituiva , entrambe eccependo di non essere legittimate passive in relazione al CP_5 motivo di opposizione sulla notifica della cartella, nonché che l'accordo con l'istante aveva Contr riguardato solo la parte del debito non coperta dalla garanzia di
Con ordinanza del 30.10.2025, pronunciata alla scadenza del termine concesso ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata a sentenza.
L'opposizione va parzialmente dichiarata inammissibile e parzialmente va rigettata.
Preliminarmente vanno rigettate tutte le eccezioni di carenza di legittimazione passiva sollevate dalle parti opposte: contesta sia il procedimento di riscossione che il Parte_1 3
merito della pretesa. Pertanto, sono legittimati passivi e litisconsorti tanto quanto CP_9
Contr
la e la cessionaria . CP_2 CP_5
Passando al merito, con il primo motivo di opposizione, qualificabile ai sensi dell'art. 617
c.p.c., eccepisce la nullità della notifica della cartella poiché avvenuta il Parte_1
6.10.2017 da indirizzo PEC non valido.
Dagli atti si evince che il ricorso alla Corte di giustizia tributaria (di cui questo giudizio rappresenta la riassunzione) è datato e notificato il 14.04.2023, a fronte dell'ultima notifica della cartella del 14.02.2023. L'opponente eccepisce la nullità della notifica del 2017.
Pertanto, poiché l'originaria opposizione risulta spiegata ben oltre il termine perentorio di
20 gg di cui all'art. 617 c.p.c. anche rispetto alla ricezione dell'ultima PEC, la stessa risulta tardiva.
Ad abuntantiam, va evidenziato che “la notifica effettuata dall' utilizzando un Controparte_3 indirizzo PEC diverso da quello censito nei pubblici registri non è nulla quante volte la stessa abbia consentito al destinatario di svolgere le proprie difese, senza ingenerare alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, in tal senso deponendo una interpretazione della normativa alla luce dei principi di buona fede, correttezza e solidarietà, che sarebbero frustrati ove si aderisse alla lettura per cui la denuncia di vizi procedurali rilevi a prescindere dalla sua funzionalizzazione alla rimozione di un pregiudizio sostanziale (che quindi deve essere quanto meno prospettato dalla parte interessata)” (Cass., ord., n. 982 del 2023).
L'opposizione, dunque, è inammissibile per questo motivo.
Passando al secondo e ultimo motivo, qualificabile ex art. 615 c.p.c., eccepisce Parte_1
l'intervenuto pagamento di quanto richiesto dall' per intervenuto accordo con CP_9
Contr
e A tal riguardo, produce atto di transazione e successiva quietanza del CP_5
26.11.2021 riferita – tra gli altri – al finanziamento chirografario n. 741655785 (posto alla base della cartella).
Ebbene, va preliminarmente precisato che è incontestato che quello ottenuto illo tempore Contr dall'istituto di credito fosse un finanziamento a piccole medie imprese garantito dal
Fondo PMI. Così come è incontestato che il titolo legittimante la riscossione da parte della Contr sia costituito proprio dalla fideiussione prestata dal Fondo all'Istituto di credito, che giustifica la procedura esattoriale intrapresa.
In base alla normativa applicabile e, precisamente, in base all'art. 2, d.m. n. 18546/05, che richiama l'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998, è previsto che le banche che hanno erogato il credito possono rivalersi sul Fondo di Garanzia il quale acquisisce poi automaticamente il diritto di rivalersi sull'impresa finanziata, surrogandosi nei diritti della banca ex art. 1203 c.c. 4
Detto ancora in altri termini, è il credito derivante dal finanziamento erogato e rimasto inadempiuto a costituire titolo per l'iscrizione a ruolo ai fini dell'instaurazione della procedura di riscossione esattoriale.
Quindi, dato certo è che – a prescindere dalla intervenuta transazione con la banca e con la Contr cessionaria – ha comunque diritto di rivalersi, per il tramite dell sull'impresa CP_9 finanziata al fine di ripetere la somma garantita (e elargita alla banca) che ha comportato la sua surroga all'istituto di credito.
Se poi l'impresa finanziata e la banca finanziatrice hanno raggiunto un accordo transattivo, Contr questo non può essere ritenuto opponibile a che non vi ha partecipato (e viepiù, verosimilmente, riguarda la parte di credito non garantita). Contr Quindi, sicuramente ha diritto di ripetere la somma erogata dalla impresa finanziata Contr (e non da e ). La , poi, in caso ritenga di aver già adempiuto al suo CP_5 Parte_1 obbligo in virtù di transazione, può a sua volta rivalersi nei confronti dell'istituto di credito.
Ma l'opponente non avanza domanda in tal senso nel presente giudizio.
Per cui l'opposizione è infondata in relazione al secondo motivo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sommando i valori minimi Contr Contr delle varie fasi, nei confronti di e;
ed ancora sommando i valori minimi CP_5 delle varie fasi tranne quella istruttoria (non avendo articolato le relative memorie), nei confronti di dello scaglione di riferimento in base al valore del credito richiesto CP_9 nella cartella opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- dichiara parzialmente inammissibile l'opposizione e parzialmente la rigetta;
Co
- condanna al pagamento, in favore di ciascuna parte opposta, Parte_1 delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 7.052,00 per compensi professionali, Contr Contr oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, per e mentre si CP_5 liquidano in € 4.217,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, per CP_9
Aversa, 1 dicembre 2025 IL GIUDICE
dr.ssa Lorella Triglione
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli nord, dr.ssa Lorella Triglione, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1890 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad OGGETTO: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi ex artt. 615, comma 1, e
617, comma 1, c.p.c., e vertente
T R A Co
in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Maddaloni, alla piazza Parte_1 della Vittoria n. 10, presso lo studio dell'avv. Marco Russo che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- OPPONENTE -
E
in persona del l.r.p.t., elett.te Controparte_2 dom.ta in Roma, alla via Giandomenico Romagnosi n. 1/b, presso lo studio dell'avv.
NI de CC, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- OPPOSTA -
NONCHÈ
, in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Napoli, alla Controparte_3 via Domenico Fontana n. 194, presso lo studio dell'avv. Alberto Rizzo che la rappresenta a difende in virtù di procura in atti;
- OPPOSTA -
NONCHÈ
in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Napoli, Controparte_4 alla via M. Cervantes 55/5, presso lo studio dell'avv. Carmine Liguori che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- OPPOSTA - 2
NONCHÈ
in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Controparte_5
Aversa (CE), alla Via Carlo Pisacane n. 1, presso lo studio dell'avv. Giacomo Pignata che la rappresenta a difende in virtù di procura in atti.
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, l'istante , premesso Parte_1 di aver ricevuto a mezzo PEC, in data 14.02.2023, cartella di pagamento per complessivi € Contr 67.119,66, da parte dell' su incarico di si opponeva Controparte_3
a tale richiesta di pagamento contestando: a) la nullità della notifica della cartella in data
6.10.2017 poiché avvenuta via PEC da indirizzo non valido;
b) la nullità della cartella per Contr intervenuto pagamento per accordo con e . CP_5
Concludeva, pertanto, chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento.
Con comparsa depositata in data 25.03.2024, si costituiva l Controparte_3
eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e il difetto di
[...] contraddittorio con gli enti impositori;
concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione. Contr Con comparsa depositata in data 12.04.2024, si costituiva chiedendo preliminarmente la riunione al presente giudizio di quello RG n. 1891/24 in cui l'opponente CP_8 si opponeva ad altra cartella, nonché eccepiva la propria carenza di legittimazione
[...] passiva in merito all'eccezione sulla notifica della cartella via PEC, e in ogni caso chiedeva il rigetto della opposizione poiché infondata. Contr Con ordinanza del 21.11.2024, veniva disposta la chiamata in causa dei terzi e . CP_5
Contr Con comparsa del 6.12.2024, si costituiva e, con comparsa del 20.01.2025, si costituiva , entrambe eccependo di non essere legittimate passive in relazione al CP_5 motivo di opposizione sulla notifica della cartella, nonché che l'accordo con l'istante aveva Contr riguardato solo la parte del debito non coperta dalla garanzia di
Con ordinanza del 30.10.2025, pronunciata alla scadenza del termine concesso ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata a sentenza.
L'opposizione va parzialmente dichiarata inammissibile e parzialmente va rigettata.
Preliminarmente vanno rigettate tutte le eccezioni di carenza di legittimazione passiva sollevate dalle parti opposte: contesta sia il procedimento di riscossione che il Parte_1 3
merito della pretesa. Pertanto, sono legittimati passivi e litisconsorti tanto quanto CP_9
Contr
la e la cessionaria . CP_2 CP_5
Passando al merito, con il primo motivo di opposizione, qualificabile ai sensi dell'art. 617
c.p.c., eccepisce la nullità della notifica della cartella poiché avvenuta il Parte_1
6.10.2017 da indirizzo PEC non valido.
Dagli atti si evince che il ricorso alla Corte di giustizia tributaria (di cui questo giudizio rappresenta la riassunzione) è datato e notificato il 14.04.2023, a fronte dell'ultima notifica della cartella del 14.02.2023. L'opponente eccepisce la nullità della notifica del 2017.
Pertanto, poiché l'originaria opposizione risulta spiegata ben oltre il termine perentorio di
20 gg di cui all'art. 617 c.p.c. anche rispetto alla ricezione dell'ultima PEC, la stessa risulta tardiva.
Ad abuntantiam, va evidenziato che “la notifica effettuata dall' utilizzando un Controparte_3 indirizzo PEC diverso da quello censito nei pubblici registri non è nulla quante volte la stessa abbia consentito al destinatario di svolgere le proprie difese, senza ingenerare alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, in tal senso deponendo una interpretazione della normativa alla luce dei principi di buona fede, correttezza e solidarietà, che sarebbero frustrati ove si aderisse alla lettura per cui la denuncia di vizi procedurali rilevi a prescindere dalla sua funzionalizzazione alla rimozione di un pregiudizio sostanziale (che quindi deve essere quanto meno prospettato dalla parte interessata)” (Cass., ord., n. 982 del 2023).
L'opposizione, dunque, è inammissibile per questo motivo.
Passando al secondo e ultimo motivo, qualificabile ex art. 615 c.p.c., eccepisce Parte_1
l'intervenuto pagamento di quanto richiesto dall' per intervenuto accordo con CP_9
Contr
e A tal riguardo, produce atto di transazione e successiva quietanza del CP_5
26.11.2021 riferita – tra gli altri – al finanziamento chirografario n. 741655785 (posto alla base della cartella).
Ebbene, va preliminarmente precisato che è incontestato che quello ottenuto illo tempore Contr dall'istituto di credito fosse un finanziamento a piccole medie imprese garantito dal
Fondo PMI. Così come è incontestato che il titolo legittimante la riscossione da parte della Contr sia costituito proprio dalla fideiussione prestata dal Fondo all'Istituto di credito, che giustifica la procedura esattoriale intrapresa.
In base alla normativa applicabile e, precisamente, in base all'art. 2, d.m. n. 18546/05, che richiama l'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998, è previsto che le banche che hanno erogato il credito possono rivalersi sul Fondo di Garanzia il quale acquisisce poi automaticamente il diritto di rivalersi sull'impresa finanziata, surrogandosi nei diritti della banca ex art. 1203 c.c. 4
Detto ancora in altri termini, è il credito derivante dal finanziamento erogato e rimasto inadempiuto a costituire titolo per l'iscrizione a ruolo ai fini dell'instaurazione della procedura di riscossione esattoriale.
Quindi, dato certo è che – a prescindere dalla intervenuta transazione con la banca e con la Contr cessionaria – ha comunque diritto di rivalersi, per il tramite dell sull'impresa CP_9 finanziata al fine di ripetere la somma garantita (e elargita alla banca) che ha comportato la sua surroga all'istituto di credito.
Se poi l'impresa finanziata e la banca finanziatrice hanno raggiunto un accordo transattivo, Contr questo non può essere ritenuto opponibile a che non vi ha partecipato (e viepiù, verosimilmente, riguarda la parte di credito non garantita). Contr Quindi, sicuramente ha diritto di ripetere la somma erogata dalla impresa finanziata Contr (e non da e ). La , poi, in caso ritenga di aver già adempiuto al suo CP_5 Parte_1 obbligo in virtù di transazione, può a sua volta rivalersi nei confronti dell'istituto di credito.
Ma l'opponente non avanza domanda in tal senso nel presente giudizio.
Per cui l'opposizione è infondata in relazione al secondo motivo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sommando i valori minimi Contr Contr delle varie fasi, nei confronti di e;
ed ancora sommando i valori minimi CP_5 delle varie fasi tranne quella istruttoria (non avendo articolato le relative memorie), nei confronti di dello scaglione di riferimento in base al valore del credito richiesto CP_9 nella cartella opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- dichiara parzialmente inammissibile l'opposizione e parzialmente la rigetta;
Co
- condanna al pagamento, in favore di ciascuna parte opposta, Parte_1 delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 7.052,00 per compensi professionali, Contr Contr oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, per e mentre si CP_5 liquidano in € 4.217,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, per CP_9
Aversa, 1 dicembre 2025 IL GIUDICE
dr.ssa Lorella Triglione