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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 08/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3219/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3219/2023
Oggi 8 gennaio 2025 ad ore 9,30 innanzi al dott. Dario Giuseppe Rapino, sono comparsi:
Per l'avv. SCHIONA LUCIO, il quale si riporta agli difensivi, e così Parte_1 rassegna le proprie conclusioni: "conclude richiamando la domanda e le precisazioni rese, e così per l'accoglimento della domanda come libellata, e per la condanna del al risarcimento, Controparte_1 per qualunque titolo e/o ragione sarà ravvisata, di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal
Dr. , nessuno escluso, nella misura indicata in citazione o in altra di giustizia;
con Parte_1 condanna alle spese di lite".
Chiede che la causa sia decisa.
Per l'avv. CAPOBIANCO ANTONIO, il quale conclude riportandosi agli Controparte_1 scritti difensivi in atti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice riserva sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. da depositarsi all'esito della odierna Camera di Consiglio.
Il Giudice
dott. Dario Giuseppe Rapino
Alle ore 15,55, nell'assenza delle parti, viene riaperto il presente verbale, onde darsi atto del deposito della sentenza, che ne costituisce parte integrante e sostanziale e di cui è data lettura.
Verbale chiuso alle ore 16,00.
Il Giudice
dott. Dario Giuseppe Rapino
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Giuseppe Rapino ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3219/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCHIONA Parte_1 C.F._1
LUCIO e dell'avv. GIADA PELLEGRINO, elettivamente domiciliato in VIALE G. MARCONI 29,
, presso i difensori CP_1
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPOBIANCO Controparte_1 P.IVA_1
ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIA VENEZIA N. 10, , presso il difensore CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. I fatti di causa possono così compendiarsi:
evoca in giudizio innanzi a questo Tribunale il al fine di sentirlo Parte_1 Controparte_1 condannare al pagamento in proprio favore della complessiva somma di € 59.615,29 a titolo di risarcimento dei danni biologici e patrimoniali patiti a seguito della caduta avvenuta in data 29/5/2022 in Via Nicola Fabrizi. All'uopo esponeva che il sinistro era stato causato dalla presenza di uno scivolo di raccordo tra il marciapiede e la carreggiata, realizzato in contrasto con la vigente disciplina in materia e, più precisamente, per difetto di colorazione diversa dal manto bituminoso sottostante e per presenza di una pendenza superiore a quella massima consentita, il che rendeva la condizione della cosa non percepibile ed evitabile, la cui responsabilità va ascritta all'Ente proprietario della strada nonché suo custode.
pagina 2 di 7 Nel costituirsi in giudizio, il conclude per il rigetto della domanda ovvero, subordinatamente, CP_1 per l'affermazione del concorso causale dell'attore nella produzione dell'evento.
Nel merito, obietta che la dinamica dell'incidente non appare sufficientemente chiara e dettagliata, benchè, in ogni caso, vada rilevata l'assenza nel manufatto dei caratteri propri dell'insidia, essendo lo stesso manufatto ben percepibile da un pedone di media avvedutezza, sicchè il danno lamentato deve attribuirsi alla condotta negligente e disattenta del danneggiato, circostanza questa sufficiente ad elidere il nesso di causalità tra danno e bene oggetto di custodia.
Istruita a mezzo di produzioni documentali e prove orali, la causa, sulle conclusioni rassegnate come in atti, è pervenuta a decisione.
2. In fatto, può ritenersi acclarato, alla luce della testimonianza resa dall'unico teste oculare presente
, non contraddetta da altre evidenze istruttorie difformi o contrastanti, che nella Testimone_1 mattina del giorno 29 maggio 2022 l'attore restò vittima di una caduta su uno Parte_1
scivolo che dal marciapiede portava alla carreggiata di Via Fabrizi;
come risulta dalla documentazione sanitaria in atti, nella circostanza l'attore riportava la “frattura basicervicale del femore di destra”.
Interveniva successivamente al fatto una pattuglia della PM, che redigeva la relazione in atti.
Il manufatto in parola risulta ben documentato dalle produzioni fotografiche allegate ai rispettivi fascicoli e così descritto nella perizia di parte attrice a firma del consulente (non fatta Persona_1 oggetto di specifica contestazione della controparte): “nel punto di caduta si rileva la presenza di una
“rampa” di raccordo tra marciapiede e piano carrabile, realizzata in bitume così come il piano stradale, con il cui livello conseguentemente si confonde e/o comunque non si distingue, avente un'altezza di cm. 5, ampiezza di cm. 295 e piano inclinato di cm. 38, mentre il marciapiede ha un dislivello di 6 cm. rispetto al piano stradale”.
In sostanza, l'attore contesta le seguenti difformità del manufatto rispetto a quanto previsto dalle norme regolamentari in tema (DM 236/1989 e DM 503/1996):
lunghezza e larghezza della rampa;
percentuale di variazione di livello della stessa rispetto al piano stradale: in particolare la rampa realizzata dal risulta di una pendenza superiore al 40% in CP_1
contrasto con la normativa che prevede una pendenza massima del 15%; non è stata utilizzata una colorazione diversa dello scivolo, sì da renderlo visibile ai pedoni e soprattutto non confondibile con il piano stradale;
risulta assente un piano di raccordo continuo con il piano carrabile, necessario a rendere percepibile la rampa per i pedoni;
risultano assenti le rampette e gli inviti dei cigli dei marciapiedi.
pagina 3 di 7 3. Nella specie si verte in materia di responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., la quale ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma
è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato (Cassazione civile, sez. III,
19/05/2011, n. 11016).
È parimenti noto che l'art. 2051 c.c. onera il danneggiato di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 15389 del 13/07/2011) ovvero del fatto del terzo.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità sottolinea come in tema di responsabilità civile per danni cagionati da cose in custodia, per aversi caso fortuito o il fatto del terzo occorre che il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento (ad es. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5658 del 09/03/2010).
Più nello specifico, gli enti proprietari delle strade, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.
285, devono - salvo che nell'ipotesi di concessione prevista dal comma 3 della predetta norma - provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e delle relative pertinenze;
c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. Trattasi di obbligo derivante dal mero fatto di essere proprietari, il quale può concorrere con ulteriori obblighi (e, quindi, con ulteriori cause di responsabilità) del medesimo ente o di altri, derivanti da altre normative e, in particolare, dalla disciplina dettata dall'art. 2051 cod. civ.
Spetta all'ente proprietario provare di aver assolto, con efficace diligenza, all'attività di sorveglianza al fine di garantire la sicurezza dell'uso della strada, comprese le opportune indicazioni di attenzione nel pagina 4 di 7 caso di dislivelli accentuati della pavimentazione, e dell'attività di manutenzione della stessa onde eliminare le anomalie più pericolose e prevedibili, potenziando di conseguenza diligentemente anche l'illuminazione notturna e la pulizia della strada onde consentirne la visibilità.
Riassumendo la quaestio sottoposta a vaglio giudiziale, sotto un profilo astratto e generale, e seguendo l'indirizzo costantemente affermato dalla EM OR, rispetto alle strade aperte al pubblico transito, va ritenuto che la disciplina di cui all'art. 2051 cod. civ. è applicabile in riferimento alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo configurabile il caso fortuito in relazione a quelle situazioni provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificatamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere. Pertanto, in conformità a quanto statuito dalla EM OR , il danneggiato che invochi la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. contro una P.A. (o il gestore), in relazione a danno originatosi da bene demaniale o patrimoniale soggetto ad uso generale e diretto della collettività, non è onerato della dimostrazione della certificazione del danno in conseguenza dell'esistenza di una situazione qualificabile come insidia o trabocchetto, dovendo esclusivamente provare – come avviene di regola per le ipotesi di responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia – l'evento dannoso e l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento suddetto. Trattandosi di un'ipotesi si responsabilità oggettiva, la P.A . per liberarsi dalla presunzione gravante su di essa, deve dare la prova del fortuito e quindi dimostrare mancanza di colpa, che emerge sul piano del raffronto tra lo sforzo diligente necessario per prevenire ed evitare l'evento e la condotta mantenuta (cfr. Cass. 20 gennaio
2006, 3651).
3-1. Orbene, tornando alla fattispecie concreta, ai fini dell'accertamento della responsabilità del convenuto, non appare decisiva la invocata circostanza che la rampa di CP_1
collegamento tra il marciapiede e la sottostante carreggiata non sia stata realizzata conformemente alle disposizioni del citato DM n. 236/1989, cui espressamente rinvia il DM n.
503/1996.
Invero, la normativa di che trattasi, come recita l'intitolazione del DM 236, è volta a prescrivere le “tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche”.
pagina 5 di 7 L'art 2 specifica, inoltre, che:
“Ai fini del presente decreto:
A) Per barriere architettoniche si intendono:
a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi”.
Non appartenendo il a nessuna delle categorie destinatarie della disciplina in Parte_1
parola, mirante alla speciale tutela in favore delle persone con mobilità ridotta e quindi maggiormente esposte al rischio di caduta, nel qual caso l'aspetto normativo avrebbe avuto decisivo rilievo in punto di affermazione di oggettiva pericolosità della cosa , nel presente caso la valutazione di tale pericolosità soggiace a canoni per così dire ordinari.
Come rammentato dalla EM OR nella pronuncia del 7 gennaio 2016 (ordinanza n. 56), nei casi in cui il danno non sia effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.
Se così è, riesce disagevole immaginare la ragione per la quale uno scivolo dal marciapiede alla strada, per quanto di eccessiva pendenza o non appositamente segnalato, possa assumere il ruolo di causa efficiente della caduta (né l'attore si è premurato di allegare e comprovare tale aspetto), dovendosi anzi osservare che è molto più probabile una caduta determinata dal dislivello netto tra marciapiede e strada rispetto ad un dislivello graduale.
pagina 6 di 7 Occorre così giungere alla conclusione che il sinistro sia da ascrivere a disattenzione del pedone, dovendosi escludere la responsabilità civile della Pubblica Amministrazione, per danni causati a persone che transitano su pubbliche strade, anche nel caso di danni cagionati dai cosiddetti trabocchetti di proprietà dell'ente pubblico, ove l'evento dannoso si sia verificato per negligenza e disattenzione dell'utente della pubblica via. In tale caso, infatti, gli effetti dannosi dell'evento sono riferibili esclusivamente o in parte al fatto e colpa dell'utente medesimo, in virtù del principio di autoresponsabilità, che costituisce la frontiera estrema della responsabilità civile, normativamente segnata dall'art.1227 cod. civ., in forza del quale ognuno deve risentire nella propria sfera giuridica delle conseguenze della mancata adozione delle cautele e delle regole di comune prudenza che identificano il contenuto di diligenza esigibile dal soggetto giuridico nei comportamenti adottati nella vita sociale.
Il principio di autoresponsabilità è desumibile non solo dall'art. 1227 c.c. ma anche dal dovere di solidarietà sociale sancito dall'art. 2 Cost., che si risolve in uno strumento per indurre anche gli eventuali danneggiati a contribuire affinché un pregiudizio non si verifichi ed è finalizzato ad ottenere una migliore ripartizione dei compiti tra danneggiante e vittima (Cassazione civile , sez. III, sentenza
29.11.2011 n° 25239).
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le vigenti tariffe forensi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
la domanda attrice
CONDANNA
l'attore alla refusione delle spese processuali in favore del convenuto, che si liquidano in complessivi €
5.000,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Pescara, 8 gennaio 2025
Il Giudice dott. Dario Giuseppe Rapino
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3219/2023
Oggi 8 gennaio 2025 ad ore 9,30 innanzi al dott. Dario Giuseppe Rapino, sono comparsi:
Per l'avv. SCHIONA LUCIO, il quale si riporta agli difensivi, e così Parte_1 rassegna le proprie conclusioni: "conclude richiamando la domanda e le precisazioni rese, e così per l'accoglimento della domanda come libellata, e per la condanna del al risarcimento, Controparte_1 per qualunque titolo e/o ragione sarà ravvisata, di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal
Dr. , nessuno escluso, nella misura indicata in citazione o in altra di giustizia;
con Parte_1 condanna alle spese di lite".
Chiede che la causa sia decisa.
Per l'avv. CAPOBIANCO ANTONIO, il quale conclude riportandosi agli Controparte_1 scritti difensivi in atti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice riserva sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. da depositarsi all'esito della odierna Camera di Consiglio.
Il Giudice
dott. Dario Giuseppe Rapino
Alle ore 15,55, nell'assenza delle parti, viene riaperto il presente verbale, onde darsi atto del deposito della sentenza, che ne costituisce parte integrante e sostanziale e di cui è data lettura.
Verbale chiuso alle ore 16,00.
Il Giudice
dott. Dario Giuseppe Rapino
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Giuseppe Rapino ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3219/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCHIONA Parte_1 C.F._1
LUCIO e dell'avv. GIADA PELLEGRINO, elettivamente domiciliato in VIALE G. MARCONI 29,
, presso i difensori CP_1
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPOBIANCO Controparte_1 P.IVA_1
ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIA VENEZIA N. 10, , presso il difensore CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. I fatti di causa possono così compendiarsi:
evoca in giudizio innanzi a questo Tribunale il al fine di sentirlo Parte_1 Controparte_1 condannare al pagamento in proprio favore della complessiva somma di € 59.615,29 a titolo di risarcimento dei danni biologici e patrimoniali patiti a seguito della caduta avvenuta in data 29/5/2022 in Via Nicola Fabrizi. All'uopo esponeva che il sinistro era stato causato dalla presenza di uno scivolo di raccordo tra il marciapiede e la carreggiata, realizzato in contrasto con la vigente disciplina in materia e, più precisamente, per difetto di colorazione diversa dal manto bituminoso sottostante e per presenza di una pendenza superiore a quella massima consentita, il che rendeva la condizione della cosa non percepibile ed evitabile, la cui responsabilità va ascritta all'Ente proprietario della strada nonché suo custode.
pagina 2 di 7 Nel costituirsi in giudizio, il conclude per il rigetto della domanda ovvero, subordinatamente, CP_1 per l'affermazione del concorso causale dell'attore nella produzione dell'evento.
Nel merito, obietta che la dinamica dell'incidente non appare sufficientemente chiara e dettagliata, benchè, in ogni caso, vada rilevata l'assenza nel manufatto dei caratteri propri dell'insidia, essendo lo stesso manufatto ben percepibile da un pedone di media avvedutezza, sicchè il danno lamentato deve attribuirsi alla condotta negligente e disattenta del danneggiato, circostanza questa sufficiente ad elidere il nesso di causalità tra danno e bene oggetto di custodia.
Istruita a mezzo di produzioni documentali e prove orali, la causa, sulle conclusioni rassegnate come in atti, è pervenuta a decisione.
2. In fatto, può ritenersi acclarato, alla luce della testimonianza resa dall'unico teste oculare presente
, non contraddetta da altre evidenze istruttorie difformi o contrastanti, che nella Testimone_1 mattina del giorno 29 maggio 2022 l'attore restò vittima di una caduta su uno Parte_1
scivolo che dal marciapiede portava alla carreggiata di Via Fabrizi;
come risulta dalla documentazione sanitaria in atti, nella circostanza l'attore riportava la “frattura basicervicale del femore di destra”.
Interveniva successivamente al fatto una pattuglia della PM, che redigeva la relazione in atti.
Il manufatto in parola risulta ben documentato dalle produzioni fotografiche allegate ai rispettivi fascicoli e così descritto nella perizia di parte attrice a firma del consulente (non fatta Persona_1 oggetto di specifica contestazione della controparte): “nel punto di caduta si rileva la presenza di una
“rampa” di raccordo tra marciapiede e piano carrabile, realizzata in bitume così come il piano stradale, con il cui livello conseguentemente si confonde e/o comunque non si distingue, avente un'altezza di cm. 5, ampiezza di cm. 295 e piano inclinato di cm. 38, mentre il marciapiede ha un dislivello di 6 cm. rispetto al piano stradale”.
In sostanza, l'attore contesta le seguenti difformità del manufatto rispetto a quanto previsto dalle norme regolamentari in tema (DM 236/1989 e DM 503/1996):
lunghezza e larghezza della rampa;
percentuale di variazione di livello della stessa rispetto al piano stradale: in particolare la rampa realizzata dal risulta di una pendenza superiore al 40% in CP_1
contrasto con la normativa che prevede una pendenza massima del 15%; non è stata utilizzata una colorazione diversa dello scivolo, sì da renderlo visibile ai pedoni e soprattutto non confondibile con il piano stradale;
risulta assente un piano di raccordo continuo con il piano carrabile, necessario a rendere percepibile la rampa per i pedoni;
risultano assenti le rampette e gli inviti dei cigli dei marciapiedi.
pagina 3 di 7 3. Nella specie si verte in materia di responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., la quale ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma
è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato (Cassazione civile, sez. III,
19/05/2011, n. 11016).
È parimenti noto che l'art. 2051 c.c. onera il danneggiato di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 15389 del 13/07/2011) ovvero del fatto del terzo.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità sottolinea come in tema di responsabilità civile per danni cagionati da cose in custodia, per aversi caso fortuito o il fatto del terzo occorre che il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento (ad es. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5658 del 09/03/2010).
Più nello specifico, gli enti proprietari delle strade, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.
285, devono - salvo che nell'ipotesi di concessione prevista dal comma 3 della predetta norma - provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e delle relative pertinenze;
c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. Trattasi di obbligo derivante dal mero fatto di essere proprietari, il quale può concorrere con ulteriori obblighi (e, quindi, con ulteriori cause di responsabilità) del medesimo ente o di altri, derivanti da altre normative e, in particolare, dalla disciplina dettata dall'art. 2051 cod. civ.
Spetta all'ente proprietario provare di aver assolto, con efficace diligenza, all'attività di sorveglianza al fine di garantire la sicurezza dell'uso della strada, comprese le opportune indicazioni di attenzione nel pagina 4 di 7 caso di dislivelli accentuati della pavimentazione, e dell'attività di manutenzione della stessa onde eliminare le anomalie più pericolose e prevedibili, potenziando di conseguenza diligentemente anche l'illuminazione notturna e la pulizia della strada onde consentirne la visibilità.
Riassumendo la quaestio sottoposta a vaglio giudiziale, sotto un profilo astratto e generale, e seguendo l'indirizzo costantemente affermato dalla EM OR, rispetto alle strade aperte al pubblico transito, va ritenuto che la disciplina di cui all'art. 2051 cod. civ. è applicabile in riferimento alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo configurabile il caso fortuito in relazione a quelle situazioni provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificatamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere. Pertanto, in conformità a quanto statuito dalla EM OR , il danneggiato che invochi la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. contro una P.A. (o il gestore), in relazione a danno originatosi da bene demaniale o patrimoniale soggetto ad uso generale e diretto della collettività, non è onerato della dimostrazione della certificazione del danno in conseguenza dell'esistenza di una situazione qualificabile come insidia o trabocchetto, dovendo esclusivamente provare – come avviene di regola per le ipotesi di responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia – l'evento dannoso e l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento suddetto. Trattandosi di un'ipotesi si responsabilità oggettiva, la P.A . per liberarsi dalla presunzione gravante su di essa, deve dare la prova del fortuito e quindi dimostrare mancanza di colpa, che emerge sul piano del raffronto tra lo sforzo diligente necessario per prevenire ed evitare l'evento e la condotta mantenuta (cfr. Cass. 20 gennaio
2006, 3651).
3-1. Orbene, tornando alla fattispecie concreta, ai fini dell'accertamento della responsabilità del convenuto, non appare decisiva la invocata circostanza che la rampa di CP_1
collegamento tra il marciapiede e la sottostante carreggiata non sia stata realizzata conformemente alle disposizioni del citato DM n. 236/1989, cui espressamente rinvia il DM n.
503/1996.
Invero, la normativa di che trattasi, come recita l'intitolazione del DM 236, è volta a prescrivere le “tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche”.
pagina 5 di 7 L'art 2 specifica, inoltre, che:
“Ai fini del presente decreto:
A) Per barriere architettoniche si intendono:
a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi”.
Non appartenendo il a nessuna delle categorie destinatarie della disciplina in Parte_1
parola, mirante alla speciale tutela in favore delle persone con mobilità ridotta e quindi maggiormente esposte al rischio di caduta, nel qual caso l'aspetto normativo avrebbe avuto decisivo rilievo in punto di affermazione di oggettiva pericolosità della cosa , nel presente caso la valutazione di tale pericolosità soggiace a canoni per così dire ordinari.
Come rammentato dalla EM OR nella pronuncia del 7 gennaio 2016 (ordinanza n. 56), nei casi in cui il danno non sia effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.
Se così è, riesce disagevole immaginare la ragione per la quale uno scivolo dal marciapiede alla strada, per quanto di eccessiva pendenza o non appositamente segnalato, possa assumere il ruolo di causa efficiente della caduta (né l'attore si è premurato di allegare e comprovare tale aspetto), dovendosi anzi osservare che è molto più probabile una caduta determinata dal dislivello netto tra marciapiede e strada rispetto ad un dislivello graduale.
pagina 6 di 7 Occorre così giungere alla conclusione che il sinistro sia da ascrivere a disattenzione del pedone, dovendosi escludere la responsabilità civile della Pubblica Amministrazione, per danni causati a persone che transitano su pubbliche strade, anche nel caso di danni cagionati dai cosiddetti trabocchetti di proprietà dell'ente pubblico, ove l'evento dannoso si sia verificato per negligenza e disattenzione dell'utente della pubblica via. In tale caso, infatti, gli effetti dannosi dell'evento sono riferibili esclusivamente o in parte al fatto e colpa dell'utente medesimo, in virtù del principio di autoresponsabilità, che costituisce la frontiera estrema della responsabilità civile, normativamente segnata dall'art.1227 cod. civ., in forza del quale ognuno deve risentire nella propria sfera giuridica delle conseguenze della mancata adozione delle cautele e delle regole di comune prudenza che identificano il contenuto di diligenza esigibile dal soggetto giuridico nei comportamenti adottati nella vita sociale.
Il principio di autoresponsabilità è desumibile non solo dall'art. 1227 c.c. ma anche dal dovere di solidarietà sociale sancito dall'art. 2 Cost., che si risolve in uno strumento per indurre anche gli eventuali danneggiati a contribuire affinché un pregiudizio non si verifichi ed è finalizzato ad ottenere una migliore ripartizione dei compiti tra danneggiante e vittima (Cassazione civile , sez. III, sentenza
29.11.2011 n° 25239).
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le vigenti tariffe forensi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
la domanda attrice
CONDANNA
l'attore alla refusione delle spese processuali in favore del convenuto, che si liquidano in complessivi €
5.000,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Pescara, 8 gennaio 2025
Il Giudice dott. Dario Giuseppe Rapino
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