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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/12/2025, n. 6215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6215 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 9355/2023
TRIBUNALE DI CATANIA Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 9355/2023 promossa da
, C.F. , Parte_1 C.F._1
, C.F. , Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'AVV. SCALISI GIUSEPPE MARIO ANTONINO, C.F.
, ed elettivamente domiciliati presso l'indirizzo p.e.c. C.F._3
Email_1 attori contro
C.F. , quale procuratrice di C.F. CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVV. P.IVA_2
RE RE, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo p.e.c. Email_2 convenuto avente ad oggetto: opposizione a precetto – cessione del credito.
All'udienza del 17.09.2025 le parti hanno precisato le conclusioni, come da verbale in atti, da intendersi trascritto. Il procedimento è stato dunque posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del procedimento e conclusioni delle parti
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione nei confronti del precetto notificato, su istanza di a mezzo della mandataria a e in Controparte_2 CP_1 Parte_1 Parte_2 data 14.07.2023, avente ad oggetto la richiesta di pagamento di euro 125.988,19, oltre interessi e spese. Il titolo esecutivo azionato è costituito dal contratto di mutuo fondiario stipulato dai suddetti in data 21.12.2007 con Banco di Sicilia s.p.a., poi fusa per incorporazione in che ha Controparte_3 di seguito ceduto il relativo credito, nel contesto di una cessione in blocco, all'odierna società intimante Parte_3
e hanno proposto opposizione eccependo il difetto di
[...] Parte_2 legittimazione attiva di mandataria di in quanto la società CP_1 Controparte_2 creditrice non avrebbe dato prova dell'avvenuta cessione del credito oggetto del precetto, posta la mancata produzione del contratto di cessione e la mancanza di prova dell'inclusione del credito azionato tra quelli ceduti individuati nell'avviso contenuto in Gazzetta Ufficiale.
Parte attrice ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni:
“in via preliminare e cautelare sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del precetto notificato in data 14 luglio 2023, allegato sub doc. 1, posto a fondamento della minacciata esecuzione forzata per la sussistenza di gravi motivi dovuti al pregiudizio grave ed irreparabile che ne discenderebbe;
In subordine fissare udienza di trattazione cautelare con termini di notifica del relativo decreto, con tutti i connessi incombenti;
in via primaria nel merito accertato il difetto assoluto di legittimazione processuale ad agire in executiviis per difetto di prova in ordine alla titolarità dei rapporti e dei vantati crediti oggetto di giudizio, dichiarare che e per essa Controparte_2
per i motivi esposti in atti, non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei CP_1 confronti degli opponenti”.
quale procuratrice di si è costituita in giudizio chiedendo il CP_1 Controparte_2 rigetto dell'opposizione. In relazione alla contestata carenza di legittimazione ha dedotto che la cessione del credito si è realizzata nel rispetto delle disposizioni contenute nella l. n. 130/99 e nell'art. 58 t.u.b. La società ha allegato: l'estratto della G.U. contenente l'avviso di cessione dei crediti;
il prospetto identificativo dei crediti ceduti (elenco con ndg); la dichiarazione di CP_3
originaria titolare del diritto di credito, attestante l'inclusione del credito oggetto del giudizio
[...] nell'operazione di cessione in blocco dei crediti avvenuta in data 11.102019; il contratto di mutuo fondiario sottoscritto in data 21.12.2007 da cui ha origine il diritto di credito oggetto del giudizio.
La società convenuta ha inoltre eccepito, la carenza dei presupposti, sia in relazione al fumus che al periculum, per la chiesta sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. ha quindi formulato le seguenti conclusioni: Controparte_2
“- in via preliminare e cautelare: respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e del precetto per carenza dei motivi legittimanti l'invocato provvedimento, come esposto in narrativa;
- nel merito: rigettare le domande tutte proposte da parte opponente in quanto infondate in fatto ed in diritto e non provate per i motivi di cui in narrativa”. Con ordinanza emessa in data 08.01.2024 all'interno del subprocedimento R.G. 9355-1/2023 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo in quanto non assistita da fumus boni iuris.
2. Sulla cessione del credito e sul diritto di di agire esecutivamente Controparte_2
Così ricostruiti l'iter processuale e le domande ed eccezioni formulate dalle parti, l'opposizione
è deve ritenersi infondata, in quanto il contratto azionato ha natura di mutuo condizionato – che costituisce valido titolo esecutivo nei termini espressi, per tutte, dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, con sentenza n. 5968 del 06.03.2025 – e l'eccezione di difetto di legittimazione attiva non può trovare accoglimento.
Risulta, infatti, provata sia la cessione in blocco dall'originaria titolare del diritto di credito
Banco di Sicilia s.p.a. (poi incorporata in a sia l'inclusione del Controparte_3 Controparte_2 credito azionato tra quelli ceduti.
Il credito in questione è stato ceduto a mediante l'atto di cessione pubblicato Controparte_2 nella Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 121 del 15.10.2019; nella medesima data, la società cessionaria ha conferito procura a per la gestione ed il recupero dei crediti in esame. CP_1
La creditrice opposta ha depositato: il contratto di mutuo fondiario da cui deriva il credito azionato;
lo stralcio della G.U. contenente l'avviso della cessione del credito;
l'elenco dei crediti ceduti (contenente ndg); la dichiarazione emessa dalla cedente in ordine all'inclusione del credito nella cessione.
Tale documentazione è sufficiente a ritenere provata la titolarità del credito in capo all'opposta e, dunque, la legittimazione attiva del creditore.
In particolare, rileva la dichiarazione di cessione del cedente, secondo una soluzione già fatta propria da codesto Ufficio, tra le altre, mediante l'ordinanza collegiale emessa in sede di reclamo nel procedimento R.G. 10263/2022. Tale atto di scienza, reso noto alla controparte mediante deposito nell'odierno giudizio, costituisce infatti, insieme alla disponibilità del titolo, elemento indiziario da valutare da parte del giudice di merito e che, in generale, la valutazione circa la legittimazione deve essere svolta complessivamente sulla base dei documenti offerti (in questo senso Cass. civ., Sez. VI, 28.06.2022, n. 20739 che ha ripreso i principi fatti propri, tra le altre, da
Cass. civ., Sez I, 13.06.2019 n. 15884 e Sez. III, 28.02.2020 n. 5617).
Sul tema, non può condividersi il principio per cui, in tali ipotesi, sarebbe necessaria la produzione del contratto di cessione, in quanto, nella misura in cui l'avviso di cessione sia, unitamente agli altri documenti in atti – profilo su cui si tornerà a breve – sufficiente a garantire l'identificazione del titolare del diritto e ad evitare conflitti tra soggetti legittimati, non sussiste ragione per esigere il deposito del contratto in originale, risultando comunque il medesimo provato per relationem mediante l'avviso medesimo e non trattandosi di un contratto per cui sia richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem.
Tale conclusione non contrasta con la circostanza per cui la pubblicazione dell'avviso si pone sullo stesso piano degli oneri prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., in quanto l'avviso consente comunque l'identificazione, mediante rinvio, della cessione e delle sue parti e, unitamente al compendio documentale in atti, permette comunque l'individuazione del credito oggetto della vicenda circolatoria, anche qualora la cessione sia avvenuta in blocco a mezzo cartolarizzazione (ex multis, Cass. civ., Sez. I, 06.09.2021, n. 24047).
Sul punto, merita condivisione la posizione espressa da Cass. civ., Sez. III, 16.04.2021 n. 10200, che ha ritenuto la dichiarazione emessa dalla cedente in ordine all'inclusione del credito nella cessione idonea ai fini della prova dell'identificazione del credito ceduto, sulla base del principio per cui tale atto di scienza, reso noto alla controparte mediante deposito nell'opposizione, insieme alla disponibilità del titolo (e, nel caso in esame, anche di documentazione contabile relativa al rapporto), costituisce elemento indiziario da valutare da parte del giudice di merito. Tale conclusione ha trovato seguito nella giurisprudenza di merito: si vedano, tra le altre, Tribunale
Treviso, ordinanze 12.10.2021 e 22.11.21, che, pur escludendo la sussistenza della prova della cessione nel caso esaminato (in sede di esecuzione forzata), ha comunque attribuito alla dichiarazione di scienza del cedente valenza indiziaria che, insieme ad altri elementi (quale, appunto, il possesso del titolo esecutivo), potrebbe fondare un ragionamento presuntivo in ordine alla titolarità del credito, posto che, come ricordato, per il contratto di cessione di crediti in blocco non è prevista la forma scritta né ad substantiam né ad probationem. Analogamente, nel senso di una valutazione complessiva, si è posta Cass. civ., Sez. VI, 28.06.2022, n. 20739 che – riprendendo i principi fatti propri, tra le altre, da Cass. civ., Sez I, 13.06.2019 n. 15884 e Sez. III, 28.02.2020 n.
5617 – ha affermato che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di operazioni di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione (salvo che il debitore non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta) ed è a tal fine sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, purché, tuttavia, gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.
Nella giurisprudenza più recente, sono sostanzialmente attestate nello stesso senso, Cass. civ.
Sez. III, ord. 06.02.2024, n. 3405 e Cass. civ., Sez. I, 25.08.2025, ordinanze nn. 23834, 23849 e
23852, che fanno riferimento all'esigenza di accertamento complessivo di tutte le circostanze idonee a considerare univocamente ceduto il credito, e Cass. civ., Sez. III, 25.07.2025, n. 21279, nella cui motivazione testualmente si legge: “Deve (…) darsi seguito al principio secondo cui nell'ipotesi 'di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D.Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente'
(Cass. Sez. 3, ord. 22 giugno 2023, n. 17944, Rv. 668451-01). Erra, dunque, la sentenza impugnata nel motivare essere stata raggiunta la prova dell'avvenuta cessione sulla base delle sole risultanze della Gazzetta Ufficiale (…)”.
Nel caso in esame, lo stralcio della Gazzetta Ufficiale n. 121, parte seconda, del 15.10.2019 prodotta, laddove individua crediti oggetto di cessione, prevede quanto segue: “La società
[...]
(…) nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della legge 130, CP_2 relativa a crediti ceduta da (…) in forza di un contratto di cessione di crediti, ai Controparte_3 sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 130, concluso in data 11 Ottobre 2019 e con efficacia economica dal 1 Ottobre 2019 ed efficacia giuridica 11 Ottobre 2019, ha acquistato pro-soluto dal
Cedente tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) del Cedente derivanti da contratti di mutuo, di finanziamento e da scoperti di conto corrente concessi a persone fisiche nel periodo compreso tra il 1973 e il 2017 e i cui debitori sono stati classificati 'a sofferenza' ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n.
272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in 'Centrale dei Rischi' ai sensi della Circolare della
Banca d'Italia n. 139/1991 (i 'Crediti'), come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o piu' dei crediti vantati dai Cedenti nei confronti del relativo debitore ceduto”.
Il contratto di mutuo fondiario su cui si fonda il precetto opposto soddisfa i criteri previsti dalla suddetta cessione e, pertanto, rientra tra le categorie dei crediti trasferiti a tale Controparte_2 elemento, unitamente alla dichiarazione della società cedente sopra esaminata, conduce a ritenere la società convenuta munita di legittimazione e, dunque, comporta il rigetto dell'eccezione formulata da parte attrice.
3. Statuizioni finali e sulle spese
Ritenuta sussistente la legittimazione attiva del creditore intimante, l'opposizione deve dunque essere rigettata.
Le spese vengono poste a carico degli attori soccombenti ai sensi dell'art. 91 c.p.c., non ostandovi l'ammissione dei medesimi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. (ex multis
Cass. civ., Sez. VI, n. 25653/2020). La liquidazione viene operata nel dispositivo in misura pari ai parametri minimi ai sensi del D.M. 55/2014 quale novellato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della limitata attività processuale svolta, del carattere non complesso delle questioni giuridiche trattate e del carattere documentale del procedimento.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 9355/2023, così decide:
- rigetta l'opposizione proposta da e nei confronti dell'atto Parte_1 Parte_2 di precetto notificato ad istanza di quale procuratrice di in CP_1 Controparte_2 data 14.07.2023;
- condanna e , in solido, a corrispondere a Parte_1 Parte_2 CP_1 quale procuratrice di le spese di lite, liquidate in euro 7.052,00, oltre il Controparte_2
15% per spese generali, IVA e CPA se dovute per legge.
Catania, 29/12/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone
TRIBUNALE DI CATANIA Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 9355/2023 promossa da
, C.F. , Parte_1 C.F._1
, C.F. , Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'AVV. SCALISI GIUSEPPE MARIO ANTONINO, C.F.
, ed elettivamente domiciliati presso l'indirizzo p.e.c. C.F._3
Email_1 attori contro
C.F. , quale procuratrice di C.F. CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVV. P.IVA_2
RE RE, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo p.e.c. Email_2 convenuto avente ad oggetto: opposizione a precetto – cessione del credito.
All'udienza del 17.09.2025 le parti hanno precisato le conclusioni, come da verbale in atti, da intendersi trascritto. Il procedimento è stato dunque posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del procedimento e conclusioni delle parti
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione nei confronti del precetto notificato, su istanza di a mezzo della mandataria a e in Controparte_2 CP_1 Parte_1 Parte_2 data 14.07.2023, avente ad oggetto la richiesta di pagamento di euro 125.988,19, oltre interessi e spese. Il titolo esecutivo azionato è costituito dal contratto di mutuo fondiario stipulato dai suddetti in data 21.12.2007 con Banco di Sicilia s.p.a., poi fusa per incorporazione in che ha Controparte_3 di seguito ceduto il relativo credito, nel contesto di una cessione in blocco, all'odierna società intimante Parte_3
e hanno proposto opposizione eccependo il difetto di
[...] Parte_2 legittimazione attiva di mandataria di in quanto la società CP_1 Controparte_2 creditrice non avrebbe dato prova dell'avvenuta cessione del credito oggetto del precetto, posta la mancata produzione del contratto di cessione e la mancanza di prova dell'inclusione del credito azionato tra quelli ceduti individuati nell'avviso contenuto in Gazzetta Ufficiale.
Parte attrice ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni:
“in via preliminare e cautelare sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del precetto notificato in data 14 luglio 2023, allegato sub doc. 1, posto a fondamento della minacciata esecuzione forzata per la sussistenza di gravi motivi dovuti al pregiudizio grave ed irreparabile che ne discenderebbe;
In subordine fissare udienza di trattazione cautelare con termini di notifica del relativo decreto, con tutti i connessi incombenti;
in via primaria nel merito accertato il difetto assoluto di legittimazione processuale ad agire in executiviis per difetto di prova in ordine alla titolarità dei rapporti e dei vantati crediti oggetto di giudizio, dichiarare che e per essa Controparte_2
per i motivi esposti in atti, non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei CP_1 confronti degli opponenti”.
quale procuratrice di si è costituita in giudizio chiedendo il CP_1 Controparte_2 rigetto dell'opposizione. In relazione alla contestata carenza di legittimazione ha dedotto che la cessione del credito si è realizzata nel rispetto delle disposizioni contenute nella l. n. 130/99 e nell'art. 58 t.u.b. La società ha allegato: l'estratto della G.U. contenente l'avviso di cessione dei crediti;
il prospetto identificativo dei crediti ceduti (elenco con ndg); la dichiarazione di CP_3
originaria titolare del diritto di credito, attestante l'inclusione del credito oggetto del giudizio
[...] nell'operazione di cessione in blocco dei crediti avvenuta in data 11.102019; il contratto di mutuo fondiario sottoscritto in data 21.12.2007 da cui ha origine il diritto di credito oggetto del giudizio.
La società convenuta ha inoltre eccepito, la carenza dei presupposti, sia in relazione al fumus che al periculum, per la chiesta sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. ha quindi formulato le seguenti conclusioni: Controparte_2
“- in via preliminare e cautelare: respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e del precetto per carenza dei motivi legittimanti l'invocato provvedimento, come esposto in narrativa;
- nel merito: rigettare le domande tutte proposte da parte opponente in quanto infondate in fatto ed in diritto e non provate per i motivi di cui in narrativa”. Con ordinanza emessa in data 08.01.2024 all'interno del subprocedimento R.G. 9355-1/2023 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo in quanto non assistita da fumus boni iuris.
2. Sulla cessione del credito e sul diritto di di agire esecutivamente Controparte_2
Così ricostruiti l'iter processuale e le domande ed eccezioni formulate dalle parti, l'opposizione
è deve ritenersi infondata, in quanto il contratto azionato ha natura di mutuo condizionato – che costituisce valido titolo esecutivo nei termini espressi, per tutte, dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, con sentenza n. 5968 del 06.03.2025 – e l'eccezione di difetto di legittimazione attiva non può trovare accoglimento.
Risulta, infatti, provata sia la cessione in blocco dall'originaria titolare del diritto di credito
Banco di Sicilia s.p.a. (poi incorporata in a sia l'inclusione del Controparte_3 Controparte_2 credito azionato tra quelli ceduti.
Il credito in questione è stato ceduto a mediante l'atto di cessione pubblicato Controparte_2 nella Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 121 del 15.10.2019; nella medesima data, la società cessionaria ha conferito procura a per la gestione ed il recupero dei crediti in esame. CP_1
La creditrice opposta ha depositato: il contratto di mutuo fondiario da cui deriva il credito azionato;
lo stralcio della G.U. contenente l'avviso della cessione del credito;
l'elenco dei crediti ceduti (contenente ndg); la dichiarazione emessa dalla cedente in ordine all'inclusione del credito nella cessione.
Tale documentazione è sufficiente a ritenere provata la titolarità del credito in capo all'opposta e, dunque, la legittimazione attiva del creditore.
In particolare, rileva la dichiarazione di cessione del cedente, secondo una soluzione già fatta propria da codesto Ufficio, tra le altre, mediante l'ordinanza collegiale emessa in sede di reclamo nel procedimento R.G. 10263/2022. Tale atto di scienza, reso noto alla controparte mediante deposito nell'odierno giudizio, costituisce infatti, insieme alla disponibilità del titolo, elemento indiziario da valutare da parte del giudice di merito e che, in generale, la valutazione circa la legittimazione deve essere svolta complessivamente sulla base dei documenti offerti (in questo senso Cass. civ., Sez. VI, 28.06.2022, n. 20739 che ha ripreso i principi fatti propri, tra le altre, da
Cass. civ., Sez I, 13.06.2019 n. 15884 e Sez. III, 28.02.2020 n. 5617).
Sul tema, non può condividersi il principio per cui, in tali ipotesi, sarebbe necessaria la produzione del contratto di cessione, in quanto, nella misura in cui l'avviso di cessione sia, unitamente agli altri documenti in atti – profilo su cui si tornerà a breve – sufficiente a garantire l'identificazione del titolare del diritto e ad evitare conflitti tra soggetti legittimati, non sussiste ragione per esigere il deposito del contratto in originale, risultando comunque il medesimo provato per relationem mediante l'avviso medesimo e non trattandosi di un contratto per cui sia richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem.
Tale conclusione non contrasta con la circostanza per cui la pubblicazione dell'avviso si pone sullo stesso piano degli oneri prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., in quanto l'avviso consente comunque l'identificazione, mediante rinvio, della cessione e delle sue parti e, unitamente al compendio documentale in atti, permette comunque l'individuazione del credito oggetto della vicenda circolatoria, anche qualora la cessione sia avvenuta in blocco a mezzo cartolarizzazione (ex multis, Cass. civ., Sez. I, 06.09.2021, n. 24047).
Sul punto, merita condivisione la posizione espressa da Cass. civ., Sez. III, 16.04.2021 n. 10200, che ha ritenuto la dichiarazione emessa dalla cedente in ordine all'inclusione del credito nella cessione idonea ai fini della prova dell'identificazione del credito ceduto, sulla base del principio per cui tale atto di scienza, reso noto alla controparte mediante deposito nell'opposizione, insieme alla disponibilità del titolo (e, nel caso in esame, anche di documentazione contabile relativa al rapporto), costituisce elemento indiziario da valutare da parte del giudice di merito. Tale conclusione ha trovato seguito nella giurisprudenza di merito: si vedano, tra le altre, Tribunale
Treviso, ordinanze 12.10.2021 e 22.11.21, che, pur escludendo la sussistenza della prova della cessione nel caso esaminato (in sede di esecuzione forzata), ha comunque attribuito alla dichiarazione di scienza del cedente valenza indiziaria che, insieme ad altri elementi (quale, appunto, il possesso del titolo esecutivo), potrebbe fondare un ragionamento presuntivo in ordine alla titolarità del credito, posto che, come ricordato, per il contratto di cessione di crediti in blocco non è prevista la forma scritta né ad substantiam né ad probationem. Analogamente, nel senso di una valutazione complessiva, si è posta Cass. civ., Sez. VI, 28.06.2022, n. 20739 che – riprendendo i principi fatti propri, tra le altre, da Cass. civ., Sez I, 13.06.2019 n. 15884 e Sez. III, 28.02.2020 n.
5617 – ha affermato che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di operazioni di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione (salvo che il debitore non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta) ed è a tal fine sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, purché, tuttavia, gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.
Nella giurisprudenza più recente, sono sostanzialmente attestate nello stesso senso, Cass. civ.
Sez. III, ord. 06.02.2024, n. 3405 e Cass. civ., Sez. I, 25.08.2025, ordinanze nn. 23834, 23849 e
23852, che fanno riferimento all'esigenza di accertamento complessivo di tutte le circostanze idonee a considerare univocamente ceduto il credito, e Cass. civ., Sez. III, 25.07.2025, n. 21279, nella cui motivazione testualmente si legge: “Deve (…) darsi seguito al principio secondo cui nell'ipotesi 'di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D.Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente'
(Cass. Sez. 3, ord. 22 giugno 2023, n. 17944, Rv. 668451-01). Erra, dunque, la sentenza impugnata nel motivare essere stata raggiunta la prova dell'avvenuta cessione sulla base delle sole risultanze della Gazzetta Ufficiale (…)”.
Nel caso in esame, lo stralcio della Gazzetta Ufficiale n. 121, parte seconda, del 15.10.2019 prodotta, laddove individua crediti oggetto di cessione, prevede quanto segue: “La società
[...]
(…) nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della legge 130, CP_2 relativa a crediti ceduta da (…) in forza di un contratto di cessione di crediti, ai Controparte_3 sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 130, concluso in data 11 Ottobre 2019 e con efficacia economica dal 1 Ottobre 2019 ed efficacia giuridica 11 Ottobre 2019, ha acquistato pro-soluto dal
Cedente tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) del Cedente derivanti da contratti di mutuo, di finanziamento e da scoperti di conto corrente concessi a persone fisiche nel periodo compreso tra il 1973 e il 2017 e i cui debitori sono stati classificati 'a sofferenza' ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n.
272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in 'Centrale dei Rischi' ai sensi della Circolare della
Banca d'Italia n. 139/1991 (i 'Crediti'), come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o piu' dei crediti vantati dai Cedenti nei confronti del relativo debitore ceduto”.
Il contratto di mutuo fondiario su cui si fonda il precetto opposto soddisfa i criteri previsti dalla suddetta cessione e, pertanto, rientra tra le categorie dei crediti trasferiti a tale Controparte_2 elemento, unitamente alla dichiarazione della società cedente sopra esaminata, conduce a ritenere la società convenuta munita di legittimazione e, dunque, comporta il rigetto dell'eccezione formulata da parte attrice.
3. Statuizioni finali e sulle spese
Ritenuta sussistente la legittimazione attiva del creditore intimante, l'opposizione deve dunque essere rigettata.
Le spese vengono poste a carico degli attori soccombenti ai sensi dell'art. 91 c.p.c., non ostandovi l'ammissione dei medesimi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. (ex multis
Cass. civ., Sez. VI, n. 25653/2020). La liquidazione viene operata nel dispositivo in misura pari ai parametri minimi ai sensi del D.M. 55/2014 quale novellato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della limitata attività processuale svolta, del carattere non complesso delle questioni giuridiche trattate e del carattere documentale del procedimento.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 9355/2023, così decide:
- rigetta l'opposizione proposta da e nei confronti dell'atto Parte_1 Parte_2 di precetto notificato ad istanza di quale procuratrice di in CP_1 Controparte_2 data 14.07.2023;
- condanna e , in solido, a corrispondere a Parte_1 Parte_2 CP_1 quale procuratrice di le spese di lite, liquidate in euro 7.052,00, oltre il Controparte_2
15% per spese generali, IVA e CPA se dovute per legge.
Catania, 29/12/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone