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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/12/2025, n. 5489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5489 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 8846/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est. dott.ssa Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 8846/2025 promossa da:
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino
-ricorrente- contro
nata a [...] il [...] CP_1
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI
Per il PM ricorrente come da ricorso
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Pubblico Ministero ha chiesto a questo Tribunale l'interdizione, e in subordine l'inabilitazione, della parte convenuta per infermità di mente.
Il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza venivano ritualmente notificati alla parte convenuta ed ai prossimi congiunti. Sono state depositate in atti le dichiarazioni di non opposizione alla procedura di interdizione da parte dei fratelli di . CP_1
In data 12/06/2025 il G.O.P., per delega del G.I., procedeva all'esame della parte convenuta, non costituitasi, che non si opponeva alla domanda.
La causa veniva rimessa al Collegio sulle conclusioni di cui in epigrafe. pagina 1 di 3 La domanda è fondata.
Dai documenti in atti risulta che la parte convenuta è affetta da grave CP_1 malformazione cerebrale congenita, grave tetraparesi spastica, ritardo mentale profondo, deficit visivo secondario, disfagia per solidi e liquidi (portatrice di PEG) assenza del linguaggio come attestato dalla documentazione medica prodotta. La convenuta è pertanto totalmente dipendente dalle figure adulte di riferimento.
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale della persona interdicenda, la quale non è stata in grado di instaurare alcun colloquio con il G.O.P. nel corso dell'esame di fronte a quest'ultimo.
La parte convenuta, infatti, non ha risposto alle domande poste dal Giudice, emetteva versi senza significato e appariva in stato confusionale ed era disorientata nel tempo e nello spazio. La convenuta, in collegamento da remoto, si trovava su una barella presso il Pronto soccorso di Cagliari dove era ricoverata a seguito di una crisi respiratoria. I genitori precisavano che non è in grado di rispondere alle domande a causa delle proprie patologie.
Risulta dunque provato che la parte convenuta sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, si trovi nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
A riguardo, il Tribunale premette di condividere il principio di diritto, ripetutamente affermato dal Supremo Collegio, secondo cui “l'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.” (cfr. ex multis Cass. 17962/2015).
Aggiunge, inoltre, il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente e alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
Orbene, nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che, sulla base degli atti di causa e dell'esame della persona interdicenda, l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte convenuta, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Spese di lite come per legge, ai sensi dell'art. 145 DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNCIA l'interdizione per infermità di mente di , nata a [...], il CP_1 pagina 2 di 3 22/04/2007, residente in [...]32;
SPESE di lite come per legge, ai sensi dell'art. 145 DPR 115/2002.
MANDA alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Così deciso in Torino, il 9.12.2025
Il Presidente dott. Alberto Tetamo
Il Giudice est. dott.ssa Isabella Messina
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est. dott.ssa Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 8846/2025 promossa da:
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino
-ricorrente- contro
nata a [...] il [...] CP_1
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI
Per il PM ricorrente come da ricorso
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Pubblico Ministero ha chiesto a questo Tribunale l'interdizione, e in subordine l'inabilitazione, della parte convenuta per infermità di mente.
Il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza venivano ritualmente notificati alla parte convenuta ed ai prossimi congiunti. Sono state depositate in atti le dichiarazioni di non opposizione alla procedura di interdizione da parte dei fratelli di . CP_1
In data 12/06/2025 il G.O.P., per delega del G.I., procedeva all'esame della parte convenuta, non costituitasi, che non si opponeva alla domanda.
La causa veniva rimessa al Collegio sulle conclusioni di cui in epigrafe. pagina 1 di 3 La domanda è fondata.
Dai documenti in atti risulta che la parte convenuta è affetta da grave CP_1 malformazione cerebrale congenita, grave tetraparesi spastica, ritardo mentale profondo, deficit visivo secondario, disfagia per solidi e liquidi (portatrice di PEG) assenza del linguaggio come attestato dalla documentazione medica prodotta. La convenuta è pertanto totalmente dipendente dalle figure adulte di riferimento.
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale della persona interdicenda, la quale non è stata in grado di instaurare alcun colloquio con il G.O.P. nel corso dell'esame di fronte a quest'ultimo.
La parte convenuta, infatti, non ha risposto alle domande poste dal Giudice, emetteva versi senza significato e appariva in stato confusionale ed era disorientata nel tempo e nello spazio. La convenuta, in collegamento da remoto, si trovava su una barella presso il Pronto soccorso di Cagliari dove era ricoverata a seguito di una crisi respiratoria. I genitori precisavano che non è in grado di rispondere alle domande a causa delle proprie patologie.
Risulta dunque provato che la parte convenuta sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, si trovi nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
A riguardo, il Tribunale premette di condividere il principio di diritto, ripetutamente affermato dal Supremo Collegio, secondo cui “l'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.” (cfr. ex multis Cass. 17962/2015).
Aggiunge, inoltre, il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente e alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
Orbene, nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che, sulla base degli atti di causa e dell'esame della persona interdicenda, l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte convenuta, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Spese di lite come per legge, ai sensi dell'art. 145 DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNCIA l'interdizione per infermità di mente di , nata a [...], il CP_1 pagina 2 di 3 22/04/2007, residente in [...]32;
SPESE di lite come per legge, ai sensi dell'art. 145 DPR 115/2002.
MANDA alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Così deciso in Torino, il 9.12.2025
Il Presidente dott. Alberto Tetamo
Il Giudice est. dott.ssa Isabella Messina
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