Art. 3.
La spesa necessaria all'esecuzione della presente legge sara' ripartita in quattro esercizi e sostenuta a carico dei proventi contemplati dall'art. 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, 2 luglio 1891.
UMBERTO.
P. Villari.
Visto, Il Guardasigilli: L. Ferraris.
La spesa necessaria all'esecuzione della presente legge sara' ripartita in quattro esercizi e sostenuta a carico dei proventi contemplati dall'art. 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, 2 luglio 1891.
UMBERTO.
P. Villari.
Visto, Il Guardasigilli: L. Ferraris.