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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 26/11/2025, n. 1399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1399 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERAMO
La giudice onoraria presso il Tribunale di Teramo, dott.ssa RL AZ, in funzione di giudice monocratica, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la sentenza che segue mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e diritto della decisione facenti parte integrante del presente verbale di causa,
sentenza
riservata all'udienza del 26.11.2025, nella causa civile iscritta al n.3095/2018 R.G.C.A. e vertente
tra
, rappresentato e difeso dall' Avv. Rossella Porto ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso e nello studio dell' Avv. Nicola De Majo sito in Teramo , Via Trento e Trieste nr. 30, giusto mandato in atti- Opponente
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati ed elettivamente domiciliata presso e nel loro studio sito in La Spezia alla Via Paolo Emilio Taviani nr. 170 ,giusto mandato in atti- Opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 14.09.18 il sig. Parte_1
adiva il Tribunale al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “ Voglia
[...]
l'On.le Giudice adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, per le ragioni di cui in premessa, - in via preliminare: dichiarare la mancanza di legittimazione ad agire della stante la mancata prova della titolarità del credito vantato e per l'effetto Controparte_1 dichiararsi l'illegittimità/nullità del decreto ingiuntivo impugnato;
- nel merito: accogliere la
1 presente opposizione e per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente per i motivi di fatto e di diritto esposti, e per l'effetto dichiarare nullo e/o inammissibile e/o revocare il Decreto
Ingiuntivo n. 730/2018 emesso dal Tribunale di Teramo, nella persona del Presidente Dott.
AN BO, su ricorso introdotto dalla in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, poiché la relativa pretesa è infondata, indimostrata per tutte le ragioni dedotte in narrativa;
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta dell' 08.01.19 , si costituiva la società
la quale così concludeva : “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni Controparte_1 contraria istanza, eccezione o deduzione, In via preliminare, di rito - dichiarare l'improcedibilità della presente opposizione a decreto ingiuntivo per le causali tutte esposte in narrativa. In via preliminare, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra formulato, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n.
730/2018, Rg n. 2068/2018, del 21/06/2018 emesso dal Tribunale di Teramo, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c. In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n n. 730/2018, Rg n.
2068/2018, del 21/06/2018 emesso dal Tribunale di Teramo. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento in favore della società Parte_1 CP_1 della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività
[...] istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende ”.
Parte opponente deduceva che: in primo luogo vi era la carenza di legittimità attiva della società opposta atteso che essa, producendo in atti la pubblicazione della cessione del credito in parte qua, avvenuta in forza di un' operazione di cartolarizzazione ex artt.
1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario, sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda n n. 108 del 10/09/2016, non avrebbe assolto l'onere su di essa incombente di dimostrare la titolarità del credito ingiunto in capo ad essa;
che tale forma di pubblicità sarebbe inidonea a dimostrare l'inclusione di tale credito nell'operazione di cartolarizzazione ut supra specificata;
che disconosceva il contratto di finanziamento fondante il credito azionato in monitorio ex art.2179 c.c. in quanto non conforme all'originale; che la copia del contratto medesimo sarebbe priva della pagina riportante le condizioni generali del relativo rapporto;
che era impossibile identificare l'agente che aveva sottoscritto il contratto in conto della e Pt_2
2 che la firma apposta risulterebbe incomprensibile da leggere e da interpretare;
che disconosceva ex art.214 c.c. anche l'attendibilità della firma posta in calce al contratto di finanziamento ut supra specificato in quanto mai sottoscritto;
che la firma posta in calce allo stesso e attribuita al medesimo opponente risulterebbe illeggibile, sfocata nonché assolutamente diversa rispetto a quella che egli sarebbe solito apporre;
che la cessione in parte qua non era valida ex art.1264 c.c. atteso che l'opposta non aveva mai reso formale comunicazione della stessa limitandosi ad inviargli una lettera di messa in mora con la pretesa di farla valere come comunicazione rilevante ai fini dell'applicazione del disposto normativo.
L'opposta con la propria comparsa di costituzione e risposta eccepiva preliminarmente la nullità dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio ex art. 164, IV comma,
C.p.c. per difetto dei requisiti di cui ai nn. 3) e 4) dell'art. 163 C.p.c attesa l'assoluta genericità e indeterminatezza dei fatti costitutivi delle contestazioni mosse dall'opponente. Sempre in via preliminare, rilevava il proprio difetto di legittimazione in ordine ad eventuali domande volte a far dichiarare le patologie del rapporto contrattuale e finalizzate a richiedere il pagamento di somme indebitamente versate ad altro soggetto giuridico, nonché il risarcimento di presunti danni subiti a seguito dell'asserita condotta illegittima posta in essere dall'originaria controparte negoziale che ha gestito il rapporto in parte qua all'epoca dei fatti. A tal proposito infatti Controparte_1 evidenziava di essere divenuta solo mera titolare di un diritto di credito vantato nei confronti dell'odierno debitore senza alcun accollo degli eventuali debiti dipendenti dall'esercizio del relativo diritto. La medesima società opposta deduceva altresì la ritualità della cessione del credito che, essendo la stessa avvenuta in forza di un'operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario, si era perfezionata per il tramite della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Ad ogni buon conto, sempre sul punto, la predetta opposta specificava come, attraverso la lettera raccomandata a/r n. 61507425498, regolarmente ricevuta a parte opponente 22/09/2016, non si limitava a sollecitare quest'ultima al pagamento della somma successivamente oggetto di ingiunzione ma altresì le comunicava l'avvenuta cessione del credito de quo.
Quanto ai disconoscimenti ut supra specificati effettuati dall'opponente, l'opposta, in relazione al disconoscimento della conformità dell'originale del contratto di
3 finanziamento di cui in causa alla copia fotostatica prodotta in giudizio, ne rilevava la formulazione in termini del tutto generici puntualizzando come lo stesso non contenesse una non equivoca negazione della genuinità delle copie prodotte dalla Controparte_1 né individuasse espressamente i documenti e i relativi profili contestati. Quanto al disconoscimento della firma avanzava espressa istanza di verificazione della stessa, rilevava come, a suo dire, tale sottoscrizione fosse proprio attribuibile al predetto attore specie se confrontata con quella apposta sul suo documento di identità la cui copia, unitamente a quella della sua dichiarazione dei redditi dell' anno 2012, era stata da egli consegnata ai fini della concessione del prestito di cui in causa. Infine rilevava come il credito portato dal decreto ingiuntivo in parte qua fosse certo, liquido ed esigibile poiché fondato su documentazione legittimante l'emissione di tale provvedimento monitorio e atta, in tale sede, a fornirne adeguato riscontro probatorio, segnatamente l'estratto conto con l'integrale movimentazione del rapporto di cui in causa , da cui si evincerebbe il dettaglio degli importi dovuti. La causa, stante la sua natura esclusivamente documentale, veniva istruita i attraverso il deposito, ad opera delle parti, di documentazione idonea a comprovare la fondatezza delle rispettive asserzioni e, successivamente, il G.I , ritenuta la stessa matura per la decisione, fissava per la discussione orale della medesima l'udienza del 26.11.25. A tale udienza la causa veniva discussa e decisa.
L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata.
Va in primo luogo rilevata l'infondatezza dell'eccezione di indeterminatezza dell'opposizione in quanto essa risulta compita in ogni suo elemento. Sul punto va sottolineato l'orientamento della Suprema Corte in forza del quale la nullità ex art. 164
c.p.c., comma 4, si produce solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda. Nello scrutinare la conformità dell'atto al modello legale infatti, l'identificazione dell'oggetto della domanda va peraltro operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto e dei documenti ad esso allegati, producendosi la nullità solo quando, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto risulti
“assolutamente” incerto. Ma occorre anche tener conto che quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma, che impone all'attore/ricorrente di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto
4 della sua domanda: ragione che risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto/resistente nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum), con la conseguenza che non può prescindersi, nel valutare il grado d'incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte: se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni,
l'approntamento di una precisa linea di difesa (ex multiis Cass. Civ. SS.UU. nr.8077 del
22.05.2012; Cass. Civ. n. 17023 del 2003 e Cass.Civ., n. 27670 del 2008).
Alla luce dei suesposti principi giurisprudenziali e da una mera lettura dell'atto di opposizione, si può rilevare come il medesimo contenga tutti gli elementi necessari a determinare tanto il petitum quanto la causa petendi delle domande in esso spiegate, sì da aver consentito a parte convenuta opposta di articolare le proprie difese, partitamente e dettagliatamente, su ciascun elemento delle stesse nel presente giudizio di opposizione.
Va altresì rigettata l'eccezione proposta dall'opposta relativa al fatto che eventuali richieste restitutorie e/o risarcitorie o avanzate a titolo di compensazione vadano riferite alla cedente Banca Monte dei Paschi di Siena spa, quale unica legittimata passiva.
Sul punto infatti va rilevato che nonostante le peculiarità dell'operazione economica posta in essere in parte qua ex art. 58 UB , essa tuttavia non smarrisce l'originaria natura di cessione del credito al cui istituto è pur sempre riconducibile sì da, nonostante le dimensioni di tale cessione, non consentire di derogare ai principi generali di cui agli artt. 1260 ss c.c. prescritti in materia di cessione di credito. Pertanto anche la cessione in blocco è pur sempre riconducibile ad una fattispecie negoziale a carattere bilaterale e a contenuto traslativo intercorrente fra cedente e cessionario e comportante pertanto il passaggio della titolarità cel credito dall'istituto di credito cedente alla società cessionaria una volta perfezionatasi.
Conformemente a tali suesposti principi, la Suprema Corte ha avuto modo di statuire il principio in forza del quale la cessione del credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111
c.p.c. la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della
5 legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso di intervento di quest'ultimo, fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti
(Cass.Civ. ,sez.I nr. 22424 del 22.10.2009).
Anche l'eccezione di parte opponente relativa al difetto di legittimazione attiva della società opposta in quanto la stessa non avrebbe fornito adeguata prova della titolarità in capo ad essa del credito ingiunto va rigettata. Infatti con tale eccezione il Pt_1 contesta espressamente l'inclusione del credito azionato in monitorio nell'operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo
Unico Bancario ut supra specificata, evidenziando come non ne abbia dato Controparte_1 adeguata prova sì da determinarsi una carenza di legittimazione attiva in capo ad essa.
Tuttavia, rispetto a quanto erroneamente asserito dall'opponente, la prova fornita dalla società opposta, consistente nella produzione in atti della pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale dell'operazione di cartolarizzazione summenzionata nell'ambito della quale è ricompreso il credito oggetto di causa, è idonea a dimostrare l'inclusione dello stesso nella predetta operazione atteso che, ove sia contestata l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurre la pretesa con certezza tra quelle comprese nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete(ex plurimis Cass. Civ.. sez. I, nr. 28335 del 24.10.25).
Pertanto, alla luce del suesposto principio giurisprudenziale e da un attento esame della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale versata in atti, si può agevolmente ritenere come la produzione in atti di quest'ultima assolva all'onere probatorio incombente su di essa finalizzato a dimostrare l'inclusione del credito azionato in monitorio nell' operazione di cessione oggetto di pubblicazione e, conseguentemente, la propria legittimazione attiva.
Dalla lettura di tale pubblicazione, si può agevolmente evincere come il credito posto alla base del decreto ingiuntivo opposto rientri in tale operazione in quanto sussumibile nella categoria rubricata in essa al numero I, vale a dire quella costituita dai crediti che
6 derivano da contratti di credito stipulati ed erogati direttamente da Consum.it, stante il fatto che il contratto di finanziamento fondante lo stesso e versato in atti espressamente prevede come il medesimo finanziamento sia concesso al cliente, in parte qua il Pt_1 da Consum.it.
Quanto al disconoscimento del contratto di finanziamento ex art.2179 c.c., in quanto non conforme all'originale stante il fatto che la copia dello stesso sarebbe priva della pagina riportante le condizioni generali del relativo rapporto, nonché attesa l'asserita impossibilità di identificare l'agente che aveva sottoscritto il contratto in conto della
Banca poiché la firma apposta risulterebbe incomprensibile da leggere e da interpretare, questo risulta infondato. In primo luogo infatti, contrariamente a quanto asserito da parte opponente, da un semplice esame del contratto di finanziamento versato in atti, si rileva come lo stesso sia completo di tutte le sue pagine ivi compresa quella riportante le condizioni generali del rapporto. In secondo luogo, va comunque evidenziato come tale disconoscimento risulti inefficace atteso che, con esso, il , in violazione Pt_1 dell'onere sullo stesso incombente, non ha provveduto a specificare in modo puntuale gli aspetti differenziali tra originale e copia del contratto che intendeva contestare, limitandosi sul a vaghe asserzioni. Va infatti sottolineato come il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio postula che la contestazione venga effettuata, a pena di inefficacia, con una dichiarazione che evidenzi in modo perspicuo quali siano gli aspetti differenziali, tra originale e copia, che si intendono contestare, non risultando sufficienti allo scopo generiche formule di stile o vaghe asserzioni (ex plurimis Cass.Civ. nr. 16557/19; Trib.Spoleto nr. 559 del 19.07.23).
Relativamente poi al disconoscimento della propria sottoscrizione apposta sul contratto di finanziamento, esso appare non dirimente ai fini di un'eventuale revoca del decreto ingiuntivo opposto. Va infatti premesso come, avendo la medesima opponente proposto nei termini istanza di verificazione della predetta sottoscrizione, il documento ut supra specificato può ben essere utilizzato dal Giudicante come prova del credito ingiunto e ciò anche se non sia stata disposta una specifica perizia grafologica (ex plurimis Cass. Civ. sez. II, nr. 3602/24). A tal proposito infatti va evidenziato come, una volta che la parte che intenda avvalersi della scrittura privata disconosciuta ne chieda la verificazione, il giudice di merito potrà procedere direttamente alla relativa verifica, senza necessità di ricorrere alla perizia grafologica, desumendo la veridicità del
7 documento attraverso la comparazione di esso con altre scritture incontestabilmente provenienti dalla medesima parte e ritualmente acquisite al processo (ex plurimis
Cass.Civ. nr. 12695 del 19-5-2008 n. 12695; Cass.Civ. nr. 1282 del 29.01.2003; Trib.
Cosenza nr. 653 del 12.04.23).
Va rilevato come, in presenza di disconoscimento della sottoscrizione di scrittura privata, ove nel processo esistano altri documenti con firme certe e non contestate della stessa parte che l'ha effettuato, il giudice ha comunque il potere di utilizzarli come termine di paragone.
Alla luce pertanto dei suesposti principi giurisprudenziali e da un'attenta lettura della documentazione versata in atti, si può agevolmente rilevare come la sottoscrizione apposta in calce al contratto di finanziamento in parte qua sia con certezza attribuibile al attesa la identicità della stessa con quella riportata nella Carta d'Identità del Pt_1 medesimo versata in atti e da egli non disconosciuta.
Il fatto, poi, che la medesima sottoscrizione disconosciuta sia stata effettivamente apposta dal suo apparente autore, odierno opponente, è provato altresì dall'analisi combinata del contratto di finanziamento di cui in causa con il relativo estratto conto, entrambi prodotti in atti, atteso che, dalla lettura del predetto contratto, si evince come il abbia espressamente autorizzato l'istituto di Credito MPS ad addebitare sul Pt_1 proprio conto corrente ivi indicato tutte le rate del finanziamento in parte qua contratto con Consum.it, le quali risultano essere state regolarmente saldate mediante RID ratione temporis, come si evince dall'analisi dell'estratto conto, senza che l'opponente abbia mai avanzato alcun tipo di contestazione in relazione a tali addebiti, sì dunque da dimostrare con tutta evidenza come le firme apposte su detto contratto siano certamente ad egli riconducibili. Viceversa il avrebbe certamente contestato con Pt_1 tempestività al suddetto istituto di credito il prelievo automatico di importi non autorizzati in forza di un contratto mai sottoscritto.
Risulta infine infondata e va rigettata l'eccezione di parte opponente afferente ad un'asserita invalidità della cessione per mancata notifica della stessa al debitore ceduto ex art. 1264 cc. Sul punto infatti va evidenziato come in caso di operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo
Unico Bancario la pubblicazione della medesima sulla Gazzetta Ufficiale esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ex plurimis Cass.Civ.
8 sez.I,nr. 5478/24; Cass.Civ. sez.III, nr.22151 del 05.09.19;Cass.Civ.sez.I,nr. 5997 del
17.03.2006).
Ad ogni buon conto comunque, va rilevato come, ai fini dell' efficacia dell' avvenuta cessione nei riguardi del debitore ceduto, è sufficiente che il cessionario effettui al medesimo debitore una comunicazione che, pur non costituendo notifica processuale in senso tecnico, gli consenta di conoscere i dati essenziali dell' avvenuta cessione fornendo al contempo prova dell' avvenuta ricezione da parte del medesimo (ex plurimis
Cass.Civ. nr. 25496 del 17.09.25). Circostanza questa verificatasi con la raccomandata
A/R del 22.09.16 versata in atti, con la quale la cessionaria comunicava al Pt_1
l'avvenuta cessione fornendo tutti i relativi dati necessari ad una sua compiuta conoscenza dal parte del predetto opponente.
In ragione pertanto dell'esito complessivo della lite, le spese del presente giudizio seguono la soccombenza con condanna di parte opponente al pagamento delle medesime in favore di parte opposta .
Esse si liquidano, in applicazione delle tabelle allegate al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, delle questioni giuridiche e fattuali trattate, del pregio dell'attività professionale svolta, secondo i valori medi in € 5.077,00 (919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, €1.680,00 per la fase istruttoria/trattazione ed
€ 1.701,00 per la fase decisionale) da liquidarsi in favore di parte opposta.
P.Q.M.
la giudice onoraria presso il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da Parte_1 contro , disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: Controparte_1
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
-condanna l'opponente a rimborsare in favore dell'opposta le spese del procedimento, che liquida in complessivi €.5.077,00 per competenze di avvocato, oltre maggiorazione forfettaria al 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza odierna, in Teramo il 26 novembre 2025
LA GI RA
(RL AZ)
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