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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/07/2025, n. 1296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1296 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12212/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente/Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12212/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio degli avv.ti Commodo Stefano Maria e Imerone Chiara che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in VAIE il Parte_1 Parte_2 Parte_2 27/02/2013.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VAIE (atto n. 1 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 6/01/2015. Per_1
Con ricorso depositato il 16/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio del matrimonio.
pagina 1 di 3 Con sentenza n. 552/2024 del 15/11/2024, pubblicata in data 18/11/2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la rimessione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...]
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Parte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VAIE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione principale e residenza presso la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale, sita in Exilles Frazione Cels Ruinas n. 27 di proprietà del sig. alla sig.ra nella sua qualità di genitrice collocataria del figlio minore, fino CP_1 Pt_2 al compimento del diciottesimo anno di età del minore stesso. La sig.ra consentirà al sig. di Pt_2 Pt_1 accedervi, previo accordo, per ritirare altri beni ed effetti personali ancora lì ricoverati.
DA' ATTO che le parti – fatto salvo diverso accordo tra loro successivamente intercorso - convengono che, in caso di decesso del padre della sig.ra sig. la sig.ra Parte_2 CP_2 Pt_2 provvederà al trasferimento con il figlio minore presso l'abitazione del padre sita in Cels Rif. 111 entro pagina 2 di 3 due anni dal giorno del decesso di quest'ultimo; in tale eventualità la sig.ra manterrà comunque Pt_2 l'alloggiamento dei propri animali – con codice di allevamento 100TO014 – presso le strutture di stabulazione site in Frazione Cels Ruinas 27 e in una parte del terreno sottostante l'abitazione già coniugale, appositamente frazionato;
DISPONE che il padre possa incontrare e tenere con sé il figlio secondo il seguente regime, Per_1 fatto salvo ogni diverso e migliore accordo tra i genitori anche in base agli impegni lavorativi di entrambi ed ai desideri manifestati dal minore stesso:
a. a fine settimana alternati, dal sabato mattina al lunedì mattina, con riaccompagnamento presso la casa materna.
b. Tutte le settimane, il lunedì, dall'uscita da scuola, con pernotto e riaccompagnamento a scuola la mattina successiva ed il giovedì ì con le stesse modalità.
c. Per metà delle vacanze scolastiche natalizie, alternando ogni anno i periodi 24 - 30 dicembre e 31 dicembre - 6 gennaio.
d. Durante le vacanze scolastiche pasquali, ad anni alterni.
e. Durante le vacanze scolastiche estive il figlio trascorrerà il periodo di tre settimane consecutive con ciascun genitore, da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno.
f. I ponti infrasettimanali andranno alternati tra i genitori.
DISPONE che il Sig. concorra al mantenimento del figlio versando mensilmente entro il giorno 5 Pt_1 alla madre collocataria l'importo di euro 100,00, annualmente rivalutabile secondo indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo di Intesta del Tribunale di Torino del 15.3.2016.
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico universale venga suddiviso al 50% tra le stesse.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti.
DÀ ATTO che le parti prestano reciproco consenso al rilascio/rinnovo dei propri documenti di identità e di quelli per il figlio, anche validi per l'espatrio.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 17/07/2025.
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente/Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12212/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio degli avv.ti Commodo Stefano Maria e Imerone Chiara che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in VAIE il Parte_1 Parte_2 Parte_2 27/02/2013.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VAIE (atto n. 1 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 6/01/2015. Per_1
Con ricorso depositato il 16/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio del matrimonio.
pagina 1 di 3 Con sentenza n. 552/2024 del 15/11/2024, pubblicata in data 18/11/2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la rimessione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...]
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Parte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VAIE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione principale e residenza presso la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale, sita in Exilles Frazione Cels Ruinas n. 27 di proprietà del sig. alla sig.ra nella sua qualità di genitrice collocataria del figlio minore, fino CP_1 Pt_2 al compimento del diciottesimo anno di età del minore stesso. La sig.ra consentirà al sig. di Pt_2 Pt_1 accedervi, previo accordo, per ritirare altri beni ed effetti personali ancora lì ricoverati.
DA' ATTO che le parti – fatto salvo diverso accordo tra loro successivamente intercorso - convengono che, in caso di decesso del padre della sig.ra sig. la sig.ra Parte_2 CP_2 Pt_2 provvederà al trasferimento con il figlio minore presso l'abitazione del padre sita in Cels Rif. 111 entro pagina 2 di 3 due anni dal giorno del decesso di quest'ultimo; in tale eventualità la sig.ra manterrà comunque Pt_2 l'alloggiamento dei propri animali – con codice di allevamento 100TO014 – presso le strutture di stabulazione site in Frazione Cels Ruinas 27 e in una parte del terreno sottostante l'abitazione già coniugale, appositamente frazionato;
DISPONE che il padre possa incontrare e tenere con sé il figlio secondo il seguente regime, Per_1 fatto salvo ogni diverso e migliore accordo tra i genitori anche in base agli impegni lavorativi di entrambi ed ai desideri manifestati dal minore stesso:
a. a fine settimana alternati, dal sabato mattina al lunedì mattina, con riaccompagnamento presso la casa materna.
b. Tutte le settimane, il lunedì, dall'uscita da scuola, con pernotto e riaccompagnamento a scuola la mattina successiva ed il giovedì ì con le stesse modalità.
c. Per metà delle vacanze scolastiche natalizie, alternando ogni anno i periodi 24 - 30 dicembre e 31 dicembre - 6 gennaio.
d. Durante le vacanze scolastiche pasquali, ad anni alterni.
e. Durante le vacanze scolastiche estive il figlio trascorrerà il periodo di tre settimane consecutive con ciascun genitore, da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno.
f. I ponti infrasettimanali andranno alternati tra i genitori.
DISPONE che il Sig. concorra al mantenimento del figlio versando mensilmente entro il giorno 5 Pt_1 alla madre collocataria l'importo di euro 100,00, annualmente rivalutabile secondo indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo di Intesta del Tribunale di Torino del 15.3.2016.
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico universale venga suddiviso al 50% tra le stesse.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti.
DÀ ATTO che le parti prestano reciproco consenso al rilascio/rinnovo dei propri documenti di identità e di quelli per il figlio, anche validi per l'espatrio.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 17/07/2025.
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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