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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 06/11/2025, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 646/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ON OL DE Presidente rel. dott.ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 646/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Linda Chiari del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore
RICORRENTE nei confronti di
, nata a [...] il [...] CP_1
CONVENUTA CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 21 ottobre 2025 la difesa di parte ricorrente, in quanto unica parte costituita, ha precisato le conclusioni insistendo per l'accoglimento della domanda di divorzio formulata in ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 4 marzo 2025 , premesso di avere contratto matrimonio Parte_1 con il 30 maggio 1985, che dalla loro unione sono nati cinque figli, divenuti tutti CP_1 maggiorenni e indipendenti sotto l'aspetto economico, che la separazione dalla moglie era stata oggetto di decreto di omologa pronunciato da questo Tribunale il 25 marzo 2002 e che, in seguito all'udienza di comparizione dei coniugi celebrata in quel procedimento di separazione, non aveva avuto luogo riconciliazione alcuna, né ripristino della loro convivenza, conveniva in giudizio il coniuge e chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile in oggetto senza alcuna condizione accessoria.
Nel corso dell'udienza tenutasi il 21 ottobre 2025, non comparsa né costituitasi in giudizio CP_1
(di cui era dichiarata la contumacia), veniva sentito personalmente il quale
[...] Parte_1 confermava la propria volontà di procedere al divorzio, rilasciando ulteriori dichiarazioni.
La difesa del ricorrente, in quanto unica parte costituita, ha precisato le conclusioni insistendo per l'accoglimento della domanda di divorzio formulata in ricorso e la causa è stata trattenuta per la decisione del Collegio.
*****
Va senz'altro accolta la domanda di scioglimento del matrimonio formulata dal ricorrente.
Ricorrono infatti, in primo luogo, tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898: i coniugi sono separati per effetto del suddetto decreto di omologa emesso il 25 marzo 2002 e sono senz'altro trascorsi più di sei mesi dalla celebrazione della precedente udienza presidenziale senza che essi si siano riappacificati, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, per quanto dimostrato dalle univoche allegazioni contenute in ricorso.
Per converso, il tempo decorso dalla separazione e l'espressa dichiarazione di non volersi conciliare resa dallo stesso – il quale ha nel frattempo costituito un nuovo nucleo familiare Parte_1
– inducono indubbiamente a ritenere che non possa essere ricostituita la loro comunione materiale e spirituale.
Deve pertanto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto a Napoli, il 30 maggio 1985, tra e , come da atto iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Parte_1 CP_1
Comune di Napoli al N. 66, P. I, sez. S, anno 1985.
A tale pronuncia conseguono gli effetti di legge, senza alcuna condizione accessoria.
Il ricorrente ha infatti comprovato che l'unico figlio ancora convivente con la madre, Per_1
ha quasi trent'anni ed è da tempo indipendente sotto il profilo economico, essendo
[...] impegnato al lavoro a tempo indeterminato (dall'aprile 2021) con qualifica di operaio, inquadrato al 3° livello del CCNL di settore e destinatario di retribuzioni mensili indicate in misura pari ad almeno Euro 2.000,00.
Va dunque revocato ogni obbligo di contribuzione economica destinata al mantenimento dei figli già posto a carico di . Parte_1
Nulla, infine, sulle spese di lite, stante la natura necessaria del giudizio e la non opposizione di parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.22 c.p.c., definitivamente decidendo:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Napoli, il 30 maggio 1985, tra Parte_1
e , come da atto iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
[...] CP_1
Napoli al N. 66, P. I, sez. S, anno 1985;
- dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
- revoca ogni obbligo di contribuzione economica destinata al mantenimento dei figli già posto a carico di;
Parte_1
Visto l'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/00, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza. Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito.
Così deciso in Parma il 5 novembre 2025
Il Presidente est.
ON OL DE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ON OL DE Presidente rel. dott.ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 646/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Linda Chiari del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore
RICORRENTE nei confronti di
, nata a [...] il [...] CP_1
CONVENUTA CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 21 ottobre 2025 la difesa di parte ricorrente, in quanto unica parte costituita, ha precisato le conclusioni insistendo per l'accoglimento della domanda di divorzio formulata in ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 4 marzo 2025 , premesso di avere contratto matrimonio Parte_1 con il 30 maggio 1985, che dalla loro unione sono nati cinque figli, divenuti tutti CP_1 maggiorenni e indipendenti sotto l'aspetto economico, che la separazione dalla moglie era stata oggetto di decreto di omologa pronunciato da questo Tribunale il 25 marzo 2002 e che, in seguito all'udienza di comparizione dei coniugi celebrata in quel procedimento di separazione, non aveva avuto luogo riconciliazione alcuna, né ripristino della loro convivenza, conveniva in giudizio il coniuge e chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile in oggetto senza alcuna condizione accessoria.
Nel corso dell'udienza tenutasi il 21 ottobre 2025, non comparsa né costituitasi in giudizio CP_1
(di cui era dichiarata la contumacia), veniva sentito personalmente il quale
[...] Parte_1 confermava la propria volontà di procedere al divorzio, rilasciando ulteriori dichiarazioni.
La difesa del ricorrente, in quanto unica parte costituita, ha precisato le conclusioni insistendo per l'accoglimento della domanda di divorzio formulata in ricorso e la causa è stata trattenuta per la decisione del Collegio.
*****
Va senz'altro accolta la domanda di scioglimento del matrimonio formulata dal ricorrente.
Ricorrono infatti, in primo luogo, tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898: i coniugi sono separati per effetto del suddetto decreto di omologa emesso il 25 marzo 2002 e sono senz'altro trascorsi più di sei mesi dalla celebrazione della precedente udienza presidenziale senza che essi si siano riappacificati, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, per quanto dimostrato dalle univoche allegazioni contenute in ricorso.
Per converso, il tempo decorso dalla separazione e l'espressa dichiarazione di non volersi conciliare resa dallo stesso – il quale ha nel frattempo costituito un nuovo nucleo familiare Parte_1
– inducono indubbiamente a ritenere che non possa essere ricostituita la loro comunione materiale e spirituale.
Deve pertanto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto a Napoli, il 30 maggio 1985, tra e , come da atto iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Parte_1 CP_1
Comune di Napoli al N. 66, P. I, sez. S, anno 1985.
A tale pronuncia conseguono gli effetti di legge, senza alcuna condizione accessoria.
Il ricorrente ha infatti comprovato che l'unico figlio ancora convivente con la madre, Per_1
ha quasi trent'anni ed è da tempo indipendente sotto il profilo economico, essendo
[...] impegnato al lavoro a tempo indeterminato (dall'aprile 2021) con qualifica di operaio, inquadrato al 3° livello del CCNL di settore e destinatario di retribuzioni mensili indicate in misura pari ad almeno Euro 2.000,00.
Va dunque revocato ogni obbligo di contribuzione economica destinata al mantenimento dei figli già posto a carico di . Parte_1
Nulla, infine, sulle spese di lite, stante la natura necessaria del giudizio e la non opposizione di parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.22 c.p.c., definitivamente decidendo:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Napoli, il 30 maggio 1985, tra Parte_1
e , come da atto iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
[...] CP_1
Napoli al N. 66, P. I, sez. S, anno 1985;
- dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
- revoca ogni obbligo di contribuzione economica destinata al mantenimento dei figli già posto a carico di;
Parte_1
Visto l'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/00, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza. Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito.
Così deciso in Parma il 5 novembre 2025
Il Presidente est.
ON OL DE