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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 23/07/2025, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3145/2020
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 3145/2020 rg promosso da:
c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Beneduci con Parte_1 CodiceFiscale_1
studio in Cassino C.so della Repubblica 128 ……………………………...……………...……….Attrice
contro
- p.iva , rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Erasmi e presso il suo Controparte_1 P.IVA_1
studio in Terracina Via del Porto 24 elettivamente domiciliata ……………….…………..…..Convenuta
e
, nato in [...] il [...] …………….…Convenuto contumace CP_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 17 marzo 2025,
che s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha esposto, fra l'altro, che in data Parte_1
07.01.2017 in Sant'Elia Fiumerapido (FR), in Località Calvario, incrocio via Strette Camere, il Sig.
mentre camminava su attraversamento pedonale era coinvolto in sinistro stradale: fu Parte_1
catapultato sul marciapiede a seguito di un investimento da parte dell'autovettura Fiat Panda Tg.
pagina 1 di 6 CK555ML condotta da , assicurata con la con polizza N. CP_2 Controparte_3
507385885. Egli fu trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “Santa Scolastica” di Cassino
dove gli furono somministrate le prime cure ed effettuati gli esami e le indagini del caso. Fu aperto un sinistro con la cui venne assegnato num. 86/192/2017/98 del 07/10/2017: la Controparte_3
compagnia assicurativa, considerata la dinamica del sinistro, provvide a liquidare al sig.
[...]
con assegno postale n. 2082866423-01 del 29.06.2019 la somma pari ad € 2.800,00, senza Pt_1
peraltro alcuna specificazione di risarcimento se non quella relativa alle spese legali liquidate;
il accettò somma solo quale acconto del maggior importo dovuto per tutti i danni sofferti. Fu Pt_1
rivolto un invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita per risolvere in via amichevole la controversia ma, a seguito di tale istanza, con una comunicazione del 29.07.2019, la
[...]
dichiarò di non voler aderire alla procedura, in quanto riteneva che vi fosse Controparte_4
divergenza sulla quantificazione del danno subito. Il così ha concluso: “Piaccia all'Ecc.mo Pt_1
Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, - in via principale e nel merito, acclarata la unica
responsabilità del sig. conducente della vettura Fiat Panda Tg. CK555 nella causazione CP_2
del sinistro, accertare che il danno subito da parte attrice e quantificato in tal modo : danno biologico
permanente euro 10.303,90; danno ITT euro 1.647,45; danno ITP al 50% euro 1.059,08; danno morale
(33,33%) euro 4.336,3;. Totale euro 17.346,81 a cui andrà detratta la somma di euro 2.800,00, e
quindi alla somma complessiva di 14.946,81, e dunque condannare i convenuti in solido fra loro al
ristoro dello stesso - accertare e dichiarare il riconoscimento e predisporre la conseguente
liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa (che lo ha portato al licenziamento)
lucro cessante-mancato guadagno patito in conseguenza del sinistro. Danno da liquidarsi anche in via
presuntiva ed equitativa da parte del giudice o mediante apposita consulenza che ci si riserva di
richiedere. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Si è costituita la la quale ha impugnato e contestato la domanda attorea poiché ritenuta CP_3
infondata in fatto ed in diritto e non provata chiedendone il rigetto. pagina 2 di 6 Il Giudice ha ammesso dapprima le prove orali e ha sentito tre testimoni e, in seguito, ha disposto CTU
medica.
All'udienza virtuale del 17 marzo 2025 le parti hanno rassegnato le conclusioni.
Per questo Giudice le domande attoree meritano rigetto.
Il con l'atto di citazione ha prodotto certificazione INPS , indagini mediche ecc, ma, per Pt_1
quanto riguarda strettamente l' “an“ della questione , solo il verbale della Polizia Locale di Sant'Elia
Fiiumerapido, che al momento rimane l'unico elemento a sostegno delle sue tesi. Per comodità di esposizione si riporta il contenuto di tale documento: “Io sottoscritto V. Comm. , in Persona_1
data 07.10.2017 alte ore 08.30 circa, sono intervenuto per i rilievi tecnico-giuridici di rito in Via
Calvario incrocio Via Strette Camere, tratto interno della S.P. 132 ove nella circostanza si era
verificato un sinistro stradale con investimento di un pedone. Dopo un attento esame degli elementi
oggettivi raccolti nel corso dei rilievi, analizzata la situazione viabilistica del luogo, visti i danni subiti,
si ritiene che l'incidente stradale in questione possa essersi verificato presumibilmente come segue:
Alle ore 08:15 circa del giorno 07/10/2017 il conducente del veicolo "A" FIAT PANDA targato
CK555ML proveniente da Via Strette Camere ed avente direzione di marcia Cassino, impegnava
l'intersezione, e non avvedendosi dell'attraversamento del pedone che ortogonalmente impegnava la
sede stradale da sinistra verso destra, lo investiva facendolo catapultare sul marciapiede di destra.—-//
Il conducente del veicolo "A" , in fase di dichiarazioni rese, riferiva di non aver visto il CP_2
pedone a causa del fenomeno di abbagliamento provocato dal sole, cosa questa plausibile in quanto, a
quell'ora la posizione del sole risulta essere frontale rispetto alla direzione di provenienza del veicolo
Il punto d'urto sul veicolo "A" risulta focalizzato sul parafango anteriore Iato destro.---// Dello stato
dei luoghi è stato redatto fascicolo fotografico.---//”. Da quanto esposto si desume che non c'è mai stata alcuna constatazione diretta né sono citati testimoni: si è trattato di una ricostruzione “a
posteriori”, come si desume, fra l'altro, dall'avverbio “presumibilmente”. Ciò premesso, il verbale della Polizia Municipale, poiché atto pubblico, ha fede privilegiata, ma soltanto per ciò che concerne i pagina 3 di 6 fatti che il pubblico ufficiale afferma come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Ciò vuol dire che il contenuto del verbale fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti accertati direttamente dagli agenti: nondimeno, le opinioni, le valutazioni e le ricostruzioni logiche degli agenti, così come le dichiarazioni delle parti che non sono state verificate direttamente, non fruiscono di questa fede privilegiata e possono essere contestate con altri mezzi di prova. È già strano che non sia stato redatto né allegato un verbale di sommarie informazioni rilasciate dal e da lui sottoscritte e le CP_2
perplessità esposte trovano ulteriore conferma nell'istruttoria orale svolta.
Il teste di parte attorea ha dichiarato di non essere stato presente all'incidente e di Parte_2
averlo appreso per “sentito dire dalla gente” e dal quando il è andato a trovarlo in Pt_1 Pt_2
ospedale: il gli riferì che era stato investito sul passaggio pedonale in S. Elia via Strette Pt_1
Camere. Sul cap. 4 ( “il conducente del veicolo Fiat Panda tg. CK555ML proveniente da Via Strette
Camere ed avente direzione di marcia Cassino, impegnava l'intersezione, e non avvedendosi
dell'attraversamento del pedone che ortogonalmente impegnava la sede stradale da sinistra verso
destra, lo investiva facendolo catapultare sul marciapiede di destra”), ha risposto dicendo di non poter dire nulla. È noto che le testimonianze "de relato" e "de relato actoris" hanno un valore probatorio limitato, poiché si fondano su informazioni indirette: la “de relato semplice non può considerarsi prova sufficiente per fondare una pronuncia, se non confermata da altri elementi di prova: nel caso del Pt_2
la prima parte della sua testimonianza si fonda su voci apprese dalla gente, alla stregua di “voci correnti
nel pubblico”, ai sensi dell'art. 194 cpp: per certi versi, il divieto di deporre sulle voci correnti nel pubblico, sancito dall'art. 194, comma 3, c.p.p., non trova applicazione nell'ipotesi in cui il testimone riferisca circostanze apprese da una specifica persona, ancorché non identificata con le sue generalità
(Cass. penale, sez. I, sentenza n. 3205 del 9 marzo 1999) ma nel caso in esame non ricorre neppure tale eccezione e tali principi possono trasferirsi anche in questa sede civile per la “eadem ratio”. La
testimonianza “de relato actoris”, invece, è nulla persino in presenza di altre risultanze probatorie a suffragio dell'attore (Cass. sez. 3, sentenza n. 12477 del 31 gennaio 2017). pagina 4 di 6 Il teste attoreo ha espressamente dichiarato di non essere stato presente Testimone_1
all'incidente e di essere intervenuto successivamente: gli elementi forniti dal e dal Pt_2 Tes_1
non permettono una ricostruzione completa per la loro frammentarietà.
Il teste ha rilasciato dichiarazioni molto rilevanti per la decisione, anche perché egli è Persona_1
il redattore e l'estensore del rapporto prima trascritto. In sede di testimonianza egli ha riferito di essere intervenuto per i rilievi solo quando il sinistro era avvenuto e di non poter dire se il avesse Pt_1
attraversato sulle strisce e persino di non ricordare se al momento del suo intervento, il fosse CP_5
presente. Tali vuoti assumono un rilievo notevole, data la fonte: il non ha nemmeno Per_1
menzionato le dichiarazioni rilasciate dal e i dati raccolti dal si prestano a CP_2 Per_1
interpretazioni diverse, come quelli degli altri due testi.
A nulla rileva la CTU svolta, che può stabilire la “compatibilità” delle lesioni con quanto esposto in citazione, che è cosa diversa dall'accertamento dei fatti: la CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti,
infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti
(Cass. 06/12/2019, n. 31886).
Parimenti, alcun rilievo confessorio può avere la liquidazione anticipata fatta dalla nella CP_3
assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli il pagamento della somma offerta, prevista e disciplinata dall'art. 148 del d.lgs. n. 209 del 2005, non esonera il danneggiato, che agisca in giudizio per il risarcimento dei danni causati dal medesimo sinistro a cose e/o a persone, dagli oneri di allegazione e di prova posti a carico dell'attore (Cass.,
sez. 3, sentenza n. 24205 del 27/11/2015). pagina 5 di 6 Le altre questioni devono ritersi assorbite.
Le spese seguono soccombenza e si liquidano in conformità alla tabella. 2 del D.M. n. 55 del 2014 e al valore emergente dagli atti, per quanto concerne la nulla per ciò che concerne il contumace CP_3
(Cass., ordinanza del 4 giugno 2025, n. 14972). CP_2
P.Q.M.
-definitivamente pronunciando;
RIGETTA
le domande attoree.
Condanna al pagamento a favore della delle spese di questo giudizio che si Parte_1 CP_3
liquidano in complessivi € 2.552,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario (15%) IVA e
CPA. Pone definitivamente a carico del le spese di ctu così come liquidate provvisoriamente Pt_1
in corso di causa.
Cassino, 23 luglio 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 3145/2020 rg promosso da:
c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Beneduci con Parte_1 CodiceFiscale_1
studio in Cassino C.so della Repubblica 128 ……………………………...……………...……….Attrice
contro
- p.iva , rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Erasmi e presso il suo Controparte_1 P.IVA_1
studio in Terracina Via del Porto 24 elettivamente domiciliata ……………….…………..…..Convenuta
e
, nato in [...] il [...] …………….…Convenuto contumace CP_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 17 marzo 2025,
che s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha esposto, fra l'altro, che in data Parte_1
07.01.2017 in Sant'Elia Fiumerapido (FR), in Località Calvario, incrocio via Strette Camere, il Sig.
mentre camminava su attraversamento pedonale era coinvolto in sinistro stradale: fu Parte_1
catapultato sul marciapiede a seguito di un investimento da parte dell'autovettura Fiat Panda Tg.
pagina 1 di 6 CK555ML condotta da , assicurata con la con polizza N. CP_2 Controparte_3
507385885. Egli fu trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “Santa Scolastica” di Cassino
dove gli furono somministrate le prime cure ed effettuati gli esami e le indagini del caso. Fu aperto un sinistro con la cui venne assegnato num. 86/192/2017/98 del 07/10/2017: la Controparte_3
compagnia assicurativa, considerata la dinamica del sinistro, provvide a liquidare al sig.
[...]
con assegno postale n. 2082866423-01 del 29.06.2019 la somma pari ad € 2.800,00, senza Pt_1
peraltro alcuna specificazione di risarcimento se non quella relativa alle spese legali liquidate;
il accettò somma solo quale acconto del maggior importo dovuto per tutti i danni sofferti. Fu Pt_1
rivolto un invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita per risolvere in via amichevole la controversia ma, a seguito di tale istanza, con una comunicazione del 29.07.2019, la
[...]
dichiarò di non voler aderire alla procedura, in quanto riteneva che vi fosse Controparte_4
divergenza sulla quantificazione del danno subito. Il così ha concluso: “Piaccia all'Ecc.mo Pt_1
Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, - in via principale e nel merito, acclarata la unica
responsabilità del sig. conducente della vettura Fiat Panda Tg. CK555 nella causazione CP_2
del sinistro, accertare che il danno subito da parte attrice e quantificato in tal modo : danno biologico
permanente euro 10.303,90; danno ITT euro 1.647,45; danno ITP al 50% euro 1.059,08; danno morale
(33,33%) euro 4.336,3;. Totale euro 17.346,81 a cui andrà detratta la somma di euro 2.800,00, e
quindi alla somma complessiva di 14.946,81, e dunque condannare i convenuti in solido fra loro al
ristoro dello stesso - accertare e dichiarare il riconoscimento e predisporre la conseguente
liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa (che lo ha portato al licenziamento)
lucro cessante-mancato guadagno patito in conseguenza del sinistro. Danno da liquidarsi anche in via
presuntiva ed equitativa da parte del giudice o mediante apposita consulenza che ci si riserva di
richiedere. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Si è costituita la la quale ha impugnato e contestato la domanda attorea poiché ritenuta CP_3
infondata in fatto ed in diritto e non provata chiedendone il rigetto. pagina 2 di 6 Il Giudice ha ammesso dapprima le prove orali e ha sentito tre testimoni e, in seguito, ha disposto CTU
medica.
All'udienza virtuale del 17 marzo 2025 le parti hanno rassegnato le conclusioni.
Per questo Giudice le domande attoree meritano rigetto.
Il con l'atto di citazione ha prodotto certificazione INPS , indagini mediche ecc, ma, per Pt_1
quanto riguarda strettamente l' “an“ della questione , solo il verbale della Polizia Locale di Sant'Elia
Fiiumerapido, che al momento rimane l'unico elemento a sostegno delle sue tesi. Per comodità di esposizione si riporta il contenuto di tale documento: “Io sottoscritto V. Comm. , in Persona_1
data 07.10.2017 alte ore 08.30 circa, sono intervenuto per i rilievi tecnico-giuridici di rito in Via
Calvario incrocio Via Strette Camere, tratto interno della S.P. 132 ove nella circostanza si era
verificato un sinistro stradale con investimento di un pedone. Dopo un attento esame degli elementi
oggettivi raccolti nel corso dei rilievi, analizzata la situazione viabilistica del luogo, visti i danni subiti,
si ritiene che l'incidente stradale in questione possa essersi verificato presumibilmente come segue:
Alle ore 08:15 circa del giorno 07/10/2017 il conducente del veicolo "A" FIAT PANDA targato
CK555ML proveniente da Via Strette Camere ed avente direzione di marcia Cassino, impegnava
l'intersezione, e non avvedendosi dell'attraversamento del pedone che ortogonalmente impegnava la
sede stradale da sinistra verso destra, lo investiva facendolo catapultare sul marciapiede di destra.—-//
Il conducente del veicolo "A" , in fase di dichiarazioni rese, riferiva di non aver visto il CP_2
pedone a causa del fenomeno di abbagliamento provocato dal sole, cosa questa plausibile in quanto, a
quell'ora la posizione del sole risulta essere frontale rispetto alla direzione di provenienza del veicolo
Il punto d'urto sul veicolo "A" risulta focalizzato sul parafango anteriore Iato destro.---// Dello stato
dei luoghi è stato redatto fascicolo fotografico.---//”. Da quanto esposto si desume che non c'è mai stata alcuna constatazione diretta né sono citati testimoni: si è trattato di una ricostruzione “a
posteriori”, come si desume, fra l'altro, dall'avverbio “presumibilmente”. Ciò premesso, il verbale della Polizia Municipale, poiché atto pubblico, ha fede privilegiata, ma soltanto per ciò che concerne i pagina 3 di 6 fatti che il pubblico ufficiale afferma come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Ciò vuol dire che il contenuto del verbale fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti accertati direttamente dagli agenti: nondimeno, le opinioni, le valutazioni e le ricostruzioni logiche degli agenti, così come le dichiarazioni delle parti che non sono state verificate direttamente, non fruiscono di questa fede privilegiata e possono essere contestate con altri mezzi di prova. È già strano che non sia stato redatto né allegato un verbale di sommarie informazioni rilasciate dal e da lui sottoscritte e le CP_2
perplessità esposte trovano ulteriore conferma nell'istruttoria orale svolta.
Il teste di parte attorea ha dichiarato di non essere stato presente all'incidente e di Parte_2
averlo appreso per “sentito dire dalla gente” e dal quando il è andato a trovarlo in Pt_1 Pt_2
ospedale: il gli riferì che era stato investito sul passaggio pedonale in S. Elia via Strette Pt_1
Camere. Sul cap. 4 ( “il conducente del veicolo Fiat Panda tg. CK555ML proveniente da Via Strette
Camere ed avente direzione di marcia Cassino, impegnava l'intersezione, e non avvedendosi
dell'attraversamento del pedone che ortogonalmente impegnava la sede stradale da sinistra verso
destra, lo investiva facendolo catapultare sul marciapiede di destra”), ha risposto dicendo di non poter dire nulla. È noto che le testimonianze "de relato" e "de relato actoris" hanno un valore probatorio limitato, poiché si fondano su informazioni indirette: la “de relato semplice non può considerarsi prova sufficiente per fondare una pronuncia, se non confermata da altri elementi di prova: nel caso del Pt_2
la prima parte della sua testimonianza si fonda su voci apprese dalla gente, alla stregua di “voci correnti
nel pubblico”, ai sensi dell'art. 194 cpp: per certi versi, il divieto di deporre sulle voci correnti nel pubblico, sancito dall'art. 194, comma 3, c.p.p., non trova applicazione nell'ipotesi in cui il testimone riferisca circostanze apprese da una specifica persona, ancorché non identificata con le sue generalità
(Cass. penale, sez. I, sentenza n. 3205 del 9 marzo 1999) ma nel caso in esame non ricorre neppure tale eccezione e tali principi possono trasferirsi anche in questa sede civile per la “eadem ratio”. La
testimonianza “de relato actoris”, invece, è nulla persino in presenza di altre risultanze probatorie a suffragio dell'attore (Cass. sez. 3, sentenza n. 12477 del 31 gennaio 2017). pagina 4 di 6 Il teste attoreo ha espressamente dichiarato di non essere stato presente Testimone_1
all'incidente e di essere intervenuto successivamente: gli elementi forniti dal e dal Pt_2 Tes_1
non permettono una ricostruzione completa per la loro frammentarietà.
Il teste ha rilasciato dichiarazioni molto rilevanti per la decisione, anche perché egli è Persona_1
il redattore e l'estensore del rapporto prima trascritto. In sede di testimonianza egli ha riferito di essere intervenuto per i rilievi solo quando il sinistro era avvenuto e di non poter dire se il avesse Pt_1
attraversato sulle strisce e persino di non ricordare se al momento del suo intervento, il fosse CP_5
presente. Tali vuoti assumono un rilievo notevole, data la fonte: il non ha nemmeno Per_1
menzionato le dichiarazioni rilasciate dal e i dati raccolti dal si prestano a CP_2 Per_1
interpretazioni diverse, come quelli degli altri due testi.
A nulla rileva la CTU svolta, che può stabilire la “compatibilità” delle lesioni con quanto esposto in citazione, che è cosa diversa dall'accertamento dei fatti: la CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti,
infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti
(Cass. 06/12/2019, n. 31886).
Parimenti, alcun rilievo confessorio può avere la liquidazione anticipata fatta dalla nella CP_3
assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli il pagamento della somma offerta, prevista e disciplinata dall'art. 148 del d.lgs. n. 209 del 2005, non esonera il danneggiato, che agisca in giudizio per il risarcimento dei danni causati dal medesimo sinistro a cose e/o a persone, dagli oneri di allegazione e di prova posti a carico dell'attore (Cass.,
sez. 3, sentenza n. 24205 del 27/11/2015). pagina 5 di 6 Le altre questioni devono ritersi assorbite.
Le spese seguono soccombenza e si liquidano in conformità alla tabella. 2 del D.M. n. 55 del 2014 e al valore emergente dagli atti, per quanto concerne la nulla per ciò che concerne il contumace CP_3
(Cass., ordinanza del 4 giugno 2025, n. 14972). CP_2
P.Q.M.
-definitivamente pronunciando;
RIGETTA
le domande attoree.
Condanna al pagamento a favore della delle spese di questo giudizio che si Parte_1 CP_3
liquidano in complessivi € 2.552,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario (15%) IVA e
CPA. Pone definitivamente a carico del le spese di ctu così come liquidate provvisoriamente Pt_1
in corso di causa.
Cassino, 23 luglio 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
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