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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 31/10/2025, n. 2269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2269 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice MA VI, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nelle cause iscritte ai n. R.G. 4963/2019, 785/2020 e 2605/2021 vertenti
TRA in persona del legale rapp. p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
LU Barone, giusta procura notarile in atti
RICORRENTE contro
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
MA RA, presso il cui studio in Napoli al viale Michelangelo n. 65 è elettivamente domiciliato, giusto mandato in calce alla memoria di costituzione e risposta
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento legittimità sanzione disciplinare conservativa
Motivi in fatto ed in diritto
Con un primo ricorso depositato il 16.05.2019, ha convenuto in giudizio Parte_2 dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere chiedendo di accertare la CP_1 legittimità e la congruità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un giorno irrogata a questi con nota prot. del 18.4.2019, ovvero di quella diversa ritenuta di Persona_1 giustizia, con vittoria di spese di lite.
A fondamento di tale domanda ha esposto che il dipendente , addetto al recapito CP_1 presso l'ufficio di LL (CE), non aveva provveduto al pagamento di un versamento
1 dell'importo di 45,00 euro relativo ad un contrassegno risalente al mese di dicembre 2018 e CP_ che a seguito della richiesta di chiarimenti, in data 13.3.2019, il aveva iniziato ad urlare ed a strattonare sia il Responsabile che il Caposquadra pronunciando testuali parole:
“…omissis…vi prendo a schiaffi…lasciatemi stare…omissis”, violando così le procedure e le norme che regolano il servizio.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si è costituito il convenuto resistendo al ricorso con varie argomentazioni.
Con distinto ricorso depositato in data 4.2.2020, iscritto al n. R.G. 785/2020, Parte_1 ha chiesto accertarsi la legittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal
[...] servizio e dalla retribuzione per giorni 4 irrogata al convenuto in data CP_1
10.1.2020 con nota prot. in quanto all'esito di Persona_2 verifiche presso il PDD di LL era emerso un rilevante quantitativo di posta non CP_ recapitata assegnata al portalettere ed era stata rilevato che il giorno 8 novembre 2019 il si era allontanato dal posto di lavoro alle ore 12.16 senza preventiva autorizzazione e recando con sé le chiavi dell'auto aziendale.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio il lavoratore convenuto eccependo la nullità del ricorso introduttivo nonché vizi formali della contestazione disciplinare e della sanzione irrogata nonché l'insussistenza dell'inadempimento. Infine, ha eccepito il difetto di proporzionalità della sanzione.
Infine, con il ricorso depositato il 29.4.2021 ed iscritto al n. R.G. 2605/2021 Parte_1 ha chiesto l'accertamento della legittimità della sanzione irrogata al dipendente
[...] [...]
di quattro giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione con nota prot. CP_1 del 19.4.2021. A sostegno della legittimità del Persona_3 proprio operato la datrice di lavoro ricorrente ha dedotto la non puntuale consegna della corrispondenza risalente al mese di dicembre 2020 e gennaio 2021, come accertato a seguito CP_ di verifiche presso il PDD di LL in data 9.2.2021 nonché la recidiva in quanto il risultava destinatario di precedenti sanzioni. CP_ Ha resistito a tale ricorso il richiamando le argomentazioni già formulate avverso le precedenti sanzioni disciplinari.
Ammessa ed espletata la prova per testi nei soli procedimenti iscritti ai nn. R.G. 4963/2019
e 2605/2021 e disposta la riunione di tutti i procedimenti pendenti innanzi alla scrivente in ragione della connessione soggettiva ed oggettiva, come da provvedimenti di assegnazione
2 dei fascicoli R.G. 785/2020 e 2605/2021 del Presidente di sezione, è pronunciata sentenza, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
1. ECCEZIONI PRELIMINARI
Va rigettata in via preliminare l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo del giudizio iscritto al n. R.G. 785/2020 in quanto infondata. Infatti, nonostante i refusi evidenziati dal resistente, sono specificamente individuati i fatti posti a fondamento del procedimento disciplinare e della sanzione irrogata di cui si chiede l'accertamento della legittimità e della proporzionalità.
2. TEMPESTIVITÀ E SPECIFICITÀ DELLA CONTESTAZIONE DISCIPLINARE.
Sotto il profilo formale deve affermarsi che le contestazioni disciplinari per cui è causa appaiono tutte connotate da sufficiente specificità, oltre che tempestive.
La contestazione disciplinare del 28 marzo 2019 prot. Persona_1 descrive, infatti, compiutamente la condotta addebitata al dipendente consistita nel mancato versamento in favore della ditta D.D.E. s.r.l. dell'importo di euro 45,00 relativo alla raccomandata/contrassegno nr. 15247315087-4 nel mese di dicembre 2018 e Parte_3 nell'aver urlato contro e strattonato il Responsabile e il Caposquadra in data 13.3.2019, a seguito della loro richiesta di chiarimenti.
Analoghe considerazioni valgono per la contestazione di addebito del 9.12.2019 nota prot. CP_ n. MARUSUD/RI/D/2019/RAM2/12403 con la quale è stata contestata al la mancata consegna della posta allo stesso assegnata nel mese di settembre 2019, il giorno 28.10.2019
e l'8.11.2019 nonché l'uscita in anticipo da lavoro in data 8.11.2019, pur in assenza di autorizzazione preventiva.
Altrettanto specifica è la contestazione del 15.3.2021 prot. n. ove si contesta la mancata e puntuale consegna della Persona_3 corrispondenza risalente al mese di dicembre 2020 e gennaio 2021 nonché il rinvenimento di posta che risultava consegnata ai destinatari.
3 Risulta, pertanto, rispettato il requisito della specificità, che, come ribadito dalla Suprema
Corte
(cfr. Cass., sez. lav., 15 maggio 2014, n. 10662; Cass., sez. lav., 3 marzo 2010, n. 5115), non richiede l'osservanza di schemi prestabiliti e rigidi, come accade nella formulazione dell'accusa nel processo penale, assolvendo esclusivamente alla funzione di consentire al lavoratore incolpato di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, che, nella specie, non risulta leso in alcun modo, essendo, nella lettera di contestazione, individuato in modo chiaro, nella sua materialità, il fatto imputato al lavoratore e ritenuto disciplinarmente rilevante.
In ordine alla tempestività, come è noto, il principio della immediatezza della contestazione mira, da un lato, ad assicurare al lavoratore incolpato il diritto di difesa nella sua effettività, così da consentirgli il pronto allestimento del materiale difensivo per poter contrastare più efficacemente il contenuto degli addebiti, e, dall'altro, nel caso di ritardo della contestazione,
a tutelare il legittimo affidamento del prestatore - in relazione al carattere facoltativo dell'esercizio del potere disciplinare, nella cui esplicazione il datore di lavoro deve comportarsi in conformità ai canoni della buona fede, con la conseguenza che, ove la contestazione sia tardiva, si realizza una preclusione all'esercizio del relativo potere e l'invalidità della sanzione irrogata.
Occorre sottolineare che, al riguardo, con orientamento ormai consolidato, la Suprema Corte ha precisato che il principio di immediatezza della contestazione disciplinare va inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, quando l'accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell'impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso (in tal senso, cfr., ex multis, Cass. n. 281/2016; Cass.
n. 1248/2016; Cass. n. 26744/2014; Cass. n. 20719/2013 e Cass. n. 10668/2007).
Si deve, infatti, tenere conto tanto della specifica natura dell'illecito disciplinare, quanto del tempo occorrente per l'espletamento delle indagini, da ritenersi maggiore quanto più è complessa l'organizzazione aziendale (Cass. n. 3043 del 08.02.2011), onde considerare le ragioni oggettive che possono in concreto ritardare il definitivo accertamento dei fatti (Cass.
n. 12452 del 10.12.1998).
4 Si tratta di una garanzia anche per il lavoratore. E, infatti, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la prudente attesa del datore di lavoro, ossia la ponderata e responsabile valutazione dei fatti può e deve precedere la contestazione anche nell'interesse del prestatore di lavoro, che sarebbe palesemente colpito da incolpazioni avventate o comunque non sorrette da una sufficiente certezza da parte del datore di lavoro
(così Cass., n. 23739/2008, Cass. n. 26304 /2014).
D'altra parte, l'obbligo del datore di lavoro di avviare in tempo il procedimento disciplinare dopo l'acquisizione della notitia criminis risponde all'esigenza di garantire il diritto di difesa del dipendente consentendogli di prendere circostanziata posizione rispetto agli addebiti.
Tale obbligo può essere quindi assolto solo con la ricostruzione completa e dettagliata di tutte le condotte presuntivamente illecite. Tale ricostruzione, tuttavia, è attività che può richiedere un lasso anche prolungato di tempo che deve in ogni caso essere ragionevole e contenuto ma anche rapportato alla complessità delle indagini eseguite.
Proprio per queste ragioni, la regola dell'immediatezza della contestazione disciplinare, intesa anzitutto a garantire al lavoratore incolpato l'effettiva possibilità di difesa, non è violata se il datore di lavoro proceda all'incolpazione solo dopo aver avuto piena conoscenza dei fatti e piena possibilità di convincersi della illiceità di essi, ciò che, quando si tratti di complesse operazioni, può richiedere un congruo periodo di tempo, nell'interesse dello stesso lavoratore (Cass., 22 febbraio 1995 n. 2108, Cass., 27 marzo 2008 n. 7983).
Alla luce di tali principi appare quindi infondata l'eccezione in esame, in quanto il lasso temporale tra i fatti e le contestazioni, ai fini della valutazione dell'immediatezza del provvedimento disciplinare, deve decorrere dall'avvenuta conoscenza da parte del datore di lavoro della situazione contestata e non dall'astratta percettibilità o conoscibilità dei fatti stessi.
Più precisamente, in ordine alla contestazione disciplinare oggetto del procedimento iscritto al n. R.G. 4963/2019, deve rilevarsi che, come documentato da , il reclamo Parte_1 della ditta a cui spettava il versamento a mezzo del quale la ricorrente sarebbe venuta a conoscenza del fatto è stato ricevuto in data 11.3.2019. In data 13 marzo 2019 il
Responsabile del centro primario di distribuzione di e il caposquadra Controparte_2
, verificato che il mancato versamento non era presente nelle pendenze del Centro Parte_4 di distribuzione di e che l'insolvenza era ascrivibile alla zona 2 di Controparte_2
CP_ competenza del , chiedevano chiarimenti in relazione all'accaduto. La contestazione
5 disciplinare veniva poi redatta ed inviata al lavoratore in data 28.03.2018 (cfr. doc. in atti prod.ne parte ricorrente).
Dunque, considerato il lasso temporale intercorso tra la conoscenza da parte del datore di lavoro dei fatti (13 marzo 2019) e la contestazione disciplinare (28 marzo 2019), deve ritenersi che, nel caso di specie, non sussista alcuna violazione del principio di immediatezza.
Quanto alla contestazione disciplinare di cui al procedimento iscritto al n. R.G. 785/2020, effettuata il 9.12.2019 con nota prot. n. questa è Parte_5 intervenuta all'esito di una verifica compiuta il 28.10.2019 (cfr. allegato n. 2 della produzione di parte ricorrente) presso il punto di distribuzione in occasione della quale è stata rinvenuta anche giacenza con data di postalizzazione del settembre 2019. È poi contestata con la medesima lettera di addebito la condotta tenuta dal lavoratore in data
8.11.2019. Sicché il tempo intercorso tra la conoscenza dei fatti e la contestazione non appare idoneo ad inficiare il procedimento disciplinare.
Infine, altrettanto tempestiva è la contestazione disciplinare del 15.3.2021 prot. n.
In tal caso, tenuto conto del lasso temporale di poco Persona_3 più di un mese intercorso tra la data di conoscenza da parte del datore di lavoro l'11.2.2021
(cfr. allegato n. 2 della produzione di parte ricorrente) e la contestazione disciplinare del
15.3.2021, non può che escludersi il difetto di tempestività anche di tale contestazione disciplinare.
3. LEGITTIMITÀ E PROPORZIONALITÀ DELLA SANZIONE DISCIPLINARE
OGGETTO DEL PROCEDIMENTO N. R.G. 4963/2019.
In termini generali, deve osservarsi che per stabilire se la condotta integri gli estremi di un illecito disciplinare, occorre in via preliminare tenere in debito conto che l'illecito disciplinare deve sempre essere riferibile ad un inadempimento contrattuale. Nel valutare l'inadempimento deve poi considerarsi che nel contratto di lavoro subordinato il lavoratore non è obbligato al raggiungimento di un risultato ma all'esplicazione delle proprie energie nei modi e nei tempi stabiliti. Ne consegue che il datore di lavoro che intenda far valere l'insufficienza della prestazione lavorativa non può limitarsi a provare il mancato raggiungimento del risultato atteso, ma è onerato della dimostrazione di un colpevole
6 inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore, quale fattispecie complessa per la cui valutazione deve concorrere anche l'apprezzamento degli aspetti concreti del fatto addebitato, tra cui il grado di diligenza richiesto dalla prestazione e quello usato dal lavoratore nonché l'incidenza dell'organizzazione dell'impresa e di fattori socio – ambientali (Cass. n. 1365 del 2002).
Bisogna quindi fare applicazione di tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, tenendo CP_ conto che risultano addebitati al distinti e plurimi inadempimenti.
Per quanto attiene al fatto contestato oggetto del procedimento iscritto al n. R.G. 4963/2019, deve sottolinearsi che viene in primo luogo addebitata al lavoratore la violazione degli obblighi di servizio conseguente all'omesso versamento dell'importo riscosso in contrassegno.
In ordine a tale addebito, deve rilevarsi che il fatto non è contestato sul piano materiale, avendo il dipendente ammesso il fatto sin dalle giustificazioni rese benché lo abbia ricondotto ad una mera distrazione riconducibile al carico di lavoro e alle disfunzioni dell'organizzazione aziendale. Ed anche in sede di libero interrogatorio ha affermato di aver effettuato la consegna della raccomandata e di aver custodito in cassaforte quanto riscosso, senza mai provvedere al versamento avvenuto all'esito del reclamo.
Ad ogni modo l'addebito è confermato dall'istruttoria orale.
Il teste di parte ricorrente escusso all'udienza del 16.9.2021, ha Testimone_1 dichiarato: “ADR Nel 2018 non ero il . Io sono arrivato a febbraio 2019 a Parte_6 per la realizzazione di un nuovo progetto costituito di accorpamento di Controparte_2 tutti i presidi come quello di LL a Ed all'epoca non fu accorpato Controparte_2
l'ufficio di LL poi non so cosa è successo negli ultimi due anni.
ADR L'ufficio prevedeva un incaricato d'area che aveva un'ora di lavoro in meno per il giro perché doveva occuparsi di tutta la preparazione per sé stesso e per l'altra zona di recapito.
ADR L'incaricato d'area era incaricato alla riscossione dei contrassegni per poi procedere al pagamento.
ADR Rivestiva questa funzione il dipendente Pt_7
ADR Io ero presente quando è arrivata la segnalazione per mancato pagamento del contrassegno. Il caposquadra ed io ci siamo recati al PDD di Parte_8
7 CP_ CP_ LL ed abbiamo chiesto al del reclamo e mi ha chiesto di avere un atto notarile per dare i soldi al Pt_7
ADR I soldi erano chiusi in una busta custodita.
ADR La prassi prevedeva che il giorno stesso o il successivo alla riscossione l'addetto alla riscossione doveva chiedere all'incaricato d'area che riceve i soldi di firmare il foglio.
Questa prassi si utilizzava dove non c'erano i palmari.
ADR Al PDD di LL i soldi erano inseriti in una cassetta rossa. Se non fosse riuscito a pagare in quella giornata i soldi sarebbero andati custodi. Se l'incaricato l'area non era presente andavano inseriti nella cassetta, ma il giorno successivo doveva essere effettuato il versamento.
ADR Il pagamento deve essere effettuato in giornata o al più tardi il giorno dopo. Il pagamento non è possibile che sia versato allo sportello ma all'incaricato d'area.
ADR L'incaricato d'area se trova la busta nella cassetta deve effettuare il pagamento ma CP_ nella specie la busta sigillata era nel cassetto del .
ADR C'erano due chiavi attaccate alla cassetta. L'incaricato se non ha incassato e non ha controfirmato non ha responsabilità.
ADR L'incaricato rientra al termine della consegna normalmente intorno alle 14.30. Il portalettere rientra di regola alle 15.00. CP_ ADR Non posso riferire se quando il rientrava l'incaricato d'area era ancora in ufficio.
ADR Il portalettere doveva consegnare all'incaricato d'area ma non poteva aprire la cassetta. Se l'incaricato d'area non c'era doveva chiamare noi all'ufficio di CP_2
[...]
ADR L'incaricato d'area aveva sia le chiavi della cassetta che le chiavi dell'ufficio ed era tenuto ad inserire l'allarme. Se fosse andato via l'incaricato d'area, i soldi avrebbero potuto essere custoditi ma il giorno successivo vanno consegnati al capoarea […]”
Nel caso di specie, come riferisce il teste, della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, CP_ l'importo in questione, riscosso dal in ragione della titolarità della zona, non risultava versato né consegnato all'incaricato e all'esito delle verifiche risultava ancora custodito CP_ presso l'ufficio postale di LL. È quindi provato che il non ha provveduto a corrispondere l'importo del contrassegno riscosso.
Dalle dichiarazioni del teste escusso si desume che il portalettere, effettuata la consegna della raccomandata, avrebbe dovuto consegnare l'importo riscosso in contrassegno all'incaricato
8 nel giorno stesso. Laddove l'incaricato, preposto al versamento, non fosse stato presente,
l'importo riscosso in contrassegno andava custodito in un'apposita cassaforte e poi consegnato all'incaricato il quale firmava apposita documentazione attestante l'avvenuta consegna da parte del portalettere e poi provvedeva al versamento. CP_ La prassi descritta è sostanzialmente confermata dallo stesso in sede di libero interrogatorio. Infatti, secondo il lavoratore, dopo l'incasso il portalettere non effettua egli stesso il versamento allo sportello, ma è il caposquadra a ritirare la somma per poi versarla all'avente diritto. E ciò avvalora la dichiarazione del teste di parte ricorrente che appare coerente, non contraddittoria e quindi attendibile.
Irrilevante è poi quanto dichiarato dal teste di parte resistente in ordine alla Testimone_2 possibilità per il portalettere di provvedere al versamento di quanto riscosso allo sportello, salvo il caso in cui mancando la documentazione non vi potesse provvedere, con conseguente obbligo di custodia delle somme nell'apposita cassaforte. Tale circostanza, CP_ infatti, non esclude nel caso di specie la responsabilità del che non ha provveduto al versamento né alla consegna al caposquadra sino a quando, a seguito del reclamo, non è stato accertato che le somme fossero ancora custodite, né è idonea alla luce delle considerazioni esposte a sconfessare la dichiarazione del teste di parte ricorrente. CP_ Non può quindi dubitarsi della sussistenza dell'inadempimento contestato non avendo il rispettato i tempi e i modi per l'esecuzione della prestazione, apparendo peraltro inconferente la dedotta carenza organizzativa o l'assenza della documentazione per il versamento a fronte della circostanza che l'importo è stato custodito per un considerevole lasso temporale
(dicembre 2018 – marzo 2019) e versato solo a seguito delle verifiche scaturite dal reclamo da parte del cliente.
Va a questo punto evidenziato che non è fondata la doglianza di parte resistente in ordine alla mancata affissione del codice disciplinare alla luce di quanto dichiarato da Tes_1 nel documento allegato n. 8 della produzione di parte ricorrente;
affissione in ogni
[...] caso irrilevante nella fattispecie in esame, trattandosi di un inadempimento di uno degli obblighi gravanti sul lavoratore in ordine alle mansioni svolte (cfr. in tal senso Cass. Sez. L.,
Sentenza n. 6893 del 20/03/2018). CP_ Quanto invece all'ulteriore fatto addebitato, non è provato che il in data 13.3.2019, a seguito della richiesta di chiarimenti, abbia urlato e strattonato il Responsabile e il
9 Caposquadra pronunciando le parole “vi prendo a schiaffi…lasciatemi stare” e che abbia gettato per aria la documentazione e sbattuto la porta uscendo.
Infatti, il teste di parte ricorrente si è limitato a riferire circostanze del Testimone_1 tutto generiche sul punto, sicché non può ritenersi assolto l'onere della prova gravante sulla ricorrente, a fronte della contestazione in ordine alla sussistenza del fatto contenuta in memoria. CP_ D'altra parte, sia il teste sia il (in sede di libero interrogatorio e in sede di Tes_1 giustificazioni) riferiscono esclusivamente di una discussione.
Va a questo punto vagliata la proporzionalità della sanzione irrogata, anche in considerazione della ritenuta sussistenza del solo omesso versamento dell'importo riscosso in contrassegno.
Orbene, al riguardo, si rileva che il CCNL per il personale non dirigente di del Parte_1
30 novembre 2017 ha tipizzato una serie di comportamenti disciplinarmente rilevanti ai sensi dell'art. 54, suddividendo tali comportamenti, sulla base di una valutazione ex ante della relativa gravità, in sei gruppi (commi da 1 a 6), secondo un ordine crescente nella severità del trattamento sanzionatorio applicabile.
Nell'elenco di cui al punto III dell'art. 54 del CCNL sono contemplate mancanze sanzionabili con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 4 giorni.
Tra esse viene indicata la “inosservanza di doveri o obblighi di servizio da cui sia derivato un pregiudizio alla regolarità del servizio stesso ovvero agli interessi della Società o un vantaggio per sé o per terzi, se non altrimenti sanzionabile” (lett. f).
Il mancato versamento del contrassegno rappresenta un'inosservanza colposa di doveri ed obblighi di servizio da cui è derivato un pregiudizio alla regolarità dello stesso.
Ciò posto ed ai fini della graduazione della sanzione irrogata nel minimo, deve poi evidenziarsi l'inadempimento è da imputarsi ad una negligenza del lavoratore e non è ravvisabile alcuna intenzionalità nel comportamento tenuto dal lavoratore, come desumibile dalla circostanza che le somme risultavano ancora accantonate presso l'ufficio postale a marzo 2019.
Tale negligenza ha determinato senza dubbio una irregolarità nel servizio, al punto che è stato presentato apposito reclamo da parte del cliente creditore dell'importo di euro 45,00.
Sicché il fatto accertato è riconducibile alla previsione in esame e sanzionabile con la sospensione di un solo giorno dal servizio e dalla retribuzione.
10 Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso è fondato e va accolto. Va quindi accertata la legittimità della sanzione disciplinare irrogata con nota prot. del 18.4.2019 della sospensione dal servizio con Parte_9 privazione della retribuzione per giorni uno.
4. LEGITTIMITÀ E PROPORZIONALITÀ DELLA SANZIONE DISCIPLINARE
OGGETTO DEL PROCEDIMENTO N. R.G. 785/2020.
Va premesso che con nota prot. del 9.12.2019, Parte_5 notificata il 10.12.2019, è stato contestato al lavoratore odierno resistente il seguente addebito: “In data 28.10. 2019 siamo venuti a conoscenza, su segnalazione del responsabile
RAM2, che in data 18.10. 2019 su un quotidiano locale del era Parte_10 stato pubblicato un articolo di denuncia su gravi ritardi nella consegna della corrispondenza;
disservizi che hanno determinato anche un intervento del sindaco del
. A seguito di questo articolo, in data 28.10.2018, il responsabile Parte_10 della RAM2 unitamente Responsabile produzione, al Responsabile qualità della stessa struttura ed alla Responsabile del CD di da cui dipende il PDD di Controparte_2
LL, si è recato presso il suddetto PDD per delle verifiche. La verifica è stata effettuata alle 11.30, orario in cui i PTL erano già usciti per la loro gita. La verifica ha evidenziato
65 kg di giacenza di prodotto sulla Macro zona 2 di cui ella è titolare;
all'interno dei 65 kg di corrispondenza in giacenza sono stati rinvenuti anche oggetti con data di postalizzazione risalenti al mese di settembre 2019. Sempre in data 28.10.2019, la responsabile del CD di ha segnalato che ella al rientro dalla sua gita dei 76 oggetti a firma Controparte_2 avuti in affido ad inizio turno, n.8 sono tornati indietro come avvisati (mod.26), n. 2 da inviare al mittente e n. 31 come RN (recapito non tentato). Inoltre, la stessa responsabile del CD di ha segnalato che in data 8 novembre c.a. le sono stati Controparte_2 consegnati 5 kg di posta indescritta e 31 oggetti a firma;
al suo rientro dalla gita ha portato indietro i 5 kg di posta indescritta e n. 12 oggetti a firma con causale RN (recapito non tentato). Sempre lo stesso giorno, con orario di lavoro 8.00/15.27, ella ha abbandonato
l'ufficio alle 12:16 utilizzando la causale 0003 “permesso c/fest.sopp. (ore)” senza chiedere la preventiva autorizzazione, pertanto, non autorizzato ad uscire in anticipo e portando con sé le chiavi dell'auto aziendale senza lasciarle in ufficio come previsto dalle procedure
11 aziendali. Ella in qualità di portalettere non ha effettuato la puntuale consegna della corrispondenza, nel rispetto delle procedure e delle norme che regolano tale servizio e non ha garantito la corretta prestazione al cliente arrecando nocumento all'immagine aziendale.
La condotta da lei complessivamente tenuta e riportata nelle specifiche circostanze che precedono costituisce chiara violazione dei principi ispiratori del codice etico in vigore in azienda che impone a ciascun dipendente di improntare il proprio comportamento ai principi di qualità diligenza e professionalità ed assume particolare rilievo anche relazione al servizio di pubblica rilevanza svolto dalla società. La sua condotta virgola che ha generato un processo operativo difforme dalle leggi e dalle regole aziendali pregiudicando oltre la regolarità del servizio anche l'immagine della società riveste Parte_1 particolare gravità in considerazione della sua funzione in azienda punto i fatti di cui sopra di particolare gravità e per effetto del rapporto di lavoro intercorrente con questa azienda da scriversi direttamente alla sua responsabilità costituiscono ha aperta violazione degli obblighi e dei doveri su di lei gravanti ai sensi e per gli effetti degli articoli 2104 e 2105 del codice civile come espressamente richiamati dall'articolo 52 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 30/11/2017 che impone a ciascun dipendente di svolgere con assiduità diligenza e spirito di collaborazione le attività assegnategli. Inoltre le evidenziamo che risulta già intimata nei suoi confronti la sanzione disciplinare della sospensione di un giorno dal servizio e dalla retribuzione del 18 Aprile 2019. […]”.
All'esito del procedimento disciplinare, ritenuta l'irrilevanza delle giustificazioni rese dal CP_
, ha irrogato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio Parte_1 con privazione della retribuzione per giorni quattro (cfr. allegato A3 della produzione di parte ricorrente).
Ebbene, si ritiene che la circostanza, non contestata specificamente dal resistente, della sussistenza di una giacenza pari a 65kg di corrispondenza non possa integrare di per sé un inadempimento sanzionabile disciplinarmente, occorrendo invece la dimostrazione, che era onere della ricorrente quale datrice di lavoro fornire, che tale condotta abbia costituito Pt_1 effettivamente una violazione dell'obbligo di diligenza che grava sul lavoratore.
Ai fini della legittimità della sanzione disciplinare, dovrebbe in particolare risultare che la mancata consegna sia stata determinata da un vero e proprio rifiuto del lavoratore o anche da inerzia o scarso impegno dello stesso a fronte di un carico di lavoro di limitata consistenza o comunque ragionevolmente sostenibile nel corso del normale orario di lavoro. In altre
12 parole, il datore di lavoro deve fornire la dimostrazione (anche solo in via presuntiva ai sensi dell'art. 2729 c.c.) che la mancata integrale consegna della corrispondenza affidata sia addebitabile al comportamento colpevolmente inadempiente del dipendente e non ascrivibile a fattori indipendenti dalla sua volontà (quali, ad esempio, l'eccessiva mole di corrispondenza da smaltire, la concreta impossibilità di poter recapitare la corrispondenza).
Dunque, l'applicazione della sanzione non può prescindere dalla valutazione del comportamento del lavoratore che deve essere sintomatico della inosservanza volontaria o colposa dell'obbligo di servizio.
Tuttavia, nella specie la società ricorrente non ha assolto adeguatamente a siffatto onere probatorio sulla stessa incombente. Infatti, non risultano neppure allegati in modo puntuale gli elementi fattuali e le regole attinenti all'organizzazione del lavoro che avrebbero CP_ consentito alla scrivente di valutare la rilevanza della mancata consegna da parte del della posta relativa alla zona allo stesso assegnata.
Con maggiore precisione, non è specificata la data in cui la posta in giacenza è stata affidata CP_ al per la consegna né è individuato quale tipo di prodotto e la data entro la quale questo doveva essere consegnato, né i tempi entro i quali la giacenza doveva essere smaltita secondo le disposizioni aziendali. L'unico dato pacifico è il quantitativo di giacenza ma tale circostanza da sé si ritiene non consenta neppure in via presuntiva di valutare la violazione della regola di diligenza da parte del portalettere, anche in considerazione delle denunciate carenze organizzative già oggetto di segnalazioni da parte del lavoratore (cfr. produzione di parte resistente), tenuto a consegnare la posta urgente nel caso di assenza dell'altro portalettere e di smaltire la giacenza accumulata nei giorni di eventuale assenza per mancanza di sostituti e tenuto altresì a provvedere quotidianamente allo svolgimento di attività preparatoria prima di uscire in gita per la consegna della posta. CP_ In ordine alla posta non consegnata dal ed affidata a quest'ultimo in data 28.10.2019, deve poi rilevarsi come la maggioranza della posta a firma assegnata sia stata lavorata dal CP_
il quale è rientrato in ufficio solo con 31 oggetti non consegnati per recapito non tentato.
Peraltro, la ricorrente non ha neppure provato che tali oggetti fossero concretamente recapitabili con l'uso dell'ordinaria diligenza.
Infine, è acquisito agli atti del giudizio il modello 44R allegato dal lavoratore dal quale si CP_ evince che risultano comunque assegnati al in tale data un numero di oggetti a firma superiore a quello indicato come media giornaliera da consegnare.
13 Analoghe considerazioni valgono per la posta non consegnata in data 8.11.2019. Anche in tal caso la posta a firma risulta in gran parte consegnata in giornata e solo 12 oggetti a firma risultano con causale recapito non tentato, ma non è comunque possibile valutare la rilevanza dell'inadempimento del resistente in assenza di puntuale allegazione e prova delle CP_ circostanze del caso concreto. E la mancata consegna della posta da parte del , per le ragioni sopra esposte in ordine alla natura dell'obbligazione gravante sul lavoratore, non assume alcuna rilevanza. CP_ In definitiva, per tutte le ragioni esposte, non è provato che non abbia ottemperato a o si sia discostato in modo rilevante da espresse disposizioni datoriali in ordine alla tempistica ed alla quantità di corrispondenza da lavorare e quindi non è provata la violazione dell'obbligo di diligenza sullo stesso gravante nell'esecuzione della prestazione lavorativa affidatagli.
Dunque, deve escludersi che la mera mancata lavorazione da parte di di tutta CP_1 la corrispondenza allo stesso affidata per il recapito abbia integrato un inadempimento della prestazione dedotta in contratto, in assenza dell'allegazione e della prova dei criteri organizzativi individuati dal datore di lavoro.
Si ribadisce che era onere della datrice di lavoro la dimostrazione della sussistenza di una inesatta o incompleta esecuzione da parte del lavoratore della prestazione cui il medesimo era tenuto;
inesatta o incompleta esecuzione da intendersi, giusta l'obbligazione di mezzi ovvero di diligenza e non di risultato gravante sul lavoratore, non come mancato raggiungimento del risultato sopra indicato, ma come comportamento negligente nell'esecuzione della prestazione idoneo ad incidere sulla regolarità del servizio.
È allora evidente che in assenza della puntuale allegazione e della prova di elementi utili a connotare la condotta dal lavoratore, il fatto che quest'ultimo sia rientrato dalla gita di recapito con una parte della corrispondenza affidatagli così come la sussistenza di giacenza
è del tutto irrilevante.
Né del resto tale carenza assertiva poteva essere colmata dalla prova per testi dedotta in ricorso, articolata esclusivamente in relazione al fatto in sé della mancata consegna che risulta non oggetto di contestazione tra le parti.
Discorso differente va invece effettuato per l'ulteriore condotta contestata nei termini di CP_ seguito indicati. È pacifico e quindi provato che il in data 8.11.2019 abbia abbandonato il posto di lavoro prima del termine dell'orario e senza preventiva autorizzazione. Tale fatto,
14 in assenza di documentazione attestante il malore dichiarato dal lavoratore a giustificazione CP_ della propria condotta, tenuto conto dell'orario di lavoro che il avrebbe dovuto rispettare, configura senza dubbio un fatto disciplinarmente rilevante, riconducibile al mancato rispetto dell'orario di lavoro ed all'obbligo di comunicazione del motivo dell'assenza.
A questo punto, ritenuta non provata la rilevanza della mancata consegna della CP_ corrispondenza assegnata alla zona del per le ragioni sopra esposte, e limitata così la condotta disciplinarmente rilevante al solo abbandono del posto di lavoro, quale fatto suscettibile di una sua autonoma rilevanza ai fini dell'applicazione della sanzione disciplinare, deve verificarsi la proporzionalità della sanzione applicata.
Ebbene, il fatto in questione, nei limiti indicati, si ritiene riconducibile alla previsione dell'art. 54 del CCNL di categoria, comma II, lett. b) per la quale è prevista la sanzione della multa non superiore a quattro ore di retribuzione. Sicché, tenuto conto del comportamento complessivo del lavoratore e in particolare del precedente disciplinare di cui al paragrafo n.
3, ritenuto che l'abbandono del posto di lavoro prima del termine della giornata lavorativa costituisce la negazione di una delle principali obbligazioni di cui al contratto di lavoro subordinato (sicché alcun rilievo assume la mancata affissione del codice disciplinare) e che, in assenza della prova dei motivi di salute, tale abbandono deve ritenersi del tutto arbitrario, va accolta la domanda formulata in via subordinata da con la Parte_1 conseguenza che deve ritenersi illegittima e sproporzionata la sanzione irrogata della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni quattro e va applicata la diversa e minore sanzione della multa per tre ore di retribuzione, pari alle ore di assenza dal servizio, ritenuta di giustizia.
5. LEGITTIMITÀ E PROPORZIONALITÀ DELLA SANZIONE DISCIPLINARE
OGGETTO DEL PROCEDIMENTO N. R.G. 2605/2021.
Le coordinate ermeneutiche sopra esposte assumono rilievo anche nella fattispecie in esame, essendo in contestazione pure in tal caso la mancata e rituale consegna della posta affidata, come specificamente indicato nella contestazione disciplinare nota prot. del 15/03/2021. Persona_3
15 Infatti, anche in relazione a tale addebito deve affermarsi che la mancata consegna della posta come indicata nella lettera di contestazione disciplinare, per le medesime ragioni già esposte nel precedente paragrafo, non può assumere rilevanza in assenza della prova della scarsa diligenza nell'esecuzione della prestazione da parte del lavoratore e, quindi, in assenza dell'allegazione e prova di elementi idonei a connotare la mancata consegna come inadempimento.
Ancora una volta non sono stati specificamente dedotti i tempi di consegna che il portalettere
è tenuto a rispettare in ragione della tipologia di prodotto, impedendo così di fatto ogni valutazione concreta in ordine all'uso della scarsa diligenza nell'esecuzione di tale attività.
E la data di postalizzazione come indicata nella lettera di contestazione disciplinare non è sufficiente a verificare l'inadempimento nella consegna della posta non coincidendo con la CP_ data di assegnazione al della stessa ai fini della consegna.
In tal senso rileva la dichiarazione resa dalla teste di parte ricorrente Tes_3 [...]
, escussa all'udienza del 2.3.2023, secondo la quale: “ADR La data indicata Testimone_4 in verbale in relazione ai giornali è quella indicata dal giornale. Non è la data in cui la posta è arrivata al centro di distribuzione o all'ufficio di LL.
ADR La posta 4 ha il timbro di accettazione. Altri prodotti vengono tracciati dai nostri sistemi. Sono riportate tutte le date sia quella di arrivo presso il centro di distribuzione sia le date di tutti i successivi passaggi: c'è la data in cui viene acquisita nel centro di recapito.
Ad esempio, le bollette vengono recapitate al centro in una busta che contiene un codice che indica quando entrano nel centro.
ADR Per i giornali non abbiamo la data di postalizzazione. Facciamo riferimento alla data del giornale.”
La teste, a diretta conoscenza dei fatti di causa in quanto responsabile del centro di distribuzione di da cui dipendeva l'ufficio di LL, ha chiarito che la Controparte_2 data di postalizzazione indicata nella lettera di addebito è desunta dalla data del giornale mentre per gli altri prodotti vi è il timbro di accettazione. Tuttavia, il timbro di accettazione riportato non equivale alla data in cui la posta, giunta presso il centro di recapito, è poi assegnata al portalettere per la consegna. Così come la data di uscita del giornale, riportata quale data di postalizzazione, non equivale alla data in cui lo stesso è giunto presso il centro di recapito per la consegna.
16 Ne consegue che non vi sono elementi che consentano di valutare concretamente la CP_ negligenza imputata al .
Va poi evidenziato che gli stessi testi di parte ricorrente non hanno saputo riferire se la posta in giacenza comprendeva posta non recapitabile per destinatario irreperibile o per indirizzo errato e/o incompleto e hanno riferito della sussistenza di giacenza anche nella zona 1 non CP_ assegnata al , facendo così ritenere consueta la sussistenza di posta in giacenza. Le stesse hanno poi confermato la necessità per i portalettere addetti al centro di recapito di LL di provvedere prima dell'uscita al tracciamento e alla preparazione della posta e l'assenza di sostituzioni con conseguente possibilità di realizzazione di giacenze di posta indescritta.
In tal senso si richiama anche la dichiarazione del teste di parte resistente . Testimone_2
Tali elementi inducono a ritenere altresì non provata l'esigibilità della consegna di tutta la CP_ posta assegnata al deponendo a loro volta nel senso dell'irrilevanza della mancata consegna.
A ciò si aggiunga che sulla base della documentazione prodotta da non è Parte_1 provata la mancata consegnata della posta, non rinvenendosi tutti i prodotti elencati nella contestazione disciplinare, ma solo 11 prodotti (quelli corrispondenti ai numeri
1,2,3,4,5,6,7,8,9,15,17 di cui alla contestazione), oltre agli oggetti descritti che risultavano consegnati.
Con riguardo poi a questi ultimi, va precisato che in assenza di allegazioni puntuali, non può CP_ ritenersi provata l'imputabilità di tale errore al in considerazione del sistema utilizzato in azienda per verificare la posta consegnata a cui ha fatto riferimento il teste Tes_5
, pur senza specificarne il funzionamento, neppure rappresentato in ricorso.
[...]
Pertanto, non essendo stata raggiunta prova della inosservanza colposa di doveri di servizio gravanti sul dipendente, va affermato che la sanzione disciplinare della sospensione di giorni quattro dal servizio con privazione della retribuzione, irrogata il 19.4.2021 con nota prot.
è illegittima, con assorbimento di ogni ulteriore Persona_3 questione.
6. SPESE DI LITE
Le spese di lite dei giudizi riuniti vanno compensate integralmente in ragione della sussistenza di un'ipotesi di soccombenza reciproca.
P.Q.M.
17 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1) in parziale accoglimento dei ricorsi riuniti, accerta la legittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un giorno irrogata nei confronti di con nota prot. CP_1 Persona_1 del 18.4.2019 e annulla la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni quattro irrogata con nota prot. Parte_5 del 10.01.2020 e per l'effetto applica quella della multa pari a tre ore di retribuzione;
2) rigetta nel resto;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 31.10.2025
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Il giudice del lavoro
MA VI
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice MA VI, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nelle cause iscritte ai n. R.G. 4963/2019, 785/2020 e 2605/2021 vertenti
TRA in persona del legale rapp. p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
LU Barone, giusta procura notarile in atti
RICORRENTE contro
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
MA RA, presso il cui studio in Napoli al viale Michelangelo n. 65 è elettivamente domiciliato, giusto mandato in calce alla memoria di costituzione e risposta
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento legittimità sanzione disciplinare conservativa
Motivi in fatto ed in diritto
Con un primo ricorso depositato il 16.05.2019, ha convenuto in giudizio Parte_2 dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere chiedendo di accertare la CP_1 legittimità e la congruità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un giorno irrogata a questi con nota prot. del 18.4.2019, ovvero di quella diversa ritenuta di Persona_1 giustizia, con vittoria di spese di lite.
A fondamento di tale domanda ha esposto che il dipendente , addetto al recapito CP_1 presso l'ufficio di LL (CE), non aveva provveduto al pagamento di un versamento
1 dell'importo di 45,00 euro relativo ad un contrassegno risalente al mese di dicembre 2018 e CP_ che a seguito della richiesta di chiarimenti, in data 13.3.2019, il aveva iniziato ad urlare ed a strattonare sia il Responsabile che il Caposquadra pronunciando testuali parole:
“…omissis…vi prendo a schiaffi…lasciatemi stare…omissis”, violando così le procedure e le norme che regolano il servizio.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si è costituito il convenuto resistendo al ricorso con varie argomentazioni.
Con distinto ricorso depositato in data 4.2.2020, iscritto al n. R.G. 785/2020, Parte_1 ha chiesto accertarsi la legittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal
[...] servizio e dalla retribuzione per giorni 4 irrogata al convenuto in data CP_1
10.1.2020 con nota prot. in quanto all'esito di Persona_2 verifiche presso il PDD di LL era emerso un rilevante quantitativo di posta non CP_ recapitata assegnata al portalettere ed era stata rilevato che il giorno 8 novembre 2019 il si era allontanato dal posto di lavoro alle ore 12.16 senza preventiva autorizzazione e recando con sé le chiavi dell'auto aziendale.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio il lavoratore convenuto eccependo la nullità del ricorso introduttivo nonché vizi formali della contestazione disciplinare e della sanzione irrogata nonché l'insussistenza dell'inadempimento. Infine, ha eccepito il difetto di proporzionalità della sanzione.
Infine, con il ricorso depositato il 29.4.2021 ed iscritto al n. R.G. 2605/2021 Parte_1 ha chiesto l'accertamento della legittimità della sanzione irrogata al dipendente
[...] [...]
di quattro giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione con nota prot. CP_1 del 19.4.2021. A sostegno della legittimità del Persona_3 proprio operato la datrice di lavoro ricorrente ha dedotto la non puntuale consegna della corrispondenza risalente al mese di dicembre 2020 e gennaio 2021, come accertato a seguito CP_ di verifiche presso il PDD di LL in data 9.2.2021 nonché la recidiva in quanto il risultava destinatario di precedenti sanzioni. CP_ Ha resistito a tale ricorso il richiamando le argomentazioni già formulate avverso le precedenti sanzioni disciplinari.
Ammessa ed espletata la prova per testi nei soli procedimenti iscritti ai nn. R.G. 4963/2019
e 2605/2021 e disposta la riunione di tutti i procedimenti pendenti innanzi alla scrivente in ragione della connessione soggettiva ed oggettiva, come da provvedimenti di assegnazione
2 dei fascicoli R.G. 785/2020 e 2605/2021 del Presidente di sezione, è pronunciata sentenza, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
1. ECCEZIONI PRELIMINARI
Va rigettata in via preliminare l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo del giudizio iscritto al n. R.G. 785/2020 in quanto infondata. Infatti, nonostante i refusi evidenziati dal resistente, sono specificamente individuati i fatti posti a fondamento del procedimento disciplinare e della sanzione irrogata di cui si chiede l'accertamento della legittimità e della proporzionalità.
2. TEMPESTIVITÀ E SPECIFICITÀ DELLA CONTESTAZIONE DISCIPLINARE.
Sotto il profilo formale deve affermarsi che le contestazioni disciplinari per cui è causa appaiono tutte connotate da sufficiente specificità, oltre che tempestive.
La contestazione disciplinare del 28 marzo 2019 prot. Persona_1 descrive, infatti, compiutamente la condotta addebitata al dipendente consistita nel mancato versamento in favore della ditta D.D.E. s.r.l. dell'importo di euro 45,00 relativo alla raccomandata/contrassegno nr. 15247315087-4 nel mese di dicembre 2018 e Parte_3 nell'aver urlato contro e strattonato il Responsabile e il Caposquadra in data 13.3.2019, a seguito della loro richiesta di chiarimenti.
Analoghe considerazioni valgono per la contestazione di addebito del 9.12.2019 nota prot. CP_ n. MARUSUD/RI/D/2019/RAM2/12403 con la quale è stata contestata al la mancata consegna della posta allo stesso assegnata nel mese di settembre 2019, il giorno 28.10.2019
e l'8.11.2019 nonché l'uscita in anticipo da lavoro in data 8.11.2019, pur in assenza di autorizzazione preventiva.
Altrettanto specifica è la contestazione del 15.3.2021 prot. n. ove si contesta la mancata e puntuale consegna della Persona_3 corrispondenza risalente al mese di dicembre 2020 e gennaio 2021 nonché il rinvenimento di posta che risultava consegnata ai destinatari.
3 Risulta, pertanto, rispettato il requisito della specificità, che, come ribadito dalla Suprema
Corte
(cfr. Cass., sez. lav., 15 maggio 2014, n. 10662; Cass., sez. lav., 3 marzo 2010, n. 5115), non richiede l'osservanza di schemi prestabiliti e rigidi, come accade nella formulazione dell'accusa nel processo penale, assolvendo esclusivamente alla funzione di consentire al lavoratore incolpato di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, che, nella specie, non risulta leso in alcun modo, essendo, nella lettera di contestazione, individuato in modo chiaro, nella sua materialità, il fatto imputato al lavoratore e ritenuto disciplinarmente rilevante.
In ordine alla tempestività, come è noto, il principio della immediatezza della contestazione mira, da un lato, ad assicurare al lavoratore incolpato il diritto di difesa nella sua effettività, così da consentirgli il pronto allestimento del materiale difensivo per poter contrastare più efficacemente il contenuto degli addebiti, e, dall'altro, nel caso di ritardo della contestazione,
a tutelare il legittimo affidamento del prestatore - in relazione al carattere facoltativo dell'esercizio del potere disciplinare, nella cui esplicazione il datore di lavoro deve comportarsi in conformità ai canoni della buona fede, con la conseguenza che, ove la contestazione sia tardiva, si realizza una preclusione all'esercizio del relativo potere e l'invalidità della sanzione irrogata.
Occorre sottolineare che, al riguardo, con orientamento ormai consolidato, la Suprema Corte ha precisato che il principio di immediatezza della contestazione disciplinare va inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, quando l'accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell'impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso (in tal senso, cfr., ex multis, Cass. n. 281/2016; Cass.
n. 1248/2016; Cass. n. 26744/2014; Cass. n. 20719/2013 e Cass. n. 10668/2007).
Si deve, infatti, tenere conto tanto della specifica natura dell'illecito disciplinare, quanto del tempo occorrente per l'espletamento delle indagini, da ritenersi maggiore quanto più è complessa l'organizzazione aziendale (Cass. n. 3043 del 08.02.2011), onde considerare le ragioni oggettive che possono in concreto ritardare il definitivo accertamento dei fatti (Cass.
n. 12452 del 10.12.1998).
4 Si tratta di una garanzia anche per il lavoratore. E, infatti, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la prudente attesa del datore di lavoro, ossia la ponderata e responsabile valutazione dei fatti può e deve precedere la contestazione anche nell'interesse del prestatore di lavoro, che sarebbe palesemente colpito da incolpazioni avventate o comunque non sorrette da una sufficiente certezza da parte del datore di lavoro
(così Cass., n. 23739/2008, Cass. n. 26304 /2014).
D'altra parte, l'obbligo del datore di lavoro di avviare in tempo il procedimento disciplinare dopo l'acquisizione della notitia criminis risponde all'esigenza di garantire il diritto di difesa del dipendente consentendogli di prendere circostanziata posizione rispetto agli addebiti.
Tale obbligo può essere quindi assolto solo con la ricostruzione completa e dettagliata di tutte le condotte presuntivamente illecite. Tale ricostruzione, tuttavia, è attività che può richiedere un lasso anche prolungato di tempo che deve in ogni caso essere ragionevole e contenuto ma anche rapportato alla complessità delle indagini eseguite.
Proprio per queste ragioni, la regola dell'immediatezza della contestazione disciplinare, intesa anzitutto a garantire al lavoratore incolpato l'effettiva possibilità di difesa, non è violata se il datore di lavoro proceda all'incolpazione solo dopo aver avuto piena conoscenza dei fatti e piena possibilità di convincersi della illiceità di essi, ciò che, quando si tratti di complesse operazioni, può richiedere un congruo periodo di tempo, nell'interesse dello stesso lavoratore (Cass., 22 febbraio 1995 n. 2108, Cass., 27 marzo 2008 n. 7983).
Alla luce di tali principi appare quindi infondata l'eccezione in esame, in quanto il lasso temporale tra i fatti e le contestazioni, ai fini della valutazione dell'immediatezza del provvedimento disciplinare, deve decorrere dall'avvenuta conoscenza da parte del datore di lavoro della situazione contestata e non dall'astratta percettibilità o conoscibilità dei fatti stessi.
Più precisamente, in ordine alla contestazione disciplinare oggetto del procedimento iscritto al n. R.G. 4963/2019, deve rilevarsi che, come documentato da , il reclamo Parte_1 della ditta a cui spettava il versamento a mezzo del quale la ricorrente sarebbe venuta a conoscenza del fatto è stato ricevuto in data 11.3.2019. In data 13 marzo 2019 il
Responsabile del centro primario di distribuzione di e il caposquadra Controparte_2
, verificato che il mancato versamento non era presente nelle pendenze del Centro Parte_4 di distribuzione di e che l'insolvenza era ascrivibile alla zona 2 di Controparte_2
CP_ competenza del , chiedevano chiarimenti in relazione all'accaduto. La contestazione
5 disciplinare veniva poi redatta ed inviata al lavoratore in data 28.03.2018 (cfr. doc. in atti prod.ne parte ricorrente).
Dunque, considerato il lasso temporale intercorso tra la conoscenza da parte del datore di lavoro dei fatti (13 marzo 2019) e la contestazione disciplinare (28 marzo 2019), deve ritenersi che, nel caso di specie, non sussista alcuna violazione del principio di immediatezza.
Quanto alla contestazione disciplinare di cui al procedimento iscritto al n. R.G. 785/2020, effettuata il 9.12.2019 con nota prot. n. questa è Parte_5 intervenuta all'esito di una verifica compiuta il 28.10.2019 (cfr. allegato n. 2 della produzione di parte ricorrente) presso il punto di distribuzione in occasione della quale è stata rinvenuta anche giacenza con data di postalizzazione del settembre 2019. È poi contestata con la medesima lettera di addebito la condotta tenuta dal lavoratore in data
8.11.2019. Sicché il tempo intercorso tra la conoscenza dei fatti e la contestazione non appare idoneo ad inficiare il procedimento disciplinare.
Infine, altrettanto tempestiva è la contestazione disciplinare del 15.3.2021 prot. n.
In tal caso, tenuto conto del lasso temporale di poco Persona_3 più di un mese intercorso tra la data di conoscenza da parte del datore di lavoro l'11.2.2021
(cfr. allegato n. 2 della produzione di parte ricorrente) e la contestazione disciplinare del
15.3.2021, non può che escludersi il difetto di tempestività anche di tale contestazione disciplinare.
3. LEGITTIMITÀ E PROPORZIONALITÀ DELLA SANZIONE DISCIPLINARE
OGGETTO DEL PROCEDIMENTO N. R.G. 4963/2019.
In termini generali, deve osservarsi che per stabilire se la condotta integri gli estremi di un illecito disciplinare, occorre in via preliminare tenere in debito conto che l'illecito disciplinare deve sempre essere riferibile ad un inadempimento contrattuale. Nel valutare l'inadempimento deve poi considerarsi che nel contratto di lavoro subordinato il lavoratore non è obbligato al raggiungimento di un risultato ma all'esplicazione delle proprie energie nei modi e nei tempi stabiliti. Ne consegue che il datore di lavoro che intenda far valere l'insufficienza della prestazione lavorativa non può limitarsi a provare il mancato raggiungimento del risultato atteso, ma è onerato della dimostrazione di un colpevole
6 inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore, quale fattispecie complessa per la cui valutazione deve concorrere anche l'apprezzamento degli aspetti concreti del fatto addebitato, tra cui il grado di diligenza richiesto dalla prestazione e quello usato dal lavoratore nonché l'incidenza dell'organizzazione dell'impresa e di fattori socio – ambientali (Cass. n. 1365 del 2002).
Bisogna quindi fare applicazione di tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, tenendo CP_ conto che risultano addebitati al distinti e plurimi inadempimenti.
Per quanto attiene al fatto contestato oggetto del procedimento iscritto al n. R.G. 4963/2019, deve sottolinearsi che viene in primo luogo addebitata al lavoratore la violazione degli obblighi di servizio conseguente all'omesso versamento dell'importo riscosso in contrassegno.
In ordine a tale addebito, deve rilevarsi che il fatto non è contestato sul piano materiale, avendo il dipendente ammesso il fatto sin dalle giustificazioni rese benché lo abbia ricondotto ad una mera distrazione riconducibile al carico di lavoro e alle disfunzioni dell'organizzazione aziendale. Ed anche in sede di libero interrogatorio ha affermato di aver effettuato la consegna della raccomandata e di aver custodito in cassaforte quanto riscosso, senza mai provvedere al versamento avvenuto all'esito del reclamo.
Ad ogni modo l'addebito è confermato dall'istruttoria orale.
Il teste di parte ricorrente escusso all'udienza del 16.9.2021, ha Testimone_1 dichiarato: “ADR Nel 2018 non ero il . Io sono arrivato a febbraio 2019 a Parte_6 per la realizzazione di un nuovo progetto costituito di accorpamento di Controparte_2 tutti i presidi come quello di LL a Ed all'epoca non fu accorpato Controparte_2
l'ufficio di LL poi non so cosa è successo negli ultimi due anni.
ADR L'ufficio prevedeva un incaricato d'area che aveva un'ora di lavoro in meno per il giro perché doveva occuparsi di tutta la preparazione per sé stesso e per l'altra zona di recapito.
ADR L'incaricato d'area era incaricato alla riscossione dei contrassegni per poi procedere al pagamento.
ADR Rivestiva questa funzione il dipendente Pt_7
ADR Io ero presente quando è arrivata la segnalazione per mancato pagamento del contrassegno. Il caposquadra ed io ci siamo recati al PDD di Parte_8
7 CP_ CP_ LL ed abbiamo chiesto al del reclamo e mi ha chiesto di avere un atto notarile per dare i soldi al Pt_7
ADR I soldi erano chiusi in una busta custodita.
ADR La prassi prevedeva che il giorno stesso o il successivo alla riscossione l'addetto alla riscossione doveva chiedere all'incaricato d'area che riceve i soldi di firmare il foglio.
Questa prassi si utilizzava dove non c'erano i palmari.
ADR Al PDD di LL i soldi erano inseriti in una cassetta rossa. Se non fosse riuscito a pagare in quella giornata i soldi sarebbero andati custodi. Se l'incaricato l'area non era presente andavano inseriti nella cassetta, ma il giorno successivo doveva essere effettuato il versamento.
ADR Il pagamento deve essere effettuato in giornata o al più tardi il giorno dopo. Il pagamento non è possibile che sia versato allo sportello ma all'incaricato d'area.
ADR L'incaricato d'area se trova la busta nella cassetta deve effettuare il pagamento ma CP_ nella specie la busta sigillata era nel cassetto del .
ADR C'erano due chiavi attaccate alla cassetta. L'incaricato se non ha incassato e non ha controfirmato non ha responsabilità.
ADR L'incaricato rientra al termine della consegna normalmente intorno alle 14.30. Il portalettere rientra di regola alle 15.00. CP_ ADR Non posso riferire se quando il rientrava l'incaricato d'area era ancora in ufficio.
ADR Il portalettere doveva consegnare all'incaricato d'area ma non poteva aprire la cassetta. Se l'incaricato d'area non c'era doveva chiamare noi all'ufficio di CP_2
[...]
ADR L'incaricato d'area aveva sia le chiavi della cassetta che le chiavi dell'ufficio ed era tenuto ad inserire l'allarme. Se fosse andato via l'incaricato d'area, i soldi avrebbero potuto essere custoditi ma il giorno successivo vanno consegnati al capoarea […]”
Nel caso di specie, come riferisce il teste, della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, CP_ l'importo in questione, riscosso dal in ragione della titolarità della zona, non risultava versato né consegnato all'incaricato e all'esito delle verifiche risultava ancora custodito CP_ presso l'ufficio postale di LL. È quindi provato che il non ha provveduto a corrispondere l'importo del contrassegno riscosso.
Dalle dichiarazioni del teste escusso si desume che il portalettere, effettuata la consegna della raccomandata, avrebbe dovuto consegnare l'importo riscosso in contrassegno all'incaricato
8 nel giorno stesso. Laddove l'incaricato, preposto al versamento, non fosse stato presente,
l'importo riscosso in contrassegno andava custodito in un'apposita cassaforte e poi consegnato all'incaricato il quale firmava apposita documentazione attestante l'avvenuta consegna da parte del portalettere e poi provvedeva al versamento. CP_ La prassi descritta è sostanzialmente confermata dallo stesso in sede di libero interrogatorio. Infatti, secondo il lavoratore, dopo l'incasso il portalettere non effettua egli stesso il versamento allo sportello, ma è il caposquadra a ritirare la somma per poi versarla all'avente diritto. E ciò avvalora la dichiarazione del teste di parte ricorrente che appare coerente, non contraddittoria e quindi attendibile.
Irrilevante è poi quanto dichiarato dal teste di parte resistente in ordine alla Testimone_2 possibilità per il portalettere di provvedere al versamento di quanto riscosso allo sportello, salvo il caso in cui mancando la documentazione non vi potesse provvedere, con conseguente obbligo di custodia delle somme nell'apposita cassaforte. Tale circostanza, CP_ infatti, non esclude nel caso di specie la responsabilità del che non ha provveduto al versamento né alla consegna al caposquadra sino a quando, a seguito del reclamo, non è stato accertato che le somme fossero ancora custodite, né è idonea alla luce delle considerazioni esposte a sconfessare la dichiarazione del teste di parte ricorrente. CP_ Non può quindi dubitarsi della sussistenza dell'inadempimento contestato non avendo il rispettato i tempi e i modi per l'esecuzione della prestazione, apparendo peraltro inconferente la dedotta carenza organizzativa o l'assenza della documentazione per il versamento a fronte della circostanza che l'importo è stato custodito per un considerevole lasso temporale
(dicembre 2018 – marzo 2019) e versato solo a seguito delle verifiche scaturite dal reclamo da parte del cliente.
Va a questo punto evidenziato che non è fondata la doglianza di parte resistente in ordine alla mancata affissione del codice disciplinare alla luce di quanto dichiarato da Tes_1 nel documento allegato n. 8 della produzione di parte ricorrente;
affissione in ogni
[...] caso irrilevante nella fattispecie in esame, trattandosi di un inadempimento di uno degli obblighi gravanti sul lavoratore in ordine alle mansioni svolte (cfr. in tal senso Cass. Sez. L.,
Sentenza n. 6893 del 20/03/2018). CP_ Quanto invece all'ulteriore fatto addebitato, non è provato che il in data 13.3.2019, a seguito della richiesta di chiarimenti, abbia urlato e strattonato il Responsabile e il
9 Caposquadra pronunciando le parole “vi prendo a schiaffi…lasciatemi stare” e che abbia gettato per aria la documentazione e sbattuto la porta uscendo.
Infatti, il teste di parte ricorrente si è limitato a riferire circostanze del Testimone_1 tutto generiche sul punto, sicché non può ritenersi assolto l'onere della prova gravante sulla ricorrente, a fronte della contestazione in ordine alla sussistenza del fatto contenuta in memoria. CP_ D'altra parte, sia il teste sia il (in sede di libero interrogatorio e in sede di Tes_1 giustificazioni) riferiscono esclusivamente di una discussione.
Va a questo punto vagliata la proporzionalità della sanzione irrogata, anche in considerazione della ritenuta sussistenza del solo omesso versamento dell'importo riscosso in contrassegno.
Orbene, al riguardo, si rileva che il CCNL per il personale non dirigente di del Parte_1
30 novembre 2017 ha tipizzato una serie di comportamenti disciplinarmente rilevanti ai sensi dell'art. 54, suddividendo tali comportamenti, sulla base di una valutazione ex ante della relativa gravità, in sei gruppi (commi da 1 a 6), secondo un ordine crescente nella severità del trattamento sanzionatorio applicabile.
Nell'elenco di cui al punto III dell'art. 54 del CCNL sono contemplate mancanze sanzionabili con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 4 giorni.
Tra esse viene indicata la “inosservanza di doveri o obblighi di servizio da cui sia derivato un pregiudizio alla regolarità del servizio stesso ovvero agli interessi della Società o un vantaggio per sé o per terzi, se non altrimenti sanzionabile” (lett. f).
Il mancato versamento del contrassegno rappresenta un'inosservanza colposa di doveri ed obblighi di servizio da cui è derivato un pregiudizio alla regolarità dello stesso.
Ciò posto ed ai fini della graduazione della sanzione irrogata nel minimo, deve poi evidenziarsi l'inadempimento è da imputarsi ad una negligenza del lavoratore e non è ravvisabile alcuna intenzionalità nel comportamento tenuto dal lavoratore, come desumibile dalla circostanza che le somme risultavano ancora accantonate presso l'ufficio postale a marzo 2019.
Tale negligenza ha determinato senza dubbio una irregolarità nel servizio, al punto che è stato presentato apposito reclamo da parte del cliente creditore dell'importo di euro 45,00.
Sicché il fatto accertato è riconducibile alla previsione in esame e sanzionabile con la sospensione di un solo giorno dal servizio e dalla retribuzione.
10 Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso è fondato e va accolto. Va quindi accertata la legittimità della sanzione disciplinare irrogata con nota prot. del 18.4.2019 della sospensione dal servizio con Parte_9 privazione della retribuzione per giorni uno.
4. LEGITTIMITÀ E PROPORZIONALITÀ DELLA SANZIONE DISCIPLINARE
OGGETTO DEL PROCEDIMENTO N. R.G. 785/2020.
Va premesso che con nota prot. del 9.12.2019, Parte_5 notificata il 10.12.2019, è stato contestato al lavoratore odierno resistente il seguente addebito: “In data 28.10. 2019 siamo venuti a conoscenza, su segnalazione del responsabile
RAM2, che in data 18.10. 2019 su un quotidiano locale del era Parte_10 stato pubblicato un articolo di denuncia su gravi ritardi nella consegna della corrispondenza;
disservizi che hanno determinato anche un intervento del sindaco del
. A seguito di questo articolo, in data 28.10.2018, il responsabile Parte_10 della RAM2 unitamente Responsabile produzione, al Responsabile qualità della stessa struttura ed alla Responsabile del CD di da cui dipende il PDD di Controparte_2
LL, si è recato presso il suddetto PDD per delle verifiche. La verifica è stata effettuata alle 11.30, orario in cui i PTL erano già usciti per la loro gita. La verifica ha evidenziato
65 kg di giacenza di prodotto sulla Macro zona 2 di cui ella è titolare;
all'interno dei 65 kg di corrispondenza in giacenza sono stati rinvenuti anche oggetti con data di postalizzazione risalenti al mese di settembre 2019. Sempre in data 28.10.2019, la responsabile del CD di ha segnalato che ella al rientro dalla sua gita dei 76 oggetti a firma Controparte_2 avuti in affido ad inizio turno, n.8 sono tornati indietro come avvisati (mod.26), n. 2 da inviare al mittente e n. 31 come RN (recapito non tentato). Inoltre, la stessa responsabile del CD di ha segnalato che in data 8 novembre c.a. le sono stati Controparte_2 consegnati 5 kg di posta indescritta e 31 oggetti a firma;
al suo rientro dalla gita ha portato indietro i 5 kg di posta indescritta e n. 12 oggetti a firma con causale RN (recapito non tentato). Sempre lo stesso giorno, con orario di lavoro 8.00/15.27, ella ha abbandonato
l'ufficio alle 12:16 utilizzando la causale 0003 “permesso c/fest.sopp. (ore)” senza chiedere la preventiva autorizzazione, pertanto, non autorizzato ad uscire in anticipo e portando con sé le chiavi dell'auto aziendale senza lasciarle in ufficio come previsto dalle procedure
11 aziendali. Ella in qualità di portalettere non ha effettuato la puntuale consegna della corrispondenza, nel rispetto delle procedure e delle norme che regolano tale servizio e non ha garantito la corretta prestazione al cliente arrecando nocumento all'immagine aziendale.
La condotta da lei complessivamente tenuta e riportata nelle specifiche circostanze che precedono costituisce chiara violazione dei principi ispiratori del codice etico in vigore in azienda che impone a ciascun dipendente di improntare il proprio comportamento ai principi di qualità diligenza e professionalità ed assume particolare rilievo anche relazione al servizio di pubblica rilevanza svolto dalla società. La sua condotta virgola che ha generato un processo operativo difforme dalle leggi e dalle regole aziendali pregiudicando oltre la regolarità del servizio anche l'immagine della società riveste Parte_1 particolare gravità in considerazione della sua funzione in azienda punto i fatti di cui sopra di particolare gravità e per effetto del rapporto di lavoro intercorrente con questa azienda da scriversi direttamente alla sua responsabilità costituiscono ha aperta violazione degli obblighi e dei doveri su di lei gravanti ai sensi e per gli effetti degli articoli 2104 e 2105 del codice civile come espressamente richiamati dall'articolo 52 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 30/11/2017 che impone a ciascun dipendente di svolgere con assiduità diligenza e spirito di collaborazione le attività assegnategli. Inoltre le evidenziamo che risulta già intimata nei suoi confronti la sanzione disciplinare della sospensione di un giorno dal servizio e dalla retribuzione del 18 Aprile 2019. […]”.
All'esito del procedimento disciplinare, ritenuta l'irrilevanza delle giustificazioni rese dal CP_
, ha irrogato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio Parte_1 con privazione della retribuzione per giorni quattro (cfr. allegato A3 della produzione di parte ricorrente).
Ebbene, si ritiene che la circostanza, non contestata specificamente dal resistente, della sussistenza di una giacenza pari a 65kg di corrispondenza non possa integrare di per sé un inadempimento sanzionabile disciplinarmente, occorrendo invece la dimostrazione, che era onere della ricorrente quale datrice di lavoro fornire, che tale condotta abbia costituito Pt_1 effettivamente una violazione dell'obbligo di diligenza che grava sul lavoratore.
Ai fini della legittimità della sanzione disciplinare, dovrebbe in particolare risultare che la mancata consegna sia stata determinata da un vero e proprio rifiuto del lavoratore o anche da inerzia o scarso impegno dello stesso a fronte di un carico di lavoro di limitata consistenza o comunque ragionevolmente sostenibile nel corso del normale orario di lavoro. In altre
12 parole, il datore di lavoro deve fornire la dimostrazione (anche solo in via presuntiva ai sensi dell'art. 2729 c.c.) che la mancata integrale consegna della corrispondenza affidata sia addebitabile al comportamento colpevolmente inadempiente del dipendente e non ascrivibile a fattori indipendenti dalla sua volontà (quali, ad esempio, l'eccessiva mole di corrispondenza da smaltire, la concreta impossibilità di poter recapitare la corrispondenza).
Dunque, l'applicazione della sanzione non può prescindere dalla valutazione del comportamento del lavoratore che deve essere sintomatico della inosservanza volontaria o colposa dell'obbligo di servizio.
Tuttavia, nella specie la società ricorrente non ha assolto adeguatamente a siffatto onere probatorio sulla stessa incombente. Infatti, non risultano neppure allegati in modo puntuale gli elementi fattuali e le regole attinenti all'organizzazione del lavoro che avrebbero CP_ consentito alla scrivente di valutare la rilevanza della mancata consegna da parte del della posta relativa alla zona allo stesso assegnata.
Con maggiore precisione, non è specificata la data in cui la posta in giacenza è stata affidata CP_ al per la consegna né è individuato quale tipo di prodotto e la data entro la quale questo doveva essere consegnato, né i tempi entro i quali la giacenza doveva essere smaltita secondo le disposizioni aziendali. L'unico dato pacifico è il quantitativo di giacenza ma tale circostanza da sé si ritiene non consenta neppure in via presuntiva di valutare la violazione della regola di diligenza da parte del portalettere, anche in considerazione delle denunciate carenze organizzative già oggetto di segnalazioni da parte del lavoratore (cfr. produzione di parte resistente), tenuto a consegnare la posta urgente nel caso di assenza dell'altro portalettere e di smaltire la giacenza accumulata nei giorni di eventuale assenza per mancanza di sostituti e tenuto altresì a provvedere quotidianamente allo svolgimento di attività preparatoria prima di uscire in gita per la consegna della posta. CP_ In ordine alla posta non consegnata dal ed affidata a quest'ultimo in data 28.10.2019, deve poi rilevarsi come la maggioranza della posta a firma assegnata sia stata lavorata dal CP_
il quale è rientrato in ufficio solo con 31 oggetti non consegnati per recapito non tentato.
Peraltro, la ricorrente non ha neppure provato che tali oggetti fossero concretamente recapitabili con l'uso dell'ordinaria diligenza.
Infine, è acquisito agli atti del giudizio il modello 44R allegato dal lavoratore dal quale si CP_ evince che risultano comunque assegnati al in tale data un numero di oggetti a firma superiore a quello indicato come media giornaliera da consegnare.
13 Analoghe considerazioni valgono per la posta non consegnata in data 8.11.2019. Anche in tal caso la posta a firma risulta in gran parte consegnata in giornata e solo 12 oggetti a firma risultano con causale recapito non tentato, ma non è comunque possibile valutare la rilevanza dell'inadempimento del resistente in assenza di puntuale allegazione e prova delle CP_ circostanze del caso concreto. E la mancata consegna della posta da parte del , per le ragioni sopra esposte in ordine alla natura dell'obbligazione gravante sul lavoratore, non assume alcuna rilevanza. CP_ In definitiva, per tutte le ragioni esposte, non è provato che non abbia ottemperato a o si sia discostato in modo rilevante da espresse disposizioni datoriali in ordine alla tempistica ed alla quantità di corrispondenza da lavorare e quindi non è provata la violazione dell'obbligo di diligenza sullo stesso gravante nell'esecuzione della prestazione lavorativa affidatagli.
Dunque, deve escludersi che la mera mancata lavorazione da parte di di tutta CP_1 la corrispondenza allo stesso affidata per il recapito abbia integrato un inadempimento della prestazione dedotta in contratto, in assenza dell'allegazione e della prova dei criteri organizzativi individuati dal datore di lavoro.
Si ribadisce che era onere della datrice di lavoro la dimostrazione della sussistenza di una inesatta o incompleta esecuzione da parte del lavoratore della prestazione cui il medesimo era tenuto;
inesatta o incompleta esecuzione da intendersi, giusta l'obbligazione di mezzi ovvero di diligenza e non di risultato gravante sul lavoratore, non come mancato raggiungimento del risultato sopra indicato, ma come comportamento negligente nell'esecuzione della prestazione idoneo ad incidere sulla regolarità del servizio.
È allora evidente che in assenza della puntuale allegazione e della prova di elementi utili a connotare la condotta dal lavoratore, il fatto che quest'ultimo sia rientrato dalla gita di recapito con una parte della corrispondenza affidatagli così come la sussistenza di giacenza
è del tutto irrilevante.
Né del resto tale carenza assertiva poteva essere colmata dalla prova per testi dedotta in ricorso, articolata esclusivamente in relazione al fatto in sé della mancata consegna che risulta non oggetto di contestazione tra le parti.
Discorso differente va invece effettuato per l'ulteriore condotta contestata nei termini di CP_ seguito indicati. È pacifico e quindi provato che il in data 8.11.2019 abbia abbandonato il posto di lavoro prima del termine dell'orario e senza preventiva autorizzazione. Tale fatto,
14 in assenza di documentazione attestante il malore dichiarato dal lavoratore a giustificazione CP_ della propria condotta, tenuto conto dell'orario di lavoro che il avrebbe dovuto rispettare, configura senza dubbio un fatto disciplinarmente rilevante, riconducibile al mancato rispetto dell'orario di lavoro ed all'obbligo di comunicazione del motivo dell'assenza.
A questo punto, ritenuta non provata la rilevanza della mancata consegna della CP_ corrispondenza assegnata alla zona del per le ragioni sopra esposte, e limitata così la condotta disciplinarmente rilevante al solo abbandono del posto di lavoro, quale fatto suscettibile di una sua autonoma rilevanza ai fini dell'applicazione della sanzione disciplinare, deve verificarsi la proporzionalità della sanzione applicata.
Ebbene, il fatto in questione, nei limiti indicati, si ritiene riconducibile alla previsione dell'art. 54 del CCNL di categoria, comma II, lett. b) per la quale è prevista la sanzione della multa non superiore a quattro ore di retribuzione. Sicché, tenuto conto del comportamento complessivo del lavoratore e in particolare del precedente disciplinare di cui al paragrafo n.
3, ritenuto che l'abbandono del posto di lavoro prima del termine della giornata lavorativa costituisce la negazione di una delle principali obbligazioni di cui al contratto di lavoro subordinato (sicché alcun rilievo assume la mancata affissione del codice disciplinare) e che, in assenza della prova dei motivi di salute, tale abbandono deve ritenersi del tutto arbitrario, va accolta la domanda formulata in via subordinata da con la Parte_1 conseguenza che deve ritenersi illegittima e sproporzionata la sanzione irrogata della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni quattro e va applicata la diversa e minore sanzione della multa per tre ore di retribuzione, pari alle ore di assenza dal servizio, ritenuta di giustizia.
5. LEGITTIMITÀ E PROPORZIONALITÀ DELLA SANZIONE DISCIPLINARE
OGGETTO DEL PROCEDIMENTO N. R.G. 2605/2021.
Le coordinate ermeneutiche sopra esposte assumono rilievo anche nella fattispecie in esame, essendo in contestazione pure in tal caso la mancata e rituale consegna della posta affidata, come specificamente indicato nella contestazione disciplinare nota prot. del 15/03/2021. Persona_3
15 Infatti, anche in relazione a tale addebito deve affermarsi che la mancata consegna della posta come indicata nella lettera di contestazione disciplinare, per le medesime ragioni già esposte nel precedente paragrafo, non può assumere rilevanza in assenza della prova della scarsa diligenza nell'esecuzione della prestazione da parte del lavoratore e, quindi, in assenza dell'allegazione e prova di elementi idonei a connotare la mancata consegna come inadempimento.
Ancora una volta non sono stati specificamente dedotti i tempi di consegna che il portalettere
è tenuto a rispettare in ragione della tipologia di prodotto, impedendo così di fatto ogni valutazione concreta in ordine all'uso della scarsa diligenza nell'esecuzione di tale attività.
E la data di postalizzazione come indicata nella lettera di contestazione disciplinare non è sufficiente a verificare l'inadempimento nella consegna della posta non coincidendo con la CP_ data di assegnazione al della stessa ai fini della consegna.
In tal senso rileva la dichiarazione resa dalla teste di parte ricorrente Tes_3 [...]
, escussa all'udienza del 2.3.2023, secondo la quale: “ADR La data indicata Testimone_4 in verbale in relazione ai giornali è quella indicata dal giornale. Non è la data in cui la posta è arrivata al centro di distribuzione o all'ufficio di LL.
ADR La posta 4 ha il timbro di accettazione. Altri prodotti vengono tracciati dai nostri sistemi. Sono riportate tutte le date sia quella di arrivo presso il centro di distribuzione sia le date di tutti i successivi passaggi: c'è la data in cui viene acquisita nel centro di recapito.
Ad esempio, le bollette vengono recapitate al centro in una busta che contiene un codice che indica quando entrano nel centro.
ADR Per i giornali non abbiamo la data di postalizzazione. Facciamo riferimento alla data del giornale.”
La teste, a diretta conoscenza dei fatti di causa in quanto responsabile del centro di distribuzione di da cui dipendeva l'ufficio di LL, ha chiarito che la Controparte_2 data di postalizzazione indicata nella lettera di addebito è desunta dalla data del giornale mentre per gli altri prodotti vi è il timbro di accettazione. Tuttavia, il timbro di accettazione riportato non equivale alla data in cui la posta, giunta presso il centro di recapito, è poi assegnata al portalettere per la consegna. Così come la data di uscita del giornale, riportata quale data di postalizzazione, non equivale alla data in cui lo stesso è giunto presso il centro di recapito per la consegna.
16 Ne consegue che non vi sono elementi che consentano di valutare concretamente la CP_ negligenza imputata al .
Va poi evidenziato che gli stessi testi di parte ricorrente non hanno saputo riferire se la posta in giacenza comprendeva posta non recapitabile per destinatario irreperibile o per indirizzo errato e/o incompleto e hanno riferito della sussistenza di giacenza anche nella zona 1 non CP_ assegnata al , facendo così ritenere consueta la sussistenza di posta in giacenza. Le stesse hanno poi confermato la necessità per i portalettere addetti al centro di recapito di LL di provvedere prima dell'uscita al tracciamento e alla preparazione della posta e l'assenza di sostituzioni con conseguente possibilità di realizzazione di giacenze di posta indescritta.
In tal senso si richiama anche la dichiarazione del teste di parte resistente . Testimone_2
Tali elementi inducono a ritenere altresì non provata l'esigibilità della consegna di tutta la CP_ posta assegnata al deponendo a loro volta nel senso dell'irrilevanza della mancata consegna.
A ciò si aggiunga che sulla base della documentazione prodotta da non è Parte_1 provata la mancata consegnata della posta, non rinvenendosi tutti i prodotti elencati nella contestazione disciplinare, ma solo 11 prodotti (quelli corrispondenti ai numeri
1,2,3,4,5,6,7,8,9,15,17 di cui alla contestazione), oltre agli oggetti descritti che risultavano consegnati.
Con riguardo poi a questi ultimi, va precisato che in assenza di allegazioni puntuali, non può CP_ ritenersi provata l'imputabilità di tale errore al in considerazione del sistema utilizzato in azienda per verificare la posta consegnata a cui ha fatto riferimento il teste Tes_5
, pur senza specificarne il funzionamento, neppure rappresentato in ricorso.
[...]
Pertanto, non essendo stata raggiunta prova della inosservanza colposa di doveri di servizio gravanti sul dipendente, va affermato che la sanzione disciplinare della sospensione di giorni quattro dal servizio con privazione della retribuzione, irrogata il 19.4.2021 con nota prot.
è illegittima, con assorbimento di ogni ulteriore Persona_3 questione.
6. SPESE DI LITE
Le spese di lite dei giudizi riuniti vanno compensate integralmente in ragione della sussistenza di un'ipotesi di soccombenza reciproca.
P.Q.M.
17 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1) in parziale accoglimento dei ricorsi riuniti, accerta la legittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un giorno irrogata nei confronti di con nota prot. CP_1 Persona_1 del 18.4.2019 e annulla la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni quattro irrogata con nota prot. Parte_5 del 10.01.2020 e per l'effetto applica quella della multa pari a tre ore di retribuzione;
2) rigetta nel resto;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 31.10.2025
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Il giudice del lavoro
MA VI
18