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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 12/12/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4292/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. AR GI Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 10/12/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 1/10/2025 da
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato JESSICA Parte_1 C.F._1
AG ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via L. Da Vinci n. 18, giusta procura in atti e
C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato FEDERICA Parte_2 C.F._2
CH ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Nino Bixio n.30, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - scioglimento del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto, liberi di fissare la loro residenza ove ritengano più opportuno;
2) i coniugi rinunciano sin da ora a pretendere alcunché l'uno dall'altro per il proprio personale mantenimento, dichiarandosi economicamente autosufficienti;
3) i figli minori e vengono affidati in maniera esclusiva alla madre con collocazione Per_1 Per_2 prevalente presso la stessa in Camaiore (LU), via Sterpi n. 19, restando inteso che le decisioni di maggiore interesse per i minori (salute, istruzione, educazione, scelta residenza abituale) saranno sempre prese di comune accordo tra i due genitori;
4) I genitori concordemente stabiliscono i tempi di permanenza con i figli come segue: il padre potrà vedere e tenere con sé i figli quando vorrà previo accordo tra i genitori, tenendo conto degli impegni scolatici e sociali dei figli;
in caso di disaccordo il padre potrà vedere e tenere con sé i figli ogni
1 lunedì dall'uscita dal lavoro fino alle ore 20,30, quando li riaccompagnerà dalla madre, nonché ogni sabato o domenica dalle ore 10,00 fino alle ore 20,30, quando provvederà a riaccompagnarli dalla madre. I figli trascorreranno con ciascun genitore, ad anni alterni, le principali Festività, in deroga al calendario ordinario. Durante le vacanze scolastiche estive i minori trascorreranno con ciascun genitore, previo accordo fra loro entro il 31 maggio ed in deroga del calendario ordinario, due settimane anche non consecutive. Resta chiaro che i genitori, previo accordo, potranno disciplinare in modo diverso il diritto di visita anche tenendo conto delle diverse e primarie esigenze dei figli legate all'età evolutiva, agli impegni scolastici ed extrascolastici e alle problematiche legate alla salute (vaccinazioni, malattie e/o stati di malessere) oltre che alle esigenze lavorative delle parti. Nel caso in cui uno dei due genitori volesse nei periodi di sua spettanza portare con sé i figli fuori dall'Italia dovrà avere il consenso dell'altro genitore;
5) Ciascun genitore provvederà ai bisogni ordinari dei figli quando l'avranno con sé. Tuttavia, a titolo perequativo, il padre corrisponderà alla madre un contributo per il mantenimento ordinario dei due figli pari a complessivi € 400,00 (quattrocento/00), e più precisamente euro 200,00 cadauno per dodici mensilità da versare entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, somma da rivalutare ogni anno secondo gli indici ISTAT, fino a quando i figli non saranno economicamente autosufficienti;
l'assegno unico sarà richiesto e percepito esclusivamente dalla sig.ra . Le parti Parte_2 concordano nel mantenere, come per la fase di separazione giudiziale, il versamento diretto da parte del datore di lavoro del sig. (Toscopesce S.p.a.) alla sig.ra del contributo di Pt_1 Parte_2 mantenimento ordinario come determinato in questa sede;
6) i due genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie per i due figli, come da Protocollo del Tribunale di Lucca e di seguito indicate: a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese mediche urgenti e necessarie;
- Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche);
- Tickets e spese farmaceutiche;
- Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
- Libri di testo;
- Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- Gite scolastiche didattiche;
- Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
- Spese per progetti curriculari scolastici;
- Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
- Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
- Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
- Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
- Spese per regali dei compagni di scuola. b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche
2 presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN);
- Ripetizioni;
- Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);
- Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche);
- gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero;
- Scuole e università private;
- Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio);
- viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
- attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages);
- attività ludico-ricreative (centri estivi);
- cellulare;
- spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
- conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
- spese per SI (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.). CP_1
Ogni genitore dovrà comunicare al più presto e, comunque, non oltre il 10 del mese successivo all'effettuazione della/e spesa/e straordinaria/e l'importo della/e stessa/e e allegare la relativa documentazione, l'altro genitore entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione dovrà effettuare il rimborso in favore dell'altro genitore, salvo conguagli concordati con l'altro genitore per altre spese dallo stesso sostenute e documentate.
7) La casa coniugale sita in Camaiore (LU), Via Sterpi n. 19, di proprietà esclusiva della sig.ra e della di lei madre, resta assegnata alla stessa con tutto ciò che la arreda e correda, per Parte_2 continuarci a vivere unitamente ai due figli minori;
8) Le parti dichiarano che, tranne quanto previsto nelle suddette condizioni, null'altro hanno a pretendere reciprocamente ad alcun titolo e/o ragione, anche con riferimento alla sentenza parziale n. 18/2022 pubblicata il 07.01.2022 e alla sentenza di separazione n. 338/2023 pubblicata dal Tribunale di Lucca in data 23.03.2023, dichiarando, irrevocabilmente e reciprocamente, di rinunciare ad azionare i predetti titoli esecutivi sia in fase stragiudiziale sia in fase giudiziale, in sede civile e penale, e di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra a qualsiasi titolo per i fatti, le causali e le circostanze derivanti dalla suddetta sentenza di separazione giudiziale, ivi compresi il rimborso delle spese straordinarie reciprocamente sostenute per i figli minori ed i versamenti a qualunque titolo di somme di denaro, anche a titolo di indennità e/o risarcimento del danno, che per qualsivoglia ragione dovessero essere dovuti e comunque vi rinunciano dichiarandosi pienamente soddisfatte;
9) Le spese legali del presente giudizio, sono integralmente compensate tra le parti, con rinuncia dei difensori al vincolo di solidarietà professionale ex articolo 13, comma 8, della legge professionale forense.
10) I coniugi, fin da ora, si rilasciano reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti compreso quello dei figli minori».
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Viareggio (LU) il 20/6/2007, dal quale sono nati i due figli (nata il Per_1
4/2/2012) e (nato il [...]), entrambi ancora minorenni - hanno congiuntamente Per_2 richiesto di ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
n Viareggio (LU) in data 20/6/2007, debitamente trascritto nel Registro degli Atti Parte_2 di Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero 48, Parte I, Ufficio primo, dell'Anno 2007; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 10/12/2025.
Il Presidente estensore
AR GI
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. AR GI Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 10/12/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 1/10/2025 da
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato JESSICA Parte_1 C.F._1
AG ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via L. Da Vinci n. 18, giusta procura in atti e
C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato FEDERICA Parte_2 C.F._2
CH ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Nino Bixio n.30, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - scioglimento del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto, liberi di fissare la loro residenza ove ritengano più opportuno;
2) i coniugi rinunciano sin da ora a pretendere alcunché l'uno dall'altro per il proprio personale mantenimento, dichiarandosi economicamente autosufficienti;
3) i figli minori e vengono affidati in maniera esclusiva alla madre con collocazione Per_1 Per_2 prevalente presso la stessa in Camaiore (LU), via Sterpi n. 19, restando inteso che le decisioni di maggiore interesse per i minori (salute, istruzione, educazione, scelta residenza abituale) saranno sempre prese di comune accordo tra i due genitori;
4) I genitori concordemente stabiliscono i tempi di permanenza con i figli come segue: il padre potrà vedere e tenere con sé i figli quando vorrà previo accordo tra i genitori, tenendo conto degli impegni scolatici e sociali dei figli;
in caso di disaccordo il padre potrà vedere e tenere con sé i figli ogni
1 lunedì dall'uscita dal lavoro fino alle ore 20,30, quando li riaccompagnerà dalla madre, nonché ogni sabato o domenica dalle ore 10,00 fino alle ore 20,30, quando provvederà a riaccompagnarli dalla madre. I figli trascorreranno con ciascun genitore, ad anni alterni, le principali Festività, in deroga al calendario ordinario. Durante le vacanze scolastiche estive i minori trascorreranno con ciascun genitore, previo accordo fra loro entro il 31 maggio ed in deroga del calendario ordinario, due settimane anche non consecutive. Resta chiaro che i genitori, previo accordo, potranno disciplinare in modo diverso il diritto di visita anche tenendo conto delle diverse e primarie esigenze dei figli legate all'età evolutiva, agli impegni scolastici ed extrascolastici e alle problematiche legate alla salute (vaccinazioni, malattie e/o stati di malessere) oltre che alle esigenze lavorative delle parti. Nel caso in cui uno dei due genitori volesse nei periodi di sua spettanza portare con sé i figli fuori dall'Italia dovrà avere il consenso dell'altro genitore;
5) Ciascun genitore provvederà ai bisogni ordinari dei figli quando l'avranno con sé. Tuttavia, a titolo perequativo, il padre corrisponderà alla madre un contributo per il mantenimento ordinario dei due figli pari a complessivi € 400,00 (quattrocento/00), e più precisamente euro 200,00 cadauno per dodici mensilità da versare entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, somma da rivalutare ogni anno secondo gli indici ISTAT, fino a quando i figli non saranno economicamente autosufficienti;
l'assegno unico sarà richiesto e percepito esclusivamente dalla sig.ra . Le parti Parte_2 concordano nel mantenere, come per la fase di separazione giudiziale, il versamento diretto da parte del datore di lavoro del sig. (Toscopesce S.p.a.) alla sig.ra del contributo di Pt_1 Parte_2 mantenimento ordinario come determinato in questa sede;
6) i due genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie per i due figli, come da Protocollo del Tribunale di Lucca e di seguito indicate: a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese mediche urgenti e necessarie;
- Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche);
- Tickets e spese farmaceutiche;
- Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
- Libri di testo;
- Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- Gite scolastiche didattiche;
- Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
- Spese per progetti curriculari scolastici;
- Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
- Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
- Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
- Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
- Spese per regali dei compagni di scuola. b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche
2 presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN);
- Ripetizioni;
- Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);
- Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche);
- gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero;
- Scuole e università private;
- Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio);
- viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
- attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages);
- attività ludico-ricreative (centri estivi);
- cellulare;
- spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
- conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
- spese per SI (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.). CP_1
Ogni genitore dovrà comunicare al più presto e, comunque, non oltre il 10 del mese successivo all'effettuazione della/e spesa/e straordinaria/e l'importo della/e stessa/e e allegare la relativa documentazione, l'altro genitore entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione dovrà effettuare il rimborso in favore dell'altro genitore, salvo conguagli concordati con l'altro genitore per altre spese dallo stesso sostenute e documentate.
7) La casa coniugale sita in Camaiore (LU), Via Sterpi n. 19, di proprietà esclusiva della sig.ra e della di lei madre, resta assegnata alla stessa con tutto ciò che la arreda e correda, per Parte_2 continuarci a vivere unitamente ai due figli minori;
8) Le parti dichiarano che, tranne quanto previsto nelle suddette condizioni, null'altro hanno a pretendere reciprocamente ad alcun titolo e/o ragione, anche con riferimento alla sentenza parziale n. 18/2022 pubblicata il 07.01.2022 e alla sentenza di separazione n. 338/2023 pubblicata dal Tribunale di Lucca in data 23.03.2023, dichiarando, irrevocabilmente e reciprocamente, di rinunciare ad azionare i predetti titoli esecutivi sia in fase stragiudiziale sia in fase giudiziale, in sede civile e penale, e di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra a qualsiasi titolo per i fatti, le causali e le circostanze derivanti dalla suddetta sentenza di separazione giudiziale, ivi compresi il rimborso delle spese straordinarie reciprocamente sostenute per i figli minori ed i versamenti a qualunque titolo di somme di denaro, anche a titolo di indennità e/o risarcimento del danno, che per qualsivoglia ragione dovessero essere dovuti e comunque vi rinunciano dichiarandosi pienamente soddisfatte;
9) Le spese legali del presente giudizio, sono integralmente compensate tra le parti, con rinuncia dei difensori al vincolo di solidarietà professionale ex articolo 13, comma 8, della legge professionale forense.
10) I coniugi, fin da ora, si rilasciano reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti compreso quello dei figli minori».
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Viareggio (LU) il 20/6/2007, dal quale sono nati i due figli (nata il Per_1
4/2/2012) e (nato il [...]), entrambi ancora minorenni - hanno congiuntamente Per_2 richiesto di ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
n Viareggio (LU) in data 20/6/2007, debitamente trascritto nel Registro degli Atti Parte_2 di Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero 48, Parte I, Ufficio primo, dell'Anno 2007; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 10/12/2025.
Il Presidente estensore
AR GI
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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