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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 08/07/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza n 432/2025
N. R.G. registro generale appello lavoro 328/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DE POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati: dr. IO IC Presidente dr. Susanna Mantovani Consigliere dr. IA Di OL Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n 119/2025 del Tribunale di Como iscritta al n. r.g. 328/2025 estensore
Giudice Dr.Ortore , discussa all'udienza collegiale del 22 maggio
2025, promossa da
Pt_1 P.IVA_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.ROBERTO MAIO
e NI DE AT domiciliato presso gli Uffici legali dell'ente in Milano Via Savarè 1
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 13 CP_1 C.F._1 (C.F. , con il patrocinio dell'avv.
PP DE UD RI elettivamente domiciliato in VIA PO 25B
ROMA presso il difensore avv. PP DE UD RI
APPELLATA
I procuratori delle parti così formulavano le seguenti
CONCLUSIONI
Pt_1 Per Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in accoglimento di tutte le domande, deduzioni ed eccezioni svolte nel presente atto di appello, ogni contraria istanza disattesa, riformare totalmente la sentenza n. 119/2025 del 26/03/2025 pronunciata dal Tribunale di
Como, in funzione di Giudice del lavoro, nella causa R.G. 97/2024 e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza di tutte le avverse domande, contenute e svolte nel ricorso introduttivo del precedente grado di giudizio. Con condanna di controparte alle spese di entrambi i gradi di giudizio;
in subordine alla denegata evenienza di rigetto del presente atto di appello, con compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Controparte_2 PER Nel merito, rigettare integralmente l'appello avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte nel presente atto, confermando, per l'effetto, la sentenza di primo grado. In via gradata, si reitera la richiesta di condanna dell' al risarcimento dei danni subiti dalla dott.ssa Pt_1
per violazione dei canoni di correttezza e buona fede CP_1
da quantificarsi in misura pari al maggior importo che ella si troverebbe a dover versare all' nella denegata e non creduta Pt_1
ipotesi di rinnovo della domanda di riscatto degli anni universitari;
oppure del minor incremento del trattamento pensionistico spettante all'odierna appellata in caso di rinnovo della domanda di riscatto, quantificato nella differenza tra l'incremento del trattamento pensionistico che sarebbe spettato in relazione alla domanda pagina 2 di 13 originaria di riscatto correttamente presentata in data 12.2.1994 ed il minor importo che verrebbe riconosciuto in applicazione degli attuali parametri di calcolo, da accertarsi in corso di causa, se del caso, anche a mezzo di CTU, o da determinarsi in via equitativa Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO
La Signora ha adito il Tribunale di Como chiedendo fosse CP_1
riconosciuto il suo diritto al riscatto degli anni del corso di laurea . La domanda era stata inoltrata ad il 12 2 1994, ma Pt_1
l' non aveva mai dato riscontro, anche se sollecitato CP_3
informalmente.
A luglio 2023, in prossimità del collocamento in quiescenza, la aveva diffidato formalmente l'Istituto tramite Patronato. CP_1
L' aveva risposto che le domande di riscatto giacenti da più CP_3
di 10 anni senza solleciti/atti interruttivi erano decadute, come da disposizione dello stesso del 3 6 2015. Pt_1
Il Tribunale ha accolto la domanda. Ha rigettato tutte le eccezioni formulate da , cioè l'intervenuta decadenza art. 47 DPR Pt_1
639/1970, l' inammissibilità della domanda originaria di riscatto per difetto di elementi necessari, l' acquiescenza prestata dalla ricorrente, la prescrizione del diritto, la mancanza di prove circa la sussistenza dei requisiti per ottenere il beneficio richiesto.
Per quanto riguarda l'eccezione di decadenza, ha richiamato la sentenza della Cassazione n 3630/2020, che ha ritenuto l'art 47 citato inapplicabile a tutte le prestazioni non aventi natura pensionistica, quale quella richiesta nel caso di specie. Con il riscatto, infatti, si chiede all' di ottenere una contribuzione Pt_1
pagina 3 di 13 figurativa in vista di una pensione futura;
quindi essenzialmente si chiede la copertura assicurativa di un periodo particolare.
Sulla questione relativa ai difetti originari della domanda, ha osservato che la ricorrente aveva compilato il modulo predisposto dal datore di lavoro, che concludeva con richiesta di conoscere esito e modalità di pagamento. invece non aveva dimostrato che all'epoca Pt_1
fosse necessario seguire una prassi o una modulistica diversa.
Ha respinto l'eccezione di prescrizione, rilevando che non aveva Pt_1
mai comunicato nulla alla richiedente circa i pagamenti che la stessa avrebbe dovuto effettuare per ottenere il riscatto , il che impediva il decorso di qualsiasi termine prescrizionale.
Ha osservato che agli atti risultava che la ricorrente aveva ottenuto la laurea nel 1978. Ha quindi ordinato il deposito del certificato di laurea.L'adempimento è stato osservato. Il Tribunale ha così ritenuto sussistere i requisiti di legge in tema di riscatto.
ha proposto appello per i motivi che di seguito si illustrano. Pt_1
Limiti resiste difendendo la sentenza.
All'udienza del 22 maggio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo che si trascrive in calce.
MOTIVI IN DIRITTO
Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di inammissibilità/nullità dell'appello sollevata da parte appellata.
Questa , in sostanza, si duole del fatto che l'appellante abbia semplicemente riproposto in secondo grado le eccezioni e le contestazioni sollevate davanti al Tribunale. Ne deriverebbe la non specificità dei motivi di appello. pagina 4 di 13 L'eccezione viene respinta in quanto infondata.
Innanzitutto si osserva che la specificità non sarebbe comunque esclusa dalla reiterazione . I motivi di appello, invece, sono stati formulati in modo assolutamente chiaro, specifico ed esaustivo. Pt_1
non si limita a “ ripetere “ quanto dedotto in primo grado. Semmai, utilizza quanto dedotto in primo grado per censurare l'iter logico seguito dal primo Giudice, seguendo una distinzione articolata sui diversi capi della sentenza, anche contestando il malgoverno dell'art. 421 cpc, in base al quale è stato prodotto il certificato di laurea della appellata.
Nel merito però l'appello è infondato e deve essere respinto.
Come primo motivo, reitera l'eccezione di decadenza art. 47 del Pt_1
DPR 633/1970, che ritiene ingiustamente respinta dal Tribunale, pur dando atto di controversi orientamenti in materia . Critica infatti la sentenza di Cassazione citata dal primo Giudice, o meglio la sua applicazione, in quanto, afferma, la prestazione richiesta è comunque finalizzata alla pensione e quindi non può esserle negata la natura pensionistica.
Ribadisce, come secondo motivo di appello, che la domanda era incompleta , perché non era stato presentato il certificato di laurea
, in quanto nello stesso modulo la richiedente aveva scritto che si riservava di presentarlo. Comunque, non aveva indicato i dati necessari, come l'Università dove aveva conseguito il titolo e l'anno del diploma. In difetto di domanda amministrativa, quindi, la pretesa non è azionabile
Ribadisce l'intervenuta acquiescenza dimostrata dalla Limiti alla decisione dell' Pt_1
Reitera l'eccezione di prescrizione. In sostanza afferma che il diritto di riscatto non è subordinato al pagamento di alcunchè, e pagina 5 di 13 nemmeno alla determinazione degli oneri da pagare, come erroneamente affermato dal Tribunale;
al contrario, il procedimento si avvia con la mera domanda. La presentazione della domanda, con cui l'interessato chiede in sostanza una copertura assicurativa scontata per un determinato periodo, ingenera in quello che definisce “ Pt_1
il meccanismo “ di calcolo , il cui risultato va comunicato al richiedente, che deve quindi pagare il risultato di questo calcolo.
Ribadisce infine carenza probatoria circa la sussistenza dei requisiti necessari per ottenere il riscatto. Afferma che il
Tribunale ha male interpretato il riparto degli oneri probatori, addossando a l'onere di provare che, nel 1994, la modulistica Pt_1
era diversa da quella utilizzata dalla . Si duole del fatto CP_1
che sia stato lo stesso Tribunale ad ordinare alla ricorrente l'esibizione, in corso di giudizio, del certificato. Se, afferma, lo stesso Tribunale ha ritenuto necessario verificare la sussistenza del titolo mediante esibizione del documento mancante per poter decidere,
a maggior ragione tale necessità valeva per Pt_1
Si duole, infine, della condanna alle spese , che definisce una sanzione inflitta a . Pt_1
Nessuna delle censure proposte merita accoglimento.
Quanto al primo motivo di appello, se è pur vero che si sono registrati orientamenti contrastanti sul punto, è anche vero che tali orientamenti hanno trovato una loro composizione in sede di legittimità mediante la più recente pronuncia di Cassazione richiamata nella sentenza impugnata.
L'art. 47del DPR 639 /1970 prevede, invero, un termine decadenziale per la proposizione dell'azione giudiziaria ( peraltro decorrente o dalla comunicazione della decisione sfavorevole assunta in via amministrativa, o dalla scadenza del termini prescritto per l'esaurimento del procedimento, ovvero dalla data di scadenza del pagina 6 di 13 termine stabilito per la decisione). Tuttavia, la norma limita espressamente la decadenza alle “ controversie in materia pensionistica “( comma 2).
La decadenza è istituto eccezionale;
pertanto, la normativa che la prevede e la disciplina sono di stretta interpretazione.
Come correttamente ritenuto dal primo Giudice, sulla scorta della motivazione della sentenza di Cassazione citata n. 13630/2020,
l'istituto del riscatto non rientra tra le prestazioni che, in senso stretto, possono essere ritenute attenere alla materia pensionistica.
Certamente, il riscatto è finalizzato ad ottenere, poi, un beneficio pensionistico. Tuttavia, a differenza, per esempio, delle domande dirette ad ottenere un beneficio figurativo con incidenza diretta ed immediata sul trattamento pensionistico, esso è finalizzato ad ottenere una copertura assicurativa futura che l'interessato ripaga personalmente, mediante versamento della c.d riserva matematica.
Tale versamento va appunto a “ coprire” un periodo in cui l'interessato non poteva lavorare in quanto occupato a studiare.
Questo periodo di preparazione poi viene “ messo a frutto” nel lavoro che si acquisirà successivamente.
Si tratta pertanto di una prestazione che attiene ad un rapporto completamente distinto da quello lavorativo e quindi previdenziale, ed anzi a questo preliminare, che rileva appunto in quanto previsto da norma speciale.
Ne deriva che non può ritenersi soggetto alla decadenza prevista espressamente per le controversie che riguardano, nell'an o nel quantum, il diritto a pensione o la prestazione pensionistica ( cfr altresì Cass 16828/2019).
Il secondo e l'ultimo motivo di appello possono essere trattati congiuntamente.
pagina 7 di 13 contesta, come si è sopra indicato, la completezza e quindi Pt_1
anche la presenza stessa di una domanda amministrativa, non potendosi ritenere tale una domanda “ irregolare” ,e la mancata prova dei requisiti di legge per il riscatto. Requisiti che sono costituiti però, molto semplicemente, dal conseguimento di un certificato di laurea ricadente tra quelli indicati dall'art. 1 della L 341/1990 .
non nega che il diploma di laurea conseguito da rientri Pt_1 CP_1
nella categoria di cui alla norma indicata.
in realtà non contesta la validità del certificato di laurea Pt_1
esibito dalla , né la sua idoneità al fine del riscatto, ai CP_1
sensi della L 341/1990. Contesta che esso dovesse essere allegato alla domanda originaria , che sarebbe stata carente anche perché redatta con forme diverse da quelle previste.
La contestazione, quindi, si incentra su profili formali e non sostanziali. non nega che sia stata presentata una domanda, Pt_1
come del resto risulta documentalmente.
Occorre a questo punto una breve ricostruzione della normativa applicabile.
L'art 2 novies del D L 30/1974, convertito in L 114/1974, stabilisce che il periodo del corso di laurea è riscattabile secondo le modalità di cui all'art. 13 della L 1338/1962 , che disciplina la ricostituzione della posizione contributiva del lavoratore in favore del quale il datore abbia omesso il versamento della contribuzione di legge. Si tratta, in sostanza, di proporre a la relativa Pt_1
domanda, versando all'Istituto previdenziale la riserva matematica, calcolata in base alla tariffe applicabili al momento della richiesta.
Istruzioni specifiche e disciplina di dettaglio sono dettate da
Decreti Ministeriali, in applicazione di quanto stabilito dall'art 2 del dlgvo 184/1997. In particolare, il comma 4 bis stabilisce che gli pagina 8 di 13 oneri di riscatto determinati da possono essere versati o in Pt_1
unica soluzione,oppure rateizzati per un massimo di 120 rate, senza applicazione di interessi. Disposizioni specifiche sono dettate al comma 5 per il calcolo dell'onere.
E' quindi evidente che la presentazione dell'istanza da parte dell'interessato dà inizio al procedimento. Il procedimento però non non è completo fino a che non si determina il calcolo del dovuto.
Calcolo del dovuto e istruzioni per il versamento vanno comunicati all'interessato affinchè questi possa adempiere;
in conseguenza, calcolo, istruzioni e loro comunicazione sono onere ( rectius obbligo) di che riceve l'istanza. Pt_1
Lo stesso , in appello, delinea il procedimento in tal senso CP_3
e fa espresso riferimento ad un “ meccanismo di calcolo” cui l'istanza dà impulso. La stessa utilizzazione dei termini è indicativa: nel caso di specie, infatti, ciò che è mancato non è stato l'impulso, ma il meccanismo. Contrariamente a quanto si legge in appello, il calcolo , da parte di non è “ atto Pt_1
endoprocedimentale” ma rappresenta invece la conclusione del procedimento, che costituisce atto recettizio, in quanto va comunicato al richiedente.
La giurisprudenza citata da a pag 12 e ss dell'appello conferma, Pt_1
in effetti, che il beneficiario decade dal beneficio se non paga il dovuto;
il che a sua volta conferma che il procedimento non è definito fino a che non determina, appunto, il dovuto, mettendo Pt_1
l'interessato in condizione di pagare.
Applicando tali principi al caso di specie deve concludersi, concordando con il primo Giudice, che tutti i requisiti di legge sono stati rispettati da parte di . CP_1
Se la questione si incentra solo sulle modalità di presentazione della domanda, si osserva che una domanda anche incompleta non pagina 9 di 13 equivale ad assenza di domanda. Semmai, si potrebbe discutere della necessità di una integrazione;
ma il procedimento è comunque iniziato. Un procedimento iniziato comporta l'obbligo per l'ente di portarlo a termine con un atto espresso, vuoi negativo, ovvero anche interlocutorio. Ben avrebbe potuto, ed anzi, come meglio si illustrerà, dovuto richiedere alla le integrazioni o le Pt_1 CP_1
correzioni che riteneva necessarie, posto che ( e questo non è contestato) la aveva comunque utilizzato una modulistica CP_1
fornitale dal datore di lavoro.
Ammesso e non concesso che l'uso di una modulistica anziché di un'altra potesse avere rilievo in tema di insorgenza del diritto al riscatto , sarebbe stato onere di allora dimostrare quale fosse Pt_1
la modulistica in corso di validità nel 1994. Anche in questo caso, però, una domanda irregolare avrebbe, in tesi, potuto giustificare un rigetto, non un mero comportamento inerte.
Sotto tale profilo, quindi, l'applicazione, da parte del primo
Giudice, dell'art. 421 cpc è stata assolutamente corretta. Il Giudice ha fatto uso dei poteri che l'ordinamento gli attribuisce per l'accertamento dei fatti utili alla ricerca della verità. La stessa procedura avrebbe dovuto essere seguita da qualora l' , Pt_1 CP_3
in sede di esame della domanda, avesse riscontrato l'assenza del certificato .
Il fatto è , e non lo nega, che il procedimento sulla domanda in Pt_1
questione non è mai iniziato;
pertanto, non è mai stato nemmeno accertato che il certificato di laurea fosse stato prodotto oppure no.
Come confermato dalla giurisprudenza riportata da dal mancato Pt_1
pagamento delle rate e/o del versamento in unica soluzione entro 60 giorni dalla comunicazione deriva la decadenza dal beneficio, non perché lo stabilisca una norma precisa, ma ai sensi dell'art. 1457 cc;
appare allora evidente che la conclusione del procedimento è pagina 10 di 13 elemento necessario ai fini del perfezionamento del rapporto. In altri termini,una volta ricevuta la domanda, è obbligato a Pt_1
fornire una risposta.
L'inerzia dell'ente obbligato a provvedere su un'istanza comporta una violazione dei principi del giusto procedimento, come illustrati dalla L 241/1990 in tema , generale, di procedimento amministrativo ( cfr artt. 1, 2 e 3), violando, tra l'altro, gli obblighi di lealtà e collaborazione che gravano sull'ente pubblico. Vero che l'art 2 della legge citata, in particolare, è stato modificato sul punto nel
2005; ma è vero anche che la norma codifica principi giurisprudenziali pacifici.
Applicando tali principi in materia previdenziale, e specificatamente nel caso all'esame, la conclusione è una sola:l'inerzia tenuta da
, in disparte ogni altro profilo, semplicemente impedisce il Pt_1
perfezionarsi del rapporto.
Peraltro, è alquanto dubbio che la domanda presentata da fosse CP_1
così irregolare da richiedere integrazioni a pena di inammissibilità.
Il modulo agli atti infatti si compone di una serie di caselle che vengono barrate. Dalla fotocopia prodotta non evince nemmeno che la avesse barrato la casella “ si riserva di produrre certificato CP_1
di laurea”, come afferma . Si vede invece una sorta di Pt_1
scarabocchio apposto nel foglio, più simile ad una perdita di inchiostro che a quella che oggi si definisce “ flag”, nemmeno centrato sulla relativa casella.
Nel caso di specie, quindi, nulla si è perfezionato perché non Pt_1
ha adottato alcun provvedimento, nemmeno, come si è visto, interlocutorio, rimanendo completamente inerte.
Da ciò deriva che nessuna prescrizione può essersi verificata. Il decorso di qualsiasi termine prescrizionale richiede che si sia pagina 11 di 13 perfezionato un rapporto e che un diritto ad esso relativo possa essere esercitato. L'inerzia di ha impedito il perfezionamento Pt_1
del rapporto, il determinarsi di qualsivoglia diritto/obbligo in capo alla richiedente, e conseguentemente il decorrere di qualsiasi prescrizione.
Del pari inconferente il riferimento all'acquiescenza.
Si può delineare acquiescenza nel caso di comportamento non meramente inerte, ma concludente, manifestato dall'avente diritto;
ma nel caso di specie, oltre al comportamento concludente, manca proprio l'elemento rispetto al quale prestare acquiescenza.
In realtà, l'unico interesse di cui il lavoratore è titolare è quello a che il procedimento si perfezioni in tempo utile per il suo pensionamento. Ciò che appunto ha chiesto di fare mediante il CP_1
Patronato.
Infondata anche la contestazione sulle spese legali, determinate ai sensi delle tariffe ministeriali in vigore e poste a carico del soccombente ai sensi dell'art . 91 c.pc., senza che si colgano profili “ sanzionatori”
L'appello va quindi respinto
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Non sussistono gli estremi per la condanna ex art. 96 cpc , né primo né terzo comma, non risultando nell'attività di gli estremi Pt_1
della colpa grave o del dolo.
PQM
Rigetta l'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Como
n 119/2025 .
Condanna alla refusione delle spese del grado che liquida in Pt_1
euro 3.500,00 oltre spese generali ed oneri di legge . pagina 12 di 13 Sussistono i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art 13 del DPR 115/2002 e successive modifiche
Milano 22 MAGGIO 2025
Il Ga Relatore Il Presidente
IA Di OL IO IC
pagina 13 di 13
N. R.G. registro generale appello lavoro 328/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DE POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati: dr. IO IC Presidente dr. Susanna Mantovani Consigliere dr. IA Di OL Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n 119/2025 del Tribunale di Como iscritta al n. r.g. 328/2025 estensore
Giudice Dr.Ortore , discussa all'udienza collegiale del 22 maggio
2025, promossa da
Pt_1 P.IVA_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.ROBERTO MAIO
e NI DE AT domiciliato presso gli Uffici legali dell'ente in Milano Via Savarè 1
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 13 CP_1 C.F._1 (C.F. , con il patrocinio dell'avv.
PP DE UD RI elettivamente domiciliato in VIA PO 25B
ROMA presso il difensore avv. PP DE UD RI
APPELLATA
I procuratori delle parti così formulavano le seguenti
CONCLUSIONI
Pt_1 Per Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in accoglimento di tutte le domande, deduzioni ed eccezioni svolte nel presente atto di appello, ogni contraria istanza disattesa, riformare totalmente la sentenza n. 119/2025 del 26/03/2025 pronunciata dal Tribunale di
Como, in funzione di Giudice del lavoro, nella causa R.G. 97/2024 e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza di tutte le avverse domande, contenute e svolte nel ricorso introduttivo del precedente grado di giudizio. Con condanna di controparte alle spese di entrambi i gradi di giudizio;
in subordine alla denegata evenienza di rigetto del presente atto di appello, con compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Controparte_2 PER Nel merito, rigettare integralmente l'appello avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte nel presente atto, confermando, per l'effetto, la sentenza di primo grado. In via gradata, si reitera la richiesta di condanna dell' al risarcimento dei danni subiti dalla dott.ssa Pt_1
per violazione dei canoni di correttezza e buona fede CP_1
da quantificarsi in misura pari al maggior importo che ella si troverebbe a dover versare all' nella denegata e non creduta Pt_1
ipotesi di rinnovo della domanda di riscatto degli anni universitari;
oppure del minor incremento del trattamento pensionistico spettante all'odierna appellata in caso di rinnovo della domanda di riscatto, quantificato nella differenza tra l'incremento del trattamento pensionistico che sarebbe spettato in relazione alla domanda pagina 2 di 13 originaria di riscatto correttamente presentata in data 12.2.1994 ed il minor importo che verrebbe riconosciuto in applicazione degli attuali parametri di calcolo, da accertarsi in corso di causa, se del caso, anche a mezzo di CTU, o da determinarsi in via equitativa Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO
La Signora ha adito il Tribunale di Como chiedendo fosse CP_1
riconosciuto il suo diritto al riscatto degli anni del corso di laurea . La domanda era stata inoltrata ad il 12 2 1994, ma Pt_1
l' non aveva mai dato riscontro, anche se sollecitato CP_3
informalmente.
A luglio 2023, in prossimità del collocamento in quiescenza, la aveva diffidato formalmente l'Istituto tramite Patronato. CP_1
L' aveva risposto che le domande di riscatto giacenti da più CP_3
di 10 anni senza solleciti/atti interruttivi erano decadute, come da disposizione dello stesso del 3 6 2015. Pt_1
Il Tribunale ha accolto la domanda. Ha rigettato tutte le eccezioni formulate da , cioè l'intervenuta decadenza art. 47 DPR Pt_1
639/1970, l' inammissibilità della domanda originaria di riscatto per difetto di elementi necessari, l' acquiescenza prestata dalla ricorrente, la prescrizione del diritto, la mancanza di prove circa la sussistenza dei requisiti per ottenere il beneficio richiesto.
Per quanto riguarda l'eccezione di decadenza, ha richiamato la sentenza della Cassazione n 3630/2020, che ha ritenuto l'art 47 citato inapplicabile a tutte le prestazioni non aventi natura pensionistica, quale quella richiesta nel caso di specie. Con il riscatto, infatti, si chiede all' di ottenere una contribuzione Pt_1
pagina 3 di 13 figurativa in vista di una pensione futura;
quindi essenzialmente si chiede la copertura assicurativa di un periodo particolare.
Sulla questione relativa ai difetti originari della domanda, ha osservato che la ricorrente aveva compilato il modulo predisposto dal datore di lavoro, che concludeva con richiesta di conoscere esito e modalità di pagamento. invece non aveva dimostrato che all'epoca Pt_1
fosse necessario seguire una prassi o una modulistica diversa.
Ha respinto l'eccezione di prescrizione, rilevando che non aveva Pt_1
mai comunicato nulla alla richiedente circa i pagamenti che la stessa avrebbe dovuto effettuare per ottenere il riscatto , il che impediva il decorso di qualsiasi termine prescrizionale.
Ha osservato che agli atti risultava che la ricorrente aveva ottenuto la laurea nel 1978. Ha quindi ordinato il deposito del certificato di laurea.L'adempimento è stato osservato. Il Tribunale ha così ritenuto sussistere i requisiti di legge in tema di riscatto.
ha proposto appello per i motivi che di seguito si illustrano. Pt_1
Limiti resiste difendendo la sentenza.
All'udienza del 22 maggio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo che si trascrive in calce.
MOTIVI IN DIRITTO
Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di inammissibilità/nullità dell'appello sollevata da parte appellata.
Questa , in sostanza, si duole del fatto che l'appellante abbia semplicemente riproposto in secondo grado le eccezioni e le contestazioni sollevate davanti al Tribunale. Ne deriverebbe la non specificità dei motivi di appello. pagina 4 di 13 L'eccezione viene respinta in quanto infondata.
Innanzitutto si osserva che la specificità non sarebbe comunque esclusa dalla reiterazione . I motivi di appello, invece, sono stati formulati in modo assolutamente chiaro, specifico ed esaustivo. Pt_1
non si limita a “ ripetere “ quanto dedotto in primo grado. Semmai, utilizza quanto dedotto in primo grado per censurare l'iter logico seguito dal primo Giudice, seguendo una distinzione articolata sui diversi capi della sentenza, anche contestando il malgoverno dell'art. 421 cpc, in base al quale è stato prodotto il certificato di laurea della appellata.
Nel merito però l'appello è infondato e deve essere respinto.
Come primo motivo, reitera l'eccezione di decadenza art. 47 del Pt_1
DPR 633/1970, che ritiene ingiustamente respinta dal Tribunale, pur dando atto di controversi orientamenti in materia . Critica infatti la sentenza di Cassazione citata dal primo Giudice, o meglio la sua applicazione, in quanto, afferma, la prestazione richiesta è comunque finalizzata alla pensione e quindi non può esserle negata la natura pensionistica.
Ribadisce, come secondo motivo di appello, che la domanda era incompleta , perché non era stato presentato il certificato di laurea
, in quanto nello stesso modulo la richiedente aveva scritto che si riservava di presentarlo. Comunque, non aveva indicato i dati necessari, come l'Università dove aveva conseguito il titolo e l'anno del diploma. In difetto di domanda amministrativa, quindi, la pretesa non è azionabile
Ribadisce l'intervenuta acquiescenza dimostrata dalla Limiti alla decisione dell' Pt_1
Reitera l'eccezione di prescrizione. In sostanza afferma che il diritto di riscatto non è subordinato al pagamento di alcunchè, e pagina 5 di 13 nemmeno alla determinazione degli oneri da pagare, come erroneamente affermato dal Tribunale;
al contrario, il procedimento si avvia con la mera domanda. La presentazione della domanda, con cui l'interessato chiede in sostanza una copertura assicurativa scontata per un determinato periodo, ingenera in quello che definisce “ Pt_1
il meccanismo “ di calcolo , il cui risultato va comunicato al richiedente, che deve quindi pagare il risultato di questo calcolo.
Ribadisce infine carenza probatoria circa la sussistenza dei requisiti necessari per ottenere il riscatto. Afferma che il
Tribunale ha male interpretato il riparto degli oneri probatori, addossando a l'onere di provare che, nel 1994, la modulistica Pt_1
era diversa da quella utilizzata dalla . Si duole del fatto CP_1
che sia stato lo stesso Tribunale ad ordinare alla ricorrente l'esibizione, in corso di giudizio, del certificato. Se, afferma, lo stesso Tribunale ha ritenuto necessario verificare la sussistenza del titolo mediante esibizione del documento mancante per poter decidere,
a maggior ragione tale necessità valeva per Pt_1
Si duole, infine, della condanna alle spese , che definisce una sanzione inflitta a . Pt_1
Nessuna delle censure proposte merita accoglimento.
Quanto al primo motivo di appello, se è pur vero che si sono registrati orientamenti contrastanti sul punto, è anche vero che tali orientamenti hanno trovato una loro composizione in sede di legittimità mediante la più recente pronuncia di Cassazione richiamata nella sentenza impugnata.
L'art. 47del DPR 639 /1970 prevede, invero, un termine decadenziale per la proposizione dell'azione giudiziaria ( peraltro decorrente o dalla comunicazione della decisione sfavorevole assunta in via amministrativa, o dalla scadenza del termini prescritto per l'esaurimento del procedimento, ovvero dalla data di scadenza del pagina 6 di 13 termine stabilito per la decisione). Tuttavia, la norma limita espressamente la decadenza alle “ controversie in materia pensionistica “( comma 2).
La decadenza è istituto eccezionale;
pertanto, la normativa che la prevede e la disciplina sono di stretta interpretazione.
Come correttamente ritenuto dal primo Giudice, sulla scorta della motivazione della sentenza di Cassazione citata n. 13630/2020,
l'istituto del riscatto non rientra tra le prestazioni che, in senso stretto, possono essere ritenute attenere alla materia pensionistica.
Certamente, il riscatto è finalizzato ad ottenere, poi, un beneficio pensionistico. Tuttavia, a differenza, per esempio, delle domande dirette ad ottenere un beneficio figurativo con incidenza diretta ed immediata sul trattamento pensionistico, esso è finalizzato ad ottenere una copertura assicurativa futura che l'interessato ripaga personalmente, mediante versamento della c.d riserva matematica.
Tale versamento va appunto a “ coprire” un periodo in cui l'interessato non poteva lavorare in quanto occupato a studiare.
Questo periodo di preparazione poi viene “ messo a frutto” nel lavoro che si acquisirà successivamente.
Si tratta pertanto di una prestazione che attiene ad un rapporto completamente distinto da quello lavorativo e quindi previdenziale, ed anzi a questo preliminare, che rileva appunto in quanto previsto da norma speciale.
Ne deriva che non può ritenersi soggetto alla decadenza prevista espressamente per le controversie che riguardano, nell'an o nel quantum, il diritto a pensione o la prestazione pensionistica ( cfr altresì Cass 16828/2019).
Il secondo e l'ultimo motivo di appello possono essere trattati congiuntamente.
pagina 7 di 13 contesta, come si è sopra indicato, la completezza e quindi Pt_1
anche la presenza stessa di una domanda amministrativa, non potendosi ritenere tale una domanda “ irregolare” ,e la mancata prova dei requisiti di legge per il riscatto. Requisiti che sono costituiti però, molto semplicemente, dal conseguimento di un certificato di laurea ricadente tra quelli indicati dall'art. 1 della L 341/1990 .
non nega che il diploma di laurea conseguito da rientri Pt_1 CP_1
nella categoria di cui alla norma indicata.
in realtà non contesta la validità del certificato di laurea Pt_1
esibito dalla , né la sua idoneità al fine del riscatto, ai CP_1
sensi della L 341/1990. Contesta che esso dovesse essere allegato alla domanda originaria , che sarebbe stata carente anche perché redatta con forme diverse da quelle previste.
La contestazione, quindi, si incentra su profili formali e non sostanziali. non nega che sia stata presentata una domanda, Pt_1
come del resto risulta documentalmente.
Occorre a questo punto una breve ricostruzione della normativa applicabile.
L'art 2 novies del D L 30/1974, convertito in L 114/1974, stabilisce che il periodo del corso di laurea è riscattabile secondo le modalità di cui all'art. 13 della L 1338/1962 , che disciplina la ricostituzione della posizione contributiva del lavoratore in favore del quale il datore abbia omesso il versamento della contribuzione di legge. Si tratta, in sostanza, di proporre a la relativa Pt_1
domanda, versando all'Istituto previdenziale la riserva matematica, calcolata in base alla tariffe applicabili al momento della richiesta.
Istruzioni specifiche e disciplina di dettaglio sono dettate da
Decreti Ministeriali, in applicazione di quanto stabilito dall'art 2 del dlgvo 184/1997. In particolare, il comma 4 bis stabilisce che gli pagina 8 di 13 oneri di riscatto determinati da possono essere versati o in Pt_1
unica soluzione,oppure rateizzati per un massimo di 120 rate, senza applicazione di interessi. Disposizioni specifiche sono dettate al comma 5 per il calcolo dell'onere.
E' quindi evidente che la presentazione dell'istanza da parte dell'interessato dà inizio al procedimento. Il procedimento però non non è completo fino a che non si determina il calcolo del dovuto.
Calcolo del dovuto e istruzioni per il versamento vanno comunicati all'interessato affinchè questi possa adempiere;
in conseguenza, calcolo, istruzioni e loro comunicazione sono onere ( rectius obbligo) di che riceve l'istanza. Pt_1
Lo stesso , in appello, delinea il procedimento in tal senso CP_3
e fa espresso riferimento ad un “ meccanismo di calcolo” cui l'istanza dà impulso. La stessa utilizzazione dei termini è indicativa: nel caso di specie, infatti, ciò che è mancato non è stato l'impulso, ma il meccanismo. Contrariamente a quanto si legge in appello, il calcolo , da parte di non è “ atto Pt_1
endoprocedimentale” ma rappresenta invece la conclusione del procedimento, che costituisce atto recettizio, in quanto va comunicato al richiedente.
La giurisprudenza citata da a pag 12 e ss dell'appello conferma, Pt_1
in effetti, che il beneficiario decade dal beneficio se non paga il dovuto;
il che a sua volta conferma che il procedimento non è definito fino a che non determina, appunto, il dovuto, mettendo Pt_1
l'interessato in condizione di pagare.
Applicando tali principi al caso di specie deve concludersi, concordando con il primo Giudice, che tutti i requisiti di legge sono stati rispettati da parte di . CP_1
Se la questione si incentra solo sulle modalità di presentazione della domanda, si osserva che una domanda anche incompleta non pagina 9 di 13 equivale ad assenza di domanda. Semmai, si potrebbe discutere della necessità di una integrazione;
ma il procedimento è comunque iniziato. Un procedimento iniziato comporta l'obbligo per l'ente di portarlo a termine con un atto espresso, vuoi negativo, ovvero anche interlocutorio. Ben avrebbe potuto, ed anzi, come meglio si illustrerà, dovuto richiedere alla le integrazioni o le Pt_1 CP_1
correzioni che riteneva necessarie, posto che ( e questo non è contestato) la aveva comunque utilizzato una modulistica CP_1
fornitale dal datore di lavoro.
Ammesso e non concesso che l'uso di una modulistica anziché di un'altra potesse avere rilievo in tema di insorgenza del diritto al riscatto , sarebbe stato onere di allora dimostrare quale fosse Pt_1
la modulistica in corso di validità nel 1994. Anche in questo caso, però, una domanda irregolare avrebbe, in tesi, potuto giustificare un rigetto, non un mero comportamento inerte.
Sotto tale profilo, quindi, l'applicazione, da parte del primo
Giudice, dell'art. 421 cpc è stata assolutamente corretta. Il Giudice ha fatto uso dei poteri che l'ordinamento gli attribuisce per l'accertamento dei fatti utili alla ricerca della verità. La stessa procedura avrebbe dovuto essere seguita da qualora l' , Pt_1 CP_3
in sede di esame della domanda, avesse riscontrato l'assenza del certificato .
Il fatto è , e non lo nega, che il procedimento sulla domanda in Pt_1
questione non è mai iniziato;
pertanto, non è mai stato nemmeno accertato che il certificato di laurea fosse stato prodotto oppure no.
Come confermato dalla giurisprudenza riportata da dal mancato Pt_1
pagamento delle rate e/o del versamento in unica soluzione entro 60 giorni dalla comunicazione deriva la decadenza dal beneficio, non perché lo stabilisca una norma precisa, ma ai sensi dell'art. 1457 cc;
appare allora evidente che la conclusione del procedimento è pagina 10 di 13 elemento necessario ai fini del perfezionamento del rapporto. In altri termini,una volta ricevuta la domanda, è obbligato a Pt_1
fornire una risposta.
L'inerzia dell'ente obbligato a provvedere su un'istanza comporta una violazione dei principi del giusto procedimento, come illustrati dalla L 241/1990 in tema , generale, di procedimento amministrativo ( cfr artt. 1, 2 e 3), violando, tra l'altro, gli obblighi di lealtà e collaborazione che gravano sull'ente pubblico. Vero che l'art 2 della legge citata, in particolare, è stato modificato sul punto nel
2005; ma è vero anche che la norma codifica principi giurisprudenziali pacifici.
Applicando tali principi in materia previdenziale, e specificatamente nel caso all'esame, la conclusione è una sola:l'inerzia tenuta da
, in disparte ogni altro profilo, semplicemente impedisce il Pt_1
perfezionarsi del rapporto.
Peraltro, è alquanto dubbio che la domanda presentata da fosse CP_1
così irregolare da richiedere integrazioni a pena di inammissibilità.
Il modulo agli atti infatti si compone di una serie di caselle che vengono barrate. Dalla fotocopia prodotta non evince nemmeno che la avesse barrato la casella “ si riserva di produrre certificato CP_1
di laurea”, come afferma . Si vede invece una sorta di Pt_1
scarabocchio apposto nel foglio, più simile ad una perdita di inchiostro che a quella che oggi si definisce “ flag”, nemmeno centrato sulla relativa casella.
Nel caso di specie, quindi, nulla si è perfezionato perché non Pt_1
ha adottato alcun provvedimento, nemmeno, come si è visto, interlocutorio, rimanendo completamente inerte.
Da ciò deriva che nessuna prescrizione può essersi verificata. Il decorso di qualsiasi termine prescrizionale richiede che si sia pagina 11 di 13 perfezionato un rapporto e che un diritto ad esso relativo possa essere esercitato. L'inerzia di ha impedito il perfezionamento Pt_1
del rapporto, il determinarsi di qualsivoglia diritto/obbligo in capo alla richiedente, e conseguentemente il decorrere di qualsiasi prescrizione.
Del pari inconferente il riferimento all'acquiescenza.
Si può delineare acquiescenza nel caso di comportamento non meramente inerte, ma concludente, manifestato dall'avente diritto;
ma nel caso di specie, oltre al comportamento concludente, manca proprio l'elemento rispetto al quale prestare acquiescenza.
In realtà, l'unico interesse di cui il lavoratore è titolare è quello a che il procedimento si perfezioni in tempo utile per il suo pensionamento. Ciò che appunto ha chiesto di fare mediante il CP_1
Patronato.
Infondata anche la contestazione sulle spese legali, determinate ai sensi delle tariffe ministeriali in vigore e poste a carico del soccombente ai sensi dell'art . 91 c.pc., senza che si colgano profili “ sanzionatori”
L'appello va quindi respinto
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Non sussistono gli estremi per la condanna ex art. 96 cpc , né primo né terzo comma, non risultando nell'attività di gli estremi Pt_1
della colpa grave o del dolo.
PQM
Rigetta l'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Como
n 119/2025 .
Condanna alla refusione delle spese del grado che liquida in Pt_1
euro 3.500,00 oltre spese generali ed oneri di legge . pagina 12 di 13 Sussistono i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art 13 del DPR 115/2002 e successive modifiche
Milano 22 MAGGIO 2025
Il Ga Relatore Il Presidente
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