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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 07/10/2025, n. 1474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1474 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice civile ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Paola Beatrice, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 25.09.2025, la seguente sentenza nella causa iscritta al R.G. n. 784 dell'anno 2024
TRA
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Manuela Izzo ed C.F._1
elettivamente domiciliata in Mercogliano (Av) alla via Sibilia n. 3;
APPELLANTE
E
con sede in Piazza del Popolo n. 1, in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Antonio Rosario Trocino ed elettivamente domiciliato in Bari alla Strada Terzo Scambio n. 5;
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello depositato in data 17.03.2024 ha chiesto al Tribunale Parte_1 di Avellino di riformare la sentenza di rigetto n. 42/2024 del 22.01.2024 resa dal Giudice di Pace a definizione del giudizio avente ad oggetto la domanda dalla stessa azionata volta ad ottenere di risarcimento dei danni patiti in conseguenza della caduta avvenuta in data 5.07.2018 lamentando l'insufficiente e/o mancato o errato esame delle prove prodotte, nonché la carenza di motivazione.
Con riferimento alla dinamica del sinistro, la parte appellante ha dedotto di essere scivolata dal marciapiede a causa di un solco scivoloso posto a margine di una pietra lavica mentre passeggiava lungo il ciglio sinistro di via Malta, provenendo da corso Europa. La parte ha, poi, osservato che l'insidia era priva di segnalazioni o cartelli, imprevedibile, inevitabile, non visibile e di aver riportato un politrauma contusivo in più punti del corpo. In proposito, la parte ha osservato che il giudice
1/6 di primo grado aveva erroneamente valutato le risultanze probatorie, evidenziando che il primo teste aveva confermato tutti i capitoli di prova ed aveva fornito l'indicazione dell'orario Tes_1
del sinistro alle ore 11:00, il secondo teste l'aveva vista cadere e, infine, che la Testimone_2
relazione di sopralluogo prodotta dall'ente appellato del 20.2.2019, al fine di dimostrare l'assenza di dissesti della pavimentazione del terreno, era successiva all'evento.
Con comparsa di costituzione del 18.08.2024 si è costituito in giudizio il Controparte_1
eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e chiedendone, nel merito, il rigetto con condanna alle spese di lite. In particolare, l'appellato ha richiamato la nota del comune di del 20.02.2019, attestante una pavimentazione non CP_1
dissestata né ai cordoli né ai marciapiedi nonché perfettamente illuminata. La parte ha, poi, osservato che nell'atto di citazione non era stato indicato l'orario del sinistro e che, in ogni caso, il fatto si sarebbe verificato alle ore 11:00 del mese di luglio, in condizioni di perfetta luminosità.
Infine, l'appellato ha dedotto la contraddittorietà dei testi escussi, evidenziando che il teste Tes_1
aveva riferito che la danneggiata aveva riportato un taglio sulla parte alta del naso da cui perdeva molto sangue, mentre il teste aveva dichiarato che l'attrice lamentava dolori al volto e Tes_2
alla spalla senza fare alcun riferimento alla fuoriuscita di sangue. In conclusione, la parte ha invocato il concorso di colpa del pedone ai sensi dell'art. 1227 c.c., contestando il quantum debeatur ed eccependo l'inutilizzabilità della c.t.u. svolta in primo grado poiché basata su documentazione in copia non conforme.
Rinviata la causa per la decisione con memorie conclusive le parti si sono riportate alle rispettive conclusioni.
Ciò premesso, l'appello deve essere rigettato per le seguenti motivazioni.
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione relativa alla violazione dell'art. 342 c.p.c. poiché
l'appellante ha indicato i capi della decisione di primo grado impugnati, le censure proposte e le violazioni di legge denunciate.
In punto di diritto, vale, poi, ricordare che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo e che, pertanto, risulta sufficiente per la sua configurazione solo la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia. Sotto il profilo del nesso causale, infatti, la persona danneggiata ha l'onere di provare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (cfr. Cass. 2015 n. 295). Sempre
2/6 in punto di onere della prova, si osserva che la responsabilità del custode è esclusa solamente dal caso fortuito, ossia dall'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tale prova deve essere fornita dal custode che sarà ritenuto responsabile in tutti i casi di danni prodotti dalla cosa che non dipendano da caso fortuito gravando, quindi, su di lui un tale rischio (cfr. Cass. civ. Sez. III, Sent. 13-01-2015,
n. 295). Infatti, in applicazione della regola generale in materia di riparto probatorio quando il danneggiato dimostri il nesso di causalità con la cosa è il custode chiamato a liberarsi da responsabilità fornendo la prova del fortuito ossia dell'interruzione del nesso causale che non coincide con la dimostrazione dell'assenza di colpa, ma richiede la prova di un elemento esterno al rapporto tra il custode e la cosa, che incide autonomamente sul nesso causale, ossia la dimostrazione della estraneità dell'evento alla propria sfera con allegazione di elementi, anche presuntivi. Vale, tuttavia, soggiungere, che qualora la cosa in custodia che si assume aver cagionato il danno ex art. 2051 c.c. sia statica e inerte e, quindi, il danno non dipenda dal dinamismo interno alla stessa o dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano, e in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (cfr. Cassazione 2020 n. 7580) e quindi un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.
Secondo la giurisprudenza, infatti, in questi casi, il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa può ritenersi pericolosa solo se si determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (cfr. Cass. civ. 2013 n. 2660). Infatti, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa può assumere, a seconda del grado di prevedibilità degli eventi, un'incidenza causale diversa sull'evento dannoso fino a rendere possibile anche l'interruzione del nesso causale come, ad esempio, quando sia qualificabile come abnorme cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto e rilevando, in caso contrario, rilevare solo ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c. (cfr. Cassazione 2018
n. 2481 e Cassazione 2018 n. 2483). Infine deve essere ricordato, in linea generale, che qualora il giudice del merito ritenga sussistente un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al
3/6 raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (Cass. civ., Sez. II, 15 febbraio
2010, n° 3468).
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che la parte attrice non ha dimostrato la sussistenza di un'insidia imprevedibile ed inevitabile, né ha fornito elementi precisi ed univoci a sostegno della responsabilità del . Nel caso di specie, infatti, dall'esame delle testimonianze Controparte_1
rese nel primo grado del giudizio, emerge che il teste , presente al momento del sinistro, Tes_1
ha confermato i capitoli di prova, indicando il preciso orario dell'evento, (“sì è vero, ricordo che erano circa le ore 11:00”). In ordine alla sua deposizione vale rilevare, tuttavia, che, risultando il teste marito dell'attrice, le sue dichiarazione devono essere valutate con rigore. Ebbene ritiene il Tribunale che le stesse si presentino prive di dettagli essenziali, non avendo il teste descritto la caduta, né indicato l'esatto luogo in cui si è verificata. Non ha rilievo il fatto che egli abbia riconosciuto il reportage sottopostogli, perché in primo grado sono state utilizzate, poco rappresentative del contesto spaziale di riferimento. Quanto al teste che si trovava sui luoghi de quibus per Testimone_2 lavoro, osserva il Tribunale che le dichiarazioni rese si presentano contraddittorie;
infatti, il teste ha, dapprima, affermato di aver visto la signora cadere e, subito dopo, ha precisato di Pt_1
“aver visto la signora già a terra …” (cfr. verbale di udienza del 4.10.2021). Va, poi, soggiunto che, nei suoi atti processuali, l'appellante, in disparte la genericità della ricostruzione fattuale, priva dell'indicazione dell'orario del sinistro, fa riferimento alla presenza, al momento dell'incidente, di alcuni amici, non individuati nominativamente, e che l'unica persona che ha confermato i capitoli articolati è il marito.
Inoltre, dall'esame dei rilievi fotografici prodotti nel primo grado di giudizio non si evince, come detto, in alcun modo quale sia il punto della caduta mentre dai rilievi fotografici depositati in appello
(cfr. allegato 4) emerge che solo nella prima foto è individuato uno scalino, che non è chiaramente identificabile nelle foto successive.
In altri termini ritiene il Tribunale che le deposizioni testimoniali e la documentazione prodotta in atti non consentono di ritenere provato che la cosa custodita dal abbia causato la caduta CP_1
dell'attrice e, di conseguenza, i danni da questa patiti.
4/6 Pertanto, il Tribunale ritiene che non sia stata dimostrata l'esistenza di una vera e propria insidia, non potendo la semplice presenza di una scheggiatura marginale, peraltro visibile e facilmente evitabile, integrare una condizione di pericolo tale da rendere inevitabile il danno. La caduta deve, dunque, ricondursi alla condotta non sufficientemente attenta della danneggiata, che ha scelto di camminare proprio in prossimità del margine, nonostante le buone condizioni complessive del marciapiede. In proposito si evidenzia che la Cassazione (cfr. Cass. 01/02/2018, nn. 2478, 2480,
2482; Cass. 08/10/2019, n. 15028), ha affermato che se è vero che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità da cose in custodia si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, tuttavia, l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile, di tal modo che, quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto, l'indagine eziologica sottende un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela. In altre parole la
Cassazione ha sostenuto che quando manchi l'intrinseca pericolosità della cosa e le esatte condizioni di essa siano percepibili in quanto tali, ove la situazione comunque ingeneratasi sia superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va allora escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e va considerato ritenuto integrato il caso fortuito (così Cass. 31/8/2020, n.
18100).
In definitiva, l'appello va rigettato.
Le spese del presente giudizio sono poste a carico della parte appellante soccombente e liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della causa, dell'omesso svolgimento della fase istruttoria e dei valori minimi previsti nel D.M. 147 del 2022 in ragione del grado di complessità della causa con attribuzione al legale che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. 115/2002 perché l'impugnazione proposta dall'appellante è stata integralmente respinta.
P.Q.M.
5/6 Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Paola Beatrice, definitamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza del Parte_1
giudice di pace;
- condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 850,50 per compenso oltre spese generali del 15% iva e cpa se dovute con attribuzione al legale che ha dichiarato di averne fatto anticipo;
-dà atto che è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale proposta ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002.
Così deciso all'esito dell'udienza del 25.09.2025 il 7.10.2025
Il giudice dott.ssa Paola Beatrice
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