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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 17/11/2025, n. 2282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2282 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2701/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE nella persona del Giudice dott. Marco Valecchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2701/2024 promossa da: con l'Avv. ODORINO PAOLA (PEC: Parte_1
Email_1 ATTORE contro con l'Avv. Bernardino Marzilli e l'Avv. Mauro Tarittera (pec: Controparte_1
– Email_2 Email_3 CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte attrice ha avanzato opposizione avverso il precetto contenente l'intimazione ad adempiere all'obbligo di fare oggetto della sentenza del Tribunale di Anzio rg 30462/2023.
A sostegno della domanda ha allegato che l'esecuzione delle demolizioni oggetto dell'obbligo di fare determinerebbe un rischio di instabilità per l'intero edificio producendo a dimostrazione dell'asserto una perizia di parte dalla quale si evincerebbe che ““rilevata l'interconnessione strutturale tra le opere assentite e abusive descritta nel precedente capitolo delle “osservazioni”, nel procedere all'abbattimento delle parti abusive, rileva un elevato rischio statico per tutto l'edificio, quindi anche per la parte legittima, in quanto la forte spinta del solaio di copertura, sommata alla tipologia di pareti perimetrali esistenti, realizzate con una tecnologia che le rende particolarmente deformabili flessionalmente anche per l'elevata distanza tra i muri perimetrali, non ne garantirebbe la tenuta statica e una gestione tale, in fase di demolizione, che possa garantire l'integrità delle parti strutturali ed architettoniche assentite ubicate sia sul piano interessato dall'intervento, sia al sottostante piano terra. Si invitano pertanto le Autorità a rivedere gli aspetti tecnici e logistici relativi alla ordinanza di demolizione, tenendo conto del rischio di compromissione della stabilità dell'intero edificio, rendendo impossibile un totale ripristino dei luoghi. In alternativa alla demolizione si potrebbe irrogare una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento 3 alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla Legge 27 luglio 1978, n.392 con riferimento all'ultimo costo di produzione determinato con decreto ministeriale, alla data di esecuzione dell'abuso sulla base dell'indice ISTAT pagina 1 di 2 del costo di costruzione, con esclusione dei comuni non tenuti all'applicazione della Legge medesima, del parametro relativo all'ubicazione e con l'equiparazione alla categoria A/1 delle categorie non comprese nell'articolo 16 della medesima Legge.”.
Ha quindi chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e il rigetto della domanda avversa.
Si è costituito in giudizio il Sig. chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
Ritenuto che:
l'opposizione è manifestamente infondata posto che il titolo posto è fondamento dell'esecuzione è di natura giudiziale e coperto dal giudicato con la conseguenza che tutte le doglianze veicolate dall'odierno apponente avrebbero dovuto essere coltivate in sede di gravame avverso la sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore indeterminabile della controversia di bassa complessità e con applicazione dei parametri minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda.
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 2.905,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Velletri, 17 novembre 2025
Il Giudice
dott. Marco Valecchi
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE nella persona del Giudice dott. Marco Valecchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2701/2024 promossa da: con l'Avv. ODORINO PAOLA (PEC: Parte_1
Email_1 ATTORE contro con l'Avv. Bernardino Marzilli e l'Avv. Mauro Tarittera (pec: Controparte_1
– Email_2 Email_3 CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte attrice ha avanzato opposizione avverso il precetto contenente l'intimazione ad adempiere all'obbligo di fare oggetto della sentenza del Tribunale di Anzio rg 30462/2023.
A sostegno della domanda ha allegato che l'esecuzione delle demolizioni oggetto dell'obbligo di fare determinerebbe un rischio di instabilità per l'intero edificio producendo a dimostrazione dell'asserto una perizia di parte dalla quale si evincerebbe che ““rilevata l'interconnessione strutturale tra le opere assentite e abusive descritta nel precedente capitolo delle “osservazioni”, nel procedere all'abbattimento delle parti abusive, rileva un elevato rischio statico per tutto l'edificio, quindi anche per la parte legittima, in quanto la forte spinta del solaio di copertura, sommata alla tipologia di pareti perimetrali esistenti, realizzate con una tecnologia che le rende particolarmente deformabili flessionalmente anche per l'elevata distanza tra i muri perimetrali, non ne garantirebbe la tenuta statica e una gestione tale, in fase di demolizione, che possa garantire l'integrità delle parti strutturali ed architettoniche assentite ubicate sia sul piano interessato dall'intervento, sia al sottostante piano terra. Si invitano pertanto le Autorità a rivedere gli aspetti tecnici e logistici relativi alla ordinanza di demolizione, tenendo conto del rischio di compromissione della stabilità dell'intero edificio, rendendo impossibile un totale ripristino dei luoghi. In alternativa alla demolizione si potrebbe irrogare una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento 3 alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla Legge 27 luglio 1978, n.392 con riferimento all'ultimo costo di produzione determinato con decreto ministeriale, alla data di esecuzione dell'abuso sulla base dell'indice ISTAT pagina 1 di 2 del costo di costruzione, con esclusione dei comuni non tenuti all'applicazione della Legge medesima, del parametro relativo all'ubicazione e con l'equiparazione alla categoria A/1 delle categorie non comprese nell'articolo 16 della medesima Legge.”.
Ha quindi chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e il rigetto della domanda avversa.
Si è costituito in giudizio il Sig. chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
Ritenuto che:
l'opposizione è manifestamente infondata posto che il titolo posto è fondamento dell'esecuzione è di natura giudiziale e coperto dal giudicato con la conseguenza che tutte le doglianze veicolate dall'odierno apponente avrebbero dovuto essere coltivate in sede di gravame avverso la sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore indeterminabile della controversia di bassa complessità e con applicazione dei parametri minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda.
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 2.905,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Velletri, 17 novembre 2025
Il Giudice
dott. Marco Valecchi
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