Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 2993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2993 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti della controversia iscritta al n. 6418/2024 R.G.
posto che con ordinanza del 24.1.2025 l'udienza in prosieguo precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito delle “note scritte” fino al 16.4.2025;
lette le “note scritte” depositate da parte ricorrente entro tale termine;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata causa
TRA
, nato ad [...] il [...] C.F.: , rappresentato Parte_1 C.F._1 e difeso dall'avv. Simona Castellano
- ricorrente -
E
, in persona del p.t. Controparte_1 CP_2
- contumace -
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.03.2024, il ricorrente ha dedotto di lavorare alle dipendenze del convenuto a tempo indeterminato in qualità di Educatore (classe di concorso LO30 CP_1 «Pedagogia e didattiche speciali dell'insegnamento, ordine scuola PPPP) dall'1.9.2015, nonché di prestare servizio presso il Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” di Napoli dall'1.9.2021. Lamenta:
- che, in relazione agli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, l'amministrazione datrice di lavoro non gli ha riconosciuto la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, del valore annuo di € 500,00, cui all'art.1, comma 121, della L. n.107/2015;
- che tale mancato riconoscimento è contrario alla normativa del comparto scuola riportata in ricorso. Sulla base di tali premesse, ha adito il giudice del lavoro di questo Tribunale al fine di sentir:
1) accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente sig. ad usufruire del Parte_1 beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per
1
2) conseguentemente condannarsi il al Controparte_1 riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti per tutti i suddetti anni scolastici e quelli a venire;
3) condannarsi il al pagamento della somma di € Controparte_1
4.000,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia;
vinte le spese di lite, con attribuzione.
Nonostante la regolare notifica del ricorso, non si è costituita in giudizio l'amministrazione convenuta che, pertanto, è stata dichiarata contumace.
***
La domanda è fondata.
Deve premettersi che la documentazione in atti (prodotta unitamente al ricorso, nonché in data 1.4.2025 su richiesta del Tribunale) costituisce prova che il ricorrente lavora alle dipendenze del convenuto in qualità di Educatore sulla base di un contratto a CP_1 tempo indeterminato dell'1.9.2015 (cfr. contratti, buste paga, attestati di servizio).
Il nodo principale della controversia, pertanto, è costituito dall'applicabilità o meno al personale educativo dell'art 1, comma 121, L. 107/2015 che ha previsto il riconoscimento della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”.
Ciò posto, si rileva che il CCNL comparto scuola 2016 – 2018 include specificamente il personale educativo nell'area professionale del personale docente.
All'art. 25, rubricato Area docenti, infatti, si legge:
1. Il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado è collocato nella distinta area professionale del personale docente.
2. Rientrano in tale area: i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria;
i docenti della scuola secondaria di 1° grado;
gli insegnanti tecnico-pratici e i docenti della scuola secondaria di 2° grado;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili.
Tale disposizione contrattuale, peraltro, è coerente con la normativa di legge in vigore.
Ed invero, l'art. 398 D.Lgs n. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), ricalcando il precedente art. 121 del DPR 417/1974, dispone che al personale educativo si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari.
In particolare, tale art. 398 (Ruoli del personale degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte) recita:
1. ….
2. I ruoli del personale docente sono provinciali. Sono, altresì, provinciali i ruoli del personale educativo, al quale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed
2 il trattamento economico dei docenti elementari.
Per completezza, infine, si rileva che anche il CCNL del 16.11.2007 posizionava la funzione educativa nell'ambito dell'area della funzione docente.
Si richiama in particolare l'art. 127, rubricato Profilo professionale e funzione del personale educativo:
1.…
2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo.
Orbene, dal combinato disposto delle suindicate norme si evince che il personale educativo è ricompreso nell'area della funzione docente partecipandone ai contenuti sul piano della formazione e dell'istruzione degli allievi.
In tal senso, peraltro, si è pronunciata la Suprema Corte.
In particolare, nella sentenza n. 32104/2022, per quanto rileva in questa sede, si legge:
2.2 La carta in discorso è attribuita, dunque, al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 395, rubricato "funzione docente", il quale prevede: "La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità".
2.3 Con specifico riguardo alla posizione del personale educativo, il c.c.n.l. Comparto Scuola 2016-2018 lo include, infatti, nell'area professionale del personale docente stabilendo, all'art. 25, che "1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente.
2. Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria;
i docenti della scuola secondaria di 1 grado;
i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2 grado;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili".
2.4 Il successivo art. 127 aggiunge che "1. Il profilo professionale del personale educativo
è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo- relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca.
2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo.
3. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive".
2.5 L'art. 128 stabilisce, ancora, che "1. L'attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività
è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli
3 aspetti psicopedagogici e di orientamento".
2.6 Ciò posto, svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente. Sul piano esegetico, decisiva valenza riveste l'art. 127, comma 2, cit., ove è puntualizzato che, nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole, sicché, all'istitutore spetterebbe appunto il compito di integrare l'istruzione ricevuta dal corpo docente, oltre che di conferire agli alunni speciali complementi di cultura.
2.7 Né può sostenersi che sul personale educativo, a differenza di quello docente, non graverebbe un preciso obbligo formativo.
Contrariamente a quanto opina la difesa del l'art. 129 c.c.n.l. cit. prevede che "(...) CP_3
4. Rientra altresì nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa", appalesando in tal guisa come tali iniziative si correlino funzionalmente alla realizzazione dei compiti assegnati al personale educativo, con assimilazione in parte qua al personale docente in senso stretto.
Pertanto, tenuto conto della ratio dell'introduzione del bonus in parola, non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento, posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio.
2.8 La circostanza che il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 398, preservi una distinzione tra i ruoli del personale docente e di quello educativo non giova a supportare la tesi del laddove si consideri che, al comma 2, articolo ult. cit., si specifica chiaramente con CP_3 espressione lessicalmente sovrapponibile a quella in precedenza adoperata dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 121, - che al personale educativo "si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari". Com'e' agevole constatare, trattasi di locuzione che, dove estende al personale educativo le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari, opera un'equiparazione a tali fini fra le due categorie, e ciò per la complementarità delle rispettive funzioni.
2.9 Se è indubbio, poi, che la carta docente "dell'importo nominale di Euro 500 annui" costituisce un beneficio economico, non può non convenirsi sul fatto che, anche per via della disposizione da ultimo richiamata, essa debba essere attribuita, conclusivamente, al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori.
In ragione di quanto innanzi esposto, pertanto, deve riconoscersi il diritto del ricorrente al beneficio della c.d. carta docente in relazione agli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/2024.
Inoltre, deve evidenziarsi che l'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015, proprio al fine vincolare l'importo assegnato annualmente alla formazione, dispone che esso debba essere messo a disposizione del dipendente tramite una “carta elettronica”.
Conseguentemente, la domanda di condanna al pagamento del controvalore in denaro di tale
4 carta di cui al punto 3 delle conclusioni del ricorso deve essere rigettata.
Concludendo, il deve essere Controparte_1 condannato ad erogare in favore del ricorrente la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, dell'importo nominale annuo di € 500,00 in relazione agli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e
2023/2024.
I compensi di lite, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede:
a) condanna il ad erogare in favore Controparte_1 del ricorrente la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, dell'importo nominale annuo di € 500,00, in relazione agli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/2024;
b) rigetta nel resto la domanda;
c) condanna il convenuto a pagare in favore del ricorrente i compensi di lite, che CP_1 liquida in € 1.313,00 oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, nonché contributo unificato di € 49,00 con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
In Napoli, il 16.04.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Alfano
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