Art. 10. Garanzie
Ai fini delle agevolazioni previste dalla presente legge, i soggetti beneficiari di cui all'articolo 3 non sono tenuti a prestare garanzie reali ne' sussidiarie, se non le normali forme ipotecarie sui beni immobili e di riservato dominio sui beni mobili acquisiti con le operazioni di credito concesse.
Ai fini delle agevolazioni previste dalla presente legge, i soggetti beneficiari di cui all'articolo 3 non sono tenuti a prestare garanzie reali ne' sussidiarie, se non le normali forme ipotecarie sui beni immobili e di riservato dominio sui beni mobili acquisiti con le operazioni di credito concesse.