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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 15/09/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
V.G. 3937/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 3937/2024 promossa da:
, (C.F. ), nato a [...], il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
(CN)
e
, (C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Cherasco (CN) entrambi rappresentati e difesi dall' RIZZO DEMETRIO come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in CHERASCO il Parte_1 Parte_2
05/05/2012.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CHERASCO (atto n. 3, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza n. 4/2025, pubblicata in data
02.01.2025 ed emessa dal Tribunale di Asti in data 18.12.2025, definitiva.
1 Con ricorso depositato il 14/11/2024, i coniugi congiuntamente chiedevano a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale e, all'esito di tale pronuncia e alla relativa irrevocabilità, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
Il Tribunale pronunciava la sentenza di separazione n. 4/2025 e, rimessa la causa sul ruolo, il Giudice
Relatore fissava termine per il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni al 09/09/2025;
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Le spese sono compensate come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 Parte_2 in CHERASCO il 05/05/2012, iscritto nel registro del detto Comune all'anno 2012, parte I, serie n. 3 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
PRENDE ATTO CHE:
I coniugi dichiarano di avere sistemazioni abitative autonome e distinte, avendo già la IG.ra Pt_2
provveduto a trasferirsi a vivere in altro appartamento sito in Cherasco (CN) Via San Pietro
[...]
n°27;
I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;
I coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio;
I coniugi si accordano sul fatto che i cani di famiglia (entrambi intestati all'anagrafe canina alla IG.ra ma di fatto di “proprietà” di entrambi) continueranno a vivere c/o la residenza del IG. Parte_2 e verranno quindi affidati a quest'ultimo, con facoltà da parte della IG.ra di Parte_1 Parte_2 vistarli e portarli con sé un giorno della settimana dalle ore 14 alle ore 18, con giorno da stabilire entro la domenica precedente la settimana interessata, previo accordo con il IG. Parte_1 compatibilmente con le esigenze e disponibilità di quest'ultimo; a tal proposito le parti si accordano sulla divisione al 50% di tutte le spese veterinarie che dovranno eventualmente essere sostenute per i predetti animali di compagnia;
2 I coniugi dichiarano che i mobili, oggetti e doc varia ancora presenti c/o la residenza del IG. Pt_1 in Bra (CN) Strada Sabecco 1F Bra, ma di esclusiva proprietà della IG.ra , ovvero: N1 Parte_2 tavolo, presente al momento in tavernetta;
N1 freezer a pozzetto, al momento in cantina;
N1 poltrona stoffa color blu;
N1 armadio misure 128x54x240, al momento sito in una delle camere da letto;
N3 oggetti/scaffali in ferro battuto antico sardo;
N3 mobili antichi (cassapanca, macchina cucire, mobile vetrina), al momento siti in tavernetta); cristalleria varia donati dalla mamma della IG.ra alla Pt_2 suddetta, al momento collocata in un mobile in soggiorno;
oggettistica e scatolame vari, di proprietà della signora, siti in mansarda (bilancia pesa neonati, scatole varie con foto e documenti); rimarranno, in attesa di successivo trasloco, momentaneamente custoditi nella abitazione dove attualmente è residente il marito, il quale dovrà restituirli a semplice richiesta della moglie e non sarà comunque responsabile dell'eventuale deterioramento, distruzione o sottrazione dei suddetti beni mobili temporaneamente custoditi;
I coniugi (fatto salvo il punto delle condizioni del presente ricorso relativo ai beni mobili come supra esposto) danno atto di aver già precedentemente risolto ogni altra questione patrimoniale conseguente e/o connessa al matrimonio e rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CHERASCO di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 10/09/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 3937/2024 promossa da:
, (C.F. ), nato a [...], il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
(CN)
e
, (C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Cherasco (CN) entrambi rappresentati e difesi dall' RIZZO DEMETRIO come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in CHERASCO il Parte_1 Parte_2
05/05/2012.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CHERASCO (atto n. 3, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza n. 4/2025, pubblicata in data
02.01.2025 ed emessa dal Tribunale di Asti in data 18.12.2025, definitiva.
1 Con ricorso depositato il 14/11/2024, i coniugi congiuntamente chiedevano a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale e, all'esito di tale pronuncia e alla relativa irrevocabilità, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
Il Tribunale pronunciava la sentenza di separazione n. 4/2025 e, rimessa la causa sul ruolo, il Giudice
Relatore fissava termine per il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni al 09/09/2025;
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Le spese sono compensate come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 Parte_2 in CHERASCO il 05/05/2012, iscritto nel registro del detto Comune all'anno 2012, parte I, serie n. 3 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
PRENDE ATTO CHE:
I coniugi dichiarano di avere sistemazioni abitative autonome e distinte, avendo già la IG.ra Pt_2
provveduto a trasferirsi a vivere in altro appartamento sito in Cherasco (CN) Via San Pietro
[...]
n°27;
I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;
I coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio;
I coniugi si accordano sul fatto che i cani di famiglia (entrambi intestati all'anagrafe canina alla IG.ra ma di fatto di “proprietà” di entrambi) continueranno a vivere c/o la residenza del IG. Parte_2 e verranno quindi affidati a quest'ultimo, con facoltà da parte della IG.ra di Parte_1 Parte_2 vistarli e portarli con sé un giorno della settimana dalle ore 14 alle ore 18, con giorno da stabilire entro la domenica precedente la settimana interessata, previo accordo con il IG. Parte_1 compatibilmente con le esigenze e disponibilità di quest'ultimo; a tal proposito le parti si accordano sulla divisione al 50% di tutte le spese veterinarie che dovranno eventualmente essere sostenute per i predetti animali di compagnia;
2 I coniugi dichiarano che i mobili, oggetti e doc varia ancora presenti c/o la residenza del IG. Pt_1 in Bra (CN) Strada Sabecco 1F Bra, ma di esclusiva proprietà della IG.ra , ovvero: N1 Parte_2 tavolo, presente al momento in tavernetta;
N1 freezer a pozzetto, al momento in cantina;
N1 poltrona stoffa color blu;
N1 armadio misure 128x54x240, al momento sito in una delle camere da letto;
N3 oggetti/scaffali in ferro battuto antico sardo;
N3 mobili antichi (cassapanca, macchina cucire, mobile vetrina), al momento siti in tavernetta); cristalleria varia donati dalla mamma della IG.ra alla Pt_2 suddetta, al momento collocata in un mobile in soggiorno;
oggettistica e scatolame vari, di proprietà della signora, siti in mansarda (bilancia pesa neonati, scatole varie con foto e documenti); rimarranno, in attesa di successivo trasloco, momentaneamente custoditi nella abitazione dove attualmente è residente il marito, il quale dovrà restituirli a semplice richiesta della moglie e non sarà comunque responsabile dell'eventuale deterioramento, distruzione o sottrazione dei suddetti beni mobili temporaneamente custoditi;
I coniugi (fatto salvo il punto delle condizioni del presente ricorso relativo ai beni mobili come supra esposto) danno atto di aver già precedentemente risolto ogni altra questione patrimoniale conseguente e/o connessa al matrimonio e rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CHERASCO di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 10/09/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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