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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 21/03/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SULMONA In Nome del Popolo Italiano
Proc. N. 183/2025 R.G.
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Pierfilippo Mazzagreco Presidente rel. dr.ssa Alessandra De Marco Giudice dr.ssa Francesca Pinacchio Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento promosso da:
e , entrambi rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2
dall'avv. DI STANISLAO MARIELLA, avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi, con ricorso depositato in data 27/02/2025, hanno esposto che: il giorno 28.4.2007, in Sulmona, hanno contratto matrimonio con rito concordatario, trascritto nei Registri dello Stato Civile del suddetto Comune – Atti di Matrimonio Parte
II, n. 7, Serie A, Anno 2007; dall'unione matrimoniale non sono nati figli.
Hanno dunque domandato che l'udienza di comparizione fosse sostituita dalla trattazione scritta e, non essendovi volontà di riconciliarsi, hanno chiesto che fosse pronunciato il divorzio congiunto alle condizioni congiuntamente specificate.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole. Il Collegio ritiene che, stante le ragioni indicate nel ricorso e la manifestata volontà di non riconciliarsi, le condizioni concordate possano essere integralmente recepite, essendo conformi a legge.
P.Q.M.
Il Tribunale pronuncia il divorzio congiunto dei coniugi:
Parte_3
[...]
i quali si atterranno alle seguenti condizioni:
a) Pronuncia come premesso sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra indicato, autorizzando altresì i medesimi a vivere separatamente e ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) Nulla in merito alla casa coniugale in quanto non di proprietà dei ricorrenti né in merito all'eventuale assegno alimentare stante l'attuale condizione personale e patrimoniale dei coniugi stessi.
c) Le spese legali per la presente procedura saranno a carico di entrambi i coniugi.
Così deciso in Sulmona, nella Camera di Consiglio del 20.3.2025
Il Presidente Est.
Dr. Pierfilippo Mazzagreco
Proc. N. 183/2025 R.G.
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Pierfilippo Mazzagreco Presidente rel. dr.ssa Alessandra De Marco Giudice dr.ssa Francesca Pinacchio Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento promosso da:
e , entrambi rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2
dall'avv. DI STANISLAO MARIELLA, avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi, con ricorso depositato in data 27/02/2025, hanno esposto che: il giorno 28.4.2007, in Sulmona, hanno contratto matrimonio con rito concordatario, trascritto nei Registri dello Stato Civile del suddetto Comune – Atti di Matrimonio Parte
II, n. 7, Serie A, Anno 2007; dall'unione matrimoniale non sono nati figli.
Hanno dunque domandato che l'udienza di comparizione fosse sostituita dalla trattazione scritta e, non essendovi volontà di riconciliarsi, hanno chiesto che fosse pronunciato il divorzio congiunto alle condizioni congiuntamente specificate.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole. Il Collegio ritiene che, stante le ragioni indicate nel ricorso e la manifestata volontà di non riconciliarsi, le condizioni concordate possano essere integralmente recepite, essendo conformi a legge.
P.Q.M.
Il Tribunale pronuncia il divorzio congiunto dei coniugi:
Parte_3
[...]
i quali si atterranno alle seguenti condizioni:
a) Pronuncia come premesso sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra indicato, autorizzando altresì i medesimi a vivere separatamente e ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) Nulla in merito alla casa coniugale in quanto non di proprietà dei ricorrenti né in merito all'eventuale assegno alimentare stante l'attuale condizione personale e patrimoniale dei coniugi stessi.
c) Le spese legali per la presente procedura saranno a carico di entrambi i coniugi.
Così deciso in Sulmona, nella Camera di Consiglio del 20.3.2025
Il Presidente Est.
Dr. Pierfilippo Mazzagreco