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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 12/01/2026, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 248/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
AN SALVATORE, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3996/2024 depositato il 13/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110036990960000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120001761028000 IRPEF-ALIQUOTE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120001761028000 IVA-ALIQUOTE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120094299361000 IRAP 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130043673780000 IRPEF-ALIQUOTE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130043673780000 IVA-ALIQUOTE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130035054001000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160009094713000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180041118821000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180041118821000 TARES 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3213/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Parte ricorrente insiste in ricorso e ne chiede l'accoglimento.
Resistente/Appellato: -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 13 settembre 2024, il Sig. Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, ricorre avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29676202400003802000, notificata in data 13 agosto 2024, limitatamente le seguenti cartelle di pagamento n. 29620110036990960000, relativa a TARI
2010, asseritamente notificata il 08 settembre 2011, recante la somma di euro 1.349,23, la cartella n.
29620120001761028000, relativa a addizionale regionale e comunale e IVA 2008, asseritamente notificata il 21 maggio 2012, recante la somma di euro 2.051,50, la cartella n. 29620120094299361000, relativa a
IRAP 2009, asseritamente notificata il 26 marzo 2013, recante la somma di euro 1.498,52, la cartella n.
29620130043673780000, relativa a IRPEF, studi di settore, IVA e addizonale regionale e comunale 2009, asseritamente notificata il 25 settembre 2013, recante la somma di euro 2.689,34, la cartella n.
29620130035054001000, relativa a TARI 2012, asseritamente notificata il 23 maggio 2013, recante la somma di euro 1.955,64, la cartella n. 29620160009094713000, relativa a diritto annuale camera di commercio
2013, asseritamente notificata il 03 ottobre 2016, recante la somma di euro 159,33, la cartella n.
29620180041118821000, relativa a imposta ipotecaria 2015 e TARES 2013, asseritamente notificata il 13 settembre 2018, recante la somma di euro 3.915,03 e
contro
Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Il ricorrente, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepisce:
Prescrizione del credito oggetto delle n. 6 cartelle di pagamento sopra analiticamente indicate. Con la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria sopra indicata, l'Agente per la riscossione richiedeva il pagamento di n.8 cartelle di pagamento, i cui crediti però risultano ormai irrimediabilmente prescritti. In particolare: - La cartella di pagamento n. 29620110036990960000. Orbene, come è noto, già l'art. 572 del
D.lgs. 507/93 e l'Art. 1, comma 161, L. n. 296 del 27.12.2006, fissano la scadenza del termine di prescrizione dell'imposta sui rifiuti alla fine del quinto anno successivo a quello in cui l'imposta doveva essere versata, rientrando nell'ambito di applicazione dell'art. 2948 comma 4. Pertanto, pur volendo considerare la prima notifica idonea ad interrompere il termine di prescrizione (avvenuta in data 08.09.2011) è tuttavia doveroso sottolineare come, in seguito alla prima notifica, non è stato notificato alcun altro atto interruttivo antecedente alla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (avvenuta, però, soltanto in data
13.08.2024). Pertanto, di certo, risulta oggi prescritto anche il credito relativo a questa cartella di pagamento, essendo maturato il termine prescrizionale quinquiennale senza che sia stato notificato al contribuente alcun atto interruttivo. - Analoga situazione per le cartelle di pagamento n. 29620130035054001000 e n.
29620180041118821000. - la cartella di pagamento n. 29620120001761028000. Orbene, in considerazione della natura dei crediti oggetto della cartella impugnata, dal momento che si tratta di un tributo connotato dall'essere prestazione periodica connessa agli anni di imposta, è evidente che tale tributo deve essere assoggettato alla prescrizione quinquiennale ai sensi dell'Art. 2948 n.4 cod. civ. Fermo restando tutto quanto sopra espresso in maniera troncante, si precisa che, anche a voler considerare valida la prima notifica, in ogni caso il credito di cui alla cartella impugnata risulterebbe oggi comunque irrimediabilmente prescritto, essendo maturato finanche il termine prescrizionale decennale, senza che sia stato notificato al contribuente alcun atto interruttivo successivo alla prima notifica (12.07.2023), dal momento che l'intimazione di pagamento è stata notificata solo in data 10.03.2024. - Analoga situazione per le cartelle di pagamento n.
29620130043673780000 e n. 29620120094299361000. - E ancora, la cartella di pagamento n.
29620160009094713000. Orbene, anche i diritti camerali infatti sono soggetti al termine di prescrizione breve di 5 anni, in quanto si tratta di tributi da pagare periodicamente ad anno. Pertanto, nel caso di specie, anche a voler considerare valida la prima notifica, in ogni caso il credito di cui alla cartella impugnata risulterebbe oggi comunque irrimediabilmente prescritto, essendo maturato il termine prescrizionale quinquiennale, senza che sia stato notificato al contribuente alcun atto interruttivo successivo alla prima notifica (03.10.2016), dal momento che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è stata notificata solo in data 13.08.2024.
Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore, ex art. 93 c.p.c.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
Contrariamente a quanto dedotto e sostenuto da controparte, le cartelle di pagamento per le quali sono state notificate le intimazioni di pagamento prima e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria successivamente, sono state tutte ritualmente notificate, così come gli altri atti interruttivi della prescrizione.
Più specificamente: - La cartella n. 29620110036990960 000 è stata notificata, con consegna in mani proprie, in data 08.09.2011. In data 02.11.2012 è stato notificato preavviso di fermo n. 29680201200008636 000..
In data 29.01.2018 è stata notificata intimazione di pagamento n. 29620179040355929 000, con consegna in mani proprie a mezzo posta raccomandata. In data 21.12.2018 è stata notificata richiesta di compensazione ex art. 28 ter n. 29628201800001796 000, con consegna in mani proprie a mezzo posta raccomandata .In data 04.04.2023 è stata notificata intimazione di pagamento n. 29620229018139954 000,, con consegna in mani proprie. Infine, in data 07.08.2024 è stata notificata la comunicazione preventiva di ipoteca oggi impugnata. Alla su indicata cartella risulta applicabile la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla legge di stabilità 2014, ha previsto, inoltre, la sospensione dei termini di prescrizione dal 2.1.2014 al
15 marzo 2014, termine che è stato ulteriormente prorogato fino al 15.6.2014 dall'art. 2 co.1, D.L. 16/2014.
Per il corrispondente periodo di 165 giorni sono sospesi i termini di prescrizione. Alla su indicata cartella risulta applicabile, inoltre, la sospensione dei termini di prescrizione prevista a causa dell'Emergenza Covid
19, sospendendo i termini di prescrizione dall'08.03.2020 al 31.08.2021. - La cartella n. 29620120001761028
000 è stata notificata, in data 21.05.2012, con consegna in mani proprie. In data 02.11.2012 è stato notificato preavviso di fermo n. 29680201200008636 000. In data 21.12.2018 è stata notificata richiesta di compensazione ex art. 28 ter n. 29628201800001796 000, con consegna in mani proprie a mezzo posta raccomandata .In data 21.06.2022 è stata notificata intimazione di pagamento n. 29620229000682642 000, con consegna a soggetti autorizzati. Infine, in data 07.08.2024 è stata notificata la comunicazione preventiva di ipoteca oggi impugnata. Anche qui per la sospensione dei termini di prescrizione sono applicabili la legge di stabilità 2014 e la legge per l'emergenza Covid 19. - La cartella n. 29620120094299361 000 è stata notificata, in data 26.03.2013, con consegna a soggetti autorizzati. In data 21.12.2018 è stata notificata richiesta di compensazione ex art. 28 ter n. 29628201800001796 000, con consegna in mani proprie a mezzo posta raccomandata .In data 18.09.2023 è stata notificata intimazione di pagamento n.
29620239021622480 000, con consegna a soggetti autorizzati. Infine, in data 07.08.2024 è stata notificata la comunicazione preventiva di ipoteca oggi impugnata. Anche qui per la sospensione dei termini di prescrizione sono applicabili la legge di stabilità 2014 e la legge per l'emergenza Covid 19. - La cartella n.
29620130035054001 000 è stata notificata, in data 23.05.2013, con consegna in mani proprie. In data
29.01.2018 è stata notificata intimazione di pagamento n. 29620179040355929 000, con consegna in mani proprie a mezzo posta raccomandata. In data 21.12.2018 è stata notificata richiesta di compensazione ex art. 28 ter n. 29628201800001796 000, con consegna in mani proprie a mezzo posta raccomandata .In data
04.04.2023 è stata notificata intimazione di pagamento n. 29620229018139954 000,, con consegna in mani proprie. Infine, in data 07.08.2024 è stata notificata la comunicazione preventiva di ipoteca oggi impugnata.
Anche qui per la sospensione dei termini di prescrizione sono applicabili la legge di stabilità 2014 e la legge per l'emergenza Covid 19. - La cartella n. 29620130043673780 000 è stata notificata, in data 25.09.2013, con consegna a soggetti autorizzati. In data 21.12.2018 è stata notificata richiesta di compensazione ex art. 28 ter n. 29628201800001796 000, con consegna in mani proprie a mezzo posta raccomandata . Infine, in data 07.08.2024 è stata notificata la comunicazione preventiva di ipoteca oggi impugnata. Anche qui per la sospensione dei termini di prescrizione sono applicabili la legge di stabilità 2014 e la legge per l'emergenza
Covid 19. - La cartella n. 29620160009094713 000 è stata notificata, in data 03.10.2016, con consegna a soggetti autorizzati. In data 21.12.2018 è stata notificata richiesta di compensazione ex art. 28 ter n.
29628201800001796 000, con consegna in mani proprie a mezzo posta raccomandata .In data 04.04.2023
è stata notificata intimazione di pagamento n. 29620229018139954 000, con consegna in mani proprie.
Infine, in data 07.08.2024 è stata notificata la comunicazione preventiva di ipoteca oggi impugnata. Alla su indicata cartella risulta applicabile, per la sospensione dei termini di prescrizione, la legge per l'emergenza
Covid 19. - La cartella n. 29620180041118821 000 è stata notificata, in data 13.09.2018, con consegna in mani proprie. In data 21.12.2018 è stata notificata richiesta di compensazione ex art. 28 ter n.
29628201800001796 000, con consegna in mani proprie a mezzo posta raccomandata .In data 04.04.2023
è stata notificata intimazione di pagamento n. 29620229018139954 000,, con consegna in mani proprie.
Infine, in data 07.08.2024 è stata notificata la comunicazione preventiva di ipoteca oggi impugnata. Alla su indicata cartella risulta applicabile, per la sospensione dei termini di prescrizione, la legge per l'emergenza
Covid 19. Pertanto, non essendo state impugnate nei termini di legge, le cartelle e le successive intimazioni di pagamento, sono divenute definitivamente esecutive e, di conseguenza, non più suscettibili di impugnazione alcuna. Eventuali eccezioni attinenti il merito dei predetti atti, andavano sollevate avverso gli stessi, dopo la notifica di essi, nei modi e nei termini previsti dalla legge e non con l'odierno giudizio, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 19 e 21 del d. lgs. 546/92. A proposito di prescrizione è consolidato l'orientamento secondo il quale, in tema di IRPEF, IVA, IRAP e Imposta di Registro, il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell'ordinario termine decennale, assumendo rilievo, quanto all'imposta di registro, l'espresso disposto di cui all'art. 78 del D.P.R. n. 131 del 1986 e, quanto alle altre imposte dirette,
l'assenza di una espressa previsione, con conseguente applicabilità dell'art. 2946 c.c. Per quanto concerne l'eccepita prescrizione degli interessi, giova rilevare che trattandosi di accessorio al credito principale, seguono la sorte di quest'ultimo, anche per quanto concerne la prescrizione. Quanto alle sanzioni, per i quali opera l'art. 24 del d.lgs. n. 472 del 1997, con conseguente applicazione del medesimo regime prescrizionale del tributo. La notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggi impugnata
è stata effettuata nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all'art. 50 DPR 602/73.
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
All'udienza del 15 dicembre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo, esaminati gli atti del procedimento, ritiene il ricorso infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
E' inconferente l'eccezione in ricorso relativa alla nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per mancanza di un valido titolo esecutivo in quanto le cartelle di pagamento non sono mai state notificate alla odierna ricorrente la quale ne è venuta a conoscenza solo a seguito della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata. Difatti, le contestate notifiche sono avvenute in modo rituale e regolare (cfr. documentazione in atti). Inoltre, dopo la notifica delle cartelle di pagamento, in assenza di pagamenti, sono state altresì notificate in data 29 Gennaio 2018, l'intimazione di pagamento n.
29620179040355929000, in data 21 Dicembre 2018, la richiesta di compensazione ex art. 28 ter n.
29628201800001796000, in data 21 Giugno 2022, l'intimazione di pagamento n. 29620229000682642000, in data 4 Aprile 2023, l'intimazione di pagamento n. 29620229018139954000 e in data 18 Settembre 2023,
l'intimazione di pagamento n. 29620239021622480000. Successivamente è stata notificata in data 13 Agosto
2024 la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per cui si procede interrompendo così il maturarsi del termine prescrizionale (cfr. documentazione versata in atti). Infondata è anche l'eccezione di prescrizione del diritto di credito. Invero, seppure l'imposta risale ad anni d'imposizione passati, nel tempo si sono susseguiti atti “di messa in mora” che hanno interrotto il decorso della prescrizione eccepita da controparte.
L'interruzione della prescrizione è infatti regolata dalle norme del codice civile e, pertanto, si verifica a seguito della “notifica” di ogni atto (quali avvisi bonari, preavvisi di fermo amministrativo, avvisi di accertamento, notifica di cartelle o intimazioni di pagamento, etc) che manifesti la volontà del titolare di volere esercitare il diritto di credito (art. 2943 cc). Nel caso che ci occupa detto atto, come si evince, è stato ritualmente ricevuto dall'istante in data antecedente alla scadenza del termine di prescrizione interrompendone pertanto la decorrenza con la conseguenza logica che, ad oggi, la stessa prescrizione non può dirsi maturata. In concreto non è comunque intervenuta la prescrizione del credito in questione, atteso che dopo la notifica delle cartelle di pagamento sottese, il decorso del periodo prescrizionale è stato nuovamente interrotto con la notifica, in data 29 Gennaio 2018, dell'intimazione di pagamento n. 29620179040355929000, in data 21 Dicembre
2018, la richiesta di compensazione ex art. 28 ter n. 29628201800001796000, in data 21 Giugno 2022, dell'intimazione di pagamento n. 29620229000682642000, in data 4 Aprile 2023, dell'intimazione di pagamento n. 29620229018139954000 e in data 18 Settembre 2023, dell'intimazione di pagamento n.
29620239021622480000. Successivamente è stata notificata in data 13 Agosto 2024 la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per cui si procede (cfr. documentazione versata in atti). In ogni caso, sulla vicenda in trattazione ha inciso la normativa in materia di covid, la quale, come è noto, ha sospeso i termini – ex art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis del D. L. n. 18/2020, (cosiddetto decreto cura Italia, poi modificato nei termini dal d.l. 73/2021), la quale ha previsto che: Comma 1 Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. Comma 2.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3- bis a 3sexies, del decretolegge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi
1 e 2- bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché … sono prorogati:
1. a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; 2. b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. La disposizione in commento, che si applica anche alle entrate locali per effetto del richiamo contenuto nel comma 2 a ingiunzioni e avvisi di accertamento degli enti locali, per equilibrare il fermo delle attività, riconosce una proroga sui termini di decadenza e prescrizione ai fini della riscossione delle entrate mediante il richiamo dell'articolo 12 del d lgs 159/2015: Comma 1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Comma
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. Comma 3. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1. Anche alla luce della intervenuta normativa in tema di
COVID, nessuna prescrizione o decadenza si è pertanto verificata.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che si liquidano in euro
1.000,00 (mille/00) per compensi professionali, oltre accessori di legge, se dovuti, in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione. Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della VII Sezione della
Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo il 15 Dicembre 2025. IL GIUDICE RELATORE IL
PRESIDENTE (Dott. Salvatore Panebianco) (Dott.ssa Vincenza Lo Manto)
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
AN SALVATORE, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3996/2024 depositato il 13/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110036990960000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120001761028000 IRPEF-ALIQUOTE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120001761028000 IVA-ALIQUOTE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120094299361000 IRAP 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130043673780000 IRPEF-ALIQUOTE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130043673780000 IVA-ALIQUOTE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130035054001000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160009094713000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180041118821000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180041118821000 TARES 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3213/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Parte ricorrente insiste in ricorso e ne chiede l'accoglimento.
Resistente/Appellato: -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 13 settembre 2024, il Sig. Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, ricorre avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29676202400003802000, notificata in data 13 agosto 2024, limitatamente le seguenti cartelle di pagamento n. 29620110036990960000, relativa a TARI
2010, asseritamente notificata il 08 settembre 2011, recante la somma di euro 1.349,23, la cartella n.
29620120001761028000, relativa a addizionale regionale e comunale e IVA 2008, asseritamente notificata il 21 maggio 2012, recante la somma di euro 2.051,50, la cartella n. 29620120094299361000, relativa a
IRAP 2009, asseritamente notificata il 26 marzo 2013, recante la somma di euro 1.498,52, la cartella n.
29620130043673780000, relativa a IRPEF, studi di settore, IVA e addizonale regionale e comunale 2009, asseritamente notificata il 25 settembre 2013, recante la somma di euro 2.689,34, la cartella n.
29620130035054001000, relativa a TARI 2012, asseritamente notificata il 23 maggio 2013, recante la somma di euro 1.955,64, la cartella n. 29620160009094713000, relativa a diritto annuale camera di commercio
2013, asseritamente notificata il 03 ottobre 2016, recante la somma di euro 159,33, la cartella n.
29620180041118821000, relativa a imposta ipotecaria 2015 e TARES 2013, asseritamente notificata il 13 settembre 2018, recante la somma di euro 3.915,03 e
contro
Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Il ricorrente, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepisce:
Prescrizione del credito oggetto delle n. 6 cartelle di pagamento sopra analiticamente indicate. Con la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria sopra indicata, l'Agente per la riscossione richiedeva il pagamento di n.8 cartelle di pagamento, i cui crediti però risultano ormai irrimediabilmente prescritti. In particolare: - La cartella di pagamento n. 29620110036990960000. Orbene, come è noto, già l'art. 572 del
D.lgs. 507/93 e l'Art. 1, comma 161, L. n. 296 del 27.12.2006, fissano la scadenza del termine di prescrizione dell'imposta sui rifiuti alla fine del quinto anno successivo a quello in cui l'imposta doveva essere versata, rientrando nell'ambito di applicazione dell'art. 2948 comma 4. Pertanto, pur volendo considerare la prima notifica idonea ad interrompere il termine di prescrizione (avvenuta in data 08.09.2011) è tuttavia doveroso sottolineare come, in seguito alla prima notifica, non è stato notificato alcun altro atto interruttivo antecedente alla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (avvenuta, però, soltanto in data
13.08.2024). Pertanto, di certo, risulta oggi prescritto anche il credito relativo a questa cartella di pagamento, essendo maturato il termine prescrizionale quinquiennale senza che sia stato notificato al contribuente alcun atto interruttivo. - Analoga situazione per le cartelle di pagamento n. 29620130035054001000 e n.
29620180041118821000. - la cartella di pagamento n. 29620120001761028000. Orbene, in considerazione della natura dei crediti oggetto della cartella impugnata, dal momento che si tratta di un tributo connotato dall'essere prestazione periodica connessa agli anni di imposta, è evidente che tale tributo deve essere assoggettato alla prescrizione quinquiennale ai sensi dell'Art. 2948 n.4 cod. civ. Fermo restando tutto quanto sopra espresso in maniera troncante, si precisa che, anche a voler considerare valida la prima notifica, in ogni caso il credito di cui alla cartella impugnata risulterebbe oggi comunque irrimediabilmente prescritto, essendo maturato finanche il termine prescrizionale decennale, senza che sia stato notificato al contribuente alcun atto interruttivo successivo alla prima notifica (12.07.2023), dal momento che l'intimazione di pagamento è stata notificata solo in data 10.03.2024. - Analoga situazione per le cartelle di pagamento n.
29620130043673780000 e n. 29620120094299361000. - E ancora, la cartella di pagamento n.
29620160009094713000. Orbene, anche i diritti camerali infatti sono soggetti al termine di prescrizione breve di 5 anni, in quanto si tratta di tributi da pagare periodicamente ad anno. Pertanto, nel caso di specie, anche a voler considerare valida la prima notifica, in ogni caso il credito di cui alla cartella impugnata risulterebbe oggi comunque irrimediabilmente prescritto, essendo maturato il termine prescrizionale quinquiennale, senza che sia stato notificato al contribuente alcun atto interruttivo successivo alla prima notifica (03.10.2016), dal momento che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è stata notificata solo in data 13.08.2024.
Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore, ex art. 93 c.p.c.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
Contrariamente a quanto dedotto e sostenuto da controparte, le cartelle di pagamento per le quali sono state notificate le intimazioni di pagamento prima e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria successivamente, sono state tutte ritualmente notificate, così come gli altri atti interruttivi della prescrizione.
Più specificamente: - La cartella n. 29620110036990960 000 è stata notificata, con consegna in mani proprie, in data 08.09.2011. In data 02.11.2012 è stato notificato preavviso di fermo n. 29680201200008636 000..
In data 29.01.2018 è stata notificata intimazione di pagamento n. 29620179040355929 000, con consegna in mani proprie a mezzo posta raccomandata. In data 21.12.2018 è stata notificata richiesta di compensazione ex art. 28 ter n. 29628201800001796 000, con consegna in mani proprie a mezzo posta raccomandata .In data 04.04.2023 è stata notificata intimazione di pagamento n. 29620229018139954 000,, con consegna in mani proprie. Infine, in data 07.08.2024 è stata notificata la comunicazione preventiva di ipoteca oggi impugnata. Alla su indicata cartella risulta applicabile la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla legge di stabilità 2014, ha previsto, inoltre, la sospensione dei termini di prescrizione dal 2.1.2014 al
15 marzo 2014, termine che è stato ulteriormente prorogato fino al 15.6.2014 dall'art. 2 co.1, D.L. 16/2014.
Per il corrispondente periodo di 165 giorni sono sospesi i termini di prescrizione. Alla su indicata cartella risulta applicabile, inoltre, la sospensione dei termini di prescrizione prevista a causa dell'Emergenza Covid
19, sospendendo i termini di prescrizione dall'08.03.2020 al 31.08.2021. - La cartella n. 29620120001761028
000 è stata notificata, in data 21.05.2012, con consegna in mani proprie. In data 02.11.2012 è stato notificato preavviso di fermo n. 29680201200008636 000. In data 21.12.2018 è stata notificata richiesta di compensazione ex art. 28 ter n. 29628201800001796 000, con consegna in mani proprie a mezzo posta raccomandata .In data 21.06.2022 è stata notificata intimazione di pagamento n. 29620229000682642 000, con consegna a soggetti autorizzati. Infine, in data 07.08.2024 è stata notificata la comunicazione preventiva di ipoteca oggi impugnata. Anche qui per la sospensione dei termini di prescrizione sono applicabili la legge di stabilità 2014 e la legge per l'emergenza Covid 19. - La cartella n. 29620120094299361 000 è stata notificata, in data 26.03.2013, con consegna a soggetti autorizzati. In data 21.12.2018 è stata notificata richiesta di compensazione ex art. 28 ter n. 29628201800001796 000, con consegna in mani proprie a mezzo posta raccomandata .In data 18.09.2023 è stata notificata intimazione di pagamento n.
29620239021622480 000, con consegna a soggetti autorizzati. Infine, in data 07.08.2024 è stata notificata la comunicazione preventiva di ipoteca oggi impugnata. Anche qui per la sospensione dei termini di prescrizione sono applicabili la legge di stabilità 2014 e la legge per l'emergenza Covid 19. - La cartella n.
29620130035054001 000 è stata notificata, in data 23.05.2013, con consegna in mani proprie. In data
29.01.2018 è stata notificata intimazione di pagamento n. 29620179040355929 000, con consegna in mani proprie a mezzo posta raccomandata. In data 21.12.2018 è stata notificata richiesta di compensazione ex art. 28 ter n. 29628201800001796 000, con consegna in mani proprie a mezzo posta raccomandata .In data
04.04.2023 è stata notificata intimazione di pagamento n. 29620229018139954 000,, con consegna in mani proprie. Infine, in data 07.08.2024 è stata notificata la comunicazione preventiva di ipoteca oggi impugnata.
Anche qui per la sospensione dei termini di prescrizione sono applicabili la legge di stabilità 2014 e la legge per l'emergenza Covid 19. - La cartella n. 29620130043673780 000 è stata notificata, in data 25.09.2013, con consegna a soggetti autorizzati. In data 21.12.2018 è stata notificata richiesta di compensazione ex art. 28 ter n. 29628201800001796 000, con consegna in mani proprie a mezzo posta raccomandata . Infine, in data 07.08.2024 è stata notificata la comunicazione preventiva di ipoteca oggi impugnata. Anche qui per la sospensione dei termini di prescrizione sono applicabili la legge di stabilità 2014 e la legge per l'emergenza
Covid 19. - La cartella n. 29620160009094713 000 è stata notificata, in data 03.10.2016, con consegna a soggetti autorizzati. In data 21.12.2018 è stata notificata richiesta di compensazione ex art. 28 ter n.
29628201800001796 000, con consegna in mani proprie a mezzo posta raccomandata .In data 04.04.2023
è stata notificata intimazione di pagamento n. 29620229018139954 000, con consegna in mani proprie.
Infine, in data 07.08.2024 è stata notificata la comunicazione preventiva di ipoteca oggi impugnata. Alla su indicata cartella risulta applicabile, per la sospensione dei termini di prescrizione, la legge per l'emergenza
Covid 19. - La cartella n. 29620180041118821 000 è stata notificata, in data 13.09.2018, con consegna in mani proprie. In data 21.12.2018 è stata notificata richiesta di compensazione ex art. 28 ter n.
29628201800001796 000, con consegna in mani proprie a mezzo posta raccomandata .In data 04.04.2023
è stata notificata intimazione di pagamento n. 29620229018139954 000,, con consegna in mani proprie.
Infine, in data 07.08.2024 è stata notificata la comunicazione preventiva di ipoteca oggi impugnata. Alla su indicata cartella risulta applicabile, per la sospensione dei termini di prescrizione, la legge per l'emergenza
Covid 19. Pertanto, non essendo state impugnate nei termini di legge, le cartelle e le successive intimazioni di pagamento, sono divenute definitivamente esecutive e, di conseguenza, non più suscettibili di impugnazione alcuna. Eventuali eccezioni attinenti il merito dei predetti atti, andavano sollevate avverso gli stessi, dopo la notifica di essi, nei modi e nei termini previsti dalla legge e non con l'odierno giudizio, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 19 e 21 del d. lgs. 546/92. A proposito di prescrizione è consolidato l'orientamento secondo il quale, in tema di IRPEF, IVA, IRAP e Imposta di Registro, il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell'ordinario termine decennale, assumendo rilievo, quanto all'imposta di registro, l'espresso disposto di cui all'art. 78 del D.P.R. n. 131 del 1986 e, quanto alle altre imposte dirette,
l'assenza di una espressa previsione, con conseguente applicabilità dell'art. 2946 c.c. Per quanto concerne l'eccepita prescrizione degli interessi, giova rilevare che trattandosi di accessorio al credito principale, seguono la sorte di quest'ultimo, anche per quanto concerne la prescrizione. Quanto alle sanzioni, per i quali opera l'art. 24 del d.lgs. n. 472 del 1997, con conseguente applicazione del medesimo regime prescrizionale del tributo. La notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggi impugnata
è stata effettuata nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all'art. 50 DPR 602/73.
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
All'udienza del 15 dicembre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo, esaminati gli atti del procedimento, ritiene il ricorso infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
E' inconferente l'eccezione in ricorso relativa alla nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per mancanza di un valido titolo esecutivo in quanto le cartelle di pagamento non sono mai state notificate alla odierna ricorrente la quale ne è venuta a conoscenza solo a seguito della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata. Difatti, le contestate notifiche sono avvenute in modo rituale e regolare (cfr. documentazione in atti). Inoltre, dopo la notifica delle cartelle di pagamento, in assenza di pagamenti, sono state altresì notificate in data 29 Gennaio 2018, l'intimazione di pagamento n.
29620179040355929000, in data 21 Dicembre 2018, la richiesta di compensazione ex art. 28 ter n.
29628201800001796000, in data 21 Giugno 2022, l'intimazione di pagamento n. 29620229000682642000, in data 4 Aprile 2023, l'intimazione di pagamento n. 29620229018139954000 e in data 18 Settembre 2023,
l'intimazione di pagamento n. 29620239021622480000. Successivamente è stata notificata in data 13 Agosto
2024 la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per cui si procede interrompendo così il maturarsi del termine prescrizionale (cfr. documentazione versata in atti). Infondata è anche l'eccezione di prescrizione del diritto di credito. Invero, seppure l'imposta risale ad anni d'imposizione passati, nel tempo si sono susseguiti atti “di messa in mora” che hanno interrotto il decorso della prescrizione eccepita da controparte.
L'interruzione della prescrizione è infatti regolata dalle norme del codice civile e, pertanto, si verifica a seguito della “notifica” di ogni atto (quali avvisi bonari, preavvisi di fermo amministrativo, avvisi di accertamento, notifica di cartelle o intimazioni di pagamento, etc) che manifesti la volontà del titolare di volere esercitare il diritto di credito (art. 2943 cc). Nel caso che ci occupa detto atto, come si evince, è stato ritualmente ricevuto dall'istante in data antecedente alla scadenza del termine di prescrizione interrompendone pertanto la decorrenza con la conseguenza logica che, ad oggi, la stessa prescrizione non può dirsi maturata. In concreto non è comunque intervenuta la prescrizione del credito in questione, atteso che dopo la notifica delle cartelle di pagamento sottese, il decorso del periodo prescrizionale è stato nuovamente interrotto con la notifica, in data 29 Gennaio 2018, dell'intimazione di pagamento n. 29620179040355929000, in data 21 Dicembre
2018, la richiesta di compensazione ex art. 28 ter n. 29628201800001796000, in data 21 Giugno 2022, dell'intimazione di pagamento n. 29620229000682642000, in data 4 Aprile 2023, dell'intimazione di pagamento n. 29620229018139954000 e in data 18 Settembre 2023, dell'intimazione di pagamento n.
29620239021622480000. Successivamente è stata notificata in data 13 Agosto 2024 la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per cui si procede (cfr. documentazione versata in atti). In ogni caso, sulla vicenda in trattazione ha inciso la normativa in materia di covid, la quale, come è noto, ha sospeso i termini – ex art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis del D. L. n. 18/2020, (cosiddetto decreto cura Italia, poi modificato nei termini dal d.l. 73/2021), la quale ha previsto che: Comma 1 Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. Comma 2.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3- bis a 3sexies, del decretolegge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi
1 e 2- bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché … sono prorogati:
1. a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; 2. b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. La disposizione in commento, che si applica anche alle entrate locali per effetto del richiamo contenuto nel comma 2 a ingiunzioni e avvisi di accertamento degli enti locali, per equilibrare il fermo delle attività, riconosce una proroga sui termini di decadenza e prescrizione ai fini della riscossione delle entrate mediante il richiamo dell'articolo 12 del d lgs 159/2015: Comma 1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Comma
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. Comma 3. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1. Anche alla luce della intervenuta normativa in tema di
COVID, nessuna prescrizione o decadenza si è pertanto verificata.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che si liquidano in euro
1.000,00 (mille/00) per compensi professionali, oltre accessori di legge, se dovuti, in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione. Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della VII Sezione della
Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo il 15 Dicembre 2025. IL GIUDICE RELATORE IL
PRESIDENTE (Dott. Salvatore Panebianco) (Dott.ssa Vincenza Lo Manto)