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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/02/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Michele De Maria - Presidente rel.
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile recante n. 71/2024 promossa in grado di appello d a
Parte_1 in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv.
[...]
Loredana Di Salvo.
APPELLANTE
Contro
rappresentata e difesa dall'avv. Miscell Mucaria. Controparte_1
APPELLATA E nei confronti di rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Chiara Marras e Antonino Rizzo. CP_2
APPELLATO
All'udienza del 16 gennaio 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato in cancelleria in data 23/01/2024 l' ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 41/2024 emessa dal Tribunale di Palermo in data 22 dicembre 202 che ha dichiarato il diritto di a percepire dall l'indennizzo Controparte_1 Pt_1 da inabilità assoluta per il periodo dal 26/5/2020 al 6/11/2020 conseguente all'infortunio sul lavoro certificato in data 23/11/2019 per il quale l' aveva riconosciuto un danno Pt_1 biologico del 7%.
Ha contestato in particolare l'istituto l'accertamento in merito alla eziologia lavorativa ed all'entità delle ulteriori patologie diagnosticate siccome riconducibili alla
“slatentizzazione” di un quadro preesistente di artropatia degenerativa. Ritualmente notificati ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza si è costituito l'appellato, deducendo l'infondatezza del gravame. La causa, istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica, all'udienza sopra indicata è stata discussa e decisa come da dispositivo in atti. Ciò posto , il C.T.U. nominato in questo grado del giudizio, sulla base degli accertamenti effettuati, ha concluso l'indagine demandata affermando che in ragione del quadro diagnostico sopravvenuto all'infortunio sul lavoro - “esiti di frattura del legamento peroneo astralgico anteriore caviglia dx;
frattura menisco interno ed esterno ginocchio dx. Sospetta sindrome del tunnel tarsale a dx;
periartrite anca destra” – la ha patito un periodo di CP_1 inabilità assoluta dal 26/5/2020 al 6/11/2020 sicuramente riconducibile sul piano eziologico all'iniziale infortunio. In particolare il c.t.u. ha ritenuto accertato che sulla scorta della documentazione sanitaria in atti ( visite dell'11/8/2020 del 29/9/2020 e del 15/10/2020 cui si è associato l'intervento in artroscopia del in data 8/7/2020 ) a causa dell'intenso dolore e della correlata limitazione funzionale la periziata non poteva attendere totalmente alla lavorazione di operaio imbarcato piccolo di camera. Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. dopo aver preso in esame puntualmente le circostanze di causa non sono state efficacemente contraddette dai rilievi mossi dall'appellante e vanno pienamente condivise in quanto immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti espletati.
Per le ragioni che precedono deve essere pronunciata la conferma della sentenza di primo grado con conseguente condanna dell'istituto appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che i liquidano e si distraggono come in parte motiva. Vanno del pari lasciate definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u.. Pt_1
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 41/2024 emessa dal Tribunale di Palermo in data 22 dicembre 2023.
Condanna l' al pagamento in favore di delle spese del Pt_1 Controparte_1 presente grado del giudizio che liquida in complessivi € 1.800,00 oltre spese generali, iva e cpa e ne dispone la distrazione in favore del procuratore antistatario avv.to Miscell Mucaria. Compensa le spese del grado nei confronti dell' CP_2
Lascia definitivamente a carico dell' le spese della c.t.u. nel presente grado espletata. Pt_1 Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002.
Palermo 16 gennaio 2025
Il Presidente est.
Michele De Maria