CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XII, sentenza 12/01/2026, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 124/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 12, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MIETTO MASSIMO, Presidente
SALVO MICHELE, Relatore
COZZI STEFANO CELESTE, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1329/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 A R.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B033304980/2024 IRES-ENTI NON COMMERCIALI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B033304980/2024 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B033304980/2024 IRAP 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4439/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti:
Come riportato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso proposto per la società Ricorrente_1 Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata, in persona del legale rappresentante Rappresentante_1, rappresentata e difesa in via disgiunta dall'avv. Difensore_3
, dall'avv. Difensore_2 e dal dott. Difensore_1.
Contro l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I Di Milano.
Per l'annullamento dell'Avviso di Accertamento n. T9B033304980/2024 , notificato a mani in data 17 dicembre 2024 all'amministratore all'allora in carica Nominativo_1 concernente Imposta sul Reddito delle Società (IRES), Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) e Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), oltre a sanzioni, per un totale di euro 1.320.223,00 oltre ad interessi maturati e maturandi relativamente all'annualità
2018.
In fatto, la ricorrente precisa che a seguito di convocazione inviata in data 17.3.2023, in data 17.4.2023 la Guardia di Finanza - Compagnia Erba, sezione operativa volante notificava a mani della Signora Rappresentante_1
, in qualità di legale rappresentante della Società Ricorrente_1 a r.l., copia del Processo Verbale di Constatazione composto da 14 pagine;
nulla altro veniva consegnato a mani della Signora Rappresentante_1.
Com già rilevato, in data 17.12.2024, a mani dell'allora amministratore in carica, veniva notificato alla Società
"avviso di accertamento n. T9B033304980 per l'anno 2018 con riguardo all'Imposta sul reddito delle società, all'Imposta regionale sulle attività produttive, all'Imposta sul valore aggiunto. Per quanto riguarda la motivazione dell'atto di accertamento veniva richiamato genericamente il contenuto del PVC notificato in data 17.04.2023 ribadendo le contestazioni in punto di "distribuzione di utili", "Modello EAS" e "Mancata istituzione delle scritture contabili obbligatorie". Seguiva l'accertamento delle pretese imposte IRES, IRAP
e IVA, nonché l'irrogazione delle sanzioni amministrative.
Con comunicazione via pec del 7.11.2023 la Guardia di Finanza - Compagnia di Erba trasmetteva all'Avv. Difensore_2 tre allegati del PVC e precisamente: allegato 1- richiesta al Pubblico Ministero di autorizzazione di utilizzo ai fini fiscali della documentazione acquisita nel corso dell'attività di indagine;
allegato 2 - servizio del giorno 17.4.2023; allegato 3 - estratto dell'annotazione di p.g. redatta in data 6.7.2022 della Guardia di Finanzia - Compagnia di Erba alla Procura della Repubblica (composto dalle pagg. 17, 18,
19, 20, 24, 47, 48, 49, 50, 51, 52, da 68 a 85, 104, nonché allegato 11, allegato 16, allegato 18, allegato 78, allegato 79).
Contesta l'avviso per i motivi che si riportano in via sintetica.
Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente ha eccepito la violazione dell'art. 6 comma 5bis D. lgs.
546/92, sul presupposto che l'avviso di accertamento in esame nulla proverebbe in merito alle generiche, dubbiose, infondate asserite circostanze ed argomentazioni formulate nei confronti della”. Ricorrente_1 Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata. Sempre in via preliminare, eccepisce il difetto di notificazione del PVC in forma integrale. In data 17.4.2023, come precisato, la Signora Rappresentante_1 Legale rappresentante della Ricorrente_1 ha ricevuto a mani solo copia del PVC composto da 14 pagine, con conseguente pregiudizio del proprio diritto di difesa
Violazione del principio del diritto di difesa. Si fa riferimento, in particolare all'attività di indagine concernente i conti in banca e l'estrapolazione della documentazione presso gli uffici amministrativi, nonché tutti i sequestri operati nel corso dell'accertamento sulla società societa_1 che hanno comunque condotto l'autorità giudiziaria (in quella sede) penale a suffragare le ipotesi accusatorie confluite da ultimo, a seguito dell'autorizzazione del PM, nell'impugnato avviso di accertamento, per il tramite del PVC. Sicché si può pacificamente ritenere illegittimi, sul fronte tributario e dunque quivi inutilizzabili, gli atti di indagine raccolti prima della notificazione dell'avviso di garanzia, in quanto allo stato in violazione del precetto costituzionale, consacrato nell'art. 24 della Costituzione, circostanze che saranno approfondite nel prosieguo. Irrilevante è la circostanza che il
Pubblico Ministero con atto del 7.7.2022 [alleg. 26 pag. 2] abbia autorizzato la Guardia di Finanza ad utilizzare la documentazione del procedimento penale ai fini di un procedimento amministrativo tributario, in quanto tale autorizzazione (peraltro di natura amministrativa e non giurisdizionale) non può certo sanare le irregolarità degli atti compiuti e posti in essere in assenza di un doveroso difensore nominato. L'invalidità ed inefficacia degli atti compiuti in sede penale in violazione del diritto al difensore, restano invalidi anche in sede amministrativa tributaria.
Nel merito, infondatezza dell'accertamento. L'operazione di acquisto di quote societarie da parte della Ricorrente_1 è operazione lecita e fondata. Non è impedito da nessuna norma che una società sportiva dilettantistica provveda ad acquisire quote sociali di una altra società che opera nel settore di gestione di palestre sportive.
Applicazioni delle norme Tributarie più favorevoli.
Conclude in via principale accogliere il ricorso e annullare l'avviso impugnato.
La DP I di Milano ritualmente costituitasi con controdeduzioni, resiste alle censure della ricorrente e precisa quanto segue. - In fatto: l'Avviso impugnato trae origine da una verifica fiscale effettuata dalla Guardia di
Finanza - Compagnia di Erba, giusto PVC del 17 aprile 2023 in pari data consegnato alla TE , a sua volta scaturita da una attività di Polizia Giudiziaria svolta dal medesimo reparto nell'ambito del Procedimento penale n. 41520/2019 acceso presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Milano. Dalle suddette verifiche è emerso il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 90, c. 18, lett. d), della Legge 289/2002,
e la conseguente indebita fruizione dei benefici fiscali riservati, tra l'altro, alle società sportive dilettantistiche, ovvero della defiscalizzazione dei proventi conseguiti nell'ambito dell'attività istituzionale, ai sensi dell'art. 148 T.U.I.R. e del regime IVA forfettario, di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 633/1972. In specie, è emerso un articolato sistema societario finalizzato all'evasione di imposta, mediante il quale determinati soggetti, operanti nel settore del fitness, in particolare diverse società sportive dilettantistiche affiliate al marchio
“Societa_2”, tra cui la Ricorrente_1 S.S.D. a R.L., gestivano palestre e/o centri benessere, non con finalità istituzionale ma con un vero e proprio scopo di lucro, grazie alla falsa attribuzione della veste giuridica di
“società sportiva”.
Per quanto sopra, tra gli altri, venivano deferiti all'Autorità Giudiziaria gli amministratori di diritto e di fatto della società indicata, ritenuti responsabili delle ipotesi di reato di cui agli artt. 110 c.p., 4 e 5, del D. Lgs. n.
74/2000.
Rileva innanzitutto, che l'identica questione oggetto dell'odierna controversia è già stata affrontata dalla
Corte di Giustizia Tributaria di Milano, con riferimento all'anno d'imposta precedente, 2017, con esito favorevole all'ufficio.
In relazione alle censure sollevate le stesse risultano infondate. Con il primo motivo di ricorso, la Controparte ha eccepito la violazione dell'art. 6 comma 5bis D. lgs. 546/92, sul presupposto che l'avviso di accertamento in esame nulla proverebbe in merito alle “generiche, dubbiose, infondate asserite circostanze ed argomentazioni formulate nei confronti della Ricorrente_1 SSD A RL. Il motivo di ricorso è infondato e frutto di un'errata interpretazione dell'art. 7 comma 5bis d.lgs. 546/1992. Le modifiche normative introdotte con la norma invocata dalla Ricorrente non hanno avuto l'impatto che la ricorrente sostiene, sull'onere della prova in materia tributaria (Cass. Ordinanza 2746/2024) e non hanno comportato affatto un ulteriore grado di dettaglio e di specificità degli elementi probatori a carico dell'Ufficio.
Sono rimasti immutati, nella sostanza, i consolidati principi sul riparto dell'onere probatorio tra
Amministrazione finanziaria e contribuente (cfr. Ordinanza Cassazione n. 31878/2022.
Risulta infondata anche la seconda censura sulla parziale notifica del PVC della GdF, nessun pregiudizio di difesa risulta subito o dimostrato.
Risulta infondata anche la eccepita violazione del diritto di difesa, la ricorrente è stata posta in condizione di svolgere le proprie difese come risulta in atti.
Nel merito, le doglianze dedotte dalla ricorrente risultano infondate, in quanto nulla è stato provato. Durante
l'attività di PG per gli anni 2016, 2017 e 2018 non è stata rinvenuta alcuna documentazione contabile (libri giornale, registri IVA, partitari clienti/fornitori), il mod EAS è stato presentato nel 2021.
Per quanto riguarda la censura relativa alle sanzioni, la ricorrente formula una vaga richiesta di applicazione del regime sanzionatorio più favorevole previsto dal d. lgs. n. 87 del 14 giugno 2024, senza in alcun modo precisare quali sarebbero le sanzioni più favorevoli invocate, in luogo di quelle applicate dall'Ufficio (previste dal d.lgs. 471/1997).
Conclude di rigettare il ricorso con condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
Questa Corte con ordinanza del 04/5/25 dep. 09/5/25 Rigettava l'istanza di sospensione dell'atto impugnato, con spese al definitivo.
La citata ordinanza veniva reclamata dalla ricorrente.
La CGT di II grado della Lombardia sezione 15, con ordinanza del 29/9/25 dep. 06/10/25 – Respingeva il proposto reclamo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Anzitutto occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare " concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "errar in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cast., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass.
Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n.
11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014). Premesso ciò il ricorso non risulta fondato e va rigettato.
Risulta infondata la prima censura relativa all'onere probatorio. L'ufficio ha ampiamente e puntualmente assolto a tale onere.
Dai motivi dell'accertamento impugnato,per economia processuale “si riportano stralci” risulta quanto segue:
In esito all'attività di polizia giudiziaria esperita, è emerso che, negli anni d'imposta dal 2017 al 2020, gli amministratori, di fatto e di diritto, della società, in concorso tra loro, hanno distratto ingenti somme di denaro della società sportiva, mediante operazioni celanti un'indiretta distribuzione di utili, come la cessione di quote societarie e l'addebito di spese di carattere strettamente personale, anziché reinvestirli nelle attività istituzionali sportive, come previsto dall'art. 90, c. 18, lett. d), della Legge n. 289/2002 che espressamente sancisce: Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti: (…) d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette”. In particolare, si fa riferimento a quanto riportato dai verbalizzanti in merito all'esito del riscontro della documentazione acquisita, compresa la documentazione bancaria, dalla quale emerge la cessione alla Ricorrente_1 SSD, effettuata in data 4.3.2016, del 25% delle quote societarie della
“Societa_2” , da parte dell'amministratore di fatto Nominativo_3 (proprietario delle suddette quote) per un valore pari ad Euro 800.000,00, il cui pagamento era regolarizzato sulla base degli accordi sottoscritti negli anni dal 2016 al 2022. Inoltre, dai riscontri operati sulla documentazione bancaria sono emersi i seguenti bonifici, emessi dal Conto corrente Conto_Corrente_1 acceso presso la Banca_1 e dal conto corrente Conto_Corrente_2, acceso sempre presso la Banca_1, intestati a Ricorrente_1 s.s. a r.l., in favore del conto corrente Conto_Corrente_3 acceso presso la Banca_1 e intestato a Nominativo_3/Rappresentante_1: anno 2017 per un importo complessivo di Euro 99.415,00; anno 2018 per un importo complessivo di Euro 157.157,48; anno
2019 per un importo complessivo di Euro 181.476,21. In aggiunta, i verbalizzanti hanno evidenziato e provato, attraverso i riscontri documentali, l'utilizzo delle risorse finanziarie della Società per svariate spese di viaggio e di lavori di manutenzione presso le abitazioni private degli amministratori, nonché coniugi, Rappresentante_1
e Nominativo_3 (pag. 78 e ss. dell'Allegato 3 al P.V.C.).
Le citate contestazioni risultano probatorie. In presenza di precise contestazioni avente presunzione legale,
è onere della ricorrente provare quanto dedotto, L'onere da parte dell'ufficio risulta assolto.
Inoltre per quanti riguarda il Modello EAS. La Ricorrente_1 SSD ha presentato all'Agenzia delle Entrate la comunicazione di cui all'art. 30 del D.L. 185/2008 (convertito nella L. 28 gennaio 2009, n. 2), , indispensabile per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali riservate alle società o enti che perseguono finalità sportiva senza scopo di lucro, soltanto in data 4 agosto 2021, ben dopo la sua costituzione, avvenuta in data 10 novembre 2015 (divenuta operativa dal 1° gennaio 2016).
E' stata contestata la mancata istituzione delle scritture contabili obbligatorie .Risulta che in relazione alla tenuta della contabilità, nel corso dell'attività di polizia giudiziaria, non sono state rinvenute né esibite le scritture contabili obbligatorie previste per le società di capitali, ai sensi degli artt. 2214 c.c. e 14 del D.P.R.
n. 600/73, ad esplicita richiesta, il consulente ha affermato che il motivo era dovuto alla rottura del pc. Così difatti si legge a pag. 52 dell'allegato 3 al pvc: “Durante l'attività di perquisizione per gli anni 2016, 2017 e
2018 non è stata rinvenuta alcuna documentazione contabile (libri giornale, registri IVA, partitari clienti/ fornitori), ad eccezione del libro giornale relativo all'anno d'imposta 2016, in quanto, come dichiarato a mezzo e-mail in data 17/05/2021 dal commercialista, dott. Difensore_1.
-Che per stessa ammissione della ricorrente, gli amministratori di fatto e di diritto per gli stessi fatti sono stati rinviati a giudizio.
Le citate risultanze confermano che l'onere probatorio posto a carico dell'ufficio risulta assolto.
In merito alla censura relativa alla parziale notifica del PVC, la ricorrente evidenzia che in data 17.4.2023,, la Signora Rappresentante_1 Legale rappresentante della Ricorrente_1 ha ricevuto a mani solo copia del PVC composto da 14 pagine, con conseguente pregiudizio del proprio diritto di difesa e Violazione del principio del diritto di difesa .
Osserva il collego che le citate due censure per la loro connessione vanno esaminati congiuntamente.
Risulta in atti, che Il ricorso in esame è stato proposto per la società Ricorrente_1 Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata, in persona del legale rappresentante Rappresentante_1, rappresentata e difesa in via disgiunta dall'avv. Difensore_3, dall'avv. Difensore_2 e dal dott. Difensore_1.
E' di tutta evidenza che tutti gli atti sono conosciuti dalla ricorrente, come risulta dal ricorso introduttivo, le pretese risultano puntualmente ed ampiamente contestate. Nessun diritto risulta leso.
Diversamente da quanto contestato dalla ricorrente , risulta dai motivi del ricorso che il PVC è conosciuto integralmente.
L'ampia motivazione posta a fondamento dell'atto impugnato è, dunque, più che esaustiva e certamente idonea ad individuare le ragioni delle riprese a tassazione ed a porre la società nelle condizioni di esercitare, nel modo più ampio, le proprie difese.
Nell'atto impositivo risultano riprodotti stralci essenziali del citato PVC. circostanza ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità sufficiente e decisiva: “Nel regime introdotto dall'art. 7 della legge 27 luglio
2000, n. 212, l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche "per relationem", ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente - ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale - di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento (così Cass. n. 6914 del 25/03/2011; conf. Cass. Cass. n. 13110 del
25/07/2012; Cass. n. 9032 del 15/04/2013; Cass. n. 9323 del 11/04/2017; si veda anche Cass. n. 21066 del
11/09/2017)” (Cass. n° 14159/2021, ed anche ex multis Cass. n° 17530/2023).
Non sussiste alcuna violazione del diritto di difesa. Le norme di garanzia relative al processo penale non sono applicabili al processo tributario.
La ricorrente ritiene violato il diritto di difesa come deduce nel ricorso” Si fa riferimento, in particolare all'attività di indagine concernente i conti in banca e l'estrapolazione della documentazione presso gli uffici amministrativi, nonché tutti i sequestri operati nel corso dell'accertamento sulla società societa_1 che hanno comunque condotto l'autorità giudiziaria penale a suffragare le ipotesi accusatorie confluite da ultimo, a seguito dell'autorizzazione del PM, nell'impugnato avviso di accertamento, per il tramite del PVC. , sicchè si può ritenere illegittimi, sul fronte tributario gli atti di indagine raccolti prima della notificazione dell'avviso di garanzia, in quanto allo stato in violazione del precetto costituzionale, consacrato nell'art. 24 della
Costituzione.
Si osserva che la doglianza risulta infondata. In materia, la Suprema Corte di Cassazione con indirizzo nomofilattico tra le ultime (cass 13939/25) ha statuito il seguente principio di diritto” In materia tributaria, gli elementi raccolti a carico del contribuente dai militari della Guardia di Finanza senza il rispetto delle formalità di garanzia difensiva prescritte per il procedimento penale sono utilizzabili nel procedimento di accertamento fiscale, stante l'autonomia del procedimento penale rispetto a quello di accertamento tributario, secondo un principio che, oltre ad essere sancito dalle norme sui reati tributari, è desumibile anche dalle disposizioni generali dettate dagli artt. 2 e 654 c.p.p., ed espressamente previsto dall'art. 220 disp. att. c.p.p. il quale impone l'obbligo del rispetto delle disposizioni del codice di procedura penale, quando nel corso di attività ispettive emergano indizi di reato, ma soltanto ai fini dell'applicazione della legge penale.
Per quanto riguarda le doglianze di merito, la ricorrente ritiene legittimo e corretto l'operazione di rivalutazione delle quote sociale come sopra motivato e documentato è stata svolta in conformità delle norme di legge che disciplinavano tale facoltà da parte del contribuente titolare di partecipazioni in enti societari. La cessione di quote della Società Societa_2 srl da parte del Signor Nominativo_3 alla Ricorrente_1 tale operazione è stata compiuta con regolare atto notarile con pagamento dell'imposta di registro dovuta sul valore di
€ 800.000,00 dichiarato. - La censura risulta priva di pregio, l'avviso di accertamento si fonda su riscontri probatori certi e precisi , è proprio la ricorrente in considerazione del puntuale quadro indiziario, non potendo offrire alcuna prova contraria, si è limitata ad eccepire questioni di diritto, risultate infondate, per poi nulla offrire per le doglianze di merito.
In materia la Corte di Legittimità (cass. n. 31924/24 in motiv. ) ha ritenuto che i fini del riconoscimento del regime agevolato delle ASD,…” Ne discende, che l'onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano l'esenzione - ossia la natura non commerciale dell'ente - è a carico del soggetto che la invoca, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall'art. 2697 c.c., non essendo certo sufficiente allegare lo statuto sociale e la finalità ivi recepita (Cass. n. 11456 del 2010; Cass., n. 3360 del 2013; Cass., n. 5931 del 2015;
Cass., n. 23167 del 2017; Cass. n. 11048 del 2018). Dunque, l'accertamento sulla spettanza del regime agevolato deve essere compiuto, oltre che sul piano formale, anche in concreto, con onere probatorio a carico del contribuente, esaminando le attività sportive effettivamente praticate, le modalità con cui le prestazioni dell'ente sono erogate e l'effettiva sussistenza delle caratteristiche soggettive dell'associazione sportiva”.
Nulla ha prodotto la ricorrente, in considerazione alle contestazioni , nonchè dalle verifiche che è emerso il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 90, c. 18, lett. d), della Legge 289/2002, e la conseguente indebita fruizione dei benefici fiscali riservati, tra l'altro, alle società sportive dilettantistiche, ovvero della defiscalizzazione dei proventi conseguiti nell'ambito dell'attività istituzionale, ai sensi dell'art. 148 T.U.I.R. e del regime IVA forfettario, di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 633/1972.
In presenza di tali elementi certi, risulta legittimo l'operato dell'ufficio che ha ritenuto una distribuzione di utili anche in via indiretta, avendo sostanzialmente trasferito somme da una società che subisce il divieto di distribuzione di utili ad una facente capo alla medesima proprietà che non ha un simile divieto, risultante nella specie in presenza di una commistione di interessi tra le persone fisiche , Nominativo_3, Rappresentante_1 (coniugi) e la Ricorrente_1 a Responsabilità Limitata.
In materia, la Corte di Legittimità, disconosce le agevolazioni fiscali riservate alle associazioni ed alle società sportive che, pur in presenza di uno statuto formalmente in linea con il modello imposto dalla legge, in concreto operano in violazione delle disposizioni legali (e statutarie). Con ordinanza n. 31427 del 2 dicembre
2019, la Corte di Cassazione ha statuito che: “in tema di agevolazioni tributarie, l'esenzione d'imposta prevista dall'art. 148 del d.P.R. n. 917/1986 in favore delle associazioni non lucrative dipende non dall'elemento formale della veste giuridica assunta, ma anche dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente e non può ritenersi soddisfatto dal dato, del tutto estrinseco e neutrale, dell'affiliazione al CONI”(cfr Cassazione, n. 16449/2016). Sottolinea ancora la Cassazione che le agevolazioni tributarie di cui all'articolo 148 Tuir, in favore di enti come le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, “si applicano solo a condizione che le associazioni interessate si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell'atto costitutivo o nello statuto” (cfr Cassazione n.
4872/2015).
Per quanto riguarda la responsabilità dell'amministratore legale rappresentante Rappresentante_1 e Amministratore di fatto Nominativo_3. - La Suprema Corte di Cassazione (cass. 27519/25 in motiv) , “ ha in più occasioni chiarito che, in via generale, la responsabilità personale e solidale, prevista dall'art. 38 cod. civ., di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione stessa, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per suo conto e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra l'ente ed i terzi (ex multis, Cass. n. 25650 del
15/10/2018).
Alla luce del citato indirizzo nomofilattico, gli amministratori di diritto e di fatto della Ricorrente_1, sono responsabili sia per le imposte che per le sanzioni.
Per quanto riguarda la censura relativa alle sanzioni, va rigettata. La domanda risulta generica, una richiesta di applicazione del regime sanzionatorio più favorevole previsto dal d. lgs. n. 87 del 14 giugno 2024, senza in alcun modo precisare quali sarebbero le sanzioni più favorevoli invocate, in luogo di quelle applicate dall'Ufficio previste dal d.lgs. 471/1997.
Ogni altro motivo dedotto risulta assorbito o superato.
Alla luce di quanto sopra rigetta il ricorso. Segue la condanna a carico della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano, in favore dell'ente resistente costituito, in € 15.000,00., di cui
2.000,00 per la fase cautelare.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano, in favore dell'ente resistente costituito, in € 15.000,00.
Milano, li 1.12.2025
- Il Relatore - - Il Presidente -
CH AL MO TO
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 12, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MIETTO MASSIMO, Presidente
SALVO MICHELE, Relatore
COZZI STEFANO CELESTE, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1329/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 A R.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B033304980/2024 IRES-ENTI NON COMMERCIALI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B033304980/2024 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B033304980/2024 IRAP 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4439/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti:
Come riportato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso proposto per la società Ricorrente_1 Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata, in persona del legale rappresentante Rappresentante_1, rappresentata e difesa in via disgiunta dall'avv. Difensore_3
, dall'avv. Difensore_2 e dal dott. Difensore_1.
Contro l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I Di Milano.
Per l'annullamento dell'Avviso di Accertamento n. T9B033304980/2024 , notificato a mani in data 17 dicembre 2024 all'amministratore all'allora in carica Nominativo_1 concernente Imposta sul Reddito delle Società (IRES), Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) e Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), oltre a sanzioni, per un totale di euro 1.320.223,00 oltre ad interessi maturati e maturandi relativamente all'annualità
2018.
In fatto, la ricorrente precisa che a seguito di convocazione inviata in data 17.3.2023, in data 17.4.2023 la Guardia di Finanza - Compagnia Erba, sezione operativa volante notificava a mani della Signora Rappresentante_1
, in qualità di legale rappresentante della Società Ricorrente_1 a r.l., copia del Processo Verbale di Constatazione composto da 14 pagine;
nulla altro veniva consegnato a mani della Signora Rappresentante_1.
Com già rilevato, in data 17.12.2024, a mani dell'allora amministratore in carica, veniva notificato alla Società
"avviso di accertamento n. T9B033304980 per l'anno 2018 con riguardo all'Imposta sul reddito delle società, all'Imposta regionale sulle attività produttive, all'Imposta sul valore aggiunto. Per quanto riguarda la motivazione dell'atto di accertamento veniva richiamato genericamente il contenuto del PVC notificato in data 17.04.2023 ribadendo le contestazioni in punto di "distribuzione di utili", "Modello EAS" e "Mancata istituzione delle scritture contabili obbligatorie". Seguiva l'accertamento delle pretese imposte IRES, IRAP
e IVA, nonché l'irrogazione delle sanzioni amministrative.
Con comunicazione via pec del 7.11.2023 la Guardia di Finanza - Compagnia di Erba trasmetteva all'Avv. Difensore_2 tre allegati del PVC e precisamente: allegato 1- richiesta al Pubblico Ministero di autorizzazione di utilizzo ai fini fiscali della documentazione acquisita nel corso dell'attività di indagine;
allegato 2 - servizio del giorno 17.4.2023; allegato 3 - estratto dell'annotazione di p.g. redatta in data 6.7.2022 della Guardia di Finanzia - Compagnia di Erba alla Procura della Repubblica (composto dalle pagg. 17, 18,
19, 20, 24, 47, 48, 49, 50, 51, 52, da 68 a 85, 104, nonché allegato 11, allegato 16, allegato 18, allegato 78, allegato 79).
Contesta l'avviso per i motivi che si riportano in via sintetica.
Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente ha eccepito la violazione dell'art. 6 comma 5bis D. lgs.
546/92, sul presupposto che l'avviso di accertamento in esame nulla proverebbe in merito alle generiche, dubbiose, infondate asserite circostanze ed argomentazioni formulate nei confronti della”. Ricorrente_1 Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata. Sempre in via preliminare, eccepisce il difetto di notificazione del PVC in forma integrale. In data 17.4.2023, come precisato, la Signora Rappresentante_1 Legale rappresentante della Ricorrente_1 ha ricevuto a mani solo copia del PVC composto da 14 pagine, con conseguente pregiudizio del proprio diritto di difesa
Violazione del principio del diritto di difesa. Si fa riferimento, in particolare all'attività di indagine concernente i conti in banca e l'estrapolazione della documentazione presso gli uffici amministrativi, nonché tutti i sequestri operati nel corso dell'accertamento sulla società societa_1 che hanno comunque condotto l'autorità giudiziaria (in quella sede) penale a suffragare le ipotesi accusatorie confluite da ultimo, a seguito dell'autorizzazione del PM, nell'impugnato avviso di accertamento, per il tramite del PVC. Sicché si può pacificamente ritenere illegittimi, sul fronte tributario e dunque quivi inutilizzabili, gli atti di indagine raccolti prima della notificazione dell'avviso di garanzia, in quanto allo stato in violazione del precetto costituzionale, consacrato nell'art. 24 della Costituzione, circostanze che saranno approfondite nel prosieguo. Irrilevante è la circostanza che il
Pubblico Ministero con atto del 7.7.2022 [alleg. 26 pag. 2] abbia autorizzato la Guardia di Finanza ad utilizzare la documentazione del procedimento penale ai fini di un procedimento amministrativo tributario, in quanto tale autorizzazione (peraltro di natura amministrativa e non giurisdizionale) non può certo sanare le irregolarità degli atti compiuti e posti in essere in assenza di un doveroso difensore nominato. L'invalidità ed inefficacia degli atti compiuti in sede penale in violazione del diritto al difensore, restano invalidi anche in sede amministrativa tributaria.
Nel merito, infondatezza dell'accertamento. L'operazione di acquisto di quote societarie da parte della Ricorrente_1 è operazione lecita e fondata. Non è impedito da nessuna norma che una società sportiva dilettantistica provveda ad acquisire quote sociali di una altra società che opera nel settore di gestione di palestre sportive.
Applicazioni delle norme Tributarie più favorevoli.
Conclude in via principale accogliere il ricorso e annullare l'avviso impugnato.
La DP I di Milano ritualmente costituitasi con controdeduzioni, resiste alle censure della ricorrente e precisa quanto segue. - In fatto: l'Avviso impugnato trae origine da una verifica fiscale effettuata dalla Guardia di
Finanza - Compagnia di Erba, giusto PVC del 17 aprile 2023 in pari data consegnato alla TE , a sua volta scaturita da una attività di Polizia Giudiziaria svolta dal medesimo reparto nell'ambito del Procedimento penale n. 41520/2019 acceso presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Milano. Dalle suddette verifiche è emerso il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 90, c. 18, lett. d), della Legge 289/2002,
e la conseguente indebita fruizione dei benefici fiscali riservati, tra l'altro, alle società sportive dilettantistiche, ovvero della defiscalizzazione dei proventi conseguiti nell'ambito dell'attività istituzionale, ai sensi dell'art. 148 T.U.I.R. e del regime IVA forfettario, di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 633/1972. In specie, è emerso un articolato sistema societario finalizzato all'evasione di imposta, mediante il quale determinati soggetti, operanti nel settore del fitness, in particolare diverse società sportive dilettantistiche affiliate al marchio
“Societa_2”, tra cui la Ricorrente_1 S.S.D. a R.L., gestivano palestre e/o centri benessere, non con finalità istituzionale ma con un vero e proprio scopo di lucro, grazie alla falsa attribuzione della veste giuridica di
“società sportiva”.
Per quanto sopra, tra gli altri, venivano deferiti all'Autorità Giudiziaria gli amministratori di diritto e di fatto della società indicata, ritenuti responsabili delle ipotesi di reato di cui agli artt. 110 c.p., 4 e 5, del D. Lgs. n.
74/2000.
Rileva innanzitutto, che l'identica questione oggetto dell'odierna controversia è già stata affrontata dalla
Corte di Giustizia Tributaria di Milano, con riferimento all'anno d'imposta precedente, 2017, con esito favorevole all'ufficio.
In relazione alle censure sollevate le stesse risultano infondate. Con il primo motivo di ricorso, la Controparte ha eccepito la violazione dell'art. 6 comma 5bis D. lgs. 546/92, sul presupposto che l'avviso di accertamento in esame nulla proverebbe in merito alle “generiche, dubbiose, infondate asserite circostanze ed argomentazioni formulate nei confronti della Ricorrente_1 SSD A RL. Il motivo di ricorso è infondato e frutto di un'errata interpretazione dell'art. 7 comma 5bis d.lgs. 546/1992. Le modifiche normative introdotte con la norma invocata dalla Ricorrente non hanno avuto l'impatto che la ricorrente sostiene, sull'onere della prova in materia tributaria (Cass. Ordinanza 2746/2024) e non hanno comportato affatto un ulteriore grado di dettaglio e di specificità degli elementi probatori a carico dell'Ufficio.
Sono rimasti immutati, nella sostanza, i consolidati principi sul riparto dell'onere probatorio tra
Amministrazione finanziaria e contribuente (cfr. Ordinanza Cassazione n. 31878/2022.
Risulta infondata anche la seconda censura sulla parziale notifica del PVC della GdF, nessun pregiudizio di difesa risulta subito o dimostrato.
Risulta infondata anche la eccepita violazione del diritto di difesa, la ricorrente è stata posta in condizione di svolgere le proprie difese come risulta in atti.
Nel merito, le doglianze dedotte dalla ricorrente risultano infondate, in quanto nulla è stato provato. Durante
l'attività di PG per gli anni 2016, 2017 e 2018 non è stata rinvenuta alcuna documentazione contabile (libri giornale, registri IVA, partitari clienti/fornitori), il mod EAS è stato presentato nel 2021.
Per quanto riguarda la censura relativa alle sanzioni, la ricorrente formula una vaga richiesta di applicazione del regime sanzionatorio più favorevole previsto dal d. lgs. n. 87 del 14 giugno 2024, senza in alcun modo precisare quali sarebbero le sanzioni più favorevoli invocate, in luogo di quelle applicate dall'Ufficio (previste dal d.lgs. 471/1997).
Conclude di rigettare il ricorso con condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
Questa Corte con ordinanza del 04/5/25 dep. 09/5/25 Rigettava l'istanza di sospensione dell'atto impugnato, con spese al definitivo.
La citata ordinanza veniva reclamata dalla ricorrente.
La CGT di II grado della Lombardia sezione 15, con ordinanza del 29/9/25 dep. 06/10/25 – Respingeva il proposto reclamo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Anzitutto occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare " concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "errar in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cast., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass.
Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n.
11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014). Premesso ciò il ricorso non risulta fondato e va rigettato.
Risulta infondata la prima censura relativa all'onere probatorio. L'ufficio ha ampiamente e puntualmente assolto a tale onere.
Dai motivi dell'accertamento impugnato,per economia processuale “si riportano stralci” risulta quanto segue:
In esito all'attività di polizia giudiziaria esperita, è emerso che, negli anni d'imposta dal 2017 al 2020, gli amministratori, di fatto e di diritto, della società, in concorso tra loro, hanno distratto ingenti somme di denaro della società sportiva, mediante operazioni celanti un'indiretta distribuzione di utili, come la cessione di quote societarie e l'addebito di spese di carattere strettamente personale, anziché reinvestirli nelle attività istituzionali sportive, come previsto dall'art. 90, c. 18, lett. d), della Legge n. 289/2002 che espressamente sancisce: Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti: (…) d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette”. In particolare, si fa riferimento a quanto riportato dai verbalizzanti in merito all'esito del riscontro della documentazione acquisita, compresa la documentazione bancaria, dalla quale emerge la cessione alla Ricorrente_1 SSD, effettuata in data 4.3.2016, del 25% delle quote societarie della
“Societa_2” , da parte dell'amministratore di fatto Nominativo_3 (proprietario delle suddette quote) per un valore pari ad Euro 800.000,00, il cui pagamento era regolarizzato sulla base degli accordi sottoscritti negli anni dal 2016 al 2022. Inoltre, dai riscontri operati sulla documentazione bancaria sono emersi i seguenti bonifici, emessi dal Conto corrente Conto_Corrente_1 acceso presso la Banca_1 e dal conto corrente Conto_Corrente_2, acceso sempre presso la Banca_1, intestati a Ricorrente_1 s.s. a r.l., in favore del conto corrente Conto_Corrente_3 acceso presso la Banca_1 e intestato a Nominativo_3/Rappresentante_1: anno 2017 per un importo complessivo di Euro 99.415,00; anno 2018 per un importo complessivo di Euro 157.157,48; anno
2019 per un importo complessivo di Euro 181.476,21. In aggiunta, i verbalizzanti hanno evidenziato e provato, attraverso i riscontri documentali, l'utilizzo delle risorse finanziarie della Società per svariate spese di viaggio e di lavori di manutenzione presso le abitazioni private degli amministratori, nonché coniugi, Rappresentante_1
e Nominativo_3 (pag. 78 e ss. dell'Allegato 3 al P.V.C.).
Le citate contestazioni risultano probatorie. In presenza di precise contestazioni avente presunzione legale,
è onere della ricorrente provare quanto dedotto, L'onere da parte dell'ufficio risulta assolto.
Inoltre per quanti riguarda il Modello EAS. La Ricorrente_1 SSD ha presentato all'Agenzia delle Entrate la comunicazione di cui all'art. 30 del D.L. 185/2008 (convertito nella L. 28 gennaio 2009, n. 2), , indispensabile per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali riservate alle società o enti che perseguono finalità sportiva senza scopo di lucro, soltanto in data 4 agosto 2021, ben dopo la sua costituzione, avvenuta in data 10 novembre 2015 (divenuta operativa dal 1° gennaio 2016).
E' stata contestata la mancata istituzione delle scritture contabili obbligatorie .Risulta che in relazione alla tenuta della contabilità, nel corso dell'attività di polizia giudiziaria, non sono state rinvenute né esibite le scritture contabili obbligatorie previste per le società di capitali, ai sensi degli artt. 2214 c.c. e 14 del D.P.R.
n. 600/73, ad esplicita richiesta, il consulente ha affermato che il motivo era dovuto alla rottura del pc. Così difatti si legge a pag. 52 dell'allegato 3 al pvc: “Durante l'attività di perquisizione per gli anni 2016, 2017 e
2018 non è stata rinvenuta alcuna documentazione contabile (libri giornale, registri IVA, partitari clienti/ fornitori), ad eccezione del libro giornale relativo all'anno d'imposta 2016, in quanto, come dichiarato a mezzo e-mail in data 17/05/2021 dal commercialista, dott. Difensore_1.
-Che per stessa ammissione della ricorrente, gli amministratori di fatto e di diritto per gli stessi fatti sono stati rinviati a giudizio.
Le citate risultanze confermano che l'onere probatorio posto a carico dell'ufficio risulta assolto.
In merito alla censura relativa alla parziale notifica del PVC, la ricorrente evidenzia che in data 17.4.2023,, la Signora Rappresentante_1 Legale rappresentante della Ricorrente_1 ha ricevuto a mani solo copia del PVC composto da 14 pagine, con conseguente pregiudizio del proprio diritto di difesa e Violazione del principio del diritto di difesa .
Osserva il collego che le citate due censure per la loro connessione vanno esaminati congiuntamente.
Risulta in atti, che Il ricorso in esame è stato proposto per la società Ricorrente_1 Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata, in persona del legale rappresentante Rappresentante_1, rappresentata e difesa in via disgiunta dall'avv. Difensore_3, dall'avv. Difensore_2 e dal dott. Difensore_1.
E' di tutta evidenza che tutti gli atti sono conosciuti dalla ricorrente, come risulta dal ricorso introduttivo, le pretese risultano puntualmente ed ampiamente contestate. Nessun diritto risulta leso.
Diversamente da quanto contestato dalla ricorrente , risulta dai motivi del ricorso che il PVC è conosciuto integralmente.
L'ampia motivazione posta a fondamento dell'atto impugnato è, dunque, più che esaustiva e certamente idonea ad individuare le ragioni delle riprese a tassazione ed a porre la società nelle condizioni di esercitare, nel modo più ampio, le proprie difese.
Nell'atto impositivo risultano riprodotti stralci essenziali del citato PVC. circostanza ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità sufficiente e decisiva: “Nel regime introdotto dall'art. 7 della legge 27 luglio
2000, n. 212, l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche "per relationem", ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente - ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale - di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento (così Cass. n. 6914 del 25/03/2011; conf. Cass. Cass. n. 13110 del
25/07/2012; Cass. n. 9032 del 15/04/2013; Cass. n. 9323 del 11/04/2017; si veda anche Cass. n. 21066 del
11/09/2017)” (Cass. n° 14159/2021, ed anche ex multis Cass. n° 17530/2023).
Non sussiste alcuna violazione del diritto di difesa. Le norme di garanzia relative al processo penale non sono applicabili al processo tributario.
La ricorrente ritiene violato il diritto di difesa come deduce nel ricorso” Si fa riferimento, in particolare all'attività di indagine concernente i conti in banca e l'estrapolazione della documentazione presso gli uffici amministrativi, nonché tutti i sequestri operati nel corso dell'accertamento sulla società societa_1 che hanno comunque condotto l'autorità giudiziaria penale a suffragare le ipotesi accusatorie confluite da ultimo, a seguito dell'autorizzazione del PM, nell'impugnato avviso di accertamento, per il tramite del PVC. , sicchè si può ritenere illegittimi, sul fronte tributario gli atti di indagine raccolti prima della notificazione dell'avviso di garanzia, in quanto allo stato in violazione del precetto costituzionale, consacrato nell'art. 24 della
Costituzione.
Si osserva che la doglianza risulta infondata. In materia, la Suprema Corte di Cassazione con indirizzo nomofilattico tra le ultime (cass 13939/25) ha statuito il seguente principio di diritto” In materia tributaria, gli elementi raccolti a carico del contribuente dai militari della Guardia di Finanza senza il rispetto delle formalità di garanzia difensiva prescritte per il procedimento penale sono utilizzabili nel procedimento di accertamento fiscale, stante l'autonomia del procedimento penale rispetto a quello di accertamento tributario, secondo un principio che, oltre ad essere sancito dalle norme sui reati tributari, è desumibile anche dalle disposizioni generali dettate dagli artt. 2 e 654 c.p.p., ed espressamente previsto dall'art. 220 disp. att. c.p.p. il quale impone l'obbligo del rispetto delle disposizioni del codice di procedura penale, quando nel corso di attività ispettive emergano indizi di reato, ma soltanto ai fini dell'applicazione della legge penale.
Per quanto riguarda le doglianze di merito, la ricorrente ritiene legittimo e corretto l'operazione di rivalutazione delle quote sociale come sopra motivato e documentato è stata svolta in conformità delle norme di legge che disciplinavano tale facoltà da parte del contribuente titolare di partecipazioni in enti societari. La cessione di quote della Società Societa_2 srl da parte del Signor Nominativo_3 alla Ricorrente_1 tale operazione è stata compiuta con regolare atto notarile con pagamento dell'imposta di registro dovuta sul valore di
€ 800.000,00 dichiarato. - La censura risulta priva di pregio, l'avviso di accertamento si fonda su riscontri probatori certi e precisi , è proprio la ricorrente in considerazione del puntuale quadro indiziario, non potendo offrire alcuna prova contraria, si è limitata ad eccepire questioni di diritto, risultate infondate, per poi nulla offrire per le doglianze di merito.
In materia la Corte di Legittimità (cass. n. 31924/24 in motiv. ) ha ritenuto che i fini del riconoscimento del regime agevolato delle ASD,…” Ne discende, che l'onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano l'esenzione - ossia la natura non commerciale dell'ente - è a carico del soggetto che la invoca, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall'art. 2697 c.c., non essendo certo sufficiente allegare lo statuto sociale e la finalità ivi recepita (Cass. n. 11456 del 2010; Cass., n. 3360 del 2013; Cass., n. 5931 del 2015;
Cass., n. 23167 del 2017; Cass. n. 11048 del 2018). Dunque, l'accertamento sulla spettanza del regime agevolato deve essere compiuto, oltre che sul piano formale, anche in concreto, con onere probatorio a carico del contribuente, esaminando le attività sportive effettivamente praticate, le modalità con cui le prestazioni dell'ente sono erogate e l'effettiva sussistenza delle caratteristiche soggettive dell'associazione sportiva”.
Nulla ha prodotto la ricorrente, in considerazione alle contestazioni , nonchè dalle verifiche che è emerso il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 90, c. 18, lett. d), della Legge 289/2002, e la conseguente indebita fruizione dei benefici fiscali riservati, tra l'altro, alle società sportive dilettantistiche, ovvero della defiscalizzazione dei proventi conseguiti nell'ambito dell'attività istituzionale, ai sensi dell'art. 148 T.U.I.R. e del regime IVA forfettario, di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 633/1972.
In presenza di tali elementi certi, risulta legittimo l'operato dell'ufficio che ha ritenuto una distribuzione di utili anche in via indiretta, avendo sostanzialmente trasferito somme da una società che subisce il divieto di distribuzione di utili ad una facente capo alla medesima proprietà che non ha un simile divieto, risultante nella specie in presenza di una commistione di interessi tra le persone fisiche , Nominativo_3, Rappresentante_1 (coniugi) e la Ricorrente_1 a Responsabilità Limitata.
In materia, la Corte di Legittimità, disconosce le agevolazioni fiscali riservate alle associazioni ed alle società sportive che, pur in presenza di uno statuto formalmente in linea con il modello imposto dalla legge, in concreto operano in violazione delle disposizioni legali (e statutarie). Con ordinanza n. 31427 del 2 dicembre
2019, la Corte di Cassazione ha statuito che: “in tema di agevolazioni tributarie, l'esenzione d'imposta prevista dall'art. 148 del d.P.R. n. 917/1986 in favore delle associazioni non lucrative dipende non dall'elemento formale della veste giuridica assunta, ma anche dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente e non può ritenersi soddisfatto dal dato, del tutto estrinseco e neutrale, dell'affiliazione al CONI”(cfr Cassazione, n. 16449/2016). Sottolinea ancora la Cassazione che le agevolazioni tributarie di cui all'articolo 148 Tuir, in favore di enti come le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, “si applicano solo a condizione che le associazioni interessate si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell'atto costitutivo o nello statuto” (cfr Cassazione n.
4872/2015).
Per quanto riguarda la responsabilità dell'amministratore legale rappresentante Rappresentante_1 e Amministratore di fatto Nominativo_3. - La Suprema Corte di Cassazione (cass. 27519/25 in motiv) , “ ha in più occasioni chiarito che, in via generale, la responsabilità personale e solidale, prevista dall'art. 38 cod. civ., di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione stessa, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per suo conto e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra l'ente ed i terzi (ex multis, Cass. n. 25650 del
15/10/2018).
Alla luce del citato indirizzo nomofilattico, gli amministratori di diritto e di fatto della Ricorrente_1, sono responsabili sia per le imposte che per le sanzioni.
Per quanto riguarda la censura relativa alle sanzioni, va rigettata. La domanda risulta generica, una richiesta di applicazione del regime sanzionatorio più favorevole previsto dal d. lgs. n. 87 del 14 giugno 2024, senza in alcun modo precisare quali sarebbero le sanzioni più favorevoli invocate, in luogo di quelle applicate dall'Ufficio previste dal d.lgs. 471/1997.
Ogni altro motivo dedotto risulta assorbito o superato.
Alla luce di quanto sopra rigetta il ricorso. Segue la condanna a carico della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano, in favore dell'ente resistente costituito, in € 15.000,00., di cui
2.000,00 per la fase cautelare.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano, in favore dell'ente resistente costituito, in € 15.000,00.
Milano, li 1.12.2025
- Il Relatore - - Il Presidente -
CH AL MO TO