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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/11/2025, n. 3120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3120 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 657/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. VA FE Presidente rel.
Dott. Silvia Brat Consigliere
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. e P. IVA , corrente in Chiuro, Via Armisa 15, in Parte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore con l'Avv. Giampiero de Donato Parte_2
(C.F. ) che la rappresenta e difende per procura in atti, elettivamente C.F._1
domiciliata presso la PEC Email_1
APPELLANTE
CONTRO
C.F. e P.I. con sede legale in Sondrio, via Maffei n. 11 F/G Controparte_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2
Marcello CI del Foro di Sondrio (C.F.: pec: CodiceFiscale_2
, fax 0342.512719) ed elettivamente domiciliata presso lo Email_2
studio del difensore in Sondrio, Via Lavizzari n.19;
APPELLATO
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale pagina 1 di 9 Le parti all'udienza del 04.11.2025 ex art. 127 ter e 352 c.p.c. chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
PER IN PERSONA DEL L.R. PRO TEMPORE MASSIMILIANO Parte_1
VAI:
Voglia l'On. Corte d'Appello di Milano
In via Preliminare:
Sospendere l'efficacia esecutiva della Sentenza impugnata, secondo l'art. 283 del c.p.c.
Nel merito:
Riformare la Sentenza impugnata, nelle parti e per i motivi che si descrivono di seguito, e per l'effetto:
1. Condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a restituire a Controparte_1
i documenti, emersi in istruttoria, ancora in suo possesso. Parte_1
2. Accertare e dichiarare che ha negozialmente assunto l'incarico di assistere e CP_1 consigliare l'attrice, su come assolvere gli obblighi dichiarativi previsti dalla normativa tributaria vigente, e di compiere ogni altra attività di sua competenza utile e funzionale al corretto svolgimento dell'attività d'impresa e accertare e dichiarare che la convenuta ha mancato di adempiere agli obblighi di cui al punto precedente, per negligenza, imperizia o imprudenza.
3. Con vittoria di spese di questo giudizio e del precedente, nella misura che risulterà dovuta.
PER OMEGA N PERSONA DEL L.R. PRO TEMPORE : CP_1 CP_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis
Nel merito:
Dichiarare inammissibile ovvero respingere l'appello proposto in quanto infondato in fatto e in diritto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e onorari del grado.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 20.02.2023 conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
chiedendo al Tribunale di Sondrio:
- in via cautelare, la disposizione del sequestro di tutta la documentazione sociale, contabile e fiscale relativa all'attività svolta da detenuta da con conseguente Parte_1 Controparte_1
restituzione della stessa;
- nel merito, l'accertamento relativo all'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti da pagina 2 di 9 nei confronti di con conseguente condanna al risarcimento dei danni subiti. Controparte_1 Pt_1
A fondamento della propria pretesa, l'attore esponeva che, in qualità di società familiare dedita all'attività imprenditoriale di “commercio all'ingrosso di materiale antinfortunistico, prodotti per
l'igiene industriale e della persona, indumenti e calzature da lavoro, bobine di carta asciugante protettiva e detergente, depuratori e condizioni d'aria” si era rivolta a al fine di Controparte_1 ricevere assistenza in merito all'assolvimento degli obblighi dichiarativi previsti dalla normativa tributaria vigente e ad ogni altra attività utile e funzionale, sul piano fiscale e contributivo, al corretto svolgimento dell'attività di impresa.
A partire dal 2017, avendo ricevuto una serie di cartelle esattoriali provenienti dall'Agenzia dell'Entrate, interrogava al fine di ottenere spiegazioni, ricevendo in Parte_1 CP_1
merito soltanto risposte vaghe ed evasive.
A fronte di tale comportamento, l'attore sporgeva denuncia/querela nei confronti di
[...]
e in qualità, rispettivamente, di consulente del lavoro stabilmente inserita CP_3 CP_2
presso la società convenuta e di amministratore unico della stessa, per le ipotesi di reato di cui agli artt.
348 e 646 c.p.
In seguito, si rivolgeva al Tribunale di Sondrio al fine di far “accertare se la fattispecie da qua [fosse] configurabile come reato e provvedere a norma dell'art. 185 c.p.” sul piano del risarcimento.
Si costituiva in giudizio preliminarmente rappresentando di svolgere dagli anni 90 Controparte_1
attività di elaborazione dati per conto di terzi, ad esclusione dell'esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a soggetti iscritti in albi o ordini professionali, per il cui espletamento si avvaleva da oltre vent'anni della stabile collaborazione della sig.ra in qualità di consulente Controparte_3
del lavoro.
Successivamente, contestava ogni addebito di responsabilità, deducendo l'infondatezza della domanda attorea in fatto e in diritto, in ragione della impossibilità di rinvenire all'interno dell'atto introduttivo, neppure sotto forma di mera allegazione, quale fosse, nello specifico, l'attività demandata da Pt_1
gli obblighi assunti nei confronti della controparte, gli obblighi rimasti inadempiuti e il danno asseritamente subito.
Nelle more della celebrazione dell'udienza ex articolo 183 c.p., veniva fissata l'udienza per la discussione relativa alla domanda cautelare formulata da parte attrice. Si costituiva la convenuta, chiedendo il rigetto dell'istanza. All'esito dell'udienza, la domanda di sequestro giudiziario ai sensi dell'art. 670 c.p.c. veniva rigettata.
Celebrata la prima udienza ex articolo 183 c.p.c., venivano concessi alle parti i termini di cui all'articolo 183, comma sesto, c.p.c.
pagina 3 di 9 Veniva successivamente ammesso l'interrogatorio formale del convenuto e la prova testimoniale richiesta dalle parti. Le prove orali venivano assunte all'udienza del 19.03.2024.
La causa veniva, quindi, rinviata per la precisazione delle conclusioni e infine, con ordinanza del
11.10.2024, veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
Il Tribunale di Sondrio pronunciava la sentenza n. 33/2025, pubblicata in data 30.01.2025, con il seguente dispositivo:
- dichiara inammissibile la domanda di restituzione dei documenti formulata dall'attrice;
- rigetta la domanda di accertamento del diritto al risarcimento del danno formulata dall'attrice;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1 liquidate in motivazione per la fase cautelare in € in € 2.299,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge e per il presente giudizio di merito in € 4.237,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Preliminarmente, il giudice di prime cure rilevava la violazione del divieto di domande nuove da parte dell'odierno appellante e dichiarava inammissibile la domanda di restituzione relativa alla documentazione contabile: difatti, a fronte della domanda di restituzione presentata nella parte dell'atto di citazione relativa alle richieste istruttorie e successivamente reiterata nel foglio di precisazione delle conclusioni, la stessa non risultava espressamente riproposta tra le conclusioni dell'atto di citazione relative al merito e neppure all'interno della memoria di cui all'art. 183 comma 6 n.1 c.p.c., che
[...]
aveva omesso di depositare nell'apposita fase del giudizio di primo grado. Parte_1
Nel merito, riteneva, comunque, infondata la domanda relativa all'accertamento del diritto al risarcimento del danno in quanto considerata generica e del tutto priva di qualsivoglia supporto probatorio a sostegno delle pretese fatte valere in giudizio, essendo rimasto indimostrato tanto l'inadempimento ascrivibile alla convenuta, quanto il danno che dallo stesso sarebbe derivato.
Avverso tale sentenza proponeva appello con citazione notificata il Parte_1
04.03.2025, chiedendo la riforma della sentenza per i motivi dedotti.
Si costituiva contestando l'appello e chiedendo la conferma della sentenza. Controparte_1
In via preliminare l'appellante formulava istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza di primo grado ex art. 283 c.p.c.
La Corte d'appello di Milano fissava udienza ex art. 351 c.p.c. il 15.4.2025.
Con memoria in data 14.04.2025 si costituiva in giudizio, quanto alla predetta fase, Controparte_1
contestando quanto dedotto da controparte e chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione formulata.
Con provvedimento reso all'esito dell'udienza la Corte rigettava l'istanza ritenendola infondata sia con riferimento al fumus boni iuris, sia quanto al periculum.
pagina 4 di 9 Successivamente, all'udienza del 08.07.2025 il consigliere istruttore visti gli artt. 127 ter ce 352 c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza del 04.11.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termine perentorio alle parti calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito di note di replica. Assegnava altresì termine perentorio sino alla data del 04.11.2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti. Depositati gli iscritti conclusionali e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del e decisa nella camera di consiglio del 12.11.2025.
Si rende preliminarmente necessario richiamare i motivi di appello formulati da Parte_1
che ha impugnato la statuizione del giudice di prime cure deducendo:
1. L'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui dichiara inammissibile la domanda di restituzione in quanto nuova;
2. L'omessa pronuncia del giudice di prime cure sulle domande relative all'accertamento dell'inadempimento da parte di Controparte_1
3. L'erroneità delle statuizioni relative alle spese.
Nel costituirsi, l'appellato contestava che:
- La domanda di accertamento di inadempimento di cui al secondo motivo di appello deve considerarsi rinunciata, in quanto non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni;
- La domanda risarcitoria deve considerarsi definitivamente abbandonata in questa sede, in quanto, pur essendo stata formulata all'interno del foglio di precisazione delle conclusioni nel corso del primo giudizio, non risulta reiterata all'interno delle richieste di appello.
L'appello è infondato e non è meritevole di accoglimento.
Giova preliminarmente soffermarsi sul primo motivo di appello, con cui ha Parte_1 dedotto l'erroneità della sentenza del giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto la domanda di restituzione inammissibile in quanto nuova.
Questa Corte rileva che la doglianza è fondata sul piano processuale ma, nel merito, la domanda di restituzione non può trovare accoglimento per i motivi che verranno analizzati nel prosieguo.
Nel caso di specie, ha formulato la domanda di restituzione all'interno dell'atto Parte_1
introduttivo del giudizio di primo grado, dove si legge chiaramente, sia pure nella parte relativa alle pagina 5 di 9 istanze cautelari, che lo stesso ha chiesto al Tribunale di “ordinare a di consegnare senza CP_1
ritardo tutta la documentazione in argomento, sia nel caso che l'istanza di sequestro trovi accoglimento, sia che trovi rigetto”.
Ancora, sempre all'interno dell'atto di citazione e, segnatamente, nella parte conclusiva che segue l'esposizione dei fatti come risultanti dalla denuncia-querela presentata dall'odierno appellante, è espressamente enunciato che l'obiettivo della domanda giudiziale era quello di “reimmettere l'attrice nel possesso dei documenti necessari per esercitare correttamente l'attività d'impresa”.
Da ciò consegue che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, la pretesa restitutoria dell'odierno appellante, sia pure in modo caotico e poco esaustivo, risulti già dalle conclusioni dell'atto di citazione e non possa considerarsi come tardivamente introdotta nel corso del giudizio. Né assumono rilievo le considerazioni relative alla mancata produzione della memoria n. 1 di cui all'art. 183 comma
6 c.p.c., potendosi ritenere che attraverso tale omissione l'attore abbia semplicemente ritenuto di non apportare alcuna modifica alle prospettazioni già articolate in fase introduttiva.
Del resto, quand'anche la domanda di restituzione non fosse stata esplicitata nelle apposite sedi, giova dare atto di una consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui “il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale” (Cass. Sez. VI, sent. n. 118 del
07.01.2016).
Nel caso di specie, la prospettazione attorea ha sin da subito riguardato la restituzione dei documenti contabili e fiscali, considerati indispensabili ai fini del prosieguo dell'attività di impresa, rappresentando uno dei motivi conduttori dell'intera domanda giudiziale.
Pertanto, il primo motivo di appello è fondato in relazione ai profili di rito, tuttavia la domanda di restituzione al suo interno formulata deve essere disattesa, in quanto assorbita dal rigetto, nel merito, delle ulteriori pretese fatte valere all'interno del secondo motivo di appello
Difatti, con il secondo motivo di appello, l'odierno appellante si duole che il Tribunale ha omesso di accertare che avesse assunto degli obblighi contrattuali nei suoi confronti e che gli Controparte_1
stessi siano rimasti inadempiuti.
pagina 6 di 9 Sul punto, giova dare atto del fatto che, come condivisibilmente dedotto da controparte, la domanda relativa all'accertamento dell'inadempimento da parte di pur essendo contenuta Controparte_1 all'interno dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, non è stata riproposta all'interno del foglio di precisazione delle conclusioni, dovendosi, pertanto, considerare come abbandonata.
Da ciò consegue che non possa ritenersi integrato il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di prime cure, il quale, come è noto, in forza del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, è tenuto a pronunciarsi su tutta la domanda presentata dalle parti e non oltre i limiti della stessa, come previsto ai sensi dell'art. 112 c.p.c.
Inoltre, anche ove si omettesse di considerare tale aspetto, rileva questa Corte che, a ben guardare, la sentenza di primo grado contiene, sia pure sinteticamente, anche una statuizione relativa al profilo dell'adempimento poiché, come si legge chiaramente nella motivazione, “parte attrice si è [infatti] limitata ad affermare di aver ricevuto cartelle esattoriali per inadempimenti relativi ad IVA, IRAP,
IRPEF dei soci e contributi dei dipendenti per l'importo di € 51.770,23 e che la convenuta non le aveva riconsegnato dei documenti fiscali e contabili, senza tuttavia chiarire la ragione per cui tali asserite circostanze costituirebbero un inadempimento eziologicamente rilevante rispetto al presunto, ma non provato, danno subito, di cui è stato chiesto l'accertamento; in definitiva, pertanto, parte attrice non ha soddisfatto, prima ancora dell'onere della prova sulla stessa gravante relativo al danno, l'onere di allegazione dell'altrui inadempimento”.
In altri termini, l'azione di risarcimento del danno e, prima ancora, l'azione di accertamento dell'inadempimento presuppongono, quanto meno, da parte dell'attore:
- la prova del titolo dal quale deriva l'inadempimento;
- l'allegazione dello stesso, per tale intendendosi una puntuale prospettazione della condotta inadempiente di controparte;
- la prova relativa all'ammontare del danno asseritamente subito;
- la prova relativa alla sussistenza di un nesso eziologico tra il danno e l'inadempimento in questione.
Sul punto, deve rilevarsi che, nel caso di specie, l'appellante né in primo grado né tanto meno in questa sede ha fornito alcuno di tali elementi.
Pertanto, il giudice di prime cure ha condivisibilmente ritenuto che non sia stato prospettato in termini sufficientemente chiari e specifici non soltanto l'ammontare del danno, ma, prima ancora,
l'inadempimento da parte di nei confronti di rispetto ad un impegno Controparte_1 Parte_1
contrattuale rimasto altrettanto generico e indimostrato: difatti, gli obblighi contrattuali nei confronti dell'odierna appellante non sono mai stati dalla stessa definiti né nel corso del primo giudizio né in pagina 7 di 9 questa sede e, ad oggi, risulta del tutto sfornita di prova anche la circostanza secondo cui il mancato pagamento dei tributi sia eziologicamente riconducibile ad una condotta di Controparte_1
Da ultimo, deve rilevarsi che il motivo di appello in questione è formulato ai limiti dell'inammissibilità, non contendendo alcuna puntuale censura alle statuizioni della sentenza e limitandosi a riproporre domande prive di argomentazioni rispetto a quanto già esposto in primo grado.
Deve essere, pertanto, confermata la statuizione del primo giudice relativa al mancato assolvimento degli oneri probatori e di allegazione in capo ad con conseguente conferma della Parte_1
statuizione di primo grado.
Quanto al terzo motivo di appello, lo stesso è manifestamente infondato: invero, è evidente che la condanna alle spese abbia seguito l'ordinario criterio della soccombenza e, pertanto, le statuizioni del giudice di primo grado non si prospettano ingiuste come asserito dall'odierno appellante, e sono, per contro, meritevoli di conferma anche in questa sede.
L'esito della lite vede la soccombenza dell'appellante, che viene quindi condannato ex art 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte, liquidate come in dispositivo sulla base del vigente D.M. n. 55/2014, con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, in rapporto ai valori medi previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
Viene inoltre dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
contro vverso la sentenza del Tribunale di n. 657/2025 così provvede: Controparte_1
1. Rigetta l'appello con conseguente conferma della sentenza di primo grado;
2. Condanna l'appellante alla refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte liquidate in € 1134,00 per fase di studio, € 921,00 per fase introduttiva ed € 1911,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
3. Dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte pagina 8 di 9 dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12.11.2025.
Il Presidente estensore
VA FE
minuta redatta con la collaborazione della Dott.ssa Concetta Battaglia
Magistrato Ordinario in Tirocinio
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. VA FE Presidente rel.
Dott. Silvia Brat Consigliere
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. e P. IVA , corrente in Chiuro, Via Armisa 15, in Parte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore con l'Avv. Giampiero de Donato Parte_2
(C.F. ) che la rappresenta e difende per procura in atti, elettivamente C.F._1
domiciliata presso la PEC Email_1
APPELLANTE
CONTRO
C.F. e P.I. con sede legale in Sondrio, via Maffei n. 11 F/G Controparte_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2
Marcello CI del Foro di Sondrio (C.F.: pec: CodiceFiscale_2
, fax 0342.512719) ed elettivamente domiciliata presso lo Email_2
studio del difensore in Sondrio, Via Lavizzari n.19;
APPELLATO
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale pagina 1 di 9 Le parti all'udienza del 04.11.2025 ex art. 127 ter e 352 c.p.c. chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
PER IN PERSONA DEL L.R. PRO TEMPORE MASSIMILIANO Parte_1
VAI:
Voglia l'On. Corte d'Appello di Milano
In via Preliminare:
Sospendere l'efficacia esecutiva della Sentenza impugnata, secondo l'art. 283 del c.p.c.
Nel merito:
Riformare la Sentenza impugnata, nelle parti e per i motivi che si descrivono di seguito, e per l'effetto:
1. Condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a restituire a Controparte_1
i documenti, emersi in istruttoria, ancora in suo possesso. Parte_1
2. Accertare e dichiarare che ha negozialmente assunto l'incarico di assistere e CP_1 consigliare l'attrice, su come assolvere gli obblighi dichiarativi previsti dalla normativa tributaria vigente, e di compiere ogni altra attività di sua competenza utile e funzionale al corretto svolgimento dell'attività d'impresa e accertare e dichiarare che la convenuta ha mancato di adempiere agli obblighi di cui al punto precedente, per negligenza, imperizia o imprudenza.
3. Con vittoria di spese di questo giudizio e del precedente, nella misura che risulterà dovuta.
PER OMEGA N PERSONA DEL L.R. PRO TEMPORE : CP_1 CP_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis
Nel merito:
Dichiarare inammissibile ovvero respingere l'appello proposto in quanto infondato in fatto e in diritto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e onorari del grado.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 20.02.2023 conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
chiedendo al Tribunale di Sondrio:
- in via cautelare, la disposizione del sequestro di tutta la documentazione sociale, contabile e fiscale relativa all'attività svolta da detenuta da con conseguente Parte_1 Controparte_1
restituzione della stessa;
- nel merito, l'accertamento relativo all'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti da pagina 2 di 9 nei confronti di con conseguente condanna al risarcimento dei danni subiti. Controparte_1 Pt_1
A fondamento della propria pretesa, l'attore esponeva che, in qualità di società familiare dedita all'attività imprenditoriale di “commercio all'ingrosso di materiale antinfortunistico, prodotti per
l'igiene industriale e della persona, indumenti e calzature da lavoro, bobine di carta asciugante protettiva e detergente, depuratori e condizioni d'aria” si era rivolta a al fine di Controparte_1 ricevere assistenza in merito all'assolvimento degli obblighi dichiarativi previsti dalla normativa tributaria vigente e ad ogni altra attività utile e funzionale, sul piano fiscale e contributivo, al corretto svolgimento dell'attività di impresa.
A partire dal 2017, avendo ricevuto una serie di cartelle esattoriali provenienti dall'Agenzia dell'Entrate, interrogava al fine di ottenere spiegazioni, ricevendo in Parte_1 CP_1
merito soltanto risposte vaghe ed evasive.
A fronte di tale comportamento, l'attore sporgeva denuncia/querela nei confronti di
[...]
e in qualità, rispettivamente, di consulente del lavoro stabilmente inserita CP_3 CP_2
presso la società convenuta e di amministratore unico della stessa, per le ipotesi di reato di cui agli artt.
348 e 646 c.p.
In seguito, si rivolgeva al Tribunale di Sondrio al fine di far “accertare se la fattispecie da qua [fosse] configurabile come reato e provvedere a norma dell'art. 185 c.p.” sul piano del risarcimento.
Si costituiva in giudizio preliminarmente rappresentando di svolgere dagli anni 90 Controparte_1
attività di elaborazione dati per conto di terzi, ad esclusione dell'esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a soggetti iscritti in albi o ordini professionali, per il cui espletamento si avvaleva da oltre vent'anni della stabile collaborazione della sig.ra in qualità di consulente Controparte_3
del lavoro.
Successivamente, contestava ogni addebito di responsabilità, deducendo l'infondatezza della domanda attorea in fatto e in diritto, in ragione della impossibilità di rinvenire all'interno dell'atto introduttivo, neppure sotto forma di mera allegazione, quale fosse, nello specifico, l'attività demandata da Pt_1
gli obblighi assunti nei confronti della controparte, gli obblighi rimasti inadempiuti e il danno asseritamente subito.
Nelle more della celebrazione dell'udienza ex articolo 183 c.p., veniva fissata l'udienza per la discussione relativa alla domanda cautelare formulata da parte attrice. Si costituiva la convenuta, chiedendo il rigetto dell'istanza. All'esito dell'udienza, la domanda di sequestro giudiziario ai sensi dell'art. 670 c.p.c. veniva rigettata.
Celebrata la prima udienza ex articolo 183 c.p.c., venivano concessi alle parti i termini di cui all'articolo 183, comma sesto, c.p.c.
pagina 3 di 9 Veniva successivamente ammesso l'interrogatorio formale del convenuto e la prova testimoniale richiesta dalle parti. Le prove orali venivano assunte all'udienza del 19.03.2024.
La causa veniva, quindi, rinviata per la precisazione delle conclusioni e infine, con ordinanza del
11.10.2024, veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
Il Tribunale di Sondrio pronunciava la sentenza n. 33/2025, pubblicata in data 30.01.2025, con il seguente dispositivo:
- dichiara inammissibile la domanda di restituzione dei documenti formulata dall'attrice;
- rigetta la domanda di accertamento del diritto al risarcimento del danno formulata dall'attrice;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1 liquidate in motivazione per la fase cautelare in € in € 2.299,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge e per il presente giudizio di merito in € 4.237,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Preliminarmente, il giudice di prime cure rilevava la violazione del divieto di domande nuove da parte dell'odierno appellante e dichiarava inammissibile la domanda di restituzione relativa alla documentazione contabile: difatti, a fronte della domanda di restituzione presentata nella parte dell'atto di citazione relativa alle richieste istruttorie e successivamente reiterata nel foglio di precisazione delle conclusioni, la stessa non risultava espressamente riproposta tra le conclusioni dell'atto di citazione relative al merito e neppure all'interno della memoria di cui all'art. 183 comma 6 n.1 c.p.c., che
[...]
aveva omesso di depositare nell'apposita fase del giudizio di primo grado. Parte_1
Nel merito, riteneva, comunque, infondata la domanda relativa all'accertamento del diritto al risarcimento del danno in quanto considerata generica e del tutto priva di qualsivoglia supporto probatorio a sostegno delle pretese fatte valere in giudizio, essendo rimasto indimostrato tanto l'inadempimento ascrivibile alla convenuta, quanto il danno che dallo stesso sarebbe derivato.
Avverso tale sentenza proponeva appello con citazione notificata il Parte_1
04.03.2025, chiedendo la riforma della sentenza per i motivi dedotti.
Si costituiva contestando l'appello e chiedendo la conferma della sentenza. Controparte_1
In via preliminare l'appellante formulava istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza di primo grado ex art. 283 c.p.c.
La Corte d'appello di Milano fissava udienza ex art. 351 c.p.c. il 15.4.2025.
Con memoria in data 14.04.2025 si costituiva in giudizio, quanto alla predetta fase, Controparte_1
contestando quanto dedotto da controparte e chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione formulata.
Con provvedimento reso all'esito dell'udienza la Corte rigettava l'istanza ritenendola infondata sia con riferimento al fumus boni iuris, sia quanto al periculum.
pagina 4 di 9 Successivamente, all'udienza del 08.07.2025 il consigliere istruttore visti gli artt. 127 ter ce 352 c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza del 04.11.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termine perentorio alle parti calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito di note di replica. Assegnava altresì termine perentorio sino alla data del 04.11.2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti. Depositati gli iscritti conclusionali e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del e decisa nella camera di consiglio del 12.11.2025.
Si rende preliminarmente necessario richiamare i motivi di appello formulati da Parte_1
che ha impugnato la statuizione del giudice di prime cure deducendo:
1. L'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui dichiara inammissibile la domanda di restituzione in quanto nuova;
2. L'omessa pronuncia del giudice di prime cure sulle domande relative all'accertamento dell'inadempimento da parte di Controparte_1
3. L'erroneità delle statuizioni relative alle spese.
Nel costituirsi, l'appellato contestava che:
- La domanda di accertamento di inadempimento di cui al secondo motivo di appello deve considerarsi rinunciata, in quanto non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni;
- La domanda risarcitoria deve considerarsi definitivamente abbandonata in questa sede, in quanto, pur essendo stata formulata all'interno del foglio di precisazione delle conclusioni nel corso del primo giudizio, non risulta reiterata all'interno delle richieste di appello.
L'appello è infondato e non è meritevole di accoglimento.
Giova preliminarmente soffermarsi sul primo motivo di appello, con cui ha Parte_1 dedotto l'erroneità della sentenza del giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto la domanda di restituzione inammissibile in quanto nuova.
Questa Corte rileva che la doglianza è fondata sul piano processuale ma, nel merito, la domanda di restituzione non può trovare accoglimento per i motivi che verranno analizzati nel prosieguo.
Nel caso di specie, ha formulato la domanda di restituzione all'interno dell'atto Parte_1
introduttivo del giudizio di primo grado, dove si legge chiaramente, sia pure nella parte relativa alle pagina 5 di 9 istanze cautelari, che lo stesso ha chiesto al Tribunale di “ordinare a di consegnare senza CP_1
ritardo tutta la documentazione in argomento, sia nel caso che l'istanza di sequestro trovi accoglimento, sia che trovi rigetto”.
Ancora, sempre all'interno dell'atto di citazione e, segnatamente, nella parte conclusiva che segue l'esposizione dei fatti come risultanti dalla denuncia-querela presentata dall'odierno appellante, è espressamente enunciato che l'obiettivo della domanda giudiziale era quello di “reimmettere l'attrice nel possesso dei documenti necessari per esercitare correttamente l'attività d'impresa”.
Da ciò consegue che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, la pretesa restitutoria dell'odierno appellante, sia pure in modo caotico e poco esaustivo, risulti già dalle conclusioni dell'atto di citazione e non possa considerarsi come tardivamente introdotta nel corso del giudizio. Né assumono rilievo le considerazioni relative alla mancata produzione della memoria n. 1 di cui all'art. 183 comma
6 c.p.c., potendosi ritenere che attraverso tale omissione l'attore abbia semplicemente ritenuto di non apportare alcuna modifica alle prospettazioni già articolate in fase introduttiva.
Del resto, quand'anche la domanda di restituzione non fosse stata esplicitata nelle apposite sedi, giova dare atto di una consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui “il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale” (Cass. Sez. VI, sent. n. 118 del
07.01.2016).
Nel caso di specie, la prospettazione attorea ha sin da subito riguardato la restituzione dei documenti contabili e fiscali, considerati indispensabili ai fini del prosieguo dell'attività di impresa, rappresentando uno dei motivi conduttori dell'intera domanda giudiziale.
Pertanto, il primo motivo di appello è fondato in relazione ai profili di rito, tuttavia la domanda di restituzione al suo interno formulata deve essere disattesa, in quanto assorbita dal rigetto, nel merito, delle ulteriori pretese fatte valere all'interno del secondo motivo di appello
Difatti, con il secondo motivo di appello, l'odierno appellante si duole che il Tribunale ha omesso di accertare che avesse assunto degli obblighi contrattuali nei suoi confronti e che gli Controparte_1
stessi siano rimasti inadempiuti.
pagina 6 di 9 Sul punto, giova dare atto del fatto che, come condivisibilmente dedotto da controparte, la domanda relativa all'accertamento dell'inadempimento da parte di pur essendo contenuta Controparte_1 all'interno dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, non è stata riproposta all'interno del foglio di precisazione delle conclusioni, dovendosi, pertanto, considerare come abbandonata.
Da ciò consegue che non possa ritenersi integrato il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di prime cure, il quale, come è noto, in forza del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, è tenuto a pronunciarsi su tutta la domanda presentata dalle parti e non oltre i limiti della stessa, come previsto ai sensi dell'art. 112 c.p.c.
Inoltre, anche ove si omettesse di considerare tale aspetto, rileva questa Corte che, a ben guardare, la sentenza di primo grado contiene, sia pure sinteticamente, anche una statuizione relativa al profilo dell'adempimento poiché, come si legge chiaramente nella motivazione, “parte attrice si è [infatti] limitata ad affermare di aver ricevuto cartelle esattoriali per inadempimenti relativi ad IVA, IRAP,
IRPEF dei soci e contributi dei dipendenti per l'importo di € 51.770,23 e che la convenuta non le aveva riconsegnato dei documenti fiscali e contabili, senza tuttavia chiarire la ragione per cui tali asserite circostanze costituirebbero un inadempimento eziologicamente rilevante rispetto al presunto, ma non provato, danno subito, di cui è stato chiesto l'accertamento; in definitiva, pertanto, parte attrice non ha soddisfatto, prima ancora dell'onere della prova sulla stessa gravante relativo al danno, l'onere di allegazione dell'altrui inadempimento”.
In altri termini, l'azione di risarcimento del danno e, prima ancora, l'azione di accertamento dell'inadempimento presuppongono, quanto meno, da parte dell'attore:
- la prova del titolo dal quale deriva l'inadempimento;
- l'allegazione dello stesso, per tale intendendosi una puntuale prospettazione della condotta inadempiente di controparte;
- la prova relativa all'ammontare del danno asseritamente subito;
- la prova relativa alla sussistenza di un nesso eziologico tra il danno e l'inadempimento in questione.
Sul punto, deve rilevarsi che, nel caso di specie, l'appellante né in primo grado né tanto meno in questa sede ha fornito alcuno di tali elementi.
Pertanto, il giudice di prime cure ha condivisibilmente ritenuto che non sia stato prospettato in termini sufficientemente chiari e specifici non soltanto l'ammontare del danno, ma, prima ancora,
l'inadempimento da parte di nei confronti di rispetto ad un impegno Controparte_1 Parte_1
contrattuale rimasto altrettanto generico e indimostrato: difatti, gli obblighi contrattuali nei confronti dell'odierna appellante non sono mai stati dalla stessa definiti né nel corso del primo giudizio né in pagina 7 di 9 questa sede e, ad oggi, risulta del tutto sfornita di prova anche la circostanza secondo cui il mancato pagamento dei tributi sia eziologicamente riconducibile ad una condotta di Controparte_1
Da ultimo, deve rilevarsi che il motivo di appello in questione è formulato ai limiti dell'inammissibilità, non contendendo alcuna puntuale censura alle statuizioni della sentenza e limitandosi a riproporre domande prive di argomentazioni rispetto a quanto già esposto in primo grado.
Deve essere, pertanto, confermata la statuizione del primo giudice relativa al mancato assolvimento degli oneri probatori e di allegazione in capo ad con conseguente conferma della Parte_1
statuizione di primo grado.
Quanto al terzo motivo di appello, lo stesso è manifestamente infondato: invero, è evidente che la condanna alle spese abbia seguito l'ordinario criterio della soccombenza e, pertanto, le statuizioni del giudice di primo grado non si prospettano ingiuste come asserito dall'odierno appellante, e sono, per contro, meritevoli di conferma anche in questa sede.
L'esito della lite vede la soccombenza dell'appellante, che viene quindi condannato ex art 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte, liquidate come in dispositivo sulla base del vigente D.M. n. 55/2014, con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, in rapporto ai valori medi previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
Viene inoltre dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
contro vverso la sentenza del Tribunale di n. 657/2025 così provvede: Controparte_1
1. Rigetta l'appello con conseguente conferma della sentenza di primo grado;
2. Condanna l'appellante alla refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte liquidate in € 1134,00 per fase di studio, € 921,00 per fase introduttiva ed € 1911,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
3. Dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte pagina 8 di 9 dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12.11.2025.
Il Presidente estensore
VA FE
minuta redatta con la collaborazione della Dott.ssa Concetta Battaglia
Magistrato Ordinario in Tirocinio
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