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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 01/12/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 181/2024
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PIACENZA
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Tribunale, dott.ssa Stefania
Galerati, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado, iscritta al n. R.G. 181/2024 decisa all'esito di trattazione scritta ex art. art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del 18.11.2025 promossa da
(CF. e P.IVA ) con sede in Santa Cristina e Parte_1 P.IVA_1
Bissone (PV), Via Vittorio veneto, 4, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Dott.
[...]
con il patrocinio degli Avv.ti Giuseppe Carteni del Foro di Lodi (C.F. CP_1
– PEC: e Rossella Fusco del Foro di C.F._1 Email_1
Milano (C.F. – PEC: ed elettivamente C.F._2 Email_2 domiciliata presso studio degli stessi in Milano, Via Bigli n. 19.
ATTRICE - OPPONENTE
nei confronti di
(P.IVA: ) con sede legale in San Giorgio Piacentino (PC), Via Controparte_2 P.IVA_2 dell'Artigianato, 11, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. con il CP_3 patrocinio dell'avv. Andrea Cuminetti (C.F.: del Foro di Piacenza ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Piacenza, via Roma, 99 – 291021 (Fax:
0523.385883 – PEC: Email_3
CONVENUTA-OPPOSTA
e con la chiamata in causa di
IMPRESA INDIVIDUALE (P. IVA ) con sede in Costa De' Nobili CP_4 P.IVA_3
(PV), in persona del suo titolare (C.F. ), con il CP_5 CP_4 C.F._4
pagina 1 di 5 patrocinio dell'Avv. Realdo Filippo Frattoni (C.F. del Foro di Pavia ed C.F._5 elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Broni (PV), via Dante n. 2 (fax 0385/259651 -
PEC: Email_4
TE AM
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti e da note scritte d'udienza depositate ex art. 127 ter c.p.c..
FATTO E DIRITTO
Premesso che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma dell'articolo 132 numero 4
c.p.c., come sostituito dall'articolo 45, comma 17, della legge 69/2009, con la conseguenza che per la parte narrativa, si deve richiamare a quanto dedotto dalle parti nei rispettivi atti difensivi;
che il novellato articolo 132 c.p.c. esonera dall'esposizione dello svolgimento del processo, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto”; osservato che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'articolo 118 disp. di att.
c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle questioni, di fatto di diritto, rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata (cir. Cass. Civ. sez. Ili, 27 luglio 2006 n. 1745) secondo il noto principio della “ragione più liquida della decisione” (cfr. Cass. Civ. 13.07.2011 n. 15389 e Cass. Civ.
18.5.2012 n. 7937); ritenuto che le questioni non trattate non andranno quindi considerate come omesse per l'effetto di un errore in procedendo, ben potendo risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Ciò premesso, con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 22.01.2024, la conveniva in giudizio per l'udienza del 30.06.2024 (differita d'ufficio al Parte_2
02.07.2024) la società chiedendo, previa autorizzazione alla chiamata della terza impresa CP_2 individuale , l'annullamento del decreto ingiuntivo n. 900/2023 del 11/12/2023 RG n. CP_4
2165/2023, emesso nei confronti della stessa e in favore di dal Giudice del Tribunale di Controparte_2
Piacenza e notificato in data 12 dicembre 2023; in subordine chiedeva di essere manlevata dalla terza chiamata in caso di conferma del decreto ingiuntivo e/o di eventuale rideterminazione degli importi ingiunti, con vittoria nelle spese di giudizio.
Con comparsa di costituzione del 23.04.2024 si costituiva in giudizio la soc. chiedendo, CP_2 previa concessione della provvisoria esecuzione, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria nelle spese.
pagina 2 di 5 Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 30.04.2024, il Giudice autorizzava la chiamata in causa richiesta da parte attrice nell'atto di citazione e differiva l'udienza del 02.07.2024 al 10.12.2024.
Con comparsa di costituzione e risposta in data 27.09.2024, si costituiva in giudizio impresa individuale la quale chiedeva il rigetto delle domande avanzate nei confronti della stessa CP_4 da vinte le spese di giudizio. Parte_2
All'udienza del 10.12.2024, all'esito di riserva, il giudice formulava una proposta di definizione bonaria della controversia, ma le parti non addivenivano a soluzione conciliativa;
veniva in seguito rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, essendo ritenuto necessario lo svolgimento di attività istruttoria, nonché disposta l'ammissione delle prove orale nei limiti di cui alla relativa ordinanza resa all'esito di riserva assunta all'udienza del 18.02.2025.
Si procedeva quindi all'escussione della prova testimoniale ed, all'esito, essendo la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 18.11.2025 assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 cpc., disponendone la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; le parti provvedevano al deposito delle suddette memorie e delle note di trattazione d'udienza, rassegnando le rispettive conclusioni;
all'esito della trattazione scritta dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.,
18.11.2025, veniva depositata la presente sentenza.
***
L'opposizione proposta dalla è infondata e deve essere rigettata per i motivi Parte_2 di seguito esplicitati.
Parte opposta – su cui grava specifico onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. Civ. 4 dicembre 1997, n. 12311; Cass. Civ. 14 aprile 1999, n. 3671; Cass. Civ. 25 maggio 1999, n. 5055; Cass. Civ. 7 settembre 1977 n. 3902; Cass. Civ. 11 luglio 1983 n. 4689; id. 9 aprile 1975 n. 1304) - risulta, infatti, aver fornito in corso di giudizio la prova della sussistenza nei confronti della del credito azionato con il monitorio. Parte_2
Ciò si evince, in primis, dalla documentazione prodotta in giudizio, in quanto oltre alle fatture ed ad all'estratto notarile già depositati in sede di monitorio, l'opponente stessa risulta aver versato in atti i ddt relativi alla consegna della merce;
in merito a questi ultimi, si rileva che – come chiarito in corso di istruttoria - l'indicazione apposta in calce "autorizzazione: Pavia 3742” non si riferisce CP_4 al destinatario della merce – essendo chiaramente leggibile nell'apposito spazio, per contro,
l'indicazione dell'opponente – bensì al fatto che quest'ultimo - collaboratore dell'opposta - ha la titolarità del patentino necessario per l'utilizzo professionale di prodotti fitosanitari oggetto di vendita.
pagina 3 di 5 Detta circostanza risulta chiarita anche dai testi , ex dipendente di parte opposta, e Tes_1 Tes_2
ex dipendente della terza chiamata, come tali, non più destinatari di potenziale influenzabilità da
[...] parte degli stessi.
In particolare, ha dichiarato che “per la consegna degli antiparassitari è necessario che il Tes_1
DDT venga sottoscritto da persona munita di apposito patentino e che in questo caso la consegna veniva ricevuta dal sig. personalmente”; lo stesso precisava, inoltre, che “presso CP_4
CP_ l'azienda agricola sita in vi erano dei portici distinti in cui il sig. mi faceva dividere la CP_4 merce a seconda che fosse di o la sua;
Ricordo che la merce elencata nelle fatture che mi Pt_2 rammostrano – ossia quelle comprovanti il credito dell'opposta - era destinata ad e che infatti nel Pt_2 portico ad essa dedicato mi sono stati fatti mettere gli anti parassitari” – in tal modo chiarendo anche la motivazione della divergenza tra il luogo di consegna e quello della sede legale dell'opponente indicato in fattura.
Anche ha precisato che di aver “visto personalmente che il sig. ha distribuito Tes_2 CP_4 sui campi coltivati a pomodoro di i fitofarmaci che erano stati stivati sotto un nostro portico per Pt_2 di cui alle fatture che mi si rammostrano” ossia le fatture oggetto di decreto ingiuntivo. Pt_2
I rilievi sopra svolti chiariscono, peraltro, anche la posizione dell'impresa individuale , CP_4 posto che la stessa risulta aver agito quale mero tramite per conto della società e non Parte_2 quale acquirente della merce di cui al monitorio.
Alla luce di quanto sopra, ritiene questo Giudice che il decreto ingiuntivo opposto debba essere confermato – con condanna dell'opponente al pagamento dell'importo ingiunti - e che nulla sia dovuto dalla terza chiamata a tale titolo.
Venendo, infine, alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse seguono la regola della soccombenza e, pertanto, quelle sostenute da parte opposta devono essere poste a carico di parte opponente, in ossequio alla regola generale consacrata nell'art. 91 c.p.c.; l'opponente dovrà altresì essere condannata a rifondere le spese della terza chiamata, considerato la soccombenza dell'opponente pure nei rapporti tra le stesse. Le spese legali vengono quindi liquidate in dispositivo tenendo conto dei valori minimi per ogni fase di giudizio effettivamente svolta – considerata la sostanziale assenza di questioni giuridiche di complessa risoluzione - sulla base del decisum di causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Piacenza in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, richiesta o eccezione, così provvede:
pagina 4 di 5 1. Conferma il decreto ingiuntivo n. 1070/2022 emesso dal Tribunale di Piacenza il 15.12.2022 e per l'effetto, condanna la a corrispondere ad la somma di Parte_2 CP_2 euro Euro 10.460,26, oltre interessi come da domanda ed oltre a spese legali ivi liquidate;
2. Condanna la pagamento delle spese processuali in favore di Controparte_6 CP_2
[...
, liquidate in euro 2.540,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge;
3. Condanna la al pagamento delle spese processuali in favore dell'impresa Parte_2 individuale liquidate in euro 2.540,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge. CP_4
Sentenza resa all'esito di trattazione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c..
Piacenza, 01 dicembre 2025.
Il Giudice G.O.P. dott.ssa Stefania Galerati
pagina 5 di 5
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PIACENZA
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Tribunale, dott.ssa Stefania
Galerati, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado, iscritta al n. R.G. 181/2024 decisa all'esito di trattazione scritta ex art. art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del 18.11.2025 promossa da
(CF. e P.IVA ) con sede in Santa Cristina e Parte_1 P.IVA_1
Bissone (PV), Via Vittorio veneto, 4, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Dott.
[...]
con il patrocinio degli Avv.ti Giuseppe Carteni del Foro di Lodi (C.F. CP_1
– PEC: e Rossella Fusco del Foro di C.F._1 Email_1
Milano (C.F. – PEC: ed elettivamente C.F._2 Email_2 domiciliata presso studio degli stessi in Milano, Via Bigli n. 19.
ATTRICE - OPPONENTE
nei confronti di
(P.IVA: ) con sede legale in San Giorgio Piacentino (PC), Via Controparte_2 P.IVA_2 dell'Artigianato, 11, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. con il CP_3 patrocinio dell'avv. Andrea Cuminetti (C.F.: del Foro di Piacenza ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Piacenza, via Roma, 99 – 291021 (Fax:
0523.385883 – PEC: Email_3
CONVENUTA-OPPOSTA
e con la chiamata in causa di
IMPRESA INDIVIDUALE (P. IVA ) con sede in Costa De' Nobili CP_4 P.IVA_3
(PV), in persona del suo titolare (C.F. ), con il CP_5 CP_4 C.F._4
pagina 1 di 5 patrocinio dell'Avv. Realdo Filippo Frattoni (C.F. del Foro di Pavia ed C.F._5 elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Broni (PV), via Dante n. 2 (fax 0385/259651 -
PEC: Email_4
TE AM
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti e da note scritte d'udienza depositate ex art. 127 ter c.p.c..
FATTO E DIRITTO
Premesso che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma dell'articolo 132 numero 4
c.p.c., come sostituito dall'articolo 45, comma 17, della legge 69/2009, con la conseguenza che per la parte narrativa, si deve richiamare a quanto dedotto dalle parti nei rispettivi atti difensivi;
che il novellato articolo 132 c.p.c. esonera dall'esposizione dello svolgimento del processo, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto”; osservato che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'articolo 118 disp. di att.
c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle questioni, di fatto di diritto, rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata (cir. Cass. Civ. sez. Ili, 27 luglio 2006 n. 1745) secondo il noto principio della “ragione più liquida della decisione” (cfr. Cass. Civ. 13.07.2011 n. 15389 e Cass. Civ.
18.5.2012 n. 7937); ritenuto che le questioni non trattate non andranno quindi considerate come omesse per l'effetto di un errore in procedendo, ben potendo risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Ciò premesso, con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 22.01.2024, la conveniva in giudizio per l'udienza del 30.06.2024 (differita d'ufficio al Parte_2
02.07.2024) la società chiedendo, previa autorizzazione alla chiamata della terza impresa CP_2 individuale , l'annullamento del decreto ingiuntivo n. 900/2023 del 11/12/2023 RG n. CP_4
2165/2023, emesso nei confronti della stessa e in favore di dal Giudice del Tribunale di Controparte_2
Piacenza e notificato in data 12 dicembre 2023; in subordine chiedeva di essere manlevata dalla terza chiamata in caso di conferma del decreto ingiuntivo e/o di eventuale rideterminazione degli importi ingiunti, con vittoria nelle spese di giudizio.
Con comparsa di costituzione del 23.04.2024 si costituiva in giudizio la soc. chiedendo, CP_2 previa concessione della provvisoria esecuzione, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria nelle spese.
pagina 2 di 5 Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 30.04.2024, il Giudice autorizzava la chiamata in causa richiesta da parte attrice nell'atto di citazione e differiva l'udienza del 02.07.2024 al 10.12.2024.
Con comparsa di costituzione e risposta in data 27.09.2024, si costituiva in giudizio impresa individuale la quale chiedeva il rigetto delle domande avanzate nei confronti della stessa CP_4 da vinte le spese di giudizio. Parte_2
All'udienza del 10.12.2024, all'esito di riserva, il giudice formulava una proposta di definizione bonaria della controversia, ma le parti non addivenivano a soluzione conciliativa;
veniva in seguito rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, essendo ritenuto necessario lo svolgimento di attività istruttoria, nonché disposta l'ammissione delle prove orale nei limiti di cui alla relativa ordinanza resa all'esito di riserva assunta all'udienza del 18.02.2025.
Si procedeva quindi all'escussione della prova testimoniale ed, all'esito, essendo la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 18.11.2025 assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 cpc., disponendone la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; le parti provvedevano al deposito delle suddette memorie e delle note di trattazione d'udienza, rassegnando le rispettive conclusioni;
all'esito della trattazione scritta dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.,
18.11.2025, veniva depositata la presente sentenza.
***
L'opposizione proposta dalla è infondata e deve essere rigettata per i motivi Parte_2 di seguito esplicitati.
Parte opposta – su cui grava specifico onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. Civ. 4 dicembre 1997, n. 12311; Cass. Civ. 14 aprile 1999, n. 3671; Cass. Civ. 25 maggio 1999, n. 5055; Cass. Civ. 7 settembre 1977 n. 3902; Cass. Civ. 11 luglio 1983 n. 4689; id. 9 aprile 1975 n. 1304) - risulta, infatti, aver fornito in corso di giudizio la prova della sussistenza nei confronti della del credito azionato con il monitorio. Parte_2
Ciò si evince, in primis, dalla documentazione prodotta in giudizio, in quanto oltre alle fatture ed ad all'estratto notarile già depositati in sede di monitorio, l'opponente stessa risulta aver versato in atti i ddt relativi alla consegna della merce;
in merito a questi ultimi, si rileva che – come chiarito in corso di istruttoria - l'indicazione apposta in calce "autorizzazione: Pavia 3742” non si riferisce CP_4 al destinatario della merce – essendo chiaramente leggibile nell'apposito spazio, per contro,
l'indicazione dell'opponente – bensì al fatto che quest'ultimo - collaboratore dell'opposta - ha la titolarità del patentino necessario per l'utilizzo professionale di prodotti fitosanitari oggetto di vendita.
pagina 3 di 5 Detta circostanza risulta chiarita anche dai testi , ex dipendente di parte opposta, e Tes_1 Tes_2
ex dipendente della terza chiamata, come tali, non più destinatari di potenziale influenzabilità da
[...] parte degli stessi.
In particolare, ha dichiarato che “per la consegna degli antiparassitari è necessario che il Tes_1
DDT venga sottoscritto da persona munita di apposito patentino e che in questo caso la consegna veniva ricevuta dal sig. personalmente”; lo stesso precisava, inoltre, che “presso CP_4
CP_ l'azienda agricola sita in vi erano dei portici distinti in cui il sig. mi faceva dividere la CP_4 merce a seconda che fosse di o la sua;
Ricordo che la merce elencata nelle fatture che mi Pt_2 rammostrano – ossia quelle comprovanti il credito dell'opposta - era destinata ad e che infatti nel Pt_2 portico ad essa dedicato mi sono stati fatti mettere gli anti parassitari” – in tal modo chiarendo anche la motivazione della divergenza tra il luogo di consegna e quello della sede legale dell'opponente indicato in fattura.
Anche ha precisato che di aver “visto personalmente che il sig. ha distribuito Tes_2 CP_4 sui campi coltivati a pomodoro di i fitofarmaci che erano stati stivati sotto un nostro portico per Pt_2 di cui alle fatture che mi si rammostrano” ossia le fatture oggetto di decreto ingiuntivo. Pt_2
I rilievi sopra svolti chiariscono, peraltro, anche la posizione dell'impresa individuale , CP_4 posto che la stessa risulta aver agito quale mero tramite per conto della società e non Parte_2 quale acquirente della merce di cui al monitorio.
Alla luce di quanto sopra, ritiene questo Giudice che il decreto ingiuntivo opposto debba essere confermato – con condanna dell'opponente al pagamento dell'importo ingiunti - e che nulla sia dovuto dalla terza chiamata a tale titolo.
Venendo, infine, alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse seguono la regola della soccombenza e, pertanto, quelle sostenute da parte opposta devono essere poste a carico di parte opponente, in ossequio alla regola generale consacrata nell'art. 91 c.p.c.; l'opponente dovrà altresì essere condannata a rifondere le spese della terza chiamata, considerato la soccombenza dell'opponente pure nei rapporti tra le stesse. Le spese legali vengono quindi liquidate in dispositivo tenendo conto dei valori minimi per ogni fase di giudizio effettivamente svolta – considerata la sostanziale assenza di questioni giuridiche di complessa risoluzione - sulla base del decisum di causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Piacenza in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, richiesta o eccezione, così provvede:
pagina 4 di 5 1. Conferma il decreto ingiuntivo n. 1070/2022 emesso dal Tribunale di Piacenza il 15.12.2022 e per l'effetto, condanna la a corrispondere ad la somma di Parte_2 CP_2 euro Euro 10.460,26, oltre interessi come da domanda ed oltre a spese legali ivi liquidate;
2. Condanna la pagamento delle spese processuali in favore di Controparte_6 CP_2
[...
, liquidate in euro 2.540,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge;
3. Condanna la al pagamento delle spese processuali in favore dell'impresa Parte_2 individuale liquidate in euro 2.540,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge. CP_4
Sentenza resa all'esito di trattazione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c..
Piacenza, 01 dicembre 2025.
Il Giudice G.O.P. dott.ssa Stefania Galerati
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